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Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
Mobilità temporanea
Stabile organizzazione
La direttiva prevede tre sistemi di riconoscimento delle qualifiche:
il riconoscimento automatico per le professioni le cui condizioni minime di formazione sono armonizzate in una certa misura a livello europeo: medici, infermieri, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti;
il riconoscimento automatico per determinate occupazioni sulla base della propria esperienza professionale: attività artigianali, commerciali e industriali;
il sistema generale per le professioni di cui sopra, che non rientrano nel regime di riconoscimento automatico, si basa sul principio del reciproco riconoscimento delle qualifiche.
Il sistema generale vale anche per le altre professioni regolamentate, il cui accesso è concesso a qualsiasi individuo che può dimostrare di essere pienamente qualificato nel proprio paese d’origine.
Tuttavia, se le autorità del paese ospitante riscontrano differenze significative tra la formazione acquisita nel paese di origine della persona interessata e quella richiesta per la medesima attività nel loro paese, essi possono offrire all’individuo la scelta di un periodo di tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale. Quando si considerano l’imposizione e la portata di tali provvedimenti di compensazione si deve prendere in considerazione l’esperienza professionale del richiedente.
Accesso parziale
Verifiche linguistiche
Tessera professionale europea
Accesso alle informazioni e alle procedure online
Atti di esecuzione e atti delegati
Nel 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 che stabilisce la procedura per:
Nel 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1190 che rettifica il regolamento (UE) 2015/983 e chiarisce che l’autorità competente dello Stato membro di origine decide se estendere le tessere professionali europee temporanee rilasciate dopo la verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva.
La Commissione ha inoltre adottato una serie di decisioni delegate che modificano l’allegato V della direttiva 2005/36/CE e aggiornano l’elenco delle prove di qualifiche formali e corsi di formazione riconosciuti automaticamente.
Il regolamento delegato (UE) 2019/907 che istituisce una prova di formazione comune per maestri di sci ha creato nel 2019 un sistema aggiuntivo e volontario di riconoscimento automatico di questa professione in tutta l’Unione. I maestri di sci non coperti dalla prova di formazione comune beneficiano ancora del sistema generale di riconoscimento reciproco delle qualifiche previsto dalla direttiva.
Pandemia di COVID-19
In seguito alla pandemia di COVID-19 e all’introduzione di misure per far fronte all’impatto della crisi, la Commissione ha adottato una comunicazione contenente orientamenti sull’assistenza di emergenza dell’Unione per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera nell’ambito dell’assistenza sanitaria correlata alla crisi COVID-19.
Poiché la popolazione in età lavorativa diminuisce in molti Stati membri, è probabile che la domanda di persone altamente qualificate aumenti, pertanto le loro qualifiche dovrebbero essere riconosciute in tutta l’Unione in modo rapido, semplice e affidabile.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
Le modifiche successive alla direttiva 2005/36/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull’applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 27).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1190 della Commissione, dell’11 agosto 2020, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull’applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 262 del 12.8.2020, pag. 4).
Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull’assistenza di emergenza dell’Unione per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera nell’ambito dell’assistenza sanitaria legata alla crisi della COVID-19 (GU C 111 I del 3.4.2020, pag. 1).
Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione, del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell’articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 7).
Si veda la versione consolidata.
Decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38).
Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 10.08.2022