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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 272, 17 ottobre 2007


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ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 272

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
17 ottobre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del 15 ottobre 2007, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1206/2007 della Commissione, del 16 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

21

 

*

Regolamento (CE) n. 1207/2007 della Commissione, del 16 ottobre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

23

 

*

Regolamento (CE) n. 1208/2007 della Commissione, del 16 ottobre 2007, recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la determinazione del tasso di restituzione per il latte e i prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 di detto regolamento effettuate tra il 1o e il 14 giugno 2007

29

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

17.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1205/2007 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2007

che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1470/2001 (2) («il regolamento originario») il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi dallo 0 al 66,1 % sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (le «lampade CFL-i» o «CFL-i») originarie della Repubblica popolare cinese («il paese interessato») («l’inchiesta iniziale»). Precedentemente la Commissione aveva istituito dazi antidumping provvisori mediante il regolamento (CE) n. 255/2001 (3) («il regolamento provvisorio»).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 866/2005 (4) («il regolamento di estensione») il Consiglio ha esteso le misure antidumping in vigore alle importazioni di lampade CFL-i spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine. Tale estensione è stata effettuata a seguito di un’inchiesta antielusione condotta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 1322/2006 («il regolamento modificativo») il Consiglio ha modificato le misure antidumping in vigore. Tale modifica è stata apportata in seguito a un riesame intermedio relativo alla definizione del prodotto. Alla luce dei risultati dell’inchiesta il regolamento modificativo ha avuto per effetto di escludere dal campo di applicazione delle misure le lampade a voltaggio in corrente continua («DC-CFL-i»). Le misure antidumping avrebbero da allora in poi riguardato solo le lampade funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua) («AC-CFL-i»).

(4)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 18 aprile 2006 dalla Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated (CFL-i) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di lampade CFL-i.

(5)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame, il 19 luglio 2006 la Commissione ha avviato un’inchiesta (5) a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il richiedente ha inoltre presentato una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame, l’8 settembre 2006 la Commissione ha avviato un’inchiesta (6) a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il campo di applicazione del riesame intermedio è limitato al livello di dumping relativo a un produttore esportatore, segnatamente Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen). Quest’ultimo riesame è in corso e non è oggetto del presente regolamento.

(6)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio dei riesami il richiedente, i produttori comunitari, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese (di seguito «gli esportatori cinesi»), gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del governo del paese esportatore.

(7)

Essa ha inviato questionari a tutte le suddette parti e a quelle che si sono manifestate entro il termine stabilito negli avvisi di apertura.

(8)

La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(9)

Considerato l’elevato numero di produttori esportatori nella RPC e di importatori del prodotto in esame, nell’avviso di apertura, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, è stata presa in considerazione l’ipotesi di ricorrere al campionamento. Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per selezionare il campione, la Commissione ha inviato questionari di campionamento, chiedendo informazioni specifiche sul volume medio delle vendite e sui prezzi medi di ciascun produttore esportatore e importatore interessato.

(10)

Sono pervenute risposte complete da tre esportatori cinesi e da tre importatori.

(11)

È stato inviato un questionario anche ai produttori noti del potenziale paese di riferimento, la Repubblica di Corea («Corea»).

(12)

Hanno risposto ai questionari anche quattro produttori comunitari, due produttori del paese di riferimento (Corea), un dettagliante (anche importatore) e sette fornitori di componenti ai produttori comunitari.

(13)

La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio e per accertare l’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttore esportatore nella RPC collegato al produttore comunitario richiedente:

Osram China Lighting Ltd, Foshan City, provincia di Guangdong;

b)

produttore esportatore nella RPC collegato agli altri produttori comunitari:

Zhejiang Yankon Group Co Ltd, Shangyu City, provincia di Zhejiang;

c)

produttore esportatore nella RPC non collegato a produttori comunitari:

Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd Shenzhen City, provincia di Guangdong;

d)

operatore commerciale collegato agli altri produttori comunitari:

Philips Hong Kong Ltd, Hong Kong SAR;

e)

operatore commerciale non collegato a produttori comunitari:

Super Trend Lighting Ltd, Hong Kong SAR;

f)

produttori nel paese di riferimento:

Osram Korea Ltd, Seul, Repubblica di Corea,

Hyosun Electric Co., Ltd, Paju-City, Repubblica di Corea;

g)

fabbricanti comunitari:

Osram GmbH, Monaco e Augusta, Germania, e Osram Slovakia, Nové Zámky, Slovacchia,

Philips Lighting B.V., Eindhoven, Paesi Bassi e Philips Lighting Poland S.A, Pila, Polonia,

General Electric Zrt., Budapest, e Nagykaniza, Ungheria,

Sylvania Lighting International, Francoforte sul Meno, Germania, e Leeds, Regno Unito;

h)

importatori comunitari:

Electro Cirkel B.V., Rotterdam, Paesi Bassi,

Kemner B.V., Amsterdam, Paesi Bassi,

Omicron UK Ltd, Huntingdon, Regno Unito;

i)

fornitori comunitari:

ST Microelectronics Srl, Milano, Italia,

Vitri Electro-Metalurgica SA, Barcellona, Spagna;

j)

dettagliante comunitario:

IKEA AB, Älmhult City, regione di Småland, Svezia.

(14)

L’inchiesta sul rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nel quadro del riesame in previsione della scadenza ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2005 e il 30 giugno 2006 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2003 e la fine del PIR («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(15)

Il prodotto in esame è lo stesso di cui al regolamento modificativo, ovvero lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, originarie della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificabili al codice NC ex 8539 31 90.

(16)

La Commissione ha riscontrato che:

le lampade CFL-i prodotte e vendute sul mercato interno della RPC,

le lampade CFL-i prodotte nella RPC ed esportate nella Comunità,

le lampade CFL-i prodotte e vendute nella Comunità, e

le lampade CFL-i prodotte e vendute sul mercato interno del paese di riferimento

presentano sostanzialmente le stesse caratteristiche fisiche e tecniche e le medesime applicazioni. Si tratta pertanto di prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(17)

Varie parti hanno sostenuto che i tipi di lampade CFL-i importati dalla RPC e le lampade CFL-i fabbricate nella Comunità non sono prodotti simili in quanto il prodotto in esame ha una diversa qualità (in termini di durata) e si rivolge a una diversa categoria di utilizzatori finali (lampade CFL-i destinate al consumo) rispetto alle lampade CFL-i fabbricate nella Comunità (CFL-i destinate a usi professionali).

(18)

Per quanto concerne la presunta differenza qualitativa tra le lampade CFL-i importate dalla RPC e le CFL-i fabbricate nella Comunità, si tratta di una tesi addotta anche nel corso dell’inchiesta iniziale e respinta nel regolamento originario. Dato che non sono stati presentati elementi nuovi in grado di dimostrare l’inesattezza della descrizione del prodotto simile, così come definito al considerando 13 del regolamento provvisorio, nella presente indagine è stata mantenuta la definizione del regolamento originario modificata dal regolamento (CE) n. 1322/2006.

(19)

Per quanto attiene alla presunta diversità di utilizzo finale tra le lampade CFL-i di importazione e le lampade CFL-i fabbricate nella Comunità, resta il fatto che le lampade CFL-i di importazione e le lampade CFL-i fabbricate nella Comunità sono assolutamente intercambiabili da un punto di vista tecnico e in diretta concorrenza tra loro. Inoltre, ammesso pure che gli utilizzatori possano essere diversi e che essi si approvvigionino attraverso canali di vendita diversi, ciò non pregiudica il fatto che le lampade CFL-i siano simili da un punto di vista tecnico e vengano utilizzate con la stessa finalità, ovvero produrre illuminazione a basso consumo energetico.

C.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta

(20)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se fossero in atto pratiche di dumping e se lo scadere delle misure comportasse o no il rischio del persistere o della reiterazione del dumping.

(21)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, si è fatto ricorso allo stesso metodo utilizzato nell’inchiesta iniziale. Dato che nel quadro di un riesame in previsione della scadenza non si analizza l’eventuale mutamento delle circostanze, non si è riconsiderato se fosse opportuno accordare ai produttori il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»).

(22)

Va ricordato che in totale nove produttori esportatori cinesi hanno collaborato pienamente all’inchiesta iniziale. A due di essi, ovvero Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co., Ltd e Philips & Yaming Lighting Co., Ltd (considerando 15 del regolamento provvisorio e considerando 14 del regolamento originario), è stato accordato il TEM, mentre a sei di essi è stato riconosciuto il trattamento individuale («TI») (considerando 35 del regolamento provvisorio e considerando 17 del regolamento originario). Si rileva che nessuna delle società cui è stato concesso il TEM e solo tre di quelle cui è stato concesso il TI hanno collaborato alla presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

(23)

Considerato l’elevato numero di produttori esportatori cinesi elencati nella denuncia, l’avviso di apertura contemplava, a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, la possibilità di ricorrere al campionamento per la determinazione del dumping. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori della RPC sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e a fornire, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta.

(24)

Hanno compilato i questionari di campionamento 17 produttori esportatori cinesi. L’inchiesta si è basata sulle informazioni fornite da due produttori esportatori che hanno collaborato e ai quali era stato originariamente riservato il trattamento individuale, nonché sulle informazioni di un terzo produttore esportatore che ha collaborato e al quale non era stato riconosciuto inizialmente questo trattamento né il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato. Si è proceduto in tal senso di concerto con le autorità cinesi. Questi tre produttori esportatori rappresentano oltre il 30 % del totale dei quantitativi esportati dalla RPC nella Comunità e oltre il 40 % se si esclude l’esportatore cinese soggetto a dazio zero. Le due società cui è stato riconosciuto il trattamento individuale rappresentano una larga maggioranza di questi quantitativi e da ciò si evidenzia che è stata modesta la collaborazione delle società cui non è stato concesso il trattamento individuale né quello riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato.

(25)

Sono state realizzate visite di verifica presso le sedi dei seguenti tre produttori esportatori che hanno collaborato:

Zhejiang Yankon Group Co Ltd,

Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd,

Osram China Lighting Ltd.

(26)

Dato che per tutti i produttori che non soddisfacevano i criteri per la concessione del TEM il valore normale doveva essere calcolato sulla base dei dati del paese di riferimento, si è utilizzato lo stesso metodo impiegato nell’inchiesta iniziale. Per tutti gli esportatori cinesi il valore normale doveva pertanto essere determinato in base ai dati relativi ai produttori di un paese terzo a economia di mercato, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(27)

Nell’avviso di apertura del presente procedimento la Commissione ha proposto il Messico quale paese terzo a economia di mercato adatto per le esportazioni della RPC nella Comunità. Già nel corso dell’inchiesta iniziale il paese di riferimento era stato il Messico.

(28)

Non è stato tuttavia possibile ottenere alcuna collaborazione dal Messico. Si è constatato che la produzione del prodotto in esame in Messico era cessata prima dell’inizio del PIR.

(29)

Sono stati pertanto contattati produttori in altri paesi terzi a economia di mercato, tra cui Indonesia, Malaysia, India e Repubblica di Corea («Corea»), per una loro collaborazione all’inchiesta di riesame.

(30)

La massima collaborazione è stata quella della Corea: due produttori di tale paese hanno risposto al questionario e hanno accettato successive verifiche in loco. Anche un produttore della Malaysia ha risposto alla richiesta dei servizi della Commissione, ma i dati forniti sono risultati molto lacunosi. Anche un produttore indiano ha risposto, ma le sue vendite sul mercato interno non erano rappresentative. È emersa inoltre l’incidenza negativa che hanno sull’apertura del mercato indiano vari dazi, quali un dazio compensativo, un dazio compensativo speciale e il Custom educational duty (dazio doganale inteso a proteggere una nuova industria nazionale). Di conseguenza, dato inoltre che sul mercato coreano non è stata riscontrata l’esistenza di gravi barriere commerciali o alla concorrenza, si è ritenuto che la Corea rappresentasse la scelta più idonea quale paese di riferimento.

(31)

Sono stati successivamente contattati vari produttori e associazioni di produttori della Corea ed è stato loro chiesto di collaborare mediante la compilazione di un questionario. Due produttori della Repubblica di Corea hanno risposto al questionario e collaborato pienamente all’inchiesta. I calcoli si sono quindi basati sulle informazioni verificate fornite da questi due produttori che hanno collaborato.

(32)

Per i due produttori esportatori che hanno collaborato e ai quali era stato accordato il trattamento individuale, i prezzi all’esportazione hanno dovuto essere calcolati in base ai prezzi effettivamente pagati da acquirenti indipendenti della Comunità, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(33)

Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, sono stati operati adeguamenti in modo da tener conto delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, alle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e a quelle accessorie.

(34)

Sono stati calcolati i margini di dumping per i due produttori esportatori che hanno collaborato e ai quali è stato riconosciuto il trattamento individuale. Per il relativo calcolo la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all’esportazione verso la Comunità del prodotto in esame.

(35)

Da questo confronto è emersa l’esistenza di un dumping superiore al 50 % per entrambe le società considerate.

(36)

Per quanto concerne i margini di dumping relativi alle società cui non è stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato o il trattamento individuale, la collaborazione di tali società è stata modesta. In tale contesto i margini di dumping sono stati stabiliti almeno al livello indicato al paragrafo precedente. Questa operazione è stata effettuata sulla base del valore normale di cui sopra, confrontato con i prezzi all’esportazione degli esportatori che hanno collaborato e degli operatori comunitari e con i prezzi che risultano dalle statistiche ufficiali, eseguendo anche un controllo incrociato con i dati statistici riservati a disposizione della Commissione. Si è inoltre proceduto a un confronto secondo le modalità sopradescritte.

(37)

Data inoltre la non collaborazione all’inchiesta di riesame da parte delle società alle quali nell’inchiesta iniziale era stato accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, non esistono indizi che consentano di concludere che i margini di dumping siano diversi da quelli originariamente stabiliti.

(38)

L’inchiesta, in particolare in base ai dati ottenuti dai tre produttori esportatori che hanno collaborato, fornisce pertanto chiari elementi di prova del persistere del dumping.

2.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(39)

I tre produttori esportatori dispongono di capacità produttiva e scorte per continuare a vendere quantitativi consistenti sul mercato comunitario. Si sottolinea inoltre l’estremo interesse del mercato comunitario, viste le sue dimensioni e la sempre crescente domanda del prodotto in esame. Molti produttori esportatori cinesi hanno di conseguenza creato una rete distributiva molto sviluppata, che agevola le vendite del prodotto in esame. L’interesse del mercato comunitario è testimoniato anche dall’elusione delle misure vigenti, che ha determinato la loro estensione al Vietnam, al Pakistan e alle Filippine mediante il regolamento (CE) n. 866/2005. Va aggiunto che il livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi è stato piuttosto basso (cfr. sopra). Infine l’entità del dumping riscontrato nel PIR lascia presagire il rischio del persistere del dumping qualora le misure dovessero essere abrogate.

(40)

I prezzi nella Comunità sono stati in genere superiori a quelli che i tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno ottenuto sul loro mercato nazionale per modelli comparabili. Ciò fa supporre che l’eventuale abrogazione delle misure fornirebbe ai produttori esportatori cinesi l’alternativa allettante di riorientare le vendite verso la Comunità.

(41)

Durante il PIR i prezzi all’esportazione verso paesi terzi sono stati in genere superiori a quelli che i tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno ottenuto sul loro mercato nazionale per modelli comparabili. Erano però più bassi del valore normale calcolato per il paese di riferimento. Non esistono motivi per ritenere che quest’ultimo schema non si riprodurrebbe per le esportazioni verso la Comunità in caso di abolizione delle misure. Questi dati avvalorano la conclusione secondo cui, in relazione alla maggior parte delle esportazioni cinesi, persisterebbe il dumping e perlomeno il rischio di una sua reiterazione.

(42)

I prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi sono stati in genere pari ai prezzi nella Comunità. Qualora le misure fossero abrogate, è tuttavia probabile che il mercato comunitario diventi ancora più attraente per i produttori esportatori cinesi.

(43)

Durante il PIR il livello di produzione e vendita di tutti e tre i produttori esportatori che hanno collaborato era prossimo alla piena capacità. La realizzazione di nuove linee di assemblaggio in tempi relativamente rapidi è possibile qualora lo richiedano nuovi sviluppi del mercato. Per questo motivo, una volta abrogate le misure, è probabile una rapida espansione della capacità dei produttori cinesi. In tale contesto è a sua volta probabile il persistere del dumping.

(44)

Secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 866/2005, le misure vigenti sono state eluse attraverso spedizioni dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine. Le misure sono state successivamente estese alle spedizioni del prodotto in esame. Anche in questo caso le pratiche di elusione testimoniano l’attrattiva del mercato comunitario per i produttori esportatori cinesi. Per questo è molto probabile che l’abrogazione delle misure determini un incremento del volume delle esportazioni dei produttori cinesi. Dato che le esportazioni sono già state effettuate a prezzi di dumping durante il PIR (con le misure in vigore), è probabile che, una volta scadute le misure, il dumping persista e che successivamente aumenti il volume delle esportazioni.

(45)

Durante il PIR si è constatata l’esistenza di un notevole margine di dumping (superiore al 50 %). Il mercato comunitario è stato e resterà un mercato interessante, viste le sue dimensioni e la crescente domanda del prodotto in esame. Alla sua attrattiva contribuiscono anche i prezzi del mercato comunitario, notevolmente superiori a quelli praticati nella RPC. Successivamente all’abrogazione delle misure è probabile che i produttori cinesi amplino la propria capacità per sfruttare la mutata situazione del mercato. Tutti questi fattori insieme rendono molto probabile il persistere del dumping una volta abrogate le misure.

3.   Conclusioni circa il rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping

(46)

In base a quanto precede, si conclude che esiste il rischio del persistere del dumping se le misure dovessero essere abrogate.

D.   RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1.   Analisi a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base

(47)

Nella Comunità le lampade CFL-i sono fabbricate da quattro produttori:

General Electric Zrt., Ungheria, con uno stabilimento di produzione in Ungheria,

OSRAM GmbH, Germania, con stabilimenti di produzione in Germania e Slovacchia,

Philips Lighting B.V., Eindhoven, Paesi Bassi e Philips Lighting Poland S.A, Pila, Polonia,

Sylvania Lighting International, Germania, con uno stabilimento di produzione nel Regno Unito.

(48)

Tutti e quattro i fabbricanti che hanno collaborato appartengono a gruppi multinazionali e operano nel campo dello sviluppo e della fabbricazione di una vasta gamma di prodotti. Dispongono tutti di propri sistemi di vendita e distribuzione nella Comunità e in altre parti del mondo.

(49)

Durante l’inchiesta l’esame dei suddetti fabbricanti è stato condotto in base all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. I risultati analitici (cfr. allegato) evidenziano un quadro complesso del settore caratterizzato da una struttura in continuo mutamento e da posizioni eterogenee: il maggiore produttore in termini di volumi prodotti è a favore del mantenimento delle misure, mentre gli altri sono contrari.

(50)

Si osserva che il maggiore produttore comunitario di cui sopra, che nell’allegato viene indicato come società B, produce circa il 48 % della produzione comunitaria e la sua produzione rappresenta senza dubbio una quota maggioritaria della produzione comunitaria. L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce inoltre che, anche in caso di ritiro della denuncia, la Comunità può adottare misure qualora ciò sia nell’interesse della Comunità. Questa norma si applica anche, mutatis mutandis, all’inchiesta di riesame in previsione della scadenza laddove la denuncia non venga del tutto ritirata e un importante produttore comunitario continui invece a essere favorevole alle misure. Purché detto produttore rappresenti, come nel caso di specie, una quota maggioritaria dell’industria comunitaria, i suoi dati relativi al pregiudizio costituiscono i migliori dati disponibili.

(51)

Pertanto, ai fini dell’analisi del persistere e/o della reiterazione del pregiudizio, è stata esaminata la situazione della società che ha sostenuto l’inchiesta. L’analisi dell’incidenza che le misure hanno avuto sugli altri fabbricanti comunitari è contenuta più avanti nella sezione «Interesse della Comunità».

2.   Situazione del mercato comunitario

(52)

Il consumo nella Comunità è stato calcolato in base ai volumi delle vendite dei fabbricanti comunitari e ai dati Eurostat relativi al volume delle importazioni dal paese interessato e da altri paesi terzi, operando se del caso i necessari adeguamenti.

(53)

Il codice NC 8539 31 90 può comprendere le importazioni di prodotti diversi dal prodotto in esame. Di conseguenza, la percentuale delle importazioni del prodotto in esame all’interno di questa voce è stata stimata in base alle risposte ai questionari fornite dalle parti interessate, alle informazioni provenienti dal denunziante, effettuando anche un controllo incrociato con i dati statistici riservati a disposizione della Commissione. Benché in alcuni casi si possa sostenere che i dati dell’intero codice NC riflettano accuratamente il volume e il valore delle importazioni del prodotto in esame, la stima è stata operata in modo prudente riducendo quindi al minimo questi quantitativi. Le conclusioni sono comunque le stesse, sia che si utilizzi questa impostazione prudente sia che si impieghino i dati dell’intero codice NC. Alcuni dei dati che seguono sono stati indicizzati o forniti sotto forma di intervalli numerici per proteggere dati e/o statistiche riservati sulle imprese (come quelle desunte dai codici a 10 o 14 cifre).

(54)

Il consumo comunitario si è sviluppato come segue:

Tabella 1

 

2003

2004

2005

PIR

Consumo nella Comunità

(milioni di unità)

112

144

198

214

Indice (2003 = 100)

100

129

176

190

(55)

Nel periodo in questione il consumo del prodotto in esame è salito del 90 %. Tale incremento è stato coperto in parte da un aumento delle importazioni del prodotto in esame destinate ai consumatori. Hanno cominciato ad affermarsi sul mercato le lampade CFL-i di dimensioni più ridotte, simili alle classiche lampade a incandescenza, che, grazie all’evidente attrattiva esercitata sui consumatori (dovuta presumibilmente al loro design e al prezzo contenuto), hanno determinato un notevole aumento della domanda.

(56)

L’andamento dei volumi e delle quote di mercato delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC è descritto nella tabella 2 infra. Conformemente alle conclusioni del regolamento di estensione, sono state di seguito incluse tra le importazioni oggetto di dumping le importazioni di cui al codice NC 8539 31 90 spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine nel periodo compreso tra il 2003 e l’estensione delle misure. Si sottolinea che questa inclusione non ha avuto alcuna incidenza sulla natura degli andamenti descritti. Dato che non è ancora concluso il riesame intermedio relativo alla società Lisheng Electronics (cfr. sopra), si presume che l’esito dell’inchiesta iniziale (assenza di dumping) resti valido anche ai fini del presente riesame in previsione della scadenza.

Tabella 2

 

2003

2004

2005

PIR

Volume delle importazioni oggetto di dumping (per ragioni di riservatezza si fornisce soltanto un indice)

100

148

262

335

Volume delle importazioni non oggetto di dumping (per ragioni di riservatezza si fornisce soltanto un indice)

100

147

194

205

Totale delle importazioni (in migliaia di unità)

55 046

81 361

127 860

153 451

Quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

tra il 20 % e il 30 %

tra il 27 % e il 37 %

tra il 37 % e il 47 %

tra il 47 % e il 57 %

Quota di mercato delle importazioni non oggetto di dumping

tra il 17 % e il 27 %

tra il 17 % e il 27 %

tra il 17 % e il 27 %

tra il 17 % e il 27 %

Prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping

tra 1,2 e 1,3 EUR

tra 1,0 e 1,1 EUR

tra 0,9 e 1,0 EUR

tra 0,9 e 1,0 EUR

(57)

Tra il 2003 e la fine del PIR le importazioni oggetto di dumping dalla RPC sono aumentate del 235 %. Contemporaneamente la quota delle importazioni oggetto di dumping è aumentata rispetto al consumo nella Comunità, passando da un valore compreso tra il 20 e il 30 % a un valore compreso tra il 47 e il 57 %.

(58)

Nel frattempo è cresciuta anche la quota delle importazioni non oggetto di dumping sul mercato comunitario, anche se non in misura corrispondente a quella delle importazioni oggetto di dumping. Durante il PIR, sul mercato comunitario la quota delle importazioni non oggetto di dumping oscillava tra il 17 e il 27 %, percentuale questa molto inferiore rispetto alla quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping.

(59)

Nel complesso le importazioni dalla RPC, oggetto di dumping e non, hanno detenuto una quota pari a circa il 72 % del mercato comunitario durante il PIR.

(60)

Il metodo di calcolo dell’undercutting (sottoquotazione del prezzo) è identico a quello descritto nel considerando 60 del regolamento provvisorio. Il prezzo del tipo di lampada CFL-i esportato nella Comunità dai produttori esportatori della RPC (per i quali sono state accertate pratiche di dumping) è stato confrontato con quello del corrispondente tipo di lampada CFL-i fabbricato dalla società che ha sostenuto l’inchiesta e la differenza è stata espressa quale percentuale del prezzo franco fabbrica della medesima società. Si è così constatato un livello di undercutting compreso tra il 48,2 e il 61,5 %.

(61)

Per avere un quadro completo della situazione del mercato comunitario, è stato anche analizzato l’andamento delle importazioni del prodotto in esame provenienti da altri paesi oggetto del presente riesame.

(62)

L’evoluzione dei volumi delle importazioni, delle quote di mercato e dei prezzi medi delle importazioni da paesi terzi è descritta nella tabella 3 (sono stati scelti i due principali paesi esportatori).

Tabella 3

 

2003

2004

2005

PIR

Volume delle importazioni dalla Malaysia

tra 1 e 2 milioni di unità

tra 0 e 1 milioni di unità

tra 1 e 2 milioni di unità

tra 2 e 3 milioni di unità

Quota di mercato

tra l’1 e il 2 %

tra lo 0 e l’1 %

tra lo 0 e l’1 %

tra lo 0 e l’1’%

Prezzi medi delle importazioni

tra 1,2 e 1,3 EUR

tra 1,1 e 1,2 EUR

tra 1,2 e 1,3 EUR

tra 1,2 e 1,3 EUR

Volume delle importazioni da Taiwan

tra 0 e 1 milioni di unità

tra 1 e 2 milioni di unità

tra 3 e 4 milioni di unità

tra 3 e 4 milioni di unità

Quota di mercato

tra lo 0 e l’1 %

tra lo 0 e l’1 %

tra l’1 e il 3 %

tra l’1 e il 3 %

Prezzi medi delle importazioni

tra 0 e 1,0 EUR

tra 0 e 1,0 EUR

tra 0 e 1,0 EUR

tra 0 e 1,0 EUR

Volume delle importazioni dal resto del mondo

tra 3 e 4 milioni di unità

tra 4 e 5 milioni di unità

tra 7 e 10 milioni di unità

tra 7 e 10 milioni di unità

Quota di mercato

tra il 3 e il 4 %

tra il 2 e il 3 %

tra il 4 e il 5 %

tra il 4 e il 5 %

Prezzi medi delle importazioni

Tra 1,0 e 1,1 EUR

Tra 1,0 e 1,1 EUR

Tra 1,0 e 1,1 EUR

Tra 1,0 e 1,1 EUR

(63)

Tra il 2003 e la fine del PIR sono stati registrati modesti incrementi delle importazioni originarie della Malaysia e di Taiwan. Nel complesso le importazioni dai paesi terzi sono riuscite a conquistare quote di mercato nonostante il successo della penetrazione del mercato comunitario da parte delle importazioni della RPC. Il ruolo delle importazioni dai paesi terzi è comunque marginale rispetto a quello delle importazioni dalla RPC.

(64)

A causa dei modesti quantitativi importati, i dati sui prezzi ricavati dalle statistiche delle importazioni non sono stati considerati rappresentativi per alcuni paesi in quanto ovviamente si scostano in misura notevole dai prezzi all’importazione registrati per la RPC. Non ci sono tuttavia motivi per ritenere che i produttori esportatori dei paesi terzi possano scostarsi se non marginalmente dai prezzi praticati dai produttori esportatori nella RPC. Anche se questi prezzi fossero considerati rappresentativi, l’incidenza sulle conclusioni che seguono sarebbe nulla, vista la limitata entità dei volumi di cui si tratta e la natura dei prezzi e dei volumi all’esportazione cinesi.

3.   Situazione economica della società che ha sostenuto l’inchiesta

(65)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, sono stati valutati tutti gli indicatori economici pertinenti in grado di incidere sulla situazione dell’unica società che ha sostenuto l’inchiesta.

(66)

Per ragioni di riservatezza tutti i dati sono stati indicizzati in quanto riguardanti una sola società.

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva installata e tasso di utilizzo degli impianti

 

2003

2004

2005

PIR

Produzione

100

107

90

83

Capacità produttiva installata

100

100

100

100

Tasso di utilizzo degli impianti

100

107

90

83

(67)

Dopo un aumento tra il 2003 e il 2004, la produzione della società che ha sostenuto l’inchiesta si è ridotta del 22 % tra il 2004 e la fine del PIR. Dato che la capacità produttiva installata è rimasta immutata, il tasso di utilizzo degli impianti si è ridotto della stessa misura della produzione, ovvero del 22 % dal 2004.

(68)

La minore produzione (come pure i più bassi tassi di utilizzo degli impianti) è dovuta a una contrazione dei volumi delle vendite sul mercato comunitario del tipo di lampade CFL-i fabbricate dalla società che ha sostenuto l’inchiesta.

Tabella 5

Scorte

 

2003

2004

2005

PIR

Scorte

100

49

0

116

Scorte in percentuale dei volumi complessivi delle vendite sul mercato comunitario

100

49

0

168

(69)

Dato che la domanda di lampade CFL-i di questo fabbricante si è ridotta (cfr. considerando precedente), il livello delle scorte di lampade CFL-i di fabbricazione comunitaria è salito durante il periodo in esame. Nel considerare l’aumento delle scorte durante il PIR va tenuto conto, in parte, del fatto che le lampade CFL-i sono un prodotto stagionale (le cui vendite sono maggiori prima e durante il periodo più buio dell’anno). L’aumento delle scorte tra il 2005 e il PIR è quindi parzialmente riconducibile a fattori stagionali. Tuttavia è in qualche misura dovuto anche a un calo del volume delle vendite di lampade CFL-i di fabbricazione comunitaria durante il PIR.

(70)

Volumi delle vendite delle lampade CFL-i di produzione comunitaria, quota di mercato rispetto al consumo comunitario e crescita

Tabella 6

 

2003

2004

2005

PIR

Volumi delle vendite

100

102

103

83

Quota di mercato rispetto al consumo comunitario

100

80

59

44

Crescita del fatturato delle vendite

100

101

93

74

(71)

Nel corso dei primi anni del periodo in esame i volumi delle vendite sul mercato comunitario di lampade CFL-i da parte della società che ha sostenuto l’inchiesta sono rimasti relativamente stabili in termini assoluti. Tuttavia nel PIR si è registrato una riduzione del 20 % dei volumi delle vendite.

(72)

Rispetto al consumo comunitario la quota di mercato delle lampade CFL-i fabbricate dalla società che ha sostenuto l’inchiesta ha subito una contrazione.

Tabella 7

Prezzi di vendita

 

2003

2004

2005

PIR

Prezzo medio di vendita

100

98

90

88

(73)

Durante il periodo in esame il prezzo medio di vendita delle lampade CFL-i di fabbricazione comunitaria è diminuito. Nel corso del periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita si è ridotto del 12 %.

Tabella 8

Occupazione, salari e produttività per addetto

 

2003

2004

2005

PIR

Addetti

100

97

90

82

Salari

100

97

90

85

Produttività (fabbricazione di lampade CFL-i per addetto alla produzione)

100

109

101

106

(74)

Nel corso dell’intero periodo in esame il numero degli addetti si è ridotto a causa di una contrazione della produzione all’interno della Comunità.

(75)

I costi salariali sono diminuiti parallelamente alla riduzione del numero degli addetti.

(76)

La produttività per addetto alla produzione è aumentata dell’11 % nel corso del periodo in esame, il che significa che la contrazione del numero degli addetti alla produzione è maggiore rispetto a quella delle lampade CFL-i prodotte.

(77)

L’incidenza dell’entità del margine di dumping effettivo sulla società che ha sostenuto l’inchiesta non può considerarsi trascurabile, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.

(78)

Stante quanto precede, non si può affermare che la società che ha sostenuto l’inchiesta si sia pienamente ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

Tabella 9

Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

 

2003

2004

2005

PIR

Utili al lordo delle imposte sulle vendite nella Comunità (in % sulle vendite comunitarie)

100

126

38

–36

Rendimento delle attività totali

100

110

36

–17

Flusso di cassa (in % sulle vendite totali)

100

94

57

1

(79)

Tutti i suddetti indicatori di performance dimostrano un peggioramento tendenziale della redditività. La società che ha sostenuto l’inchiesta è passata da una situazione di performance finanziaria discreta (successivamente all’istituzione delle misure antidumping nel 2001) a un periodo di forte performance finanziaria durante i primi anni del periodo in esame. A causa della concorrenza delle lampade CFL-i di importazione originarie della RPC, i volumi delle vendite e i prezzi medi di vendita sono però diminuiti e ciò ha avuto un’incidenza negativa sulla performance finanziaria della società che ha sostenuto l’inchiesta. Nonostante le misure antidumping in vigore, detta società ha subito perdite durante il PIR.

Tabella 10

Investimenti e capacità di ottenere capitali

 

2003

2004

2005

PIR

Investimenti

100

55

95

71

(80)

Nel periodo in esame gli investimenti sono nel complesso diminuiti. Va anche ricordato che per il prodotto in esame il livello degli investimenti è stato in genere basso, come dimostrato dal fatto che la capacità produttiva installata è rimasta immutata durante il periodo considerato.

(81)

La società che ha sostenuto l’inchiesta non ha registrato particolari problemi per quanto concerne la capacità di ottenere capitali.

(82)

Il periodo in esame è stato caratterizzato da un aumento delle importazioni dalla RPC che ha in parte compromesso la performance finanziaria della società che ha sostenuto l’inchiesta per quanto concerne le lampade CFL-i di produzione comunitaria. Il volume e il valore delle vendite sono entrambi diminuiti e la redditività è scesa a un livello tale da comportare perdite per detta società nel PIR.

(83)

È pertanto chiaro che l’eventuale abolizione delle misure determinerebbe un peggioramento della performance finanziaria della società che ha sostenuto l’inchiesta relativamente alle lampade CFL-i di produzione comunitaria.

4.   Attività di importazione della società che ha sostenuto l’inchiesta

Tabella 11

 

2003

2004

2005

PIR

Rivendita di lampade CFL-i di importazione

100

323

346

941

Quota dei proventi complessivi delle vendite derivanti dalla rivendita di lampade CFL-i di importazione

100

104

104

188

(84)

Il fabbricante che ha sostenuto l’inchiesta ha dichiarato di aver iniziato a importare lampade CFL-i dal paese in esame per difendersi dalla concorrenza delle importazioni e salvaguardare la propria quota di mercato nella Comunità.

(85)

Il volume delle importazioni rappresenta solo una quota relativamente modesta del volume complessivo delle vendite sul mercato comunitario.

5.   Attività di esportazione della società che ha sostenuto l’inchiesta

Tabella 12

 

2003

2004

2005

PIR

Vendite all’esportazione di lampade CFL-i di fabbricazione comunitaria

100

68

46

60

Prezzo medio delle lampade CFL-i di fabbricazione comunitaria esportate

100

96

102

87

(86)

L’andamento delle esportazioni della società che ha sostenuto l’inchiesta è peggiorato nel corso del periodo in esame. In parte ciò è dovuto al cambiamento del luogo in cui detta società si approvvigiona di lampade CFL-i destinate ad alcuni mercati di esportazione, luogo che non è più la Comunità ma una sede più vicina al mercato di esportazione.

(87)

Il prezzo medio unitario delle vendite all’esportazione è rimasto relativamente stabile durante il periodo in esame, con un calo tendenziale dei prezzi verso la fine del PIR.

6.   Conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio

(88)

Dall’inchiesta è emerso che la capacità degli esportatori cinesi è notevole e può essere facilmente potenziata. Inoltre i livelli dei prezzi nella Comunità restano interessanti rispetto a quelli praticati su altri mercati e i canali di distribuzione delle esportazioni cinesi sono ben sviluppati. Un incremento delle esportazioni cinesi è quindi probabile.

(89)

L’elevato livello di dumping e di undercutting, nonché il basso livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi indicano che le esportazioni nella Comunità cui si è fatto in precedenza riferimento avverrebbero a prezzi di dumping, inferiori ai prezzi e ai costi della società che ha sostenuto l’inchiesta.

(90)

L’effetto congiunto del volume e dei prezzi delle esportazioni determinerebbe con ogni probabilità un peggioramento della situazione della società che ha sostenuto l’inchiesta. Il deterioramento finanziario sarebbe consistente per la società che ha sostenuto l’inchiesta, quale che sia la sua reazione, ovvero una riduzione delle vendite e quindi della produzione, una riduzione dei prezzi o una riduzione su entrambi i fronti.

(91)

Dall’inchiesta non sono emersi altri fattori che potrebbero mettere in discussione i probabili effetti delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione della società che ha sostenuto l’inchiesta. In particolare, a seguito di un’eventuale abolizione delle misure le importazioni oggetto di dumping dalla Cina rischiano di guadagnare terreno a scapito dei prodotti provenienti da altre fonti di approvvigionamento, tra cui altri fabbricanti comunitari e il produttore cinese assoggettato al dazio zero. Anche laddove ciò non avvenisse, l’entità del volume e dei prezzi delle importazioni cinesi oggetto di dumping sarebbe tale che è molto improbabile che le importazioni da fonti d’approvvigionamento che non praticano il dumping possano spezzare il nesso di causalità. Non sono stati inoltre individuati altri fattori cui si debba ascrivere il pregiudizio. Non esistono in particolare elementi di prova dell’esistenza dei fattori di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, né certamente elementi tali da spezzare il nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio.

(92)

Non si può inoltre ritenere che le importazioni del fabbricante che ha sostenuto l’inchiesta possano avere una qualche incidenza significativa sulla probabilità del persistere del pregiudizio. A tale proposito è stato accertato che queste importazioni sono state determinate dalla necessità della società che ha sostenuto l’inchiesta di completare la gamma dei prodotti.

(93)

Ciò premesso, la Commissione conclude che esiste il rischio del persistere e della reiterazione del dumping pregiudizievole qualora le misure antidumping sulle importazioni di lampade CFL-i originarie della Repubblica popolare cinese fossero abolite.

E.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1.   Osservazioni preliminari

(94)

Va in primo luogo ricordato (cfr. considerando 50) che l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la Comunità può adottare misure anche in caso di ritiro della denuncia, qualora ciò sia nell’interesse della Comunità. A maggior ragione la Comunità dispone di questa possibilità nel caso di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza nella quale il principale produttore comunitario continui a essere favorevole alle misure anche se altri fabbricanti sono contrari al loro mantenimento. Pertanto si è proceduto, anche a norma dell’articolo 21 del regolamento di base, a esaminare se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore fosse nell’interesse della Comunità ed eventualmente per quanto tempo lo fosse. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione di tutti gli interessi in gioco. La presente inchiesta analizza una situazione in cui già dal 2001 sono in vigore misure antidumping e consente quindi di valutare gli eventuali effetti negativi eccessivi prodotti sulle parti interessate dalle misure antidumping vigenti.

(95)

Su tali basi la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping pregiudizievole, non esistessero ragioni valide per concludere che, nel caso di specie, il mantenimento delle misure non fosse nell’interesse della Comunità.

2.   Interesse del fabbricante comunitario che ha sostenuto la denuncia

(96)

Come già enunciato nella sezione D, esiste il rischio del persistere e della reiterazione del dumping qualora le misure venissero abrogate.

(97)

Le perdite rischiano di confermarsi in caso di abrogazione delle misure. Gli stabilimenti di produzione occupano attualmente varie centinaia di dipendenti. Il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato sarebbe pertanto nell’interesse del fabbricante comunitario che ha sostenuto la denuncia.

3.   Interesse degli altri fabbricanti della Comunità

(98)

Va sottolineato che in generale l’esistenza dei dazi ha avuto un’incidenza negativa sull’attività complessiva dei fabbricanti comunitari, date le loro attività di importazione. Le misure, oltre a essersi tradotte in costi derivanti dai dazi antidumping sulle importazioni, hanno impedito un’ottimizzazione del mix produttivo, del portafoglio vendite e quindi della redditività dei fabbricanti comunitari. Sono di conseguenza stati condizionati anche gli investimenti, la produzione, la R&S e altre decisioni strategiche. Questi effetti negativi sono un aspetto importante da considerare ai fini della presente analisi.

(99)

Va ricordato che la società A aveva annunciato, a fianco della propria produzione in Europa, una strategia per approvvigionarsi dalla RPC; di conseguenza si conclude che il mantenimento delle misure non sarebbe nell’interesse di questo fabbricante.

(100)

Altri due fabbricanti comunitari (rispettivamente la «società C» e la «società D» nell’allegato) si sono detti entrambi contrari al mantenimento delle misure. Queste due società, pur approvvigionandosi di lampade CFL-i dalla RPC, hanno ancora una notevole produzione nella Comunità. Per questo motivo non si può escludere che, specie nel medio periodo, le misure antidumping sarebbero contrarie agli interessi di questi due produttori.

4.   Interesse dei fornitori

(101)

Vari fornitori, che rappresentavano una quota significativa delle forniture complessive all’industria comunitaria, hanno collaborato con la Commissione all’inchiesta. Tutti i fornitori tranne uno si sono espressi a favore del mantenimento delle misure e hanno manifestato la preoccupazione di veder diminuire la propria attività qualora la fabbricazione di lampade CFL-i nella Comunità fosse in pericolo. Questi fornitori hanno complessivamente varie centinaia di dipendenti in Germania, Spagna, Italia, Slovacchia e Ungheria.

(102)

Si può quindi concludere che il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato sarebbe nell’interesse dei fornitori.

5.   Interesse degli importatori/operatori commerciali e dei dettaglianti

(103)

La Commissione ha inviato questionari a 8 importatori/operatori commerciali del prodotto in esame. Sono pervenute le risposte di 3 importatori che rappresentano solo poco più dell’1 % del volume complessivo delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario del paese interessato. Il prodotto in esame è importante per tutte e tre le società e il fatturato del prodotto in esame rappresenta tra il 10 e il 70 % del fatturato complessivo di ciascuna società. Un incremento del fatturato è atteso dato il previsto aumento del consumo di questo prodotto nel medio periodo. Si è manifestata anche una società che rappresenta il settore al dettaglio.

(104)

Due degli importatori e la società che rappresenta il settore al dettaglio hanno espresso la loro netta opposizione al mantenimento delle misure, mentre il terzo importatore ha evidenziato vantaggi e svantaggi connessi all’imposizione delle misure. Secondo quanto affermato da tutte e tre le società, la Comunità dipende dalle importazioni dalla RPC del prodotto in esame in quanto la produzione comunitaria non è in grado di soddisfare la domanda del mercato. Esse hanno inoltre sottolineato che il consumo comunitario è destinato ad aumentare in misura notevole. È stato tuttavia riconosciuto che le misure in vigore hanno evitato una significativa penetrazione del mercato comunitario da parte delle cosiddette lampade spettrali di classe C di scarsa qualità. Dato che i consumatori potrebbero avere problemi a distinguere tra queste lampade e quelle di classe B di qualità superiore, l’abrogazione delle misure potrebbe comportare difficoltà competitive per le lampade di classe B che sono fondamentali per l’attività degli importatori in questione.

6.   Interesse dei consumatori ed evoluzione del prodotto in esame sul mercato comunitario

(105)

Numerose parti interessate hanno osservato che i dazi antidumping sono contrari alle politiche comunitarie di risparmio energetico, in quanto hanno determinato un aumento dei prezzi al dettaglio per i consumatori e così frenano le vendite di lampade a risparmio energetico (CFL-i). Una parte ha invece sostenuto che l’abrogazione delle misure sarebbe dannosa per la politica ambientale della Comunità in quanto all’atto dello smaltimento le lampade CFL-i prodotte in Cina contengono più mercurio e quindi hanno un maggiore impatto negativo sull’ambiente di quelle prodotte nella Comunità.

(106)

Le misure antidumping mirano a eliminare ingiusti vantaggi competitivi dovuti a pratiche di dumping nelle importazioni verso la Comunità. L’esistenza di altre politiche comunitarie non pregiudicherebbe, in sé, l’istituzione e il mantenimento dei dazi ove necessari.

(107)

Dall’inchiesta è tuttavia emerso che il consumo e la domanda del prodotto in esame sono aumentati rapidamente sul mercato comunitario e che questa maggiore domanda nasce probabilmente dall’accresciuto interesse dei consumatori europei a ridurre la propria spesa energetica e a contribuire a uno sviluppo sostenibile. È evidente anche che le misure in vigore hanno un’incidenza notevole sui prezzi al dettaglio nella Comunità del prodotto in esame. In pratica i consumatori i quali teoricamente sarebbero voluti passare dalle lampade a incandescenza al prodotto in esame non sono stati in grado di farlo data la notevole differenza tra il prezzo al dettaglio dei due prodotti, differenza acuita tra l’altro dalle misure in vigore. Nella fattispecie, ai fini della valutazione dell’interesse della Comunità occorre pertanto tener conto anche dell’approvvigionamento del mercato con quantitativi sufficienti del prodotto in esame a prezzi ragionevoli.

(108)

Ciò va visto nel quadro della politica comunitaria intesa a promuovere l’impiego di lampade a risparmio energetico e questo non può che avvalorare le tesi sopra esposte.

(109)

Se si tiene conto della probabile evoluzione del mercato, il mantenimento delle misure rischia con ogni probabilità di tradursi in un pesante onere per i consumatori nel medio e lungo periodo.

(110)

A seguito della comunicazione, il fabbricante comunitario che ha sostenuto la denuncia ha dichiarato che le misure in vigore non hanno indotto un significativo aumento dei prezzi al consumo nella Comunità. A tale proposito, anche se è probabilmente vero che dall’istituzione delle misure i prezzi al consumo di alcuni modelli sono diminuiti, va osservato che è innegabile che i dazi con aliquote fino al 66 %, estesi tra l’altro alle importazioni che li eludevano, hanno necessariamente esercitato una pressione al rialzo sui prezzi. Inoltre, secondo i dati della società che ha sostenuto l’inchiesta, nello Stato membro caratterizzato dal più grande mercato al dettaglio comunitario, i prezzi di tre dei cinque modelli erano più elevati all’inizio del 2006 che all’inizio del 2001. La società che nell’allegato viene indicata come società A ha affermato che non era chiaro se il denunziante avesse ritirato la denuncia. Come precedentemente indicato, la denuncia è confermata da parte del fabbricante comunitario che l’ha sostenuta.

(111)

Alcune parti interessate hanno altresì affermato che le misure sono contrarie all’interesse della Comunità giacché i fabbricanti comunitari non hanno la capacità produttiva di soddisfare la domanda e quindi le importazioni sono necessarie per l’approvvigionamento del mercato.

(112)

Lo scopo delle misure antidumping non è quello di vietare le importazioni né quello di limitare l’offerta di lampade CFL-i sul mercato comunitario. Come già evidenziato, le misure vigenti non hanno nuociuto alle importazioni. Anzi, nel periodo in esame il crescente consumo ha determinato un aumento delle importazioni dalla RPC sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato. È ovvio, tuttavia, che nel medio periodo il mantenimento delle misure potrebbe avere una maggiore incidenza sull’offerta.

(113)

Alcune parti interessate hanno aggiunto che le misure vigenti falsano la concorrenza sul mercato comunitario in quanto solo pochi operatori riescono ad approvvigionarsi di lampade CFL-i da produttori della RPC cui si applichino un dazio zero o dazi molto contenuti. Altri operatori hanno invece solo un accesso limitato al mercato in quanto riescono ad approvvigionarsi unicamente dai produttori esportatori che sono soggetti a dazi elevati.

(114)

È opportuno ricordare che l’articolo 21 del regolamento di base fa riferimento all’esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi. In tal senso l’istituzione delle misure contribuirà a compensare il vantaggio che deriva agli esportatori dalle pratiche di dumping. I dazi contribuirebbero quindi al mantenimento di condizioni di parità tra i produttori comunitari, gli esportatori dei paesi terzi e gli esportatori del paese interessato che non sono risultati praticare il dumping da un lato e gli esportatori che sono risultati responsabili di pratiche di dumping dall’altro. Il fatto che alcuni esportatori siano assoggettati a dazi più elevati di altri non fa che riflettere i diversi margini di dumping tra gli esportatori e non determina quindi una discriminazione o una distorsione della concorrenza tra gli importatori che hanno accesso a fonti di approvvigionamento diverse nella RPC. Inoltre l’indagine ha dimostrato che gli operatori comunitari possono approvvigionarsi di lampade CFL-i presso vari produttori nella Comunità come pure nel paese interessato e in paesi terzi e non sono stati prodotti elementi di prova a sostegno della tesi secondo cui ad alcuni operatori sarebbe precluso l’accesso al mercato. Stante quanto precede, va concluso che il mantenimento delle misure avrà un effetto notevole sui consumatori in termini di prezzi al dettaglio e di offerta disponibile, soprattutto nel medio-lungo periodo.

7.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità e alla durata delle misure

(115)

L’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che venga presa in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi, e un produttore, che rappresenta una quota consistente della produzione comunitaria, subisce gli effetti del dumping pregiudizievole accertato dall’inchiesta. Per contro, tuttavia, esistono valide ragioni per concludere che l’abolizione delle misure sia nell’interesse della Comunità. L’industria comunitaria stessa è fortemente dipendente dalle importazioni dalla RPC per soddisfare la domanda in rapida espansione, alcuni produttori comunitari stessi non sono favorevoli al mantenimento delle misure e si è visto che le misure incidono notevolmente sui prezzi al consumo e quindi sulle scelte di acquisto di lampade CFL-i o di lampade a incandescenza meno efficienti da parte dei consumatori.

(116)

Tenuto conto di tutti gli interessi in gioco, si conclude che nel complesso prevale l’interesse all’abolizione delle misure. Tuttavia, alla luce delle considerazioni precedentemente esposte sugli interessi del produttore favorevole al mantenimento delle misure, se si raffrontano tali interessi agli interessi in gioco, in particolare quelli degli altri produttori della Comunità, il mantenimento delle misure per un ulteriore periodo di adattamento è nell’interesse a breve termine della Comunità. È quindi opportuno mantenere le misure solo per un anno. Successivamente i probabili effetti negativi sui consumatori e sugli altri operatori risulterebbero sproporzionati rispetto ai benefici che i produttori comunitari trarrebbero dalle misure.

F.   DISPOSIZIONI FINALI

(117)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare la cessazione delle misure in vigore dopo un anno. È stato anche fissato un termine dalla comunicazione entro il quale le parti potessero presentare osservazioni e richieste. Nessuna delle osservazioni pervenute a seguito della comunicazione è di natura tale da comportare una modifica delle conclusioni del presente regolamento.

(118)

Da quanto precede discende l’opportunità di eliminare i dazi antidumping dopo un anno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o integrati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 (codice TARIC 8539319095) e originarie della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

(%)

Codice addizionale TARIC

Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures Co., Ltd Luoyang, Changzhou, Jiangsu Changzhou 213104

Repubblica popolare cinese

59,5

A234

City Bright Lighting (Shenzhen) Ltd Shenzhen

Repubblica popolare cinese

17,1

A235

Deluxe Well Enterprises Ltd Block 17-18, Hong Qiao Tao Industrial Zone Bao An Yuan Shenzhen

Repubblica popolare cinese

37,1

A236

Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co., Ltd Xiamen

Repubblica popolare cinese

0,0

A237

Philips & Yaming Lighting Co., Ltd 1805 Hu Yi Highway Malu Jia Ding District Shangai 201801

Repubblica popolare cinese

32,3

A238

Sanex Electronics Co., Ltd 1 Xiangyang Road, Xiangcheng Town, Xiangcheng District, Suzhou, Jiangsu,

Repubblica popolare cinese

20,2

A239

Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd Shenzhen, Guangdong

Repubblica popolare cinese

8,4

A240

Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd 129 Fengshan Road, Zhejiang Shangyu 213104

Repubblica popolare cinese

35,3

A241

Tutte le altre società

66,1

A999

3.   Il dazio antidumping definitivo del 66,1 %, applicabile alle importazioni originarie della Cina, è esteso alle importazioni dello stesso prodotto di cui al paragrafo 1 spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine, indipendentemente dal fatto che esso sia o non sia dichiarato originario della Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (codice TARIC 8539319092).

4.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 195 del 19.7.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1322/2006 (GU L 244 del 7.9.2006, pag. 1).

(3)  GU L 38 dell’8.2.2001, pag. 8.

(4)  GU L 145 del 9.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1322/2006.

(5)  GU C 167 del 19.7.2006, pag. 13.

(6)  GU C 217 dell’8.9.2006, pag. 2.


ALLEGATO

Società A

a)   Quantità importate

Durante il PIR la società A ha importato dal paese interessato tra i 50 e i 60 milioni di lampade CFL-i. In termini di volumi di vendite sul mercato comunitario la società A ha importato tra il 70 e l’80 % delle proprie vendite. In termini di valore i prodotti importati hanno generato minori ricavi. I volumi importati, pur rappresentando circa il triplo dei volumi prodotti nella Comunità, hanno generato per la società A, in termini di ricavi, solo poco più del 50 % dei ricavi complessivi derivanti dalle vendite nella Comunità.

b)   Collegamento con produttori esportatori nel paese interessato

La società A ha due produttori esportatori collegati nel paese interessato. La maggior parte delle importazioni della società A proviene da questi due produttori esportatori collegati. Durante il PIR questi due produttori esportatori hanno esportato il 47 % della loro produzione nella Comunità.

c)   Politica di approvvigionamento all’importazione: difensiva (temporanea) o strategica (a lungo termine)

La società A ha preso la decisione strategica a lungo termine di approvvigionarsi dal paese interessato per poter offrire ai suoi clienti l’intera gamma di prodotti.

d)   Produzione nella Comunità

La società A è il secondo produttore di lampade CFL-i nella Comunità, con circa 600 addetti alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Secondo la società A il suo stabilimento accoglierà altre due linee di produzione, e ciò le consentirà di produrre altri 15-20 milioni di unità e di incrementare quindi di circa la metà la sua attuale capacità di produzione. Le nuove linee di produzione sono destinate alla fabbricazione del prodotto in esame.

Come per gli altri fabbricanti comunitari, la produzione della società A nella Comunità consiste principalmente nell’assemblaggio di componenti provenienti da diverse fonti. In questo caso poco meno della metà di tali componenti proviene dalla Comunità. Le norme relative all’origine sono disciplinate dal diritto doganale, in particolare dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1) segnatamente dagli articoli da 22 a 27. Dall’inchiesta è emerso che il prodotto in esame presenta una diversa classificazione doganale rispetto ai componenti importati. Questa riclassificazione è il prodotto di una trasformazione sostanziale dei componenti. In base a tali presupposti e alle informazioni raccolte durante l’inchiesta si può concludere che i prodotti in esame fabbricati dalla società A sono di origine comunitaria.

e)   Ubicazione della sede centrale e principali azionisti

La società A è una divisione di un grande gruppo europeo con sede centrale nella Comunità.

f)   Ubicazione dei servizi di ricerca e sviluppo

Il principale centro di ricerca e sviluppo della società A è situato in uno Stato membro. Inoltre la maggior parte delle strutture di ricerca e sviluppo, soprattutto quelle connesse allo sviluppo del processo di produzione, sono situate vicino agli stabilimenti di produzione, ovverosia in un altro Stato membro e nel paese interessato.

Società B

a)   Quantità importate

Durante il PIR la società B ha importato dal paese interessato tra gli 11 e i 18 milioni di lampade CFL-i. In termini di volumi di vendite sul mercato comunitario, la società B ha importato tra il 20 e il 30 % delle proprie vendite durante il PIR.

In termini di valore i prodotti importati hanno generato minori ricavi. I prodotti importati hanno generato tra il 15 e il 20 % dei ricavi complessivi.

b)   Collegamento con produttori esportatori nel paese interessato

La società B ha un produttore esportatore collegato nel paese interessato. La capacità di produzione di questo produttore esportatore collegato è stata di circa 40 milioni di unità durante il PIR, leggermente inferiore alla capacità di produzione della società B nei suoi stabilimenti nella Comunità. Nel corso del PIR la società B non ha tuttavia importato lampade CFL-i da questo produttore esportatore collegato, bensì da produttori esportatori indipendenti.

Un produttore esportatore indipendente nel paese interessato, con una capacità di produzione significativa e vendite importanti alla Comunità, ha affermato che la società B si era mostrata interessata alla sua acquisizione. Il produttore esportatore ha sostenuto che la società B non dovesse rientrare nella definizione della produzione comunitaria in quanto essa si era mostrata interessata all’acquisizione di produttori esportatori indipendenti nel paese interessato e la realizzazione di questa o eventuali altre acquisizioni l’avrebbe protetta dalle pratiche di dumping pregiudizievoli. Non essendo stata suffragata da prove documentali, tale tesi deve essere pertanto respinta.

c)   Politica di approvvigionamento all’importazione: difensiva (temporanea) o strategica (a lungo termine)

La società B ritiene che le sue importazioni costituiscano una misura difensiva. Essa afferma che si tratta di importazioni temporanee che saranno sostituite da CFL-i fabbricate nella Comunità. Dopo la fine del PIR la società B ha effettivamente cominciato a installare nuova capacità produttiva in uno dei suoi stabilimenti nella Comunità.

d)   Produzione nella Comunità

La società B è il maggiore produttore comunitario. Essa occupa circa 700 addetti alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Come per gli altri produttori comunitari, la produzione della società B nella Comunità consiste principalmente nell’assemblaggio di componenti provenienti da diverse fonti. In questo caso quasi tutti i componenti provengono dalla Comunità.

e)   Ubicazione della sede centrale e principali azionisti

La società B è una divisione di un grande gruppo europeo con sede centrale nella Comunità.

f)   Ubicazione dei servizi di ricerca e sviluppo

Il principale centro di ricerca e sviluppo della società B è situato in uno Stato membro. Inoltre alcune strutture di ricerca e sviluppo, soprattutto quelle connesse allo sviluppo del processo di produzione, sono situate vicino agli stabilimenti di produzione, ovverosia in altri due Stati membri (anche per i componenti) e nel paese interessato.

Società C

a)   Quantità importate

Nel periodo in esame la società C ha importato tra i 3 e i 7 milioni di lampade CFL-i dal paese interessato. In termini di volumi di vendite sul mercato comunitario, la società C ha importato tra il 30 e il 40 % delle proprie vendite.

In termini di valore i prodotti importati hanno generato minori ricavi. I prodotti importati hanno generato solo tra il 20 e il 30 % delle entrate complessive.

b)   Collegamento con produttori esportatori nel paese interessato

La società C ha un produttore esportatore collegato nel paese interessato dal quale si approvvigiona per la maggior parte delle sue importazioni. La capacità di questo produttore esportatore collegato è stata circa il quintuplo della capacità di produzione della società C nel suo stabilimento nella Comunità.

c)   Politica di approvvigionamento all’importazione: difensiva (temporanea) o strategica (a lungo termine)

La società C ha dichiarato di aver preso la decisione strategica a lungo termine di approvvigionarsi dal paese interessato per poter offrire ai clienti l’intera gamma di prodotti. Secondo la società, tenuto conto dei bassi prezzi d’acquisto e dei costi di spedizione contenuti, la produzione di questo tipo di prodotto nell’UE nei quantitativi tali da soddisfare la domanda non darebbe luogo ad alcun vantaggio economico.

d)   Produzione nella Comunità

La società C occupa circa 450 addetti alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, principalmente nei suoi stabilimenti in uno Stato membro. La sua produzione nella Comunità consiste principalmente nell’assemblaggio di componenti provenienti da diverse fonti. Meno della metà di tali componenti proviene dalla Comunità. Dall’inchiesta è emerso che il prodotto in esame presenta una diversa classificazione doganale rispetto ai componenti importati. Questa riclassificazione è il prodotto di una trasformazione sostanziale dei componenti. In base a tali presupposti e alle informazioni raccolte durante l’inchiesta è stato possibile concludere che i prodotti in esame fabbricati dalla società C sono di origine comunitaria.

e)   Ubicazione della sede centrale e principali azionisti

La società C è una divisione di un grande gruppo con sede centrale in un paese terzo. La sede centrale della società C, che è un’entità giuridica distinta, si trova invece nella Comunità.

Pur facendo parte di un gruppo mondiale con sede in un paese terzo, la società C è pienamente competente a prendere tutte le decisioni commerciali in merito alla strategia di produzione, importazione e vendita di lampade CFL-i per il mercato comunitario.

f)   Ubicazione dei servizi di ricerca e sviluppo

Il principale centro di ricerca e sviluppo della società C per quanto riguarda il prodotto in esame è situato in uno Stato membro. Alcune attività di ricerca e sviluppo vengono effettuate anche presso la sede centrale nel paese terzo. Inoltre alcune strutture di ricerca e sviluppo, soprattutto quelle connesse al processo di produzione, sono situate vicino agli stabilimenti di produzione, ovverosia nella Comunità e nel paese interessato.

Società D

a)   Quantità importate

Nel periodo in esame la società D ha importato tra i 2 e i 3 milioni di lampade CFL-i dal paese interessato. In termini di volumi di vendite sul mercato comunitario, la società D ha importato tra il 50 e il 60 % delle proprie vendite.

In termini di valore i prodotti importati hanno generato minori ricavi. I prodotti importati hanno generato meno del 40-50 % delle entrate complessive.

b)   Collegamento con produttori esportatori nel paese interessato

La società D non ha alcun produttore esportatore collegato nel paese interessato. Le importazioni dal paese interessato provengono da produttori esportatori indipendenti.

c)   Politica di approvvigionamento all’importazione: difensiva (temporanea) o strategica (a lungo termine)

La società D ha sostenuto di aver preso la decisione strategica a lungo termine di approvvigionarsi dal paese interessato per poter offrire ai clienti l’intera gamma di prodotti. Secondo la società, la produzione di questo tipo di prodotto nell’UE nei quantitativi tali da soddisfare la domanda non darebbe luogo ad alcun vantaggio economico.

d)   Produzione nella Comunità

La società D occupa comunque tra i 35 e gli 85 addetti alla produzione e alla vendita del prodotto in esame, principalmente nel suo stabilimento nella Comunità. La sua attività di fabbricazione consiste principalmente nell’assemblaggio di componenti, di cui meno della metà proviene dall’UE. Dall’inchiesta è emerso che il prodotto in esame presenta una diversa classificazione doganale rispetto ai componenti importati. Questa riclassificazione è il prodotto di una trasformazione sostanziale dei componenti. In base a tali presupposti e alle informazioni raccolte durante l’inchiesta è stato possibile concludere che i prodotti in esame fabbricati dalla società D sono di origine comunitaria.

e)   Ubicazione della sede centrale e principali azionisti

Durante il PIR la società D era di proprietà di un gruppo di private equity. Dopo la fine del PIR la società D è stata tuttavia acquisita da un fabbricante di un paese terzo. La sede principale della società D è nella Comunità.

f)   Ubicazione dei servizi di ricerca e sviluppo

Tutti i centri di ricerca e sviluppo della società D sono situati nella Comunità.


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


17.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/21


REGOLAMENTO (CE) N. 1206/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 ottobre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

64,1

MK

31,4

TR

117,9

ZZ

71,1

0707 00 05

EG

151,2

JO

162,5

MK

25,2

TR

160,4

ZZ

124,8

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

64,4

TR

87,8

UY

81,6

ZA

56,5

ZZ

72,6

0806 10 10

BR

254,2

TR

134,8

US

284,6

ZZ

224,5

0808 10 80

AU

188,0

CA

101,5

CL

17,7

NZ

83,4

US

96,4

ZA

78,5

ZZ

94,3

0808 20 50

CN

71,2

TR

127,4

ZA

84,6

ZZ

94,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


17.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1207/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 53 e l'articolo 80, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Nel caso di una pratica tradizionale regolata da disposizioni particolari dello Stato membro produttore, in deroga alla regola generale quest'ultimo può consentire, con un'autorizzazione esplicita e con riserva di un adeguato controllo, che un v.q.p.r.d. sia ottenuto correggendo il prodotto di base di tale vino con l'aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli non originari della regione determinata di cui questo vino porta il nome. Per evitare che gli operatori economici e le autorità competenti siano penalizzati dallo scadere della suddetta deroga, prevista all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (2), occorre concedere una nuova proroga.

(2)

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002 sono elencate le varietà di viti e i loro sinonimi che comprendono un'indicazione geografica e che possono figurare sull'etichettatura dei vini. Occorre adattare l'allegato aggiungendovi le corrispondenti menzioni utilizzate dalla Romania.

(3)

Per ragioni connesse agli oneri amministrativi e per evitare di ostacolare gli scambi commerciali, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o luglio 2007.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 753/2002.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:

1)

l'articolo 31, paragrafo 3, è modificato come segue:

a)

al secondo comma, lettera b), la data «31 agosto 2007» è sostituita dalla data «31 agosto 2008»;

b)

al terzo comma, la data «31 agosto 2007» è sostituita dalla data «31 agosto 2008»;

2)

l'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 382/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 12).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco delle varietà di viti e loro sinonimi che comprendono un'indicazione geografica (1) e che possono figurare sull'etichettatura dei vini in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2

 

Nomi di varietà o loro sinonimi

Paesi che possono utilizzare i nomi di varietà o uno dei loro sinonimi (2)

1

Agiorgitiko

Grecia°

2

Aglianico

Italia°, Grecia°, Malta°

3

Aglianicone

Italia°

4

Alicante Bouschet

Grecia°, Italia°, Portogallo°, Algeria°, Tunisia°, Stati Uniti°, Cipro°, Sudafrica

NB: per la designazione del vino non è possibile utilizzare il solo nome “Alicante”.

5

Alicante Branco

Portogallo°

6

Alicante Henri Bouschet

Francia°, Serbia (8), Montenegro (8)

7

Alicante

Italia°

8

Alikant Buse

Serbia (6), Montenegro (6)

9

Auxerrois

Sudafrica°, Australia°, Canada°, Svizzera°, Belgio°, Germania°, Francia°, Lussemburgo°, Paesi Bassi°, Regno Unito°

10

Barbera Bianca

Italia°

11

Barbera

Sudafrica°, Argentina°, Australia°, Croazia°, Messico°, Slovenia°, Uruguay°, Stati Uniti°, Grecia°, Italia°, Malta°

12

Barbera Sarda

Italia°

13

Blauburgunder

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (16-28-115), Austria (14-16), Canada (16-115), Cile (16-115), Italia (16-115)

14

Blauer Burgunder

Austria (13-16), Serbia (24-115), Montenegro (24-115), Svizzera

15

Blauer Frühburgunder

Germania (58)

16

Blauer Spätburgunder

Germania (115), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (13-28-115), Austria (13-14), Bulgaria (115), Canada (13-115), Cile (13-115), Romania (115), Italia (13-115)

17

Blaufränkisch

Repubblica ceca (55), Austria°, Germania, Slovenia (Modra frankinja, Frankinja), Ungheria, Romania (22, 55, 67, 71)

18

Borba

Spagna°

19

Bosco

Italia°

20

Bragão

Portogallo°

21

Budai

Ungheria°

22

Burgund Mare

Romania (17, 55, 67, 71)

23

Burgundac beli

Serbia (136), Montenegro (136)

24

Burgundac Crni

Croazia

25

Burgundac crni

Serbia (14-115), Montenegro (14-115)

26

Burgundac sivi

Croazia°, Serbia°, Montenegro°

27

Burgundec bel

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia°

28

Burgundec crn

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (13-16-115)

29

Burgundec siv

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia°

30

Busuioacă de Bohotin

Romania

31

Cabernet Moravia

Repubblica ceca°

32

Calabrese

Italia (90)

33

Campanário

Portogallo°

34

Canari

Argentina°

35

Carignan Blanc

Francia°

36

Carignan

Sudafrica°, Argentina°, Australia (38), Cile (38), Croazia°, Israele°, Marocco°, Nuova Zelanda°, Tunisia°, Grecia°, Francia°, Portogallo°, Malta°

37

Carignan Noir

Cipro°

38

Carignane

Australia (36), Cile (36), Messico, Turchia, Stati Uniti

39

Carignano

Italia°

40

Chardonnay

Sudafrica°, Argentina (95), Australia (95), Bulgaria°, Canada (95), Svizzera°, Cile (95), Repubblica ceca°, Croazia°, Ungheria (41), India, Israele°, Moldova°, Messico (95), Nuova Zelanda (95), Romania°, Russia°, San Marino°, Slovacchia°, Slovenia°, Tunisia°, Stati Uniti (95), Uruguay°, Serbia, Montenegro, Zimbabwe°, Germania°, Francia, Grecia (95), Italia (95), Lussemburgo° (95), Paesi Bassi (95), Regno Unito, Spagna, Portogallo, Austria°, Belgio (95), Cipro°, Malta°

41

Chardonnay Blanc

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Ungheria (40)

42

Chardonnay Musqué

Canada°

43

Chelva

Spagna°

44

Corinto Nero

Italia°

45

Cserszegi fűszeres

Ungheria°

46

Děvín

Repubblica ceca°

47

Devín

Slovacchia

48

Duna gyöngye

Ungheria

49

Dunaj

Slovacchia

50

Durasa

Italia°

51

Early Burgundy

Stati Uniti°

52

Fehér Burgundi, Burgundi

Ungheria (133)

53

Findling

Germania°, Regno Unito°

54

Frâncușă

Romania

55

Frankovka

Repubblica ceca° (17), Slovacchia (56), Romania (17, 22, 67, 71)

56

Frankovka modrá

Slovacchia (55)

57

Friulano

Italia

58

Frühburgunder

Germania (15), Paesi Bassi°

59

Galbenă de Odobești

Romania

60

Girgenti

Malta (61, 62)

61

Ghirgentina

Malta (60, 62)

62

Girgentina

Malta (60, 61)

63

Graciosa

Portogallo°

64

Grasă de Cotnari

Romania

65

Grauburgunder

Germania, Bulgaria, Ungheria°, Romania (66)

66

Grauer Burgunder

Canada, Romania (65), Germania, Austria

67

Grossburgunder

Romania (17, 22, 55, 71)

68

Iona

Stati Uniti°

69

Kanzler

Regno Unito°, Germania

70

Kardinal

Germania°, Bulgaria°

71

Kékfrankos

Ungheria, Romania (17, 22, 55, 67)

72

Kisburgundi kék

Ungheria (115)

73

Korinthiaki

Grecia°

74

Leira

Portogallo°

75

Limnio

Grecia°

76

Maceratino

Italia°

77

Maratheftiko (Μαραθεύτικο)

Cipro

78

Mátrai muskotály

Ungheria°

79

Medina

Ungheria°

80

Monemvasia

Grecia

81

Montepulciano

Italia°

82

Moravia dulce

Spagna°

83

Moravia agria

Spagna°

84

Moslavac

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (85), Serbia°, Montenegro°

85

Mozler

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (84)

86

Mouratón

Spagna°

87

Müller-Thurgau

Sudafrica°, Austria°, Germania, Canada, Croazia°, Ungheria°, Serbia°, Montenegro°, Repubblica ceca°, Slovacchia°, Slovenia°, Svizzera°, Lussemburgo, Paesi Bassi°, Italia°, Belgio°, Francia°, Regno Unito, Australia°, Bulgaria°, Stati Uniti°, Nuova Zelanda°, Portogallo

88

Muškát moravský

Repubblica ceca°, Slovacchia

89

Nagyburgundi

Ungheria°

90

Nero d'Avola

Italia (32)

91

Olivella nera

Italia°

92

Orange Muscat

Australia°, Stati Uniti°

93

Pálava

Repubblica ceca, Slovacchia

94

Pau Ferro

Portogallo°

95

Pinot Chardonnay

Argentina (40), Australia (40), Canada (40), Cile (40), Messico (40), Nuova Zelanda (40), Stati Uniti (40), Turchia°, Belgio (40), Grecia (40), Paesi Bassi, Italia (40)

96

Pölöskei muskotály

Ungheria°

97

Portoghese

Italia°

98

Pozsonyi

Ungheria (99)

99

Pozsonyi Fehér

Ungheria (98)

100

Radgonska ranina

Slovenia°

101

Rajnai rizling

Ungheria (104)

102

Rajnski rizling

Serbia (103-106-109), Montenegro (103-106-109)

103

Renski rizling

Serbia (102-106-109), Montenegro (102-106-109), Slovenia° (104)

104

Rheinriesling

Bulgaria°, Austria, Germania (106), Ungheria (101), Repubblica ceca (112), Italia (106), Grecia, Portogallo, Slovenia (103)

105

Rhine Riesling

Sudafrica°, Australia°, Cile (107), Moldova°, Nuova Zelanda°, Cipro, Ungheria°

106

Riesling renano

Germania (104), Serbia (102-103-109), Montenegro (102-103-109), Italia (104)

107

Riesling Renano

Cile (105), Malta°

108

Riminèse

Francia°

109

Rizling rajnski

Serbia (102-103-106), Montenegro (102-103-106)

110

Rizling Rajnski

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia°, Croazia°

111

Rizling rýnsky

Slovacchia°

112

Ryzlink rýnský

Repubblica ceca (104)

113

Santareno

Portogallo°

114

Sciaccarello

Francia°

115

Spätburgunder

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (13-16-28), Serbia (14-25), Montenegro (14-25), Bulgaria (16), Canada (13-16), Cile, Ungheria (72), Moldova°, Romania (16), Italia (13-16), Regno Unito, Germania (16)

116

Štajerska Belina

Croazia°, Slovenia°

117

Subirat

Spagna°

118

Terrantez do Pico

Portogallo°

119

Tintilla de Rota

Spagna°

120

Tinto de Pegões

Portogallo°

121

Torrontés riojano

Argentina°

122

Trebbiano

Sudafrica°, Argentina°, Australia°, Canada°, Cipro°, Croazia°, Uruguay°, Stati Uniti, Israele, Italia, Malta

123

Trebbiano Giallo

Italia°

124

Trigueira

Portogallo

125

Verdea

Italia°

126

Verdeca

Italia

127

Verdelho

Sudafrica°, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Portogallo

128

Verdelho Roxo

Portogallo°

129

Verdelho Tinto

Portogallo°

130

Verdello

Italia°, Spagna°

131

Verdese

Italia°

132

Verdejo

Spagna°

133

Weißburgunder

Sudafrica (135), Canada, Cile (134), Ungheria (52), Germania (134, 135), Austria (134), Regno Unito°, Italia

134

Weißer Burgunder

Germania (133, 135), Austria (133), Cile (133), Svizzera°, Slovenia, Italia

135

Weissburgunder

Sudafrica (133), Germania (133, 134), Regno Unito, Italia

136

Weisser Burgunder

Serbia (23), Montenegro (23)

137

Zalagyöngye

Ungheria°

Legenda:

:

tra parentesi

:

riferimento al sinonimo della varietà,

:

“°”

:

non ci sono sinonimi,

:

in grassetto

:

colonna 2

:

nome della varietà di vite

colonna 3

:

paese nel quale il nome corrisponde a una varietà e riferimento alla varietà in questione,

:

caratteri normali

:

colonna 2

:

nome del sinonimo di una varietà di vite

colonna 3

:

nome del paese che utilizza il sinonimo di una varietà di vite.»


(1)  Questi nomi di varietà o i loro sinonimi corrispondono, in tutto o in parte, tradotti o in forma aggettivata, alle indicazioni geografiche utilizzate per designare un vino.

(2)  Per gli Stati interessati, le deroghe previste dal presente allegato sono autorizzate unicamente per i vini con indicazione geografica prodotti nelle unità amministrative nelle quali la coltivazione delle varietà in questione è autorizzata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento e subordinatamente alle condizioni stabilite dagli Stati interessati per l'elaborazione o la presentazione di tali vini.

Legenda:

:

tra parentesi

:

riferimento al sinonimo della varietà,

:

“°”

:

non ci sono sinonimi,

:

in grassetto

:

colonna 2

:

nome della varietà di vite

colonna 3

:

paese nel quale il nome corrisponde a una varietà e riferimento alla varietà in questione,

:

caratteri normali

:

colonna 2

:

nome del sinonimo di una varietà di vite

colonna 3

:

nome del paese che utilizza il sinonimo di una varietà di vite.»


17.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1208/2007 DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2007

recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la determinazione del tasso di restituzione per il latte e i prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 di detto regolamento effettuate tra il 1o e il 14 giugno 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1)

A partire dal 15 giugno 2007, il regolamento (CE) n. 660/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2) non prevede più restituzioni alle esportazioni per il latte e i prodotti lattiero-caseari, comprese le consegne di cui agli articoli 36 e 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (3).

(2)

A norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri possono autorizzare gli esportatori a ricorrere ad una procedura secondo la quale il giorno preso in considerazione per determinare il tasso della restituzione applicabile ai prodotti imbarcati mensilmente nell’ambito delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 del medesimo regolamento è l’ultimo giorno del mese. Non è pertanto possibile determinare il tasso di restituzione applicabile alle consegne di latte e di prodotti lattiero-caseari effettuate secondo tale procedura dal 1o al 14 giugno 2007.

(3)

Il diritto alle restituzioni per le consegne effettuate secondo la procedura prevista dall’articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 660/2007, deve restare impregiudicato. Per determinare il tasso di restituzione applicabile occorre pertanto stabilire la data da prendere in considerazione a tale fine, in deroga all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, per determinare il tasso di restituzione applicabile al latte e ai prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c) e all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento, effettuate dal 1o al 14 giugno 2007 secondo la procedura prevista dall’articolo 37 del suddetto regolamento, il giorno preso in considerazione è il 14 giugno 2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 1).

(2)  GU L 155 del 15.6.2007, pag. 26.

(3)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1001/2007 (GU L 226 del 30.8.2007, pag. 9).


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