EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 91999E000168

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 168/99 dell'on. Ludivina GARCÍA ARIAS Diritto acquisito con effetti di compensazione e di indennizzo delle imprese in conseguenza di una modifica normativa nell'Unione europea

OJ C 325, 12.11.1999, p. 78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

91999E0168

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 168/99 dell'on. Ludivina GARCÍA ARIAS Diritto acquisito con effetti di compensazione e di indennizzo delle imprese in conseguenza di una modifica normativa nell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 12/11/1999 pag. 0078


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0168/99

di Ludivina García Arias (PSE) alla Commissione

(11 febbraio 1999)

Oggetto: Diritto acquisito con effetti di compensazione e di indennizzo delle imprese in conseguenza di una modifica normativa nell'Unione europea

Ritiene la Commissione che la modifica di una norma o l'introduzione di un nuovo quadro giuridico regolamentare da parte dell'Unione europea, in vista dei benefici derivanti dal mercato interno, possa dar luogo a diritti acquisiti nella prospettiva dell'indennizzo delle imprese interessate?

Risposta del sig. Monti a nome della Commissione

(16 marzo 1999)

Il Tribunale di primo grado si è pronunciato sull'interrogazione dell'onorevole parlamentare nella sentenza "Dubois" del 19 gennaio 1998 (T-113/96, Racc. p. II-125)(1), ricapitolando il diritto comunitario applicabile.

La responsabilità extracontrattuale della Comunità si estende così, a norma dell'articolo 215 secondo capoverso del trattato CE, ai danni causati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. Di conseguenza i trattati che istituiscono le Comunità nonché le convenzioni che li hanno completati o modificati, che non costituiscono un atto delle istituzioni né dei suoi agenti, non possono impegnare la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

Trattandosi di atti delle istituzioni o dei loro agenti, la Comunità può assumersi la responsabilità extracontrattuale solo qualora il ricorrente dimostri l'illegalità del comportamento imputato all'istituzione interessata, la realtà del danno e l'esistenza d'un nesso di causalità tra il suddetto comportamento ed il pregiudizio conclamato. A tale proposito, se l'illegalità contestata riguarda un atto normativo, la responsabilità della Comunità è subordinata alla constatazione dell'avvenuta violazione di una norma superiore di diritto che tuteli i privati. Se l'istituzione ha inoltre adottato l'atto normativo nell'ambito del suo ampio potere discrezionale la Comunità può essere ritenuta responsabile solo quando la violazione sia chiara, vale a dire presenti caratteristiche di evidenza e gravità. Tali criteri si applicano anche in presenza di un'omissione inammissibile.

Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulle conseguenze di una modifica di una normativa comunitaria resa necessaria dall'entrata in vigore dell'Atto unico, il Tribunale ha ricordato che nei casi in cui gli organi comunitari dispongono di un ampio potere discrezionale gli operatori economici non possono invocare un diritto acquisito per conservare un vantaggio derivante dalla normativa comunitaria in questione e di cui abbiano approfittato in un dato momento.

Non è tuttavia escluso che l'obbligo del risarcimento possa eventualmente imporsi in base al diritto interno dello Stato membro sul territorio del quale si trovano le imprese che hanno subito pregiudizio a causa della realizzazione del mercato unico.

(1) Questa sentenza è oggetto di ricorso davanti alla Corte di giustizia.

Top