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Document C2007/155/02

    Causa C-45/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) — Maatschap Schonewille-Prins/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Strutture agricole — Regimi di aiuti comunitari — Settore delle carni bovine — Identificazione e registrazione dei bovini — Premio all'abbattimento — Esclusione e riduzione)

    GU C 155 del 7.7.2007, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 155/2


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 maggio 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) — Maatschap Schonewille-Prins/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

    (Causa C-45/05) (1)

    (Strutture agricole - Regimi di aiuti comunitari - Settore delle carni bovine - Identificazione e registrazione dei bovini - Premio all'abbattimento - Esclusione e riduzione)

    (2007/C 155/02)

    Lingua processuale: l'olandese

    Giudice del rinvio

    College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Maatschap Schonewille-Prins

    Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione dell'art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21), degli artt. 44, 45 e 47, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11) — Interpretazione dell'art. 11 del regolamento (CE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36) e dell'art. 22 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204, pag. 1) — Premio all'abbattimento — Osservanza del regolamento n. 1760/2000 — Esclusioni e riduzioni comunitarie — Applicazione alle esclusioni e riduzioni nazionali — Correzioni e elementi addizionali apportati alla banca dati informatizzata

    Dispositivo

    1)

    L'art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dev'essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine di notifica alla banca dati informatizzata dello spostamento di un bovino a destinazione di un'azienda o in provenienza dalla stessa, di cui all'art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 luglio 2000, n. 1760, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) del Consiglio, n. 820/97, rende inammissibile il detto bovino al premio all'abbattimento e, pertanto, comporta un'esclusione del beneficio del detto premio per tale animale.

    2)

    L'esame della seconda questione pregiudiziale non ha messo in luce alcun elemento atto a inficiare, con riguardo al principio di proporzionalità, la validità dell'art. 21 del regolamento n. 1254/1999, in quanto esso rende inammissibile al premio all'abbattimento un bovino per il quale il termine di notifica di cui all'art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000 non sia stato rispettato e, pertanto, comporta un'esclusione del beneficio di detto premio per tale animale.

    3)

    Gli artt. 44 e 45 del regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, non si applicano ad un'esclusione del beneficio del premio all'abbattimento per un bovino per il quale i dati relativi ad uno spostamento a destinazione di un'azienda o in provenienza dalla stessa non sono stati notificati alla banca dati informatizzata entro il termine previsto dall'art. 7, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1760/2000, in modo da rendere ammissibile al premio all'abbattimento il detto bovino, quand'anche siano corretti tali dati trasmessi tardivamente alla suddetta base.

    4)

    L'art. 11 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, e/o l'art. 22 del regolamento n. 1760/2000 devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può prevedere sanzioni nazionali consistenti in riduzioni ed esclusioni dell'importo totale dell'aiuto comunitario al quale può aver diritto l'imprenditore che abbia presentato domanda di premio all'abbattimento, dato che sanzioni di tale natura figurano già in maniera particolareggiata nel regolamento n. 3887/92.


    (1)  GU C 93 del 16.4.2005.


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