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Document C:2017:067:FULL

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 67, 3 marzo 2017


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ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 67

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

60° anno
3 marzo 2017


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 67/01

Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8290 — Fairfax/AIG Target Portfolio) ( 1 )

1

2017/C 67/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8369 — KKR/Hitachi Koki) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2017/C 67/03

Tassi di cambio dell'euro

2

2017/C 67/04

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione dell'8 marzo 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39965(1) — Funghi — Relatore: Francia

3

2017/C 67/05

Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 4 aprile 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39965(2) — Funghi — Relatore: Francia

3

2017/C 67/06

Relazione finale del consigliere-auditore — Funghi (Riberebro) (AT.39965)

4

2017/C 67/07

Sintesi della decisione della Commissione, del 6 aprile 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39965 — Funghi) [notificata con il numero C(2016) 1933]

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2017/C 67/08

Invito a presentare proposte — EACEA 08/2017 — Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: progetti di mobilitazione per volontari senior e junior dell’Unione europea a sostegno e integrazione dell’aiuto umanitario nei paesi terzi, con particolare riguardo al rafforzamento della capacità e della resilienza delle comunità vulnerabili e colpite da catastrofi e delle organizzazioni incaricate dell’attuazione dei progetti

8

2017/C 67/09

Invito a presentare proposte — EACEA 09/2017 — Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: assistenza tecnica alle organizzazioni di invio di volontari — Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza in termini di aiuto umanitario

12

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2017/C 67/10

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

16

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2017/C 67/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8261 — Lanxess/Chemtura) ( 1 )

20

2017/C 67/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8395 — Bridgepoint/Zenith) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/1


Non opposizione a un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8290 — Fairfax/AIG Target Portfolio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 67/01)

Il 27 febbraio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8290. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8369 — KKR/Hitachi Koki)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 67/02)

Il 21 febbraio 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32017M8369. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

2 marzo 2017

(2017/C 67/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0514

JPY

yen giapponesi

120,24

DKK

corone danesi

7,4336

GBP

sterline inglesi

0,85560

SEK

corone svedesi

9,5195

CHF

franchi svizzeri

1,0651

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

8,8830

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,021

HUF

fiorini ungheresi

308,33

PLN

zloty polacchi

4,2941

RON

leu rumeni

4,5220

TRY

lire turche

3,8972

AUD

dollari australiani

1,3840

CAD

dollari canadesi

1,4069

HKD

dollari di Hong Kong

8,1622

NZD

dollari neozelandesi

1,4823

SGD

dollari di Singapore

1,4840

KRW

won sudcoreani

1 204,29

ZAR

rand sudafricani

13,7799

CNY

renminbi Yuan cinese

7,2399

HRK

kuna croata

7,4193

IDR

rupia indonesiana

14 045,13

MYR

ringgit malese

4,6777

PHP

peso filippino

52,997

RUB

rublo russo

61,6805

THB

baht thailandese

36,804

BRL

real brasiliano

3,2687

MXN

peso messicano

20,9495

INR

rupia indiana

70,2000


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/3


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione dell'8 marzo 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39965(1) — Funghi

Relatore: Francia

(2017/C 67/04)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’impresa oggetto del progetto di decisione ha partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell’accordo e/o pratica concordata era restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.

4.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’accordo e/o la pratica concordata sono stati atti a incidere in maniera significativa sugli scambi tra gli Stati membri dell’UE e del SEE.

5.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione.

6.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione europea per quanto riguarda i destinatari della decisione.

7.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/3


Parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti formulato nella riunione del 4 aprile 2016 in merito a un progetto di decisione concernente il caso AT.39965(2) — Funghi

Relatore: Francia

(2017/C 67/05)

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda ai destinatari del progetto di decisione.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sulla determinazione del valore delle vendite.

3.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito agli importi di base dell’ammenda.

4.

Il comitato consultivo concorda in merito alla determinazione della durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda.

5.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che nel caso di specie non vi sono circostanze attenuanti/aggravanti.

6.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla riduzione dell’ammenda in applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole.

7.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione espressa dalla Commissione sulla richiesta riguardante l’incapacità contributiva.

8.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito all’importo definitivo dell’ammenda.

9.

Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/4


Relazione finale del consigliere-auditore (1)

Funghi (Riberebro)

(AT.39965)

(2017/C 67/06)

Il caso riguarda un’infrazione dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE consistente nel coordinamento dei prezzi e nella ripartizione dei clienti nella vendita di funghi in scatola in tutto lo Spazio economico europeo tra il 1o settembre 2010 e il 28 febbraio 2012. La Commissione ha già adottato, il 25 giugno 2014, una decisione destinata agli otto soggetti giuridici (raggruppati in tre imprese) che hanno optato per la procedura di transazione relativa ai cartelli (2). Il presente progetto di decisione è destinato al Grupo Riberebro Integral S.L. e a Riberebro Integral S.A.U. (denominati congiuntamente «Riberebro»), che non hanno presentato proposte di transazione.

Il 27 maggio 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nei confronti di Riberebro, notificata a quest’ultimo il giorno successivo. In data 3 giugno 2015 Riberebro ha ricevuto un CD-ROM contenente i documenti scritti del fascicolo istruttorio della Commissione e ha ottenuto un termine di sei settimane per rispondere alla comunicazione degli addebiti.

Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Riberebro ha dichiarato di non voler contestare la descrizione dei fatti, né la valutazione giuridica effettuata dalla Commissione in tale comunicazione, ma ha formulato osservazioni circa il livello adeguato dell’ammenda. Riberebro non ha chiesto un’audizione orale.

Conformemente all’articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse soltanto le obiezioni su cui Riberebro ha avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.

Stante quanto sopra e considerato che Riberebro non ha presentato alcuna richiesta o denuncia al consigliere-auditore, quest’ultimo ritiene che sia stato rispettato l’esercizio effettivo dei diritti procedurali di Riberebro.

Bruxelles, 4 aprile 2016

Wouter WILS


(1)  Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).

(2)  Cfr. decisione C(2014) 4227 final della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicazione sintetica (GU C 453 del 17.12.2014, pag. 21), e relazione finale del consigliere-auditore (GU C 453 del 17.12.2014, pag. 20).


3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/5


Sintesi della decisione della Commissione

del 6 aprile 2016

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE

(Caso AT.39965 — Funghi)

[notificata con il numero C(2016) 1933]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2017/C 67/07)

Il 6 aprile 2016 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio  (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1.   INTRODUZIONE

(1)

La presente decisione riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito, «il trattato») e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito, «l’accordo SEE»). L’infrazione, cui hanno partecipato il Grupo Riberebro Integral S.L. e Riberebro Integral S.A.U. (in appresso denominati congiuntamente «Riberebro»), destinatari della presente decisione, unitamente ad altre imprese, è consistita nel coordinamento dei prezzi e nella ripartizione dei clienti per la vendita di funghi confezionati in lattina e in barattolo (in appresso «funghi in scatola») e si è protratta almeno dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2012.

(2)

Il comportamento anticoncorrenziale di cui al presente procedimento riguarda i funghi in scatola, confezionati in lattina e in barattolo. Il cartello individuato nel presente procedimento ha riguardato le vendite a marchio privato a dettaglianti e al canale del servizio alimentare, tramite procedure di gara.

(3)

La presente decisione fa seguito a una decisione adottata nell’ambito della procedura di transazione nei confronti delle altre imprese partecipanti al cartello.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(4)

Il caso in esame è iniziato alla fine del 2011 sulla base di una domanda di immunità ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (2). La Commissione ha effettuato accertamenti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 presso i locali di vari produttori di funghi in Spagna, in Francia e nei Paesi Bassi e, successivamente, ha loro inviato diverse richieste di informazioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(5)

Il 21 maggio 2012 Riberebro ha presentato una domanda di trattamento favorevole.

(6)

Il 9 aprile 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di Bonduelle, Lutèce, Prochamp e Riberebro, allo scopo di intavolare con gli stessi delle discussioni in vista di una transazione (3). La Commissione ha inoltre annunciato la sua intenzione di concedere una riduzione dell’ordine del 30-50 % dell’importo dell’ammenda a Riberebro per la sua collaborazione, come previsto dalla comunicazione sul trattamento favorevole.

(7)

Successivamente, tutte le parti, ad eccezione di Riberebro, hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (4).

(8)

Il 25 giugno 2014 la Commissione ha adottato una decisione di transazione nei confronti delle parti del procedimento, ritenute responsabili per la loro rispettiva condotta nel caso di specie (5).

(9)

Il 27 maggio 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti destinata a Riberebro nell’ambito delle norme procedurali ordinarie e, successivamente, ha dato a Riberebro il diritto di accedere alle parti non riservate del proprio fascicolo istruttorio. Il 17 luglio 2015 Riberebro ha risposto alla comunicazione degli addebiti precisando di non contestare la descrizione dei fatti, né la valutazione giuridica formulata e ha trasmesso alcune osservazioni in merito alla sua collaborazione ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. Riberebro non ha chiesto un’audizione orale.

(10)

Il 4 aprile 2016 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha espresso parere favorevole e il 6 aprile 2016 la Commissione ha adottato la decisione nei confronti di Riberebro.

2.2.   Sintesi dell’infrazione

(11)

Obiettivo generale del cartello era stabilizzare le quote di mercato per i funghi in scatola e arrestare il calo dei prezzi nel SEE, in particolare nei paesi dell’Europa occidentale. Si trattava di un accordo di non aggressione che prevedeva un sistema di compensazione in caso di trasferimento della clientela e l’applicazione di prezzi minimi preventivamente concordati.

(12)

A tal fine, Riberebro ha partecipato regolarmente a numerose riunioni multilaterali con i suoi concorrenti e ha avuto occasionalmente ulteriori contatti bilaterali nel corso dei quali ha scambiato informazioni riservate con i suoi concorrenti sulle gare d’appalto, ha partecipato alla fissazione di prezzi minimi, ha concordato obiettivi di volume e ha concertato le assegnazioni di clienti.

(13)

La Commissione ritiene che Riberebro abbia partecipato ad un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE almeno dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2012.

(14)

Le prove raccolte dimostrano che, grazie a tali contatti, Riberebro ha perseguito lo stesso obiettivo anticoncorrenziale e la stessa finalità economica degli altri partecipanti al cartello, vale a dire stabilizzare le quote di mercato per i funghi in scatola e arrestare il calo dei prezzi.

(15)

Tale comportamento ha avuto, come portata geografica, l’intero territorio SEE, in particolare i paesi dell’Europa occidentale.

2.3.   Destinatari

(16)

Il Grupo Riberebro Integral S.L. e Riberebro Integral S.A.U. sono ritenuti responsabili in solido della partecipazione dell’impresa all’infrazione. Riberebro Integral S.A.U - entità principalmente responsabile della vendita di funghi in scatola nell’ambito dell’impresa - era una controllata al 100 % del Grupo Riberebro Integral S.L., soggetto giuridico capogruppo.

2.4.   Misure correttive

(17)

La Commissione applica gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende (6).

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(18)

Nel calcolare le ammende, la Commissione ha preso in considerazione il valore delle vendite di funghi in scatola da parte di Riberebro nel corso dell’ultimo esercizio finanziario intero in cui ha preso parte all’infrazione, vale a dire il 2011.

(19)

L’importo di base dell’ammenda è fissato al 17 % del valore delle vendite, come sopra definito, al fine di tener conto della natura, della portata geografica e del fatto che l’infrazione è stata perpetrata nella sua integralità. Tale importo di base è moltiplicato per la durata della partecipazione all’infrazione (dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2012). Ad esso è aggiunto un importo supplementare pari al 17 % del valore delle vendite al fine di dissuadere l’impresa dall’entrare in un cartello.

2.4.2.   Applicazione del massimale del 10 % del fatturato

(20)

L’importo dell’ammenda non supera il 10 % del fatturato complessivo di Riberebro nel 2015.

2.4.3.   Applicazione della comunicazione del 2006 sul trattamento favorevole: riduzione dell’importo delle ammende

(21)

La Commissione concede a Riberebro una riduzione del 50 % dell’ammenda poiché, per prima, l’impresa ha soddisfatto i requisiti di cui ai punti 24 e 25 della comunicazione sul trattamento favorevole ed inoltre la sua collaborazione ha notevolmente rafforzato la capacità della Commissione di dimostrare i fatti in parola.

2.4.4.   Capacità/incapacità contributiva

(22)

In base al punto 35 degli orientamenti sul calcolo delle ammende, la Commissione ha esaminato le dichiarazioni di incapacità contributiva da parte di Riberebro e non le ha accolte.

3.   CONCLUSIONE

(23)

L’ammenda inflitta ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 al Grupo Riberebro Integral S.L. e a Riberebro Integral S.A.U, congiuntamente e in solido, ammonta a 5 194 000 EUR.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell’8.12.2006, pag. 17).

(3)  Cfr. articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, modificato dal regolamento (CE) n. 622/2008 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti relativi ai cartelli.

(4)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

(5)  Decisione della Commissione C(2014) 4227 final, del 25 giugno 2014 (GU C 453 del 17.12.2014, pag. 21).

(6)  Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 210 dell’1.9.2006, pag. 2).


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/8


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 08/2017

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: progetti di mobilitazione per volontari senior e junior dell’Unione europea a sostegno e integrazione dell’aiuto umanitario nei paesi terzi, con particolare riguardo al rafforzamento della capacità e della resilienza delle comunità vulnerabili e colpite da catastrofi e delle organizzazioni incaricate dell’attuazione dei progetti

(2017/C 67/08)

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario — Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario (di seguito «iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario») (1) e la legislazione correlata (2) definiscono un quadro per contributi congiunti da parte di volontari europei a sostegno e integrazione di aiuti umanitari in paesi terzi.

Il presente invito a presentare proposte è inteso a predisporre finanziamenti in favore di azioni volte alla mobilitazione di Volontari dell’Unione europea per l’aiuto umanitario a sostegno e integrazione di aiuti umanitari in paesi terzi nell’ambito di progetti incentrati sulla riduzione del rischio di catastrofi, sulla preparazione in caso di tali eventi e sul collegamento delle attività di soccorso, riabilitazione e sviluppo.

1.   Obiettivi

Il presente invito ha come obiettivo il finanziamento di progetti che comportano la mobilitazione di Volontari dell’Unione europea per l’aiuto umanitario. Tali progetti contribuiranno a rafforzare la capacità dell’Unione di fornire aiuti umanitari in base alle esigenze, volti a rafforzare la capacità e la resilienza delle comunità vulnerabili e colpite da catastrofi in paesi terzi, concentrandosi sulla preparazione in caso di tali eventi, sulla riduzione del relativo rischio e sul miglioramento del collegamento tra le attività di soccorso, riabilitazione e sviluppo. Inoltre, tali progetti possono altresì rafforzare le capacità di attuazione delle organizzazioni di invio e di accoglienza che partecipano o intendono partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario, anche nell’ambito di strumenti e metodi di allarme rapido in relazione a catastrofi.

Con il presente invito, la Commissione europea prevede di ottenere i seguenti risultati:

mobilitazione di 525 volontari junior/senior in comunità vulnerabili e colpite da catastrofi in paesi terzi,

per i giovani professionisti, la possibilità di partecipare a un apprendistato nell’UE prima della mobilitazione,

opportunità di volontariato online a sostegno o integrazione delle attività di progetto,

sinergie e complementarità derivanti dai progetti finanziati nell’ambito di questo invito con operazioni finanziate dall’UE nell’ambito degli aiuti umanitari o della protezione civile nei rispettivi paesi/regioni.

2.   Organismi ammissibili

Nel seguito del presente documento si fa riferimento a tutte le organizzazioni partecipanti al progetto come il «consorzio».

Tutti i candidati che presentano proposte nell’ambito del presente invito e operano in qualità di organizzazioni di invio o di accoglienza devono essere certificati ai sensi dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. Maggiori informazioni in merito al meccanismo di certificazione sono disponibili all’indirizzo:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en

L’organizzazione che presenta domanda per conto di tutti i candidati (coordinatrice) deve essere un’organizzazione di invio certificata ai sensi dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.

I restanti candidati sono organizzazioni di invio o di accoglienza certificate ai sensi dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.

Le proposte di progetto riguardanti organizzazioni di invio e di accoglienza che hanno fatto richiesta di certificazione prima del termine per la presentazione delle domande (sezione 8) passeranno alle fasi di controllo di ammissibilità e di valutazione. Tuttavia, la selezione di tali proposte di progetto sarà soggetta all’esito del processo di certificazione.

Per aumentare al massimo la possibilità che venga presa una decisione tempestiva in merito alla propria domanda, si raccomanda vivamente di fare richiesta di certificazione entro il 12 maggio 2017.

A un consorzio di progetto devono partecipare almeno due organizzazioni di invio certificate di due diversi paesi e due organizzazioni di accoglienza certificate.

Le organizzazioni non certificate specializzate in settori rilevanti per gli obiettivi o le azioni del progetto possono essere coinvolte come partner del consorzio in modo che contribuiscano con le loro competenze specifiche (articolo 8, paragrafo 3, del regolamento delegato). Tali organizzazioni devono soddisfare i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 3 o 4, del regolamento.

3.   Attività ammissibili

Le attività supportate ai sensi del presente invito devono includere:

mobilitazione di Volontari senior e junior dell’Unione europea per l’aiuto umanitario a favore di progetti di aiuto umanitario nel campo della riduzione del rischio di catastrofi, della preparazione in caso di tali eventi e del collegamento tra le attività di soccorso, riabilitazione e sviluppo in paesi terzi, basati sulle esigenze individuate. Questo include la selezione, il reclutamento e la preparazione dei volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e le attività di comunicazione nel rispetto del piano di comunicazione dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.

Le attività a sostegno dell’attuazione dell’azione principale possono includere:

posti di apprendistato per volontari junior in organizzazioni di invio dell’UE;

il rafforzamento delle capacità di comunità vulnerabili e colpite da catastrofi e di organizzazioni locali;

il rafforzamento delle capacità di organizzazioni di accoglienza;

l’assistenza tecnica per le organizzazione di invio;

attività volte a promuovere la partecipazione di volontari online e di volontari dipendenti di imprese per sostenere le azioni dei Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.

Le attività di progetto possono includere:

informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico;

analisi dei pericoli e dei rischi e allarme rapido;

pianificazione della contingenza e preparazione alla risposta;

protezione dei mezzi di sussistenza, dei beni e delle attività di soccorso su scala ridotta.

Le attività nell’ambito del rafforzamento delle capacità e dell’assistenza tecnica possono includere:

attività di sviluppo/rafforzamento delle capacità;

visite di studio/studio esplorativo per rifinire e finalizzare la valutazione delle necessità dell’azione;

seminari e workshop;

affiancamento sul lavoro;

gemellaggi e scambio di personale;

scambio di conoscenze, apprendimento organizzativo e buone prassi;

visite di studio;

attività per promuovere la creazione di partenariati;

attività volte ad assistere organizzazioni impegnate nel rispetto degli standard umanitari di base;

attività per rafforzare la cooperazione regionale;

(solo per l’assistenza tecnica) coaching e mentoring a favore del personale retribuito e dei volontari chiave dell’organizzazione di invio;

(solo per il rafforzamento delle capacità) corsi di formazione per formatori/guide/tutor/moltiplicatori dei paesi terzi;

(solo per il rafforzamento delle capacità) visite di studio fino a tre mesi per personale retribuito o volontari chiave provenienti da paesi terzi che dovranno essere stanziati in organizzazioni partner/candidate dell’UE.

Le attività di rafforzamento delle capacità devono essere intraprese da volontari senior o volontari junior con una significativa esperienza nel rafforzamento delle capacità e sotto la supervisione di un professionista esperto.

Le attività di volontariato online devono essere correlate al progetto e attuate tramite la piattaforma dei Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario gestita dalla Commissione.

4.   Candidati volontari ammissibili

Le organizzazioni di invio e accoglienza devono rispettare le norme e le procedure in materia di candidati volontari e Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario, come previsto dal regolamento (UE) n. 375/2014, dal regolamento delegato (UE) n. 1398/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2014.

Avranno diritto a presentarsi come candidati volontari le persone di almeno 18 anni di età che sono:

cittadini dell’Unione europea;

cittadini di paesi terzi che sono residenti di lungo periodo in uno Stato membro.

I candidati volontari possono essere:

giovani professionisti, in particolare neolaureati con meno di cinque anni di esperienza professionale e meno di cinque anni di esperienza in iniziative umanitarie;

e

professionisti esperti con cinque anni di esperienza professionale in posizioni di responsabilità o in qualità di esperti.

La selezione dei candidati volontari viene effettuata dalle organizzazioni di invio e accoglienza in conformità del regolamento di esecuzione (capitolo 2). I candidati volontari selezionati dovranno partecipare al programma di formazione obbligatoria previsto nell’ambito dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario (3). Solo i candidati volontari che avranno superato con esito positivo tale formazione e valutazione saranno idonei alla mobilitazione in qualità di Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.

Inoltre, i candidati volontari junior dell’Unione per l’aiuto umanitario, ai quali sarà chiesto dalle organizzazioni di invio e di accoglienza di partecipare a un apprendistato, dovranno anch’essi completare tale formazione e ottenere una valutazione positiva.

I corsi di formazione per i Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario selezionati nell’ambito del presente invio a presentare proposte si svolgeranno tra i mesi di aprile e luglio 2018. Nella pianificazione delle proprie attività, i candidati di cui al presente invito a presentare proposte dovranno tenere conto di tali date ai fini della programmazione del flusso di lavoro e della tempistica (quali, ad esempio, la pubblicizzazione di posti di mobilitazione vacanti; la preselezione di candidati volontari per una potenziale mobilitazione; corsi di formazione online dei candidati della durata di almeno due settimane; corsi di formazione sul campo dei candidati volontari per un periodo di 10-12 giorni; inizio dell’apprendistato/tirocini di mobilitazione). Le organizzazioni dovrebbero pertanto essere pronte a pubblicare i propri posti vacanti almeno tre mesi prima dell’inizio del corso di formazione.

5.   Attività ammissibile, sede e calendario

Gli apprendistati che precedono la mobilitazione (solo per volontari junior) devono essere realizzati in una delle organizzazioni di invio partecipanti al progetto per una durata massima di sei mesi, possibilmente in un paese diverso dal paese d’origine dei candidati.

La durata dei tirocini di mobilitazione può variare da un minimo di un mese a un massimo di 18 mesi.

Un elenco indicativo di paesi terzi per il 2017 relativo alle mobilitazioni e al rafforzamento delle capacità in tali paesi è stato redatto prima dell’invito in base a una metodologia di valutazione delle esigenze simile a quella utilizzata per le azioni di aiuto umanitario, ma escludendo le aree con conflitto armato in corso. Tale elenco nonché informazioni dettagliate riguardanti la metodologia adottata sono consultabili al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en

L’elenco è soggetto a modifiche dovute a eventi potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza e l’incolumità dei volontari.

Le attività di progetto possono essere realizzate al di fuori dei paesi partner nella misura in cui i paesi interessati figurino anch’essi nell’elenco di cui sopra.

I progetti devono iniziare il 1o dicembre 2017 e avere una durata massima di 24 mesi.

Non saranno accettate domande relative a progetti pianificati per avere una durata superiore a quella specificata nel presente invito.

Tuttavia, qualora dopo la firma dell’accordo e l’inizio del progetto il beneficiario dovesse constatare che, per motivi pienamente giustificati, risulta impossibile portare a termine il progetto entro il periodo previsto, potrà essere concessa una proroga del periodo di ammissibilità.

Se richiesta entro i termini indicati nell’accordo, può essere concessa una proroga massima di tre mesi. La durata massima sarà quindi di 27 mesi.

6.   Criteri di aggiudicazione

Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:

pertinenza del progetto (massimo 30 punti)

qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (massimo 30 punti)

qualità e pertinenza del partenariato e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti)

impatto e divulgazione (massimo 20 punti)

I progetti che totalizzeranno meno di 60 punti complessivi non saranno presi in considerazione per il finanziamento.

7.   Dotazione di bilancio disponibile

La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata pari a 12 600 000 EUR.

L’importo massimo della sovvenzione sarà di 1 400 000 EUR. Non saranno prese in considerazione per il finanziamento richieste di sovvenzioni inferiori a 100 000 EUR. L’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) prevede di finanziare 12 proposte.

L’EACEA si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.

8.   Termine per la presentazione delle domande

Le domande di sovvenzione devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, utilizzando il modulo elettronico (eForm) appositamente elaborato a tale scopo. Il modulo elettronico è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en

Il modulo elettronico per la presentazione della candidatura, debitamente compilato, deve essere trasmesso entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 6 giugno 2017.

9.   Informazioni complementari

Le candidature devono rispettare le disposizioni di cui alle pertinenti linee guida (Application Guidelines – Call for proposals EACEA 08/2017), essere presentate utilizzando il modulo elettronico predisposto allo scopo e contenere tutti gli allegati richiesti.

I documenti sono reperibili al seguente indirizzo Internet:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en

Per maggiori informazioni rivolgersi a: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu


(1)  Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario») (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario») (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 52) e regolamento delegato (UE) n. 1398/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, che stabilisce norme relative ai candidati volontari e ai Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario (GU L 373 del 31.12.2014, pag. 8)

(3)  Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il bando di gara dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: programma di formazione e formazione dei candidati volontari, 2015/S 069-122.685.


3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/12


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 09/2017

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: assistenza tecnica alle organizzazioni di invio di volontari

Rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d’accoglienza in termini di aiuto umanitario

(2017/C 67/09)

Il regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, istituisce un Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario») (1) per inquadrare contributi comuni di volontari europei volti a sostenere e completare l’aiuto umanitario nei paesi terzi.

In tale contesto, il presente invito a presentare proposte prevede l’erogazione di finanziamenti attraverso il sostegno ad azioni finalizzate a rafforzare le capacità delle potenziali organizzazioni d’accoglienza in termini di preparazione e reazione alle crisi umanitarie. Inoltre, l’invito è inteso a fornire sostegno alle azioni volte al rafforzamento della capacità tecnica delle potenziali organizzazioni di invio ai fini della partecipazione all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.

1.   Obiettivo

L’obiettivo del presente invito è rafforzare le capacità delle organizzazioni di invio e d’accoglienza intenzionate a partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e garantire la conformità alle norme e alle procedure relative ai candidati volontari e ai volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario al fine di richiedere la certificazione necessaria per la mobilitazione dei volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.

Con il presente invito, la Commissione europea prevede di ottenere i seguenti risultati:

rafforzamento delle capacità di circa 110 organizzazioni di invio e d’accoglienza nei seguenti ambiti:

gestione del rischio di catastrofi, preparazione e reazione alle catastrofi,

collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo (LRRD),

rafforzamento del volontariato locale nei paesi terzi,

idoneità alla certificazione, anche dal punto di vista amministrativo,

capacità di fornire allarmi rapidi alle comunità locali.

2.   Criteri di ammissibilità

2.1.    Organismi ammissibili

L’organizzazione che presenta la proposta per conto di tutti i proponenti (coordinatrice) è legalmente responsabile del consorzio nel suo rapporto contrattuale con l’Agenzia.

Le proposte relative all’assistenza tecnica e alle attività di rafforzamento delle capacità devono essere presentate da:

organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione; oppure

organismi di diritto pubblico a carattere civile disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro; oppure

la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

Sono ammissibili solo le proposte provenienti da persone giuridiche aventi sede nei seguenti paesi:

Stati membri dell’Unione europea, ossia Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Per le attività relative sia ad assistenza tecnica sia al rafforzamento delle capacità, l’organizzazione coordinatrice di ciascun progetto deve essere attiva da almeno tre anni nell’ambito dell’aiuto umanitario quale definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento (2).

I proponenti possono presentare progetti sia di assistenza tecnica sia di rafforzamento delle capacità. In tal caso, devono indicare nella domanda di essere intenzionati a presentare progetti per entrambe le attività.

2.1.1.   Assistenza tecnica

I proponenti devono appartenere a una delle seguenti categorie:

organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione,

organismi di diritto pubblico a carattere civile,

la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

I progetti sono concepiti e realizzati da consorzi transnazionali a cui partecipano enti provenienti da almeno tre paesi partecipanti al programma e appartenenti a una delle categorie menzionate all’articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento.

Almeno l’organizzazione coordinatrice o un proponente di ciascun progetto devono essere attivi da almeno tre anni nell’ambito della gestione dei volontari.

2.1.2.   Rafforzamento delle capacità

I proponenti devono appartenere a una delle seguenti categorie:

organizzazioni non governative senza scopo di lucro operanti o stabilite in un paese terzo ai sensi della legislazione in vigore in tale paese,

organismi di diritto pubblico a carattere civile,

agenzie e organizzazioni internazionali che non possono agire in qualità di coordinatrici e provengono da un paese terzo.

I progetti sono concepiti e realizzati da partenariati transnazionali a cui partecipano enti provenienti da almeno due paesi partecipanti al programma e appartenenti a una delle categorie di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento e da almeno due paesi terzi in cui sono svolte attività e interventi di aiuto umanitario ai sensi dell’articolo 3, lettera d), e che appartengono a una delle categorie di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c).

Per ciascun progetto, l’organizzazione coordinatrice e almeno un proponente proveniente da un paese partecipante al programma devono essere attivi da non meno di tre anni nell’ambito dell’aiuto umanitario quale definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento.

Per ciascun progetto, almeno un proponente proveniente dai paesi terzi in cui sono svolte attività e interventi di aiuto umanitario deve essere attivo nell’ambito dell’aiuto umanitario quale definito all’articolo 3, lettera d), del regolamento.

Almeno l’organizzazione coordinatrice o un proponente proveniente da un paese partecipante al programma devono essere attivi da non meno di tre anni nell’ambito della gestione dei volontari.

3.   Attività ammissibili

Sono attività ammissibili:

visite di studio/studio esplorativo per rifinire e finalizzare la valutazione delle necessità dell’azione;

attività di sviluppo/rafforzamento delle capacità;

seminari e workshop;

visite di osservazione sul lavoro;

gemellaggi e scambio di personale;

scambio di conoscenze, apprendimento organizzativo e buone prassi;

visite di studio;

attività intese a promuovere la creazione di partenariati;

attività di assistenza alle organizzazioni ai fini dell’adempimento delle norme umanitarie essenziali (Core Humanitarian Standards);

attività di rafforzamento della cooperazione regionale;

sviluppo e gestione di opportunità online per volontari.

Ulteriori attività ammissibili per azioni secondarie:

Assistenza tecnica

Guida e tutoraggio di personale retribuito delle organizzazioni di invio e di volontari chiave.

Rafforzamento delle capacità

Corsi di formazione per formatori/guide/tutor/moltiplicatori di risorse dei paesi terzi.

Visite di studio fino a tre mesi per personale retribuito o volontari chiave provenienti dai paesi terzi da mobilitare presso organizzazioni proponenti/partner europei.

Rafforzamento delle capacità tecniche per operazioni di aiuto umanitario incentrate su:

metodologie di valutazione delle necessità/gestione delle informazioni;

gestione del rischio di catastrofi;

riduzione del rischio di catastrofi/preparazione alle catastrofi;

risposta alle crisi (e settori correlati);

collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo;

resilienza e adattamento al cambiamento climatico.

4.   Criteri di aggiudicazione

Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:

pertinenza del progetto (massimo 30 punti)

qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (massimo 30 punti)

qualità e pertinenza del partenariato e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti)

impatto e divulgazione (massimo 20 punti)

I progetti che totalizzeranno meno di 60 punti complessivi non saranno presi in considerazione per il finanziamento.

Tutti i progetti, indipendentemente dal fatto che riguardino il rafforzamento delle capacità o l’assistenza tecnica, verranno classificati in base al punteggio che avranno ottenuto.

5.   Dotazione di bilancio disponibile

La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata pari a 7 607 000 EUR.

L’importo massimo della sovvenzione è di 700 000 EUR. L’importo di ogni sovvenzione è compreso tra 100 000 EUR e 700 000 EUR.

L’Agenzia prevede di finanziare 22 proposte.

L’Agenzia si riserva il diritto di non distribuire tutti i fondi disponibili.

6.   Termine per la presentazione delle domande

Le domande di sovvenzione devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’UE, utilizzando il modulo elettronico (eForm) appositamente predisposto a tale scopo. Il modulo elettronico è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en

Il modulo elettronico per la presentazione della domanda, debitamente compilato, deve pervenire entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 3 luglio 2017. Dopo questa data il sistema di candidatura online sarà chiuso.

I proponenti possono presentare sia progetti di assistenza tecnica sia di rafforzamento delle capacità. In tal caso, devono indicare nella domanda di essere intenzionati a presentare progetti per entrambe le attività. Non sono accettate domande inviate via posta, fax o posta elettronica.

7.   Informazioni complementari

Le candidature devono rispettare le disposizioni di cui alle pertinenti linee guida (Application Guidelines – Call for proposals EACEA 09/2017), essere presentate utilizzando il modulo elettronico predisposto e contenere tutti gli allegati richiesti.

I suddetti documenti sono reperibili al seguente indirizzo Internet:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en

Per maggiori informazioni rivolgersi a: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu


(1)  GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1.

(2)  «Aiuto umanitario»: attività e interventi condotti in paesi terzi e destinati a fornire un’assistenza d’emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall’uomo o di catastrofi naturali. Esso comprende l’esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l’accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell’aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/16


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

(2017/C 67/10)

La Commissione europea («la Commissione») ha deciso di propria iniziativa di aprire un’inchiesta di riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari della Repubblica popolare cinese, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base») e dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»).

Il riesame intermedio parziale è limitato alla forma delle misure.

1.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e da celle (con spessore non superiore a 400 micrometri) del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 e originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, a meno che non siano in transito ai sensi dell’articolo V del GATT.

Dalla definizione del prodotto in esame sono esclusi i seguenti tipi di prodotto:

caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,

prodotti fotovoltaici a film sottile,

prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a produrre elettricità e consumano l’elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,

moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all’utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e potenza.

2.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione (3) e in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione (4), estesi alle importazioni spedite dalla Malaysia e da Taiwan, anche se non dichiarate originarie della Malaysia e di Taiwan, rispettivamente dai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2016/185 (5) e (UE) 2016/184 (6).

Con la decisione 2013/423/UE (7) del 2 agosto 2013, la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi offerto da un gruppo di produttori esportatori insieme alla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (CCME). Il 4 dicembre 2013 la Commissione ha confermato l’accettazione di tale impegno con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8). Le condizioni di attuazione dell’impegno di cui alla decisione di esecuzione 2013/707/UE sono state ulteriormente chiarite nella decisione di esecuzione 2014/657/UE (9). Mediante successivi regolamenti una serie di produttori esportatori è stata esclusa da tale impegno.

3.   Motivazione del riesame

Esistono elementi di prova prima facie da cui risulta che le circostanze che hanno determinato l’istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.

Tali elementi di prova sono legati allo sviluppo tecnologico e al miglioramento dell’efficienza in questo settore, nonché alla questione concernente il modo in cui l’attuale forma delle misure, cioè un impegno sui prezzi basato su un prezzo minimo all’importazione (PMI) soggetto a un meccanismo di adeguamento periodico, prende in sufficiente considerazione l’impatto di tali aspetti sui prezzi all’importazione nell’Unione del prodotto oggetto del riesame. Il fatto che numerosi produttori esportatori si siano ritirati dall’impegno (volontariamente o per violazioni o impraticabilità dell’impegno) dopo la sua entrata in vigore, solleva la questione se l’impegno possa essere ancora considerato una forma appropriata per le misure.

L’esperienza dell’attuazione dell’impegno con un prezzo minimo all’importazione fissato in circostanze economiche che sono cambiate negli ultimi tre anni mette infatti in evidenza la necessità di rielaborare la forma delle misure.

Risulta quindi opportuno esaminare se la forma delle misure sia tuttora la più adeguata. Dagli elementi di prova prima facie risulta che le misure antidumping e le misure compensative possono riflettere meglio il cambiamento delle circostanze se sono adottate sotto forma di un dazio variabile basato su un PMI per tutte le importazioni del prodotto oggetto del riesame. Ciò significa che tutte le importazioni con un valore dichiarato pari o superiore al PMI non sarebbero più soggette a dazi. Tale PMI variabile sarebbe adeguato periodicamente per riflettere l’ulteriore sviluppo tecnologico e i miglioramenti dell’efficienza nel settore dell’energia solare.

4.   Procedura

Avendo stabilito, una volta informati gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale limitato alla forma delle misure, la Commissione avvia un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base. L’inchiesta esaminerà se la forma delle misure rimanga la più appropriata visto il cambiamento delle circostanze.

Il governo della Repubblica popolare cinese è stato invitato a prendere parte alle consultazioni.

4.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame

L’inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016 («il periodo dell’inchiesta di riesame»).

4.2    Questionari

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta, la Commissione può inviare questionari alle parti interessate che si manifestano alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le risposte a tali questionari devono pervenire alla Commissione entro i termini specifici da essa stabiliti nelle comunicazioni con le parti.

4.3.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

4.4.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte, i questionari compilati e la corrispondenza trasmessi dalle parti interessate per cui è richiesto un trattamento riservato devono recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (10). Le eventuali richieste di trattamento riservato devono essere debitamente motivate.

Le parti interessate che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentarne, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, un riassunto non riservato, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-SOLAR-INJURY@ec.europa.eu

5.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

6.   Consigliere auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

7.   Calendario dell’inchiesta

L’inchiesta sarà condotta in conformità dell’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. La Commissione si impegna a concluderla entro 6 mesi e non oltre i 9 mesi successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

8.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (11).


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.

(4)  GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 della Commissione, dell’11 febbraio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 della Commissione, dell’11 febbraio 2016, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56).

(7)  Decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26).

(8)  Decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214).

(9)  Decisione di esecuzione 2014/657/UE della Commissione, del 10 settembre 2014, relativa all’accettazione di una proposta di un gruppo di produttori esportatori, in collaborazione con la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici, per alcuni chiarimenti riguardanti l’attuazione dell’impegno di cui alla decisione di esecuzione 2013/707/UE (GU L 270 dell’11.9.2014, pag. 6).

(10)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21), dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55), dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping) e dell’articolo 12 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(11)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/20


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8261 — Lanxess/Chemtura)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 67/11)

1.

In data 24 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Lanxess AG (Germania) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Chemtura Corporation (Stati Uniti) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Lanxess: Lanxess è un gruppo del settore delle specialità chimiche con sede a Colonia, Germania. Lanxess opera principalmente nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione, di materie plastiche, gomma, sostanze intermedie e specialità chimiche, tra cui ritardanti di fiamma e additivi per lubrificanti;

—   Chemtura: Chemtura è un’impresa internazionale del settore delle specialità chimiche con sede a Philadelphia, Pennsylvania (Stati Uniti); l’altro ufficio esecutivo principale si trova a Middlebury, Connecticut (Stati Uniti).

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8261 — Lanxess/Chemtura, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).


3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 67/21


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8395 — Bridgepoint/Zenith)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 67/12)

1.

In data 23 febbraio 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa Bridgepoint Group Limited («Bridgepoint», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Zenith Group Holdings Limited («Zenith», Regno Unito) mediante acquisto di quote.

2.

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

—   Bridgepoint: gruppo di private equity indipendente specializzato negli investimenti in imprese europee di medie dimensioni operanti in un’ampia gamma di settori quali beni di consumo/commercio al dettaglio, servizi alle imprese, prodotti industriali, servizi finanziari, sanità e media. Il 17 febbraio 2017 Bridgepoint ha acquisito Contract Vehicles Limited («CVL», Regno Unito). CVL fornisce soluzioni di noleggio contrattuale e gestione della flotta, principalmente per i veicoli commerciali pesanti, nel Regno Unito,

—   Zenith: prestatore indipendente di servizi di noleggio veicoli, esternalizzazione e gestione della flotta a clienti aziendali.

3.

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per e-mail all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8395 — Bridgepoint/Zenith, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


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