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Document 31977L0249

Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati

OJ L 78, 26.3.1977, p. 17–18 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 249 - 250
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 224 - 225
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 224 - 225
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 196 - 197
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 52 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 52 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 52 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 52 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 52 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 52 - 53
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 52 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 52 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 52 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 46 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 46 - 47
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 14 - 15

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/249/oj

31977L0249

Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 26/03/1977 pag. 0017 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0196
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0249
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0196
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0224
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0224


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 marzo 1977 intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati

(77/249/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57 e 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che, in applicazione del trattato, dopo la fine del periodo transitorio è proibita ogni restrizione in materia di prestazione di servizi basata sulle condizioni di cittadinanza o di residenza;

considerando che la presente direttiva riguarda soltanto le misure destinate a facilitare l'esercizio effettivo dell'attività di avvocato a titolo di prestazione di servizi e che, per facilitare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento, sarà necessaria l'elaborazione di misure maggiormente perfezionate;

considerando che l'esercizio effettivo dell'attività di avvocato a titolo di prestazione di servizi presuppone che lo stato membro ospitante riconosca come avvocati le persone che esercitano questa professione nei vari Stati membri;

considerando che, riguardando la presente direttiva la sola prestazione di servizi e non essendo accompagnata da disposizioni relative al riconoscimento reciproco dei diplomi, il beneficiario della direttiva farà uso del titolo professionale dello Stato membro nel quale egli è stabilito, qui di seguito indicato come « Stato membro di provenienza »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica, nei limiti e alle condizioni da essa previste, all'attività di avvocato esercitata a titolo di prestazione di servizi.

Nonostante le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono riservare a determinate categorie di avvocati la compilazione di atti autentici che abilitano all'amministrazione dei beni di persone defunte o che riguardano la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari.

2. Si intende per « avvocato » ogni persona abilitata ad esercitare le proprie attività professionali sotto le seguenti denominazioni:

"" ID="1">Belgio:> ID="2">Avocat / Advocaat"> ID="1">Danimarca:> ID="2">Advokat"> ID="1">Germania (R.f.):> ID="2">Rechtsanwalt"> ID="1">Francia:> ID="2">Avocat"> ID="1">Irlanda:> ID="2">Barrister

Solicitor"> ID="1">Italia:> ID="2">Avvocato"> ID="1">Lussemburgo:> ID="2">Avocat-avoué"> ID="1">Paesi Bassi:> ID="2">Advocaat"> ID="1">Regno Unito:> ID="2">Advocate

Barrister

Solicitor">

Articolo 2

Ogni Stato membro riconosce come avvocato, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le persone indicate al paragrafo 2 di tale articolo.

Articolo 3

Ogni persona menzionata all'articolo 1 fa uso del proprio titolo professionale espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartiene o della giurisdizione presso la quale è ammessa in applicazione della legislazione di tale Stato.

Articolo 4

1. Le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato, ad esclusione di ogni condizione di residenza o d'iscrizione ad un'organizzazione professionale nello stesso Stato.

2. Nell'esercizio delle predette attività l'avvocato rispetta le regole professionali dello Stato membro ospitante, fatti salvi gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza.

3. Quando tali attività sono esercitate nel Regno Unito, si intende per « regole professionali dello Stato membro ospitante » le regole professionali dei « solicitors » nel caso in cui dette attività non siano riservate ai « barristers » o agli « advocates ». In caso contrario si applicano le regole professionali di questi ultimi. Tuttavia, i « barristers » provenienti dall'Irlanda sono sempre soggetti alle regole professionali dei « barristers » o « advocates » del Regno Unito.

Quando tali attività sono esercitate in Irlanda si intende per « regole professionali dello Stato membro ospitante » le regole professionali dei « barristers » quando esse disciplinano la presentazione orale della causa innanzi alla corte. In tutti gli altri casi sono applicabili le regole professionali dei « solicitors ». Tuttavia i « barristers » e gli « advocates » provenienti dal Regno Unito sono sempre soggetti alle regole professionali dei « barristers » d'Irlanda.

4. Per l'esercizio delle attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l'avvocato resta sottoposto alle condizioni e alle regole professionali dello Stato membro di provenienza fatto salvo il rispetto delle norme, qualunque sia la loro fonte, che disciplinano la professione nello Stato membro ospitante, in particolare di quelle riguardanti l'incompatibilità fra l'esercizio delle attività di avvocato e quello di altre attività in detto Stato, il segreto professionale, il carattere riservato dei rapporti tra colleghi, il divieto per uno stesso avvocato di assistere parti che abbiano interessi contrapposti e la pubblicità. Tali norme possono essere applicate soltanto se esse possono essere osservate da un avvocato non stabilito nello Stato membro ospitante e nella misura in cui la loro osservanza sia giustificata oggettivamente per garantire in tale Stato il corretto esercizio delle attività di avvocato, la dignità della professione e il rispetto delle incompatibilità.

Articolo 5

Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato membro può imporre agli avvocati di cui all'articolo 1:

- di essere introdotti, secondo le regole o consuetudini locali, presso il presidente della giurisdizione e, eventualmente, presso il presidente dell'ordine degli avvocati competente nello Stato membro ospitante;

- di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione, o con un « procuratore » o con un « avoué » che eserciti presso di essa.

Articolo 6

Ogni Stato membro può escludere gli avvocati dipendenti, legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato, dall'esercizio delle attività di rappresentanza e di difesa in giudizio di questo ente nella misura in cui gli avvocati stabiliti in detto Stato non siano autorizzati ad esercitare tali attività.

Articolo 7

1. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere al prestatore di servizi di documentare la propria qualità di avvocato.

2. In caso di inadempienza agli obblighi vigenti nello Stato membro ospitante previsti dall'articolo 4, l'autorità competente di quest'ultimo ne determina, secondo le proprie norme di diritto e di procedura, le conseguenze e, a tal fine, può farsi comunicare informazioni professionali utili sul prestatore. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro di provenienza di ogni decisione presa. Le comunicazioni non pregiudicano il carattere riservato delle informazioni fornite.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

Judith HART

(1) GU n. C 103 del 5. 10. 1972, pag. 19 e GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 33.(2) GU n. C 36 del 28. 3. 1970, pag. 37 e GU n. C 50 del 4. 3. 1976, pag. 17.

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