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Document 62014TB0721
Case T-721/14: Order of the General Court of 27 October 2015 — Belgium v Commission (Action for annulment — Online gambling services — Protection of consumers and players and prevention of minors from gambling online — Commission Recommendation — Act not subject to review — Inadmissibility)
Causa T-721/14: Ordinanza del Tribunale 27 ottobre 2015 — Belgio/Commissione («Ricorso di annullamento — Servizi di gioco d’azzardo on line — Tutela dei consumatori e degli utenti e prevenzione dell’accesso dei minori a tali giochi — Raccomandazione della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)
Causa T-721/14: Ordinanza del Tribunale 27 ottobre 2015 — Belgio/Commissione («Ricorso di annullamento — Servizi di gioco d’azzardo on line — Tutela dei consumatori e degli utenti e prevenzione dell’accesso dei minori a tali giochi — Raccomandazione della Commissione — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)
GU C 429 del 21.12.2015, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 429/25 |
Ordinanza del Tribunale 27 ottobre 2015 — Belgio/Commissione
(Causa T-721/14) (1)
((«Ricorso di annullamento - Servizi di gioco d’azzardo on line - Tutela dei consumatori e degli utenti e prevenzione dell’accesso dei minori a tali giochi - Raccomandazione della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))
(2015/C 429/32)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Regno del Belgio (rappresentanti: L. Van den Broeck e M. Jacobs, agenti, assistiti da P. Vlaemminck e B. Van Vooren, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e F. Wilman, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della raccomandazione 2014/478/EU della Commissione, del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo on line e per la prevenzione dell’accesso dei minori ai giochi d’azzardo on line (GU L 214, pag. 38).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle domande di intervento della Repubblica ellenica e della Repubblica del Portogallo. |
3) |
Il Regno del Belgio sopporterà le proprie spese, nonché le spese sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica, la Repubblica del Portogallo e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento. |