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Document 62017TJ0352

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 31 maggio 2018.
Janusz Korwin-Mikke contro Parlamento europeo.
Diritto istituzionale – Parlamento europeo – Regolamento interno del Parlamento – Dichiarazioni che ledono la dignità del Parlamento e il corretto svolgimento dei lavori parlamentari – Sanzioni disciplinari di perdita del diritto all’indennità di soggiorno e di sospensione temporanea della partecipazione a tutte le attività del Parlamento – Libertà di espressione – Obbligo di motivazione – Errore di diritto.
Causa T-352/17.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2018:319

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

31 maggio 2018 ( *1 )

«Diritto istituzionale – Parlamento europeo – Regolamento interno del Parlamento – Dichiarazioni che ledono la dignità del Parlamento e il corretto svolgimento dei lavori parlamentari – Sanzioni disciplinari di perdita del diritto all’indennità di soggiorno e di sospensione temporanea della partecipazione a tutte le attività del Parlamento – Libertà di espressione – Obbligo di motivazione – Errore di diritto»

Nella causa T‑352/17,

Janusz Korwin-Mikke, residente in Józefów (Polonia), rappresentato da M. Cherchi, A. Daoût e M. Dekleermaker, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da N. Görlitz, S. Seyr e S. Alonso de León, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del presidente del Parlamento del 14 marzo 2017 e della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 3 aprile 2017, con cui si infligge al ricorrente la sanzione della perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di 30 giorni, della sospensione temporanea dalla partecipazione a tutte le attività del Parlamento per un periodo di dieci giorni consecutivi e il divieto di rappresentare il Parlamento per un periodo di un anno e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente come conseguenza delle suddette decisioni,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),

composto da G. Berardis, presidente, S. Papasavvas (relatore), D. Spielmann, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,

cancelliere: G. Predonzani, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 29 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

Il ricorrente, Janusz Korwin-Mikke, è deputato al Parlamento europeo.

2

In occasione della seduta plenaria del Parlamento del 1o marzo 2017 (in prosieguo: la «seduta plenaria del 1o marzo 2017»), avente ad oggetto il «gender pay gap», vale a dire la problematica della differenza di retribuzione tra donne e uomini, il ricorrente ha fatto una domanda a una deputata europea nei seguenti termini:

«Lei conosce la graduatoria delle donne alle Olimpiadi polacche di fisica teorica? Qual era la posizione della migliore donna o ragazza? Glielo posso dire io: 800esima. E sa quante donne sono tra i primi cento giocatori di scacchi? Glielo dico io: nessuna. Naturalmente, le donne devono guadagnare meno degli uomini perché sono più deboli, più piccole e meno intelligenti, esse devono guadagnare di meno. Ecco tutto».

3

Con lettera del 3 marzo 2017, il presidente del Parlamento ha informato il ricorrente, da un lato, del fatto che le dichiarazioni da lui rese durante la seduta plenaria del 1o marzo 2017 ledevano la dignità del Parlamento e dei valori di cui all’articolo 11 del regolamento interno di quest’ultimo (in prosieguo: il «regolamento interno») e, dall’altro, dell’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, ai sensi dell’articolo 166, paragrafo 1, del medesimo regolamento, invitandolo nel contempo a presentare le sue osservazioni.

4

Con lettera del 7 marzo 2017, il ricorrente ha inviato le sue osservazioni al presidente del Parlamento.

5

Con decisione del 14 marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione del presidente), il presidente del Parlamento ha inflitto al ricorrente le seguenti sanzioni:

perdita del diritto all’indennità di soggiorno per un periodo di 30 giorni;

la sospensione temporanea dalla partecipazione a tutte le attività del Parlamento per un periodo di dieci giorni consecutivi, fatto salvo l’esercizio del diritto di voto in seduta plenaria;

il divieto di rappresentare il Parlamento in una delegazione interparlamentare, una conferenza interparlamentare o qualsiasi altra sede interistituzionale per un periodo di un anno.

6

Il 27 marzo 2017, il ricorrente ha proposto un ricorso interno dinanzi all’ufficio del Parlamento avverso la decisione del presidente, chiedendo l’annullamento delle sanzioni pronunciate nei suoi confronti, a norma dell’articolo 167 del regolamento interno.

7

Con decisione del 3 aprile 2017 (in prosieguo: la «decisione dell’Ufficio di presidenza»), l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha confermato le sanzioni inflitte al ricorrente con la decisione del presidente.

Procedimento

8

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 giugno 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

9

Su proposta della Sesta Sezione, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura, di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

10

Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a rispondere ad un quesito. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

11

Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti orali posti dal Tribunale durante l’udienza del 29 novembre 2017.

Conclusioni delle parti

12

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Ufficio di presidenza;

annullare la decisione del presidente;

disporre il risarcimento del danno finanziario e morale cagionato dalle decisioni del presidente e dell’Ufficio di presidenza, valutato in EUR 19180;

condannare il Parlamento alle spese.

13

Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

respingere la domanda di annullamento della decisione del presidente in quanto irricevibile;

respingere la domanda di annullamento della decisione dell’Ufficio di presidenza, in quanto in parte irricevibile e in parte infondata;

respingere la domanda di risarcimento danni in quanto in parte irricevibile e in parte infondata;

condannare il ricorrente alle spese.

14

All’udienza, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del ricorso nella parte in cui il medesimo riguarda la decisione del presidente, essendo la stessa stata sostituita da quella dell’Ufficio di presidenza, che costituisce la posizione definitiva del Parlamento, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale d’udienza.

In diritto

Sulle domande di annullamento

15

A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente deduce due motivi, vertenti, in sostanza, il primo, su una violazione del principio generale della libertà di espressione, dell’articolo 166 del regolamento interno e dell’obbligo di motivazione e, il secondo, su una violazione del principio di proporzionalità e dell’obbligo di motivazione.

16

Infatti, sebbene nel titolo di tali motivi, quale compare nel ricorso, siano indicati anche altri addebiti, relativi, in particolare, ad una violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e ad un eccesso di potere, si deve necessariamente constatare che risulta dalla sostanza dell’argomento del ricorrente che egli contesta al Parlamento di aver violato il suo diritto alla libertà di espressione, quale garantito dall’articolo 11 della Carta e dall’articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») (prima parte del primo motivo), di aver commesso un errore manifesto di valutazione e di non aver tenuto debito conto dell’ambito di applicazione dell’articolo 166 del regolamento interno (secondo capo del primo motivo), di aver violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente in forza dell’articolo 296 TFUE (terza parte del primo motivo e seconda parte del secondo motivo) e, infine, di aver violato il principio di proporzionalità in relazione alle sanzioni disciplinari imposte (prima parte del secondo motivo).

Sul primo motivo, relativo ad una violazione del principio generale di libertà di espressione, dell’articolo 166 del regolamento interno e dell’obbligo di motivazione

17

Occorre esaminare, anzitutto, la terza parte, e poi, congiuntamente, la prima e la seconda parte del primo motivo.

– Sulla terza parte, relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione

18

Il ricorrente sostiene che la motivazione della decisione dell’Ufficio di presidenza non consente né di sapere se egli ha turbato con modalità eccezionalmente gravi la seduta plenaria del 1o marzo 2017, né di stabilire quali principi stabiliti all’articolo 11 del regolamento interno siano stati violati, né di comprendere perché non si è tenuto conto della libertà di espressione rafforzata di cui avrebbe goduto in quanto parlamentare.

19

Il Parlamento contesta tale argomentazione.

20

Occorre ricordare che risulta dalla giurisprudenza che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza del 22 maggio 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, T‑300/10, UE:T:2012:247, punto 180 e giurisprudenza ivi citata). La motivazione di una decisione consiste difatti nell’esprimere formalmente i motivi su cui si fonda tale decisione. Siffatta motivazione può essere sufficiente pur esprimendo motivi erronei (v. ordinanza del 12 luglio 2012, Dover/Parlamento, C‑278/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:457, paragrafo 36 e giurisprudenza citata).

21

Inoltre, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi gli obblighi di cui all’articolo 296 TFUE deve essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza del 22 maggio 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, T‑300/10, EU:T:2012:247, punto 181, e giurisprudenza citata).

22

Nel caso di specie, la decisione dell’Ufficio di presidenza si compone di tre sezioni. La prima (punti da 1 a 16 della decisione) espone i fatti che hanno portato all’adozione delle sanzioni di cui trattasi, le precedenti dichiarazioni del ricorrente già oggetto di sanzioni e la procedura di ricorso interna avviata da quest’ultimo contro la decisione del presidente. La seconda (punti da 17 a 23 della decisione) illustra il quadro giuridico applicabile e la terza (punti da 24 a 37 della decisione) contiene una valutazione giuridica volta ad accertare una violazione, da parte del ricorrente, dell’articolo 11 del regolamento interno e, pertanto, dell’articolo 166 di detto regolamento.

23

In particolare, ai punti da 26 a 28 della sua decisione, dopo aver ricordato l’importanza del principio di parità tra uomini e donne sancito all’articolo 2 TUE e riconosciuto dalla Carta, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha, anzitutto, constatato che, mediante le sue dichiarazioni discriminatorie, offensive e certamente premeditate, presentate, del resto, come corroborate da dati statistici, il ricorrente aveva violato uno dei valori fondamentali dell’Unione europea. D’altro canto, il ricorrente avrebbe innegabilmente avuto l’intenzione di provocare e di insultare le donne, ma anche il Parlamento in quanto istituzione, custode dei valori europei che promuovono l’uguaglianza di genere. Inoltre, dette dichiarazioni avrebbero suscitato l’interesse dei mezzi di comunicazione e reazioni sulle reti sociali generando, così, un effetto negativo sull’immagine del Parlamento e dei suoi deputati presso i cittadini dell’Unione.

24

Inoltre, pur rammentando l’importanza della libertà di espressione riconosciuta dall’articolo 11, paragrafo 4, primo comma, del regolamento interno e da vari strumenti giuridici internazionali in materia di diritti umani, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha rilevato che, secondo tali testi e secondo l’interpretazione giurisprudenziale di questa libertà, l’esercizio di quest’ultima poteva essere ridotto se si violavano altri diritti, «in particolare se offendeva o insultava altre persone» o «per garantire la tutela dei diritti o della reputazione di altre persone» (punti 29 e 30 della decisione dell’Ufficio di presidenza). Inoltre, al punto 31 della decisione di cui trattasi, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha dichiarato che il principio di libertà di parola, garantito a tutti i deputati al Parlamento, non era applicabile al «linguaggio offensivo, ingiurioso o irrispettoso» o «al comportamento lesivo della dignità del Parlamento e che costituisce violazione dei principi e dei valori fondamentali dell’Unione».

25

Tutto ciò premesso, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha constatato, al punto 32 della sua decisione, che il comportamento del ricorrente costituiva una violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento interno stante la lesione arrecata ai valori e ai principi definiti nei trattati, compresa la Carta, e che esso non rispettava la dignità del Parlamento. Inoltre, esso ha sottolineato che tale comportamento non poteva essere giustificato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, di detto regolamento, in considerazione del fatto che l’utilizzo di un linguaggio offensivo e insultante non poteva essere coperto dalla libertà di espressione. Ne ha dedotto che, in simili condizioni, il ricorrente aveva turbato le attività del Parlamento in violazione dei principi di cui all’articolo 11 del regolamento interno, ai sensi dell’articolo 166 di quest’ultimo.

26

Infine, ai punti da 33 a 35 della sua decisione, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha rilevato che il ricorrente aveva già fatto uso di un linguaggio inappropriato, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento interno, il che aveva portato il presidente del Parlamento, per tre volte, a comminargli sanzioni che erano state successivamente confermate dall’Ufficio di presidenza del Parlamento. Esso ha quindi concluso che il comportamento del soggetto in questione doveva essere considerato grave e ricorrente e che il fatto di non aver presentato scuse, ma, al contrario, aver ribadito i propri commenti, giustificava a maggior ragione la severità della sanzione inflitta.

27

Ne consegue che, fatto salvo l’esame della sua fondatezza, che sarà effettuato nell’ambito della prima e della seconda parte del presente motivo, la decisione dell’Ufficio di presidenza contiene una motivazione conforme ai requisiti di cui all’articolo 296 TFUE.

28

Di conseguenza, il terzo punto del primo motivo deve essere respinto.

– Sulla prima e sulla seconda parte, relative, rispettivamente, alla violazione della libertà di espressione e ad una violazione dell’articolo 166 del regolamento interno

29

Il ricorrente fa valere, in sostanza, che il Parlamento non avrebbe dimostrato che le condizioni richieste per l’applicazione dell’articolo 166, paragrafo 1, del regolamento interno fossero soddisfatte e che gli avrebbe quindi imposto una sanzione disciplinare in violazione della libertà di espressione rafforzata di cui godrebbe in quanto parlamentare, secondo la giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»).

30

A detto proposito, egli sostiene, in primo luogo, che la decisione dell’Ufficio di presidenza è viziata da un errore di diritto, in quanto non terrebbe sufficientemente conto del fatto che le sue dichiarazioni, pronunciate nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni parlamentari all’interno del Parlamento, costituivano elementi del suo discorso politico.

31

In secondo luogo, egli ritiene che, volendo sanzionare il contenuto delle sue dichiarazioni, e non un’eventuale violazione di una regola del dibattito parlamentare, il Parlamento ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato l’ambito di applicazione dell’articolo 166 del regolamento interno. Egli afferma, da un lato, che emerge dai motivi di tale decisione che il suo intervento nella seduta plenaria del 1o marzo 2017 era regolare, e occorrerebbe quindi interrogarsi sulla questione se le sue affermazioni costituissero effettivamente un’infrazione all’ordine o una grave turbativa del dibattito parlamentare. Dall’altro, egli rileva che il «carattere vago e impreciso» della formulazione: «gravi casi di infrazioni all’ordine o di turbativa dell’attività del Parlamento in violazione dei principi definiti all’articolo 11», di cui all’articolo 166 del regolamento interno, richiederebbe che il Parlamento dimostri in concreto che le sue dichiarazioni rientravano nell’ambito di applicazione della menzionata disposizione, ipotesi che non ricorrerebbe nel caso di specie.

32

In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione dell’Ufficio di presidenza non dimostra che le sue dichiarazioni abbiano effettivamente costituito un’infrazione all’ordine della seduta plenaria del 1o marzo o una grave turbativa dell’attività del Parlamento in violazione dell’articolo 11 del regolamento interno, cosicché si potesse ritenere che le condizioni sostanziali di cui all’articolo 166 del regolamento fossero effettivamente soddisfatte.

33

In quarto luogo, il ricorrente deduce che il Parlamento ha omesso di dimostrare che la decisione dell’Ufficio di presidenza possa essere qualificata come una deroga consentita al diritto alla libertà di espressione.

34

Il Parlamento fa valere, in primo luogo, che l’esame della validità della decisione dell’Ufficio di presidenza deve essere effettuato unicamente alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, segnatamente, alla luce del suo articolo 11, che sancisce la libertà di espressione, e della sua interpretazione da parte del giudice dell’Unione. La giurisprudenza della Corte EDU fatta valere dal ricorrente non sarebbe pertanto applicabile al caso di specie, ma potrebbe, tutt’al più, costituire una fonte di ispirazione. Quand’anche lo fosse, non ne risulterebbe che la libertà di parola sia illimitata.

35

Il Parlamento sottolinea poi che, nell’esercizio delle competenze previste agli articoli 166 e 167 del regolamento interno, il suo presidente e, se del caso, l’Ufficio di presidenza del Parlamento dispone di un certo margine di discrezionalità. Il controllo del Tribunale dovrebbe, pertanto, limitarsi ad esaminare se l’esercizio di un tale potere non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere e se le garanzie procedurali siano state rispettate.

36

Infine, per quanto riguarda la violazione dell’articolo 166 del regolamento interno, fatta valere nell’ambito della seconda parte del primo motivo, il Parlamento sostiene che non risulta in modo sufficientemente chiaro dal ricorso se il ricorrente critichi la decisione dell’Ufficio di presidenza per essere stata adottata in violazione del suddetto articolo o se contesti la legittimità di quest’ultimo in quanto fondamento giuridico di detta decisione, cosicché la parte in questione sarebbe irricevibile. Tuttavia, il Parlamento argomenta la propria posizione, ad abundantiam, facendo presente di essere d’accordo con la lettura data dal ricorrente alla ratio legis dell’articolo 166 del regolamento interno e sostenendo che la situazione che la disposizione in parola prevede corrisponde esattamente a quella del caso di specie, dal momento che, con le sue dichiarazioni, il ricorrente avrebbe perturbato i dibattiti e le attività del Parlamento in violazione dei principi di cui all’articolo 11 del regolamento interno, a detrimento della dignità del Parlamento, e, per tale motivo, sarebbe stato sanzionato. Il Parlamento aggiunge, rinviando al punto 27 della decisione dell’Ufficio di presidenza, che le dichiarazioni del ricorrente avrebbero peraltro provocato una reazione immediata di taluni deputati e suscitato reazioni nei mezzi di comunicazione e nelle reti sociali, arrecando così un grave danno alla reputazione dell’istituzione.

37

Innanzitutto, occorre constatare, da un lato, che, contrariamente alle affermazioni del Parlamento e come emerge dai punti 16 e da 29 a 33 supra, la sostanza degli argomenti del ricorrente, relativi alla seconda parte del primo motivo, emerge dal ricorso con sufficiente chiarezza, cosicché il Parlamento ha potuto difendersi utilmente nelle sue memorie (v. punto 36 supra) così come durante l’udienza. Infatti, in quest’ultima e come risulta dal relativo verbale, il Parlamento ha pienamente preso posizione sulle condizioni di applicazione dell’articolo 166 del regolamento interno, connesso all’articolo 11 del medesimo regolamento, a cui tale disposizione rinvia. Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento deve essere respinta.

38

D’altro lato, il Parlamento non può contestare la pertinenza della CEDU e della giurisprudenza della Corte EDU nel caso di specie, ai fini dell’esame della violazione dell’articolo 166 del regolamento interno.

39

Se è vero, infatti, che la CEDU non costituisce, fintantoché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 44, e del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 45) e che, pertanto, l’esame della validità di un atto di diritto derivato dell’Unione deve essere svolto alla luce unicamente dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta (sentenza del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 46), occorre ricordare, da un lato, che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e che, dall’altro, risulta dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta che, laddove essa contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU. Secondo le spiegazioni di tale disposizione, che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e dell’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, devono essere prese in considerazione ai fini della sua interpretazione, il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo della CEDU, ma anche, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte EDU (v. sentenza del 30 giugno 2016, Toma e Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu Horațiu-Vasile Cruduleci, C‑205/15, EU:C:2016:499, punto 41 e giurisprudenza citata). Discende, inoltre, da dette spiegazioni che l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti nella Carta e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 28 luglio 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 50). Inoltre, si deve rilevare che tale equivalenza tra le libertà riconosciute dalla Carta e quelle garantite dalla CEDU è stata stabilita formalmente in merito alla libertà di espressione (sentenza del 4 maggio 2016, Philip Morris Brands e a., C‑547/14, EU:C:2016:325, punto 147).

40

Per quanto riguarda, in particolare, la libertà di espressione, è importante ricordare che essa occupa un posto essenziale nelle società democratiche e che, in quanto tale, costituisce un diritto fondamentale garantito in particolare dall’articolo 11 della Carta, dall’articolo 10 della CEDU e dall’articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 16 dicembre 1966 (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2011, Patriciello, C‑163/10, UE:C:2011:543, punto 31).

41

A siffatto riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, della CEDU, la libertà di espressione vale non solo per le informazioni o per le idee accolte con favore o considerate come inoffensive o indifferenti, ma anche per tutte quelle che offendono, sconcertano o disturbano lo Stato o una parte qualsiasi della popolazione. Questo è ciò che richiedono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura, senza i quali non può esistere una società democratica (Corte EDU, 7 dicembre 1976, Handyside c. Regno Unito, CEDU:1976:1207JUD000549372, § 49).

42

Il diritto alla libertà di espressione non costituisce, tuttavia, una prerogativa assoluta e il suo esercizio può essere subordinato, a determinate condizioni, a restrizioni.

43

Orbene, data l’importanza fondamentale della libertà di espressione, le restrizioni a quest’ultima devono essere valutate rigorosamente e, come si evince tanto dall’articolo 10, paragrafo 2, della CEDU, quanto dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, le ingerenze nella libertà di espressione sono consentite unicamente qualora esse soddisfino una triplice condizione. In primo luogo, la limitazione in questione deve essere «prevista dalla legge». Altrimenti detto: l’istituzione dell’Unione che adotta misure tali da restringere la libertà di espressione di una persona deve disporre di una base giuridica a detto fine. In secondo luogo, siffatta la limitazione deve perseguire una finalità di interesse generale, riconosciuta come tale dall’Unione. In terzo luogo, la limitazione di cui trattasi non deve essere eccessiva, ciò che implica, da un lato, che essa deve essere necessaria e proporzionata allo scopo perseguito, e dall’altro, che la sostanza della libertà in discussione non deve essere intaccata (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2017, Kiselev/Consiglio, T‑262/15, EU:T:2017:392, punti 6984, e giurisprudenza ivi citata).

44

È inoltre importante chiarire che un’interferenza o restrizione alla libertà di espressione può essere considerata «prevista dalla legge» solo se la norma è enunciata con sufficiente precisione in modo da essere prevedibile nei suoi effetti e da consentire al destinatario di adeguare la propria condotta (v., in tal senso, Corte EDU, 17 febbraio 2004, Maestri c. Italia, CE:ECHR:2004:0217JUD003974898, § 30).

45

Si deve peraltro rilevare che, in una democrazia, il Parlamento o gli organi equiparabili costituiscono luoghi indispensabili al dibattito politico. L’interferenza nella libertà di espressione esercitata all’interno di tali organismi può pertanto essere giustificata solo per motivi imperativi (Corte EDU, 17 dicembre 2002, A. c. Regno Unito, CE:ECHR:2002:1217JUD003537397, § 79).

46

Inoltre, come costantemente rilevato dalla Corte EDU nella sua giurisprudenza, la libertà di espressione dei parlamentari riveste un’importanza particolare. Infatti, sebbene preziosa per tutti, la libertà di espressione lo è soprattutto per un eletto dal popolo; egli rappresenta i suoi elettori, segnala le loro preoccupazioni e difende i loro interessi. Di conseguenza, le ingerenze nella libertà di espressione di un parlamentare dell’opposizione, come il ricorrente, impongono al giudice di esercitare un controllo particolarmente rigoroso (Corte EDU, 23 aprile 1992, Castells c. Spagna, CE:ECHR:1992:0423JUD001179885, § 42).

47

Occorre quindi considerare che alla libertà di espressione dei parlamentari deve conferirsi una tutela rafforzata alla luce dell’importanza fondamentale che il Parlamento ricopre in una società democratica.

48

Tuttavia, pur sottolineando che qualsiasi intervento in sede parlamentare richiede un alto grado di tutela, la Corte EDU ha recentemente ammesso, visto lo stretto legame esistente tra il carattere autenticamente democratico di un sistema politico e il funzionamento del Parlamento, che l’esercizio della libertà di espressione all’interno del Parlamento deve talvolta cedere il passo ai legittimi interessi costituiti dalla tutela del corretto svolgimento delle attività parlamentari e dalla protezione dei diritti degli altri parlamentari (Corte EDU, 17 maggio 2016, Karácsony e altri c. Ungheria, CE:ECHR:2016:0517JUD 004246113, §§ da 138 a 141).

49

Occorre rilevare che la Corte EDU, da un lato, ha collegato la possibilità per un parlamento di sanzionare il comportamento di uno dei suoi membri alla necessità di garantire il corretto svolgimento delle attività parlamentari e, dall’altro, ha riconosciuto ai parlamenti un’ampia autonomia per disciplinare le modalità, il momento e il luogo scelto dai parlamentari per i loro interventi (il controllo esercitato dalla Corte EDU è pertanto limitato), ma, per contro, una facoltà molto limitata di circoscrivere il contenuto delle dichiarazioni espresse dai parlamentari (il controllo esercitato dalla Corte EDU essendo di conseguenza più rigoroso). Nella sua giurisprudenza, fa riferimento, a tale riguardo, solo a «una certa misura di regolamentazione (…) necessaria per contrastare mezzi di espressione quali gli appelli diretti o indiretti alla violenza» (Corte EDU, 17 maggio 2016, Karácsony e altri c. Ungheria, CEDU:2016:0517JUD004246113, § 140).

50

Ne consegue che, da un lato, un regolamento interno di un parlamento potrebbe prevedere la possibilità di sanzionare le dichiarazioni dei parlamentari solo nell’ipotesi in cui queste pregiudichino il regolare funzionamento del Parlamento o rappresentino un grave pericolo per la società come gli inviti alla violenza o all’odio razziale.

51

D’altro lato, il potere riconosciuto ai parlamenti di infliggere sanzioni disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento delle loro attività o la tutela di determinati diritti, principi o libertà fondamentali dovrebbe conciliarsi con la necessità di garantire il rispetto della libertà di espressione dei parlamentari.

52

Pertanto, occorre verificare, tenendo conto della particolare importanza che riveste la libertà di espressione dei parlamentari e dei ristretti limiti entro i quali possono essere apportate limitazioni a tale libertà, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU in siffatto contesto, se, infliggendo la sanzione disciplinare in questione, il Parlamento abbia osservato le condizioni di cui all’articolo 166, paragrafo 1, del suo regolamento interno.

53

Nel caso di specie, il regolamento interno, nella versione in vigore al momento dei fatti così come applicata dall’Ufficio di presidenza, prevede, al quarto capo del suo titolo VII intitolato «Misure in caso di mancato rispetto delle norme di comportamento applicabili ai deputati», misure di applicazione immediata, che possono essere adottate dal presidente della seduta per ripristinare l’ordine (articolo 165 del regolamento interno) e sanzioni disciplinari che possono essere adottate dal presidente del Parlamento nei confronti di un deputato (articolo 166 del regolamento interno).

54

A norma dell’articolo 166, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno, che è stato applicato nel presente caso, il presidente del Parlamento adotta una decisione motivata che irroga la sanzione adeguata «[i]n gravi casi di infrazioni all’ordine o di turbativa dell’attività del Parlamento in violazione dei principi definiti all’articolo 11 (…)».

55

Orbene, occorre sottolineare che la formulazione dell’articolo 166, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno varia a seconda delle versioni linguistiche del regolamento stesso. Pertanto, a differenza della versione in lingua francese di tale disposizione nonché, in particolare, dalle versioni in lingua tedesca, italiana, spagnola, neerlandese e greca, la versione in lingua inglese non menziona la turbativa «all’ordine» o «dell’attività» del Parlamento, ma utilizza l’espressione «disruption of Parliament». Secondo il Parlamento, siffatta espressione non riguarderebbe esclusivamente i lavori parlamentari all’interno dell’emiciclo, ma designerebbe una situazione più ampia rispetto alla seduta, comprendente anche l’effetto sulla sua reputazione o sulla sua dignità in quanto istituzione.

56

A tale riguardo, è importante ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, la necessità di un’interpretazione uniforme di una disposizione di diritto dell’Unione richiede che, in caso di divergenza tra le sue varie versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi sia interpretata in funzione del contesto e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (v., in tal senso, sentenza del 23 novembre 2016, Bayer CropScience e Stichting De Bijenstichting, C‑442/14, EU:C:2016:890, punto 84, e giurisprudenza ivi citata).

57

Ne consegue che la tesi sostenuta dal Parlamento in udienza secondo cui ci si dovrebbe basare sulla versione inglese dell’articolo 166 del regolamento interno per interpretare la volontà del legislatore e tutte le versioni linguistiche non può essere accolta.

58

Infatti, tenuto conto del suo contesto e della sua finalità, l’articolo 166 del regolamento interno prevede il caso di una lesione al buon funzionamento del Parlamento o al buon ordine dei lavori parlamentari ed è quindi inteso a sanzionare il comportamento di un deputato che partecipa alla seduta o ai lavori parlamentari che potrebbe seriamente ostacolare il loro svolgimento. Tale interpretazione corrisponde, inoltre, come indicato ai precedenti punti da 49 a 51, all’obiettivo generalmente perseguito da un regolamento disciplinare di un parlamento la cui legittimità è stata riconosciuta dalla Corte EDU (v., in tal senso, Corte EDU, 17 maggio 2016, Karácsony e a. c. Ungheria, CE:ECHR:2016:0517JUD004246113, §§ da 138 a 140).

59

Inoltre, si deve rilevare che la formulazione letterale dell’articolo 166 del regolamento interno tende a far ritenere che possono essere sanzionate due fattispecie, vale a dire o i casi di «gravi (…) infrazioni all’ordine (…)» o di «(…) turbativa dell’attività del Parlamento in violazione dei principi definiti all’articolo 11 (…)».

60

Occorre constatare, a tal proposito, che non risulta né dalla decisione dell’Ufficio di presidenza, né dalle memorie delle parti, che le dichiarazioni rese dal ricorrente dinanzi al Parlamento in occasione della seduta plenaria del 1o marzo 2017 abbiano creato alcuna infrazione all’ordine della seduta stessa, ai sensi della prima alternativa di cui all’articolo 166, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno. A tale riguardo, come emerge dalle risposte ai quesiti del Tribunale, l’unica reazione immediata alle dichiarazioni del ricorrente era quella della deputata alla quale egli aveva sottoposto una questione mediante un cartellino blu. Ella ha espresso la sua indignazione nei seguenti termini: «Signor deputato, secondo Lei, secondo le sue tesi, non avrei nemmeno il diritto di essere qui in qualità di deputata, so che le fa male, so che non le fa piacere che oggi le donne abbiano il diritto di rappresentare i cittadini alle stesse condizioni, con gli stessi suoi diritti. E io sono una donna e difendo i diritti delle donne contro gli uomini come lei». Tuttavia, una reazione simile non può consentire di affermare il verificarsi di una grave infrazione all’ordine della seduta plenaria del 1o marzo 2017 o di una grave turbativa dell’attività del Parlamento. Del resto, una valutazione del genere non risulta dalla decisione dell’Ufficio di presidenza, che è oggetto del controllo di legalità di cui è adito il Tribunale con il presente ricorso.

61

Peraltro, tanto nel contesto delle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale quanto in udienza, il Parlamento ha confermato che non si è verificata alcuna infrazione all’ordine o turbativa dell’attività, né tanto meno grave, presso la sua sede, in occasione della seduta plenaria del 1o marzo 2017 e nei relativi dibattiti, in seguito all’intervento del ricorrente. Tuttavia, il Parlamento ha affermato che il caso del ricorrente rientrava comunque nella seconda alternativa prevista dall’articolo 166, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno, vale a dire «la turbativa dell’attività», la quale sarebbe stata conseguenza diretta della violazione dei principi di cui all’articolo 11 del medesimo regolamento, che istituisce norme di comportamento dei deputati. A tale proposito, il Parlamento ha affermato che la «turbativa» che avrebbe giustificato l’imposizione di sanzioni disciplinari nei confronti del ricorrente si era realizzata al di fuori della seduta mediante una lesione alla sua reputazione e alla sua dignità in quanto istituzione. Il Parlamento ha inoltre precisato che la turbativa dell’attività di cui all’articolo 166, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno non era limitata ai dibattiti o alle attività al suo interno, ma che occorreva attribuirle un’accezione più ampia, comprendente il Parlamento nel suo insieme, la sua dignità, la sua reputazione e il suo funzionamento.

62

Tale argomentazione non può essere accolta.

63

In primo luogo, occorre difatti constatare che l’affermazione del Parlamento, in udienza, secondo cui la situazione del ricorrente sarebbe rientrata nella seconda alternativa di cui all’articolo 166, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno, vale a dire la turbativa dell’attività del Parlamento, non emerge dalla decisione dell’Ufficio di presidenza, la quale non fornisce chiarimenti sullo specifico motivo di violazione che è stato preso in considerazione nel caso di specie tra quelli contemplati in detta disposizione. A tal proposito, detta decisione si limita a constatare, al punto 32, che il comportamento del ricorrente costituisce una violazione dei principi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in quanto viola i valori e i principi definiti nei trattati dell’Unione e in quanto non rispetta la dignità del Parlamento e ne deduce l’esistenza di una «turbativa del Parlamento», ai sensi dell’articolo 166 di tale regolamento. Contrariamente a quanto il Parlamento ha sostenuto all’udienza, una diversa lettura del punto 32 della decisione dell’Ufficio di presidenza non può derivare dai motivi contenuti ai punti 26 e 27 della suddetta decisione, alla luce dei quali occorrerebbe interpretarlo. Infatti, questi ultimi punti si limitano a rilevare che le dichiarazioni provocatorie, intenzionali, offensive e discriminatorie, sia nei confronti delle donne che del Parlamento in quanto istituzione, costituivano una violazione di un valore fondamentale dell’Unione e che esse avrebbero potuto contribuire a una percezione negativa del Parlamento e dei suoi deputati nei confronti del pubblico. Pertanto, se le valutazioni di cui trattasi potevano, tutt’al più, essere interpretate nel senso che constatavano una violazione dell’articolo 11 del regolamento interno, tuttavia, esse non danno minimamente atto di una turbativa dell’attività del Parlamento, come richiesto dall’articolo 166 del regolamento interno.

64

Orbene, è sufficiente ricordare a tal proposito che è l’articolo 166 del regolamento interno, e non l’articolo 11 di quest’ultimo, a precisare le condizioni nelle quali può essere irrogata una sanzione a un deputato. Infatti, l’articolo 11 di detto regolamento prevede norme di comportamento che richiamano i principi e i valori che devono osservare i deputati nel loro comportamento, il quale, secondo l’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento, non deve compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, il mantenimento della sicurezza e dell’ordine negli edifici del Parlamento o il corretto funzionamento delle sue attrezzature. Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento interno dispone che, durante le discussioni parlamentari, i deputati si astengono dall’utilizzare un linguaggio o dal tenere un comportamento diffamatorio, razzista o xenofobo. Per contro, in merito alle possibili conseguenze del mancato rispetto di tali norme di comportamento, l’articolo 11, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento interno si limita ad indicare che esso «può» comportare l’applicazione di «misure», ai sensi degli articoli 165, 166 e 167 di detto regolamento. Ne consegue che la conclusione tratta al punto 32 della decisione dell’Ufficio di presidenza, secondo cui una violazione dei principi e dei valori enunciati all’articolo 11 del menzionato regolamento comporterebbe ipso facto la constatazione di una grave infrazione all’ordine della riunione o di una grave turbativa dell’attività del Parlamento, non deriva per nulla da tale disposizione.

65

La circostanza che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento interno, nella versione applicabile alla presente controversia, contenga, nel suo secondo comma, un riferimento al «linguaggio o [al] comportamento diffamatorio, razzista o xenofobo» non può inficiare simile conclusione. A tal riguardo, si deve rilevare che, sebbene, come nella sua precedente versione, l’articolo 166, paragrafo 1, del regolamento interno rinvii ai principi definiti dall’articolo 11 del medesimo regolamento, un’interpretazione letterale della prima di queste disposizioni condurrebbe a ritenere che la violazione dei principi in parola non costituisca un motivo di incriminazione autonomo, ma una condizione integrativa, necessaria per poter sanzionare i gravi casi di infrazioni all’ordine della riunione o di turbativa dell’attività del Parlamento, aspetto che il Parlamento ha peraltro confermato in udienza. Ne consegue che una violazione dei principi di cui all’articolo 11 del regolamento interno, quand’anche fosse dimostrata, non può, di per sé, essere sanzionata in quanto tale, ma solo se accompagnata da gravi casi di infrazioni all’ordine o di turbativa dell’attività del Parlamento, elemento che il Parlamento ha del pari confermato all’udienza.

66

In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dal Parlamento in udienza, la turbativa dell’attività del Parlamento di cui all’articolo 166, paragrafo 1, primo comma, del regolamento interno che si sarebbe concretizzata al di fuori dell’emiciclo, a causa delle ripercussioni che avrebbero avuto le dichiarazioni del ricorrente all’esterno del Parlamento, non può essere intesa come una lesione della reputazione o della dignità di quest’ultimo in quanto istituzione. Infatti, la circostanza, menzionata al punto 27 della decisione dell’Ufficio di presidenza, che le asserzioni del ricorrente abbiano, successivamente alla seduta plenaria del 1o marzo 2017, richiamato l’attenzione dei mezzi di comunicazione e delle reti sociali e avrebbero «verosimilmente» (likely) contribuito a una percezione negativa del Parlamento e dei suoi deputati presso il pubblico, è priva di rilevanza, dal momento che essa non consente di ritenere che il Parlamento abbia dimostrato l’esistenza di una turbativa della sua attività ai sensi dell’articolo 166 del regolamento interno. Inoltre, la decisione dell’Ufficio di presidenza non contiene alcuna valutazione relativa ai criteri che hanno potuto indurre l’Ufficio di presidenza del Parlamento a ravvisare un’asserita lesione alla dignità del Parlamento. Inoltre, non avendo definito criteri oggettivi per valutare l’esistenza di una siffatta lesione e tenuto conto del carattere quantomeno vago della nozione di «dignità del Parlamento» o di lesione di quest’ultima, nonché dell’ampio margine discrezionale di cui dispone il Parlamento in materia, una siffatta interpretazione avrebbe l’effetto di limitare la libertà di espressione dei deputati in modo arbitrario.

67

Oltretutto, si deve rilevare che l’articolo 166, paragrafo 2, del regolamento interno riguarda il comportamento dei deputati e prevede che, ai fini della sua valutazione, deve essere preso in considerazione il carattere puntuale, ricorrente o permanente nonché il grado di gravità di quest’ultimo. Per contro, le dichiarazioni, le parole o i discorsi non vengono citati e non possono, pertanto, come tali, costituire oggetto di una misura sanzionatoria.

68

Ne consegue che, anche supponendo che dichiarazioni espresse nell’ambito delle funzioni parlamentari possano essere assimilate a un comportamento, il quale deve, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, del regolamento interno della Commissione, in particolare, essere fondato su determinati valori e non compromettere il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, e che le dette dichiarazioni pronunciate dal ricorrente abbiano potuto, a siffatto titolo, costituire una violazione dei principi e dei valori definiti in tale disposizione, esse non potevano essere oggetto di una sanzione in assenza di gravi casi di infrazioni all’ordine o di turbativa dell’attività del Parlamento.

69

Del resto, la distinzione stabilita all’articolo 166, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento interno ai fini della valutazione del comportamento dei deputati nell’esercizio delle loro funzioni parlamentari tra, da una parte, i comportamenti di natura visiva, che possono essere tollerati in determinate circostanze e, dall’altra, «quelli che comportano una turbativa attiva dell’attività parlamentare», non consente di ritenere che queste dichiarazioni in sede parlamentare possano essere incluse in quest’ultima categoria di comportamenti e, a simile titolo, essere sanzionate, in mancanza di una constatazione di gravi casi di infrazioni all’ordine o di turbativa dell’attività del Parlamento.

70

Tenuto conto di quanto precede, nonché della particolare importanza che riveste la libertà di espressione dei parlamentari e dei rigorosi limiti secondo cui possono esserle apportate restrizioni, ricordati ai precedenti punti da 37 a 51, gli articoli 11 e 166 del regolamento devono essere interpretati nel senso che non consentono di sanzionare un deputato a causa di dichiarazioni espresse nell’ambito delle sue funzioni parlamentari in assenza di grave infrazione all’ordine o turbativa dell’attività del Parlamento.

71

In tale contesto, e nonostante il carattere particolarmente scioccante dei termini impiegati dal ricorrente nel suo intervento durante la seduta plenaria del 1o marzo 2017, il Parlamento non poteva, nelle circostanze del caso di specie, infliggergli una sanzione disciplinare sulla base dell’articolo 166, paragrafo 1, del suo regolamento interno.

72

Inoltre, anche se si ritenesse che la turbativa dell’attività non fosse limitata in senso stretto all’interno dell’emiciclo, tenuto conto del fatto che il riferimento di cui all’articolo 166, paragrafo 1, del regolamento interno esiste solo con riferimento alla prima alternativa, ossia i gravi casi di infrazioni all’ordine [della seduta], un’accezione ampia come quella sostenuta dal Parlamento non può essere accolta per i motivi esposti al precedente punto 66.

73

Alla luce di tutto quanto precede, si deve accogliere il primo motivo, in quanto inteso a dimostrare una violazione dell’articolo 166 del regolamento interno, nonché il primo capo della domanda e annullare la decisione dell’Ufficio di presidenza, senza che sia necessario esaminare il secondo motivo dedotto a sostegno della domanda di annullamento.

Sulle conclusioni dirette al risarcimento del danno

74

A sostegno della sua domanda di risarcimento, il ricorrente sostiene che l’annullamento della decisione dell’Ufficio di presidenza non gli consentirà di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti. Pertanto, egli chiede, da un lato, il risarcimento del danno finanziario derivante dalla perdita del diritto all’indennità di soggiorno pari a EUR 9180. Dall’altro, egli chiede la condanna del Parlamento al pagamento di una somma di EUR 10000 a titolo di risarcimento del danno morale cagionato da una sospensione della sua partecipazione alle attività del Parlamento, dal divieto di rappresentare il Parlamento e dalla lesione alla sua reputazione e onorabilità.

75

Il Parlamento sostiene che la domanda di risarcimento del danno è irricevibile. Inoltre ritiene che l’annullamento della decisione dell’Ufficio di presidenza costituirebbe un risarcimento adeguato del danno morale del ricorrente. In subordine, reputa che sia adeguato un importo, al massimo, di EUR 1000.

76

Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di risarcimento del danno finanziario derivante dalla perdita del diritto all’indennità di soggiorno, è sufficiente rilevare che il ricorrente non spiega in che modo, anche in caso di annullamento della decisione dell’Ufficio di presidenza, la circostanza che egli ha già subito la sanzione in parola non gli consentirà di ottenere il risarcimento di tutti i danni, tanto più che si limita a chiedere il versamento dell’importo corrispondente all’indennità che avrebbe percepito in assenza della sanzione inflitta, vale a dire EUR 9180. Orbene, tenuto conto dell’annullamento della decisione dell’Ufficio di presidenza e conformemente all’articolo 266 TFUE, spetterà al Parlamento adottare i provvedimenti che l’esecuzione della presente sentenza comporta, il che implica il rimborso dell’importo corrispondente all’indennità di soggiorno il cui pagamento è stato sospeso.

77

Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno finanziario dev’essere respinta.

78

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda di risarcimento del danno morale asseritamente subito dal ricorrente, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire di per sé un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto possa aver causato (sentenze del 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes/Commissione, 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85, EU:C:1987:348, punto 22, e del 9 novembre 2004, Montalto/Consiglio, T‑116/03, EU:T:2004:325, punto 127), a meno che la parte ricorrente non dimostri di aver subito un danno morale distinto dall’illecito su cui si fonda l’annullamento e che non possa essere integralmente risarcito da tale annullamento (v. sentenza del 25 giugno 2015, EE/Commissione, F‑55/14, EU:F:2015:66, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

79

Nel caso di specie, nulla nel fascicolo consente di affermare che la decisione dell’Ufficio di presidenza sarebbe stata adottata in condizioni che avrebbero causato un danno morale al ricorrente indipendentemente dall’atto annullato. Pertanto, la domanda di risarcimento del danno morale deve essere respinta.

Sulle spese

80

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Nel caso di specie, giacché è stata accolta solamente la domanda di annullamento, occorre statuire che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 3 aprile 2017 è annullata.

 

2)

La domanda di risarcimento è respinta.

 

3)

Il sig. Janusz Korwin-Mikke e il Parlamento sopporteranno ciascuno le proprie spese.

 

Berardis

Papasavvas

Spielmann

Csehi

Spineanu-Matei

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 maggio 2018.

Firme


( *1 ) Lingua di procedura: il francese.

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