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Document 32021D1990

    Decisione (PESC) 2021/1990 del Consiglio del 15 novembre 2021 che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

    ST/13363/2021/INIT

    GU L 405 del 16.11.2021, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1990/oj

    16.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 405/10


    DECISIONE (PESC) 2021/1990 DEL CONSIGLIO

    del 15 novembre 2021

    che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

    (2)

    Il 21 e 22 ottobre 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha dichiarato che non accetterà alcun tentativo da parte di paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici, ha condannato tutti gli attacchi ibridi alle frontiere dell’UE e ha affermato che risponderà di conseguenza. Ha sottolineato che l’UE continuerà a contrastare l’attacco ibrido in corso lanciato dal regime bielorusso, anche adottando ulteriori misure restrittive nei confronti di persone e soggetti giuridici, conformemente al suo approccio graduale, in via d’urgenza.

    (3)

    Considerata la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che i criteri di designazione di cui alla decisione 2012/642/PESC debbano essere modificati per consentire l’applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

    1)

    all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone il cui nome figura nell’elenco allegato che:

    a)

    sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e ogni altra persona loro associata;

    b)

    traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono; oppure

    c)

    organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare:

    i)

    l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o

    ii)

    il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività.»;

    2)

    l’articolo 4, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi il cui nome figura nell’elenco allegato che soddisfano uno dei criteri seguenti:

    a)

    dalle persone, dalle entità o dagli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia, e da qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo associati a tali persone, enti o organismi;

    b)

    dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o che lo sostengono;

    c)

    dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi che organizzano le attività del regime di Lukashenko volte ad agevolare:

    i)

    l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o

    ii)

    il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio di uno Stato membro ovvero che contribuiscono a tali attività;

    d)

    dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi posseduti o controllati dalle persone, dalle entità o dagli organismi di cui alle lettere a), b) o c).».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).


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