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Document 62009TN0528

Causa T-528/09: Ricorso proposto il 30 dicembre 2009 — Hubei Xinyegang Steel/Consiglio

GU C 51 del 27.2.2010, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.2.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/45


Ricorso proposto il 30 dicembre 2009 — Hubei Xinyegang Steel/Consiglio

(Causa T-528/09)

2010/C 51/82

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd (rappresentata da: sig. F. Carlin, barrister, avvocati N. Niejahr, Q. Azau e A. MacGregor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 24 settembre 2009 n. 926, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (1), nella parte in cui impone dazi anti-dumping sulle esportazioni del ricorrente e dispone la riscossione dei dazi provvisori già imposti su tali esportazioni ovvero, in subordine, annullare il detto regolamento nella parte in cui dispone la riscossione di dazi provvisori a carico del ricorrente;

condannare il Consiglio alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 24 settembre 2009, n. 926, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, nella parte riguardante la ricorrente.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

In primo luogo, sostiene che il Consiglio sia incorso in un manifesto errore di valutazione dei fatti nella parte in cui ha individuato il «prodotto in esame» ricorrendo a definizioni eccessivamente generiche di categorie di prodotti. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione abbia operato un raffronto non pertinente con beni prodotti negli Stati Uniti.

In secondo luogo, la ricorrente afferma che il Consiglio avrebbe violato l’art. 9, n. 5, del regolamento di base (2), nella parte in cui ha revocato alla ricorrente lo status di esportatore TI ai sensi del regolamento contestato, nonostante il fatto che tale status fosse stato inizialmente concesso alla ricorrente medesima dalla Commissione nel corso della fase amministrativa del procedimento anteriormente alla pubblicazione del regolamento istitutivo del dazio provvisorio (3).

In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il Consiglio abbia violato gli artt. 9, n. 4, e 10, n. 2, del regolamento di base nella parte in cui ha imposto un dazio definitivo nonché ha deciso definitivamente di riscuotere i dazi provvisori già imposti sulle esportazioni del «prodotto in esame» da parte della ricorrente verso l’Unione europea, atteso che tali decisioni appaiono fondate su manifesti errori di valutazione quanto all’esistenza di una minaccia di pregiudizio sostanziale.


(1)  GU L 262, pag. 19.

(2)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di Paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2009, n. 289, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, GU L 94, pag. 48.


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