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Document 52017AP0069

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 — C8-0383/2015 — 2015/0272(COD))

GU C 263 del 25.7.2018, p. 174–188 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 263/174


P8_TA(2017)0069

Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 marzo 2017, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)0593 — C8-0383/2015 — 2015/0272(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2018/C 263/29)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un' economia più circolare.

(1)

La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un uso accorto ed efficiente delle risorse naturali e promuovere i principi dell' economia circolare.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Un'economia circolare pulita, efficace e sostenibile impone di eliminare la presenza di sostanze pericolose nei prodotti in fase di progettazione e, in tale contesto, l'economia circolare dovrebbe prendere atto delle disposizioni esplicite contenute nel Settimo programma d'azione per l'ambiente relativamente allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, affinché i rifiuti riciclati possano essere usati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)

È necessario garantire una gestione efficace e a basso consumo delle materie prime secondarie ed è opportuno attribuire la priorità agli sforzi nel campo della ricerca e dello sviluppo finalizzati a raggiungere tale obiettivo. La Commissione dovrebbe inoltre considerare l'opportunità di presentare una proposta sulla classificazione dei rifiuti per sostenere la creazione di un mercato dell'Unione per le materie prime secondarie.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)

Quando un materiale riciclato rientra nell'economia dopo aver ricevuto la cessazione della qualifica di rifiuto in quanto rispetta i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto o è incorporato in un nuovo prodotto, deve essere pienamente conforme alla legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

Negli ultimi anni, a seguito dei progressi della tecnologia e dell'aumento dei flussi globali delle merci, il panorama industriale è profondamente mutato. Questi fattori pongono nuove sfide in merito alla gestione e al trattamento ecologici dei rifiuti, che dovrebbero essere affrontate combinando maggiori attività di ricerca e strumenti normativi mirati. L'obsolescenza programmata è un argomento in espansione che implica una contraddizione intrinseca con gli obiettivi dell'economia circolare e dovrebbe pertanto essere affrontato in un'ottica di eradicazione mediante l'impegno concordato di tutti gli attori principali: l'industria, gli utenti e le autorità di regolamentazione.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

(3)

I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati definendo una metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati sulla base di fonti attendibili e introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. La comunicazione affidabile dei dati relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di riferire in merito al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la metodologia comune messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica e con le autorità nazionali responsabili della gestione dei rifiuti.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che la raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sia seguita da un opportuno trattamento di tali rifiuti. Per garantire condizioni di parità nonché il rispetto della legislazione sui rifiuti e del concetto di economia circolare, la Commissione dovrebbe elaborare norme comuni per il trattamento dei RAEE, come prevede la direttiva 2012/19/UE.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

(4)

La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati messa a punto dalla Commissione in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva e stimolare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione dovrebbe promuovere il coordinamento e lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra gli Stati membri e tra i diversi settori dell'economia. Tale scambio potrebbe essere facilitato mediante piattaforme di comunicazione che potrebbero contribuire a sensibilizzare in merito alle nuove soluzioni industriali e permettere di ottenere una migliore visione globale delle capacità disponibili e che contribuirebbero a collegare l'industria dei rifiuti con altri settori e a sostenere le simbiosi industriali.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter)

La gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE si applica, in ordine di priorità, nella legislazione dell'Unione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Tale gerarchia si applica pertanto ai veicoli fuori uso, a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori nonché ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel soddisfare l'obiettivo della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per tenere conto delle priorità della gerarchia dei rifiuti e assicurare l'attuazione pratica di tali priorità.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

Alla luce della crescente necessità di gestire e riciclare i rifiuti nell'Unione, in linea con l'economia circolare, è opportuno porre l'accento sull'esigenza di garantire che le spedizioni di rifiuti siano conformi ai principi e ai requisiti della normativa ambientale dell'Unione, in particolare i principi di vicinanza, di priorità al recupero e di autosufficienza. La Commissione dovrebbe valutare se sia auspicabile introdurre uno sportello unico per la procedura amministrativa relativa alle spedizioni di rifiuti al fine di ridurre gli oneri amministrativi. Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per impedire la spedizione illegale di rifiuti.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)

Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali della direttiva 2000/53/CE e della direttiva 2012/19/UE, il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi in materia di riutilizzo e recupero dei veicoli fuori uso ai sensi della direttiva 2000/53/CE e la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati concernenti la realizzazione degli obiettivi fissati per la raccolta e il recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi della direttiva 2012/19/UE. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)

Al fine di stabilire la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati e il formato per la comunicazione dei dati per quanto concerne pile e accumulatori e i rifiuti di pile e accumulatori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 — comma - 1 (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente.»

«1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari ai fini del deposito, anche temporaneo, e del trattamento di tutti i veicoli fuori uso nel rispetto delle priorità della gerarchia dei rifiuti e dei requisiti generali di cui all'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all'allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull'ambiente.»

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 — paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

1 bis.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 1 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 — paragrafo 1 quater

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater.   La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

1 quater.   La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1 quinquies, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri . La Commissione valuta inoltre la completezza, l' affidabilità, la tempestività e  la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 — paragrafo 1 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quater bis.

La Commissione può includere nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica della presente direttiva.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 — paragrafo 1 quinquies

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2 .

1 quinquies.

La Commissione adotta atti delegati al fine di integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 — punto 2

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 — paragrafo 1 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 quinquies bis.

Entro il 31 dicembre 2018, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare. Particolare attenzione deve essere prestata alle spedizioni di veicoli usati che si sospetta siano veicoli fuori uso. A tal fine si applicano gli orientamenti n. 9 dei corrispondenti in materia di spedizioni di veicoli fuori uso. La Commissione valuta inoltre la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 — comma 1 bis (nuovo)

Direttiva 2000/53/CE

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.»

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

Dati

1.    I dati comunicati dallo Stato membro a norma degli articoli 10 e 12 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

2.    La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 23 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati il formato per la comunicazione.»

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 2 — lettera -a (nuova)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 — titolo

Testo in vigore

Emendamento

 

-a)

all'articolo 23, il titolo è sostituito dal seguente:

Riesame

Relazioni e riesame

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 2 — lettera a

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro la fine del 2016 la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

1.   Entro la fine del 2016 , e successivamente ogni tre anni, la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 2 — lettera b bis (nuova)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis.     Entro il 31 dicembre 2018, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto. Il riesame tiene conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare e dell'evoluzione tecnica di nuovi tipi di pile che non utilizzano sostanze pericolose, in particolare metalli pesanti o di altro tipo o ioni metallici. La Commissione valuta inoltre la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.»

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 2 — punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2006/66/CE

Articolo 23 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 23 bis bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.»

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto - 1 (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 8 — paragrafo 5 — comma 4

Testo in vigore

Emendamento

 

-1)

all'articolo 8, paragrafo 5, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione, per stabilire norme minime di qualità , basate in particolare sulle norme elaborate dalle organizzazioni di normazione europee . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»

«Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo e in linea con il mandato previsto nella direttiva 2012/19/UE , la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme minime di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 — paragrafo 5 bis

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1o gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

5 bis.   Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono raccolti ed elaborati conformemente alla metodologia comune di cui al paragrafo 5 quinquies e comunicati per via elettronica entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Gli Stati membri provvedono affinché siano comunicati i dati di tutti gli attori che raccolgono o trattano i RAEE. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 — paragrafo 5 quater

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater.   La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

5 quater.   La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. Fino a quando non sarà stata stabilita la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati di cui al paragrafo 5 quinquies, la relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri . La Commissione valuta inoltre la completezza, l' affidabilità, la tempestività e  la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 — paragrafo 5 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quater bis.     La Commissione include nella relazione informazioni in merito all'attuazione della presente direttiva nel suo insieme nonché al suo impatto sull'ambiente e sulla salute umana. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica della presente direttiva.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 — paragrafo 5 quinquies

Testo della Commissione

Emendamento

5 quinquies.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2 .

5 quinquies.   La Commissione adotta atti delegati che stabiliscono la metodologia comune per la raccolta e il trattamento dei dati come pure il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 5 bis.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 1 — lettera b

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 — paragrafo 5 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 quinquies bis.     Durante il riesame di cui al paragrafo 5 quater, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare e alla luce dell'impegno dell'Unione a realizzare la transizione verso un'economia circolare, la Commissione sottopone a riesame la presente direttiva nel suo insieme, e in particolare il suo ambito di applicazione e i suoi obiettivi, sulla base di una valutazione d'impatto e tenendo conto degli obiettivi e delle iniziative della politica dell'Unione relativa all'economia circolare. La Commissione valuta la possibilità di definire obiettivi specifici sulle risorse, in particolare per le materie prime di importanza critica. Il riesame è accompagnato, se del caso, da una proposta legislativa.

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 3 — punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Strumenti per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva, gli Stati membri ricorrono ad adeguati strumenti economici e adottano altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Tali strumenti e misure possono includere quelli indicati nell'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE.»


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0013/2017).


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