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Document 52021XC1108(01)

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione 2021/C 451/08

PUB/2021/822

GU C 451 del 8.11.2021, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 451/9


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 451/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1)

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Gozo / Għawdex»

PDO-MT-A1629-AM01

Data della comunicazione: 5 ottobre 2021.

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

Motivo

Modifiche minori delle varietà di uve da vino ammesse e di altre pratiche enologiche. Tutte le modifiche sono state richieste dai produttori locali di vino.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome

 

Gozo

 

Għawdex

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.

Vino spumante

15.

Vino ottenuto da uve appassite

16.

Vino di uve stramature

4.   Descrizione del vino (dei vini)

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Si propone di sostituire tutti i riferimenti alla «Nota legale n. 416 del 2007» con «S.L 436.07».

CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Passito

Pratica enologica specifica

Il termine «Passito» può essere utilizzato esclusivamente per i vini ottenuti al 100 % da uve sottoposte, interamente o parzialmente, a un processo di essiccazione in pianta o dopo la vendemmia, con una concentrazione di zuccheri nelle uve che raggiunge un titolo alcolometrico potenziale naturale minimo pari a 18 % vol e un titolo alcolometrico effettivo minimo pari al 12 % vol.

2.   Imqadded

Pratica enologica specifica

Il termine «Imqadded» può essere utilizzato esclusivamente per i vini ottenuti al 100 % da uve sottoposte, interamente o parzialmente, a un processo di essiccazione in pianta o dopo la vendemmia, con una concentrazione di zuccheri nelle uve che raggiunge un titolo alcolometrico potenziale naturale minimo pari a 14 % vol e un titolo alcolometrico effettivo minimo pari al 12,5 % vol.

3.   Riżerva

Pratica enologica specifica

I vini bianchi DOK con la dicitura «Riżerva» devono avere un titolo alcolometrico naturale minimo pari a 12 % vol e un titolo alcolometrico totale minimo pari a 12 % vol. I vini rossi DOK «Riżerva» devono avere un titolo alcolometrico naturale minimo pari a 12,5 % vol e un titolo alcolometrico totale minimo pari a 12,5 % vol. Entrambe le tipologie devono essere affinate per almeno sei mesi in bottiglia prima di essere immesse sul mercato e non possono essere commercializzate prima di 24 mesi dal 1° settembre dell’anno della vendemmia. I vini rossi devono essere stati invecchiati almeno dodici mesi in botti di rovere prima di essere affinati sei mesi in bottiglia. Se si utilizza la dicitura «Riżerva» in etichetta, è obbligatorio indicare anche l’annata.

La dicitura «Riżerva» può essere sostituita da «Reserve».

4.   Ġellewża

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Il titolo alcolometrico naturale minimo (% vol) dei vini Ġellewża è modificato da 10,5 % a 10,0 % vol.

5.   Girgentina

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Il titolo alcolometrico naturale minimo (% vol) dei vini Girgentina è modificato da 10,5 % a 10,0 % vol.

5.2.   Rese massime

1.   Malbec

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La regione di produzione è l’intera isola di Gozo.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Cabernet franc

 

Cabernet sauvignon

 

Carignan

 

Carmenere

 

Chardonnay

 

Chenin blanc

 

Gellewza

 

Girgentina

 

Grenache

 

Inzolia

 

Lambrusco

 

Malbec

 

Merlot

 

Montepulciano

 

Moscato D’Alessandria

 

Moscato bianco

 

Moscato giallo

 

Mourvedre

 

Nero D’Avola

 

Petit Verdot

 

Pinot bianco

 

Pinot noir

 

Primitivo

 

Sangiovese

 

Sauvignon blanc

 

Syrah

 

Tempranillo

 

Trebbiano

 

Vermentino

 

Viognier

8.   Descrizione del legame/dei legami

Nessuna modifica deve essere apportata a questa sezione.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

ai vini di cui è certificata la conformità alla DOP sono assegnati sigilli recanti un numero di controllo. I sigilli sono rilasciati dall’unità Viticoltura ed enologia. Il codice di controllo è obbligatorio ed è composto da tre lettere e un numero seriale: le prime due lettere, MT, identificano Malta come paese di origine mentre la terza è l’identificativo della serie dei sigilli. Per poter essere immessi sul mercato, i vini DOP devono essere muniti del sigillo rilasciato dall’unità Viticoltura ed enologia.

Link al disciplinare del prodotto

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/details/EUGI00000007082


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.


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