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Document 62014TN0494

Causa T-494/14: Ricorso proposto il 30 giugno 2014  — Klymenko/Consiglio

GU C 292 del 1.9.2014, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.9.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 292/51


Ricorso proposto il 30 giugno 2014 — Klymenko/Consiglio

(Causa T-494/14)

2014/C 292/63

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Klymenko (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: M. Shaw, QC, e I. Quirk, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2014/216 e il regolamento n. 381/2014 con effetti immediati, nella parte in cui si applicano al sig. Klymenko, e

condannare il Consiglio a rifondere le spese sostenute dal sig. Klymenko per il presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e del diritto all’effettiva tutela giurisdizionale, in quanto il ricorrente non era consapevole di essere oggetto di un’inchiesta, a seguito della quale è stato incluso nell’elenco di persone, entità e organismi assoggettati alle misure restrittive contestate, e riguardo alla quale non gli sono stati forniti dettagli né dal Consiglio né dalle autorità ucraine. Il ricorrente deduce altresì di non aver ricevuto comunicazione delle ragioni per le quali è stato incluso nel suddetto elenco né, quindi, di aver avuto la possibilità di presentare osservazioni.

2.

Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione delle prove, in quanto i fatti mostrano che il ricorrente, quando esercitava funzioni pubbliche in Ucraina, ha lottato contro la corruzione e che non è stato coinvolto nella distrazione di fondi dello Stato ucraino.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, mancato rispetto delle condizioni previste all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 e abuso di potere, in quanto i motivi per l’inclusione del ricorrente nel suddetto elenco sono vaghi e non specifici. Il ricorrente deduce che, pertanto, il Consiglio non ha dimostrato che egli ricadesse nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119, così che il suo inserimento nell’elenco configura un abuso di potere.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità, dato che il congelamento dei fondi del ricorrente costituisce un’ingerenza nel suo diritto di proprietà non necessaria e sproporzionata.


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