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Document 92004E000574

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0574/04 di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione. Centrale elettronucleare del Garigliano.

GU C 88E del 8.4.2004, p. 194–195 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

8.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 88/194


(2004/C 88 E/0199)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0574/04

di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione

(26 febbraio 2004)

Oggetto:   Centrale elettronucleare del Garigliano

Premesso che la centrale elettronucleare del Garigliano, costruita nel 1964 nel Comune di Sessa Aurunca (Caserta), in un'ansa del fiume Garigliano, fermata nel 1978 e disattivata nel 1982, è, come deciso a suo tempo dal Governo italiano, la prima da smantellare;

Premesso che cittadini e associazioni ambientaliste dei comuni del nord della Campania e del sud del Lazio, con la petizione del 28 maggio 2003, registrata dal Segretariato Generale della Commissione con il n. 2003/4763 — SG (2003) A/7079, hanno dettagliatamente esposto violazioni della normativa UE nelle operazioni di Messa in Custodia Protettiva Passiva(MCPP) eseguite finora nella centrale;

Si chiede alla Commissione:

1.

Se, tenuto anche conto che sulla foce e sulla pineta del Garigliano insistono ben tre Siti di Importanza Comunitaria ZPS e ZSC che rientrano nella rete di Natura 2000, tutte le operazioni di (MCPP), compreso il trasferimento a Saluggia delle barre di combustibile, vadano sottoposte a procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla Direttiva 85/337/CEE (1), modificata dalla Direttiva 97/ll/CE (2) (recepita in Italia dai DPCM 337 del 10.07.1988 e DPCM 27.12.1988 e successive modifiche) e a valutazione di incidenza, come previsto dalla direttiva «Habitat» (92/43/CEE (3) di cui al DM del 3 settembre 2002 pubblicato in G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);

2.

Se risulti conforme alla normativa appellarsi alla «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle Regioni Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza», fino al 31 dicembre 2003, e nominare un Commissario straordinario, nella persona del presidente della SO.G.I.N (Società di Gestione degli Impianti Nucleari) S.p.A., delegandolo per la messa in sicurezza dei materiali nucleari con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché alla predisposizione di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali elettronucleari di Garigliano, Trino Vercellese, Caorso, e Latina, in deroga alla legge italiana n. 349 dell'8 luglio 1986, art. 6 e alle disposizioni normative regionali in materia di VIA;

3.

Se lo smantellamento del camino, le cui pareti sono contaminate da polveri radioattive, si possa effettuare senza procedura di VIA.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(22 aprile 2004)

Ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, modificata dalla direttiva 97/11/CE, del 3 marzo 1997, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, la valutazione d'impatto ambientale (VIA) è obbligatoria per lo smantellamento e lo smontaggio di centrali nucleari ed altri reattori nucleari. In relazione alla prima e alla terza questione poste dall'onorevole parlamentare, nessun elemento della direttiva consente di trarre la conclusione che le operazioni di smantellamento, o parti di esse, possano essere escluse dalla VIA.

La Commissione ha già ricevuto una denuncia sulla centrale elettronucleare del Garigliano citata dall'onorevole parlamentare in merito a una possibile non corretta applicazione della direttiva 85/337/CEE, concernente la VIA, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Le informazioni presentate dall'onorevole parlamentare sono state allegate alla documentazione della denuncia attualmente in corso di valutazione da parte della Commissione.

Se nella fattispecie dovesse constatare una violazione del diritto comunitario, la Commissione non esiterebbe a prendere, in qualità di custode del trattato CE, ogni provvedimento necessario a garantire l'osservanza della normativa applicabile, compreso l'avvio di un procedimento di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato. La Commissione valuterà inoltre se le operazioni previste rispettino le disposizioni del titolo II, capo III del trattato Euratom.


(1)  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(2)  GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

(3)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.


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