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Equipaggiamenti più sicuri e meno inquinanti sulle navi dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Direttiva 2014/90/CE relativa all’equipaggiamento marittimo

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva intende:

  • migliorare la sicurezza in mare;
  • prevenire l’inquinamento marino;
  • garantire che le norme di sicurezza internazionali per l’equipaggiamento a bordo delle navi dell’Unione europea (Unione) siano interpretate nello stesso modo in tutta l’Unione.

Impone condizioni supplementari alle autorità nazionali responsabili della certificazione degli equipaggiamenti delle navi che battono la loro bandiera (a norma delle convenzioni internazionali), allorquando rilasciano, convalidano o rinnovano i certificati.

PUNTI CHIAVE

  • La direttiva si applica a tutte le navi battenti bandiera dell’Unione, a prescindere dal luogo in cui è stato installato a bordo l’equipaggiamento della nave.
  • L’equipaggiamento viene esaminato da una terza parte indipendente («organismo notificato»).
  • Nel caso in cui questo soddisfi i requisiti della direttiva recherà un marchio di certificazione (il «marchio di conformità»).
  • In alternativa, i fabbricanti di equipaggiamenti possono apporre un’etichetta elettronica ai loro prodotti. Questo dovrebbe rendere più facile evitare la contraffazione e monitorare il mercato.
  • Gli Stati membri dell’Unione devono svolgere la vigilanza del mercato su scala adeguata.
  • Se le autorità nazionali ritengono che un equipaggiamento disciplinato dalla legislazione presenti un rischio per la sicurezza marittima, la salute delle persone o l’ambiente, o se non è conforme alla normativa, il fornitore deve ritirarlo.

La Commissione europea ha adottato i seguenti atti delegati e atti di esecuzione:

  • il regolamento delegato (UE) 2018/414 integra la direttiva 2014/90/UE per quanto riguarda l’identificazione di equipaggiamento marittimo specifico sul quale può essere apposta l’ etichetta elettronica. Un’analisi costi-benefici relativa all’uso di etichette elettroniche come integrazione o sostituzione del marchio di conformità effettuata dalla Commissione ha dimostrato che, grazie all’applicazione di un’etichetta elettronica all’equipaggiamento marittimo: i produttori dovrebbero beneficiare di una migliore prevenzione della contraffazione; gli armatori e gli operatori dovrebbero essere in grado di effettuare più facilmente la tracciabilità delle attrezzature e il controllo delle scorte; le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero beneficiare di un accesso diretto e facile alle banche dati pertinenti, il che migliorerà i controlli di convalida dei certificati. L’analisi ha concluso che l’investimento complessivo sarà inferiore rispetto ai benefici attesi e che i costi per le autorità e l’industria sono accessibili grazie alla possibilità di un’attuazione graduale su base volontaria.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l’equipaggiamento marittimo.

Inoltre, in linea con le competenze di esecuzione conferitele dal legislatore, la Commissione adotta ogni anno un atto di esecuzione che contiene le ultime norme in materia di requisiti di progettazione, costruzione e prestazione, nonché norme di prova per l’equipaggiamento marittimo.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 18 settembre 2016.

CONTESTO

  • Le convenzioni internazionali relative alla sicurezza marittima richiedono che i paesi garantiscano che gli equipaggiamenti a bordo di navi che battono la loro bandiera siano conformi a determinati requisiti di sicurezza per quanto attiene a progettazione, costruzione ed efficienza.
  • Tuttavia, ai paesi viene concesso ampio margine di discrezionalità in merito, il che può portare a livelli di sicurezza diversi e potrebbe ostacolare il libero flusso di merci in tutta l’Unione.
  • Con l’attuazione di norme di certificazione standardizzate unionali, tali problemi sono evitati e il mercato unico funziona per come è stato progettato. Inoltre, l’equipaggio e i passeggeri delle navi battenti la bandiera di uno Stato membro possono essere certi che le apparecchiature con marchio di conformità a bordo sono state testate e certificate secondo le norme di sicurezza e ambientali applicabili.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

Le successive modifiche alla direttiva 2014/90/UE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1157 della Commissione del 4 luglio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l’equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 della Commissione (GU L 180 del 6.7.2022, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione, del 19 aprile 2018, che stabilisce i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l’equipaggiamento marittimo (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 64).

Regolamento delegato (UE) 2018/414 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che integra la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo ai quali può essere applicata l’etichetta elettronica (GU L 75 del 19.3.2018, pag. 3).

Ultimo aggiornamento: 14.09.2022

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