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Document 62014TN0494
Case T-494/14: Action brought on 30 June 2014 — Klymenko v Council
Causa T-494/14: Ricorso proposto il 30 giugno 2014 — Klymenko/Consiglio
Causa T-494/14: Ricorso proposto il 30 giugno 2014 — Klymenko/Consiglio
GU C 292 del 1.9.2014, p. 51–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 292/51 |
Ricorso proposto il 30 giugno 2014 — Klymenko/Consiglio
(Causa T-494/14)
2014/C 292/63
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Klymenko (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: M. Shaw, QC, e I. Quirk, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2014/216 e il regolamento n. 381/2014 con effetti immediati, nella parte in cui si applicano al sig. Klymenko, e |
— |
condannare il Consiglio a rifondere le spese sostenute dal sig. Klymenko per il presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e del diritto all’effettiva tutela giurisdizionale, in quanto il ricorrente non era consapevole di essere oggetto di un’inchiesta, a seguito della quale è stato incluso nell’elenco di persone, entità e organismi assoggettati alle misure restrittive contestate, e riguardo alla quale non gli sono stati forniti dettagli né dal Consiglio né dalle autorità ucraine. Il ricorrente deduce altresì di non aver ricevuto comunicazione delle ragioni per le quali è stato incluso nel suddetto elenco né, quindi, di aver avuto la possibilità di presentare osservazioni. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione delle prove, in quanto i fatti mostrano che il ricorrente, quando esercitava funzioni pubbliche in Ucraina, ha lottato contro la corruzione e che non è stato coinvolto nella distrazione di fondi dello Stato ucraino. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, mancato rispetto delle condizioni previste all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 e abuso di potere, in quanto i motivi per l’inclusione del ricorrente nel suddetto elenco sono vaghi e non specifici. Il ricorrente deduce che, pertanto, il Consiglio non ha dimostrato che egli ricadesse nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119, così che il suo inserimento nell’elenco configura un abuso di potere. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità, dato che il congelamento dei fondi del ricorrente costituisce un’ingerenza nel suo diritto di proprietà non necessaria e sproporzionata. |