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Document 52017AP0069
Amendments adopted by the European Parliament on 14 March 2017 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (COM(2015)0593 — C8-0383/2015 — 2015/0272(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 — C8-0383/2015 — 2015/0272(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 — C8-0383/2015 — 2015/0272(COD))
GU C 263 del 25.7.2018, p. 174–188
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 263/174 |
P8_TA(2017)0069
Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 — C8-0383/2015 — 2015/0272(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 263/29)
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 1 — comma - 1 (nuovo)
Direttiva 2000/53/CE
Articolo 6 — paragrafo 1
Testo in vigore |
Emendamento |
|
All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: |
«1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente.» |
«1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto delle priorità della gerarchia dei rifiuti e dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente.» |
Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2000/53/CE
Articolo 9 — paragrafo 1 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno]. |
1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 1 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. |
Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2000/53/CE
Articolo 9 — paragrafo 1 quater
Testo della Commissione |
Emendamento |
1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni. |
1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1 quinquies, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri . La Commissione valuta inoltre la completezza, l' affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni |
Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2000/53/CE
Articolo 9 — paragrafo 1 quater bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2000/53/CE
Articolo 9 — paragrafo 1 quinquies
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Articolo 1 — punto 2
Direttiva 2000/53/CE
Articolo 9 — paragrafo 1 quinquies bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 — comma 1 bis (nuovo)
Direttiva 2000/53/CE
Articolo 9 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
È inserito l'articolo seguente: «Articolo 9 bis Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.» |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 2 — punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 2 — punto 2 — lettera -a (nuova)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 23 — titolo
Testo in vigore |
Emendamento |
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Riesame |
Relazioni e riesame |
Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 2 — punto 2 — lettera a
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 23 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Entro la fine del 2016 la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno. |
1. Entro la fine del 2016 , e successivamente ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno. |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 2 — punto 2 — lettera b bis (nuova)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 23 — paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 2 — punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2006/66/CE
Articolo 23 bis bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 3 — punto - 1 (nuovo)
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 8 — paragrafo 5 — comma 4
Testo in vigore |
Emendamento |
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«Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità , basate in particolare sulle norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.» |
«Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo e in linea con il mandato previsto nella direttiva 2012/19/UE , la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme minime di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.» |
Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 3 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 16 — paragrafo 5 bis
Testo della Commissione |
Emendamento |
5 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno]. |
5 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 5 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Gli Stati membri provvedono affinché siano comunicati i dati di tutti gli attori che raccolgono o trattano i RAEE. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. |
Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 3 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 16 — paragrafo 5 quater
Testo della Commissione |
Emendamento |
5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni. |
5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 5 quinquies, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri . La Commissione valuta inoltre la completezza, l' affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni. |
Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 3 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 16 — paragrafo 5 quater bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 quater bis. La Commissione include nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica della presente direttiva. |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 3 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 16 — paragrafo 5 quinquies
Testo della Commissione |
Emendamento |
5 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2 . |
5 quinquies. La Commissione adotta atti delegati che stabiliscono la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis. |
Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 3 — punto 1 — lettera b
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 16 — paragrafo 5 quinquies bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 quinquies bis. Durante il riesame di cui al paragrafo 5 quater, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare. La Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa. |
Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 3 — punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2012/19/UE
Articolo 16 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0013/2017).