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Document 52022PC0677

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

COM/2022/677 final

Bruxelles, 30.11.2022

COM(2022) 677 final

2022/0396(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2022) 425 final} - {SWD(2022) 384 final} - {SWD(2022) 385 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Gli imballaggi sono necessari per proteggere e trasportare le merci. La loro fabbricazione rappresenta inoltre un'attività economica di grande rilevanza nell'UE. Tuttavia gli approcci normativi differiscono da uno Stato membro all'altro, il che crea ostacoli che impediscono il pieno funzionamento del mercato interno degli imballaggi. Le differenze osservate di recente riguardano, ad esempio, le prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi, gli approcci per definire gli imballaggi riciclabili o riutilizzabili, gli approcci per modulare i contributi relativi alla responsabilità estesa del produttore e le restrizioni alla commercializzazione di determinati formati di imballaggio. Tali discrepanze creano incertezza giuridica per le aziende, portando a minori investimenti in imballaggi innovativi e rispettosi dell'ambiente e in nuovi modelli aziendali circolari.

Gli imballaggi rappresentano inoltre una delle principali preoccupazioni ambientali. Sono uno dei principali utilizzatori di materiali vergini (il 40 % della plastica e il 50 % della carta utilizzati nell'UE sono destinati agli imballaggi) e rappresentano il 36 % dei rifiuti solidi urbani. L'aumento dell'uso di imballaggi e i bassi tassi di riutilizzo e riciclaggio ostacolano lo sviluppo di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio. Negli ultimi anni gli imballaggi sono aumentati più rapidamente del reddito nazionale lordo, determinando un'impennata delle emissioni di CO2 e di altro tipo, nonché lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, la perdita di biodiversità e l'inquinamento. I dati di Eurostat 1 e le relazioni sui dati di mercato 2 mostrano un aumento dell'uso di imballaggi con caratteristiche progettuali potenzialmente in grado di inibire il riciclaggio. Un imballaggio è "non riciclabile" quando non può essere raccolto separatamente o pone delle sfide ai moderni processi di cernita e riciclaggio esistenti nell'UE. Dal 2012 al 2020 la quota di imballaggi non riciclabili è cresciuta in modo significativo. Spesso, inoltre, gli imballaggi che tecnicamente potrebbero essere riciclati non lo sono perché i processi necessari per la raccolta, la cernita e il riciclaggio non sono disponibili nella pratica o non sono efficienti dal punto di vista dei costi, oppure il prodotto in uscita non è di qualità sufficiente a soddisfare la domanda dei mercati finali di materie prime secondarie. I risultati preliminari della seconda segnalazione preventiva della Commissione mostrano inoltre che molti Stati membri faticano a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6 della direttiva 94/62/CE.

La strategia industriale per l'Europa 3 sottolinea l'importanza del mercato interno per la competitività e la prosperità dell'UE. Tra gli ostacoli che impediscono agli operatori e al pubblico in generale di beneficiare appieno del mercato interno figurano norme nazionali restrittive e complesse, capacità amministrative limitate, recepimento imperfetto delle norme UE e la loro applicazione inadeguata.

Nelle sue conclusioni di dicembre 2020 4 il Consiglio ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di garantire che entro il 2030 tutti gli imballaggi siano riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile, riducendo gli imballaggi stessi e il loro uso eccessivo e quindi i rifiuti di imballaggio. Nella sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare 5 , il Parlamento europeo ha ribadito tale obiettivo e ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa che includa misure e obiettivi di riduzione dei rifiuti, requisiti ambiziosi al fine di ridurre gli imballaggi eccessivi e misure volte a migliorare la riciclabilità e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi, aumentare i contenuti riciclati, eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive e promuovere il riutilizzo, senza compromettere la sicurezza e l'igiene alimentari e le norme igieniche.

Infine, la Conferenza sul futuro dell'Europa ha dimostrato che le persone e le organizzazioni della società civile in tutta l'UE chiedono un'azione forte sulla prevenzione dei rifiuti, sulla gestione dei rifiuti di imballaggio e sulla circolarità degli imballaggi attraverso un maggiore utilizzo di materiali riciclati.

Un'economia circolare degli imballaggi contribuirà a dissociare lo sviluppo economico dall'uso delle risorse naturali, contribuirà a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ad arrestare la perdita di biodiversità, oltre a ridurre la dipendenza strategica dell'economia dell'UE da molti materiali. Può inoltre avere un impatto positivo sull'occupazione, anche e soprattutto nell'economia sociale, creando un maggior numero di posti di lavoro "verdi" di qualità, a condizione che vengano effettuati i necessari investimenti nelle competenze 6 e che si tengano in considerazione le specificità degli Stati membri, delle regioni e dei tipi di lavoro.

La modifica della direttiva 94/62/CE del 2018, pur non affrontando tutti i punti deboli della sua attuazione, prevedeva tre clausole di revisione attuate dalla presente iniziativa.

La presente iniziativa aggiorna il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, fornendo agli Stati membri e alle imprese un sostegno adeguato per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti. Tale sostegno si concretizza in un quadro normativo armonizzato che sostiene gli investimenti, riduce i rifiuti e promuove il riciclaggio di alta qualità, che si applicherà in egual misura in tutti gli Stati membri dell'UE.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il regolamento proposto aggiorna il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. Quale parte integrante del Green Deal europeo 7 e del nuovo piano d'azione per l'economia circolare dell'UE, contribuirà alla strategia di crescita dell'UE per un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse, pulita e competitiva, senza emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 e con una crescita economica dissociata dall'uso delle risorse.

La proposta è pienamente in linea con la legislazione dell'UE in materia di ambiente e rifiuti, in particolare con la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti 8 , con la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente 9 , con la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea 10 e con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) 11 .

Essa integra inoltre le proposte della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle spedizioni di rifiuti 12 e sul quadro per l'elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili 13 , nonché la comunicazione della Commissione relativa a un quadro strategico dell'UE per la plastica a base biologica, biodegradabile e compostabile 14 .

Coerenza con altre politiche dell'UE

L'iniziativa garantisce la non discriminazione tra i prodotti fabbricati nell'UE e quelli importati ed è coerente con gli obblighi internazionali dell'UE in materia di politica commerciale.

La proposta mira inoltre ad armonizzare gli obblighi di monitoraggio e di comunicazione, compresi gli obblighi di comunicazione dei produttori nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, al fine di limitare gli oneri amministrativi degli Stati membri e degli operatori economici, in linea con l'approccio "Legiferare meglio" dell'UE 15 e con il controllo dell'adeguatezza in materia di comunicazione e monitoraggio 16 .

Inoltre, in linea con l'impegno assunto dall'UE nell'ambito dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, anche per quanto riguarda i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), la presente iniziativa migliorerà l'attuazione dell'UE dell'OSS 12.5, riducendo in modo sostanziale la produzione di rifiuti entro il 2030 attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.

Per quanto riguarda il caso specifico dei rifiuti di imballaggio di plastica, l'iniziativa integra altresì la risorsa propria basata sulla plastica non riciclata, secondo la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.
Tale risorsa propria incentiva gli Stati membri a mettere in atto misure volte a ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati nel loro territorio.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In linea con il nuovo approccio ai prodotti annunciato nel Green Deal europeo1 e nel piano d'azione per l'economia circolare, la proposta riguarda l'intero ciclo di vita degli imballaggi. Segue l'approccio della legislazione relativa al mercato interno "tradizionale", creando condizioni armonizzate per l'immissione sul mercato degli imballaggi. Tuttavia, tenendo conto dell'intero ciclo di vita degli imballaggi, tale approccio al mercato interno è esteso fino alla fase finale del ciclo di vita, creando così un vero mercato interno per gli imballaggi, senza ostacoli alla libera circolazione e con pari condizioni di produzione, commercializzazione e trattamento dei rifiuti in tutta l'UE.

L'articolo 114 TFUE costituisce la base giuridica dell'attuale direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tale articolo consente all'UE di armonizzare le norme e le misure amministrative tra gli Stati membri. Tale base giuridica consentirà di affrontare una serie di questioni chiave del mercato interno che ostacolano l'applicazione armonizzata delle norme sugli imballaggi, tra cui: i) prescrizioni in materia di sostenibilità, ii) criteri armonizzati per l'ecomodulazione dei contributi nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, iii) prescrizioni armonizzate in materia di etichettatura; e iv) prescrizioni relative al fine vita per completare tale approccio basato sul ciclo di vita.

Pur lasciando le prescrizioni amministrative dettagliate agli Stati membri, la proposta regola gli aspetti in cui l'armonizzazione eviterà distorsioni del mercato e ostacoli alla libera circolazione. Uno di questi aspetti è la responsabilità estesa del produttore, in cui le norme armonizzate, anche per quanto riguarda la comunicazione, elimineranno gli ostacoli posti agli operatori economici che vendono imballaggi in diversi Stati membri o in tutta l'Unione europea, causati dalle differenze fra le norme in vigore in diversi Stati membri. Allo stesso modo, la creazione di un quadro comune per i regimi di raccolta, deposito cauzionale e restituzione degli imballaggi e per i sistemi di riutilizzo è necessaria sia per raggiungere gli obiettivi ambientali che per creare condizioni di parità per le imprese attive nei rispettivi mercati. Tale quadro comune eserciterà un impatto significativo sulla riciclabilità degli imballaggi e sulla disponibilità di materie prime secondarie.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

Le preoccupazioni ambientali e i problemi legati agli imballaggi (ad esempio, gli ostacoli al mercato interno e all'economia circolare, le crescenti quantità di rifiuti di imballaggio e altri aspetti negativi) non possono essere affrontati in misura sufficiente dagli Stati membri da soli. Dato l'elevato livello di scambi tra gli Stati membri, il mercato degli imballaggi dell'UE è, per molti aspetti, un unico grande mercato piuttosto che 27 mercati individuali. Sebbene le iniziative nazionali affrontino alcune di queste sfide, creano anche un'ulteriore frammentazione del mercato interno.

La definizione di prescrizioni comuni a livello europeo avrà un chiaro valore aggiunto, in quanto garantirà il corretto funzionamento del mercato interno e quindi parità di condizioni per gli operatori economici (ad esempio, produttori, fornitori, rivenditori). Attraverso la definizione di prescrizioni e obiettivi a livello dell'UE, la transizione verso imballaggi sostenibili sarà coerente in tutti gli Stati membri, creando un mercato efficiente.

Proporzionalità

Le misure proposte intendono fornire la certezza normativa necessaria a incoraggiare investimenti su larga scala in soluzioni per imballaggi sostenibili. Si rivolgono all'intera catena del valore degli imballaggi, garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana. L'obiettivo della presente iniziativa è quello di modernizzare e rafforzare il quadro legislativo in vigore per consentire di realizzare economie di scala attraverso approcci comuni, offrendo al contempo all'industria e agli Stati membri la necessaria flessibilità, laddove questa sia necessaria per l'innovazione o a causa di circostanze locali.

Per alcune delle opzioni strategiche proposte, si ritiene che un approccio per fasi al rafforzamento delle prescrizioni possa sostenere al meglio il principio di proporzionalità.
La proposta prevede pertanto un aumento graduale dell'ambizione e delle prescrizioni, come il requisito di sostenibilità per gli imballaggi riciclabili e la riconsiderazione della necessità di esenzioni dai limiti di concentrazione per le sostanze che destano preoccupazione in determinati materiali di imballaggio.

Nel complesso, le misure proposte non vanno oltre quanto è necessario per assicurare il rispetto della normativa e garantire al contempo la protezione della salute umana e dell'ambiente.

Scelta dell'atto giuridico

La legislazione vigente, nonostante le misure concrete, non è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi in materia di ambiente e di mercato interno. I diversi approcci nazionali al recepimento e le misure unilaterali di politica in materia di imballaggi da parte di alcuni Stati membri hanno portato a quadri normativi nazionali disomogenei. Alla luce delle sfide alla sostenibilità degli imballaggi descritte nella relazione sulla valutazione d'impatto, in particolare l'aumento dei rifiuti di imballaggio, gli ostacoli alla circolarità degli imballaggi e il basso utilizzo di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica, tale tendenza è destinata a proseguire. Le diverse norme nazionali riducono l'efficacia della politica e mettono a rischio l'effettiva creazione di un'economia circolare.

Le lacune normative della direttiva vigente (ad esempio, prescrizioni essenziali per gli imballaggi mal concepite e le difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'applicarle) hanno reso evidente la necessità di un'armonizzazione e di dare alle norme armonizzate la forma di un regolamento, piuttosto che rivedere la direttiva attuale. Al fine di promuovere ulteriormente il passaggio a un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio e rimuovere gli ostacoli al mercato interno, è necessario un nuovo insieme completo di soluzioni normative, che includa prescrizioni specifiche per le imprese. Il passaggio a un regolamento che stabilisca norme armonizzate è fortemente sostenuto da tutti i portatori di interessi del mondo imprenditoriale.

Un regolamento assicurerà che tutti i 27 Stati membri adempiano ai loro obblighi nello stesso momento e allo stesso modo. La presenza delle stesse prescrizioni per tutti gli attori del mercato fornirà la necessaria certezza del diritto, ridurrà la distorsione della concorrenza e invierà segnali chiari agli attori del mercato non UE che intendono immettere prodotti sul mercato dell'UE. Si affiderà inoltre alla Commissione il mandato di sviluppare misure di attuazione per precisare ulteriormente il regolamento, ove necessario, in modo da poter stabilire rapidamente norme comuni. 

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Da un vaglio di adeguatezza condotto nel 2014 17 , sono state identificate le debolezze delle prescrizioni essenziali per gli imballaggi con la raccomandazione di renderle "più concrete e facilmente applicabili", osservando che il rafforzamento delle prescrizioni essenziali sarebbe "uno strumento chiave per ottenere migliori prestazioni ambientali degli imballaggi". Tuttavia la modifica della direttiva 94/62/CE del 2018 non ha affrontato direttamente questi punti deboli, introducendo invece tre clausole di revisione: 1) valutare la fattibilità di un rafforzamento delle prescrizioni essenziali al fine, tra l'altro, di migliorare la progettazione per il riutilizzo e promuovere un riciclaggio di elevata qualità, nonché di rafforzare la loro applicazione; 2) valutare la fattibilità della definizione di obiettivi quantitativi concernenti il riutilizzo degli imballaggi e di qualsiasi altra misura intesa a promuovere il riutilizzo degli imballaggi; 3) valutare l'efficacia delle misure per conseguire una riduzione del consumo di borse di plastica in materiale leggero ed esaminare altre modalità possibili per conseguire tale obiettivo. Le clausole di revisione hanno anche fornito alla Commissione il mandato di presentare, se opportuno, una proposta legislativa su tali questioni.

Ad aprile 2020 la Commissione ha pubblicato uno studio di valutazione sull'efficacia delle prescrizioni essenziali per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, con proposte di rafforzamento 18 . I principali risultati della valutazione hanno contribuito a definire il problema e ad elaborare la serie iniziale di misure per la valutazione d'impatto. Lo studio ha contribuito all'elaborazione della valutazione d'impatto iniziale della Commissione, pubblicata l'11 giugno 2020 19 .

La presente proposta comprende misure che affrontano le questioni identificate nel vaglio di adeguatezza e nello studio di valutazione del 2020, oltre ad altre misure individuate nella valutazione d'impatto e nella sua ampia consultazione dei portatori di interessi.

Consultazioni dei portatori di interessi

La valutazione d'impatto che accompagna la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha comportato una consultazione approfondita dei portatori di interessi, così da garantire che venissero presentati e presi in considerazione i pareri di un'ampia gamma di organizzazioni. Alla consultazione hanno contribuito oltre 800 organizzazioni con più di 1 800 punti di contatto. Tra i metodi mirati e più ampi utilizzati per consultare i portatori di interessi figurano: la raccolta di osservazioni sulla valutazione d'impatto iniziale, un questionario pubblico, un questionario per gli Stati membri, seminari e webinar online e colloqui individuali.

La consultazione sulla valutazione d'impatto iniziale ha ottenuto 110 risposte mentre una consultazione pubblica aperta 20 ne ha ottenute 425. Per rafforzare la base di elementi concreti è stata inoltre condotta una consultazione mirata, che ha permesso di raccogliere contributi più specialistici da specifici gruppi di portatori di interessi nel corso di seminari dedicati, tra gli altri eventi. Nel giugno 2021 si sono tenuti sei webinar per i portatori di interessi, al fine di presentare e raccogliere osservazioni sui risultati intermedi dello studio: oltre 950 persone (di 250 organizzazioni) vi hanno partecipato e quasi 100 organizzazioni hanno fornito un contributo dettagliato e documenti di posizione. Un ulteriore seminario, a cui hanno partecipato 517 persone e durante il quale sono intervenuti 50 portatori di interessi, si è tenuto il 30 maggio 2022. Parallelamente, sia il consulente incaricato di assistere la Commissione nella sua valutazione d'impatto, sia i pertinenti servizi della Commissione hanno condotto ulteriori consultazioni mirate con gli esperti degli Stati membri, i portatori di interessi, le ONG e le associazioni dei consumatori.

La maggior parte dei portatori di interessi ritiene che gli sviluppi tecnologici, economici e sociali giustifichino la creazione di un nuovo quadro normativo per gli imballaggi.
La maggior parte si è inoltre detta d'accordo sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione delle norme esistenti e ha chiesto un quadro europeo che copra l'intero ciclo di vita degli imballaggi e l'intera catena del valore. Molti portatori di interessi ritengono che tale quadro debba includere norme comuni più severe sulla sostenibilità degli imballaggi al fine di garantire il funzionamento del mercato interno dell'UE e hanno sottolineato la necessità di un approccio comune per definire la riciclabilità degli imballaggi, in particolare l'approccio basato su criteri di "progettazione per il riciclaggio".

In particolare, i rappresentanti del settore hanno sottolineato la necessità di: i) un quadro normativo stabile e armonizzato che garantisca la sicurezza degli investimenti; ii) una parità di condizioni che incoraggi la produzione di imballaggi sostenibili; iii) un funzionamento efficiente dei mercati del riciclaggio per migliorare la disponibilità e la qualità delle materie prime secondarie. I rappresentanti della società civile hanno chiesto l'effettiva attuazione della gerarchia dei rifiuti nella catena del valore degli imballaggi, con misure che incentivino la prevenzione e il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio.

Le conclusioni dettagliate delle consultazioni dei portatori di interessi sono riportate nell'allegato 2 della valutazione d'impatto.

Assunzione e uso di perizie

Oltre alla consultazione dei portatori di interessi, per la valutazione d'impatto sono state utilizzate diverse altre fonti d'informazione chiave.

Per analizzare ulteriormente le varie opzioni, la Commissione è ricorsa a consulenti esterni nell'ambito di due contratti di sostegno 21 . Tali studi hanno portato alla definizione di una "metodologia di modellizzazione dell'impatto" e di una "metodologia dello scenario di riferimento". La prima è utilizzata per modellizzare gli impatti delle misure proposte, ossia per creare modelli della variazione dei flussi di massa, dei costi finanziari, degli impatti ambientali e sociali (occupazione). La seconda (la metodologia dello scenario di riferimento) fornisce una panoramica del consumo di rifiuti di imballaggio, della generazione e della gestione dei rifiuti per i 27 Stati membri dell'UE. Include sia le tendenze storiche basate sui dati esistenti sia le proiezioni future fino al 2050. Lo scenario di riferimento è essenzialmente uno scenario di "politiche invariate", ossia una modellizzazione delle tendenze future in cui tutte le politiche e le misure nazionali e a livello dell'UE rimangono in vigore, integrate da eventuali proposte legislative future della Commissione. Un altro studio di sostegno è stato condotto dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione per analizzare gli impatti delle misure che combinano i simboli sui contenitori per rifiuti con le etichette corrispondenti sugli imballaggi (quest'ultimo studio è stato sviluppato nell'ambito dei due sopra citati).

Durante le varie fasi dello studio il consulente e i suoi esperti hanno lavorato a stretto contatto con i pertinenti servizi della Commissione.

Ulteriori osservazioni e dati sono stati raccolti attraverso colloqui mirati con i portatori di interessi e consultazioni approfondite con gli Stati membri.

Le possibili misure sulle borse di plastica sono state sviluppate per la prima volta nell'ambito dello "Studio sull'attuazione della direttiva sulle borse di plastica combinato con lo studio preliminare per valutare la fattibilità di ulteriori misure UE sulla prevenzione dei rifiuti e l'attuazione della direttiva sulle borse di plastica" 22 , mentre nel secondo studio di sostegno è stata condotta una valutazione d'impatto delle misure proposte.

Infine, le misure sugli imballaggi compostabili sono state sviluppate nell'ambito dello studio del 2020 sulla "Rilevanza dei prodotti di consumo e degli imballaggi in plastica biodegradabili e compostabili in un'economia circolare" 23 . Lo studio ha fornito inoltre ulteriori spunti per la comunicazione della Commissione relativa a un quadro strategico dell'UE per la plastica a base biologica, biodegradabile e compostabile.

Valutazione d'impatto

La proposta si basa su una valutazione d'impatto. Dopo aver affrontato le questioni sollevate dal comitato per il controllo normativo nel suo parere negativo del 13 maggio 2022 e aver apportato le modifiche e le integrazioni necessarie, la valutazione d'impatto ha ricevuto un parere positivo con riserve il 30 settembre 2022.

Dalla valutazione d'impatto sono emersi tre problemi principali:

(1)Crescente produzione di rifiuti di imballaggio 24 : la direttiva 94/62/CE non è stata in grado di invertire tale tendenza nonostante le disposizioni specifiche sulla riduzione al minimo degli imballaggi. La tendenza di crescita è stata accentuata dalle nuove abitudini di consumo (ad esempio, consumo durante gli spostamenti, aumento delle vendite online e delle consegne a domicilio).

(2)Ostacoli al riciclaggio e al riutilizzo degli imballaggi: comprendono fattori come l'aumento di imballaggi dalle caratteristiche progettuali che impediscono il riciclaggio, l'aumento della contaminazione incrociata dei flussi di riciclaggio compostabili, le sostanze contenute negli imballaggi che possono essere pericolose e l'etichettatura poco chiara degli imballaggi per la cernita. Di conseguenza la priorità del riutilizzo e del riciclaggio rispetto al recupero e alla discarica non è ancora pienamente attuata.

(3)Riciclaggio di bassa qualità degli imballaggi di plastica e scarso uso di materie prime secondarie: ciò limita la capacità dell'UE di ridurre l'uso di materiali vergini nei nuovi imballaggi. I fallimenti del mercato e le carenze dell'attuale quadro normativo ostacolano la redditività delle attività di riciclaggio e pesano sugli investimenti nelle tecnologie e nella logistica di approvvigionamento necessari per garantire che gli imballaggi vengano raccolti, cerniti e riciclati a un livello di qualità elevato.

Alla luce di quanto sopra esposto, gli obiettivi generali della presente proposta legislativa sono quelli di ridurre l'impatto ambientale negativo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, migliorando al contempo il funzionamento del mercato interno. Gli obiettivi specifici sono: i) ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio; ii) promuovere un'economia circolare per gli imballaggi in modo economicamente efficace; iii) promuovere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi.

La valutazione d'impatto ha raccolto tutte le misure possibili per l'analisi, sulla base di tre studi condotti da un consulente esterno, seminari con i portatori di interessi, una consultazione pubblica online e colloqui mirati. Le misure, variegate, complesse e spesso interconnesse, sono state raggruppate in tre opzioni strategiche, che sono state messe a confronto con uno scenario di status quo. Le opzioni dalla 1 alla 3 guadagnano intensità in termini di efficacia ambientale, ma anche di oneri di attuazione e di invasività, come di seguito illustrato:

·l'opzione 1 prevede misure per potenziare la normazione e stabilisce prescrizioni essenziali più chiare che tendenzialmente rappresentano prerequisiti per le misure di altri gruppi;

·l'opzione 2 stabilisce obiettivi obbligatori per la riduzione dei rifiuti, il riutilizzo per alcuni settori e un contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica, prescrizioni per garantire la piena riciclabilità entro il 2030 e norme armonizzate sui prodotti;

·l'opzione 3 prevede obiettivi obbligatori più ambiziosi rispetto all'opzione 2 e prescrizioni aggiuntive sui prodotti.

Le principali scelte politiche per i decisori dei 27 Stati membri dell'UE nelle tre aree di intervento riguardano gli obiettivi nazionali in materia di riduzione dei rifiuti, gli obiettivi di riutilizzo per gli operatori economici di determinati settori, le misure per incrementare la riciclabilità e gli obiettivi relativi al contenuto riciclato negli imballaggi di plastica. Tra le misure abilitanti, i sistemi di deposito cauzionale e restituzione obbligatori e le norme di etichettatura per facilitare la cernita da parte dei consumatori costituiscono le scelte politiche più importanti.

Le misure previste da ciascuna opzione sono presentate nella tabella seguente. Al fine di dimostrare le interconnessioni esistenti tra loro, le misure alternative sono contrassegnate dallo stesso numero, ad esempio M2b e M2c. Le misure relative alle principali scelte politiche sono in grassetto.

Opzione 1: migliore normazione e requisiti essenziali più chiari

Opzione 2: obiettivi obbligatori e disposizioni più severe

Opzione 3: obiettivi e disposizioni di ampia portata

M5: riduzione al minimo dello spazio vuoto negli imballaggi in settori selezionati, compreso il commercio elettronico.

M1: aggiornamento dei requisiti essenziali per ridurre al minimo gli imballaggi eccessivi.

M10a: revisione della norma CEN per la definizione degli imballaggi riutilizzabili.

M19: distinguere chiaramente la definizione di attività di riutilizzo da quella di attività di "preparazione per il riutilizzo".

M8b: obiettivi obbligatori di riutilizzo per gruppi di imballaggi selezionati per il 2030/2040 in settori selezionati +M19+M10a+M10b: definizioni e prescrizioni obbligatorie per i formati di imballaggio riutilizzabili stabiliti nella legislazione UE e norme per alcuni formati +M10c: definizione e norme obbligatorie per i sistemi di riutilizzo.

M7: eliminazione graduale degli imballaggi evitabili/non necessari.

M2b: obiettivo obbligatorio di riduzione del 19 % dei rifiuti di imballaggio pro capite nel 2030 rispetto allo scenario di riferimento +M1+M5.

M8c: obiettivi obbligatori di alto livello per aumentare il riutilizzo degli imballaggi entro il 2030/2040 in settori selezionati +M10a+ M10b+M10c+M19.

M2c: obiettivo obbligatorio di riduzione del 23 % dei rifiuti di imballaggio pro capite nel 2030 rispetto allo scenario di riferimento +M1+M5+M7+M3: messa al bando entro il 2030 degli imballaggi più pesanti per alcuni articoli selezionati, sulla base delle alternative più leggere esistenti.

M21a: tutti gli imballaggi dovranno essere riutilizzabili o riciclabili entro il 2030 - chiarimento delle prescrizioni essenziali e definizione di riciclabilità +M21b: tutti gli imballaggi riutilizzabili dovranno essere riciclabili a partire dal 2030.

M22a: definizione qualitativa di imballaggio riciclabile.

M28: chiarimento dei concetti di biodegradabilità e compostabilità e aggiornamenti delle rispettive prescrizioni essenziali e della norma EN 13432.

M29a: consentire l'uso di plastiche compostabili e convenzionali per alcuni tipi di imballaggi.

M22b: definizione di imballaggio riciclabile basata su criteri di progettazione per il riciclaggio integrata dalla procedura di valutazione della riciclabilità e da un elenco negativo di caratteristiche di imballaggio non riciclabili +M21a+M21b+M22a+M23: armonizzazione dei criteri di modulazione dei contributi nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore.

M29d: obbligo di compostabilità per alcuni dei tipi di imballaggi di plastica selezionati e possibilità di plastica compostabile o convenzionale per i restanti +M28.

M22c: definizione quantitativa di imballaggio riciclabile +M21a+M21b+M22a+M23.

M29b: compostabilità obbligatoria per tutti i tipi di imballaggi di plastica selezionati +M28.

M37: definizione di contenuto riciclato e metodo di misurazione.

M35em: obiettivi ampi per il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica basati sulla sensibilità al contatto per il 2030 e il 2040 +M37.

M35eh: obiettivi più ambiziosi e ampi per il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica basati sulla sensibilità al contatto per il 2030 e il 2040 +M37.

Mx: aggiornamento dell'attuale etichettatura basata sul materiale: rimozione dei codici alfanumerici per gli addetti alla cernita dei rifiuti.

M31: aggiornamento delle definizioni relative alle sostanze pericolose.

M32a: ampliamento delle informazioni sulle sostanze pericolose.

Ma&b: sistema di deposito cauzionale e restituzione obbligatorio e requisiti minimi per tutti i sistemi di deposito cauzionale e restituzione.

M27c-y: etichettatura armonizzata dei prodotti e dei contenitori dei rifiuti per facilitare la cernita da parte dei consumatori (sistema avanzato di pittogrammi nordici) +Mx+Mk: limitazioni all'uso di etichette che creano confusione.

M12-u: etichettatura armonizzata e obbligatoria per gli imballaggi riutilizzabili.

M38-j: criteri di etichettatura per il contenuto riciclato. 

M32b: notifica delle sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi +M33a: restrizioni delle sostanze di cui al REACH +M31.

M40b: criteri minimi obbligatori in materia di appalti pubblici verdi per gli imballaggi destinati a prodotti e servizi prioritari.

M42b: armonizzazione del sistema di comunicazione nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore.

MPCB: obbligo di comunicazione esteso per i PCB.

Mc: uso prioritario di imballaggi riciclati dai sistemi di cauzione-restituzione +Ma&b.

M26cc: regimi di raccolta dei rifiuti alternativi ai sistemi di cauzione-restituzione+Mx+M12-u+M38-j+M27c-y+Mk.

M32c: notificazione di tutte le sostanze negli imballaggi +M33b: restrizioni delle sostanze di cui alla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio riveduta +M31.

M40c: criteri minimi obbligatori in materia di appalti pubblici verdi per gli imballaggi destinati a tutti i prodotti e servizi.

M34b: obbligo di comunicazione del contenuto riciclato per tutti gli imballaggi +M42b + MPCB.

Sulla base della valutazione degli impatti delle misure, la Commissione è favorevole all'opzione 2.

Efficienza normativa e semplificazione

Le misure proposte presentano diversi livelli di oneri amministrativi, che deriverebbero principalmente dal monitoraggio e dalla comunicazione della conformità, sia per le autorità pubbliche che per le imprese.

Allo stesso tempo, la presente proposta sfrutta appieno la digitalizzazione al fine di ridurre gli oneri amministrativi. È previsto, ad esempio, che la Commissione adotti un atto di esecuzione volto a stabilire le condizioni per individuare i materiali di cui sono composti gli imballaggi attraverso le tecnologie di marcatura digitale. È inoltre raccomandato che gli imballaggi riutilizzabili siano dotati di codici QR o di mezzi equivalenti per facilitarne il recupero e di specifiche etichette armonizzate che informino adeguatamente i consumatori sulla riutilizzabilità degli imballaggi e sulla disponibilità di sistemi di riutilizzo. L'etichettatura armonizzata degli imballaggi per la cernita da parte dei consumatori, inoltre, dovrebbe migliorare la separazione dei rifiuti e comportare una significativa semplificazione per gli operatori.

Diritti fondamentali

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria acclusa mostra le implicazioni di bilancio dettagliate e le risorse umane e amministrative richieste dalla presente proposta.

La Commissione europea, e più precisamente la direzione generale dell'Ambiente (DG ENV), sarà responsabile della negoziazione del regolamento attraverso la procedura ordinaria di codecisione, nonché della sua attuazione generale e dell'adozione di tutti gli atti di esecuzione e delegati previsti. Tra gli altri servizi ed agenzie che forniranno il loro contributo figurano Eurostat, il Centro comune di ricerca (JRC) e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Le simulazioni finanziarie attuali si basano su tre posti equivalenti a tempo pieno di livello amministratore (AD) solo per svolgere: i) la negoziazione e l'attuazione generale del regolamento; ii) i lavori preparatori per l'elaborazione del diritto derivato. È previsto che i compiti tecnici siano svolti da due esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno (tenuto conto del calendario previsto) e da due agenti contrattuali. I costi per il personale della Commissione ammontano a un totale di 6 537 000 EUR sulla base delle ultime tabelle retributive, che sono pubblicamente disponibili.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La proposta contiene diverse disposizioni per migliorare il monitoraggio e la comprensione dei flussi di imballaggi. Queste si aggiungeranno agli obblighi in materia di calcolo e di comunicazione previsti per gli Stati membri ai sensi della decisione 2005/270/CE 25 e della decisione (UE) 2018/896 26 della Commissione. Tali decisioni dovranno essere sostituite al fine di includere ulteriori obblighi di comunicazione necessari per sostenere il monitoraggio e la piena attuazione delle prescrizioni sostanziali relative a: 1) borse di plastica (ossia comunicazione disaggregata e obbligatoria e diverse categorie di borse di plastica); 2) tasso di raccolta degli imballaggi coperti dall'obbligo di istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione; e 3) dati relativi a specifiche categorie di imballaggi, necessari per sviluppare la metodologia di valutazione della riciclabilità degli imballaggi.

Per sostenere il monitoraggio della responsabilità estesa del produttore a livello di Stati membri e armonizzare i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore in modo da renderli più efficaci in tutta l'UE, la presente iniziativa propone anche un obbligo di registrazione per gli operatori economici (produttori) e le loro organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore quando mettono a disposizione gli imballaggi sul mercato di uno Stato membro per la prima volta. A ciò si aggiungono le prescrizioni armonizzate per la comunicazione dei dati su tali imballaggi alle autorità nazionali. Ciò ridurrà l'onere amministrativo per i produttori che attualmente devono adeguarsi a requisiti nazionali sempre più divergenti in materia di comunicazione nell'ambito del regime di responsabilità estesa del produttore, e consentirà agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi di comunicazione e di fornire il livello di granularità dei dati necessario per sostenere i futuri adeguamenti delle politiche, in particolare per quanto riguarda la riciclabilità degli imballaggi.

La proposta limita la comunicazione dei dati sugli obiettivi di riutilizzo e di ricarica a quelli presentati alle autorità competenti dagli operatori economici obbligati; non è prevista alcuna comunicazione aggiuntiva alla Commissione. Le norme sul calcolo saranno adottate dalla Commissione in atti di esecuzione.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I contiene le disposizioni generali. 

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento. Si spiega che sono introdotte prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la loro sostenibilità ambientale e l'etichettatura al fine di consentire l'immissione sul mercato degli imballaggi, nonché prescrizioni relative alla responsabilità estesa del produttore, alla raccolta, al trattamento e al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Si spiega che il regolamento contribuisce al funzionamento efficiente del mercato interno, perseguendo al contempo obiettivi ambientali per quanto riguarda la prevenzione o la riduzione degli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana. In questo modo, il regolamento contribuisce alla transizione verso un'economia circolare in linea con la gerarchia dei rifiuti.

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio.

L'articolo 3 fornisce le definizioni necessarie ai fini del regolamento. Alcune di queste definizioni sono riprese dal nuovo quadro legislativo (regolamento (CE) n. 765/2008 e decisione n. 768/2008/CE), dalla direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio abrogata o dalla vigente normativa dell'Unione (come la direttiva quadro sui rifiuti e il regolamento sulla vigilanza del mercato). È introdotta una serie di nuove definizioni, in particolare per attuare le misure principali della presente iniziativa, con particolare attenzione agli imballaggi riciclabili, all'uso di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica, agli imballaggi riutilizzabili e alla prevenzione dei rifiuti di imballaggio.

L'articolo 4 sancisce il principio della libera circolazione nel mercato unico per gli imballaggi conformi alle prescrizioni in materia di sostenibilità e di etichettatura previste dal regolamento.

Il capo II contiene le prescrizioni in materia di sostenibilità per gli imballaggi.

L'articolo 5 stabilisce le prescrizioni per le sostanze presenti negli imballaggi, in particolare una restrizione sul livello di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che riducano il livello di tale restrizione e che ne stabiliscano le esenzioni.

L'articolo 6 impone che gli imballaggi siano riciclabili e stabilisce quali prescrizioni dovranno essere soddisfatte in un approccio a due fasi. A partire dal 1º gennaio 2030 gli imballaggi dovranno essere conformi ai criteri di progettazione per il riciclaggio mentre, a partire dal 1º gennaio 2035, le prescrizioni saranno ulteriormente adattate per garantire che gli imballaggi riciclabili siano anche raccolti, cerniti e riciclati in modo sufficiente ed efficace ("riciclati su larga scala"). I criteri di progettazione per il riciclaggio e la metodologia per valutare se gli imballaggi sono riciclati su scala larga saranno stabiliti in atti delegati che saranno adottati dalla Commissione. L'applicazione differita di tali disposizioni è necessaria allo scopo di adottare la legislazione necessaria a dettagliare i requisiti di riciclabilità e di concedere al settore il tempo sufficiente per adattarsi alle nuove norme. Tale disposizione prevede inoltre la norma secondo cui i contributi finanziari a carico dei produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore saranno modulati in base ai gradi di prestazione di riciclaggio secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio, che saranno aggiornati in modo da includere soglie di riciclabilità su larga scala da applicare a partire dal 2035. Sono infine istituite norme specifiche per gli imballaggi innovativi, per i quali l'osservanza delle prescrizioni di riciclabilità dovrà essere documentata solo dopo cinque anni dalla prima immissione sul mercato. Inoltre i confezionamenti primari che soddisfano la definizione di confezionamento primario di cui all'articolo 4, punto 25, del regolamento (UE) 2019/6, nonché i confezionamenti in plastica sensibili al contatto dei dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e dei dispositivi medici per la diagnostica in vitro disciplinati dal regolamento (UE) 2017/746 sono esenti dalle prescrizioni di riciclabilità stabilite ai sensi dell'articolo 6 fino al 2034, al fine di tenere conto delle considerazioni relative alla salute e alla sicurezza umana e animale.

L'articolo 7 prescrive che, a partire dal 1º gennaio 2030, gli imballaggi di plastica dovranno contenere una certa quantità minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio di plastica; sono previste esenzioni per imballaggi specifici, a seconda dei casi. Tali quantità aumenteranno entro il 1º gennaio 2040 e deroghe dovranno essere rivedute. La Commissione adotterà un atto di esecuzione per definire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo e il formato della relativa documentazione tecnica.
Tale disposizione conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare la percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti in plastica post-consumo.

L'articolo 8, combinato con la definizione di cui all'articolo 3, definisce a quali condizioni gli imballaggi possono essere considerati compostabili e prescrive che le cialde per caffè, le etichette adesive applicate a frutta e verdura e le borse di plastica in materiale ultraleggero siano compostabili entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Gli altri imballaggi, ad eccezione delle borse di plastica in materiale leggero, per le quali è stata concessa agli Stati membri una certa flessibilità, dovranno essere idonei al riciclaggio dei materiali. È inoltre conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l'elenco degli imballaggi che devono essere compostabili.

L'articolo 9 prescrive che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, tenendo in debito conto la sicurezza e la funzionalità dell'imballaggio. Il rispetto di tale obbligo dovrà essere dimostrato dalla documentazione tecnica.

L'articolo 10 stabilisce i requisiti per gli imballaggi riutilizzabili. Uno di questi è, ad esempio, che l'imballaggio sia concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato o ricaricato un numero massimo di volte. Gli imballaggi riutilizzabili devono inoltre far parte di un sistema di riutilizzo conforme alle condizioni minime di cui all'allegato VI del regolamento.

Il capo III stabilisce i requisiti di etichettatura, marcatura e informazione.

L'articolo 11 prescrive che gli imballaggi siano contrassegnati da un'etichetta contenente informazioni relative al materiale di cui sono composti, al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. Le stesse etichette saranno apposte sui contenitori per rifiuti, in modo che il consumatore possa individuare facilmente il percorso di smaltimento appropriato (articolo 12). Le etichette armonizzate saranno progettate anche per informare, a scelta del fabbricante, circa il contenuto riciclato presente negli imballaggi di plastica. Gli imballaggi riutilizzabili saranno dotati di un codice QR o di un altro tipo di supporto dati che consenta di accedere alle informazioni pertinenti, così da facilitarne il riutilizzo. Alla Commissione sarà conferito il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, prescrizioni e formati di etichettatura armonizzati per gli imballaggi e i contenitori per rifiuti, nonché per l'identificazione dei materiali di cui sono composti gli imballaggi mediante tecnologie di marcatura digitale.

Il capo IV stabilisce gli obblighi imposti agli operatori economici e contiene per lo più disposizioni standard della decisione 768/2008/CE 27 . È tuttavia opportuno menzionare l'articolo 14 e gli articoli da 21 a 28.

L'articolo 14 prevede che i fornitori di imballaggi o materiali di imballaggio trasmettano al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie affinché questi possa dimostrare la conformità dell'imballaggio.

L'articolo 21 stabilisce che gli operatori economici che forniscono prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali in imballaggi multipli, per il trasporto o per il commercio elettronico, sono tenuti a garantire che il rapporto tra lo spazio vuoto nell'imballaggio e il prodotto o i prodotti confezionati sia al massimo del 40 %.

L'articolo 22 stabilisce che gli operatori economici non possono immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli scopi elencati all'allegato V del regolamento. La Commissione ha il potere di modificare tale elenco attraverso l'adozione di un atto delegato.

Gli articoli 23 e 24 prevedono che gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscano l'esistenza di un sistema di riutilizzo di tali imballaggi. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi riutilizzabili sono inoltre tenuti a istituire un sistema di riutilizzo di tali imballaggi o a partecipare a un sistema esistente. I requisiti per il sistema di riutilizzo e per il ricondizionamento degli imballaggi riutilizzabili sono stabiliti nell'allegato VI del regolamento.

L'articolo 25 impone agli operatori economici che offrono prodotti per l'acquisto tramite ricarica di fornire determinate informazioni agli utilizzatori finali e di garantire la conformità delle stazioni di ricarica alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte C.

L'articolo 26 stabilisce una serie di obiettivi in materia di riutilizzo e ricarica per diversi settori e formati di imballaggio. Stabilisce inoltre esenzioni dall'obbligo di soddisfare gli obiettivi in materia di riutilizzo e ricarica. La Commissione può adottare atti delegati che stabiliscono obiettivi di riutilizzo più specifici e ulteriori esenzioni.

Gli articoli 27 e 28 stabiliscono le norme per il calcolo del raggiungimento dei diversi obiettivi di riutilizzo e di ricarica di cui all'articolo 26 e per la comunicazione all'autorità competente di tali obiettivi. Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione adotterà un atto di esecuzione per stabilire le norme di calcolo dettagliate e la metodologia relativa agli obiettivi di cui all'articolo 26.

Il capo V (articolo 29) stabilisce che entro il 31 dicembre 2025 il consumo annuale di borse di plastica in materiale leggero non potrà superare le 40 unità a persona. Gli Stati membri possono escludere dall'obbligo di raggiungere l'obiettivo le borse di plastica in materiale ultraleggero, necessarie a fini igienici o fornite come imballaggio per la vendita di alimenti sfusi per evitare lo spreco di cibo.

Il capo VI, relativo alla conformità degli imballaggi, contiene per lo più disposizioni standard della decisione 768/2008/CE sulle modalità di valutazione della conformità degli imballaggi e riguarda:

   l'uso di metodi affidabili, accurati e riproducibili per le prove, le misurazioni e i calcoli (articolo 30);

    norme armonizzate che forniscono una presunzione di conformità (articolo 31);

   la possibilità per la Commissione di adottare specifiche tecniche comuni laddove non siano disponibili norme armonizzate (articolo 32);

   le procedure di valutazione della conformità (articolo 33); nonché

   la dichiarazione UE di conformità (articolo 34).

Il capo VII riguarda la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

L'articolo 35 impone agli Stati membri di nominare un'autorità competente per l'attuazione e l'applicazione degli obblighi derivanti dagli articoli da 26 a 29 e dal capo VII.

L'articolo 36 riguarda la segnalazione preventiva che la Commissione deve elaborare in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 38 e 46.

L'articolo 37 prescrive agli Stati membri di introdurre un capitolo sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nei loro piani di gestione dei rifiuti, come previsto dall'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE.

L'articolo 38 prescrive a ciascuno Stato membro di ridurre progressivamente i rifiuti di imballaggio generati, rispetto ai livelli del 2018, del 5 % entro il 2030, del 10 % entro il 2035 e del 15 % entro il 2040. Gli Stati membri attueranno misure, come gli strumenti economici e altre misure, per fornire incentivi all'applicazione della gerarchia dei rifiuti, al fine di prevenire la generazione di rifiuti di imballaggio e ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi.

L'articolo 39 impone agli Stati membri di istituire un registro che servirà a monitorare la conformità dei produttori di imballaggi alle prescrizioni di cui al capo VII. I produttori, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore se designate da un produttore o il rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore saranno iscritti nel registro dello Stato membro in cui il produttore mette a disposizione gli imballaggi per la prima volta. I produttori non registrati non potranno mettere a disposizione gli imballaggi sul mercato di uno Stato membro.

L'articolo 40 stabilisce che i produttori che mettono a disposizione imballaggi sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro assumeranno la responsabilità estesa del produttore per i loro imballaggi, in linea con l'articolo 8 e l'articolo 8 bis della direttiva 2008/98/CE.

L'articolo 41 riguarda le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore. Qualora esistano più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, è necessario assicurarsi che ottemperino ai loro obblighi sull'intero territorio di uno Stato membro.

L'articolo 42 prevede che i produttori o un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore designata richiedano un'autorizzazione all'autorità competente.

L'articolo 43 impone agli Stati membri di garantire l'istituzione di sistemi che consentano la restituzione e/o la raccolta di tutti gli imballaggi e rifiuti di imballaggio dal consumatore, da un altro utilizzatore finale o dal flusso dei rifiuti.

L'articolo 44 prevede un sistema di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie per bevande di plastica monouso con capacità fino a tre litri e per i contenitori per bevande in metallo e alluminio monouso con capacità fino a tre litri. Stabilisce inoltre delle esenzioni a tale norma. Entro il 1º gennaio 2029 gli Stati membri sono tenuti a garantire che tutti i sistemi di deposito cauzionale e restituzione siano conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato X. Gli Stati membri possono inoltre includere il vetro nel sistema di deposito cauzionale e restituzione e devono garantire che per i formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie per bevande di vetro monouso, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, tale sistema sia ugualmente disponibile per gli imballaggi riutilizzabili.

L'articolo 45 impone agli Stati membri di adottare misure per incoraggiare l'aumento dei sistemi che consentono il riutilizzo, fra cui, ad esempio, il ricorso a sistemi di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi che non rientrano nei sistemi di deposito cauzionale e restituzione prescritti dall'articolo 44.

L'articolo 46 stabilisce gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che gli Stati membri sono tenuti a conseguire entro il 31 dicembre 2025 ed entro il 31 dicembre 2030, che sono i medesimi della direttiva 94/62/CE. In caso di rinvio del termine per il conseguimento degli obiettivi del 2025, gli Stati membri sono tenuti a presentare un piano di attuazione in linea con l'allegato XI. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere il proprio piano di attuazione.

Gli articoli 47 e 48 stabiliscono le norme per il calcolo del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio stabiliti all'articolo 46, paragrafo 1.

L'articolo 49 dispone che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettano a disposizione informazioni sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio per gli imballaggi che forniscono all'interno del territorio di uno Stato membro.

L'articolo 50 riguarda le comunicazioni alla Commissione da parte degli Stati membri per ogni anno civile relative:

-    al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio;

-    al consumo di borse di plastica in materiale ultraleggero, leggero e pesante;

-    al tasso di raccolta degli imballaggi coperti dall'obbligo di istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione; e

-    agli imballaggi immessi sul mercato e ai tassi di riciclaggio per i formati/tipi di imballaggio, come indicato nella tabella 3, dell'allegato II, parte 3.

L'articolo 51 stabilisce le norme per le banche dati sugli imballaggi e sulle informazioni che devono contenere.

Il capo VIII riguarda le procedure di salvaguardia e si basa su disposizioni standard.

Il capo IX (articolo 57) riguarda gli appalti pubblici verdi e più in particolare la possibilità per la Commissione di adottare atti delegati che stabiliscano le prescrizioni applicabili agli appalti pubblici (ad esempio specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione, ecc.) sulla base delle prescrizioni di sostenibilità di cui al presente regolamento.

Il capo X è un capo standard contenente articoli sugli atti delegati (articolo 58) e sugli atti di esecuzione (articolo 59).

Il capo XI contiene le modifiche del regolamento (UE) 2019/1020 e della direttiva (UE) 2019/904.

Il capo XII è un capo standard in materia di disposizioni finali, contenente articoli sulle sanzioni (articolo 62), sullo svolgimento di una valutazione del regolamento a distanza di otto anni dall'adozione (articolo 63) e su abrogazione e disposizioni transitorie (articolo 64).

2022/0396 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 28 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 29 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Gli imballaggi sono fondamentali per proteggere i prodotti e facilitarne il trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo o di consumo. La prevenzione degli ostacoli al mercato interno degli imballaggi è essenziale per il funzionamento del mercato interno dei prodotti. L'esistenza di norme frammentarie e requisiti vaghi comporta costi aggiuntivi per gli operatori economici.

(2)Gli imballaggi usano grandi quantità di materiali vergini (il 40 % della plastica e il 50 % della carta utilizzati nell'Unione sono destinati agli imballaggi) e rappresentano il 36 % dei rifiuti solidi urbani 30 . Le sempre maggiori quantità di imballaggi prodotti, unite a basse percentuali di riutilizzo e riciclaggio, costituiscono un notevole ostacolo al conseguimento di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio. Per questi motivi il presente regolamento dovrebbe fissare norme per l'intero ciclo di vita degli imballaggi, che contribuiscano al funzionamento efficiente del mercato interno armonizzando le normative nazionali e allo stesso tempo prevenendo e riducendo gli effetti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana. Stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti, esso dovrebbe contribuire alla transizione verso un'economia circolare.

(3)La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 31 fissa prescrizioni sugli imballaggi cui gli Stati membri devono attenersi, quali i requisiti essenziali relativi alla composizione degli imballaggi e alla loro riutilizzabilità e riciclabilità, e obiettivi di recupero e riciclaggio.

(4)Nel 2014 un controllo dell'adeguatezza della direttiva 94/62/CE 32 ha raccomandato di adeguare i requisiti essenziali, considerati uno strumento fondamentale per conseguire migliori prestazioni ambientali degli imballaggi, per renderli "più concreti e più facilmente applicabili" e rafforzarli.

(5)In linea con il Green Deal europeo 33 , il nuovo piano d'azione per l'economia circolare 34 si impegna a rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi al fine di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030 e a prendere in considerazione altre misure per ridurre i rifiuti di imballaggio e gli imballaggi eccessivi, favorire la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità, ridurre la complessità dei materiali di imballaggio e introdurre obblighi concernenti il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica. Impegna inoltre la Commissione a valutare la fattibilità di un sistema di etichettatura a livello di UE che faciliti la corretta separazione dei rifiuti di imballaggio alla fonte.

(6)Gli imballaggi di plastica sono il materiale a più alta intensità di carbonio e il riciclaggio dei rifiuti di plastica rappresenta un consumo di combustibili fossili circa cinque volte minore rispetto all'incenerimento con recupero di energia 35 . Come indicato nella strategia europea per la plastica 36 , il piano d'azione per l'economia circolare costituisce un impegno ad aumentare la diffusione della plastica riciclata e a contribuire a un uso più sostenibile della plastica. Il bilancio dell'Unione e il sistema delle risorse proprie contribuiscono a ridurre l'inquinamento causato dai rifiuti di imballaggio di plastica 37 . Dal 1o gennaio 2021 la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ha introdotto un contributo nazionale proporzionale alla quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati in ciascuno Stato membro. Questa risorsa propria fa parte di una serie di incentivi volti a ridurre il consumo di prodotti di plastica monouso, a promuovere il riciclaggio e a dare impulso all'economia circolare.

(7)Nelle conclusioni del dicembre 2020 38 il Consiglio ha sottolineato che la revisione della direttiva 94/62/CE dovrebbe aggiornare e stabilire disposizioni più concrete, efficaci e di facile attuazione al fine di promuovere imballaggi sostenibili nel mercato interno e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi per favorire soluzioni economicamente praticabili e migliorare la riutilizzabilità e la riciclabilità nonché ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione nei materiali da imballaggio, in particolare per quanto riguarda i materiali da imballaggio per prodotti alimentari, ed etichettare gli imballaggi in modo facilmente comprensibile per informare i consumatori in merito alla loro riciclabilità e al luogo in cui i relativi rifiuti devono essere depositati per facilitarne la raccolta differenziata e il riciclaggio.

(8)La risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare 39 ha ribadito l'obiettivo di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030 e ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa che includa misure e obiettivi di riduzione dei rifiuti e requisiti essenziali ambiziosi nella direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre gli imballaggi eccessivi, anche nel commercio elettronico, migliorare la riciclabilità e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi, aumentare i contenuti riciclati, eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive e promuovere il riutilizzo.

(9)Il presente regolamento integra il regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] 40 , nel quale gli imballaggi non sono considerati una categoria di prodotti specifica. Tuttavia è opportuno ricordare che, per alcuni prodotti specifici, gli atti delegati adottati sulla base del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] possono istituire prescrizioni aggiuntive o più dettagliate sull'imballaggio di tali prodotti, in particolare per quanto riguarda la riduzione al minimo degli imballaggi nei casi in cui la progettazione o riprogettazione dei prodotti può generare imballaggi con un minore impatto ambientale.

(10)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione e a tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal tipo di imballaggio o dal materiale usato. Per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno riformulare la definizione di imballaggio della precedente direttiva 94/62/CE, senza modificarne la sostanza. Gli imballaggi per la vendita, gli imballaggi multipli e gli imballaggi per il trasporto dovrebbero essere definiti separatamente evitando duplicazioni terminologiche. Ne consegue che gli imballaggi per la vendita corrispondono agli imballaggi primari, gli imballaggi multipli agli imballaggi secondari e gli imballaggi per il trasporto agli imballaggi terziari.

(11)Un articolo che è parte integrante di un prodotto ed è necessario per contenerlo, sostenerlo o conservarlo per tutto il suo ciclo di vita e di cui tutti gli elementi sono destinati a essere usati, consumati o smaltiti insieme non dovrebbe essere considerato un imballaggio in quanto la sua funzionalità è intrinsecamente connessa al suo essere parte del prodotto. Tuttavia, viste le abitudini di smaltimento dei consumatori per le bustine per tè e le cialde per caffè o per le unità monodose destinate a sistemi per la preparazione di tè o caffè, che di fatto sono smaltite insieme al residuo del prodotto portando alla contaminazione dei flussi di compostaggio e riciclaggio, questi specifici articoli dovrebbero essere considerati imballaggi. Si tratta di un approccio coerente con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti organici, come previsto dall'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 41 . Inoltre, per garantire la coerenza degli obblighi finanziari e operativi alla fine del ciclo di vita, dovrebbero essere considerate imballaggi anche tutte le unità monodose destinate a un sistema per la preparazione di tè o caffè necessarie per contenere tè o caffè.

(12)In linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, il presente regolamento mira a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo. Mira inoltre ad accrescere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi, soprattutto in quelli di plastica, in cui rappresenta un apporto molto modesto, ad aumentare il tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e a ottenere un'elevata qualità delle materie prime secondarie che ne derivano, riducendo nel contempo altre forme di recupero e smaltimento finale.

(13)Gli imballaggi dovrebbero essere progettati, fabbricati e messi in commercio in modo da consentirne il riutilizzo o un riciclaggio di alta qualità e ridurne al minimo l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita degli imballaggi stessi e dei prodotti per i quali sono stati progettati.

(14)In linea con gli obiettivi del piano d'azione per l'economia circolare 42 e la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili 43 , al fine di garantire la corretta gestione delle sostanze chimiche durante tutto il loro ciclo di vita e la transizione verso un'economia circolare e priva di sostanze tossiche, e considerata l'importanza degli imballaggi nella vita quotidiana, è necessario che il presente regolamento affronti la questione dell'impatto sulla salute umana, sull'ambiente e sulle prestazioni della sostenibilità in generale (compresa la circolarità), causato dall'impatto delle sostanze che destano preoccupazione sull'intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla fabbricazione all'uso e alla fine del ciclo di vita, compresa la gestione dei rifiuti. 

(15)Tenuto conto dei progressi scientifici e tecnologici, gli imballaggi dovrebbero essere progettati e fabbricati in modo da limitare la presenza, nella loro composizione, di determinati metalli pesanti e altre sostanze che destano preoccupazione. Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, le sostanze che destano preoccupazione devono essere ridotte al minimo e sostituite per quanto possibile, eliminando gradualmente quelle più nocive impiegate per usi non essenziali alla società, e più in particolare nei prodotti di consumo. Di conseguenza le sostanze che destano preoccupazione usate come costituenti dei materiali di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio dovrebbero essere limitate al minimo per garantire che né gli imballaggi né i materiali ricavati dal loro riciclaggio abbiano effetti negativi sulla salute umana o l'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita.

(16)In linea con il piano d'azione per l'inquinamento zero 44 , la politica dell'Unione dovrebbe essere fondata sul principio dell'azione preventiva alla fonte. Nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili la Commissione sottolinea che i regolamenti (CE) n. 1907/2006 45 e (CE) n. 1272/2008 46 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero essere rafforzati in quanto pietre angolari per la regolamentazione delle sostanze chimiche nell'Unione e dovrebbero essere integrati da approcci coerenti per valutare e gestire le sostanze chimiche nella legislazione settoriale vigente. Le sostanze contenute negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi sono quindi soggette a restrizioni alla fonte e sono disciplinate principalmente dalle norme e procedure di cui al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente in tutte le fasi del ciclo di vita della sostanza, compresa la fase di smaltimento. È pertanto opportuno ricordare che le disposizioni di tale regolamento si applicano all'adozione o alla modifica di restrizioni sulle sostanze fabbricate per l'uso in imballaggi o utilizzate nella produzione di imballaggi o componenti di imballaggi e all'immissione sul mercato di sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi.
Per quanto riguarda gli imballaggi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 47 , è opportuno ricordare che l'applicazione di tale regolamento è volta a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori di prodotti alimentari imballati. 

(17)Oltre alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e, per quanto riguarda gli imballaggi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, per motivi di coerenza è opportuno mantenere le restrizioni vigenti per il piombo, il cadmio, il mercurio e il cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi.

(18)Le deroghe ai livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi sono stabilite dalle decisioni 2001/171/CE 48 e 2009/292/CE 49 della Commissione, adottate a norma della direttiva 94/62/CE, e dovrebbero essere mantenute anche nel presente regolamento. Tuttavia, per modificarle, abrogarle e, se del caso, concedere ulteriori deroghe relativamente ai livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente o per modificare il valore limite di concentrazione di questi metalli nel presente regolamento al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(19)Il presente regolamento non dovrebbe consentire la restrizione dell'uso delle sostanze per motivi di sicurezza chimica o sicurezza alimentare, ad eccezione delle restrizioni relative a piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente già stabilite sulla base della direttiva 94/62/CE e che dovrebbero continuare a essere disciplinate dal presente regolamento, dato che tali restrizioni sono già disposte da altri atti normativi dell'Unione. Dovrebbe tuttavia poter introdurre restrizioni, principalmente per motivi diversi dalla sicurezza chimica o alimentare, relative alle sostanze presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi o usate nei loro processi di fabbricazione che incidono negativamente sulla sostenibilità degli imballaggi, soprattutto per quanto riguarda la circolarità e più in particolare il riutilizzo o il riciclaggio.

(20)La progettazione degli imballaggi finalizzata al riciclaggio è una delle misure più efficienti per migliorare la circolarità degli imballaggi e aumentare i tassi di riciclaggio e l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi. L'industria, tramite programmi volontari, e alcuni Stati membri, ai fini della modulazione dei contributi legati alla responsabilità estesa del produttore, hanno fissato criteri di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio per una serie di formati di imballaggio.
Per prevenire ostacoli al mercato interno, garantire condizioni di parità all'industria e promuovere la sostenibilità degli imballaggi, è importante stabilire prescrizioni in materia di riciclabilità degli imballaggi armonizzando i criteri e i metodi di valutazione della riciclabilità degli imballaggi sulla base di una metodologia di progettazione per il riciclaggio a livello dell'Unione. Per garantire che tutti gli imballaggi siano riciclabili o riutilizzabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030, come auspicato nel piano d'azione per l'economia circolare, è opportuno stabilire classi di prestazione di riciclabilità degli imballaggi sulla base dei criteri di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio applicabili alle categorie di imballaggi elencate nell'allegato II. Tuttavia gli imballaggi dovrebbero rispettare tali criteri solo a partire dal 1º gennaio 2030, affinché gli operatori economici abbiano tempo sufficiente per adeguarsi.

(21)Poiché la valutazione della progettazione per il riciclaggio non garantisce di per sé che gli imballaggi siano effettivamente riciclati, è necessario stabilire metodi e criteri uniformi per valutare la riciclabilità pratica degli imballaggi, tenendo conto dei processi più avanzati di raccolta differenziata, cernita e riciclaggio e delle infrastrutture effettivamente disponibili nell'Unione. Le relative comunicazioni degli Stati membri e, se del caso, degli operatori economici dovrebbero sostenere l'istituzione di soglie di riciclabilità su larga scala e aggiornare su tale base le classi di prestazione di riciclabilità applicabili agli specifici materiali e categorie di imballaggio.

(22)Per stabilire norme armonizzate sulla progettazione degli imballaggi al fine di garantirne la riciclabilità, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati volti a fissare criteri dettagliati di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio per materiale e categoria di imballaggio, nonché criteri di valutazione della riciclabilità degli imballaggi su larga scala, anche per le categorie non elencate nel presente regolamento. Per concedere agli operatori economici e agli Stati membri il tempo sufficiente per raccogliere e comunicare i dati necessari e stabilire la metodologia di riciclaggio su larga scala, i fabbricanti dovrebbero garantire il riciclaggio su larga scala degli imballaggi a partire dal 2035. In questo modo si dovrebbe garantire la conformità degli imballaggi ai criteri di progettazione per il riciclaggio e il loro effettivo riciclaggio sulla base dei processi più avanzati per la raccolta differenziata, la cernita e il riciclaggio.

(23)Per dare impulso alle innovazioni nel settore degli imballaggi è opportuno consentire che gli imballaggi dotati di caratteristiche innovative che comportano un notevole miglioramento della loro funzione essenziale e hanno comprovati vantaggi da un punto di vista ambientale dispongano di un ulteriore periodo limitato di cinque anni per conformarsi alle prescrizioni in materia di riciclabilità. Le caratteristiche innovative devono essere illustrate nella documentazione tecnica che accompagna gli imballaggi.

(24)Per tutelare la salute e la sicurezza umana e animale, data la natura dei prodotti imballati e le relative prescrizioni, è opportuno che le prescrizioni in materia di riciclabilità non si applichino al confezionamento primario quale definito all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 50 e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio 51 , che è a contatto diretto con il prodotto medicinale, né agli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio 52 e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio 53 . È opportuno applicare queste deroghe fino al 1º gennaio 2035.

(25)Alcuni Stati membri stanno adottando misure per favorire la riciclabilità degli imballaggi attraverso la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore; siffatte iniziative nazionali possono creare incertezza normativa per gli operatori economici, in particolare se questi mettono a disposizione gli imballaggi in più Stati membri. Allo stesso tempo la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile degli imballaggi, che ne aumenti la riciclabilità migliorando nel contempo il funzionamento del mercato interno.
È pertanto necessario armonizzare i criteri per la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore sulla base della classe di prestazione di riciclabilità ottenuta mediante la valutazione della riciclabilità, senza fissare gli importi effettivi di tale contributo. Dato che i criteri dovrebbero essere correlati ai criteri sulla riciclabilità degli imballaggi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tali criteri armonizzati contemporaneamente alla definizione dei criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio per categoria di imballaggi.

(26)Per garantire la circolarità degli imballaggi, questi dovrebbero essere progettati e fabbricati in modo che ai materiali vergini si sostituiscano sempre più spesso i materiali riciclati. L'aumento dell'uso di materiali riciclati favorisce lo sviluppo dell'economia circolare con mercati ben funzionanti dei prodotti riciclati, riduce i costi, le dipendenze e gli impatti ambientali negativi connessi all'uso di materie prime primarie e consente un uso dei materiali più efficiente sotto il profilo delle risorse. Considerando i diversi materiali di imballaggio, gli imballaggi di plastica sono quelli con l'apporto più basso di materiali riciclati. Per affrontare tali questioni nel modo più opportuno, è necessario aumentare la diffusione della plastica riciclata fissando obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica a diversi livelli, a seconda della sensibilità al contatto con i prodotti contenuti 54 delle diverse applicazioni di imballaggio di plastica e rendendo questi obiettivi vincolanti entro il 2030. Per garantire una sempre maggiore circolarità degli imballaggi, a partire dal 2040 dovrebbero applicarsi obiettivi più ambiziosi.

(27)È opportuno chiarire che il materiale cartaceo risultante dalla lavorazione della pasta di legno non è incluso nella definizione di plastica di cui all'articolo 3, punto 43).

(28)Per garantire un elevato livello di tutela della salute umana e animale conformemente alle prescrizioni della normativa dell'Unione ed evitare qualsiasi rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici, è opportuno escludere dall'obbligo di una quantità minima di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica il confezionamento primario quale definito all'articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6 e gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746. È opportuno applicare la deroga anche all'imballaggio esterno quale definito all'articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all'articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale.

(29)Per prevenire ostacoli al mercato interno e garantire l'efficace attuazione degli obblighi, gli operatori economici dovrebbero garantire che la parte di plastica di ciascuna unità di imballaggio contenga una determinata percentuale minima di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo.

(30)Gli operatori economici dovrebbero essere incentivati ad aumentare la quantità di contenuto riciclato nella parte di plastica degli imballaggi. A tale scopo, il metodo più appropriato è la modulazione del contributo della responsabilità estesa del produttore sulla base della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi. La modulazione dovrebbe essere basata su norme comuni per il calcolo e la verifica del contenuto riciclato di tali imballaggi.

(31)È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 55 al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle norme sul calcolo e la verifica della quota di contenuto riciclato recuperata dai rifiuti di plastica post-consumo, per ciascuna unità di tali rifiuti contenuta negli imballaggi, e delle norme sulla definizione del formato della documentazione tecnica.

(32)Per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, ad eccezione di quelli realizzati in polietilene tereftalato (PET), sarà giustificato riesaminare, con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione dei relativi obblighi di contenuto riciclato, la disponibilità di tecnologie di riciclaggio adeguate, anche in considerazione dello stato di autorizzazione ai sensi delle pertinenti norme dell'Unione, e l'effettiva capacità installata di tali tecnologie. Sulla base di tale valutazione potrebbe essere necessario prevedere deroghe alle prescrizioni in materia di contenuto riciclato per determinati imballaggi di plastica sensibili al contatto o rivedere le deroghe. A tal fine, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato.

(33)Per tenere conto dei rischi connessi a un'eventuale fornitura insufficiente di specifici rifiuti di plastica a fini di riciclaggio, che potrebbe comportare prezzi eccessivi o effetti negativi sulla salute, la sicurezza e l'ambiente, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 del trattato affinché possa modificare temporaneamente gli obiettivi relativi al contenuto riciclato obbligatorio degli imballaggi di plastica. Nel valutare la giustificazione di tali atti delegati, la Commissione dovrebbe considerare le richieste motivate di persone fisiche e giuridiche.

(34)Per i materiali diversi dalla plastica, come il vetro o l'alluminio, la tendenza a sostituire le materie prime primarie con materiali riciclati è manifesta e si prevede che continuerà, in virtù dell'evoluzione del contesto giuridico ed economico e delle aspettative dei consumatori. Ciononostante la Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'uso del contenuto riciclato nei materiali di imballaggio diversi dalla plastica e valutare se sia opportuno proporre l'introduzione di altre misure, tra cui la definizione di obiettivi, volte ad aumentare l'uso del contenuto riciclato negli imballaggi diversi da quelli in plastica.

(35)Il flusso dei rifiuti organici è spesso contaminato dalla plastica convenzionale e i flussi di riciclaggio dei materiali sono spesso contaminati dalle plastiche compostabili. Questa contaminazione incrociata comporta uno spreco di risorse, genera materie prime secondarie di qualità inferiore e dovrebbe essere evitata alla fonte. Dato che la corretta modalità di smaltimento degli imballaggi di plastica compostabile è sempre più spesso fonte di confusione per i consumatori, è giustificato e necessario stabilire norme chiare e comuni sull'uso di tali imballaggi, rendendolo obbligatorio solo quando comporta chiari vantaggi per l'ambiente o per la salute umana. Ciò vale in particolare quando l'uso di imballaggi compostabili contribuisce alla raccolta o allo smaltimento dei rifiuti organici.

(36)Per alcuni imballaggi costituiti da polimeri di plastiche biodegradabili, è chiaro il vantaggio per l'ambiente dell'uso di imballaggi compostabili, che entrano negli impianti di compostaggio, tra cui quelli di digestione anaerobica in condizioni controllate. Inoltre, se uno Stato membro dispone di adeguati sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti, esso dovrebbe godere di un grado limitato di flessibilità nel decidere se rendere obbligatorio l'uso della plastica compostabile per le borse di plastica in materiale leggero nel suo territorio. Per evitare la confusione dei consumatori in merito al corretto smaltimento e considerando i benefici ambientali della circolarità del carbonio, tutti gli altri imballaggi di plastica dovrebbero essere destinati al riciclaggio dei materiali e la loro progettazione dovrebbe garantire che ciò non incida sulla riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

(37)Ove giustificato e opportuno in virtù degli sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento delle plastiche compostabili, e alle condizioni specifiche che fanno sì che l'uso di tali materiali sia vantaggioso per l'ambiente e la salute umana, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare o ampliare l'elenco degli imballaggi compostabili.

(38)Per agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni sugli imballaggi compostabili è necessario prevedere la presunzione di conformità per imballaggi compostabili che rispettano le norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 56  al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni e, in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici, tenere conto dei parametri, compresi i tempi di compostaggio e i livelli di contaminazione ammissibili, che riflettono le condizioni attuali degli impianti di trattamento dei rifiuti organici, compresi i processi di digestione anaerobica.

(39)È opportuno ricordare che tutti gli imballaggi compostabili che costituiscono un materiale destinato a venire a contatto con i prodotti alimentari devono rispettare i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004.

(40)Gli imballaggi dovrebbero essere progettati in modo da ridurne al minimo il volume e il peso, pur mantenendone la capacità di svolgere le funzioni di imballaggio.
Il fabbricante degli imballaggi dovrebbe valutarli sulla base dei criteri di prestazione elencati nell'allegato IV del presente regolamento. In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento di ridurre la produzione di imballaggi e rifiuti di imballaggio e migliorare la circolarità degli imballaggi nel mercato interno, è opportuno rendere gli attuali criteri più specifici e rigorosi. È pertanto opportuno modificare l'elenco dei criteri di prestazione degli imballaggi elencati nella norma armonizzata EN 13428: 2000 57 . Sebbene la commercializzazione e l'accettazione dei consumatori continuino a essere rilevanti per la progettazione degli imballaggi, non dovrebbero rientrare tra i criteri di prestazione che giustificano di per sé peso e volume aggiuntivi dell'imballaggio. Questo non dovrebbe tuttavia compromettere le specifiche dei prodotti artigianali e industriali e dei prodotti alimentari e agricoli registrati e protetti nell'ambito del sistema delle indicazioni geografiche, in linea con l'obiettivo dell'Unione di proteggere il patrimonio culturale e le competenze tradizionali. D'altro canto la riciclabilità, l'impiego di contenuto riciclato e il riutilizzo possono giustificare un maggiore peso o volume degli imballaggi e dovrebbero quindi essere aggiunti ai criteri di prestazione. Gli imballaggi con doppie pareti, falsi fondi e altre caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto non dovrebbero essere immessi sul mercato in quanto non soddisfano le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi. Questa regola dovrebbe applicarsi anche agli imballaggi superflui, non necessari a garantire la funzionalità dell'imballaggio.

(41)Per rispettare le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, è opportuno prestare particolare attenzione alla limitazione dello spazio vuoto, agli imballaggi multipli e a quelli per il trasporto, compresi quelli per il commercio elettronico.

(42)Per agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi è necessario prevedere la presunzione di conformità per gli imballaggi che rispettano le norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni e specificare criteri di progettazione misurabili compresi, se del caso, il peso massimo o limitazioni dello spazio vuoto per determinati formati di imballaggio nonché progettazioni standard degli imballaggi che rispettino tali prescrizioni.

(43)Per promuovere la circolarità e l'uso sostenibile degli imballaggi è opportuno incentivare gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi di riutilizzo. A tal fine è necessario chiarire il concetto di imballaggio riutilizzabile e garantire che sia collegato non solo alla progettazione degli imballaggi, che dovrebbe consentire il più alto numero possibile di spostamenti o rotazioni e mantenere i requisiti di sicurezza, qualità e igiene quando sono svuotati, scaricati, riempiti o ricaricati, ma anche alla creazione di sistemi di riutilizzo che rispettino le prescrizioni minime del presente regolamento. Per agevolare la valutazione della conformità alle prescrizioni in materia di imballaggi riutilizzabili è necessario prevedere la presunzione di conformità per gli imballaggi che rispettano le norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni e definire criteri e formati per gli imballaggi riutilizzabili, per esempio il numero minimo di spostamenti o rotazioni, i modelli standard e i requisiti per i sistemi di riutilizzo, compresi requisiti igienici.

(44)È necessario informare i consumatori e consentire loro di smaltire adeguatamente i rifiuti di imballaggio, comprese le borse di plastica compostabili in materiale leggero e ultraleggero. A tal fine la soluzione più appropriata è istituire un sistema di etichettatura armonizzato per la cernita dei rifiuti basato sui materiali di cui sono composti gli imballaggi e abbinarlo a etichette corrispondenti sui contenitori per rifiuti.

(45)Per aiutare i consumatori nella cernita e nello smaltimento dei rifiuti di imballaggio, è opportuno introdurre un sistema di simboli armonizzati da apporre sia sugli imballaggi che sui contenitori per rifiuti, permettendo così di individuare facilmente la destinazione da dare ai rifiuti. I simboli dovrebbero consentire un'adeguata gestione dei rifiuti in quanto fornirebbero ai consumatori informazioni sulle proprietà di compostaggio degli imballaggi, soprattutto per chiarire che gli imballaggi compostabili non sono necessariamente adatti al compostaggio domestico.
Questo approccio dovrebbe migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, migliorando l'efficacia del riciclaggio, e introdurre un certo livello di armonizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio nel mercato interno. È inoltre necessario armonizzare i simboli associati ai sistemi obbligatori di deposito cauzionale e restituzione. L'obbligo di usare tali simboli non dovrebbe valere per gli imballaggi per il trasporto (ad eccezione di quelli per il commercio elettronico) dato che non sono smaltiti attraverso i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani.

(46)Non dovrebbe essere obbligatorio inserire nell'etichetta informazioni sul contenuto riciclato degli imballaggi, in quanto non essenziali per garantirne il corretto trattamento alla fine del loro ciclo di vita. Tuttavia, a norma del presente regolamento i fabbricanti saranno tenuti a rispettare obiettivi in materia di contenuto riciclato e potrebbero voler riportare tali informazioni sull'imballaggio per informare i consumatori. È pertanto opportuno ideare un'etichetta armonizzata che indichi il contenuto riciclato, per garantire che tali informazioni siano comunicate in modo uniforme in tutta l'Unione.

(47)Per informare gli utenti finali in merito alla riutilizzabilità, alla disponibilità di sistemi di riutilizzo e all'ubicazione dei punti di raccolta degli imballaggi riutilizzabili, tali imballaggi dovrebbero recare un codice QR o un altro tipo di vettore di dati che riporti queste informazioni. Il codice QR dovrebbe inoltre facilitare il tracciamento e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili dovrebbero essere chiaramente identificati presso il punto di vendita.

(48)È opportuno evitare un numero eccessivo di etichette sugli imballaggi. A tal fine, se altri atti normativi dell'Unione richiedono che le informazioni sul prodotto imballato siano disponibili in formato digitale attraverso un vettore di dati, le informazioni sull'imballaggio richieste dal presente regolamento dovrebbero essere accessibili tramite lo stesso supporto dati. Tale vettore dovrebbe rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento o da altri pertinenti atti normativi dell'Unione.
In particolare, se il prodotto imballato è disciplinato dal regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili] o da altri atti normativi dell'Unione che impongono un passaporto digitale del prodotto, tale passaporto digitale dovrebbe essere usato anche per fornire le informazioni pertinenti a norma del presente regolamento.

(49)Per favorire l'attuazione degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno proteggere i consumatori da informazioni fuorvianti e confuse sulle caratteristiche dell'imballaggio e sul suo adeguato trattamento alla fine del ciclo di vita, per le quali il presente regolamento istituisce etichette armonizzate. Dovrebbe essere possibile identificare gli imballaggi inclusi nel regime di responsabilità estesa del produttore grazie a un simbolo di accreditamento usato in tutto il territorio di riferimento di tale sistema. Il simbolo dovrebbe fornire ai consumatori o agli utenti informazioni chiare e inequivocabili sulla riciclabilità dell'imballaggio. A tal fine si potrebbe ritenere che il "Punto verde", simbolo utilizzato in alcuni Stati membri per indicare che un produttore ha dato un contributo finanziario a un sistema nazionale di recupero degli imballaggi 58 , potrebbe indurre i consumatori a credere erroneamente che gli imballaggi su cui è riportato siano sempre riciclabili.

(50)Per garantire condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni in materia di etichettatura, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato al fine di migliorare ulteriormente la cernita dei rifiuti, stabilire le condizioni per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi mediante tecnologie di marcatura digitali e definire specifiche dettagliate e armonizzate per le prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per i rifiuti di cui al presente regolamento. Nell'elaborare tali specifiche, la Commissione dovrebbe tenere conto delle informazioni scientifiche o delle altre informazioni tecniche disponibili, comprese le pertinenti norme internazionali. In considerazione del nuovo sistema è opportuno abrogare la decisione 97/129/CE della Commissione 59 42 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, integrandone il contenuto nel presente atto di esecuzione.

(51)Gli operatori economici dovrebbero garantire che gli imballaggi siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. A tal fine dovrebbero adottare misure adeguate in funzione dei rispettivi ruoli nella catena di approvvigionamento per garantire la libera circolazione degli imballaggi nel mercato interno e migliorarne la sostenibilità.

(52)Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità prevista dal presente regolamento.
La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.

(53)È opportuno garantire che i fornitori di imballaggi o materiali di imballaggio trasmettano al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione di cui ha bisogno per dimostrare la conformità degli imballaggi e dei materiali di imballaggio. Tali informazioni e documentazione dovrebbero essere fornite in formato cartaceo o elettronico.

(54)Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno occorre fare in modo che gli imballaggi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano importati come imballaggi autonomi o come parti di un prodotto imballato. In particolare, è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. Gli importatori dovrebbero pertanto assicurarsi che gli imballaggi da essi immessi sul mercato siano conformi a tali prescrizioni e che la documentazione redatta dai fabbricanti sia a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di ispezione.

(55)Al momento dell'immissione di un imballaggio sul mercato, l'importatore dovrebbe indicare su di esso il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, il proprio indirizzo postale e, se disponibili, i mezzi elettronici di comunicazione mediante i quali può essere contattato. Dovrebbero essere previste eccezioni se le dimensioni dell'imballaggio non consentono di riportare tali informazioni.

(56)Poiché mette l'imballaggio a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore l'ha immesso sul mercato, il distributore dovrebbe agire con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili del presente regolamento. Dovrebbe inoltre garantire che la sua manipolazione dell'imballaggio non ne comprometta la conformità a tali prescrizioni.

(57)I distributori e gli importatori, in virtù della loro vicinanza al mercato e del ruolo importante che svolgono a garanzia della conformità degli imballaggi, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente fornendo alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto.

(58)Qualsiasi importatore o distributore che immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio o modifichi tali prodotti in modo da comprometterne la conformità al presente regolamento dovrebbe essere considerato come fabbricante e dovrebbe assumersi gli obblighi che ne conseguono.

(59)Assicurare la tracciabilità di un imballaggio nell'intera catena di fornitura facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato, che consiste nel rintracciare gli operatori economici che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato imballaggi non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo di tempo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate.

(60)Non è possibile risolvere il problema dell'eccessiva produzione di rifiuti di imballaggio affidandosi esclusivamente ad obblighi in materia di progettazione degli imballaggi. Per alcuni tipi di imballaggio è opportuno imporre agli operatori economici l'obbligo di ridurre lo spazio vuoto. Nel caso degli imballaggi multipli e di quelli per il trasporto e il commercio elettronico usati per fornire prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali, la proporzione dello spazio vuoto non dovrebbe superare il 40 %. In linea con la gerarchia dei rifiuti, gli operatori economici che usano imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico dovrebbero poter essere esentati da tale obbligo.

(61)Per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel mercato interno nonché un elevato livello di sicurezza e igiene degli alimenti e favorire il conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti, è opportuno vietare l'immissione sul mercato di imballaggi superflui. L'elenco di tali formati di imballaggio figura nell'allegato V del presente regolamento. Al fine di adeguare l'elenco al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'elenco.

(62)Per promuovere l'obiettivo della circolarità e dell'uso sostenibile degli imballaggi è necessario limitare il rischio che gli imballaggi commercializzati come riutilizzabili non siano effettivamente riutilizzati e fare in modo che i consumatori li restituiscano. A tal fine, la soluzione più appropriata è obbligare gli operatori economici che impiegano imballaggi riutilizzabili a mettere in atto un sistema di riutilizzo consentendo in tal modo la circolazione, la rotazione e l'uso ripetuto di tali imballaggi. Per trarre il massimo vantaggio da tali sistemi è opportuno stabilire prescrizioni minime per i sistemi a circuito aperto e a circuito chiuso. La documentazione tecnica degli imballaggi riutilizzabili dovrebbe comprendere anche la conferma della conformità di tali imballaggi a un sistema di riutilizzo già esistente.

(63)Gli imballaggi riutilizzabili devono essere sicuri per gli utilizzatori. Gli operatori economici che mettono a disposizione i loro prodotti in imballaggi riutilizzabili devono pertanto garantire che prima del riutilizzo tali imballaggi siano sottoposti a un processo di ricondizionamento, per il quale è opportuno stabilire prescrizioni.

(64)Gli imballaggi riutilizzabili diventano rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1, direttiva 2008/98/CE quando il detentore se ne disfa o ha l'intenzione o l'obbligo di disfarsene. Di norma gli imballaggi riutilizzabili sottoposti a un processo di ricondizionamento non sono considerati rifiuti.

(65)Per incentivare la prevenzione dei rifiuti dovrebbe essere introdotto il nuovo concetto di "ricarica". La ricarica dovrebbe essere considerata una misura specifica di prevenzione dei rifiuti che vale ed è necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di riutilizzo e di ricarica. Tuttavia, i contenitori di proprietà del consumatore, che fungono da imballaggi ai fini della ricarica, come i bicchieri, le tazze, le bottiglie o le scatole riutilizzabili, non sono imballaggi ai sensi del presente regolamento.

(66)Se gli operatori economici offrono la possibilità di acquistare prodotti con un sistema di ricarica dovrebbero garantire che le loro stazioni di ricarica rispettino determinate prescrizioni per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori. In questo contesto, se i consumatori usano i propri contenitori, gli operatori economici dovrebbero informarli in merito alle condizioni per la ricarica e l'utilizzo sicuri di tali contenitori. Per favorire la ricarica gli operatori economici non dovrebbero fornire imballaggi gratuiti o esenti da un sistema di deposito cauzionale e di restituzione nelle stazioni di ricarica.

(67)Per ridurre la crescente percentuale di imballaggi monouso e la sempre maggiore quantità di rifiuti da imballaggio è necessario stabilire obiettivi quantitativi di riutilizzo e ricarica nei settori che si ritiene abbiano il maggiore potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio, vale a dire quelli degli alimenti e delle bevande da asporto, dei grandi elettrodomestici e degli imballaggi per il trasporto.
Questa valutazione è basata su fattori quali i sistemi di riutilizzo già esistenti, la necessità di utilizzare imballaggi e la possibilità di soddisfare i requisiti funzionali in termini di contenimento, pulizia, salute, igiene e sicurezza. Si è tenuto conto anche delle differenze tra i prodotti e i relativi sistemi di produzione e distribuzione.
La definizione degli obiettivi dovrebbe favorire l'innovazione e aumentare la prevalenza delle soluzioni di riutilizzo e ricarica. L'utilizzo di imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering non dovrebbe essere consentito.

(68)Gli obiettivi di riutilizzo e ricarica dovrebbero essere a carico degli operatori economici al fine di aumentarne l'efficacia e garantire la parità di trattamento degli operatori. Gli obiettivi applicabili alle bevande dovrebbero essere anche a carico dei fabbricanti, in quanto questi ultimi sono in grado di controllare i formati di imballaggio utilizzati per i loro prodotti. Gli obiettivi dovrebbero essere espressi come percentuale delle vendite di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo o di ricarica o, nel caso degli imballaggi per il trasporto, come numero di utilizzi. Gli obiettivi dovrebbero essere uguali per tutti i materiali. Per garantire condizioni uniformi di attuazione degli obiettivi di riutilizzo e ricarica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato per stabilire i metodi di calcolo di tali obiettivi.

(69)Alcuni usi dei formati di imballaggio monouso per il trasporto non sono necessari, in quanto esiste un'ampia gamma di alternative riutilizzabili ed efficienti. Per garantire l'uso efficace di tali alternative è opportuno imporre agli operatori economici, quando trasportano prodotti tra diversi siti dello stesso operatore o dai siti dell'operatore economico a quelli delle imprese collegate o partner, di usare solo imballaggi per il trasporto riutilizzabili per formati di imballaggio quali pallet, scatole di plastica pieghevoli, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, rigidi o flessibili, e fusti. Lo stesso obbligo dovrebbe applicarsi, per gli stessi motivi, agli operatori economici che trasportano prodotti all'interno di uno Stato membro.

(70)Per gli operatori economici più piccoli può essere difficile conseguire gli obiettivi di riutilizzo e ricarica. Pertanto alcuni operatori economici dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare tali obiettivi se immettono sul mercato un volume di imballaggi inferiore a una determinata soglia, se rientrano nella definizione di microimpresa della raccomandazione 2003/361 della Commissione 60 o se la loro superficie di vendita, comprese le zone di stoccaggio e spedizione, è inferiore a una certa superficie. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per fissare obiettivi di riutilizzo e ricarica per altri prodotti, per stabilire ulteriori deroghe per altri operatori economici o per esentare specifici formati di imballaggio soggetti agli obiettivi di riutilizzo e ricarica in caso di gravi problemi ambientali, igienici o di sicurezza alimentare che impediscano il conseguimento degli obiettivi.

(71)Per consentire la verifica della conformità agli obiettivi di riutilizzo e ricarica, è necessario che i rispettivi operatori economici riferiscano alle autorità competenti.
È opportuno che gli operatori economici comunichino i dati pertinenti per ogni anno civile a decorrere dal 1º gennaio 2030 e che gli Stati membri mettano tali dati a disposizione del pubblico.

(72)In considerazione dei livelli costantemente elevati di consumo delle borse di plastica e del loro potenziale di dispersione nell'ambiente, nonché dell'uso inefficiente delle risorse, è opportuno mantenere disposizioni volte a conseguire una riduzione consolidata del consumo, come già previsto dalla direttiva 94/62/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio 61 . La divergenza fra gli approcci attuali e i limitati obblighi di comunicazione relativi alle borse di plastica rendono difficile valutare se le misure specifiche adottate dagli Stati membri abbiano conseguito l'obiettivo di una riduzione "consolidata" del consumo di tali borse e non abbiano d'altro canto aumentato quello di altri tipi di borse di plastica. È pertanto necessario armonizzare la definizione di riduzione duratura del consumo, fissare un obiettivo comune e introdurre nuovi obblighi di comunicazione.

(73)Alla luce dei risultati dello studio di valutazione sulle borse di plastica 62 , è necessario adottare ulteriori misure per ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero e valutare i possibili effetti della loro sostituzione con borse di plastica in materiale ultraleggero e borse di plastica di spessore superiore a 50 micron.

(74)Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire una riduzione duratura del consumo di borse di plastica in materiale leggero sul loro territorio possono includere il ricorso a obiettivi nazionali di riduzione, il mantenimento o l'introduzione di strumenti economici e restrizioni alla commercializzazione, a condizione che queste ultime siano proporzionate e non discriminatorie. Dette misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell'uso specifico previsto.

(75)Al fine di assicurare l'applicazione efficace e armonizzata delle disposizioni in materia di sostenibilità stabilite dal presente regolamento, la conformità a tali prescrizioni dovrebbe essere misurata utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti.

(76)Al fine di garantire che gli scambi nel mercato interno non incontrino ostacoli, è opportuno armonizzare a livello dell'Unione le prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, anche per quanto concerne le sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi, gli imballaggi compostabili, la riduzione al minimo degli imballaggi, gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi per il riutilizzo. Per agevolare la valutazione della conformità a tali prescrizioni, compresi i metodi di prova, misurazione o calcolo, è necessario prevedere la presunzione di conformità per gli imballaggi e i prodotti imballati conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni, in particolare che il ciclo di vita dell'imballaggio e dei prodotti imballati rifletta lo spettro medio di comportamenti dei consumatori e sia solido al fine di scoraggiare l'elusione intenzionale e involontaria.

(77)In assenza di norme armonizzate, il ricorso a specifiche tecniche comuni dovrebbe fungere da soluzione di ultima istanza per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare le prescrizioni di sostenibilità, ad esempio quando vi sono ritardi indebiti nella definizione di una norma armonizzata. Il ricorso a tale soluzione dovrebbe anche essere possibile se la Commissione ha limitato o ritirato i riferimenti alle norme armonizzate in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità alle specifiche tecniche comuni adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione dovrebbe inoltre determinare la presunzione di conformità.

(78)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del ricorso a specifiche tecniche comuni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato per stabilire, modificare o abrogare specifiche tecniche comuni relative alle prescrizioni in materia di sostenibilità, etichettatura e sistemi per il riutilizzo, e per adottare metodi di prova, misurazione o calcolo.

(79)Per garantire la coerenza con altri atti giuridici dell'Unione, la procedura di valutazione della conformità dovrebbe corrispondere al modulo di controllo interno della produzione di cui al presente regolamento, sulla base dei moduli previsti nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 63 .

(80)È opportuno che la marcatura CE sull'imballaggio non indichi la conformità dell'imballaggio alle prescrizioni del presente regolamento, ma indichi solo la conformità del prodotto imballato alla normativa dell'Unione sui prodotti applicabile, se del caso. Solitamente la normativa dell'Unione sui prodotti prevede infatti che la marcatura CE relativa al prodotto sia apposta sul prodotto stesso o sul suo imballaggio. L'obbligo di apporre la marcatura CE sull'imballaggio per dimostrare la conformità al presente regolamento potrebbe generare confusione e fraintendimenti circa il fatto che la marcatura si riferisca all'imballaggio stesso o al prodotto imballato e, in ultima analisi, generare dubbi sull'effettiva sicurezza e conformità dei prodotti imballati in questione.

(81)È opportuno che la conformità dell'imballaggio stesso alle prescrizioni del presente regolamento sia invece dimostrata con la dichiarazione UE di conformità.

(82)È opportuno che i fabbricanti redigano una dichiarazione UE di conformità per fornire informazioni sulla conformità dell'imballaggio al presente regolamento.
I fabbricanti potrebbero essere tenuti a redigere una dichiarazione UE di conformità anche a norma di altri atti legislativi dell'Unione. Per assicurare un accesso efficace alle informazioni per fini di vigilanza del mercato, dovrebbe essere redatta un'unica dichiarazione UE di conformità in rapporto a tutti gli atti dell'Unione. Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori economici, la dichiarazione unica UE di conformità dovrebbe poter consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni di conformità.

(83)Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 64 istituisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e i controlli sui prodotti provenienti da paesi terzi. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile agli imballaggi oggetto del presente regolamento al fine di garantire che gli imballaggi che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e l'ambiente.

(84)La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per tutelare, salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, intensificare l'uso delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate, offrire nuove opportunità economiche e contribuire alla competitività nel lungo termine. L'uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue di gas a effetto serra.

(85)Nonostante gli obblighi e gli obiettivi di riduzione al minimo degli imballaggi previsti dalla direttiva 94/62/CE, la produzione di rifiuti di imballaggio è aumentata sia in termini assoluti che pro capite e le tendenze indicano un ulteriore marcato calo del riutilizzo e della ricarica degli imballaggi amplificato dall'aumento del consumo di prodotti da asporto e del commercio elettronico. Con l'evoluzione dei prodotti, dei materiali e dei modelli di consumo, si è registrato un aumento significativo dell'uso degli imballaggi monouso, in particolare di plastica. Ciò è legato al panorama della vendita al dettaglio, con reti di distribuzione più ampie che producono e imballano prodotti su linee di imballaggio ad alta velocità, che esercitano una pressione combinata verso il basso sul mercato del riutilizzo e della ricarica.

(86)Al fine di monitorare e verificare il rispetto, da parte dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, degli obblighi previsti dalla responsabilità estesa del produttore per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei rifiuti dei loro prodotti, è necessario che gli Stati membri designino una o più autorità competenti.

(87)Per far sì che gli Stati membri attuino gli obblighi previsti in modo migliore, più tempestivo e uniforme, e anticipare eventuali problemi di attuazione, è opportuno mantenere in funzione un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima della scadenza dei termini prestabiliti per il conseguimento degli obiettivi. Tale sistema, che ai sensi della direttiva 94/62/CE riguardava il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio, dovrebbe essere ampliato per includere anche gli obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio che gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2030 e il 2035.

(88)Poiché la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è un fattore importante della gestione dei rifiuti in generale, gli Stati membri dovrebbero dedicare un capitolo separato a tale questione nei piani di gestione dei rifiuti elaborati per l'esecuzione dell'obbligo di cui alla direttiva 2008/98/CE. Occorre prestare particolare attenzione alle misure in materia di prevenzione e riutilizzo dei rifiuti.

(89)Il presente regolamento si basa sulle norme in materia di gestione dei rifiuti e sui principi generali enunciati nella direttiva 2008/98/CE.

(90)La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente. È pertanto importante che gli operatori economici adottino misure adeguate per ridurre la produzione di rifiuti eliminando gli imballaggi eccessivi e limitando l'uso di determinati formati di imballaggio, prolungando la durata di vita degli imballaggi, riprogettando i prodotti in modo che sia possibile non ricorrere agli imballaggi o usarne in quantità inferiori, anche attraverso la vendita di prodotti sfusi, e passando da imballaggi monouso ad altri riutilizzabili.

(91)Per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura della produzione complessiva di rifiuti di imballaggio, è opportuno fissare obiettivi per la riduzione di questi rifiuti pro capite da conseguire entro il 2030. Il conseguimento di un obiettivo di riduzione del 5 % nel 2030 rispetto ai livelli del 2018 dovrebbe corrispondere a una riduzione assoluta complessiva del 19 % circa in media in tutta l'Unione nel 2030 rispetto allo scenario di riferimento per questo stesso anno. Gli Stati membri dovrebbero ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio del 10 % rispetto al 2018 entro il 2035: si stima che così facendo i rifiuti di imballaggio diminuiranno del 29 % rispetto allo scenario di riferimento per il 2030. Per garantire che gli sforzi in tal senso proseguano oltre il 2030 è opportuno fissare per il 2035 un obiettivo di riduzione del 10 % rispetto al 2018, ossia una riduzione del 29 % rispetto allo scenario di base, e per il 2040 un obiettivo di riduzione del 15 % rispetto al 2018, ossia una riduzione del 37 % rispetto allo scenario di base.

(92)Gli Stati membri possono conseguire tali obiettivi mediante strumenti economici e altre misure che incentivino l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, comprese misure da attuare attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore, promuovendo la creazione e il buon funzionamento di sistemi di riutilizzo e incoraggiando gli operatori economici a offrire agli utenti finali maggiori possibilità di ricarica. L'adozione di tali misure dovrebbe affiancare e integrare altri interventi previsti dal presente regolamento per ridurre gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, quali prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, obiettivi di riutilizzo e ricarica, soglie di volume e misure volte a conseguire una riduzione duratura del consumo di borse di plastica in materiale leggero. Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, adottare disposizioni che vanno oltre gli obiettivi minimi qui stabiliti.

(93)Per attuare il principio "chi inquina paga" è opportuno imporre obblighi di gestione dei rifiuti di imballaggio ai produttori, vale a dire a tutti i fabbricanti, gli importatori o i distributori che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 65 , mettono a disposizione per la prima volta un imballaggio nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale con il proprio nome o marchio.

(94)Per controllare che i produttori rispettino i propri obblighi finanziari e organizzativi volti a garantire la gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi che mettono a disposizione per la prima volta sul mercato di uno Stato membro, è necessario che l'autorità competente di ciascuno Stato membro istituisca e gestisca un registro e che i produttori siano tenuti a registrarvisi.

(95)Gli obblighi di registrazione dovrebbero essere quanto più possibile armonizzati in tutta l'Unione, in modo da facilitare la registrazione, in particolare quando i produttori mettono a disposizione imballaggi in diversi Stati membri. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi di registrazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato per stabilire un formato comune per la registrazione e la comunicazione al registro e precisare dati da comunicare.

(96)In linea con il principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato, è fondamentale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione gli imballaggi e i prodotti imballati si assumano la responsabilità della loro gestione alla fine del ciclo di vita. È opportuno ricordare che a norma della direttiva 94/62/CE entro il 31 dicembre 2024 devono essere stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore, in quanto rappresentano lo strumento più appropriato per conseguire tale obiettivo e possono avere un impatto ambientale positivo riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentandone la raccolta e il riciclaggio. Tali sistemi differiscono notevolmente nel modo in cui sono istituiti, nella loro efficienza e nella portata della responsabilità dei produttori. Per questo motivo è opportuno che le norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE si applichino, in generale, ai regimi di responsabilità estesa del produttore per i produttori di imballaggi e siano integrate da ulteriori disposizioni specifiche ove necessario e opportuno.

(97)I produttori dovrebbero poter esercitare tali obblighi collettivamente, attraverso organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che se ne assumano la responsabilità per loro conto. È opportuno che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano soggetti ad autorizzazione da parte degli Stati membri e documentino, tra l'altro, la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti da detta responsabilità estesa. Al momento di stabilire le norme amministrative e procedurali relative all'autorizzazione di singoli produttori e di organizzazioni per la responsabilità del produttore per la conformità, rispettivamente, individuale o collettiva, gli Stati membri potrebbero differenziare i processi per questi due gruppi al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico dei singoli produttori. È opportuno ricordare che gli Stati membri possono autorizzare più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, in quanto la concorrenza tra di esse può determinare maggiori vantaggi per i consumatori. Inoltre, nello stabilire misure volte a garantire la conclusione di accordi con i distributori, le autorità pubbliche o i terzi che effettuano la gestione dei rifiuti, gli Stati membri dovrebbero consentire accordi preliminari o analoghi e imporre che gli accordi vincolanti siano conclusi solo entro un lasso di tempo ragionevole dall'autorizzazione.

(98)Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio 66 stabilisce norme sulla tracciabilità degli operatori commerciali che prevedono più specificamente obblighi per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione. Al fine di evitare il parassitismo nell'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, è opportuno specificare in che modo detti fornitori di piattaforme online debbano adempiere a tali obblighi per quanto riguarda i registri dei produttori di imballaggi istituiti a norma del presente regolamento. Nel contesto delineato, i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, dovrebbero ottenere dai produttori stessi informazioni circa la loro conformità alle norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento. Le norme sulla tracciabilità degli operatori che vendono imballaggi online sono soggette alle norme di applicazione di cui al regolamento (UE) 2022/2065.

(99)Gli Stati membri dovrebbero prevedere le misure relative alla responsabilità estesa del produttore a norma del presente regolamento, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE e del presente regolamento.

(100)È opportuno che gli Stati membri istituiscano sistemi di restituzione e raccolta dei rifiuti di imballaggio, in modo che questi siano indirizzati verso l'opzione di gestione dei rifiuti più appropriata, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti. I sistemi dovrebbero essere aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate, in particolare agli operatori economici e alle autorità pubbliche, ed essere istituiti tenendo conto della salute, della sicurezza e dell'igiene dei consumatori e dell'ambiente. I sistemi di restituzione e raccolta dovrebbero essere applicabili anche agli imballaggi dei prodotti importati in base a disposizioni non discriminatorie.

(101)È inoltre opportuno che gli Stati membri adottino misure volte a promuovere il riciclaggio che soddisfano le norme di qualità in materia di uso di materiali riciclati nei settori interessati. Si tratta di un obbligo particolarmente importante in considerazione della percentuale minima fissata per il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica.

(102)È stato dimostrato che sistemi di deposito cauzionale e restituzione ben funzionanti garantiscono un tasso di raccolta molto elevato, in particolare per le bottiglie e le lattine per bevande. Al fine di sostenere il conseguimento dell'obiettivo di raccolta differenziata previsto per le bottiglie di plastica monouso per bevande nella direttiva (UE) 2019/904 e di incrementare ulteriormente i tassi già elevati di raccolta dei contenitori metallici per bevande, è opportuno che gli Stati membri istituiscano sistemi di deposito cauzionale e restituzione. Tali sistemi contribuiranno ad aumentare l'offerta di materie prime secondarie di buona qualità adatte al riciclaggio a circuito chiuso e ridurranno la dispersione nell'ambiente dei contenitori per bevande.

(103)I sistemi di deposito cauzionale e restituzione dovrebbero essere obbligatori per le bottiglie di plastica monouso e i contenitori metallici per bevande. Gli Stati membri possono inoltre decidere di estendere questi sistemi ad altri imballaggi, in particolare bottiglie di vetro monouso, e dovrebbero garantire che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione dei formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, siano ugualmente disponibili per gli imballaggi riutilizzabili, ove tecnicamente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione anche per gli imballaggi riutilizzabili. In situazioni di questo tipo, uno Stato membro dovrebbe essere autorizzato, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, ad adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime qui stabilite.

(104)Data la natura dei prodotti e le differenze tra i rispettivi sistemi di produzione e distribuzione, i sistemi di deposito cauzionale e restituzione non dovrebbero tuttavia essere obbligatori per l'imballaggio di vini, prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande spiritose o di latte e prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 67 . Gli Stati membri possono istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione in cui far rientrare anche altri imballaggi.

(105)Tutti i sistemi di deposito cauzionale e restituzione dovrebbero rispettare le prescrizioni minime generali stabilite nel presente regolamento. Dette disposizioni contribuiranno a garantire una maggiore coerenza e tassi di restituzione più elevati in tutti gli Stati membri. Nel fissarle si è tenuto conto dei pareri dei portatori di interessi, dell'analisi di esperti e delle migliori pratiche derivanti dai sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione. Le disposizioni sono concepite per consentire l'innovazione, offrendo nel contempo un certo grado di adattabilità alle circostanze locali.

(106)Gli Stati membri e tutti i portatori di interessi coinvolti nell'istituzione dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione dovrebbero adoperarsi per garantire la massima interoperabilità degli stessi e cooperare per facilitare la restituzione degli imballaggi da parte dei consumatori, in particolare nelle zone frontaliere in cui è dimostrato che la mancanza di interoperabilità sia all'origine di tassi di restituzione inferiori.

(107)Gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta del 90 % dei tipi di imballaggi in questione senza un sistema di cauzione e restituzione per due anni civili consecutivi prima dell'entrata in vigore di questo obbligo possono chiedere di non istituire un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

(108)Come misura specifica di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare attivamente le soluzioni di riutilizzo e ricarica. Dovrebbero sostenere la creazione di sistemi di riutilizzo e ricarica e monitorare il loro funzionamento e il rispetto delle norme igieniche. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare anche altre misure, quali l'istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi in formati riutilizzabili, il ricorso a incentivi economici o l'obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli oggetto degli obiettivi di riutilizzo e ricarica in imballaggi riutilizzabili o mediante ricarica, a condizione che tali obblighi non comportino la frammentazione del mercato unico e la creazione di ostacoli agli scambi.

(109)La direttiva 94/62/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 68 che stabilisce gli obiettivi di riciclaggio che gli Stati membri sono tenuti a raggiungere entro il 2025 e il 2030. È opportuno mantenere tali obiettivi e le regole per calcolarli. Dovrebbero altresì essere stabilite misure che facilitino il conseguimento di tali obiettivi, quali prescrizioni in materia di sostenibilità per gli imballaggi, in particolare per quanto riguarda la loro riciclabilità. Per questo motivo non dovrebbe essere possibile posticipare i termini per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio per il 2030.

(110)La direttiva 94/62/CE impone alla Commissione di rivedere gli obiettivi di riciclaggio degli imballaggi per il 2030 al fine di mantenerli o, se del caso, incrementarli. Tuttavia non è ancora opportuno modificare gli obiettivi fissati per il 2030 in quanto alcuni Stati membri hanno ancora difficoltà a raggiungere quelli in vigore. Per questo motivo è opportuno istituire misure che incoraggino i fabbricanti a immettere sul mercato imballaggi più riciclabili, aiutando in tal modo gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio. In futuro dovrebbero essere comunicati alla Commissione imballaggi più riciclabili, insieme a dati più dettagliati sui flussi degli imballaggi. Ciò consentirà alla Commissione di rivedere gli obiettivi con la possibilità di mantenerli o aumentarli. Al fine di tenere conto dell'effetto delle misure volte a migliorare la riciclabilità degli imballaggi, il riesame non dovrebbe avvenire prima della prevista valutazione generale del regolamento, vale a dire otto anni dopo la sua entrata in vigore. Nel corso di tale riesame è inoltre opportuno prestare attenzione alla possibilità di introdurre nuovi obiettivi su una base più granulare rispetto agli obiettivi attuali.

(111)Il calcolo degli obiettivi di riciclaggio dovrebbe basarsi sul peso dei rifiuti di imballaggio immessi nel processo di riciclaggio. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti di imballaggio riciclati. Come regola generale, la misurazione effettiva del peso dei rifiuti di imballaggio considerati come riciclati dovrebbe avvenire al punto di immissione dei rifiuti di imballaggio nel processo di riciclaggio. Tuttavia, al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto di condizioni rigorose e in deroga alla regola generale, essere autorizzati a stabilire il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati sulla base della misurazione dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, correggendo il valore in base ai tassi di scarto medio osservati prima dell'immissione dei rifiuti nelle operazioni di riciclaggio. I materiali scartati prima dell'immissione dei rifiuti nel processo di riciclaggio, per esempio a causa di operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, non dovrebbero essere inclusi nel computo dei rifiuti comunicati come riciclati. Tali scarti possono essere determinati sulla base di registri elettronici, specifiche tecniche, norme dettagliate sul calcolo dei tassi di scarto medio per diversi flussi di rifiuti o di altre misure equivalenti. È opportuno che gli Stati membri riferiscano in merito a tali misure nelle relazioni sul controllo di qualità che accompagnano i dati sul riciclaggio dei rifiuti da essi trasmessi alla Commissione. I tassi di scarto medio dovrebbero essere determinati di preferenza a livello dei singoli impianti di cernita ed essere collegati ai diversi tipi principali di rifiuti, alle diverse fonti (per esempio i nuclei domestici o gli esercizi commerciali), ai diversi sistemi di raccolta e alle diverse tipologie di processi di cernita. I tassi di scarto medio dovrebbero essere utilizzati unicamente nei casi in cui non siano disponibili altri dati attendibili, in particolare nel contesto del trasporto e dell'esportazione di rifiuti. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici o chimici intrinseci delle operazioni di riciclaggio, in cui i rifiuti di imballaggio sono di fatto ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

(112)Ove il calcolo del tasso di riciclaggio sia applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti di imballaggio biodegradabili, la quantità di rifiuti soggetti al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata tra i rifiuti riciclati, purché il prodotto risultante da tale trattamento sia destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclato/riciclata. Benché il prodotto del trattamento in questione sia generalmente il compost o il digestato, potrebbero essere presi in considerazione anche altri prodotti, purché presentino quantità comparabili di contenuto riciclato in relazione alla quantità dei rifiuti di imballaggio biodegradabili trattati. In altri casi, conformemente alla definizione di riciclaggio, il ritrattamento di rifiuti di imballaggio biodegradabili in materiali destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, smaltiti o utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti che non sia il riciclaggio, non dovrebbe essere considerato ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

(113)Allorché cessano di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere effettivamente ritrattati, i materiali dei rifiuti di imballaggio dovrebbero essere considerati riciclati, purché siano destinati al successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze, ai fini della loro funzione originaria o per altri fini.
I materiali non più qualificati come rifiuti e destinati a essere utilizzati come combustibile, altro mezzo di produzione di energia o materiale da riempimento o destinati a essere smaltiti o utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti diversa dal riciclaggio non dovrebbero essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

(114)Gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti in proporzione alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione 69 che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE.

(115)In caso di esportazioni di rifiuti di imballaggio dall'Unione a fini di riciclaggio, si applica il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 70 .

(116)Poiché il riutilizzo evita l'immissione di nuovi imballaggi sul mercato, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e gli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo dovrebbero essere conteggiati ai fini del conseguimento dei rispettivi obiettivi di riciclaggio degli imballaggi. È opportuno che gli Stati membri possano avvalersi di questa possibilità per calcolare il livello rettificato degli obiettivi di riciclaggio tenendo conto di un massimo di cinque punti percentuali della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

(117)I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero essere attivamente coinvolti nell'informazione degli utilizzatori finali, in particolare dei consumatori, sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio. È opportuno che le informazioni comprendano la disponibilità di modalità di riutilizzo per gli imballaggi, il significato delle etichette apposte sugli imballaggi e altre istruzioni per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio. I produttori dovrebbero inoltre informare gli utilizzatori finali circa l'importanza del ruolo che questi ultimi svolgono nel garantire una gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei rifiuti di imballaggio. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali nonché le comunicazioni sugli imballaggi dovrebbero avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti, affissi all'aperto o al chiuso, e campagne sui social media, o con mezzi più innovativi, come codici QR apposti sugli imballaggi che consentano di accedere elettronicamente a siti web.

(118)Per ogni anno civile, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni sul conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Per valutare l'efficacia delle misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero, è opportuno comunicare anche i dati sul consumo di borse di plastica in materiale ultraleggero e di borse di plastica in materiale pesante, in modo da consentire di valutare se il consumo di tali borse sia aumentato in risposta alle misure predette.
La comunicazione di dati sul consumo annuo di borse in materiale ultrapesante dovrebbe essere volontaria per gli Stati membri. Al fine di valutare se i sistemi obbligatori di deposito cauzionale e restituzione che gli Stati membri devono istituire siano efficaci o se le esenzioni degli Stati membri dall'obbligo di istituire tali sistemi siano giustificate, è importante che le relazioni degli Stati membri contengano informazioni sul tasso di raccolta degli imballaggi interessati.

(119)Al fine di stabilire la metodologia per la valutazione della riciclabilità su larga scala, è opportuno che gli Stati membri comunichino inoltre i dati sui tassi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per materiale e tipo di imballaggio, sulle quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente per ciascun materiale di imballaggio, sulle quantità di rifiuti di imballaggio immessi sul mercato per materiale e tipo di imballaggio e sulle capacità installate di cernita e riciclaggio. Le relazioni dovrebbero essere effettuate annualmente.

(120)Gli Stati membri dovrebbero comunicare i dati alla Commissione per via elettronica e fornire una relazione di controllo della qualità. È inoltre opportuno che i dati sugli obiettivi di riciclaggio siano corredati da una relazione che descriva le misure adottate per istituire un sistema efficace di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio.

(121)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione degli obblighi di comunicazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato affinché stabilisca norme per il calcolo e la verifica dei dati relativi al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e ai tassi di raccolta differenziata degli imballaggi coperti dal sistema di deposito cauzionale e restituzione nonché dei dati necessari per stabilire la metodologia di valutazione della riciclabilità su larga scala. È opportuno che l'atto di esecuzione preveda inoltre norme per determinare la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti e stabilisca il formato per la comunicazione dei dati. Per sostenere il monitoraggio e la piena attuazione delle prescrizioni sostanziali relative alle borse di plastica, e in particolare garantire la comunicazione disaggregata e obbligatoria delle diverse categorie di borse di plastica, è altresì necessario che esso stabilisca la metodologia per il calcolo del consumo annuale di borse di plastica in materiale leggero per persona e il formato per la comunicazione di tali dati. Detto atto di esecuzione dovrebbe sostituire le decisioni (UE) 2018/896 71 e 2005/270/CE 72 della Commissione.

(122)È opportuno che gli Stati membri, per contribuire a rendere fattibile il monitoraggio, da parte degli Stati membri e della Commissione, dell'attuazione degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, istituiscano banche dati sugli imballaggi e ne garantiscano il buon funzionamento.

(123)Un'applicazione efficace delle disposizioni in materia di sostenibilità è fondamentale per garantire una concorrenza equa e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto, il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio 73 che istituisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione dovrebbe applicarsi agli imballaggi soggetti a prescrizioni di sostenibilità a norma del presente regolamento.

(124)Gli imballaggi dovrebbero essere immessi sul mercato solo se non presentano un rischio noto per l'ambiente e la salute umana. Per rispecchiare meglio la natura delle disposizioni in materia di sostenibilità e assicurare che le attività di vigilanza del mercato si concentrino sulla non conformità a tali prescrizioni, ai fini del presente regolamento l'imballaggio che presenta un rischio dovrebbe essere definito come imballaggio che, non rispettando una prescrizione in materia di sostenibilità o a fronte del mancato rispetto di una prescrizione di sostenibilità da parte di un operatore economico responsabile, può incidere negativamente sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati dalle prescrizioni pertinenti.

(125)È opportuno prevedere una procedura in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione agli imballaggi che presentano un rischio. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato nello Stato membro, in cooperazione con gli operatori economici pertinenti, di intervenire precocemente per quanto riguarda i suddetti imballaggi. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato per determinare se le misure nazionali relative ai prodotti non conformi siano giustificate o meno.

(126)È opportuno che le autorità di vigilanza del mercato abbiano il diritto di imporre agli operatori economici l'adozione misure correttive qualora siano riscontrati imballaggi non conformi alle prescrizioni in materia di sostenibilità o di etichettatura o qualora l'operatore economico abbia violato le disposizioni relative all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato degli imballaggi. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dell'obbligo di adottare misure correttive imposto all'operatore economico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato per stabilire se le misure nazionali siano giustificate o meno.

(127)In caso di preoccupazione per la salute umana, l'autorità di vigilanza del mercato non dovrebbe valutare un rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio se trasferito al contenuto imballato, bensì avverte le autorità competenti per il controllo dei rischi designate a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio 74 , del regolamento (UE) 2017/745, del regolamento (UE) 2017/746, della direttiva 2001/83/CE o del regolamento (UE) 2019/6.

(128)Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del PIL dell'Unione. Al fine di contribuire all'obiettivo di conseguire la neutralità climatica, migliorare l'efficienza energetica e delle risorse e operare la transizione verso un'economia circolare che tuteli la salute pubblica e la biodiversità, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per imporre, se del caso, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori quali definiti nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 75 e nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 76 di allineare i loro appalti a criteri od obiettivi specifici in materia di appalti pubblici verdi. Rispetto a un approccio volontario, l'introduzione di criteri od obiettivi obbligatori dovrebbe consentire di sfruttare al meglio l'effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di imballaggi più efficienti. I criteri dovrebbero essere trasparenti, obiettivi e non discriminatori.

(129)È opportuno che le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione dal presente regolamento e che non riguardano la determinazione del fondamento delle misure adottate dagli Stati membri nei confronti di imballaggi non conformi siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(130)Per quanto riguarda gli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione, dovrebbe essere data priorità alla cooperazione nel mercato tra le autorità di vigilanza del mercato e gli operatori economici. Gli interventi delle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero pertanto concentrarsi principalmente sugli imballaggi soggetti a misure di divieto adottate dalle autorità di vigilanza del mercato, sebbene possano riguardare tutti gli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione. Qualora adottino provvedimenti di divieto che non si limitano al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero comunicare alle autorità designate per i controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione le informazioni necessarie per l'identificazione degli imballaggi non conformi alle frontiere, comprese le informazioni sui prodotti imballati e sugli operatori economici per consentire un approccio basato sul rischio per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. In tali casi, le autorità doganali cercheranno di identificare e bloccare alle frontiere gli imballaggi interessati.

(131)Al fine di ottimizzare il processo di controllo alle frontiere esterne dell'Unione e renderlo meno oneroso, è necessario consentire un trasferimento automatizzato di dati tra il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e i sistemi doganali. In funzione delle finalità, è opportuno distinguere due diversi trasferimenti di dati. In primo luogo, le misure di divieto decise dalle autorità di vigilanza del mercato a seguito dell'identificazione di imballaggi non conformi dovrebbero essere comunicate dall'ICSMS alle dogane affinché le autorità designate possano avvalersene nei controlli alle frontiere esterne per identificare gli imballaggi che possono essere interessati da una misura di divieto. Per questa prima categoria di trasferimenti di dati è opportuno utilizzare l'ambiente del sistema elettronico relativo alla gestione del rischio e ai controlli doganali (CRMS) di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 2447/2015 della Commissione 77 , fatte salve le future evoluzioni dell'ambiente di gestione dei rischi doganali. Secondariamente, se le autorità doganali individuano imballaggi non conformi, sarà necessario gestire questi casi per trasmettere, tra l'altro, la notifica della sospensione, la conclusione delle autorità di vigilanza del mercato e l'esito delle azioni intraprese dalle autorità doganali.
I trasferimenti di dati di questa seconda categoria tra l'ICSMS e i sistemi doganali nazionali possono avvenire attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.

(132)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dell'interconnessione per la comunicazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del trattato per specificare le norme procedurali e i dettagli delle modalità di attuazione, comprese le funzionalità, gli elementi dei dati e il trattamento dei dati, nonché le norme sul trattamento dei dati personali, sulla riservatezza e sulla titolarità per tale interconnessione.

(133)Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato, è opportuno che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 78 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Nell'elaborare tali atti delegati, è opportuno che la Commissione tenga conto delle informazioni scientifiche o di altri dati tecnici disponibili, comprese le pertinenti norme internazionali.

(134)Al fine di assicurare che i requisiti dei prodotti di cui alla direttiva (UE) 2019/904 possano essere monitorati e applicati e che siano soggetti a un'adeguata vigilanza del mercato, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/1020 per includere la direttiva (UE) 2019/904 nel suo ambito di applicazione. Le disposizioni relative al contenuto di plastica riciclato per le bottiglie di plastica per bevande a decorrere dal 1º gennaio 2030 di cui alla direttiva (UE) 2019/904 dovrebbero essere soppresse, in quanto tale materia è disciplinata esclusivamente dal presente regolamento. Dovrebbero essere soppressi anche i corrispondenti obblighi di comunicazione.

(135)Per rafforzare la fiducia del pubblico negli imballaggi immessi sul mercato, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni di sostenibilità, gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi non conformi o che non rispettano i propri obblighi dovrebbero essere sanzionati. È dunque necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento.

(136)La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sul suo impatto sulla sostenibilità ambientale degli imballaggi e sul funzionamento del mercato interno.

(137)È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e affinché gli Stati membri istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del medesimo. È pertanto opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati. È opportuno prestare particolare attenzione a facilitare il rispetto da parte delle PMI degli obblighi e dei requisiti previsti dal presente regolamento, in particolare attraverso orientamenti che la Commissione fornirà per agevolare la conformità degli operatori economici, con particolare attenzione alle PMI.

(138)Al fine di rispettare tali impegni e stabilire un quadro ambizioso ma al contempo armonizzato in materia di imballaggi, è necessario adottare un regolamento che stabilisca prescrizioni applicabili agli imballaggi durante l'intero ciclo di vita.
È pertanto opportuno abrogare la direttiva 94/62/CE.

(139)Per consentire agli Stati membri di adottare le misure amministrative necessarie relative all'organizzazione delle procedure di autorizzazione da parte delle autorità competenti, mantenendo la continuità per gli operatori economici, è opportuno rinviare l'applicazione della presente direttiva.

(140)È opportuno abrogare la direttiva 94/62/CE a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, per garantire una transizione armoniosa e la continuità fino all'adozione da parte della Commissione di nuove disposizioni a norma del presente regolamento nonché continuità nell'applicazione del sistema delle risorse proprie dell'Unione per quanto riguarda le basi delle risorse proprie sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, è opportuno che determinati obblighi previsti da tale direttiva in materia di etichettatura, obiettivi di riciclaggio e trasmissione dei dati alla Commissione restino in vigore per un certo periodo di tempo.

(141)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la sostenibilità ambientale degli imballaggi e garantirne la libera circolazione nel mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

1.Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché la responsabilità estesa del produttore e la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.

2.Il presente regolamento contribuisce altresì al funzionamento efficiente del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, al fine di evitare ostacoli agli scambi e distorsioni e restrizioni della concorrenza all'interno dell'Unione, e nel contempo previene o riduce gli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana, sulla base di un elevato livello di protezione dell'ambiente.

3.Il presente regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un'economia circolare, stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

Articolo 2 
Ambito d'applicazione

1.Il presente regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui sono usati o da cui provengono: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici. 

2.Il presente regolamento lascia impregiudicate le prescrizioni normative dell'Unione in materia di imballaggi, come quelle relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, e le prescrizioni in materia di trasporto, nonché le disposizioni della direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"imballaggio": articoli di qualsiasi materiale destinati a essere utilizzati per contenere e proteggere prodotti e consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione e che possono essere differenziati in formati di imballaggio in base alla funzione cui sono adibiti, al materiale di cui sono composti e alla loro progettazione, compresi:

(a)articoli necessari per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinati ad essere utilizzati, consumati o smaltiti insieme al prodotto stesso;

(b)componenti ed elementi accessori di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrati;

(c)elementi accessori di un articolo di cui alla lettera a) appesi direttamente al prodotto o ad esso congiunti che svolgono una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinati ad essere utilizzati, consumati o smaltiti insieme ad esso;

(d)articoli progettati per essere riempiti nel punto di vendita e a ciò destinati, purché svolgano una funzione di imballaggio;

(e)articoli usa e getta venduti, riempiti o progettati per essere riempiti nel punto di vendita e a ciò destinati, purché svolgano una funzione di imballaggio;

(f)bustine per tè o cialde per caffè necessarie per contenere un prodotto a base di tè o caffè e destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto;

(g)unità monodose destinata a un sistema per la preparazione di tè o caffè, necessaria per contenere un prodotto a base di tè o caffè e destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;

(2)"imballaggio per la vendita": l'imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un'unità di vendita per l'utilizzatore finale o il consumatore nel punto di vendita;

(3)"imballaggio multiplo": l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che queste ultime siano vendute così raggruppate all'utilizzatore finale o che l'imballaggio serva unicamente a rifornire gli scaffali nel punto di vendita o a creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione, e da cui le unità possono essere rimosse senza alterarne le caratteristiche;

(4)"imballaggio per il trasporto": l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una serie di unità di vendita o di imballaggi multipli, compresi gli imballaggi per il commercio elettronico ma esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei, per evitare la manipolazione del prodotto e i danni connessi al trasporto;

(5)"imballaggio per il commercio elettronico": l'imballaggio per il trasporto utilizzato per la consegna di prodotti all'utilizzatore finale nell'ambito della vendita online o di altre modalità di vendita a distanza;

(6)"messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un imballaggio per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

(7)"immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un imballaggio sul mercato dell'Unione;

(8)"operatore economico": il fabbricante, il fornitore di imballaggi, l'importatore, il distributore, il distributore finale e il prestatore di servizi di logistica;

(9)"fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale, o che li fa progettare o fabbricare, e li utilizza per contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti con il proprio nome o marchio commerciale, senza che siano stati precedentemente immessi sul mercato;

(10)"produttore": il fabbricante, l'importatore o il distributore che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, mette a disposizione per la prima volta un imballaggio nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale con il proprio nome o marchio;

(11)"fornitore": la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante, il quale li utilizza per contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti con il proprio nome o marchio;

(12)"importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un imballaggio o un prodotto imballato originario di un paese terzo;

(13)"distributore": la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un imballaggio o un prodotto imballato a disposizione sul mercato;

(14)"mandatario": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;

(15)"rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore": la persona fisica o giuridica, stabilita in uno Stato membro in cui il produttore mette a disposizione sul mercato per la prima volta un imballaggio, diverso dallo Stato membro in cui il produttore è stabilito, che è designata dal produttore a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE per l'adempimento degli obblighi del medesimo produttore a norma del capo VII del presente regolamento;

(16)"distributore finale": il distributore che mette a disposizione dell'utilizzatore finale prodotti imballati o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;

(17)"consumatore": la persona fisica che agisce a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale;

(18)"utilizzatore finale": la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non metterà il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto;

(19)"imballaggio composito": l'unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi, esclusi i materiali utilizzati per le etichette, le chiusure e la sigillatura, non separabili manualmente, che costituisce pertanto un'unità individuale integrale;

(20)"rifiuto di imballaggio": l'imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, ad eccezione dei residui della produzione;

(21)"prevenzione dei rifiuti di imballaggio": misure adottate prima che un imballaggio o materiale di imballaggio diventi un rifiuto di imballaggio, che riducono la quantità di rifiuti di imballaggio, riducendo o evitando l'uso di imballaggi per contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti;

(22)"riutilizzo": l'operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili sono riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti;

(23)"imballaggio monouso": l'imballaggio che non è un imballaggio riutilizzabile;

(24)"rotazione": il ciclo compiuto dagli imballaggi riutilizzabili da quando sono immessi sul mercato insieme ai prodotti che sono adibiti a contenere e proteggere e di cui agevolano la manipolazione e la consegna e consentono la presentazione, a quando sono pronti per essere riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi in vista di essere nuovamente forniti all'utilizzatore finale insieme ai prodotti;

(25)"spostamento": il trasferimento dell'imballaggio, dal riempimento o carico allo svuotamento o scarico, nell'ambito di una rotazione o autonomamente;

(26)"sistemi di riutilizzo": dispositivi organizzativi, tecnici o finanziari che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto. I sistemi di deposito cauzionale e restituzione, se garantiscono che gli imballaggi sono raccolti per il riutilizzo, sono considerati parte di un "sistema di riutilizzo";

(27)"ricondizionamento": l'operazione necessaria per riportare un imballaggio riutilizzabile a uno stato funzionale ai fini del riutilizzo;

(28)"ricarica": l'operazione mediante la quale un utilizzatore finale riempie il proprio contenitore, che svolge la funzione di imballaggio, con uno o più prodotti offerti dal distributore finale nell'ambito di una transazione commerciale;

(29)"stazione di ricarica": il luogo in cui un distributore finale offre agli utilizzatori finali prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;

(30)"settore alberghiero, della ristorazione e del catering": le attività relative ai servizi di alloggio e di ristorazione di cui alla NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche 79 ;

(31)"progettazione per il riciclaggio": la progettazione degli imballaggi, compreso dei singoli componenti, volta a garantirne la riciclabilità mediante processi all'avanguardia di raccolta, cernita e riciclaggio;

(32)"riciclato su larga scala": raccolto, cernito e riciclato mediante infrastrutture e processi all'avanguardia installati, con copertura di almeno il 75 % della popolazione dell'Unione, compresi i rifiuti di imballaggio esportati dall'Unione che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 47, paragrafo 5;

(33)"categoria di imballaggio": la combinazione di materiale e progettazione specifica dell'imballaggio, che determina la riciclabilità con processi all'avanguardia di raccolta, cernita e riciclaggio ed è pertinente per la definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio;

(34)"componente integrato": il componente di imballaggio che può essere distinto dal corpo principale dell'unità di imballaggio e può essere di materiale diverso, ma è parte integrante dell'unità di imballaggio e del suo funzionamento e non necessita di essere separato dall'unità di imballaggio principale per consumare il prodotto ed è generalmente scartato contemporaneamente all'unità di imballaggio, anche se non necessariamente per essere destinato allo stesso processo di smaltimento;

(35)"componente separato": il componente di imballaggio distinto dal corpo principale dell'unità di imballaggio, che può essere di materiale diverso, deve essere completamente e permanentemente smontato dall'unità di imballaggio principale per dare accesso al prodotto ed è generalmente scartato prima dell'unità di imballaggio e separatamente da essa;

(36)"unità di imballaggio": l'unità nel suo complesso, compresi i componenti integrati o separati, che insieme svolgono una funzione di imballaggio, come il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna, il magazzinaggio, il trasporto e la presentazione dei prodotti, comprese le singole unità di imballaggio multiplo o di imballaggio per il trasporto qualora siano scartate prima del punto di vendita;

(37)"imballaggio innovativo": una forma di imballaggio fabbricata utilizzando materiali o processi di progettazione o di produzione nuovi, che determinano un miglioramento significativo delle funzioni dell'imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna o la presentazione dei prodotti, e vantaggi ambientali dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi esistenti al solo scopo di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;

(38)"materie prime secondarie": materiali ottenuti mediante processi di riciclaggio che possono sostituire le materie prime primarie;

(39)"rifiuti di plastica post-consumo": rifiuti di plastica generati a partire da prodotti di plastica immessi sul mercato;

(40)"imballaggio sensibile al contatto": l'imballaggio destinato ad essere utilizzato in tutte le applicazioni di imballaggio disciplinate dai regolamenti (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 767/2009, (CE) n. 2009/1223, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 e (UE) 2019/6 e dalle direttive 2001/83/CE e 2008/68/CE;

(41)"imballaggio compostabile": l'imballaggio che può subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica tale che la maggior parte del compost di risulta finisca per decomporsi in biossido di carbonio, sali minerali, biomassa e acqua, a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, e che non ostacola la raccolta differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui è introdotto in condizioni di controllo industriale;

(42)"bottiglie di plastica monouso per bevande": bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904;

(43)"plastica": un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale degli imballaggi, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

(44)"borse di plastica": borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti di vendita di prodotti;

(45)"borse di plastica in materiale leggero": borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron;

(46)"borse di plastica in materiale ultraleggero": borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron;

(47)"borse di plastica in materiale pesante": borse di plastica con uno spessore fra 50 e 99 micron;

(48)"borse di plastica in materiale ultrapesante": borse di plastica con uno spessore superiore a 99 micron;

(49)"contenitori per rifiuti": contenitori, bidoni e sacchetti utilizzati per immagazzinare e raccogliere rifiuti;

(50)"deposito cauzionale": la somma fissa di denaro, che non fa parte del prezzo di un prodotto imballato o riempito, corrisposto dall'utilizzatore finale al momento dell'acquisto del prodotto imballato o riempito, coperto da un sistema di deposito cauzionale e restituzione in un determinato Stato membro e rimborsabile quando l'utilizzatore finale restituisce l'imballaggio interessato a un punto di raccolta istituito a tal fine;

(51)"sistema di deposito cauzionale e restituzione": il sistema in cui un deposito cauzionale è addebitata all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto di un prodotto imballato o riempito coperto da tale sistema ed è rimborsata all'utilizzatore finale quando l'imballaggio interessato è restituito a un punto di raccolta istituito a tal fine;

(52)"specifica tecnica": il documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, processo o servizio deve soddisfare;

(53)"norma armonizzata": la norma come definita all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

(54)"valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili a un imballaggio;

(55)"organizzazione per l'adempimento della responsabilità dei produttori": la persona giuridica che organizza finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente, l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori;

(56)"ciclo di vita": le fasi consecutive e collegate attraversate da un imballaggio dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione a partire da risorse naturali fino allo smaltimento finale;

(57)"imballaggio che presenta un rischio": l'imballaggio che, non rispettando una prescrizione fissata dal presente regolamento o in applicazione dello stesso, diversa da quelle dell'articolo 56, paragrafo 1, può avere ripercussioni negative sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati da tale prescrizione;

(58)"imballaggio che presenta un rischio grave": l'imballaggio che presenta un rischio per il quale, sulla base di una valutazione, si considera che il grado di non conformità o il danno associato richieda un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti della non conformità non sono immediati;

(59)"piattaforma online": la piattaforma online come definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;

(60)"rifiuto": il rifiuto come definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, ad eccezione degli imballaggi riutilizzabili conferiti al ricondizionamento.

Si applicano le definizioni di "sostanza che desta preoccupazione" e "vettore di dati" di cui all'articolo [2, punti 28) e 30)] del regolamento [sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].

Si applicano le definizioni di "gestione dei rifiuti", "raccolta", "raccolta differenziata", "regime di responsabilità estesa del produttore", "preparazione per il riutilizzo" e "riciclaggio" di cui all'articolo 3, punti 9), 10), 11), 21), 16) e 17), della direttiva 2008/98/CE.

Si applicano le definizioni di "vigilanza del mercato", "autorità di vigilanza del mercato", "fornitore di servizi di logistica", "misura correttiva", "richiamo", "ritiro" e "rischio" di cui all'articolo 3, punti 3), 4), 11), 16), 22), 23) e 18), del regolamento (UE) 2019/1020.

Nell'allegato I figura un elenco indicativo di articoli che rientrano nella definizione di imballaggio di cui al punto 1).

Articolo 4
Libera circolazione

1.Un imballaggio è immesso sul mercato solo se è conforme al presente regolamento.

2.Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni di sostenibilità di cui agli articoli da 5 a 10 del presente regolamento.

3.Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura e di informazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

4.Qualora gli Stati membri decidano di mantenere o introdurre prescrizioni nazionali di sostenibilità o di informazione oltre quelle stabilite nel presente regolamento, dette prescrizioni non sono in conflitto con quelle stabilite nel presente regolamento e gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni del presente regolamento per motivi di non conformità a dette prescrizioni nazionali.

5.Oltre alle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 11, gli Stati membri possono prevedere ulteriori prescrizioni di etichettatura ai fini dell'identificazione del sistema di responsabilità estesa del produttore o di un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quelli di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

6.In occasione di fiere campionarie, esposizioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano che siano esposti imballaggi non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messi in vendita finché non saranno stati resi conformi.

Capo II
Prescrizioni di sostenibilità

Articolo 5
Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

1.Gli imballaggi sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e qualsiasi risulta della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale.

2.Fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sugli imballaggi a contatto con gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, la somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell'imballaggio non supera 100 mg/kg.

3.La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 2 è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all'allegato VII.

4.Le prescrizioni di riciclabilità stabilite negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non limitano la presenza di sostanze negli imballaggi o nei componenti di imballaggio per motivi connessi prevalentemente alla sicurezza chimica. Esse disciplinano opportunamente le sostanze che destano preoccupazione che incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti e, se del caso, identificano le sostanze specifiche interessate e i relativi criteri e limitazioni.

5.Al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare il presente regolamento al fine di:

(a)ridurre la somma dei livelli di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio di cui al paragrafo 2;

(b)determinare le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al paragrafo 2 non si applicano ai materiali riciclati e ai cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata e determinare i tipi di imballaggio esentati dalle prescrizioni di cui al medesimo paragrafo 2. Tali atti delegati sono limitati nel tempo, dispongono adeguate prescrizioni in materia di marcatura e informazione e contengono prescrizioni relative alla comunicazione periodica al fine di garantire il riesame periodico dell'esenzione.

Articolo 6
Imballaggi riciclabili

1.Tutti gli imballaggi sono riciclabili.

2.Un imballaggio è considerato riciclabile se è conforme alle seguenti prescrizioni:

(a)è progettato per essere riciclato;

(b)è oggetto di raccolta differenziata efficace ed efficiente a norma dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2;

(c)è smistato in flussi di rifiuti definiti senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti;

(d)può essere riciclato in modo che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente per sostituire le materie prime primarie;

(e)può essere riciclato su larga scala.

La lettera a) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 e la lettera e) dal 1° gennaio 2035.

3.Gli imballaggi riciclabili sono conformi, a decorrere dal 1º gennaio 2030, ai criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 e, a decorrere dal 1º gennaio 2035, anche alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala stabilite negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6.
Se un imballaggio è conforme a detti atti delegati, è considerato conforme al paragrafo 2, lettere a) ed e).

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ad integrazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 58, al fine di stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazioni di riciclaggio sulla base dei criteri e dei parametri elencati nella tabella 2 dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato, nonché norme relative alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulla base della classe di prestazione di riciclabilità degli imballaggi, e, per gli imballaggi di plastica, della percentuale di contenuto riciclato.
I criteri di progettazione per il riciclaggio tengono conto dei processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e riguardano tutti i componenti dell'imballaggio.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare la tabella 1 dell'allegato II al fine di adeguarla allo sviluppo scientifico e tecnico della progettazione dei materiali e dei prodotti, nonché alle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio.

5.A decorrere dal 1º gennaio 2030, gli imballaggi non sono considerati riciclabili se corrispondono alla classe di prestazione E secondo i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti nell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 4 per la categoria di imballaggio cui appartengono.

Tali criteri si basano almeno sui parametri elencati nella tabella 2 dell'allegato II.

6.Per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II la Commissione stabilisce la metodologia per valutare se l'imballaggio è riciclabile su larga scala. Detta metodologia si basa almeno sui seguenti elementi:

(a)quantità di imballaggi immessi sul mercato dell'Unione complessivamente e di ciascuno Stato membro;

(b)quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente, per ciascun materiale di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II, nell'Unione complessivamente e in ciascuno Stato membro;

(c)tassi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II, nell'Unione complessivamente e in ciascuno Stato membro, oppure, in caso di indisponibilità dei dati sui tassi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per tipo di imballaggio, ipotesi basate sui tassi di scarto medio di cui all'articolo 47, paragrafo 3;

(d)capacità infrastrutturale di cernita e riciclaggio installata nell'Unione complessivamente e per ciascun tipo di imballaggio elencato nella tabella 1 dell'allegato II.

7.I criteri e gli obblighi di cui al paragrafo 3 determinano:

(a)il modo in cui esprimere il risultato della valutazione della riciclabilità nelle classi di prestazione di riciclabilità da A a E, descritte nella tabella 3 dell'allegato II, sulla base della percentuale in peso dell'unità di imballaggio riciclabile conformemente al paragrafo 1;

(b)i criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio per ciascun materiale e categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II;

(c)una descrizione, per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, delle condizioni della conformità alle rispettive classi di prestazione;

(d)la modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40, sulla base della classe di prestazione dell'imballaggio;

(e)il modo in cui valutare la riciclabilità su larga scala per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, al fine di stabilire, a partire dal 2035, classi di prestazione di riciclabilità aggiornate.

8.La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII.

Se un'unità di imballaggio comprende componenti integrati, la valutazione della conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala tiene conto di tutti i componenti integrati.

Se un'unità di imballaggio comprende componenti separati, la valutazione della conformità alle prescrizioni di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni di riciclabilità su larga scala è effettuata separatamente per ciascun componente separato.

Tutti i componenti di un'unità di imballaggio sono compatibili con i processi più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio e non ostacolano la riciclabilità del corpo principale dell'unità di imballaggio.

9.A decorrere dal 1º gennaio 2030 e in deroga ai paragrafi 2 e 3 gli imballaggi innovativi possono rimanere in commercio per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato.

Quando è fatto ricorso a tale deroga, gli imballaggi innovativi sono accompagnati dalla documentazione tecnica di cui all'allegato VII, che ne dimostra il carattere innovativo e la conformità alla definizione di cui all'articolo 3, punto 34), del presente regolamento.

Trascorso il periodo di cui al primo comma, detto imballaggio è corredato della documentazione tecnica di cui al paragrafo 8.

10.Fino al 31 dicembre 2034 il presente regolamento non si applica:

(a)al confezionamento primario quale definito all'articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6;

(b)agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745;

(c)agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746.

11.I contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati sulla base della classe di prestazione di riciclabilità, determinata conformemente agli atti delegati di cui ai paragrafi 4 e 6 e, per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, anche in conformità dell'articolo 7, paragrafo 6.

Articolo 7
Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica

1.A decorrere dal 1º gennaio 2030 la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio:

(a)30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET);

(b)10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;

(c)30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;

(d)35 % per gli imballaggi diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).

2.A decorrere dal 1º gennaio 2040 la parte di plastica di un imballaggio contiene la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio:

(a)50 % per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;

(b)65 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;

(c)65 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a) e b).

3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

(a)al confezionamento primario quale definito all'articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6;

(b)agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745;

(c)agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746;

(d)all'imballaggio esterno quale definito all'articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all'articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale.

4.I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli imballaggi compostabili di plastica. 

5.La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.

6.Entro il 1º gennaio 2030 i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 40 sono modulati in base alla percentuale di contenuto riciclato utilizzato nell'imballaggio.

7.Entro il 31 dicembre 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio di plastica, e il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

8.A decorrere dal 1º gennaio 2029 il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi a norma del paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 7.

9.Entro il 1º gennaio 2028 la Commissione valuta la necessità di deroghe alla percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica, o di revisione della deroga stabilita a norma del paragrafo 3 per specifici imballaggi di plastica.

Sulla base di tale valutazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare il presente regolamento al fine di:

(a)prevedere deroghe all'ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica e, se del caso,

(b)rivedere le deroghe di cui al paragrafo 3,

qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per riciclare gli imballaggi di plastica perché non autorizzate a norma delle pertinenti norme dell'Unione o non sufficientemente installate nella pratica.

10.Ove giustificato dalla mancanza di disponibilità o da prezzi eccessivi di specifiche materie plastiche riciclate che possono avere effetti negativi sulla salute umana o animale, sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o sull'ambiente, rendendo eccessivamente difficile il rispetto delle percentuali minime di contenuto riciclato di cui ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 58 per modificare i paragrafi 1 e 2 adeguando di conseguenza le percentuali minime. Nel valutare la giustificazione di tale adeguamento, la Commissione considera le richieste di persone fisiche o giuridiche di corredarla di informazioni e dati pertinenti sulla situazione del mercato per tali rifiuti di plastica post-consumo e delle migliori prove disponibili in merito ai relativi rischi per la salute umana o animale, per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o per l'ambiente.

11.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione riesamina la situazione relativa all'uso di materiali di imballaggio riciclati negli imballaggi diversi dalla plastica e, su tale base, valuta l'opportunità di stabilire misure, o di fissare obiettivi, per aumentare l'uso del contenuto riciclato in tali altri imballaggi e, se necessario, presenta una proposta legislativa.

 

Articolo 8
Imballaggi compostabili

1.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettere f) e g), le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli e le borse di plastica in materiale ultraleggero sono compostabili industrialmente in condizioni controllate negli impianti di trattamento dei rifiuti organici.

2.Ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti adeguati per garantire che gli imballaggi di cui al paragrafo 1 entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri hanno la facoltà di imporre che le borse di plastica in materiale leggero siano messe a disposizione sul loro mercato per la prima volta solo se è possibile dimostrare che sono state interamente fabbricate a partire da polimeri di plastica biodegradabili compostabili industrialmente in condizioni controllate.

3.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili, consentono il riciclaggio dei materiali senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

4.La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.

5.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 al fine di modificare i paragrafi 1 e 2 del presente articolo aggiungendo altri tipi di imballaggio ai tipi di imballaggio contemplati da detti paragrafi qualora ciò sia giustificato e opportuno in conseguenza di sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento degli imballaggi compostabili e alle condizioni di cui all'allegato III.

Articolo 9
Riduzione al minimo degli imballaggi

1.L'imballaggio è progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto del materiale di cui è costituito.

2.Non sono immessi sul mercato imballaggi non necessari per soddisfare criteri di prestazione di cui all'allegato IV e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, salvo se il modello dell'imballaggio è soggetto a indicazioni geografiche di origine protette a norma della legislazione dell'Unione.

3.Lo spazio vuoto è ridotto al minimo necessario per garantire la funzionalità dell'imballaggio, come segue:

(a)per gli imballaggi per la vendita, in relazione al volume totale del prodotto imballato e alle sue caratteristiche;

(b)per gli imballaggi multipli e gli imballaggi per il trasporto, compresi gli imballaggi per il commercio elettronico, in relazione al volume totale dei prodotti raggruppati nell'imballaggio o in esso trasportati e dei loro imballaggi per la vendita.

Ai fini della valutazione della conformità al presente paragrafo, lo spazio riempito da ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene, trucioli di polistirolo espanso o altri materiali di riempimento sono considerati spazi vuoti.

4.La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è dimostrata nella documentazione tecnica di cui all'allegato VII, che contiene gli elementi seguenti:

(a)una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per valutare l'imballaggio sulla base dei criteri di prestazione e della metodologia di cui all'allegato IV;

(b)l'individuazione delle prescrizioni di progettazione che impediscono un'ulteriore riduzione del peso o del volume dell'imballaggio, per ciascuno dei criteri di prestazione suddetti;

(c)risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti utilizzati per valutare il volume o il peso minimo necessario dell'imballaggio.

Per gli imballaggi riutilizzabili, la valutazione della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 tiene conto della funzione degli imballaggi riutilizzabili di cui all'articolo 10.

Articolo 10
Imballaggi riutilizzabili

1.L'imballaggio è considerato riutilizzabile se soddisfa le seguenti condizioni:

(a)è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato o nuovamente riempito;

(b)è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di spostamenti o rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;

(c)può essere svuotato o scaricato senza subire danni che ne impedirebbero il riutilizzo;

(d)può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili;

(e)può essere ricondizionato conformemente all'allegato VI, parte B, mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;

(f)può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato mantenendo la qualità e la sicurezza del prodotto imballato e consentendo l'apposizione dell'etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull'imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l'uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto;

(g)può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato senza rischi per la salute e la sicurezza dei responsabili di dette operazioni;

(h)quando è smaltito come rifiuto soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili di cui all'articolo 6.

2.La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.

Capo III
Prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazione

Articolo 11
Etichettatura dell'imballaggio

1.A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 42 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio è contraddistinto da un'etichetta contenente informazioni sui materiali che lo compongono. Sono esclusi da quest'obbligo gli imballaggi per il trasporto. Esso si applica, tuttavia, agli imballaggi per il commercio elettronico.

Gli imballaggi soggetti ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, sono contraddistinti, oltre che dall'etichettatura di cui al primo comma, da un'etichetta armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 5.

2.A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 48 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'imballaggio reca un'etichetta sulla sua riutilizzabilità e un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta, e che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati presso il punto di vendita e distinti dagli imballaggi monouso.

3.Se un'unità di imballaggio di cui all'articolo 7 è contrassegnata da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, e si basa sulla metodologia di cui all'articolo 7, paragrafo 7. Se un'unità di imballaggio in plastica è contrassegnata da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto di plastica a base biologica, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 5.

4.Le etichette di cui ai paragrafi da 1 a 3 e il codice QR o altro tipo di supporto dati digitali di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile od opportuno in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, le etichette sono apposte sull'imballaggio multiplo.

Qualora la normativa dell'Unione preveda che le informazioni sul prodotto imballato siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le informazioni richieste sia per il prodotto imballato che per l'imballaggio.

5.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura per gli imballaggi di cui ai paragrafi da 1 a 3 e per l'etichettatura dei contenitori per rifiuti di cui all'articolo 12. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

6.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

7.Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata.

8.Gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore o coperti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quello di cui all'articolo 44, paragrafo 1, possono essere identificati mediante un simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Il suddetto simbolo è chiaro e privo di ambiguità e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell'imballaggio.

Articolo 12
Etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio

Entro il 1º gennaio 2028, le etichette che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di rifiuti di imballaggio destinata ad essere smaltita in contenitori separati sono apposte, stampate o incise su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile.

Capo IV
Obblighi degli operatori economici diversi da quelli di cui ai capi V e VII

Articolo 13
Obblighi dei fabbricanti

1.All'atto dell'immissione dell'imballaggio sul mercato, i fabbricanti ne garantiscono la conformità a quanto segue:

(a)l'imballaggio è stato progettato e fabbricato conformemente alle pertinenti prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 10;

(b)l'imballaggio è etichettato conformemente alle pertinenti prescrizioni di cui all'articolo 11.

2.Prima di immettere l'imballaggio sul mercato, i fabbricanti eseguono o fanno eseguire per loro conto la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 33 e redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato VII.

Se la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 33 ha dimostrato la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili, i fabbricanti compilano una dichiarazione UE di conformità ai sensi dell'articolo 34.

3.I fabbricanti conservano la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato.

4.I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione di imballaggi in serie continui a essere conforme al presente regolamento. I fabbricanti tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'imballaggio, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche tecniche comuni o di altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità o la cui applicazione è verificata.
I fabbricanti, se ritengono che la conformità dell'imballaggio possa essere compromessa, effettuano o fanno effettuare per loro conto una nuova valutazione secondo la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 33 e all'allegato VII.

5.I fabbricanti assicurano che sull'imballaggio sia apposto un tipo, lotto o numero di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, o ancora, se le dimensioni o la natura dell'imballaggio non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento a corredo del prodotto imballato.

6.I fabbricanti riportano sull'imballaggio o mediante un codice QR o altro supporto dati il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e, se disponibile, i mezzi di comunicazione elettronici presso cui possono essere contattati. Ove ciò non sia possibile, le informazioni prescritte sono fornite insieme con quelle rese disponibili tramite il codice QR di cui all'articolo 11, paragrafo 2, o il supporto dati di cui all'articolo 11, paragrafo 4, o in un documento a corredo del prodotto imballato. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato. Tali informazioni sono chiare, comprensibili e leggibili.

7.I fabbricanti garantiscono che le informazioni fornite a norma dei paragrafi 5 e 6 siano chiare, comprensibili e leggibili e non sostituiscano od oscurino le informazioni prescritte da altre normative dell'Unione sull'etichettatura del prodotto imballato o si confondano con esse.

8.I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato non sia conforme a una o più prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 11 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. I fabbricanti informano immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

9.I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'imballaggio, compresa la documentazione tecnica, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale. I fabbricanti collaborano con l'autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 10.

Articolo 14
Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio

1.I fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio forniscono al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirgli di dimostrare la conformità dell'imballaggio e dei materiali di imballaggio al presente regolamento, compresa la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e prescritta a norma degli articoli da 5 a 10, in una o più lingue di facile comprensione per il fabbricante. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico.

2.Se del caso, la documentazione e le informazioni previste nella legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto fanno parte delle informazioni e della documentazione da fornire al fabbricante a norma del paragrafo 1.

Articolo 15
Obblighi del mandatario

1.Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.

Gli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e prescritto a norma degli articoli da 5 a 10 non rientrano nel mandato del mandatario.

2.Il mandatario esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante.
Il mandato consente al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti:

(a)mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato dell'imballaggio;

(b)cooperare con le autorità nazionali, su loro richiesta, a qualsiasi misura intrapresa in merito alla non conformità dell'imballaggio che rientra nel suo mandato;

(c)a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'imballaggio in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità;

(d)a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, mettere a disposizione i documenti pertinenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;

(e)porre fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi che gli sono imposti dal presente regolamento.

Articolo 16
Obblighi degli importatori

1.Gli importatori immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11.

2.Prima di immettere l'imballaggio sul mercato, gli importatori assicurano:

(a)che sia stata eseguita la procedura appropriata di valutazione della conformità di cui all'articolo 33 e il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e prescritta agli articoli da 5 a 10;

(b)che l'imballaggio sia etichettato conformemente all'articolo 11;

(c)che l'imballaggio sia corredato dei documenti prescritti;

(d)che il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 5 e 6.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un imballaggio non sia conforme alle pertinenti prescrizioni di sicurezza di cui agli articoli da 5 a 11, non lo immette sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme.

3.Gli importatori riportano sull'imballaggio il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e, se disponibile, i mezzi di comunicazione elettronici presso cui possono essere contattati. Ove ciò non sia possibile, le informazioni prescritte sono fornite tramite il supporto dati o in un documento di accompagnamento del prodotto imballato. Le informazioni di contatto sono chiare, comprensibili e leggibili.

4.Gli importatori garantiscono che le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 siano chiare, comprensibili e leggibili e non sostituiscano od oscurino le informazioni prescritte da altre normative dell'Unione sull'etichettatura del prodotto imballato o si confondano con esse.

5.Gli importatori garantiscono che, mentre l'imballaggio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità alle prescrizioni applicabili di cui agli articoli da 5 a 11.

6.Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 11 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

7.Gli importatori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

8.Gli importatori tengono la dichiarazione UE di conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'imballaggio, e assicurano che, su richiesta, la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e prescritta a norma degli articoli da 5 a 10 possa essere resa disponibile a dette autorità.

9.Gli importatori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie, compresa la documentazione tecnica, per dimostrare la conformità dell'imballaggio alle pertinenti prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale.

10.Gli importatori collaborano con l'autorità nazionale competente in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11.

Articolo 17
Obblighi dei distributori

1.Quando mettono un imballaggio a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente regolamento.

2.Prima di metterlo a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:

(a)il produttore soggetto agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per l'imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori di cui all'articolo 40;

(b)l'imballaggio sia etichettato conformemente all'articolo 11;

(c)il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 13, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 16, paragrafo 3.

3.Se il distributore, prima di mettere l'imballaggio a disposizione sul mercato, ritiene o ha motivo di credere che esso non sia conforme alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 o che il fabbricante non rispetti le prescrizioni applicabili, non mette l'imballaggio a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme o fino a quando il fabbricante non ottemperi a dette prescrizioni.

I distributori garantiscono che, mentre l'imballaggio è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11.

4.I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno messo a disposizione sul mercato insieme con il prodotto imballato non sia conforme alle prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 11 si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie a renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

I distributori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

5.I distributori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione cui hanno accesso e che siano pertinenti per dimostrare la conformità dell'imballaggio alle pertinenti prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità.
Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico.

I distributori collaborano con l'autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11.

Articolo 18
Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi da essi manipolati alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11.

Articolo 19
Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Ai fini del presente regolamento, gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti e quindi soggetti agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 14 se immettono sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale o modificano un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 20
Identificazione degli operatori economici

1.Gli operatori economici forniscono alle autorità di vigilanza del mercato che ne fanno richiesta le seguenti informazioni:

(a)l'identità di qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un imballaggio;

(b)l'identità di qualsiasi operatore economico a cui hanno fornito un imballaggio.

2.Gli operatori economici devono poter comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1 per 10 anni dal momento in cui sia stato loro fornito un imballaggio e per 10 anni dal momento in cui essi abbiano fornito un imballaggio.

Articolo 21
Obbligo in materia di imballaggio eccessivo

1.Gli operatori economici che forniscono prodotti a un distributore finale o a un utilizzatore finale in imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto non superi il 40 %.

2.Ai fini del calcolo di detta proporzione si applicano le definizioni seguenti:

(a)spazio vuoto: la differenza tra il volume totale dell'imballaggio multiplo, dell'imballaggio per il trasporto o dell'imballaggio per il commercio elettronico e il volume dell'imballaggio per la vendita ivi contenuto;

(b)proporzione dello spazio vuoto: il rapporto tra lo spazio vuoto quale definito alla lettera a) e il volume totale dell'imballaggio multiplo, dell'imballaggio per il trasporto o dell'imballaggio per il commercio elettronico.

Lo spazio occupato da materiali di riempimento quali ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.

3.Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico sono esonerati dall'obbligo di cui al paragrafo 1.
Essi garantiscono tuttavia che gli imballaggi per la vendita siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 9.

Articolo 22
Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

1.Gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V.

2.In deroga al paragrafo 1 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e ai fini elencati nell'allegato V, punto 3, a decorrere dal 1° gennaio 2030.

3.Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'allegato V, punto 3, gli operatori economici che soddisfano la definizione di microimpresa conformemente alle norme stabilite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione, di applicazione il [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento], e nei casi in cui non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per modificare l'allegato V al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione prende in considerazione il potenziale delle restrizioni all'uso di specifici formati di imballaggio per ridurre i rifiuti di imballaggio prodotti in rapporto alla contestuale garanzia di un impatto ambientale complessivamente positivo e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni stabilite dalla legislazione applicabile agli imballaggi sensibili al contatto, nonché della loro capacità di prevenire la contaminazione microbiologica del prodotto imballato.

Articolo 23 
Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili

1.Gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi riutilizzabili garantiscono l'esistenza di un sistema di riutilizzo di detti imballaggi che soddisfi le prescrizioni di cui all'articolo 24 e all'allegato VI.

2.La descrizione della conformità del sistema a tali prescrizioni è inclusa nella documentazione tecnica sugli imballaggi riutilizzabili da fornire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. A tal fine, il fabbricante richiede le pertinenti conferme scritte ai partecipanti al sistema di cui all'allegato VI.

Articolo 24 
Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo

1.Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili partecipano a uno o più sistemi di riutilizzo e garantiscono che i sistemi di riutilizzo in cui sono inclusi gli imballaggi riutilizzabili siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte A.

2.Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili li ricondizionano conformemente all'allegato VI, parte B, prima di renderli nuovamente disponibili all'uso da parte degli utilizzatori finali.

Articolo 25
Obblighi relativi alla ricarica

1.Qualora gli operatori economici offrano la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica, essi comunicano agli utilizzatori finali:

(a)i tipi di contenitori che possono essere utilizzati per acquistare i prodotti offerti mediante ricarica;

(b)le norme igieniche per la ricarica;

(c)la responsabilità dell'utilizzatore finale in relazione alla salute e alla sicurezza per quanto riguarda l'uso dei contenitori di cui alla lettera a).

Tali informazioni sono regolarmente aggiornate e chiaramente esposte nei locali di ricarica o altrimenti comunicate agli utilizzatori finali.

2.Gli operatori economici che offrono la ricarica garantiscono che le stazioni di ricarica siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte C, e a tutte le prescrizioni stabilite in altre normative dell'Unione per la vendita di prodotti tramite ricarica.

3.Gli operatori economici che offrono la ricarica garantiscono che gli imballaggi a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica non siano forniti gratuitamente o siano forniti nell'ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione. 

4.Gli operatori economici possono rifiutare di riempire un contenitore fornito dall'utilizzatore finale se non rispetta le prescrizioni comunicate dall'operatore economico a norma del paragrafo 1. 

Articolo 26
Obiettivi di riutilizzo e ricarica

1.A decorrere dal 1º gennaio 2030 gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro i grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/19/UE provvedono affinché il 90 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi per il trasporto riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

2.Il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande fredde o calde destinate al riempimento nel punto di vendita in un contenitore per asporto provvede affinché:

(a)a decorrere dal 1º gennaio 2030 il 20 % di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

(b)a decorrere dal 1º gennaio 2040 l'80 % di dette bevande sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

3.Un distributore finale che svolge la propria attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi per la vendita, mette a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti da asporto, destinati al consumo immediato senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione, e generalmente consumati nel recipiente, garantisce che:

(a)a decorrere dal 1º gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

(b)a decorrere dal 1º gennaio 2040 il 40 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

4.Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche sotto forma di birra, bevande alcoliche gassate, bevande fermentate diverse dal vino, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati e dal vino di frutta, prodotti a base di bevande spiritose, vino o altre bevande fermentate mescolate con bevande, bibite, sidro o succo, provvedono affinché:

(a)a decorrere dal 1º gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

(b)a decorrere dal 1º gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

5.Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande alcoliche sotto forma di vino, ad eccezione del vino spumante, provvedono affinché:

(a)a decorrere dal 1º gennaio 2030 il 5 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

(b)a decorrere dal 1º gennaio 2040 il 15 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

6.Il fabbricante e il distributore finale che, utilizzando imballaggi per la vendita, mettono a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro bevande non alcoliche sotto forma di acqua, acqua con aggiunta di zuccheri, acqua addizionata di altri dolcificanti, acqua aromatizzata, bibite analcoliche, limonata di soda, tè freddo e bevande analoghe pronte al consumo, succo puro, succo o mosto di frutta o verdura e frullati senza latte e bevande analcoliche contenenti materie grasse provenienti dal latte, provvedono affinché:

(a)a decorrere dal 1º gennaio 2030 il 10 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica;

(b)a decorrere dal 1º gennaio 2040 il 25 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o consentendo la ricarica.

7.Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto sotto forma di palette, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti in condizioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 12 e 13 provvedono affinché:

(a)a decorrere dal 1º gennaio 2030, il 30 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

(b)a decorrere dal 1º gennaio 2040, il 90 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

8.Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto e la consegna di articoli non alimentari messi a disposizione sul mercato per la prima volta tramite il commercio elettronico provvedono affinché:

a)a decorrere dal 1º gennaio 2030, il 10 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

b)a decorrere dal 1º gennaio 2040, il 50 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

9.Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto sotto forma di involucri di palette e cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su paletta durante il trasporto provvedono affinché:

a)a decorrere dal 1º gennaio 2030, il 10 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

b)a decorrere dal 1º gennaio 2040, il 30 % di detti imballaggi utilizzati per il trasporto sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

10.Gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, salvo se di cartone, utilizzate al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un certo numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio provvedono affinché:

a)a decorrere dal 1º gennaio 2030, il 10 % di detti imballaggi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo;

b)a decorrere dal 1º gennaio 2040, il 25 % di detti imballaggi da essi utilizzati sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

11.Gli obiettivi di cui ai paragrafi da 1 a 10 sono calcolati per il periodo di un anno civile.

12.Gli imballaggi per il trasporto utilizzati da un operatore economico sono riutilizzabili se sono utilizzati per il trasporto di prodotti:

(a)tra diversi siti in cui l'operatore esercita la sua attività; oppure

(b)tra i siti in cui il gestore svolge la sua attività e i siti di qualsiasi altra impresa collegata o associata, quale definita all'articolo 3 dell'allegato della raccomandazione 2003/361 della Commissione, applicabile al [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Tale obbligo si applica a palette, scatole non di cartone, vaschette, casse di plastica, grandi contenitori per il trasporto alla rinfusa, fusti e taniche, di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili.

13.Gli operatori economici che consegnano prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi per il trasporto riutilizzabili ai fini del trasporto di tali prodotti.

Tale obbligo si applica a palette, scatole non di cartone, casse di plastica, grandi contenitori per il trasporto alla rinfusa e fusti, di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili.

14.Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 10 se, nel corso di un anno civile:

(a)hanno immesso sul mercato non più di 1 000 kg di imballaggi; oppure

(b)rientravano nella definizione di microimpresa conformemente alle norme di cui alla raccomandazione 2003/361 della Commissione applicabile al [OP: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento].

15.Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 6 se, nel corso di un anno civile, hanno una superficie di vendita non superiore a 100 m², comprese le zone di stoccaggio e spedizione.

16.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 58 per integrare il presente regolamento al fine di stabilire:

(a)obiettivi per prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi da 1 a 6 e formati di imballaggio diversi da quelli di cui ai paragrafi da 7 a 10, sulla base delle esperienze positive acquisite con le misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 2,

(b)esenzioni per gli operatori economici in aggiunta a quelle elencate al paragrafo 14, lettere a) e b),

(c)deroghe per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi da 2 a 6 in caso di questioni di igiene, sicurezza alimentare o tutela dell'ambiente che impediscano il conseguimento degli obiettivi.

17.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina la situazione del riutilizzo degli imballaggi e, su tale base, valuta l'opportunità di istituire misure, rivedendo gli obiettivi di cui al presente articolo e fissando nuovi obiettivi per il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi e, se necessario, presenta una proposta legislativa.

Articolo 27
Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo e ricarica

1.Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, l'operatore economico che mette a disposizione sul mercato per la prima volta grandi elettrodomestici elencati nell'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/19/UE nel territorio di uno Stato membro calcola:

(a)il numero di unità di vendita di tali elettrodomestici in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro in un anno civile;

(b)il numero di unità di vendita di tali elettrodomestici in imballaggi diversi da quelli riutilizzabili di cui alla lettera a) messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro in un anno civile.

2.Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 6, il distributore finale o il fabbricante, a seconda dei casi, che mette a disposizione sul mercato i prodotti nel territorio di uno Stato membro calcola, separatamente per ciascun obiettivo:

(a)il numero di unità di vendita di bevande e alimenti in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro in un anno civile;

(b)il numero di unità di vendita di bevande e alimenti messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro in un anno civile mediante ricarica;

(c)il numero di unità di vendita di bevande e alimenti messi a disposizione sul mercato nel territorio di uno Stato membro con mezzi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) in un anno civile.

3.Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafi da 7 a 10, l'operatore economico che utilizza gli imballaggi calcola, separatamente per ciascun obiettivo:

(a)il numero di unità equivalenti di ciascun formato di imballaggio di cui all'articolo 26, paragrafi da 7 a 10, che costituiscono imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo, utilizzati in un anno civile;

(b)il numero di unità equivalenti di ciascun formato di imballaggio di cui all'articolo 26, paragrafi da 7 a 10, diversi da quelli di cui alla lettera a), utilizzati in un anno civile.

4.Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme di calcolo dettagliate e metodologia per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 26.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 28
Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo e ricarica

1.Gli operatori economici di cui all'articolo 26, paragrafi da 1 a 10, comunicano all'autorità competente di cui all'articolo 35 i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 26, per ogni anno civile.

2.La comunicazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono raccolti i dati.

3.Il primo periodo di riferimento per la comunicazione è l'anno civile che inizia il 1º gennaio 2030.

4.Le autorità competenti istituiscono sistemi elettronici attraverso i quali i dati sono loro comunicati e specificano i formati da utilizzare.

5.Le autorità competenti possono chiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per garantire l'attendibilità dei dati comunicati.

6.Gli Stati membri rendono pubblici i risultati delle comunicazioni di cui al paragrafo 1.

Capo V
Borse di plastica

Articolo 29
Borse di plastica

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero.

Una riduzione consolidata è conseguita se il consumo annuo non supera 40 borse di plastica in materiale leggero per persona, o l'obiettivo equivalente in peso, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.

2.Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 possono variare in funzione dell'impatto ambientale delle borse di plastica in materiale leggero nelle fasi di fabbricazione, riciclaggio o smaltimento e delle loro proprietà di compostaggio, durabilità o uso specifico previsto. In deroga all'articolo 4 tali misure possono includere restrizioni alla commercializzazione, purché siano proporzionate e non discriminatorie.

3.Gli Stati membri possono adottare misure, quali strumenti economici e obiettivi nazionali di riduzione, riguardanti qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dallo spessore del materiale, conformemente agli obblighi derivanti dal trattato.

4.Gli Stati membri possono escludere dagli obblighi di cui al paragrafo 1 le borse di plastica in materiale ultraleggero necessarie a fini igienici o fornite come imballaggi per la vendita di alimenti sfusi al fine di evitare lo spreco di alimenti.

Capo VI
Conformità dell'imballaggio

Articolo 30
Metodi di prova, misurazione e calcolo

Ai fini della conformità e della verifica della conformità degli imballaggi alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 24, le prove, le misurazioni e i calcoli sono effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza.

Articolo 31 
Presunzione di conformità

1.I metodi di prova, misurazione e calcolo di cui all'articolo 30 che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni di cui al medesimo articolo 30 contemplati da tali norme o da parti di esse.

2.Gli imballaggi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni o parti di esse che rientrano nelle norme di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 24.

Articolo 32
Specifiche tecniche comuni

1.Gli imballaggi conformi a specifiche comuni di cui al paragrafo 2 o a parti di esse sono considerate conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 24 nella misura in cui le prescrizioni sono contemplate dalle specifiche tecniche comuni o da parti di esse.

2.La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire specifiche tecniche comuni per le prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 24 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a)manca una norma armonizzata che copra le pertinenti prescrizioni il cui riferimento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, oppure la norma non soddisfa le prescrizioni cui intende riferirsi;

(b)a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere una norma armonizzata per le prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 24 ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa;

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme richieste:

non sono adottate entro il termine fissato nella richiesta;

non soddisfano la richiesta;

non sono pienamente in linea con le prescrizioni cui intendono riferirsi.

Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

3.Quando i riferimenti di una norma armonizzata sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta se sia necessario abrogare o modificare atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, o parti di essi che contemplano le stesse prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 24.

Articolo 33
Procedura di valutazione della conformità

La valutazione della conformità degli imballaggi alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VII.

Articolo 34
Dichiarazione di conformità UE

1.La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11.

2.La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato VIII, contiene gli elementi specificati nel modulo di cui all'allegato VII ed è continuamente aggiornata. È tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato l'imballaggio è immesso o messo a disposizione.

3.Se all'imballaggio o al prodotto imballato si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in relazione a tutti gli atti dell'Unione di cui trattasi. La dichiarazione indica gli atti dell'Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. Può consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni UE di conformità.

4.Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'imballaggio alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

Capo VII 
Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

SEZIONE 1 – Disposizioni generali

Articolo 35
Autorità competente

1.Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione degli obblighi di cui al presente capo, all'articolo 26, paragrafi da 1 a 10, e agli articoli 27, 28 e 29.

2.Gli Stati membri stabiliscono i particolari dell'organizzazione e del funzionamento della o delle autorità competenti, comprese le norme amministrative e procedurali che disciplinano:

(a)la registrazione dei produttori in conformità dell'articolo 39;

(b)l'organizzazione e il monitoraggio degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 39, paragrafo 7;

(c)la sorveglianza dell'attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in conformità dell'articolo 40;

(d)la messa a disposizione delle informazioni in conformità dell'articolo 50.

3.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti di tali autorità competenti.

Articolo 36
Segnalazione preventiva

1.La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 38 e 46, al più tardi tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.

2.Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi:

(a)una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;

(b)un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, corredato di opportune raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati;

(c)esempi di migliori pratiche applicate in tutta l'Unione, che potrebbero fornire linee guida per progredire verso il conseguimento degli obiettivi.

Articolo 37
Piani di gestione dei rifiuti

Gli Stati membri includono nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE un capitolo specifico sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che comprenda le misure adottate conformemente agli articoli 38 e 45 del presente regolamento.

SEZIONE 2 – Prevenzione dei rifiuti

Articolo 38
Prevenzione dei rifiuti di imballaggio

1.Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio pro capite, rispetto ai valori del 2018 comunicati alla Commissione a norma della decisione 2005/270/CE:

(a)del 5 % entro il 2030;

(b)del 10 % entro il 2035;

(c)del 15 % entro il 2040.

2.Gli Stati membri attuano misure volte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e a ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi.

3.Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, fra cui le misure di cui agli allegati IV e IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati, compresi gli incentivi attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore e obblighi imposti ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di adottare piani di prevenzione dei rifiuti. Tali misure sono proporzionate e non discriminatorie e sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza, conformemente al trattato.

4.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina gli obiettivi di cui al paragrafo 1. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se la Commissione lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa.

5.Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime stabilite nel presente articolo.

SEZIONE 3

Registro dei produttori e responsabilità estesa del produttore

Articolo 39
Registro dei produttori

1.Gli Stati membri istituiscono un registro finalizzato a verificare il rispetto, da parte dei produttori di imballaggi, delle prescrizioni del presente capo.

Il registro fornisce link ad altri registri nazionali dei siti web dei produttori per facilitare, in tutti gli Stati membri, la registrazione dei produttori o dei rappresentanti designati per la responsabilità estesa del produttore.

2.I produttori sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al paragrafo 1. A tal fine essi presentano una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione sul mercato un imballaggio per la prima volta. Se un produttore ha designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di cui all'articolo 41, paragrafo 1, gli obblighi di cui al presente articolo sono assolti da tale organizzazione, salvo se diversamente specificato dallo Stato membro in cui è stabilito il registro.

3.Gli obblighi di cui al presente articolo possono essere adempiuti, per conto del produttore, da un rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore.

4.Se produttori o, se del caso, i loro rappresentanti designati per la responsabilità estesa del produttore non sono registrati in uno Stato membro, essi non mettono a disposizione sul mercato imballaggi in quello Stato membro.

5.La domanda di registrazione contiene le informazioni da trasmettere conformemente all'allegato IX, parte A. Gli Stati membri possono richiedere informazioni o documenti supplementari se necessario per un uso efficiente del registro.

6.Se un rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore rappresenta più di un produttore, esso trasmette separatamente, oltre alle informazioni da trasmettere a norma del paragrafo 5, il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori rappresentati.

7.Il produttore o, se del caso, il rappresentante designato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore comunicano all'autorità competente responsabile del registro, entro il 1º marzo per ogni anno civile completo precedente, le informazioni di cui all'allegato IX, parte B.

8.L'autorità competente responsabile del registro:

(a)riceve domande di registrazione dei produttori di cui al paragrafo 2 mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, i cui dettagli sono resi disponibili sul sito web delle autorità competenti;

(b)autorizza le registrazioni e fornisce un numero di registrazione entro un termine massimo di 12 settimane dal momento in cui sono fornite tutte le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6;

(c)può stabilire modalità relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali a quelle di cui ai paragrafi 5 e 6;

(d)può esigere dai produttori il pagamento di importi proporzionati e basati sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2;

(e)riceve e controlla le comunicazioni di cui al paragrafo 7.

9.Il produttore o, se del caso, il rappresentante designato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore notifica senza indebito ritardo all'autorità competente eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l'eventuale cessazione definitiva della messa a disposizione sul mercato, nel territorio dello Stato membro, degli imballaggi oggetto della registrazione. Il produttore che ha cessato di esistere è escluso dal registro.

10.Qualora le informazioni contenute nel registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito a dette informazioni.

11.La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato delle iscrizioni e delle comunicazioni al registro e specificano la granularità dei dati da comunicare e i tipi di imballaggio e le categorie di materiali che devono essere oggetto delle comunicazioni.

Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 40
Responsabilità estesa del produttore

1.I produttori di imballaggi sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell'ambito dei regimi istituiti a norma degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro.

2.Un produttore nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito e in cui mette a disposizione per la prima volta gli imballaggi.

3.I fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, ottengono le seguenti informazioni dai produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione:

(a)informazioni sulla registrazione dei produttori di cui all'articolo 39 nello Stato membro in cui ha sede il consumatore e il numero o i numeri di registrazione del produttore in tale registro;

(b)un'autocertificazione del produttore con cui si impegna a offrire unicamente imballaggi per i quali sono soddisfatte le prescrizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 2 nello Stato membro in cui si trova il consumatore.

Articolo 41
Organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore

1.I produttori possono incaricare un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore autorizzata a norma dell'articolo 42 di adempiere per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Gli Stati membri possono adottare misure che rendono obbligatorio incaricare un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.

2.Se nel territorio di uno Stato membro sono autorizzate più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, lo Stato membro provvede affinché dette organizzazioni, considerate nel loro complesso, coprano l'intero territorio dello Stato membro per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 42, paragrafo 3, e agli articoli 43 e 44. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente, o un terzo indipendente designato a tal fine, di controllare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato.

3.Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti designati.

4.Oltre alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore pubblicano sui loro siti web, almeno ogni anno e nel rispetto della riservatezza commerciale e industriale, informazioni sulla quantità di imballaggi messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro e sui livelli di recupero e di riciclaggio dei materiali in relazione alla quantità di imballaggi per cui hanno assolto gli obblighi in materia di responsabilità del produttore.

Articolo 42
Autorizzazione all'adempimento della responsabilità estesa del produttore

1.Un produttore, nel caso dell'adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore designate, nel caso dell'adempimento collettivo di detti obblighi, presenta o presentano domanda di autorizzazione all'autorità competente.

2.Nelle misure che stabiliscono le norme amministrative e procedurali di cui all'articolo 35, lo Stato membro stabilisce le prescrizioni e i dettagli della procedura di autorizzazione, che possono essere diversi a seconda che l'adempimento della responsabilità estesa del produttore sia individuale o collettivo, e le modalità di verifica della conformità, comprese le informazioni che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore devono fornire a tal fine. La procedura di autorizzazione comprende prescrizioni per la verifica delle disposizioni adottate per garantire la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 3 e termini per tale verifica, che non devono superare le 12 settimane dalla presentazione di un fascicolo di domanda completo. La verifica è effettuata da un esperto indipendente che redige una relazione di verifica sui risultati. Detto esperto è indipendente dall'autorità competente e dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore o dai produttori autorizzati all'adempimento individuale.

3.Le misure che gli Stati membri devono stabilire a norma del paragrafo 2 comprendono misure volte a garantire che:

(a)siano rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2008/98/CE;

(b)le misure messe in atto dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore siano sufficienti per consentire la restituzione o la raccolta dei rifiuti di imballaggio a titolo gratuito, a norma dell'articolo 43, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 44, con una frequenza proporzionale all'estensione territoriale e al volume interessati, considerando la quantità e i tipi di imballaggi messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori rappresentati dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore;

(c)siano vigenti gli accordi necessari a tal fine, compresi gli accordi preliminari, con distributori, autorità pubbliche o terzi che gestiscono i rifiuti per loro conto;

(d)sia disponibile la necessaria capacità di cernita e riciclaggio per garantire che i rifiuti di imballaggio raccolti siano successivamente sottoposti al trattamento preliminare e al riciclaggio;

(e)sia rispettata la prescrizione di cui al paragrafo 6.

4.Il produttore o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore notificano senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione o dei termini dell'autorizzazione o la cessazione definitiva delle attività.

5.L'autorità competente può decidere di revocare l'autorizzazione, in particolare se il produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore non soddisfa più le prescrizioni relative all'organizzazione del trattamento dei rifiuti di imballaggio o non trasmette le comunicazioni dovute all'autorità competente o non notifica eventuali modifiche riguardanti i termini dell'autorizzazione o ha cessato l'attività.

6.Il produttore, nel caso dell'adempimento individuale degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore designate, nel caso dell'adempimento collettivo di detta responsabilità, forniscono un'adeguata garanzia destinata a coprire i costi connessi alle operazioni di gestione dei rifiuti che incombono al produttore, o all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, in caso di inosservanza degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche per cessazione definitiva delle attività o per insolvenza. Detta garanzia può essere costituita da un'assicurazione di riciclaggio, da un conto bancario vincolato o da una partecipazione del produttore a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore. Gli Stati membri possono specificare prescrizioni supplementari in relazione alla garanzia.

SEZIONE 4

Sistemi di restituzione, raccolta e deposito cauzionale e restituzione

Articolo 43
Sistemi di restituzione e di raccolta

1.Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.

2.Gli Stati membri possono autorizzare deroghe al paragrafo 1 a condizione che la raccolta di rifiuti di imballaggi o di frazioni di imballaggio nel loro insieme o unitamente ad altri rifiuti non ne pregiudichi l'idoneità alla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e dette operazioni generino risultati di qualità paragonabile a quella ottenuta con la raccolta differenziata.

3.I sistemi di cui al paragrafo 1:

(a)sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati, delle autorità pubbliche competenti e di terzi che gestiscono i rifiuti per loro conto;

(b)coprono l'intero territorio dello Stato membro e tutti i rifiuti di imballaggio provenienti da tutti i tipi di imballaggio e di attività, tenendo conto dell'entità della popolazione, del volume previsto e della composizione dei rifiuti di imballaggio, nonché dell'accessibilità per gli utenti finali e della prossimità a questi ultimi. Comprendono la raccolta differenziata negli spazi pubblici, nei locali commerciali e nelle aree residenziali;

(c)accettano i prodotti importati a condizioni non discriminatorie per quanto riguarda le modalità previste, le eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi e qualsiasi altra condizione, e sono concepiti in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza, in conformità del trattato.

4.Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che soddisfano le norme di qualità in materia di uso di materiali riciclati nei settori interessati.

5.In deroga all'obbligo di raccolta differenziata di cui al paragrafo 3, alcuni tipi di rifiuti di imballaggio possono essere raccolti in modo indifferenziato se ciò non ne pregiudica l'idoneità ad essere sottoposti a operazioni di riciclaggio e i risultati di tali operazioni sono di qualità paragonabile a quella ottenuta mediante la raccolta differenziata.

Articolo 44
Sistemi di deposito cauzionale e restituzione

1.Entro il 1º gennaio 2029 gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano istituiti sistemi di deposito cauzionale e restituzione per:

(a)bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri;

(b)contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri.

2.L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica agli imballaggi per:

(a)vino, prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande spiritose;

(b)latte e prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

3.Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 1 alle seguenti condizioni:

(a)il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 43, paragrafi 3 e 4, del rispettivo formato di imballaggio comunicato alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, lettera c), è superiore al 90 % in peso degli imballaggi di questo formato immessi sul mercato nel territorio di detto Stato membro negli anni civili 2026 e 2027. Se tale comunicazione non è ancora pervenuta alla Commissione, lo Stato membro riferisce che le condizioni per la deroga di cui al presente paragrafo sono soddisfatte mediante una giustificazione motivata, basata su dati nazionali convalidati, e una descrizione delle misure attuate;

(b)al più tardi 24 mesi prima del termine di cui al paragrafo 1 lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con azioni concrete, compreso un calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90 % in peso degli imballaggi di cui al paragrafo 1.

4.Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 3, lettera b), la Commissione può richiedere a uno Stato membro di rivederlo se ritiene che non rispetti le prescrizioni di cui al paragrafo 3, lettera c).
Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.

5.Se in uno Stato membro il tasso di raccolta differenziata degli imballaggi di cui al paragrafo 1 diminuisce e rimane inferiore al 90 % in peso di un determinato formato di imballaggio immesso sul mercato per tre anni civili consecutivi, la Commissione notifica allo Stato membro interessato che la deroga non è più applicabile. Il sistema di deposito cauzionale e restituzione è istituito entro il 1º gennaio del secondo anno civile successivo a quello in cui la Commissione ha comunicato allo Stato membro interessato che la deroga non è più applicabile.

6.Gli Stati membri si adoperano per istituire e mantenere sistemi di deposito cauzionale e restituzione, in particolare per le bottiglie in vetro monouso per bevande, i cartoni per bevande e gli imballaggi riutilizzabili. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione dei formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, siano ugualmente disponibili per gli imballaggi riutilizzabili, ove tecnicamente ed economicamente fattibile.

7.Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime stabilite nel presente articolo.

8.Gli Stati membri provvedono affinché i punti di restituzione e le opportunità di riutilizzo di imballaggi con finalità e formato simili a quelli di cui al paragrafo 1 non siano meno pratici per gli utenti finali delle possibilità di restituire gli imballaggi monouso a un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

9.Entro il 1º gennaio 2028 gli Stati membri provvedono affinché tutti i sistemi di deposito cauzionale e restituzione, compresi quelli istituiti a norma del paragrafo 5, soddisfino i criteri minimi elencati nell'allegato X.

SEZIONE 5

Riutilizzo e ricarica

Articolo 45
Riutilizzo e ricarica

1.Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare l'istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti. Detti sistemi sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 24 e 25 e all'allegato VI e non compromettono l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori.

2.Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

(a)l'uso di sistemi di deposito cauzionale e restituzione conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato X per gli imballaggi riutilizzabili e per formati di imballaggio diversi da quelli di cui all'articolo 44, paragrafo 1;

(b)il ricorso a incentivi economici, compresi obblighi per i distributori finali, che prevedono il pagamento per l'uso di imballaggi monouso o l'informazione dei consumatori sul costo di tali imballaggi presso il punto di vendita;

(c)l'obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o la ricarica una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli contemplati dagli obiettivi di cui all'articolo 26, a condizione che ciò non crei distorsioni nel mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.

SEZIONE 6

Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio

Articolo 46
Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi di riciclaggio su tutto il loro territorio:

(a)entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio generati;

(b)entro il 31 dicembre 2025, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio generati:

i)50 % per la plastica;

ii)25 % per il legno;

iii)70 % per i metalli ferrosi;

iv)50 % per l'alluminio;

v)70 % per il vetro;

vi)75 % per la carta e il cartone;

(c)entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio generati;

(d)entro il 31 dicembre 2030, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio generati:

i)55 % per la plastica;

ii)30 % per il legno;

iii)80 % per i metalli ferrosi;

iv)60 % per l'alluminio;

v)75 % per il vetro;

vi)85 % per la carta e il cartone.

2.Fatto salvo il paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro può rinviare i termini di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vi), di un massimo di cinque anni, alle seguenti condizioni:

(a)la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio è limitata a un massimo di 15 punti percentuali rispetto a un singolo obiettivo o divisi tra due obiettivi,

(b)la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio non determina un tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo inferiore al 30 %,

(c)la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio non determina un tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), inferiore al 60 %,

(d)al più tardi 24 mesi prima del rispettivo termine di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, lo Stato membro comunica alla Commissione l'intenzione di rinviare il termine e presenta un piano di attuazione conformemente all'allegato XI del presente regolamento, che può essere combinato con un piano di attuazione presentato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/98/CE.

3.Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 2, lettera d), la Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere tale piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all'allegato XI. Lo Stato membro interessato presenta un piano rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.

4.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), onde aumentarli o stabilire ulteriori obiettivi. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se la Commissione lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa.

5.Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

(a)il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

(b)la revisione delle regole esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

6.Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal trattato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento, adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime stabilite nel presente articolo.

Articolo 47
Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio

1.Il calcolo del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 46, paragrafo 1, è effettuato conformemente alle regole seguenti.

2.Gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato anno civile. Il calcolo dei rifiuti di imballaggio generati in uno Stato membro deve essere esaustivo.

3.Gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati in un determinato anno civile. Il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.

4.L'imballaggio composito e gli altri imballaggi costituiti da più di un materiale sono calcolati e comunicati per ciascun materiale contenuto nell'imballaggio. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio.

5.I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può dimostrare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di quel regolamento e che il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fuori dell'Unione è avvenuto in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle prescritte dalla pertinente legislazione unionale.

6.Ai fini del paragrafo 3, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all'atto dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio.

In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:

(a)tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;

(b)il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

7.Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7. Detto sistema può essere costituito da registri elettronici istituiti a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE o da specifiche tecniche per i requisiti di qualità dei rifiuti differenziati. Può anche consistere in tassi di scarto medio per i rifiuti cerniti rispettivamente per diversi tipi di rifiuti e diverse pratiche di gestione dei rifiuti, a condizione che non si possano altrimenti ottenere dati attendibili. I tassi di scarto medio sono calcolati in base alle regole di calcolo stabilite nell'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 10, della direttiva 2008/98/CE.

8.La quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili avviati al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato sul terreno, gli Stati membri possono considerarlo come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.

9.La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che sono utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o sono inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere computati come riciclati.

10.Gli Stati membri possono tenere conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti in proporzione alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione.

11.I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato membro possono essere computati come riciclati esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

12.I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 3 e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può dimostrare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di quel regolamento, compreso l'obbligo per cui il trattamento dei rifiuti di imballaggio fuori dell'Unione deve essere avvenuto in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi della pertinente legislazione ambientale dell'Unione.

Articolo 48
Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo

1.Uno Stato membro può decidere di conseguire un livello rettificato degli obiettivi di cui all'articolo 46, paragrafo 1, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi.

Il livello rettificato è calcolato sottraendo:

(a)dagli obiettivi di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettere a) e c), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato, e

(b)dagli obiettivi di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettere b) e d), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma costituiti dal rispettivo materiale di imballaggio, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita costituiti da tale materiale immessi sul mercato.

Non si tengono in considerazione più di cinque punti percentuali della quota media di imballaggi per la vendita riutilizzabili ai fini del calcolo del corrispondente livello rettificato degli obiettivi.

2.Uno Stato membro può tenere conto delle quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), punto ii), all'articolo 46, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 46, paragrafo 1, lettera d), punto ii). 

SEZIONE 7

Informazione e comunicazioni

Articolo 49
Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio

1.Oltre alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e all'articolo 11 del presente regolamento, i produttori o, se designate a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettono a disposizione degli utilizzatori finali, in particolare dei consumatori, le seguenti informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di imballaggio per gli imballaggi forniti dai produttori forniscono nel territorio di uno Stato membro:

(a)il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla prevenzione dei rifiuti, comprese le migliori pratiche;

(b)le modalità di riutilizzo disponibili per gli imballaggi;

(c)il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla raccolta differenziata dei materiali dei rifiuti di imballaggio, compresa la manipolazione degli imballaggi contenenti prodotti o rifiuti pericolosi;

(d)il significato delle etichette e dei simboli indicati sull'imballaggio tramite apposizione, marcatura o stampa conformemente all'articolo 11 o presenti nei documenti di accompagnamento del prodotto imballato;

(e)l'impatto sull'ambiente e sulla salute o sulla sicurezza delle persone di uno smaltimento scorretto dei rifiuti di imballaggio, come la dispersione o lo scarto in rifiuti urbani indifferenziati, e l'impatto negativo sull'ambiente degli imballaggi monouso, in particolare delle borse di plastica;

(f)le proprietà di compostaggio e le opzioni adeguate di gestione dei rifiuti per gli imballaggi compostabili.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate e trasmesse mediante:

(a)un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica;

(b)informazione pubblica;

(c)programmi e campagne educativi;

(d)segnaletica in una o più lingue di facile comprensione per gli utilizzatori e i consumatori.

3.Qualora le informazioni siano fornite pubblicamente, è garantita la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Articolo 50 
Comunicazione alla Commissione

1.Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:

(a)dati sull'attuazione dell'articolo 46, paragrafo 1, lettere da a) a d), e sugli imballaggi riutilizzabili;

(b)il consumo annuo di borse di plastica in materiale ultraleggero, di borse di plastica in materiale leggero e di borse di plastica in materiale pesante per persona, separatamente per ciascuna categoria;

(c)il tasso di raccolta differenziata degli imballaggi soggetti all'obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

Gli Stati membri possono trasmettere dati sul consumo annuo per persona di borse di plastica in materiale ultrapesante.

2.Gli Stati membri comunicano, per ciascun materiale e tipo di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato IX e per ogni anno civile, i dati riguardanti:

(a)le quantità di imballaggi immessi sul mercato per ciascun tipo di imballaggio e ciascun materiale di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato IX;

(b)la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente per ciascun materiale di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato IX;

(c)i tassi di riciclaggio;

(d)le capacità installate per ciascun tipo di imballaggio e ciascun materiale di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II.

3.Il primo periodo di riferimento concerne:

(a)per quanto riguarda gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2, il primo anno civile completo successivo all'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente al paragrafo 7;

(b)per quanto riguarda l'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera c), l'anno civile che inizia il 1º gennaio 2028.

4.Gli Stati membri mettono a disposizione i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 in formato elettronico entro 19 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono raccolti. Essi comunicano i dati per via elettronica entro 19 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti nel formato stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7.

5.I dati resi disponibili dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono corredati di una relazione di controllo della qualità. La relazione di controllo della qualità è presentata nel formato stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7.

6.I dati resi disponibili dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione sulle misure adottate a norma dell'articolo 47, paragrafi 5 e 8, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio, se del caso.

7.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

(a)le norme per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati conformemente al paragrafo 1, lettere a) e c), e al paragrafo 2, compresa la metodologia per determinare i rifiuti di imballaggio generati e il formato della comunicazione;

(b)la metodologia per il calcolo del consumo annuo per persona di borse di plastica in materiale leggero di cui al paragrafo 1, lettera b), e il formato della comunicazione.

Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

8.Gli Stati membri prescrivono che tutti gli operatori economici che mettono a disposizione imballaggi negli Stati membri forniscano alle autorità competenti dati accurati e attendibili che consentano agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente articolo, tenendo conto, se del caso, dei particolari problemi incontrati dalle piccole e medie imprese nel comunicare dati dettagliati.

Articolo 51
Banche dati sugli imballaggi

1.Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituite banche dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, se non già esistenti, su base armonizzata.

2.Le banche dati di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi:

(a)informazioni sull'entità, sulle caratteristiche e sull'evoluzione dei flussi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio a livello dei singoli Stati membri;

(b)informazioni sulla tossicità o sul pericolo di materiali e componenti utilizzati per la fabbricazione degli imballaggi;

(c)i dati elencati nell'allegato XII.

Capo VIII
Procedure di salvaguardia

Articolo 52
Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi

1.Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che l'imballaggio disciplinato dal presente regolamento presenta un rischio per l'ambiente o la salute umana, esse lo sottopongono a valutazione tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento che sono correlate al rischio.
Gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

Se, nel corso di tale valutazione, riscontrano che l'imballaggio non rispetta le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza indugio all'operatore economico di porre fine alla non conformità adottando misure correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità, per garantire la conformità dell'imballaggio a dette prescrizioni.

2.In deroga al paragrafo 1, in caso di rischi per la salute umana connessi a imballaggi sensibili al contatto soggetti a una normativa specifica di tutela della salute umana, le autorità di vigilanza non valutano un rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio trasferito al contenuto imballato, bensì avvertono le autorità competenti per il controllo di tali rischi. Dette autorità sono le autorità competenti di cui al regolamento (UE) 2017/625, al regolamento (UE) 2017/745, al regolamento (UE) 2017/746, alla direttiva 2001/83/CE o al regolamento (UE) 2019/6.

3.Se ritengono che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all'operatore economico di adottare.

4.L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli imballaggi interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

5.Se l'operatore economico non adotta misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, o se la non conformità persiste, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare la messa a disposizione dell'imballaggio sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.

Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

6.Le informazioni destinate alla Commissione e agli Stati membri di cui al paragrafo 4 sono comunicate tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari per l'identificazione dell'imballaggio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio che comporta, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 1. Le autorità di vigilanza del mercato indicano inoltre se la non conformità sia dovuta a:

(a)non conformità dell'imballaggio alle prescrizioni di sostenibilità di cui agli articoli da 5 a 10 del presente regolamento;

(b)carenze nelle norme armonizzate o nelle specifiche comuni, di cui agli articoli 31 e 32 del presente regolamento.

7.Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura, informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell'imballaggio interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.

8.Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria adottata da uno Stato membro, la misura è ritenuta giustificata.

Le misure provvisorie possono prevedere un periodo superiore o inferiore a tre mesi in considerazione delle specificità delle prescrizioni in questione.

9.Gli Stati membri provvedono affinché l'imballaggio sia ritirato dal mercato nazionale o siano adottate senza indugio altre misure restrittive appropriate nei confronti dell'imballaggio o del fabbricante interessato.

Articolo 53
Procedura di salvaguardia dell'Unione

1.Se in esito alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria alla legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

2.La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'imballaggio non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione.

Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.

3.Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell'imballaggio è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 31 del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

4.Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità dell'imballaggio è attribuita a carenze delle specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 32, la Commissione modifica o abroga senza indugio le specifiche comuni di cui trattasi.

Articolo 54
Imballaggi conformi che presentano un rischio

1.Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 52, uno Stato membro ritiene che un imballaggio pur conforme alle pertinenti prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11 presenti un rischio per l'ambiente o per la salute umana, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di prendere, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e se del caso al livello del rischio, tutte le misure adeguate per garantire che l'imballaggio, al momento dell'immissione sul mercato, non presenti più tale rischio, oppure che sia ritirato dal mercato o richiamato.

2.In deroga al paragrafo 1, in caso di rischi per la salute umana connessi a imballaggi sensibili al contatto soggetti a una normativa specifica di tutela della salute umana, le autorità di vigilanza non valutano un rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio trasferito al contenuto imballato, bensì avvertono le autorità competenti per il controllo di tali rischi. Dette autorità sono le autorità competenti di cui al regolamento (UE) 2017/625, al regolamento (UE) 2017/745, al regolamento (UE) 2017/746, alla direttiva 2001/83/CE o al regolamento (UE) 2019/6.

3.L'operatore economico prende misure correttive nei confronti di tutti gli imballaggi interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

4.Lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri quanto appurato e le successive azioni intraprese a norma del paragrafo 1.
Le informazioni comunicate includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'imballaggio interessato, l'origine e la catena di approvvigionamento dell'imballaggio, la natura dei rischi connessi e la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

5.La Commissione avvia tempestivamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura sia giustificata o meno e propone, all'occorrenza, misure appropriate.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla tutela dell'ambiente o della salute umana, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 4.

Tutti gli Stati membri sono destinatari della decisione della Commissione che la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.

Articolo 55
Controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione

1.Le autorità di vigilanza del mercato comunicano senza indugio alle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 le misure di cui all'articolo 52, paragrafo 4, del presente regolamento qualora la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale. Detta comunicazione contiene tutte le informazioni pertinenti, in particolare le informazioni necessarie per l'identificazione dell'imballaggio non conforme al quale si applicano le misure e, nel caso di un prodotto imballato, del prodotto stesso.

2.La comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 avviene inserendo le informazioni nel pertinente ambiente doganale di gestione dei rischi.

3.La Commissione sviluppa un'interconnessione per automatizzare la comunicazione di cui al paragrafo 1 dal sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 52, paragrafo 5, all'ambiente di cui al paragrafo 3. Detta interconnessione inizia a funzionare entro due anni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le norme procedurali e i dettagli delle modalità di attuazione del paragrafo 4, comprese le funzionalità, gli elementi dei dati e il trattamento dei dati, nonché le norme sul trattamento dei dati personali, sulla riservatezza e sulla titolarità dei dati per l'interconnessione di cui al paragrafo 4. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 59, paragrafo 3.

Articolo 56
Non conformità formale

1.Se uno Stato membro giunge a una delle conclusioni seguenti, chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione:

(a)la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta;

(b)la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta correttamente;

(c)il codice QR o il supporto dati di cui all'articolo 11 non danno accesso alle informazioni richieste in conformità del medesimo articolo;

(d)la documentazione tecnica di cui all'allegato VII non è disponibile, non è completa o contiene errori;

(e)le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 6, o all'articolo 16, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;

(f)qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 13 o 16 non è rispettata;

(g)non sono rispettate le prescrizioni relative alle restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio e agli imballaggi eccessivi di cui agli articoli 21 e 22;

(h)per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzabili, non sono soddisfatte le prescrizioni di istituzione, funzionamento e partecipazione relative a un sistema di riutilizzo di cui all'articolo 24;

(i)in relazione alla ricarica, non sono soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 2;

(j)non sono soddisfatte le prescrizioni relative alle stazioni di ricarica di cui all'articolo 25, paragrafo 3;

(k)non sono raggiunti gli obiettivi di riutilizzo e ricarica di cui all'articolo 26.

2.Se permane la non conformità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), lo Stato membro adotta tutte le misure opportune per vietare la messa a disposizione sul mercato dell'imballaggio o garantire che esso sia richiamato o ritirato dal mercato.

3.Se permane la non conformità di cui al paragrafo 1, lettere da g) a k), gli Stati membri applicano le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento stabilite dagli Stati membri conformemente all'articolo 62.

Capo IX
Appalti pubblici verdi

Articolo 57
Appalti pubblici verdi

1.Le amministrazioni aggiudicatrici, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, o gli enti aggiudicatori, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, nell'aggiudicare appalti pubblici per imballaggi o prodotti imballati o per servizi che utilizzano imballaggi o prodotti imballati in situazioni contemplate da dette direttive, applicano i criteri per gli appalti pubblici verdi da elaborare negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3.

2.L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica a ogni procedura di appalto indetta dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori per l'aggiudicazione di appalti pubblici per imballaggi o prodotti imballati o per servizi che utilizzano imballaggi o prodotti imballati, avviata non prima di 12 mesi dopo l'entrata in vigore del rispettivo atto delegato da adottare a norma del paragrafo 3.

3.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 60 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 58 ad integrazione del presente regolamento per stabilire criteri minimi obbligatori in materia di appalti pubblici verdi sulla base delle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 10 e degli elementi seguenti:

(a)il valore e il volume degli appalti pubblici aggiudicati per imballaggi o prodotti imballati o per i servizi o lavori che utilizzano imballaggi o prodotti imballati;

(b)la necessità di assicurare una domanda sufficiente di imballaggi o prodotti imballati più ecosostenibili;

(c)la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di acquistare imballaggi o prodotti imballati ecosostenibili, senza che ciò comporti costi sproporzionati.

Detti criteri per gli appalti pubblici verdi sono elaborati conformemente ai principi contenuti nella direttiva 2014/24/UE e nella direttiva 2014/25/UE e al principio secondo cui l'imballaggio scelto sulla base dei medesimi criteri contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Capo X
Delega di potere e procedura di comitato

Articolo 58
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 9, 10 e 11, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, e all'articolo 57, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafi 4 e 6, all'articolo 7, paragrafi 9, 10 e 11, all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 16, e all'articolo 57, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafi 4 e 6, dell'articolo 7, paragrafi 9, 10 e 11, dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 26, paragrafo 16, e dell'articolo 57, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 59
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione in relazione ai poteri di esecuzione di cui all'articolo 55 e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

Capo XI
Modifiche

Articolo 60
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020

Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato:

(a)l'allegato I è così modificato:

i)il punto 9 è soppresso;

ii)sono aggiunti i punti seguenti:

"X [OP: inserire il numero successivo] Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1);

X [OP: inserire il numero successivo] Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 94/62/CE [OP: inserire i riferimenti di pubblicazione nella GU].";

b) nell'allegato II, il punto 8 è soppresso.

Articolo 61
Modifiche della direttiva(UE) 2019/904

La direttiva (UE) 2019/904 è così modificata:

(a)all'articolo 6, paragrafo 5, la lettera b) è soppressa;

(b)all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera e) è soppressa;

(c)all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. La Commissione esamina i dati e le informazioni comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni, le fonti di dati e informazioni e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza di tali dati e informazioni. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo il primo periodo di comunicazione dei dati e delle informazioni da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.".

Capo XII
Disposizioni finali

Articolo 62
Sanzioni

1.Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni comminabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 21 a 26 è passibile di una sanzione amministrativa inflitta all'operatore economico interessato.

2.Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il paragrafo 1 può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso legale siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative di cui al medesimo paragrafo 1. In ogni caso, le sanzioni irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive.

3.Entro il … [OP: inserire la data corrispondente a un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 63
Valutazione

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale degli imballaggi. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati di detta valutazione. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione.

Articolo 64
Abrogazione e disposizioni transitorie

La direttiva 94/62/CE è abrogata a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Si applicano tuttavia le seguenti disposizioni transitorie:

(a)l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al [OP: inserire la data corrispondente a 42 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento];

(b)l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, l'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), e l'articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE rimangono di applicazione fino al [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento];

(c)l'articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno dell'anno civile successivo al periodo di 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione che rimane di applicazione fino al [OP: inserire la data corrispondente all'ultimo giorno dell'anno civile successivo al periodo di 54 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIII.

 
Articolo 65

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

1.2.Settore/settori interessati 

03 – Mercato unico

09 – Ambiente e cambiamenti climatici

1.3.La proposta/iniziativa riguarda: 

una nuova azione 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 80  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

L'obiettivo generale della proposta legislativa è quello di ridurre l'impatto ambientale negativo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e di migliorare il funzionamento del mercato interno, stimolando così miglioramenti in termini di efficienza nel settore. L'obiettivo è creare una catena di valore resiliente, a partire dalla progettazione dell'imballaggio fino al suo riutilizzo o reintegrazione in prodotti di alta qualità, creando così posti di lavoro innovativi e "verdi" in un'industria degli imballaggi a basse emissioni di carbonio.

1.4.2.Obiettivi specifici

1. Ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio.

2. Promuovere un'economia circolare per gli imballaggi in modo economicamente efficiente.

3. Promuovere la diffusione di contenuto riciclato negli imballaggi.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

La modellizzazione dell'opzione prescelta suggerisce, per il 2030, una riduzione della produzione di rifiuti, una riduzione dei gas serra e l'eliminazione di esternalità ambientali.

La riduzione dei costi di gestione dei rifiuti e la riduzione delle vendite e del consumo di imballaggi si traducono in un risparmio economico complessivo.
Si stima che i complessi impatti sull'occupazione risultino in un leggero aumento netto di circa 29 000 posti di lavoro "verdi".

L'opzione prescelta comporta una riduzione del fabbisogno di combustibili fossili e un aumento del tasso di riciclaggio complessivo degli imballaggi pari al 6,5 % nel 2030, mentre il conferimento in discarica diminuisce del 9 %. Questa spinta verso la circolarità si traduce in una riduzione significativa del fabbisogno di materie prime vergini come il legno, il vetro e l'alluminio.

Nel complesso, il passaggio a un'economia più circolare nel settore degli imballaggi offrirebbe vantaggi quali la responsabilizzazione dei consumatori, la riduzione degli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, la riduzione della dipendenza dell'UE dalle importazioni di materie prime e combustibili fossili, lo stimolo all'innovazione e la crescita economica e, infine, la riduzione delle spese non necessarie delle famiglie.

1.4.4.Indicatori di prestazione

Gli indicatori con cui monitorare il progresso e il conseguimento degli obiettivi saranno i seguenti:

aumento della qualità dei riciclati (materie prime secondarie);

migliori efficienze di riciclaggio e maggiore recupero di materiale per i materiali di imballaggio (ad esempio, plastica, metallo, vetro, carta/cartone, tessuto, legno, ceramica);

tutti gli imballaggi saranno completamente riciclabili entro il 2030;

i contributi nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa sono modulati in modo appropriato;

obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato degli imballaggi di plastica;

obiettivi di riutilizzo e ricarica per alcuni settori.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

Le prescrizioni specifiche dovranno essere specificate mediante atti di esecuzione/delegati nell'arco di 3-8 anni. La presente proposta di regolamento prevede una serie di azioni intraprese mediante atti delegati o di esecuzione e relazioni sulla valutazione d'impatto. Queste comprenderanno la verifica del rispetto dei requisiti di sostenibilità, il sistema di controllo della conformità, i requisiti di sostenibilità, nonché le informazioni e l'etichettatura. Di seguito si riporta un elenco dettagliato delle azioni previste:

- obblighi di comunicazione sugli obiettivi di riciclaggio, sulla raccolta di alcuni formati di imballaggio e sul consumo di borse di plastica;

- requisiti di riciclabilità per alcune categorie di imballaggi;

- norme di comunicazione armonizzate per i regimi di responsabilità estesa;

- norme di calcolo e verifica armonizzate per il contenuto riciclato degli imballaggi;

- riesame degli obiettivi relativi al contenuto riciclato alla luce degli sviluppi tecnici ed economici;

- norme di armonizzazione per i requisiti e i formati di etichettatura per la cernita da parte dei consumatori, gli imballaggi riutilizzabili, il contenuto riciclato, la compostabilità e un codice QR e altri supporti di dati digitali;

- riesame delle esenzioni alle restrizioni sulle sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi;

- definizione di criteri minimi obbligatori per gli appalti pubblici verdi.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Le recenti notificazioni sul mercato interno da parte degli Stati membri mostrano che l'attuazione di alcune disposizioni non completamente armonizzate della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio attualmente in vigore, come i requisiti di etichettatura, o requisiti vaghi, come i requisiti essenziali sulla riduzione al minimo degli imballaggi o sulla riciclabilità, sono causa di costi aggiuntivi per gli operatori economici. Questi chiedono con forza un'ulteriore armonizzazione, non solo per poter lavorare in modo economicamente più efficiente, ma anche per superare l'incertezza normativa relativa ai requisiti ambientali degli imballaggi, in modo da poter effettuare investimenti infrastrutturali adeguati.

Si tratta di problemi che non possono essere affrontati in modo sufficiente dai singoli Stati membri. Il mercato degli imballaggi dell'UE è, per molti aspetti, un unico grande mercato piuttosto che 27 mercati individuali. Il mercato degli imballaggi è caratterizzato da elevati livelli di scambi transfrontalieri tra gli Stati membri, con molti produttori che immettono imballaggi sul mercato in più Stati membri. Sotto molti aspetti le iniziative nazionali contribuiscono a un'ulteriore frammentazione del mercato interno e alla mancanza di efficacia. Analogamente, le preoccupazioni ambientali legate agli imballaggi sono molto diffuse e le principali cause di fondo sono comuni a tutti gli Stati membri.

La definizione di prescrizioni comuni a livello dell'UE presenta un chiaro valore aggiunto, in quanto si creerà un mercato interno armonizzato e ben funzionante e di conseguenza saranno garantite condizioni di parità per i produttori di imballaggi. Con la definizione di prescrizioni e obiettivi a livello europeo, il passaggio a imballaggi riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente fattibile avverrà in modo coerente in tutti gli Stati membri, creando un mercato più ampio ed efficiente. Sfruttare la sua forza per sostenere il passaggio a un'economia circolare per gli imballaggi favorirà il raggiungimento degli obiettivi in modo economicamente più efficace.

Saranno realizzate economie di scala attraverso approcci coerenti, ad esempio, per influenzare la progettazione degli imballaggi in modo tale che questi possano essere raccolti, cerniti e riciclati in modo economicamente più efficiente ovunque nell'UE. Con la sola azione degli Stati membri non si potrebbe raggiungere tale armonizzazione e quindi economie di scala.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Diverse iniziative correlate sono molto importanti per gli imballaggi: la direttiva quadro sui rifiuti stabilisce concetti applicabili orizzontalmente relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, quali trattamento, riciclaggio e recupero. Essa introduce la gerarchia dei rifiuti, dando priorità alla prevenzione dei rifiuti rispetto al riutilizzo e/o al riciclaggio e successivamente al riciclaggio rispetto ad altre opzioni di recupero e allo smaltimento finale in discarica. Inoltre obbliga gli Stati membri a mettere in atto regimi di responsabilità estesa del produttore funzionanti, che assicurino che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto. Nel piano d'azione per l'economia circolare, la Commissione si è impegnata a valutare la fattibilità dell'armonizzazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti negli Stati membri.

La direttiva sulla plastica monouso si concentra, tra gli altri prodotti di plastica, anche su alcuni imballaggi (ad esempio borse, tazze per bevande, contenitori per alimenti e bevande, comprese le bottiglie) con l'obiettivo principale di prevenire la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e l'impatto ambientale che ne deriva. Prevede divieti per alcuni prodotti nonché l'obbligo per gli Stati membri di garantire la raccolta differenziata per il riciclaggio e di ridurre il volume di alcuni gruppi di plastica monouso. Infine ha fissato degli obiettivi sul contenuto minimo riciclato per le bottiglie per bevande di plastica monouso.

Un altro atto giuridico relativo agli imballaggi di plastica è la decisione del 2020 sulle risorse proprie, che ha introdotto una risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati in uno specifico Stato membro, indipendentemente dal fatto che questo Stato membro raggiunga o meno l'obiettivo. La decisione sulle risorse proprie fornisce agli Stati membri un incentivo per l'adozione di misure volte a raggiungere elevati tassi di riciclaggio degli imballaggi di plastica. Offre agli Stati membri flessibilità nel decidere come intervenire per ottenere tassi elevati di riciclaggio della plastica, in linea con la direttiva quadro sulle acque.

La direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio rappresenta tuttavia il principale strumento a livello dell'UE per disciplinare l'immissione sul mercato degli imballaggi e le prescrizioni relative al loro fine vita. Anche in altre normative dell'UE sono presenti disposizioni relative agli imballaggi o ad essi attinenti.
La revisione della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ha portato alla proposta di un regolamento completo che stabilisca i requisiti di sostenibilità per gli imballaggi (riciclabilità, imballaggi a base biologica, compostabili e biodegradabili, utilizzo di contenuto riciclato e di sostanze pericolose negli imballaggi), che affronti la prevenzione e il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio, l'etichettatura per la raccolta differenziata, la raccolta e il riciclaggio degli imballaggi, i sistemi di deposito cauzionale e restituzione, i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore e i requisiti per gli appalti pubblici verdi relativi agli imballaggi.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

Le iniziative rientrano nell'ambito del Green Deal europeo, che orienta la strategia di ripresa dell'UE. Il Green Deal riconosce i vantaggi di investire nella nostra sostenibilità competitiva costruendo un'Europa più equa, più verde e più digitale. Questo include l'economia circolare, che è il principale motore dell'aumento del recupero dei materiali e del miglioramento della qualità delle materie prime secondarie.

Il sostegno e l'impegno della Commissione europea nella ricerca nel settore dell'economia circolare e in particolare di una migliore progettazione degli imballaggi e del miglioramento del recupero dei materiali appaiono evidenti dal numero di progetti finanziati nell'ambito del programma Orizzonte 2020 (oltre 100 progetti) e dal contributo finanziario alla loro attuazione (circa 500 milioni di EUR). I risultati di questi progetti sosterranno e promuoveranno la circolarità e la riciclabilità dei formati di imballaggio.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

In teoria, si sarebbe potuto ricorrere ad atti legislativi nazionali negli Stati membri. Non sarebbe stata tuttavia garantita un'applicazione coerente in tutta l'UE e si sarebbe inevitabilmente contribuito a un'ulteriore frammentazione del mercato interno.

Le attività relative all'elaborazione della legislazione derivata a livello dell'UE non possono essere esternalizzate.

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2023 al 2027

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 81  

 Gestione diretta a opera della Commissione

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

n.p. — cfr. sopra.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

n.p. — cfr. sopra.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

n.p. — cfr. sopra.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

n.p. — cfr. sopra.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio 

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./Non diss. 82

di paesi EFTA 83

di paesi candidati 84

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1

03 02 05 Programma per il mercato unico — Produrre e diffondere statistiche di alta qualità sull'Europa

Diss.

NO

NO

NO

NO

3

09 02 02 Economia circolare e qualità della vita

Diss.

NO

/NO

NO

7

20 01 02 01 – Retribuzione e indennità

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 01 01 Agenti contrattuali

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 01 03 – Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 01 - Spese per missioni e di rappresentanza

Non diss.

NO

NO

NO

NO

7

20 02 06 02 – Riunioni, gruppi di esperti

Non diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

n.p.

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
 

1

Mercato unico, innovazione e agenda digitale

DG: ESTAT

2023

2024

2025

2026

2027 e oltre

TOTALE

Stanziamenti operativi 

03 02 05 Programma per il mercato unico — Produrre e diffondere statistiche di alta qualità sull'Europa

Impegni

(1)

0,090

0,090

0,090

0,125

0,140

0,535

Pagamenti

(2)

0,090

0,090

0,090

0,125

0,140

0,535

TOTALE stanziamenti 
per la DG ESTAT

Impegni

=(1)

0,090

0,090

0,090

0,125

0,140

0,535

Pagamenti

=(2)

0,090

0,090

0,090

0,125

0,140

0,535

Al fine di sostenere la raccolta dei dati nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sarà necessario stipulare contratti di servizi per la metodologia e la convalida, il cui volume aumenterà nel 2026 e nel 2027 a causa del nuovo obbligo di comunicazione. Il risultato atteso di tali azioni è un aumento della qualità dei dati, che non solo andrà a beneficio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e delle borse di plastica, ma anche della risorsa propria della plastica.

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
 

3

Risorse naturali e ambiente

DG: ENV

2023

2024

2025

2026

2027 e oltre

TOTALE

Stanziamenti operativi 

09 02 02 Economia circolare e qualità della vita

Impegni

(1)

0,500

0,500

0,500

0,200

0,400

2,100

Pagamenti

(2)

0,500

0,500

0,500

0,200

0,400

2,100

TOTALE stanziamenti 
per la DG ENV

Impegni

=(1)

0,500

0,500

0,500

0,200

0,400

2,100

Pagamenti

=(2)

0,500

0,500

0,500

0,200

0,400

2,100

I costi della DG ENV derivano dalle esigenze in termini di appalti pubblici per la raccolta e l'analisi dei dati sulla riciclabilità dei tipi di imballaggio, la definizione di una metodologia per il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica ecc. (stimati 2,1 milioni di EUR per il periodo 2023-2027).

.



TOTALE stanziamenti operativi 

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Impegni

(4)

0,590

0,590

0,590

0,325

0,540

2,635

Pagamenti

(5)

0,590

0,590

0,590

0,325

0,540

2,635

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 3
 
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4

0,590

0,590

0,590

0,325

0,540

2,635

Pagamenti

=5

0,590

0,590

0,590

0,325

0,540

2,635




Rubrica del quadro finanziario
pluriennale
 

7

"Spese amministrative"

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell' allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027 e oltre

TOTALE

DG: ENV

□ Risorse umane

0,644

0,732

0,732

0,817

0,817

3,742

□ Altre spese amministrative

0,484

0,484

0,484

0,484

0,484

2,420

TOTALE DG ENV

Stanziamenti

1,128

1,216

1,216

1,301

1,301

6,162

Sono necessari tre posti AD (personale in organico) per lo svolgimento delle attività di negoziazione, dell'attuazione generale del regolamento, dei diversi lavori preparatori e della redazione del diritto derivato secondo le scadenze proposte nel regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi.

Quattro ulteriori collaboratori contrattuali (2 END e 2 AC) sono necessari per svolgere il lavoro tecnico, tra cui:

- riesame continuo degli sviluppi tecnici ed economici relativi agli imballaggi e alla disponibilità dei materiali;

- obblighi di comunicazione sugli obiettivi di riciclaggio, sulla raccolta di alcuni formati di imballaggio e sul consumo di borse di plastica;

- requisiti di riciclabilità per alcune categorie di imballaggi;

- norme di comunicazione armonizzate per i regimi di responsabilità estesa;

- norme di calcolo e verifica armonizzate per il contenuto riciclato degli imballaggi;

- riesame degli obiettivi relativi al contenuto riciclato alla luce degli sviluppi tecnici ed economici;

- norme di armonizzazione per i requisiti e i formati di etichettatura per la cernita da parte dei consumatori, gli imballaggi riutilizzabili, il contenuto riciclato, la compostabilità e un codice QR e altri supporti di dati digitali; - riesame delle esenzioni alle restrizioni sulle sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi;

- definizione di criteri minimi obbligatori per gli appalti pubblici verdi;

2023

2024

2025

2026

2027 e oltre

TOTALE

DG: ESTAT

□ Risorse umane

0,157

0,157

0,242

0,242

0,242

1,040

□ Altre spese amministrative

TOTALE DG ESTAT

Stanziamenti

0,157

0,157

0,242

0,242

0,242

1,040

Attualmente l'ESTAT dedica la metà di un posto AD alla convalida e agli orientamenti metodologici per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e per le borse di plastica in materiale leggero. Per affrontare le numerose sfide legate agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio e al consumo di borse di plastica in materiale leggero, sono necessarie statistiche di qualità basate su misure esaustive e comparabili tra i paesi. Ad esempio, la misurazione degli imballaggi riutilizzabili nei sistemi a ciclo aperto pone diverse sfide tecniche. Ai fini dello sviluppo di orientamenti metodologici e supporto tecnico migliori e del follow-up con gli Stati membri, è necessaria un'ulteriore metà di un posto AD a partire dal 2023.

Per l'elaborazione e la definizione della metodologia per l'obbligo di comunicazione supplementare sulla riciclabilità per il 2028, è necessario un posto di AC a partire dal 2025.

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1,285

1,373

1,458

1,543

1,543

7,202

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027 e oltre

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7
 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

1,875

1,963

2,048

1,868

2,083

9,837

Pagamenti

1,875

1,963

2,048

1,868

2,083

9,837

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 85

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 86

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi della Commissione 

3.2.3.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

     La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

3.2.3.2.

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027 e oltre

TOTALE

RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

0,801

0,889

0,974

1,059

1,059

4,782

Altre spese amministrative

0,480

0,480

0,480

0,480

0,480

2,400

Totale parziale RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale

1,285

1,373

1,458

1,543

1,543

7,202

Esclusa la RUBRICA 7 87  
del quadro finanziario pluriennale

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

Risorse umane

Altre spese 
amministrative

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 7
 
del quadro finanziario pluriennale

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

TOTALE

1,285

1,373

1,458

1,543

1,543

7,202

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.3.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2023

2024

2025

2026

2027 e oltre

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

4 

4 

4 

4 

4 

20 01 02 03 (delegazioni)

 

 

 

 

 

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

 

 

 

 

 

01 01 01 11 (ricerca diretta)

 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare)

 

 

 

 

 

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

2

3

4 

5 

5

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

 

 

 

 

 

XX 01 xx yy zz 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)

 

 

 

 

 

01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)

 

 

 

 

 

Altre linee di bilancio (specificare)

 

 

 

 

 

TOTALE

6

7

8 

9

9

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

DG ENV: sono necessari tre posti AD (personale in organico) per lo svolgimento delle attività di negoziazione, dell'attuazione generale del regolamento, dei diversi lavori preparatori e della redazione del diritto derivato secondo le scadenze proposte nel regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi.

DG ESTAT: il personale si occuperà della misurazione degli imballaggi riutilizzabili nei sistemi a ciclo aperto che pone diverse sfide tecniche. Ai fini dello sviluppo di orientamenti metodologici e supporto tecnico migliori e del follow-up con gli Stati membri, è necessario un ulteriore metà posto AD a partire dal 2023.
L'assistenza informatica è garantita dai servizi orizzontali dell'unità ESTAT.E.2, stimati a 1/20 di un posto AST per la raccolta dei dati relativi agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio e alle borse di plastica in materiale leggero.

 

 

2023

2024

2025

2026

2027

1 AD (0,5 esistente, 0,5 nuovo)

0,05 AST (esistente)

1 AD (0,5 esistente, 0,5 nuovo)

0,05 AST (esistente)

1 AD (0,5 esistente, 0,5 nuovo)

0,05 AST (esistente)

1 AD (0,5 esistente, 0,5 nuovo)

0,05 AST (esistente)

1 AD (0,5 esistente, 0,5 nuovo)

0,05 AST (esistente)

 

Personale esterno

Le posizioni END (già in organico) e AC (aggiuntive) sono necessarie per svolgere il lavoro tecnico, a sostegno della preparazione degli atti relativi a: 

·obblighi di comunicazione sugli obiettivi di riciclaggio, sulla raccolta di alcuni formati di imballaggio e sul consumo di borse di plastica;

·requisiti di riciclabilità per alcune categorie di imballaggi;

·norme di comunicazione armonizzate per i regimi di responsabilità estesa;

·norme di calcolo e verifica armonizzate per il contenuto riciclato degli imballaggi;

·riesame degli obiettivi relativi al contenuto riciclato alla luce degli sviluppi tecnici ed economici;

·norme di armonizzazione per i requisiti e i formati di etichettatura per la cernita da parte dei consumatori, gli imballaggi riutilizzabili, il contenuto riciclato, la compostabilità e un codice QR e altri supporti di dati digitali;

·riesame delle esenzioni alle restrizioni sulle sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi;

·definizione di criteri minimi obbligatori per gli appalti pubblici verdi.

L'esecuzione di tali compiti richiede 4 collaboratori contrattuali supplementari, 2 END e 3 AC (1 AC è assegnato a ESTAT). 

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP);

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP;

   comporta una revisione del QFP.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da terzi,

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 
N 89

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche    

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 90

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

n.p.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni).

(1)    https://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/data/database.
(2)    Transparency Market Research (2018) Packaging Market - Europe Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2018 – 2026, December 2018.
(3)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0102 .
(4)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13852-2020-INIT/it/pdf .
(5)     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_IT.html .
(6)    L'agenda per le competenze per l'Europa è un piano quinquennale per aiutare gli individui e le imprese a sviluppare maggiori e migliori competenze nel contesto della transizione verde https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=it .
(7)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo, COM/2019/640 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN .
(8)    GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(9)    GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1.
(10)    GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.
(11)    GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(12)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709.
(13)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52022PC0142.
(14)     https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/bio-based-biodegradable-and-compostable-plastics_en .
(15)    SWD(2015)111 final https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2015)111&lang=en.
(16)    COM(2017)312 final.
(17)    Commissione europea (2014), Valutazione ex-post di cinque direttive sul flusso di rifiuti, – SWD (2014)209.
(18)    https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/05a3dace-8378-11ea-bf12-01aa75ed71a1 (solo in EN).
(19)    https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Riduzione-dei-rifiuti-di-imballaggio-revisione-delle-norme_it.
(20)    Riduzione dei rifiuti di imballaggio – Consultazione pubblica. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12263-Reducing-packaging-waste-review-of-rules/public-consultation_it . 
(21)    Dal titolo "Valutazione delle opzioni per il rafforzamento dei requisiti essenziali della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e altre misure per ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio" e "Sostegno alla finalizzazione della proposta legislativa e della valutazione d'impatto per la revisione della direttiva sugli imballaggi, con misure politiche nuove e aggiornate e informazioni per la stesura dei testi legislativi".
(22)     "Studio preliminare per valutare la fattibilità di ulteriori misure UE sulla prevenzione dei rifiuti e l'attuazione della direttiva sulle borse di plastica. Parte II, Attuazione della direttiva sulle borse di plastica" (solo in EN) - Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (europa.eu) .
(23)     "Rilevanza dei prodotti di consumo e degli imballaggi in plastica biodegradabili e compostabili in un'economia circolare" (solo in EN) - Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (europa.eu) .
(24)    La produzione totale di rifiuti di imballaggio nell'UE è aumentata passando da 66 milioni di tonnellate nel 2009 a 78,5 milioni di tonnellate nel 2019 (crescita del 19 %, superiore a quella dell'RNL).
La produzione annuale di rifiuti di imballaggio nel 2018 è stata stimata in 173 kg pro capite nell'UE, con un aumento di 27 kg rispetto al 2009.
(25)    Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/665 della Commissione, del 17 aprile 2019 (versione consolidata GU L 112 del 26.4.2019, pag. 26).
(26)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce la metodologia di calcolo del consumo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/CE (GU L 160 del 25.6.2018, pag. 6).
(27)

   Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82). 

(28)    GU C […] del […], pag. […].
(29)    GU C […] del […], pag. […].
(30)    Eurostat, Statistiche sui rifiuti di imballaggio (disponibile solo in inglese): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Packaging_waste_statistics
(31)    Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
(32)    Commissione europea (2014), documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2014) 209, valutazione ex post di cinque direttive sui flussi di rifiuti (disponibile solo in inglese).
(33)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
(34)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:98:FIN&WT.mc_id=Twitter
(35)    Amadei A., Ardente F., Garcia-Gutierrez P., Klenert D., Nessi S., Tonini D., Tosches D., Saveyn H.
(2022), "Environmental and economic assessment of plastic waste recycling, Mechanical, physical and chemical recycling technologies", di prossima pubblicazione.
(36)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare", COM(2018) 28 final.
(37)    Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).
(38)     https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13852-2020-INIT/it/pdf
(39)     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_IT.html  
(40)    https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/sustainable-products/ecodesign-sustainable-products_it
(41)    Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(42)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).
(43)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).
(44)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: 'Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final).
(45)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(46)    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(47)    Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
(48)    Decisione 2001/171/CE della Commissione, del 19 febbraio 2001, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 62 del 2.3.2001, pag. 20).
(49)    Decisione 2009/292/CE della Commissione, del 24 marzo 2009, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 44).
(50)    Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(51)    Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).
(52)    Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).
(53)    Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).
(54)    Gli imballaggi sensibili al contatto corrispondono agli imballaggi di plastica dei prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4), dal regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (rifusione) (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59), dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1), dal regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176), dal regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 1), dal regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43), dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67) e dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).
(55)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(56)    Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(57)    Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione – Prevenzione mediante riduzione alla fonte.
(58)    https://www.pro-e.org/the-green-dot-trademark
(59)    Decisione della Commissione, del 28 gennaio 1997, che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28).
(60)    Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(61)

   Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 11).

(62)    Commissione europea, Direzione generale dell'Ambiente, Scoping study to assess the feasibility of further EU measures on waste prevention and implementation of the Plastic Bags Directive. Part II, Implementation of Plastic Bags Directive, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2022.
(63)    Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).
(64)    Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(65)    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(66)    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
(67)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(68)    Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141).
(69)    Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012) 2384 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 66).
(70)    Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).
(71)

   Decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/CE (GU L 160 del 25.6.2018, pag. 6).

(72)    Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6).
(73)    Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(74)    Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(75)    Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(76)    Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(77)    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(78)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(79)     NACE Rev. 2 - Classificazione statistica delle attività economiche - manuali e orientamenti sui prodotti - Eurostat (europa.eu) ; Statistiche sui servizi di alloggio e di ristorazione - NACE Rev. 2 - Spiegazione delle statistiche (europa.eu)
(80)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(81)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/IT/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.  
(82)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(83)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(84)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(85)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(86)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".
(87)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(88)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(89)    L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.
(90)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Bruxelles, 30.11.2022

COM(2022) 677 final

ALLEGATI

della

proposta di regolamento

del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE



























{SEC(2022) 425 final} - {SWD(2022) 384 final} - {SWD(2022) 385 final}


ALLEGATO I

ELENCO INDICATIVO DEGLI ARTICOLI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI IMBALLAGGI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Articoli che rientrano nella definizione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articoli considerati imballaggio

Scatole per dolci

Pellicola che ricopre le custodie di CD

Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste)

Pizzi per torte venduti con le torte

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita

Vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili

Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli)

Grucce per indumenti (vendute con un indumento)

Scatole di fiammiferi

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto)

Capsule per sistemi erogatori di bevande (per esempio caffè, cioccolata e latte)

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori

Sacchetti di alluminio per tè e caffè

Articoli non considerati imballaggio

Vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita

Cassette di attrezzi

Rivestimenti di cera dei formaggi

Budelli per salsicce

Grucce per indumenti (vendute separatamente)

Cartucce per stampanti

Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette)

Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute vuote, destinate ad essere usate per custodire i CD)

Bustine solubili per detersivi

Lumini per tombe (contenitori per candele)

Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, per esempio un macinapepe ricaricabile)

Articoli che rientrano nella definizione dell'articolo 3, punto 1), lettere d) ed e)

Articoli da imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita

Sacchetti o borse di carta o di plastica

Piatti e tazze monouso

Pellicola retrattile

Sacchetti per panini

Fogli di alluminio

Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie

Articoli non considerati imballaggio

Agitatori

Posate monouso

Carta da imballaggio (venduta separatamente ai consumatori e agli operatori del settore)

Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote)

Pizzi per torte venduti senza le torte

Articoli che rientrano nella definizione dell'articolo 3, punto 1), lettere b) e c)

Articoli considerati imballaggio

Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto, comprese le etichette adesive per frutta e verdura

Articoli considerati parti di imballaggio

Spazzolini per mascara che sono parte integrante della chiusura dei recipienti

Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio

Graffette

Fascette di plastica

Dispositivo di dosaggio che è parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, per esempio un macinapepe contenente pepe)

Articoli non considerati imballaggio

Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID)

ALLEGATO II

CATEGORIE E PARAMETRI PER VALUTARE LA RICICLABILITÀ DEGLI IMBALLAGGI

Tabella 1: elenco indicativo dei materiali, tipi e categorie di imballaggio di cui all'articolo 6

N. categoria

Materiale di imballaggio predominante

Tipo di imballaggio

Formato (indicativo)

Colore

1

Vetro

Vetro

Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici e vaschette di vetro (silicosodocalcico)

 

2

Vetro

Imballaggi compositi il cui componente principale è il vetro

Bottiglie, barattoli, flaconi, vasetti per cosmetici, vaschette

 

3

Carta/cartone

Imballaggi di carta o cartone

Scatole, vassoi, imballaggi multipli

 

4

Carta/cartone

Imballaggi compositi il cui componente principale è la carta o il cartone

Per esempio cartoni per bevande, piatti e bicchieri, ossia carta o cartone metallizzato o plastificato, carta per i liquidi, carta o cartone con rivestimenti o inserti in plastica

 

5

Metallo

Acciaio

Imballaggi rigidi (bombolette aerosol, barattoli di vernice, scatole ecc.) in acciaio, inclusa la banda stagnata

 

6

Metallo

Imballaggi compositi il cui componente principale è l'acciaio

Fusti, tubi, lattine, scatole, vassoi, ecc.

 

7

Metallo

Alluminio

Imballaggi rigidi (lattine per alimenti e bevande, bottiglie, bombolette aerosol)

 

8

Metallo

Alluminio

Imballaggi semirigidi o flessibili (contenitori e vassoi, tubi, lamine)

 

9

Metallo

Imballaggi compositi il cui componente principale è l'alluminio

Fusti, tubi, lattine, scatole, vassoi, ecc.

 

10

Plastica

PET - rigido

Bottiglie

Trasparente incolore/azzurro

11

Plastica

PET - rigido

Bottiglie e flaconi

Trasparente altri colori

12

Plastica

PET - rigido

Imballaggi rigidi diversi dalle bottiglie (tra cui vasetti, vaschette e vassoi)

Trasparente

13

Plastica

PET - flessibile

Pellicole

 

14

Plastica

Polietilene ad alta densità (HDPE) - rigido

Contenitori e tubi

Naturale/
incolore

15

Plastica

Polietilene ad alta densità (HDPE) - rigido

Contenitori e tubi

Colorato

16

Plastica

Polietilene (PE) - flessibile

Pellicole

Naturale/
incolore

17

Plastica

Polietilene (PE) - flessibile

Pellicole

Colorato

18

Plastica

rigido

Contenitori e tubi

Naturale/
incolore

19

Plastica

rigido

Contenitori e tubi

Colorato

20

Plastica

Polipropilene (PP) - flessibile

Pellicole

Naturale/
incolore

21

Plastica

Polipropilene (PP) - flessibile

Pellicole

Colorato

22

Plastica

HDPE e PP - rigido

Cassette e pallet

 

23

Plastica

Polistirene (PS) - rigido

Imballaggi rigidi (ad eccezione del polistirene espanso (EPS) e del polistirene estruso (XPS))

 

24

Plastica

EPS -rigido

Scatole per il pesce o per elettrodomestici

 

25

Plastica

XPS - rigido

 

 

26

Plastica

Altre plastiche rigide, tra cui cloruro di polivinile (PVC) e policarbonato (PC) - rigido

Rigido

 

27

Plastica

Altre plastiche flessibili, per esempio pellicole di plastica multistrato e altri materiali compositi - flessibile

Borselli

28

Legno, sughero

Imballaggi di legno, compreso il sughero

Pallet, scatole

 

29

Prodotti tessili

Fibre tessili naturali e sintetiche

Sacchi

 

30

Ceramica, porcellana o gres

Argilla, pietra

Vasi, contenitori, bottiglie



Tabella 2: classi di prestazione di riciclabilità

Classe di prestazione di riciclabilità

Valutazione della riciclabilità per unità, in peso

Classe A

Superiore o uguale al 95 %

Classe B

Superiore o uguale al 90 %

Classe C

Superiore o uguale all'80 %

Classe D

Superiore o uguale al 70 %

Classe E

Inferiore al 70 %

ALLEGATO III 

IMBALLAGGI COMPOSTABILI

Condizioni da prendere in considerazione per imporre l'uso di formati di imballaggio compostabili:

(a)non avrebbero potuto essere progettati come imballaggi riutilizzabili o i prodotti non avrebbero potuto essere immessi sul mercato senza imballaggio;

(b)sono progettati per entrare nel flusso dei rifiuti organici alla fine del ciclo di vita;

(c)sono biodegradabili e possono quindi subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica, compresa la digestione anaerobica, con conseguente conversione in biossido di carbonio o metano, in assenza di ossigeno, sali minerali, biomassa e acqua;

(d)il loro utilizzo aumenta notevolmente la raccolta di rifiuti organici rispetto all'uso di materiali di imballaggio non compostabili;

(e)il loro utilizzo riduce nettamente la contaminazione del compost con imballaggi non compostabili;

(f)il loro utilizzo non aumenta la contaminazione dei flussi di rifiuti di imballaggio non compostabili.

ALLEGATO IV 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI IMBALLAGGI

PARTE I

Criteri di prestazione

1.Protezione dei prodotti: la progettazione degli imballaggi deve garantire la protezione dei prodotti dal punto di imballaggio o di riempimento fino all'utilizzo finale al fine di evitare danni al prodotto, perdite, deterioramenti o sprechi. Le prescrizioni possono riguardare la protezione da danni meccanici o chimici, dalla vibrazione, dalla compressione, dall'umidità, dalla luce, dall'ossigeno, dalle infezioni microbiologiche, dai parassiti, dal deterioramento delle proprietà organolettiche, ecc., e includere riferimenti a specifici atti normativi che contengono prescrizioni sulla qualità dei prodotti.

2.Processi di produzione degli imballaggi: la progettazione degli imballaggi deve essere compatibile con i processi di produzione e riempimento degli imballaggi.

3.Logistica: la progettazione degli imballaggi deve garantire la distribuzione, il trasporto, la manipolazione e lo stoccaggio adeguati e sicuri dei prodotti imballati.

4.Obblighi di informazione: la progettazione degli imballaggi deve garantire che gli utilizzatori e i consumatori abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie sul prodotto imballato, il suo uso, la sua conservazione e manutenzione, comprese le istruzioni di sicurezza.

5.Igiene e sicurezza: la progettazione degli imballaggi deve garantire la sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori e l'igiene e la sicurezza del prodotto durante la distribuzione, l'utilizzo finale e lo smaltimento.

6.Obblighi giuridici: la progettazione del prodotto deve garantire che gli imballaggi e i prodotti imballati siano conformi alla legislazione applicabile.

7.Contenuto riciclato, riciclabilità e riutilizzo: la progettazione degli imballaggi deve garantire la riciclabilità e l'inclusione di contenuto riciclato come previsto dal presente regolamento. Se gli imballaggi sono destinati al riutilizzo devono rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento.

Parte II

Metodologia di valutazione e determinazione del volume e peso minimi dell'imballaggio

La valutazione del volume e del peso minimi dell'imballaggio necessari a garantirne la funzionalità di cui all'articolo 3, punto 1), del regolamento, è illustrata nella documentazione tecnica e comprende almeno:

(a)per ciascun criterio di prestazione di cui alla parte I, un elenco di specifiche di progettazione che non consentono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio senza comprometterne la funzionalità, compresa la sicurezza e l'igiene, per il prodotto imballato, l'imballaggio e l'utilizzatore. È necessario descrivere il metodo usato per individuare queste prescrizioni e spiegare i motivi che impediscono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio. Devono essere esaminate tutte le possibilità di riduzione di ogni materiale da imballaggio. Non è sufficiente sostituire un materiale di imballaggio con un altro;

(b)la descrizione dell'esito della valutazione, compresi i dettagli del calcolo del peso e del volume minimi necessari dell'imballaggio. Devono essere prese in considerazione e documentate le possibili variazioni tra lotti di produzione di uno stesso imballaggio;

(c)i risultati di test, ricerche di mercato o studi utilizzati per la valutazione effettuata a norma delle lettere a) e b).

ALLEGATO V

RESTRIZIONI ALL'USO DI DETERMINATI FORMATI DI IMBALLAGGIO

Formato di imballaggio

Restrizione all'uso

Esempio illustrativo

1.

Imballaggi multipli di plastica monouso

Gli imballaggi di plastica usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire agli utilizzatori finali di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione.

Film estensibili, film di plastica termoretraibili

2.

Imballaggi di plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per prodotti ortofrutticoli freschi

Imballaggi monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti.

Reti, sacchetti, vassoi, contenitori

3.

Plastica monouso, imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso

Imballaggi monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande.

Vassoi, piatti e bicchieri usa e getta, sacchetti, lamine, scatole

4.

Imballaggi monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering

Imballaggi monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione di quelli forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni.

Bustine, vaschette, vassoi, scatole

5.

Piccoli imballaggi monouso utilizzati negli alberghi

Per cosmetici e prodotti per l'igiene di meno di 50 ml per i prodotti liquidi e meno di 100 g per i prodotti non liquidi.

Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, piccoli sacchetti per saponette



ALLEGATO VI

PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER I SISTEMI DI RIUTILIZZO E LE STAZIONI DI RICARICA

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

(a)"sistema a circuito chiuso", un sistema di riutilizzo nel quale un gestore di sistema o un gruppo cooperante di partecipanti al sistema fanno circolare gli imballaggi senza che vi siano cambiamenti di proprietà;

(b)"sistema a circuito aperto", un sistema di riutilizzo nel quale gli imballaggi riutilizzabili circolano tra un numero non precisato di partecipanti al sistema e la proprietà degli imballaggi cambia in uno o più punti del processo di riutilizzo;

(c)"gestore del sistema", qualsiasi persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo e lo gestisce;

(d)"partecipante al sistema", qualsiasi persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo ed esegue almeno una delle azioni seguenti: raccoglie gli imballaggi dagli utilizzatori finali o da altri partecipanti al sistema, li ricondiziona, li distribuisce tra i partecipanti, li trasporta, li riempie con i prodotti, li confeziona o li offre agli utenti finali. Il sistema di riutilizzo può comprendere uno o più partecipanti che eseguono tali azioni.

Parte A

Prescrizioni relative ai sistemi di riutilizzo

1.Prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo

Le seguenti prescrizioni si applicano a tutti i sistemi di riutilizzo e devono essere rispettate simultaneamente:

(e)    il sistema ha una struttura di governance chiaramente definita;

(f)    la struttura di governance garantisce il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo e di qualsiasi altro obiettivo del sistema;

(g)    la struttura di governance prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli operatori economici che desiderano entrare a far parte del sistema;

(h)    la struttura di governance prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli utilizzatori finali;

(i)    il sistema è dotato di regole che ne definiscono il funzionamento, tra cui le prescrizioni relative all'uso degli imballaggi, accettate da tutti i partecipanti al sistema e che dovrebbero indicare:

i)    i tipi e i modelli degli imballaggi autorizzati a circolare nel sistema;

ii)    la descrizione dei prodotti destinati a essere usati, riempiti o trasportati attraverso il sistema;

iii)    i termini e le condizioni per una manipolazione e un utilizzo corretti degli imballaggi;

iv)    prescrizioni dettagliate sul ricondizionamento degli imballaggi;

v)    prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi;

vi)    prescrizioni sullo stoccaggio degli imballaggi;

vii)    prescrizioni sul riempimento o sul carico degli imballaggi;

viii)    regole per garantire che gli imballaggi riutilizzabili siano raccolti in modo efficace ed efficiente, compresi incentivi per gli utilizzatori finali a riportare gli imballaggi nei punti di raccolta o nei sistemi di raccolta multipla;

ix)    regole per garantire parità ed equità di accesso al sistema di riutilizzo, anche per gli utilizzatori finali vulnerabili;

(j)    il gestore del sistema controlla il corretto funzionamento del sistema e verifica l'effettiva capacità di riutilizzo degli imballaggi;

(k)    il sistema comprende norme in materia di comunicazione che consentono di accedere ai dati sul numero di volte in cui l'imballaggio è ricaricato, riutilizzato o scartato, sul tasso di raccolta, sul numero di vendite o unità equivalenti;

(l)    la progettazione degli imballaggi avviene conformemente a specifiche o norme fissate di comune accordo;

(m)    il sistema garantisce l'equa ripartizione di costi e benefici tra tutti i partecipanti.

2.Prescrizioni relative ai sistemi a circuito chiuso

Oltre alle prescrizioni generali del punto 1, devono essere rispettate simultaneamente anche le prescrizioni seguenti:

(a)    il sistema si avvale della logistica del ricircolo, che facilita il trasferimento degli imballaggi dagli utilizzatori o dagli utilizzatori finali ai partecipanti al sistema;

(b)    il sistema garantisce la raccolta, il ricondizionamento e la ridistribuzione degli imballaggi;

(c)    i partecipanti al sistema sono tenuti a riprendere l'imballaggio dal punto di raccolta se è stato utilizzato, raccolto e stoccato conformemente alle regole del sistema;

3.Prescrizioni relative ai sistemi a circuito aperto

Oltre alle prescrizioni generali del punto 1, devono essere rispettate simultaneamente anche le prescrizioni seguenti:

(a)    dopo l'utilizzo degli imballaggi, il partecipante a un sistema decide se riutilizzarli o trasferirli a un altro partecipante al sistema affinché li riutilizzi;

(b)    il sistema garantisce che siano predisposti la raccolta, il ricondizionamento e la ridistribuzione degli imballaggi e che siano generalmente disponibili;

(c)    il ricondizionamento conforme alle prescrizioni di cui alla parte B del presente allegato fa parte del sistema.

Parte B

Ricondizionamento

1.Il processo di ricondizionamento non deve creare rischi per la salute e la sicurezza di coloro che ne sono responsabili e deve puntare ad avere un minore impatto ambientale. Deve essere gestito conformemente alla legislazione applicabile sui materiali sensibili al contatto.

2.Il ricondizionamento comprende le seguenti operazioni, adattate in funzione del formato e dell'uso previsto degli imballaggi riutilizzabili:  

(a)    valutazione delle condizioni degli imballaggi;  

(b)    rimozione dei componenti danneggiati o non riutilizzabili;  

(c)    trasferimento dei componenti rimossi a un adeguato processo di recupero;  

(d)    pulizia e lavaggio nel rispetto delle condizioni igieniche richieste;  

(e)    riparazione degli imballaggi; 

(f)    ispezione e valutazione dell'idoneità allo scopo.  

3.Se necessario, i processi di pulizia e lavaggio devono essere effettuati in diverse fasi del ricondizionamento e ripetuti.  

4.Il prodotto ricondizionato deve rispettare le prescrizioni in materia di salute e di sicurezza ad esso applicabili.

Parte C

Prescrizioni relative alla ricarica

Le stazioni di ricarica devono rispettare le seguenti prescrizioni:

(a)devono riportare informazioni chiare e precise sui seguenti aspetti:

i)    le norme igieniche che il contenitore dell'utilizzatore finale deve rispettare per poter usufruire della stazione di ricarica,

ii)    informazioni sulla responsabilità dell'utilizzatore finale di rispettare le norme igieniche,

iii)    i tipi di contenitori utilizzabili per acquistare prodotti mediante ricarica e le loro caratteristiche;

(b)    devono contenere un dispositivo di pesatura che consenta di pesare il contenitore dell'utilizzatore finale;

(c)    il prezzo pagato dagli utilizzatori finali non dovrebbe includere il peso del contenitore per la ricarica;

(d)    il distributore finale deve garantire il rispetto delle norme igieniche applicabili.

ALLEGATO VII

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

Modulo A

Controllo interno della produzione

1.Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati rispettano le prescrizioni degli articoli 5 e 10 del presente regolamento ad essi applicabili.

2.Documentazione tecnica

Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità degli imballaggi alle prescrizioni pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi.

Essa precisa le prescrizioni applicabili e illustra, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento degli imballaggi. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

(a)    una descrizione generale degli imballaggi e dell'uso cui sono destinati;

(b)    progetti di massima e piani di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sottoinsiemi, dei circuiti ecc.;

(c)    descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni, degli schemi e del funzionamento degli imballaggi;

(d)    un elenco che riporta:

i) le norme armonizzate di cui all'articolo 31, applicate in tutto o in parte;

ii) le specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 32, applicate in tutto o in parte;

iii) le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;

iv) nel caso di norme armonizzate e/o specifiche comuni applicate solo in parte, un'indicazione delle parti che sono state applicate;

v) nel caso di norme armonizzate e/o specifiche comuni non applicate, una descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni di cui al punto 1.

(e)    una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli articoli 6, 9 e 10;

(f)    le relazioni sulle prove.

3.Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità degli imballaggi alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni di cui al punto 1.

4.Dichiarazione di conformità

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per un tipo di imballaggio e la lascia a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per dieci anni dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'imballaggio per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5.Mandatario

Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 possono essere adempiuti dal suo mandatario, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.



ALLEGATO VIII

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N. *

1.N. ... (identificazione univoca dell'imballaggio):

2.Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario.

3.La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

4.Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell'imballaggio.

5.L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati).

6.Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.

7.L'organismo notificato … (denominazione, indirizzo, numero) … ha effettuato … (descrizione dell'intervento) … e rilasciato il/i certificato/i: (estremi, fra cui la data e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).

8.Informazioni aggiuntive

Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma)

* (numero di identificazione della dichiarazione)



Allegato IX

INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI E LE COMUNICAZIONI AL REGISTRO DI CUI ALL'ARTICOLO 39

A.A. Informazioni da fornire all'atto dell'iscrizione

1.Le informazioni che il produttore o il suo rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore devono presentare comprendono:

(a)il nome e i marchi commerciali (se disponibili) con i quali il produttore opera nello Stato membro e l'indirizzo del produttore, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, eventuale numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail, indicando un unico punto di contatto;

(b)il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale europeo o nazionale;

(c)i quantitativi in peso dei tipi di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II che il produttore mette a disposizione nello Stato membro per la prima volta;

(d)una dichiarazione sul modo in cui il produttore adempie alle proprie responsabilità a norma dell'articolo 40.

2.Qualora il compito di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore sia affidato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, le informazioni da fornire comprendono il nome e i recapiti, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente e il codice fiscale europeo nazionale dell'organizzazione, e il mandato del produttore rappresentato, una dichiarazione del produttore o, se del caso, del suo rappresentante designato per la responsabilità estesa del produttore o dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, che attesti la veridicità delle informazioni fornite.

3.Nel caso di un'autorizzazione a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, oltre alle informazioni di cui alla parte A, punto 1, del presente allegato, specifica:

(a)i nomi e i recapiti, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail dei produttori rappresentati;

(b)il mandato di ciascun produttore rappresentato, se del caso;

(c)se rappresenta più di un produttore, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore indica separatamente in che modo ciascuno dei produttori rappresentati ottempera alle responsabilità di cui all'articolo 40.



B.Informazioni da fornire per le comunicazioni:

(a)codice di identificazione nazionale del produttore;

(b)    periodo di riferimento;

(c)    quantitativi in peso dei tipi di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, che il produttore mette a disposizione nello Stato membro per la prima volta;

(d)    quantitativi in peso per materiale di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente all'interno dello Stato membro, di cui alla tabella 1 dell'allegato II;

(e)    quantitativi in peso di ciascun materiale e tipo di rifiuti di imballaggio riciclati, recuperati e smaltiti all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o all'esterno dell'Unione, di cui alla tabella 4 dell'allegato XII;

(f)    quantitativi in peso di bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, e di contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, di cui alla tabella 6 dell'allegato XII;

(g)    disposizioni volte a garantire la responsabilità del produttore per quanto riguarda i rifiuti derivanti dagli imballaggi immessi sul mercato.



ALLEGATO X 

PRESCRIZIONI MINIME PER I SISTEMI DI DEPOSITO CAUZIONALE E RESTITUZIONE

Ai fini del presente allegato si applica la seguente definizione:

"gestore del sistema", qualsiasi persona fisica e giuridica cui è affidata la responsabilità di istituire o gestire un sistema di deposito cauzionale e restituzione in uno Stato membro.

Prescrizioni minime generali per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione

Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti sul loro territorio soddisfino le seguenti prescrizioni minime:

(a)    è istituito o autorizzato un unico gestore del sistema;

(b)    la governance del sistema prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli operatori economici che desiderano entrare a far parte del sistema, purché mettano a disposizione sul mercato imballaggi appartenenti a un tipo o a una categoria di imballaggio inclusi nel sistema;

(c)    sono istituite procedure di controllo e sistemi di comunicazione che consentano al gestore del sistema di ottenere dati sulla raccolta degli imballaggi che fanno parte del sistema di deposito cauzionale e restituzione;

(d)    è fissato un deposito cauzionale minimo sufficiente a conseguire i tassi di raccolta richiesti;

(e)    sono stabilite prescrizioni minime relative alla capacità finanziaria del gestore del sistema, che gli consentano di svolgere le sue funzioni;

(f)    il gestore del sistema è un soggetto giuridico indipendente e senza scopo di lucro;

(g)    il gestore del sistema svolge esclusivamente ruoli derivanti dalle disposizioni del presente regolamento e qualsiasi ruolo aggiuntivo legato al coordinamento e alla gestione del sistema di deposito cauzionale e restituzione istituito dagli Stati membri;

(h)    il gestore del sistema coordina il funzionamento del sistema di deposito cauzionale e restituzione;

(i)    il gestore del sistema conserva per iscritto:

i) uno statuto che ne stabilisce l'organizzazione interna,

ii) i dati sul suo sistema di finanziamento,

iii) una dichiarazione attestante la conformità del sistema alle prescrizioni del regolamento e a eventuali prescrizioni supplementari stabilite nello Stato membro in cui opera;

(j)    almeno l'1 % del fatturato annuale del gestore del sistema (esclusi i depositi cauzionali) è investito in campagne di sensibilizzazione del pubblico che diano informazioni sulla gestione dei rifiuti di imballaggio;

(k)    i gestori dei sistemi sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il sistema opera, ai fini del controllo della conformità alle prescrizioni di cui al presente allegato;

(l)    gli Stati membri provvedono a che i distributori finali siano obbligati ad accettare gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale e a restituire i depositi agli utilizzatori finali. Nell'attuare questo obbligo gli Stati membri tengono conto almeno dei seguenti fattori:

i) superficie di vendita che consenta agli utilizzatori finali di restituire gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale secondo le condizioni locali,

ii) le abitudini e le tradizioni di acquisto e vendita,

iii) la sicurezza alimentare,

iv) la salute e la sicurezza,

v) la salute pubblica;

(m)    il deposito cauzionale è esente dalle imposte sulle vendite;

(n)    l'utilizzatore finale può restituire l'imballaggio oggetto di deposito cauzionale senza dover acquistare alcuna merce; il deposito cauzionale è rimborsato al consumatore;

(o)    tutti gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale sono chiaramente etichettati affinché agli utilizzatori finali sia evidente la necessità di restituirli;

(p)    le tariffe sono trasparenti;

(q)    tutti gli imballaggi interessati dal sistema di deposito cauzionale e di restituzione.

Gli Stati membri possono stabilire prescrizioni supplementari, se del caso, per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per aumentare la purezza dei rifiuti di imballaggio raccolti, ridurre la dispersione nell'ambiente e promuovere altri obiettivi di economia circolare.

Gli Stati membri con regioni con un'elevata attività transfrontaliera devono assicurarsi che il funzionamento del sistema di deposito cauzionale e restituzione ne consenta l'interoperabilità e che l'attuazione delle prescrizioni minime e di eventuali prescrizioni supplementari non dia luogo a discriminazioni nei confronti delle imprese e dei consumatori e a distorsioni del mercato.

Gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe alla riscossione di un deposito cauzionale per gli imballaggi interessati nel caso del consumo nelle strutture ricettive, purché l'imballaggio oggetto di deposito cauzionale sia aperto, il prodotto sia consumato e l'imballaggio vuoto sia restituito all'interno della struttura.

ALLEGATO XI 

PIANO DI ATTUAZIONE DA PRESENTARE A NORMA DELL'ARTICOLO 46, PARAGRAFO 2, LETTERA D)

Il piano di attuazione da presentare a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), contiene quanto segue:

(a)una valutazione dei tassi di riciclaggio passati, presenti e previsti per il futuro, di collocamento in discarica e di altri trattamenti dei rifiuti di imballaggio e dei flussi di cui sono composti;

(b)una valutazione dell'attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;

(c)i motivi per i quali lo Stato membro ritiene che potrebbe non essere in grado di conseguire il pertinente obiettivo di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), entro il termine ivi previsto e una valutazione della proroga necessaria per conseguire tale obiettivo;

(d)le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, che sono applicabili allo Stato membro durante la proroga, compresi gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE;

(e)un calendario per l'attuazione delle misure di cui al punto 4, la determinazione dell'organismo competente per la loro attuazione e una valutazione del loro contributo individuale al conseguimento degli obiettivi applicabili nel caso di una proroga;

(f)informazioni sui finanziamenti per la gestione dei rifiuti in linea con il principio «chi inquina paga»;

(g)misure per migliorare la qualità dei dati, ove necessario, al fine di ottimizzare la pianificazione e il monitoraggio dei risultati nella gestione dei rifiuti.

ALLEGATO XII 

DATI DA INCLUDERE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI NELLE LORO BANCHE DI DATI SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO


(SECONDO LE TABELLE DA 1 A 4)

1.Per gli imballaggi per la vendita, gli imballaggi multipli e gli imballaggi per il trasporto:

(a)la quantità, per ciascuna categoria di imballaggio, di imballaggi generati all'interno dello Stato membro (prodotti + importati + immagazzinati - esportati) (tabella 1);

(b)le quantità riutilizzate (tabella 2).

2.Per i rifiuti di imballaggi per la vendita, di imballaggi multipli e di imballaggi per il trasporto:

(a)le quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente per ciascun materiale (tabella 3);

(b)le quantità recuperate e smaltite, riciclate e recuperate per ciascun tipo di imballaggio (tabella 4);

(c)il consumo annuo di borse di plastica in materiale ultraleggero, di borse di plastica in materiale leggero e di borse di plastica in materiale pesante per persona, separatamente per ciascuna categoria, come stabilito all'articolo 50, paragrafo 1, lettera b) (tabella 5);

(d)il tasso di raccolta differenziata dei formati di imballaggio oggetto di sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 44, paragrafo 1 (tabella 6)

TABELLA 1

Quantità di imballaggi per la vendita, imballaggi multipli e imballaggi per il trasporto generati nel territorio nazionale

Tonnellate prodotte

- Tonnellate esportate

+ Tonnellate importate

+ Tonnellate immagazzinate

= Totale

Vetro

Plastica

Carta/cartone (compresi materiali compositi)

Metalli ferrosi

Alluminio

Legno

Altro

Totale

TABELLA 2

Quantità di imballaggi per la vendita, imballaggi multipli e imballaggi per il trasporto riutilizzati nel territorio nazionale

Tonnellate di imballaggi immessi sul mercato per la prima volta

Imballaggi riutilizzabili

Imballaggi per la vendita riutilizzabili

Tonnellate

Percentuale

Tonnellate

Percentuale

Vetro

Plastica

Carta/cartone (compresi imballaggi compositi)

Metalli ferrosi (compresi banda stagnata e imballaggi compositi)

Alluminio

Legno

Altro

Totale

TABELLA 3

Quantità di rifiuti di imballaggio raccolti separatamente (imballaggi per la vendita, imballaggi multipli e imballaggi per il trasporto) prodotti nel territorio nazionale, per materiale

Materiale di imballaggio

Produzione di rifiuti (t)

Dalla raccolta differenziata (t)

Vetro

Plastica (rigida e flessibile)

Carta/cartone (compresi materiali compositi)

Metallo (metalli ferrosi e alluminio)

Legno

Altro

Totale

TABELLA 4

Quantità di rifiuti di imballaggio recuperati e smaltiti nel territorio nazionale

Articoli considerati imballaggio

Tonnellate totali recuperate e smaltite

Quantità riciclata

Quantità recuperata

Tonnellate

Percentuale

Tonnellate

Percentuale

Vetro, compresi gli imballaggi compositi

Plastica, PET

Rigido

Plastica, PP

Plastica, HDPE e PP

Plastica, PS

Plastica, HDPE

Plastica, PVC

Plastica, PC

Plastica, EPS

Plastica, XPS

Plastica, PET

Flessibile

Plastica, PP

Plastica, PE

Plastica multistrato

Carta/cartone (non compositi)

Carta/cartone compositi

Metallo ferroso (compresi la banda stagnata e gli imballaggi compositi il cui componente principale è l'acciaio)

Alluminio (compresi gli imballaggi compositi il cui componente principale è l'alluminio)

Legno

Prodotti tessili

Ceramica, porcellana o grès

Altro

Totale rifiuti di imballaggio

Tabella 5

Quantità di borse di plastica in materiale ultraleggero, borse di plastica in materiale leggero e borse di plastica in materiale pesante consumata nel territorio nazionale per persona

Borse di plastica consumate nel territorio nazionale

Numero per persona

Tonnellate per persona

Borse di plastica in materiale ultraleggero borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron

 

 

Borse di plastica in materiale leggero 

borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron

 

 

Borse di plastica in materiale pesante 

borse di plastica con uno spessore compreso tra 50 e 99 micron

 

 

Tabella 6

Tasso di raccolta differenziata dei formati di imballaggio oggetto di sistemi di deposito cauzionale e restituzione a norma dell'articolo 44, paragrafo 1

Tonnellate di imballaggi immessi sul mercato per la prima volta nel territorio nazionale (t)

Imballaggi raccolti separatamente sul territorio nazionale mediante un sistema di deposito cauzionale e restituzione (t)

Bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri

 

 

Contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri

 

ALLEGATO XIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 94/62/CE

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo1

Articolo 2, paragrafo1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, punto 1), primo comma

Articolo 3, punto 1)

Articolo 3, punto 1), secondo comma, lettera a)

Articolo 3, punto 2

Articolo 3, punto 1), secondo comma, lettera b)

Articolo 3, punto 3)

Articolo 3, punto 1), secondo comma, lettera c)

Articolo 3, punto 4)

Articolo 3, punto 1), terzo comma, punto i)

Articolo 3, punto 1), lettera a)

Articolo 3, punto 1), terzo comma, punto ii)

Articolo 3, punto 1), lettere d) ed e)

Articolo 3, punto 1), terzo comma, punto iii)

Articolo 3, punto 1), lettere b) e c)

Articolo 3, punto 1) bis

Articolo 3, punto 43)

Articolo 3, punto 1 ter)

Articolo 3, punto 44)

Articolo 3, punto 1 quater)

Articolo 3, punto 45)

Articolo 3, punto 1 quinquies)

Articolo 3, punto 46)

Articolo 3, punto 1 sexies)

---

Articolo 3, punto 2)

Articolo 3, punto 20)

Articolo 3, punto 2 bis)

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 3, punto 2 ter)

Articolo 3, punto 19)

Articolo 3, punto 2 quater)

Articolo 3, punto 60), e articolo 3, quarto comma

Articolo 3, punto 11)

Articolo 3, punto 8)

Articolo 3, punto 12)

---

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

---

Articolo 4, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1 bis, primo comma

Articolo 29, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1 bis, secondo comma

Articolo 29, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 4, paragrafo 1 bis, terzo comma

Articolo 29, paragrafo 2, prima frase

Articolo 4, paragrafo 1 bis, quarto comma, lettera a)

Articolo 29, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1 bis, quarto comma, lettera b)

Articolo 29, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 1 bis, quinto comma

Articolo 50, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1 bis, sesto comma

Articolo 50, paragrafo 7, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1 ter

Articolo 29, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1 quater

---

Articolo 4, paragrafo 2

---

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 45, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 26, paragrafi da 1 a 10

Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 45, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 45, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 48, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)

Articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)

Articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 48, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 48, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 50, paragrafo 7, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 5

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto i)

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto ii)

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iii)

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto iv)

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), punto v)

---

Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto i)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto ii)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto iii)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera b), punto iii)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto iv)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera b), punto iv)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto v)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera b), punto v)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punto vi)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera b), punto vi)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera h)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto i)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera d), punto i)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto ii)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera d), punto ii)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto iii)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera d), punto iii)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto iv)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera d), punto iv)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto v)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera d), punto v)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera i), punto vi)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera d), punto vi)

Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera a)

Articolo 46, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera b)

Articolo 46, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera c)

Articolo 46, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 1 bis, lettera d)

Articolo 46, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 1 ter

Articolo 46, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1 quater

Articolo 46, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 46, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 46, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 49, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 7

---

Articolo 6, paragrafo 10

Articolo 46, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 11

---

Articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 6 bis, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 6

Articolo 6 bis, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 47, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 6 bis, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 47, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 6 bis, paragrafo 3

Articolo 47, paragrafo 7

Articolo 6 bis, paragrafo 4

Articolo 47, paragrafo 8

Articolo 6 bis, paragrafo 5

Articolo 47, paragrafo 9

Articolo 6 bis, paragrafo 6

Articolo 47, paragrafo 10

Articolo 6 bis, paragrafo 7

Articolo 47, paragrafo 11

Articolo 6 bis, paragrafo 8

Articolo 47, paragrafo 12

Articolo 6 bis, paragrafo 9

Articolo 50, paragrafo 7, lettera a)

Articolo 6 ter

Articolo 36

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 43, paragrafi 1 e 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articoli 39-42

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 43, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 43, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 11

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 8 bis

Articolo 11, paragrafi 1 e 5

Articolo 9, paragrafo 1

Articoli 5-10

Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 31

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b)

---

Articolo 9, paragrafo 3

---

Articolo 9, paragrafo 4

---

Articolo 9, punto 5

---

Articolo 10

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2

---

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5 

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 51, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3 bis

Articolo 50, paragrafo 1, lettera a), articolo 50, paragrafo 3, lettera a) e articolo 50, paragrafo 4)

Articolo 12, paragrafo 3 ter

Articolo 50, paragrafo 5, e articolo 50, paragrafo 6

Articolo 12, paragrafo 3 quater

-

Articolo 12, paragrafo 3 quinquies

Articolo 50, paragrafo 7

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 50, paragrafo 8

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 50, paragrafo 8

Articolo 13, primo comma

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 13, secondo comma

---

Articolo 14

Articolo 37

Articolo 15

Articoli 29, 38 e 45

Articolo 16, paragrafo 1

---

Articolo 16, paragrafo 2

---

Articolo 18

Articolo 4

Articolo 19, paragrafo 1

---

Articolo 19, paragrafo 2

---

Articolo 20

---

Articolo 20 bis, paragrafo 1

---

Articolo 20 bis, paragrafo 2

---

Articolo 20 bis, paragrafo 3

---

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 59, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2, primo comma

Articolo 59, paragrafo 3, primo comma

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 59, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 21 bis, paragrafo 1

Articolo 58, paragrafo 1

Articolo 21 bis, paragrafo 2

Articolo 58, paragrafo 2

Articolo 21 bis, paragrafo 3

Articolo 58, paragrafo 3

Articolo 21 bis, paragrafo 4

Articolo 58, paragrafo 4

articolo 21 bis, paragrafo 5

Articolo 58, paragrafo 5

Articolo 21 bis, paragrafo 6

Articolo 58, paragrafo 6

Articolo 22, paragrafo 1

---

Articolo 22, paragrafo 2

---

Articolo 22, paragrafo 3

---

Articolo 22, paragrafo 3 bis, primo comma

---

Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera a)

---

Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera b)

---

Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera c)

---

Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera d)

---

Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera e)

---

Articolo 22, paragrafo 3 bis, secondo comma, lettera f)

---

Articolo 22, paragrafo 4

---

Articolo 22, paragrafo 5

---

Articolo 23

---

Articolo 24

---

Articolo 25

---

Allegato I

Allegato I

Allegato II, punto 1)

Articoli 5, 6, 9 e 10 e allegati II e IV

Allegato II, punto 2)

Articolo 10 e allegato IV

Allegato II, punto 3), lettera a)

Articolo 6 e allegato II

Allegato II, punto 3), lettera b)

---

Allegato II, punto 3), lettera c)

Articolo 8, articolo 3, paragrafo 41, e allegato III

Allegato II, punto 3), lettera d)

Articolo 8, articolo 3, paragrafo 41, e allegato II

Allegato III

Allegato XII

Allegato IV

Allegato XI

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