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Document 32020D0396

Decisione di esecuzione (UE) 2020/396 della Commissione del 4 marzo 2020 sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Elettori Senza Frontiere, pieni diritti politici per i cittadini dell’UE» [notificata con il numero C(2020) 1298] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

C/2020/1298

GU L 77 del 13.3.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/396/oj

13.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 77/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/396 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2020

sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo « Elettori Senza Frontiere, pieni diritti politici per i cittadini dell’UE »

[notificata con il numero C(2020) 1298]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa (1) dei cittadini europei, in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Gli obiettivi della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Elettori Senza Frontiere, pieni diritti politici per i cittadini dell’UE» sono i seguenti:

« Chiediamo riforme per rafforzare i diritti esistenti dei cittadini dell’UE di votare e candidarsi alle elezioni europee e comunali nel loro paese di residenza e una nuova legislazione per estendere tali diritti alle elezioni regionali e nazionali e ai referendum. Obiettivi principali:

Rimuovere gli ostacoli alla registrazione dei cittadini dell’UE per votare e candidarsi alle elezioni europee e locali nel loro paese di residenza o di origine.

Riaffermare il suffragio universale quale diritto fondamentale e valore. I cittadini dell’UE dovrebbero avere il diritto di scegliere se votare nel loro paese di residenza o di origine per tutte le elezioni e i referendum.

Studiare l’impatto dell’europeizzazione effettiva dei diritti di voto, le garanzie necessarie e il modo in cui potrebbero includere i cittadini di paesi terzi. Queste riforme rimediano a una pecca della democrazia europea e creano uno spazio per la politica transnazionale ».

(2)

In allegato alla proposta di iniziativa gli organizzatori hanno fornito ulteriori informazioni su questi obiettivi. Stando all’allegato, il numero di cittadini dell’UE che vivono e lavorano in Stati membri diversi da quello di cui sono cittadini è in aumento, ma a causa di barriere e ostacoli all’esercizio dei loro diritti di voto nel paese di residenza tali cittadini si sentono spesso sottorappresentati nella politica locale. Sempre secondo l’allegato, non può sorprendere il basso tasso di partecipazione alle elezioni locali ed europee dei cittadini mobili dell’UE, considerato che per adesso hanno soltanto il diritto di votare alle elezioni comunali ed europee nel loro paese di residenza, ma sono esclusi dalle elezioni e dalle scelte democratiche che contano davvero. L’iniziativa proposta punta quindi a «fare della cittadinanza europea un’autentica cittadinanza», a «fare un passo avanti verso il suffragio universale» offrendo ai cittadini europei pieni diritti politici, a «favorire una migliore integrazione» e a «contribuire a costruire una democrazia europea transnazionale».

(3)

In un opuscolo gli organizzatori hanno altresì presentato informazioni complementari.

(4)

Il trattato sull’Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell’Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell’Unione affermando, tra l’altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione mediante l’iniziativa dei cittadini europei.

(5)

A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l’iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell’iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l’Unione più accessibile.

(6)

Per quanto riguarda l’obiettivo di cui al considerando 1, primo punto, in particolare «rimuovere gli ostacoli alla registrazione dei cittadini dell’UE per votare e candidarsi alle elezioni europee e locali nel loro paese di residenza o di origine», la Commissione avrebbe competenza per adottare una proposta di atto giuridico dell’Unione in tale settore sulla base dell’articolo 22 TFUE.

(7)

Per quanto riguarda l’obiettivo di cui al considerando 1, secondo punto, ovvero: «riaffermare il suffragio universale quale diritto fondamentale e valore. I cittadini dell’UE dovrebbero avere il diritto di scegliere se votare nel loro paese di residenza o di origine per tutte le elezioni e i referendum», la Commissione avrebbe competenza per adottare una proposta di atto giuridico dell’Unione in tale settore sulla base dell’articolo 25, paragrafo 2, TFUE.

(8)

Per quanto riguarda l’obiettivo di cui al considerando 1, terzo punto, in particolare «Studiare l’impatto dell’europeizzazione effettiva dei diritti di voto, le garanzie necessarie e il modo in cui potrebbero includere i cittadini di paesi terzi», l’articolo 79, paragrafo 4, TFUE autorizza l’Unione a «stabilire misure volte a incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri». L’articolo 79, paragrafo 4, TFUE consentirebbe quindi l’adozione di una proposta della Commissione relativa a un programma di ricerca sui diritti di voto/democratici dell’UE che includa una componente che tenga conto della misura in cui potrebbe essere fattibile rafforzare i diritti civici dei cittadini di paesi terzi residenti nel territorio dell’Unione.

(9)

Per questi motivi, in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788, nessuna parte della proposta d’iniziativa dei cittadini esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

(10)

Il gruppo di organizzatori è stato costituito e le persone di contatto sono state designate a norma dell’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, del regolamento.

(11)

L’iniziativa proposta non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell’Unione sanciti all’articolo 2 TUE e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(12)

È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dal titolo «Elettori Senza Frontiere, pieni diritti politici per i cittadini dell’UE»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Elettori Senza Frontiere, pieni diritti politici per i cittadini dell’UE» è registrata.

Articolo 2

La registrazione dell’iniziativa dei cittadini «Elettori Senza Frontiere, pieni diritti politici per i cittadini dell’UE» si applica a decorrere dalla data della presente decisione.

Articolo 3

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Elettori Senza Frontiere, pieni diritti politici per i cittadini dell’UE», rappresentati da Anna COMACCHIO e Claire DAUTCOURT in veste di persone di contatto.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2020

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Il vicepresidente


(1)   GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.


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