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Document 32021R2007

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2007 della Commissione del 16 novembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese

    C/2021/8143

    GU L 407 del 17.11.2021, p. 27–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2007/oj

    17.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 407/27


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 16 novembre 2021

    recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, l'articolo 32, paragrafo 2, l'articolo 37 bis, paragrafo 2, e l'articolo 37 ter, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), che stabilisce un regime speciale per le piccole imprese, è stato modificato dalla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (3).

    (2)

    La direttiva (UE) 2020/285 ha altresì modificato il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (IVA). L'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), l'articolo 21, paragrafo 2 ter, l'articolo 32, paragrafo 1, nonché gli articoli 37 bis e 37 ter di detto regolamento riguardano in particolare l'archiviazione, la ricerca automatizzata e la trasmissione delle informazioni relative a tale regime speciale. Le disposizioni necessarie per conformarsi a tali modifiche si applicheranno a decorrere dal 1o gennaio 2025.

    (3)

    Al fine di agevolare la ricerca automatizzata, è necessario definire le modalità pratiche e le specifiche relative all'accesso che uno Stato membro concede all'autorità competente di un altro Stato membro alle informazioni, quali i dettagli identificativi e il valore delle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo che si avvale del regime speciale applicato dallo Stato membro in cui avviene la cessione o la prestazione.

    (4)

    Per garantire che le informazioni di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 1, e all'articolo 37 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 siano scambiate in maniera uniforme, la Commissione deve adottare modalità pratiche a tal fine, compreso un messaggio elettronico comune. Questo consentirebbe inoltre lo sviluppo uniforme delle specifiche tecniche e funzionali, in quanto seguirebbero un quadro di riferimento regolamentato.

    (5)

    In particolare, tali modalità pratiche dovrebbero garantire una trasmissione e un trattamento efficaci delle informazioni relative alla registrazione delle piccole imprese, necessari affinché queste ultime possano avvalersi del regime speciale al di fuori dello Stato membro di stabilimento, in quanto gli Stati membri dovrebbero modificare le rispettive interfacce elettroniche, attualmente concepite affinché il regime consenta di concedere una franchigia solo alle imprese stabilite nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, in modo che tali informazioni possano essere scambiate in modo uniforme.

    (6)

    Anche le informazioni afferenti alle modifiche dei dettagli identificativi, come l'esclusione dal regime speciale, dovrebbero essere scambiate in modo uniforme al fine di consentire agli Stati membri di monitorare la corretta applicazione del regime speciale sul loro territorio e di lottare contro la frode. A tal fine si dovrebbero stabilire modalità comuni relative allo scambio elettronico di tali informazioni.

    (7)

    Al fine di mantenere al minimo l'onere amministrativo per i soggetti passivi, monitorando allo stesso tempo la corretta applicazione del regime speciale, è necessario stabilire alcuni requisiti minimi dell'interfaccia elettronica per l'invio delle notifiche da parte dei soggetti passivi. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia disporre della facoltà di inserire funzionalità aggiuntive al fine di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi.

    (8)

    Si dovrebbero inoltre determinare le modalità pratiche intese ad agevolare la comunicazione dei dettagli in merito alle misure approvate da ciascuno Stato membro in materia di recepimento dell'articolo 167 bis, del titolo XI, capo 3, e del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE.

    (9)

    Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dal giorno in cui si applicano l'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), l'articolo 21, paragrafo 2 ter, l'articolo 32, paragrafo 1, nonché gli articoli 37 bis e 37 ter del regolamento (UE) n. 904/2010.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «regime speciale», il regime speciale di franchigia per le piccole imprese, di cui al titolo XII, capo 1, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE;

    2)

    «Stato membro di franchigia», lo Stato membro che concede l'esenzione dall'IVA sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate sul suo territorio da parte di soggetti passivi che possono beneficiare della franchigia nell'ambito del regime speciale;

    3)

    «Stato membro di stabilimento», lo Stato membro nel quale è stabilito il soggetto passivo che si avvale del regime speciale.

    Articolo 2

    Funzionalità delle interfacce elettroniche

    L'interfaccia elettronica dello Stato membro di stabilimento attraverso la quale, a norma dell'articolo 284 quater, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo può dover presentare una previa notifica o un eventuale aggiornamento di questa e comunicare il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per avvalersi del regime speciale in un altro Stato membro, consente di registrare le informazioni e le eventuali modifiche a esse, da comunicare a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 e 4, nonché degli articoli 284 bis e 284 ter della medesima direttiva.

    Articolo 3

    Scambio automatizzato di informazioni

    A norma dell'articolo 21, paragrafo 2 ter, del regolamento (UE) n. 904/2010, lo Stato membro di stabilimento concede all'autorità competente degli altri Stati membri l'accesso automatizzato alle seguenti informazioni raccolte e archiviate a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento, attraverso la rete CCN/CSI o un'analoga rete o sistema sicuri:

    a)

    il numero individuale con il quale è identificato il soggetto passivo che si avvale della franchigia negli altri Stati membri a norma dell'articolo 284, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE;

    b)

    il nome, l'attività e il settore di attività se pertinente, a norma dell'articolo 284, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la forma giuridica e l'indirizzo di detto soggetto passivo;

    c)

    in caso di variazione del luogo di stabilimento, la data dalla quale tale modifica produce effetto e, se del caso, lo Stato membro nel quale il soggetto passivo ha deciso di stabilirsi;

    d)

    gli Stati membri nei quali il soggetto passivo intende avvalersi della franchigia relativamente alla previa notifica o all'aggiornamento di essa, a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE;

    e)

    gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia a norma dell'articolo 284, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE;

    f)

    la data in cui la franchigia ha iniziato ad applicarsi in ciascuno Stato membro nel quale il soggetto passivo si avvale di detta franchigia;

    g)

    il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito e in ciascuno degli altri Stati membri, specificato per settore di attività se pertinente a norma dell'articolo 284 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, durante l'anno civile di notifica e durante gli anni civili precedenti la notifica, a norma dell'articolo 288 bis, paragrafo 1, della medesima direttiva;

    h)

    il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, incluse le eventuali modifiche, effettuate per trimestre civile nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo e in ciascuno degli altri Stati membri, specificato per settore di attività se pertinente a norma dell'articolo 284 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, oppure «0» se non sono state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi;

    i)

    la data alla quale il volume d'affari annuo nell'Unione ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e il valore totale delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro in cui è stabilito il soggetto passivo e in ciascuno degli altri Stati membri, specificato per settore di attività se pertinente a norma dell'articolo 284 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, oppure «0» se non sono state effettuate cessioni di beni/prestazioni di servizi, dall'inizio del trimestre civile fino alla data in cui è stata superata la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione;

    j)

    la data alla quale il soggetto passivo non può più beneficiare della franchigia e lo Stato membro o gli Stati membri ove la cessazione prende effetto, in seguito a una notifica da parte degli Stati membri di franchigia di cui all'articolo 284 sexies, lettera b), della direttiva 2006/112/CE;

    k)

    la data alla quale prende effetto la decisione del soggetto passivo di cessare volontariamente di avvalersi del regime di franchigia e lo Stato membro o gli Stati membri ove la cessazione prende effetto;

    l)

    la data di cessazione delle attività del soggetto passivo e gli Stati membri interessati.

    Articolo 4

    Trasmissione delle informazioni

    1.   Gli Stati membri forniscono tempestivamente le informazioni di cui all'allegato I del presente regolamento e i relativi aggiornamenti per quanto attiene alle disposizioni che recepiscono l'articolo 167 bis, il titolo XI, capo 3, e il titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010. Tali informazioni sono trasmesse attraverso il portale web istituito dalla Commissione.

    2.   Lo Stato membro di stabilimento trasmette le seguenti informazioni attraverso la rete CCN/CSI o un'analoga rete o sistema sicuri, come messaggio elettronico comune di cui all'allegato II del presente regolamento, alle autorità competenti dello Stato membro di franchigia, entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale le informazioni sono disponibili, a norma dell'articolo 37 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010:

    a)

    per quanto riguarda la previa notifica o l'aggiornamento di una previa notifica, di cui all'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, al fine di informare lo Stato membro interessato di un soggetto passivo che intende chiedere la franchigia:

    i)

    il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010 oppure, se non ancora disponibile,

    ii)

    ogni altro numero attribuito a fini di identificazione del soggetto passivo;

    b)

    per quanto riguarda la previa notifica o l'aggiornamento di una previa notifica, di cui all'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, dopo aver informato il soggetto passivo del suo numero individuale di identificazione o avergli confermato tale numero, a norma dell'articolo 284, paragrafo 5, della direttiva 2006/112/CE:

    i)

    il numero individuale di identificazione attribuito a tale soggetto, di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010; e

    ii)

    la data in cui ha iniziato ad applicarsi la franchigia di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera d), del regolamento (UE) n. 904/2010 relativamente al soggetto passivo nello Stato membro interessato;

    c)

    relativamente a un soggetto passivo il cui volume d'affari annuo nell'Unione ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE:

    i)

    il numero individuale di identificazione di detto soggetto passivo di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010, e

    ii)

    la data alla quale il volume d'affari annuo nell'Unione di detto soggetto passivo ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE;

    d)

    relativamente ai soggetti passivi inadempienti in merito agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 284 ter della direttiva 2006/112/CE:

    i)

    il numero individuale di identificazione di detto soggetto passivo, di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010, e

    ii)

    l'inadempimento di tali obblighi.

    3.   Lo Stato membro di franchigia trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento le seguenti informazioni attraverso la rete CCN/CSI o un'analoga rete o sistema sicuri, come messaggio elettronico comune di cui all'allegato III del presente regolamento, a norma dell'articolo 37 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 904/2010:

    a)

    entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a):

    i)

    il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010 oppure, se non ancora disponibile, ogni altro numero attribuito dallo Stato membro di stabilimento a fini di identificazione;

    ii)

    le informazioni in merito all'eventuale superamento nell'anno corrente della soglia del volume d'affari annuo applicabile in tale Stato membro ai fini della franchigia, di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE;

    iii)

    le informazioni in merito al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE;

    iv)

    eventuali domande di chiarimenti necessari ai fini delle informazioni da fornire ai sensi dei punti ii) e iii);

    b)

    senza indugio, il numero individuale di identificazione del soggetto passivo, di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010, e la data alla quale ha cessato di poter beneficiare della franchigia ai sensi dell'articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE;

    c)

    senza indugio, la data alla quale il regime speciale per le piccole imprese ha cessato di applicarsi in detto Stato membro.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

    (3)  Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).


    ALLEGATO I

    Informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010

    1.   Regime speciale di contabilità di cassa

    Articolo 167 bis della direttiva 2006/112/CE — Regime opzionale di contabilità di cassa

    D1. Lo Stato membro concede la possibilità di optare per il regime speciale di contabilità di cassa?

    D2. In caso affermativo, qual è la soglia in vigore? Indicare in EUR e in moneta nazionale.

    2.   Regime speciale per le piccole imprese

    Titolo XII, capo 1, sezione 1, della direttiva 2006/112/CE

    Articolo 281 — Modalità semplificate d'imposizione e riscossione

    D3. Si applicano procedure semplificate, come i regimi forfettari, per l'imposizione e la riscossione dell'IVA presso le piccole imprese?

    D4a. In caso affermativo, quali procedure semplificate si applicano alle piccole imprese?

    D4b. Con quali condizioni o limiti si applicano tali procedure semplificate?

    Titolo XII, capo 1, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE

    Articoli da 282 a 290 della direttiva 2006/112/CE — Franchigie

    D5. Si applica il regime speciale per le piccole imprese, di cui al titolo XII, capo 1, sezione 2, della direttiva 2006/112/CE?

    D6a. In caso affermativo, da quale data?

    D6b. In caso negativo, ma se è stato applicato nel passato, fino a quale data?

    Articolo 283, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE — Esclusioni

    D7. Quali operazioni sono escluse dalla franchigia nell'ambito del regime speciale per le piccole imprese applicato dallo Stato membro?

    Articolo 284, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Soglia

    D8. Quali sono i livelli della soglia di volume d'affari annuo in vigore per avvalersi della franchigia (soglia di franchigia) nello Stato membro? Indicare in EUR e in moneta nazionale.

    D9. Da quale data vigono gli attuali livelli della soglia di franchigia?

    D10. In caso di soglie multiple, indicare i criteri per determinare le categorie di cessioni di beni/prestazioni di servizi cui si applicano le diverse soglie e indicare la data dalla quale si applicano tali criteri.

    Articolo 284, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE - Numero individuale di identificazione

    D11. Ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 284, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, si utilizza il numero individuale d'identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo per i relativi obblighi nell'ambito del sistema interno o si applica la struttura di un numero IVA o qualsiasi altro numero?

    Articolo 284 quater, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Valuta

    D12. Ai fini dell'articolo 284 quater, paragrafo 1, primo comma, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, i valori devono essere espressi in moneta nazionale?

    Articolo 284 quater, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE — Comunicazione di informazioni

    D13. Le informazioni di cui all'articolo 284, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 284 ter, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE devono essere fornite dal soggetto passivo attraverso un mezzo elettronico?

    D14. In caso affermativo, a quali condizioni?

    Articolo 284 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE — Inadempimento degli obblighi

    D15. Se risulta inadempiente rispetto agli obblighi di cui all'articolo 284 ter della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo è tenuto a soddisfare gli obblighi IVA in merito alle operazioni esenti effettuate nello Stato membro?

    D16. In caso affermativo, quali obblighi?

    Articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Periodo transitorio

    D17. Nello Stato membro la franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE cessa di applicarsi nel momento in cui si supera la soglia fissata a norma di detto paragrafo, conformemente all'articolo 288 bis, paragrafo 1, quarto comma?

    D18. In caso contrario e se il soggetto passivo ha la facoltà di continuare a beneficiare della franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE durante l'anno civile in cui è superata la soglia, si applica un massimale?

    D19. In caso affermativo, si applica un massimale del 10 % o del 25 %?

    D20. Per quanti anni il soggetto passivo è escluso dal regime speciale per le piccole imprese dopo aver superato la soglia di franchigia?

    Articolo 290 della direttiva 2006/112/CE — Opzione per i soggetti passivi aventi diritto alla franchigia

    D21. Vigono norme o condizioni particolari per applicare l'opzione di cui all'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE?

    D22. In caso affermativo, quali regole e condizioni si applicano?

    Titolo XII, capo 1, sezione 2 bis, della direttiva 2006/112/CE

    Articoli da 292 bis a 292 quinquies della direttiva 2006/112/CE — Semplificazione degli obblighi per le piccole imprese che beneficiano della franchigia

    D23. Le piccole imprese stabilite sul territorio dello Stato membro che si avvalgono della franchigia solo in detto Stato membro sono dispensate da eventuali obblighi?

    D24. In caso affermativo, da quali obblighi?

    D25. Le piccole imprese sono dispensate dagli obblighi di cui agli articoli da 217 a 271 della direttiva 2006/112/CE, a norma dell'articolo 292 quinquies della medesima direttiva?

    D26. In caso affermativo, da quali obblighi?


    ALLEGATO II

    Informazioni trasmesse dallo Stato membro di stabilimento agli Stati membri che concedono la franchigia a norma dell'articolo 37 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010

    Da trasmettere per via elettronica entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale le informazioni sono disponibili

    1.

    Per quanto riguarda la previa notifica o l'aggiornamento di una previa notifica, di cui all'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE:

    a.

    al fine di informare lo Stato membro interessato dell'intenzione di un soggetto passivo di avvalersi della franchigia in detto Stato membro:

    i.

    il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010 oppure, se non ancora disponibile, ogni altro numero attribuito a fini di identificazione.

     

     

    b.

    Dopo aver ricevuto conferma dallo Stato membro di franchigia che i soggetti passivi ne possono beneficiare e dopo aver notificato i soggetti passivi:

    i.

    il numero individuale di identificazione del soggetto passivo che si avvale della franchigia, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010

     

     

    ii.

    gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia con indicazione della data in cui questa ha iniziato ad applicarsi in ciascuno degli Stati membri interessati:

     

    Ripetibile

    ii.1.

    Stato membro

     

     

    ii.2.

    data in cui la franchigia ha iniziato ad applicarsi

     

     

    2.

    Relativamente ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo nell'Unione supera l'importo di 100 000 EUR cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE:

    a.

    il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010

     

    b.

    data alla quale il volume d'affari annuo nell'Unione del soggetto passivo ha superato 100 000  EUR

     

    3.

    Relativamente ai soggetti passivi inadempienti in merito agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 284 ter della direttiva 2006/112/CE:

    a.

    il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010

     

    b.

    l'inadempimento degli obblighi di comunicazione

     


    ALLEGATO III

    Informazioni trasmesse allo Stato membro di stabilimento dagli Stati membri di franchigia a norma dell'articolo 37 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 904/2010

    Da trasmettere per via elettronica entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui al punto 1 a) dell'allegato II

    1.

    Per quanto riguarda la previa notifica o l'aggiornamento di una previa notifica, di cui all'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, al fine di informare lo Stato membro di stabilimento di un soggetto passivo che può beneficiare della franchigia in detto Stato membro:

    a.

    il numero individuale di identificazione del soggetto passivo interessato, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010 oppure, se non ancora disponibile, ogni altro numero attribuito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell'identificazione di detto soggetto passivo

     

    b.

    l'eventuale superamento nell'anno civile in corso della soglia del volume d'affari annuo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE

     

    c.

    il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE

     

    d.

    La domanda di chiarimenti necessari ai fini delle informazioni da fornire ai sensi delle lettere b) e c)

    Informazioni opzionali

    Da trasmettere tempestivamente per via elettronica

    2.

    Per quanto riguarda i soggetti passivi che hanno cessato di poter beneficiare della franchigia:

    a.

    il numero individuale di identificazione del soggetto passivo, attribuito dallo Stato membro di stabilimento e indicato all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010

     

    b.

    la data alla quale il soggetto passivo ha cessato di poter beneficiare della franchigia a norma dell'articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE

     

    3.

    Per quanto riguarda la cessazione dell'applicazione del regime speciale per le piccole imprese nello Stato membro che concede la franchigia, di cui all'articolo 284 sexies, lettera b), della direttiva 2006/112/CE:

    a.

    la data alla quale il regime speciale per le piccole imprese ha cessato di applicarsi nello Stato membro

     


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