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Document 32019R0934

Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV

C/2019/1869

OJ L 149, 7.6.2019, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj

7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/934 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2019

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2). La parte II, titolo II, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme sulle categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento del mercato vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Questi dovrebbero sostituire le disposizioni del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (3), che è pertanto opportuno abrogare.

(2)

L'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che elenca le categorie di prodotti vitivinicoli, dispone che il vino deve avere un titolo alcolometrico totale non superiore a 15 % vol. Tuttavia, a titolo di deroga, tale limite può essere innalzato a 20 % vol per i vini prodotti senza alcun arricchimento in determinate zone viticole. Tali zone dovrebbero essere definite.

(3)

Gli articoli 80 e 83 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'allegato VIII del medesimo regolamento stabiliscono regole generali relative alle pratiche e ai trattamenti enologici e rimandano a modalità di applicazione che la Commissione deve adottare. È opportuno definire in modo chiaro e preciso le pratiche enologiche consentite, comprese le modalità di dolcificazione dei vini, e fissare i limiti per l'utilizzo di alcune sostanze che possono essere utilizzate per la vinificazione nonché le condizioni d'uso di alcune di esse.

(4)

L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 elenca le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati. L'elenco delle pratiche enologiche autorizzate dovrebbe essere chiarito e reso più coerente. L'elenco dovrebbe inoltre essere integrato allo scopo di tener conto del progresso tecnico. A fini di chiarezza, l'elenco dovrebbe essere suddiviso in due tabelle che separano le pratiche enologiche dai composti enologici.

(5)

La tabella 1 dell'allegato I, parte A, del presente regolamento dovrebbe elencare i trattamenti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso. I trattamenti autorizzati dovrebbero essere basati sui metodi pertinenti raccomandati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), quali contenuti nelle schede OIV menzionate nella tabella, e sulla pertinente legislazione dell'Unione ugualmente menzionata nella tabella.

(6)

Per far sì che i produttori di prodotti vitivinicoli che utilizzano composti enologici autorizzati siano meglio informati e acquisiscano una migliore comprensione delle norme pertinenti, la tabella 2 dell'allegato I, parte A, del presente regolamento dovrebbe elencare i composti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso. I composti enologici autorizzati dovrebbero essere basati sui composti pertinenti raccomandati dall'OIV, quali contenuti nelle schede OIV menzionate nella tabella, e sulla pertinente legislazione dell'Unione ugualmente menzionata nella tabella. La tabella dovrebbe inoltre indicare chiaramente la denominazione internazionale, il numero E se disponibile e/o il numero CAS (Chemical Abstracts Service) del composto. Dovrebbe inoltre includere una classificazione dei composti in due categorie, a seconda del loro utilizzo quale additivo o coadiuvante tecnologico; tali informazioni sono necessarie in particolare per l'etichettatura.

(7)

Al fine di semplificare le norme applicabili e di garantire la coerenza tra le norme stabilite dal presente regolamento e le norme internazionali, la prassi precedentemente in uso di duplicare determinate informazioni contenute nelle schede del Codice delle pratiche enologiche dell'OIV riproducendone i contenuti nelle appendici dell'allegato I dovrebbe essere abbandonata. Le condizioni e i limiti d'uso dovrebbero seguire, in linea di principio, le raccomandazioni dell'OIV, salvo laddove ulteriori condizioni, limiti e deroghe alle schede dell'OIV risultino adeguati.

(8)

La Commissione dovrebbe pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le schede del Codice delle pratiche enologiche dell'OIV di cui all'allegato I del presente regolamento e provvedere affinché tali schede siano disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

(9)

L'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 stabilisce i livelli massimi di anidride solforosa dei vini prodotti nell'Unione. Tali limiti sono allineati ai limiti dell'OIV, riconosciuti a livello internazionale, e le deroghe per alcuni vini dolci speciali prodotti in quantitativi limitati, rese necessarie dal tenore di zucchero più elevato di tali vini e dall'esigenza di garantirne una conservazione ottimale, dovrebbero essere mantenute. Alla luce dei risultati degli studi scientifici in corso sulla riduzione e la sostituzione dei solfiti nel vino e sull'apporto nell'alimentazione umana di solfiti contenuti nei vini, i valori limite potrebbero essere riesaminati in una data successiva in vista di un loro ulteriore abbassamento.

(10)

È opportuno definire le modalità secondo cui gli Stati membri potranno autorizzare l'utilizzo, per un periodo determinato, a fini di sperimentazione, di alcune pratiche o trattamenti enologici non previsti dalla normativa dell'Unione.

(11)

L'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico richiede, oltre alle pratiche enologiche consentite per gli altri prodotti vitivinicoli, anche una serie di pratiche specifiche. Per motivi di chiarezza è opportuno inserire tali pratiche in un allegato separato del presente regolamento.

(12)

L'elaborazione dei vini liquorosi richiede, oltre alle pratiche enologiche consentite per gli altri prodotti vitivinicoli, anche una serie di pratiche specifiche; oltre a ciò, la produzione di alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta comporta alcune peculiarità. Per motivi di chiarezza è opportuno inserire tali pratiche e restrizioni in un allegato separato del presente regolamento.

(13)

Il taglio è una pratica enologica corrente che può avere un considerevole impatto sulla qualità dei prodotti vitivinicoli. Pertanto, al fine di evitare abusi e garantire un elevato livello qualitativo dei prodotti vitivinicoli promuovendo nel contempo una maggiore competitività del settore, tale pratica dovrebbe essere oggetto di una precisa definizione e di una regolamentazione rigorosa. Per gli stessi motivi, nella produzione del vino rosato l'uso di tale pratica dovrebbe essere regolamentato in maniera più dettagliata per alcuni vini che non sono soggetti alle disposizioni di un disciplinare di produzione.

(14)

La normativa dell'Unione in materia di alimenti e il Codex enologico internazionale dell'OIV stabiliscono già una serie di requisiti di purezza e le specifiche relative a numerose sostanze impiegate nelle pratiche enologiche. Per motivi di armonizzazione e di chiarezza è opportuno fare riferimento anzitutto a tali requisiti e specifiche, integrandoli con norme specifiche in funzione della situazione nell'Unione.

(15)

I prodotti vitivinicoli non conformi alle disposizioni del titolo II, parte II, capo I, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o alle disposizioni stabilite nel presente regolamento non possono essere immessi in commercio e devono essere distrutti. Poiché tuttavia è consentito l'uso a soli fini industriali di alcuni di tali prodotti, è opportuno precisarne le modalità per garantire un adeguato controllo della loro destinazione finale. Per evitare inoltre che gli operatori che dispongono di scorte di alcuni prodotti ottenuti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento subiscano perdite economiche, è opportuno disporre che i prodotti ottenuti in conformità alle norme vigenti prima di tale data possano essere immessi in consumo.

(16)

In deroga alla norma generale di cui all'allegato VIII, parte II, sezione D, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di «aszú» o «výber» pressata costituisce una caratteristica essenziale dell'elaborazione di alcuni vini ungheresi e slovacchi. Le condizioni particolari per lo svolgimento di tale pratica devono essere stabilite in conformità alle disposizioni nazionali in vigore il 1o maggio 2004 nei due Stati membri interessati.

(17)

Al fine di garantire la qualità dei prodotti vitivinicoli, è opportuno stabilire disposizioni per l'attuazione del divieto di sovrappressione delle uve. La verifica della corretta applicazione di questo divieto richiede un adeguato monitoraggio dei sottoprodotti della vinificazione e del loro uso finale. A tal fine è opportuno specificare norme sulla percentuale minima di alcole contenuto nei sottoprodotti dopo la pressatura delle uve, nonché sulle condizioni dell'obbligo di smaltimento dei sottoprodotti detenuti da persone fisiche o giuridiche o da gruppi di persone, sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri. Poiché tali condizioni sono direttamente connesse al processo di vinificazione, esse dovrebbero essere elencate insieme alle pratiche enologiche e alle restrizioni applicabili alla produzione di vino di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV.

Articolo 2

Zone viticole i cui vini possono avere un titolo alcolometrico totale massimo di 20 % vol

Le superfici viticole di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, secondo comma, lettera c), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono le zone viticole C I, C II e C III definite nell'appendice 1 del medesimo allegato e le superfici della zona viticola B nelle quali possono essere prodotti i seguenti vini bianchi a indicazione geografica protetta: «Vin de pays de Franche-Comté» e «Vin de pays du Val de Loire».

Articolo 3

Pratiche enologiche autorizzate

1.   Le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relative all'elaborazione e alla conservazione dei prodotti vitivinicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato VII, parte II, del medesimo regolamento, sono stabilite nell'allegato I del presente regolamento.

La tabella 1 dell'allegato I, parte A, stabilisce i trattamenti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso.

La tabella 2 dell'allegato I, parte A, stabilisce i composti enologici autorizzati nonché le condizioni e i limiti per il loro uso.

2.   La Commissione pubblica le schede del Codice di pratiche enologiche dell'OIV di cui alla colonna 2 della tabella 1 e alla colonna 3 della tabella 2 dell'allegato I, parte A, del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

3.   L'allegato I, parte B, fissa i limiti riguardanti il tenore di anidride solforosa dei vini.

4.   L'allegato I, parte C, fissa i limiti riguardanti il tenore di acidità volatile dei vini.

5.   L'allegato I, parte D, fissa le norme relative alla pratica della dolcificazione.

Articolo 4

Uso di nuove pratiche enologiche in via sperimentale

1.   Ai fini sperimentali di cui all'articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogni Stato membro può autorizzare alcune pratiche o alcuni trattamenti enologici non previsti dal suddetto regolamento o dal presente regolamento per un periodo massimo di cinque anni, purché:

a)

le pratiche o trattamenti enologici di cui trattasi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, terzo comma e all'articolo 80, paragrafo 3, lettere da b) a e), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

i quantitativi oggetto di tali pratiche o trattamenti non superino un volume massimo pari a 50 000 hl all'anno e per esperimento;

c)

all'inizio dell'esperimento lo Stato membro interessato informi la Commissione e gli altri Stati membri circa le condizioni di ciascuna autorizzazione;

d)

il trattamento sia indicato nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 147, paragrafo 1, e nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Un esperimento consiste nell'operazione o nelle operazioni realizzate nell'ambito di un progetto di ricerca predeterminato e caratterizzato da un protocollo sperimentale unico.

2.   I prodotti ottenuti con l'uso sperimentale di tali pratiche o trattamenti enologici possono essere immessi sul mercato di un altro Stato membro, purché lo Stato membro che ha autorizzato l'esperimento abbia precedentemente informato le autorità competenti dello Stato membro destinatario circa le condizioni di autorizzazione e i quantitativi oggetto dell'esperimento.

3.   Entro un periodo di tre mesi successivo allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una comunicazione relativa all'esperimento autorizzato e al suo esito. La Commissione informa gli altri Stati membri dell'esito dell'esperimento.

4.   In funzione di tale esito lo Stato membro interessato può all'occorrenza presentare alla Commissione una domanda intesa ad autorizzare il proseguimento dell'esperimento, eventualmente su un quantitativo più elevato di prodotti rispetto a quello del primo esperimento, per un ulteriore periodo massimo di tre anni. A sostegno della domanda, lo Stato membro interessato presenta un fascicolo adeguato. La Commissione adotta una decisione in merito alla domanda secondo la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

5.   Le notifiche di informazioni o documenti alla Commissione, di cui al paragrafo 1, lettera c) e ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (4).

Articolo 5

Pratiche enologiche applicabili alle categorie di vini spumanti

In aggiunta alle pratiche enologiche e alle restrizioni di portata generale di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato I del presente regolamento, le specifiche pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico, di cui ai punti 4, 5 e 6 dell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono elencate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

Pratiche enologiche applicabili ai vini liquorosi

In aggiunta alle pratiche enologiche e alle restrizioni di portata generale di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato I del presente regolamento, le pratiche enologiche specifiche autorizzate e le restrizioni relative ai vini liquorosi di cui al punto 3 dell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 7

Definizione di «taglio»

1.   Ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 3, lettera h), e dell'allegato VIII, parte II, sezione C, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per «taglio» si intende la miscelazione di vini o di mosti di diverse provenienze, di diverse varietà di vite, di diverse vendemmie o appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto.

2.   Sono considerati appartenenti a categorie diverse di vino o di mosto:

a)

il vino rosso, il vino bianco nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino;

b)

il vino senza denominazione di origine e il vino senza indicazione geografica protetta, il vino a denominazione di origine protetta (DOP) e il vino a indicazione geografica protetta (IGP) nonché i mosti o i vini da cui si possa ottenere una di queste categorie di vino.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il vino rosato è considerato un vino rosso.

3.   Non si considera taglio:

a)

l'arricchimento mediante aggiunta di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato;

b)

la dolcificazione.

Articolo 8

Modalità generali relative alla miscelazione e al taglio

1.   Un vino può essere ottenuto mediante miscelazione o mediante taglio solamente se i componenti della miscela o del taglio soddisfano le caratteristiche richieste per l'ottenimento di un vino e sono conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del presente regolamento.

Un vino rosato non può essere prodotto mediante il taglio di un vino bianco senza DOP o senza IGP con un vino rosso senza DOP o senza IGP.

La disposizione di cui al secondo comma non esclude tuttavia un taglio del tipo ivi precisato se il prodotto finale è destinato alla preparazione di una partita (cuvée) quale definita nell'allegato II, parte IV, punto 12, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o all'elaborazione di vini frizzanti.

2.   È vietato il taglio di un mosto di uve o di un vino che è stato sottoposto alla pratica enologica di cui al punto 11.1 della tabella 2 dell'allegato I, parte A, del presente regolamento con un mosto di uve o con un vino che non è stato sottoposto a tale pratica enologica.

Articolo 9

Requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche

1.   Se non sono stabiliti dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (5), i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche di cui all'articolo 75, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono quelli indicati nella colonna 4 della tabella 2 dell'allegato I, parte A, del presente regolamento.

2.   Gli enzimi e i preparati enzimatici utilizzati nelle pratiche e nei trattamenti enologici autorizzati elencati nell'allegato I, parte A, rispondono ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Articolo 10

Condizioni di detenzione, circolazione e utilizzo dei prodotti non conformi alle disposizioni dell'articolo 80 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del presente regolamento

1.   I prodotti di cui all'articolo 80, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono commercializzati e vengono distrutti. Tuttavia gli Stati membri possono permettere a determinate condizioni che alcuni di questi prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali.

2.   Tali prodotti non possono essere detenuti senza un motivo legittimo da un produttore o da un commerciante e possono circolare unicamente se diretti a una distilleria, a una fabbrica di aceto, a un impianto che li utilizzi per usi o per prodotti industriali oppure a un impianto di eliminazione.

3.   Gli Stati membri hanno la facoltà di far procedere all'aggiunta di denaturanti o indicatori ai vini di cui al paragrafo 1 per identificarli meglio. Possono inoltre vietare per motivi giustificati gli impieghi previsti al paragrafo 1 e far procedere alla distruzione dei prodotti.

4.   I vini prodotti anteriormente al 1o agosto 2009 possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto purché siano conformi alle norme dell'Unione o nazionali in vigore prima di tale data.

Articolo 11

Condizioni generali relative alle operazioni di arricchimento e alle operazioni di acidificazione e di disacidificazione dei prodotti diversi dal vino

Le operazioni autorizzate di cui all'allegato VIII, parte I, sezione D, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono essere effettuate in una sola volta. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che alcune operazioni possano essere realizzate in più volte se questa pratica assicura una migliore vinificazione dei prodotti. In tal caso, i limiti stabiliti all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applicano all'operazione nel suo insieme.

Articolo 12

Versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di «aszú»/«výber» pressata

Il versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di «aszú»/«výber» pressata, previsto all'allegato VIII, parte II, sezione D, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è effettuato, in conformità alle disposizioni nazionali in vigore il 1o maggio 2004, come segue:

a)

il «Tokaji fordítás» o il «Tokajský forditáš» è preparato versando mosto o vino su pasta di «aszú»/«výber» pressata;

b)

il «Tokaji máslás» o il «Tokajský mášláš» è preparato versando mosto o vino su fecce di «szamorodni»/«samorodné» o di «aszú»/«výber».

I prodotti utilizzati a tal fine devono provenire dalla stessa vendemmia.

Articolo 13

Fissazione di una percentuale minima di alcole per i sottoprodotti

1.   Fatto salvo il disposto dell'allegato VIII, parte II, sezione D, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono la percentuale minima per il volume di alcole che deve contenere il sottoprodotto, dopo la sua separazione dal vino, in rapporto al volume contenuto nel vino prodotto. Gli Stati membri possono modulare tale percentuale minima in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

2.   Se la pertinente percentuale fissata dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non è raggiunta, l'operatore interessato consegna un quantitativo di vino della propria produzione che corrisponde alla quantità necessaria per raggiungere la percentuale minima.

3.   Per determinare il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole è fissato in:

a)

8,0 % per la zona A;

b)

8,5 % per la zona B;

c)

9,0 % per la zona C I;

d)

9,5 % per la zona C II;

e)

10,0 % per la zona C III.

Articolo 14

Eliminazione dei sottoprodotti

1.   I produttori ritirano i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra trasformazione dell'uva sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri, fatte salve le prescrizioni in materia di consegna e registrazione di cui, rispettivamente, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (7), e all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto vii), e all'articolo 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (8).

2.   Il ritiro è effettuato senza indugio e al più tardi alla fine della campagna viticola nel corso della quale i sottoprodotti sono stati ottenuti, in conformità con la normativa vigente dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la tutela dell'ambiente.

3.   Gli Stati membri possono decidere che i produttori che nel corso della campagna considerata non producono nei propri impianti più di 50 ettolitri di vino o di mosto sono esonerati dal ritiro dei loro sottoprodotti.

4.   I produttori possono adempiere l'obbligo di eliminare una parte o la totalità dei sottoprodotti della vinificazione o di ogni altra operazione di trasformazione dell'uva conferendo i sottoprodotti alla distillazione. Tale eliminazione dei sottoprodotti è certificata dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

5.   Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che il conferimento alla distillazione, in tutto o in parte, dei sottoprodotti della vinificazione o ogni altra operazione di trasformazione dell'uva sono obbligatori per tutti i produttori del loro territorio o per una parte dei medesimi.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

Le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento in conformità alle norme vigenti prima di tale data possono essere immessi in libera pratica per il consumo umano.

Articolo 16

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 606/2009 è abrogato.

Articolo 17

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere da 7 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

(5)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).


ALLEGATO I

PARTE A

PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE

TABELLA 1: PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1.

 

1

2

 

Pratiche enologiche

Condizioni e limiti d'uso (1)

1

Arieggiamento o ossigenazione

Soltanto quando si utilizza ossigeno gassoso.

2

Trattamenti termici

Alle condizioni stabilite nelle schede 1.8 (1970), 2.4.4 (1988), 3.4.3 (1988) e 3.4.3.1 (1990) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV.

3

Centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte

L'eventuale impiego di un coadiuvante di filtrazione inerte non deve lasciare residui indesiderabili nel prodotto trattato.

4

Creazione di un'atmosfera inerte.

Soltanto per manipolare il prodotto al riparo dall'aria.

5

Eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici

Soltanto per le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato o il vino nuovo ancora in fermentazione.

6

Resine scambiatrici di ioni

Soltanto per il mosto di uve destinato alla preparazione di mosto di uve concentrato rettificato. Alle condizioni stabilite nell'appendice 3.

7

Gorgogliamento

Soltanto quando si utilizza argo o azoto.

8

Flottazione

Soltanto quando si utilizza azoto o anidride carbonica o l'arieggiamento. Alle condizioni stabilite nella scheda 2.1.14 (1999).

9

Dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile

Soltanto per creare un'atmosfera sterile. Pratica consentita soltanto in Italia purché conforme alla legislazione nazionale e solo in recipienti di capacità superiore a 20 litri. L'uso dell'isotiocianato di allile è soggetto alle condizioni e ai limiti della tabella 2 sui composti enologici autorizzati.

10

Trattamento per elettrodialisi

Soltanto al fine di garantire la stabilizzazione tartarica del vino. Soltanto per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell'allegato VII, parte II, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Alle condizioni stabilite nell'appendice 5 del presente allegato.

11

Pezzi di legno di quercia

Nella vinificazione e nell'affinamento del vino, anche per la fermentazione delle uve fresche e dei mosti di uve. Alle condizioni stabilite nell'appendice 7.

12

Correzione del tenore alcolico dei vini

Correzione effettuata soltanto per il vino. Alle condizioni stabilite nell'appendice 8.

13

Scambiatori di cationi per la stabilizzazione tartarica

Soltanto per la stabilizzazione tartarica del mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per i prodotti definiti nell'allegato VII, parte II, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Alle condizioni stabilite nella scheda 3.3.3 (2011) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV. Deve essere inoltre conforme al regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) nonché alle disposizioni nazionali adottate in applicazione di quest'ultimo. Il trattamento viene indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

14

Trattamento elettromembranario

Soltanto per l'acidificazione o la disacidificazione. Alle condizioni e nei limiti di cui all'allegato VIII, parte I, sezioni C e D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 11 del presente regolamento. Deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1935/2004 e al regolamento (UE) n. 10/2011 (3) e alle disposizioni nazionali adottate per l'applicazione di questi ultimi. Alle condizioni stabilite nelle schede 2.1.3.1.3 (2010), 2.1.3.2.4 (2012), 3.1.1.4 (2010), 3.1.2.3 (2012) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV. Il trattamento viene indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

15

Scambiatori di cationi per l'acidificazione

Alle condizioni e nei limiti di cui all'allegato VIII, parte I, sezioni C e D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 11 del presente regolamento. Deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle disposizioni nazionali adottate per l'applicazione di questi ultimi. Alle condizioni stabilite nelle schede 2.1.3.1.4 (2012) e 3.1.1.5 (2012) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV. Il trattamento viene indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

16

Accoppiamento tra membrane

Soltanto per la riduzione del tenore di zucchero dei mosti, quali definiti nell'allegato VII, parte II, punto 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Alle condizioni stabilite nell'appendice 9.

17

Contattori a membrana

Soltanto per la gestione dei gas disciolti nei vini. Soltanto per i prodotti definiti nell'allegato VII, parte II, punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013. È vietata l'aggiunta di anidride carbonica per i prodotti definiti nell'allegato VII, parte II, punti 4, 5, 6 e 8. Deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1935/2004 e al regolamento (UE) n. 10/2011 e alle disposizioni nazionali adottate per l'applicazione di questi ultimi. Alle condizioni stabilite nella scheda 3.5.17 (2013) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV.

18

Tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo

Soltanto per ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo nei vini. Alle condizioni stabilite nell'appendice 10.

19

Fogli filtranti contenenti zeolite Y-faujasite

Soltanto per l'assorbimento degli aloanisoli. Alle condizioni stabilite nella scheda 3.2.15 (2016) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV.


TABELLA 2: COMPOSTI ENOLOGICI AUTORIZZATI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Sostanze/principi attivi

Numero E

e/o

numero CAS

Codice delle pratiche enologiche dell'OIV (4)

Riferimento della scheda del Codex dell'OIV di cui all'articolo 9, paragrafo 1

Additivo

Coadiuvante tecnologico/sostanza utilizzata come coadiuvante tecnologico (5)

Condizioni e limiti d'uso (6)

Categorie di prodotti vitivinicoli (7)

1

Regolatori dell'acidità

1.1

Acido tartarico [L(+)-]

E 334/CAS 87-69-4

Scheda 2.1.3.1.1 (2001);

3.1.1.1 (2001)

COEI-1-LTARAC

x

 

Condizioni e limiti di cui all'allegato VIII, parte I, sezioni C e D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 11del presente regolamento. Specifiche per l'acido tartarico [L(+)-] di cui all'appendice 1, punto 2, del presente allegato.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

1.2

Acido malico (D,L- L-)

E 296/-

Scheda 2.1.3.1.1 (2001);

3.1.1.1 (2001)

COEI-1-ACIMAL

x

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

1.3

Acido lattico

E 270/-

Scheda 2.1.3.1.1 (2001);

3.1.1.1 (2001)

COEI-1-ACILAC

x

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

1.4

Tartrato di potassio L(+)

E 336(ii)/CAS 921-53-9

Scheda 2.1.3.2.2 (1979);

3.1.2.2 (1979)

COEI-1-POTTAR

 

x

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

1.5

Bicarbonato di potassio

E 501(ii)/CAS 298-14-6

Scheda 2.1.3.2.2 (1979);

3.1.2.2 (1979)

COEI-1-POTBIC

 

x

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

1.6

Carbonato di calcio

E 170/CAS 471-34-1

Scheda 2.1.3.2.2 (1979);

3.1.2.2 (1979)

COEI-1-CALCAR

 

x

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

1.7

Tartrato di calcio

E 354/-

Scheda 3.3.12 (1997)

COEI-1-CALTAR

 

x

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

1.8

Solfato di calcio

E 516/-

Scheda 2.1.3.1.1.1 (2017)

 

x

 

Condizioni e limiti di cui all'allegato III, sezione A, punto 2, lettera b). Massimo livello d'uso: 2 g/l.

(3)

1.9

Carbonato di potassio

E 501 i)

Scheda 2.1.3.2.5 (2017); 3.1.2.2 (1979)

 

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

2

Conservanti e antiossidanti

2.1

Diossido di zolfo

E 220/CAS 7446-09-5

Scheda 1.12 (2004); 2.1.2 (1987);

3.4.4 (2003)

COEI-1-SOUDIO

x

 

Limiti (quantità massima nel prodotto immesso in commercio) di cui all'allegato I, sezione B

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

2.2

Bisolfito di potassio

E 228/CAS 7773-03-7

Scheda 2.1.2 (1987)

COEI-1-POTBIS

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

2.3

Metabisolfito di potassio

E 224/CAS 16731-55-8

Scheda 1.12 (2004), 3.4.4 (2003)

COEI-1-POTANH

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

2.4

Sorbato di potassio

E 202

Scheda 3.4.5 (1988)

COEI-1-POTSOR

x

 

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

2.5

Lisozima

E 1105

Scheda 2.2.6 (1997); 3.4.12 (1997)

COEI-1-LYSOZY

x

x

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

2.6

Acido L-ascorbico

E 300

Scheda 1.11 (2001); 2.2.7 (2001); 3.4.7 (2001)

COEI-1-ASCACI

x

 

Quantità massima nel vino trattato immesso in commercio: 250 mg/l. Massimo 250 mg/l per ogni trattamento.

Uve fresche, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

2.7

Dimetildicarbonato (DMDC)

E242/CAS 4525-33-1

Scheda 3.4.13 (2001)

COEI-1-DICDIM

x

 

Il trattamento viene indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

3

Sequestranti

3.1

Carbone per uso enologico

 

Scheda 2.1.9 (2002); 3.5.9 (1970)

COEI-1-CHARBO

 

x

 

Vini bianchi, 2, 10 e 14

3.2

Fibre vegetali selettive

 

Scheda 3.4.20 (2017)

COEI-1-FIBVEG

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

4

Atttivatori della fermentazione alcolica e malolattica

4.1

Cellulosa microcristallina

E 460(i)/CAS 9004-34-6

Scheda 2.3.2 (2005), 3.4.21 (2015)

COEI-1-CELMIC

 

x

Deve essere conforme alle specifiche figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.

Uve fresche, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 e 12

4.2

Idrogenofosfato di diammonio

E 342/CAS 7783-28-0

Scheda 4.1.7 (1995)

COEI-1-PHODIA

 

x

Soltanto per la fermentazione alcolica. Limite massimo, rispettivamente, di 1 g/l (espresso in sali) (8) e di 0,3 g/l per la seconda fermentazione dei vini spumanti.

Uve fresche, 2, 10, 11, 12, 13, seconda fermentazione alcolica di 4, 5, 6 e 7.

4.3

Solfato di ammonio

E 517/CAS 7783-20-2

Scheda 4.1.7 (1995)

COEI-1AMMSUL

 

x

4.4

Bisolfito di ammonio

-/CAS 10192-30-0

 

COEI_1-AMMHYD

 

x

Soltanto per la fermentazione alcolica. Limite massimo di 0,2 g/l (espresso in sali) e nei limiti previsti ai punti da 2.1 a 2.3.

Uve fresche, 2, 10, 11, 12 e 13

4.5

Cloridrato di tiamina

-/CAS 67-03-8

Scheda 2.3.3 (1976); 4.1.7 (1995)

COEI-1-THIAMIN

 

x

Soltanto per la fermentazione alcolica.

Uve fresche, 2, 10, 11, 12, 13, seconda fermentazione alcolica di 4, 5, 6 e 7

4.6

Autolisati di lievito

-/-

Scheda 2.3.2 (2005); 3.4.21 (2015)

COEI-1-AUTLYS

 

x (5)

 

Uve fresche, 2, 10, 11, 12 e 13

4.7

Scorze di lieviti

-/-

Scheda 2.3.4 (1988); 3.4.21 (2015)

COEI-1-YEHULL

 

x (5)

 

Uve fresche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

4.8

Lieviti inattivati

-/-

Scheda 2.3.2 (2005); 3.4.21 (2015)

COEI-1-INAYEA

 

x (5)

 

Uve fresche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

4.9

Lieviti inattivati con livelli garantiti di glutatione

-/-

Scheda 2.2.9 (2017)

COEI-1-LEVGLU

 

x (5)

Soltanto per la fermentazione alcolica.

Uve fresche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5

Agenti chiarificanti

5.1

Gelatina alimentare

-/CAS 9000-70-8

Scheda 2.1.6 (1997); 3.2.1 (2011)

COEI-1-GELATI

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.2

Proteina di frumento

 

Scheda 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004)

COEI-1-PROVEG

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.3

Proteina di piselli

 

Scheda 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004)

COEI-1-PROVEG

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.4

Proteina di patate

 

Scheda 2.1.17 (2004); 3.2.7 (2004)

COEI-1-PROVEG

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.5

Colla di pesce

 

Scheda 3.2.1 (2011)

COEI-1-COLPOI

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

5.6

Caseina

-/CAS 9005-43-0

Scheda 2.1.16 (2004)

COEI-1-CASEIN

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.7

Caseinati di potassio

-/CAS 68131-54-4

Scheda 2.1.15 (2004); 3.2.1 (2011)

COEI-1-POTCAS

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.8

Ovoalbumina

-/CAS 9006-59-1

Scheda 3.2.1 (2011)

COEI-1-OEUALB

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

5.9

Bentonite

E 558/-

Scheda 2.1.8 (1970); 3.3.5 (1970)

COEI-1-BENTON

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.10

Biossido di silicio (gel o soluzione colloidale)

E 551/-

Scheda 2.1.10 (1991); 3.2.1 (2011); 3.2.4 (1991)

COEI-1-DIOSIL

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.11

Caolino

-/CAS 1332-58-7

Scheda 3.2.1 (2011)

COEI-1-KAOLIN

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

5.12

Tannini

 

Scheda 2.1.7 (1970); 2.1.17 (2004); 3.2.6 (1970); 3.2.7 (2004); 4.1.8 (1981); 4.3.2 (1981)

COEI-1-TANINS

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 e 16

5.13

Chitosano derivato da Aspergillus niger

-/CAS 9012-76-4

Scheda 2.1.22 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.12 (2009); 3.2.1 (2009)

COEI-1-CHITOS

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.14

Chitina-glucano derivata da Aspergillus niger

Chitina: n. CAS 1398-61-4; Glucano: CAS 9041-22-9.

Scheda 2.1.23 (2009); 3.2.1 (2011); 3.2.13 (2009); 3.2.1 (2009)

COEI-1-CHITGL

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.15

Estratti proteici di lieviti

-/-

Scheda 2.1.24 (2011); 3.2.14 (2011); 3.2.1 (2011)

COEI-1-EPLEV

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

5.16

Polivinilpolipirrolidone

E 1202/CAS 25249-54-1

Scheda 3.4.9 (1987)

COEI-1-PVPP

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 e 16

5.17

Alginato di calcio

E 404/CAS 9005-35-0

Scheda 4.1.8 (1981)

COEI-1-ALGIAC

 

x

Soltanto per la produzione di tutte le categorie di vini spumanti e di vini frizzanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura

4, 5, 6, 7, 8 e 9

5.18

Alginato di potassio

E 402/CAS 9005-36-1

Scheda 4.1.8 (1981)

COEI-1-POTALG

 

x

Soltanto per la produzione di tutte le categorie di vini spumanti e di vini frizzanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura

4, 5, 6, 7, 8 e 9

6

Agenti stabilizzanti

6.1

Tartrato acido di potassio

E336(i)/CAS 868-14-4

Scheda 3.3.4 (2004)

COEI-1-POTBIT

 

x

Soltanto per favorire la precipitazione dei sali tartarici.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.2

Tartrato di calcio

E354/-

Scheda 3.3.12 (1997)

COEI-1-CALTAR

 

x

 

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.3

Acido citrico

E 330

Scheda 3.3.8 (1970); 3.3.1 (1970)

COEI-1-CITACI

x

 

Quantità massima nel vino trattato immesso in commercio: 1 g/l

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.4

Tannini

-/-

3.3.1 (1970);

COEI-1-TANINS

 

 

 

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.5

Ferrocianuro di potassio

E 536/-

Scheda 3.3.1 (1970)

COEI-1-POTFER

 

x

Alle condizioni stabilite nell'appendice 4 del presente allegato.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.6

Fitato di calcio

-/CAS 3615-82-5

Scheda 3.3.1 (1970)

COEI-1-CALPHY

 

x

Per i vini rossi, non oltre 8 g/hl.

Alle condizioni stabilite nell'appendice 4 del presente allegato.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.7

Acido metatartarico

E 353/-

Scheda 3.3.7 (1970)

COEI-1-METACI

x

 

 

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.8

Gomma arabica

E 414/CAS 9000-01-5

Scheda 3.3.6 (1972)

COEI-1-GOMARA

x

 

Quanto basta

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.9

Acido tartarico D, L- o il suo sale neutro di potassio

-/CAS 133-37-9

Scheda 2.1.21 (2008); 3.4.15 (2008)

COEI-1-DLTART

 

x

Soltanto per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza.

Alle condizioni stabilite nell'appendice 4 del presente allegato.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.10

Mannoproteine di lieviti

-/-

Scheda 3.3.13 (2005)

COEI-1-MANPRO

x

 

 

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

6.11

Carbossimetilcellulosa

E466/-

Scheda 3.3.14 (2008)

COEI-1-CMC

x

 

Soltanto per garantire la stabilizzazione tartarica.

Vini bianchi, 4, 5, 6, 7, 8 e 9

6.12

Copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone (PVI/PVP)

-/CAS 87865-40-5

Scheda 2.1.20 (2014); 3.4.14 (2014)

COEI-1-PVIPVP

 

x

Il trattamento viene indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

6.13

Poliaspartato di potassio

E 456/CAS 64723-18-8

Scheda 3.3.15 (2016)

COEI-1-POTASP

x

 

Soltanto per contribuire alla stabilizzazione tartarica.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

7

Enzimi (9)

7.1

Ureasi

CE 3.5.1.5

Scheda 3.4.11 (1995)

COEI-1-UREASE

 

x

Soltanto per diminuire il tenore di urea nel vino.

Alle condizioni stabilite nell'appendice 6 del presente allegato.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

7.2

Pectina liasi

CE 4.2.2.10

Scheda 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013)

COEI-1-ACTPLY

 

x

Soltanto per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

7.3

Pectina metilesterasi

CE 3.1.1.11

Scheda 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013)

COEI-1-ACTPME

 

x

Soltanto per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

7.4

Poligalatturonasi

CE 3.2.1.15

Scheda 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013)

COEI-1-ACTPGA

 

x

Soltanto per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

7.5

Emicellulasi

CE 3.2.1.78

Scheda 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013)

COEI-1-ACTGHE

 

x

Soltanto per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

7.6

Cellulasi

CE 3.2.1.4

Scheda 2.1.4 (2013); 2.1.18 (2013); 3.2.8 (2013); 3.2.11 (2013)

COEI-1-ACTCEL

 

x

Soltanto per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

7.7

Betaglucanasi

CE 3.2.1.58

Scheda 3.2.10 (2004)

COEI-1-BGLUCA

 

x

Soltanto per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

7.8

Glicosidasi

CE 3.2.1.20

Scheda 2.1.19 (2013); 3.2.9 (2013)

COEI-1-GLYCOS

 

x

Soltanto per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

8

Gas e gas di imballaggio (10)

8.1

Argo

E 938/CAS 7440-37-1

Scheda 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002)

COEI-1-ARGON

x (10)

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

8.2

Azoto

E 941/CAS 7727-37-9

Scheda 2.1.14 (1999); 2.2.5 (1970); 3.2.3 (2002)

COEI-1-AZOTE

x (10)

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

8.3

Anidride carbonica

E 290/CAS 124-38-9

Scheda 1.7 (1970); 2.1.14 (1999); 2.2.3 (1970); 2.2.5 (1970); 2.3.9 (2005); 4.1.10 (2002)

COEI-1-DIOCAR

x (10)

x

Per i vini tranquilli, la quantità massima di anidride carbonica nel vino trattato immesso in commercio è di 3 g/l e la sovrappressione dovuta all'anidride carbonica deve essere inferiore a 1 bar alla temperatura di 20 °C.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

8.4

Ossigeno gassoso

E 948/CAS 17778-80-2

Scheda 2.1.1 (2016); 3.5.5 (2016)

COEI-1-OXYGEN

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

9

Agenti di fermentazione

9.1

Lieviti per vinificazione

-/-

Scheda 2.3.1 (2016); 4.1.8 (1981)

COEI-1-LESEAC

 

x (5)

 

Uve fresche, 2, 10, 11, 12, 13, seconda fermentazione alcolica di 4, 5, 6 e 7

9.2

Batteri acido-lattici

-/-

Scheda 3.1.2 (1979); 3.1.2.3 (1980)

COEI-1-BALACT

 

x (5)

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 e 16

10

Correzione di difetti

10.1

Solfato di rame pentaidrato

-/CAS 7758-99-8

Scheda 3.5.8 (1989)

COEI-1-CUISUL

 

x

Nei limiti dell'impiego di 1 g/hl, a condizione che il prodotto trattato non abbia un tenore in rame superiore a 1 mg/l, ad eccezione dei vini liquorosi elaborati a partire dal mosto di uve non fermentate o poco fermentate, per le quali il tenore di rame non deve superare i 2 mg/l.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

10.2

Citrato di rame

-/CAS 866-82-0

Scheda 3.5.14 (2008)

COEI-1-CUICIT

 

x

Nei limiti dell'impiego di 1 g/hl, a condizione che il prodotto trattato non abbia un tenore in rame superiore a 1 mg/l, ad eccezione dei vini liquorosi elaborati a partire dal mosto di uve non fermentate o poco fermentate, per le quali il tenore di rame non deve superare i 2 mg/l.

Per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

10.3

Chitosano derivato da Aspergillus niger

-/CAS 9012-76-4

Scheda 3.4.16 (2009)

COEI-1-CHITOS

 

x

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

10.4

Chitina-glucano derivata da Aspergillus niger

Chitina: n. CAS 1398-61-4; Glucano: CAS 9041-22-9.

Scheda 3.4.17 (2009)

COEI-1-CHITGL

 

x

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

10.5

Lieviti inattivati

-/-

 

COEI-1-INAYEA

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

11

Altre pratiche

11.1

Resina di pino di Aleppo

-/-

 

 

x

 

Alle condizioni stabilite nell'appendice 2 del presente allegato.

2, 10, 11

11.2

Fecce fresche

-/-

 

 

 

x (5)

Soltanto per i vini secchi. Fecce fresche, sane e non diluite contenenti lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi. Quantità non superiori al 5 % del volume del prodotto trattato.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 e 16

11.3

Caramello

E 150 a-d/-

Scheda 4.3 (2007)

COEI-1-CARAMEL

x

 

Per rafforzare il colore, conformemente alla definizione di cui all'allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

11.4

Isotiocianato di allile

-/57-06-7

 

 

 

x

Soltanto per impregnare i dischi di paraffina pura. Cfr. tabella 1.

Nel vino non deve essere presente alcuna traccia di isotiocianato di allile.

Soltanto per il mosto di uve parzialmente fermentato destinato al consumo umano diretto tal quale e per il vino

11.5

Lieviti inattivati

-/-

 

COEI-1-INAYEA

 

x (5)

 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e 16

Appendice 1

Acido tartarico [L(+)-] e prodotti derivati

1.

L'impiego di acido tartarico per la disacidificazione, previsto nella tabella 2, voce 1.1, del presente allegato è consentito unicamente per i prodotti:

 

provenienti dalle varietà di vite Elbling e Riesling e

 

ottenuti da uve raccolte nelle seguenti regioni viticole della parte settentrionale della zona viticola A:

Ahr,

Rheingau,

Mittelrhein,

Mosel,

Nahe,

Rheinhessen,

Pfalz,

Moselle luxembourgeoise.

2.

L'acido tartarico il cui impiego è previsto alla voce 1.1 della tabella 2 del presente allegato, detto anche acido tartarico [L(+)-], deve essere di origine agricola, estratto segnatamente da prodotti vitivinicoli. Deve inoltre essere conforme ai requisiti di purezza stabiliti dal regolamento (UE) n. 231/2012.

3.

I seguenti prodotti derivati dell'acido tartarico [L(+)-], il cui utilizzo è stabilito nelle voci indicate di seguito della tabella 2 del presente allegato, devono essere di origine agricola:

tartrato di calcio (1.7)

tartrato di potassio (1.4)

tartrato acido di potassio (6.1)

acido metatartarico (6.7).

Appendice 2

Resina di pino di Aleppo

1.

L'uso di resina di pino di Aleppo, previsto alla voce 11.1 della tabella 2 del presente allegato, è consentito solo per ottenere un vino «retsina». Tale pratica enologica è autorizzata unicamente:

a)

nel territorio geografico della Grecia;

b)

su mosti ottenuti da uve le cui varietà, la cui zona di produzione e la cui zona di vinificazione sono state stabilite dalle disposizioni nazionali elleniche in vigore il 31 dicembre 1980;

c)

mediante aggiunta di una quantità di resina uguale o inferiore a 1 000 grammi per ettolitro di prodotto utilizzato, prima della fermentazione o, sempre che il titolo alcolometrico volumico effettivo non sia superiore a un terzo del titolo alcolometrico volumico totale, durante la fermentazione.

2.

Qualora intenda modificare le disposizioni di cui al punto 1, lettera b), la Grecia ne dà preventivamente comunicazione alla Commissione. Tale notifica è effettuata in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/1183. In mancanza di risposta da parte della Commissione nei due mesi successivi al ricevimento di tale notifica, la Grecia può procedere a dette modifiche.

Appendice 3

Resine scambiatrici di ioni

Le resine scambiatrici di ioni di cui è permesso l'impiego conformemente alla voce 6 della tabella 1 del presente allegato sono copolimeri dello stirene o del divinilbenzene, contenenti gruppi acido solfonico o ammonio. Tali resine devono essere conformi alle norme del regolamento (CE) n. 1935/2004 nonché alle disposizioni dell'Unione e nazionali adottate in applicazione di quest'ultimo. All'atto del controllo con il metodo di analisi descritto nel terzo paragrafo della presente appendice, esse inoltre non devono cedere, in ciascuno dei solventi menzionati, più di 1 mg/l di sostanze organiche. La loro rigenerazione deve essere effettuata utilizzando sostanze autorizzate per l'elaborazione degli alimenti.

Il loro impiego è consentito soltanto sotto il controllo di un enologo o di un tecnico e in impianti riconosciuti dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio tali resine sono utilizzate. Le autorità stabiliscono le funzioni e la responsabilità che incombono agli enologi e ai tecnici riconosciuti.

Metodo di analisi per determinare la cessione di sostanze organiche da parte delle resine scambiatrici di ioni.

1.   OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Determinazione della cessione di sostanze organiche da parte delle resine scambiatrici di ioni.

2.   DEFINIZIONE

Quantità di sostanze organiche ceduta dalle resine scambiatrici di ioni. La quantità di sostanze organiche ceduta è determinata col metodo descritto.

3.   PRINCIPIO

Passaggio di solventi di estrazione attraverso resine opportunamente preparate; determinazione gravimetrica della quantità di sostanze organiche estratta.

4.   REATTIVI

Tutti i reattivi devono essere di purezza analitica.

Solventi per l'estrazione.

4.1.

Acqua distillata o deionizzata o di purezza equivalente.

4.2.

Etanolo al 15 % v/v: mescolare 15 volumi di etanolo assoluto con 85 volumi di acqua (punto 4.1).

4.3.

Acido acetico al 5 % m/m: mescolare 5 parti in peso di acido acetico glaciale con 95 parti in peso di acqua (punto 4.1).

5.   APPARECCHIATURA

5.1.

Colonne per cromatografia a scambio ionico.

5.2.

Cilindri graduati della capacità di 2 l.

5.3.

Capsule da evaporazione, capaci di resistere in muffola alle temperature di 850 oC.

5.4.

Stufa di essiccazione, termostatata a 105 ± 2 oC.

5.5.

Muffola, termostatata a 850 ± 25 oC.

5.6.

Bilancia analitica con precisione a 0,1 mg.

5.7.

Evaporatore a piastra riscaldante o a radiazioni IR.

6.   MODO DI OPERARE

6.1.

In tre diverse colonne per cromatografia a scambio ionico (punto 5.1), introdurre 50 ml della resina scambiatrice di ioni da esaminare, previamente lavata e trattata conformemente alle indicazioni del fabbricante in vista dell'impiego a contatto con alimenti.

6.2.

Per le resine anioniche, attraverso le colonne preparate (punto 6.1), far passare separatamente i tre solventi per l'estrazione (punti 4.1, 4.2 e 4.3), alla portata di 350-450 ml/ora. Buttar via ogni volta il primo litro di eluato e raccogliere i due litri successivi in cilindri graduati (punto 5.2). Per le resine cationiche, attraverso le colonne preparate, far passare soltanto i due solventi per l'estrazione indicati ai punti 4.1 e 4.2.

6.3.

Evaporare i tre eluati su evaporatore a piastra riscaldante o a radiazioni IR (punto 5.7) in tre diverse capsule per evaporazione (punto 5.3) previamente pulite e pesate (m0). Porre le capsule nella stufa (punto 5.4) ed essiccare fino a peso costante (m1).

6.4.

Dopo aver preso nota del peso costante m1 (punto 6.3), porre le capsule nella muffola (punto 5.5) e calcinare fino a peso costante (m2).

6.5.

Calcolare la quantità di sostanza organica estratta (punto 7.1). Se il risultato supera 1 mg/l, effettuare una prova in bianco sui reattivi e calcolare nuovamente il contenuto di sostanza organica estratto.

La prova in bianco deve essere effettuata ripetendo quanto indicato ai punti 6.3 e 6.4, impiegando per l'estrazione 2 l di solvente; siano m3 e m4 i pesi rispettivamente ottenuti.

7.   ESPRESSIONE DEI RISULTATI

7.1.

Formula e calcolo dei risultati

Il peso della sostanza organica estratta dalle resine scambiatrici di ioni, espresso in mg/l, è dato dalla formula:

500 (m1 - m2)

dove m1 e m2 sono espressi in grammi.

La sostanza organica ceduta dalle resine scambiatrici di ioni, corretta per le eventuali impurezze dei solventi ed espressa in mg/l, è data dalla formula:

500 (m1 - m2 - m3 + m4)

dove m1, m2, m3 e m4 sono espressi in grammi.

7.2.

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele, effettuate sullo stesso campione, non deve superare 0,2 mg/l.

Appendice 4

Ferrocianuro di potassio

Fitato di calcio

Acido DL-tartarico

L'impiego di ferrocianuro di potassio o l'impiego di fitato di calcio, previsti alle voci 6.5 e 6.6 della tabella 2 del presente allegato, o l'impiego di acido DL-tartarico, previsto alla voce 6.9 della tabella 2 del presente allegato, sono autorizzati soltanto se tale trattamento viene effettuato sotto il controllo di un enologo o di un tecnico autorizzato dalle autorità dello Stato membro nel cui territorio il trattamento viene eseguito e a condizioni di responsabilità determinate, se del caso, dallo Stato membro interessato.

Dopo il trattamento al ferrocianuro di potassio o al fitato di calcio, il vino deve contenere tracce di ferro.

Le disposizioni relative al controllo dell'impiego dei prodotti di cui al primo comma sono quelle adottate dagli Stati membri.

Appendice 5

Prescrizioni riguardanti il trattamento per elettrodialisi

Questo trattamento mira a ottenere la stabilizzazione tartarica del vino per quanto riguarda il tartrato acido di potassio e il tartrato di calcio (e altri sali di calcio) per estrazione di ioni in sovrasaturazione nel vino sotto l'azione di un campo elettrico mediante membrane permeabili ai soli anioni o ai soli cationi.

1.   PRESCRIZIONI PER LE MEMBRANE

1.1.

Le membrane sono disposte alternatamente in un sistema di tipo «filtro-pressa», o altro sistema idoneo, che determina i compartimenti di trattamento (vino) e di concentrazione (acqua di scarto).

1.2.

Le membrane permeabili ai cationi devono essere adatte all'estrazione dei soli cationi, in particolare dei cationi: K+, Ca++.

1.3.

Le membrane permeabili agli anioni devono essere adatte all'estrazione dei soli anioni, in particolare degli anioni tartrati.

1.4.

Le membrane non devono comportare alterazioni eccessive della composizione fisicochimica e delle caratteristiche organolettiche del vino. Esse devono soddisfare le seguenti condizioni:

le membrane devono essere realizzate, secondo le buone pratiche di fabbricazione, a partire da sostanze autorizzate per la fabbricazione di materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari incluse nell'allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011,

l'utilizzatore dell'impianto di elettrodialisi deve dimostrare che le membrane in uso sono quelle rispondenti alle caratteristiche precedentemente descritte e che gli interventi di sostituzione sono stati realizzati da personale specializzato,

le membrane non devono liberare alcuna sostanza in quantità tale da comportare un pericolo per la salute umana o da alterare il gusto o l'odore dei prodotti alimentari e devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 10/2011,

durante l'impiego delle membrane non devono verificarsi interazioni tra i costituenti delle stesse e quelli del vino tali da comportare la formazione, nel prodotto trattato, di nuovi composti con possibili conseguenze tossicologiche.

La stabilità delle membrane da elettrodialisi nuove va determinata su un simulatore che riproduca la composizione fisicochimica del vino per lo studio dell'eventuale migrazione di alcune sostanze liberate da membrane da elettrodialisi.

Il metodo di sperimentazione raccomandato è il seguente.

Il simulatore è costituito da una soluzione idroalcolica, tamponata al pH e alla conduttività del vino. La sua composizione è la seguente

etanolo assoluto: 11 l,

tartrato acido di potassio: 380 g,

cloruro di potassio: 60 g,

acido solforico concentrato: 5 ml,

acqua distillata: q.b. a 100 l.

Questa soluzione è utilizzata per le prove di migrazione in circuito chiuso, su un impilamento da elettrodialisi sotto tensione (1 volt/cella), in ragione di 50 l/m2 di membrane anioniche e cationiche, sino a demineralizzare la soluzione del 50 %. Il circuito effluente è innescato mediante una soluzione di cloruro di potassio di 5 g/l. Le sostanze migranti vengono ricercate nel simulatore e nell'effluente di elettrodialisi.

Le molecole organiche costituenti la membrana che possono migrare nella soluzione trattata devono essere dosate. Per ognuno di questi costituenti verrà operato un dosaggio particolare da parte di un laboratorio riconosciuto. Per l'insieme dei composti dosati il tenore nel simulatore dovrà essere complessivamente inferiore a 50 μg/l.

Per queste membrane devono essere d'applicazione le regole generali di controllo dei materiali a contatto con gli alimenti.

2.   PRESCRIZIONI PER L'IMPIEGO DELLE MEMBRANE

La coppia di membrane utilizzabili nel trattamento di stabilizzazione tartarica del vino per elettrodialisi è stabilita in modo tale che:

la diminuzione del pH del vino non sia superiore a 0,3 unità pH,

la diminuzione dell'acidità volatile sia inferiore a 0,12 g/l (2 meq espressa in acido acetico),

il trattamento per elettrodialisi non alteri i costituenti non ionici del vino, in particolare i polifenoli e i polisaccaridi,

la diffusione di piccole molecole (ad esempio etanolo) sia ridotta e non comporti una diminuzione del titolo alcolometrico del vino superiore a 0,1 % vol,

la conservazione e la pulitura di queste membrane siano effettuate secondo le tecniche consentite, con sostanze di cui è autorizzato l'impiego per la preparazione degli alimenti,

le membrane siano contrassegnate per permettere di verificare l'alternanza nell'impilamento,

il materiale utilizzato sia pilotato mediante un sistema di controllo-comando che tenga conto dell'instabilità propria di ciascun vino, in modo da eliminare soltanto la sovrasaturazione di tartrato acido di potassio e di sali di calcio,

il trattamento sia effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato.

Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Appendice 6

Prescrizioni per l'ureasi

1.

Codificazione internazionale dell'ureasi: EC n. 3-5-1-5, CAS n. 9002-13-5.

2.

Principio attivo: ureasi (attiva in ambiente acido) che determina la scissione dell'urea in ammoniaca e biossido di carbonio. L'attività dichiarata è di almeno 5 unità/mg, dove 1 unità è rappresentata dalla quantità di enzima liberata da una 1 μmole di NH3 al minuto, alla temperatura di 37 oC, a partire da una concentrazione di urea di 5 g/l (pH 4).

3.

Origine: Lactobacillus fermentum.

4.

Campo di applicazione: catabolismo dell'urea presente nei vini destinati a un invecchiamento prolungato, qualora la concentrazione iniziale di urea sia superiore a 1 mg/l.

5.

Dose massima di impiego: 75 mg della preparazione enzimatica per litro di vino trattato, senza superare le 375 unità di ureasi per litro di vino. Al termine del trattamento occorre eliminare l'attività enzimatica residua mediante filtrazione del vino (diametro dei pori inferiore a 1 μm).

6.

Parametri di purezza chimica e microbiologica:

Perdita per essiccazione

inferiore al 10 %

Metalli pesanti

meno di 30 ppm

Pb

meno di 10 ppm

As

meno di 2 ppm

Coliformi totali

assenti

Salmonella spp

assente in un campione di 25 g

Germi aerobi totali

inferiori a 5 × 104 germi/g

L'ureasi ammessa per il trattamento del vino deve essere prodotta in condizioni analoghe a quelle dell'ureasi oggetto del «Parere sull'utilizzo dell'ureasi da Lactobacillus fermentum nella produzione di vino» del Comitato scientifico dell'alimentazione umana del 10 dicembre 1998.

Appendice 7

Prescrizioni per l'impiego di pezzi di legno di quercia

OGGETTO, ORIGINE E CAMPO DI APPLICAZIONE

I pezzi di legno di quercia sono utilizzati per la vinificazione e l'affinamento del vino, tra l'altro per la fermentazione delle uve fresche e dei mosti di uve e per trasmettere al vino alcuni costituenti provenienti dal legno di quercia.

I pezzi di legno debbono provenire esclusivamente dalle specie di Quercus.

Essi sono lasciati allo stato naturale oppure riscaldati in modo definito leggero, medio o forte, ma non devono aver subito combustione neanche in superficie e non devono essere carbonacei né friabili al tatto. Non devono aver subito trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal riscaldamento. Non devono essere addizionati con prodotti volti ad aumentare il loro potere aromatizzante naturale o i loro composti fenolici estraibili.

ETICHETTATURA DEL PRODOTTO IMPIEGATO

L'etichetta deve indicare l'origine della o delle specie botaniche di quercia e l'intensità dell'eventuale riscaldamento, le condizioni di conservazione e le prescrizioni di sicurezza.

DIMENSIONI

Le dimensioni delle particelle di legno debbono essere tali che almeno il 95 % in peso sia trattenuto da un setaccio con maglie di 2 mm (ossia 9 mesh).

PUREZZA

I pezzi di legno di quercia non devono liberare sostanze in concentrazioni tali da comportare eventuali rischi per la salute.

Il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Appendice 8

Prescrizioni riguardanti il trattamento di correzione del tenore alcolico dei vini

Il trattamento di correzione del tenore alcolico (in prosieguo: «il trattamento») mira a ridurre un tenore eccessivo di etanolo del vino, al fine di migliorarne l'equilibrio organolettico.

Prescrizioni:

1)

gli obiettivi possono essere raggiunti mediante singole tecniche di separazione o combinate;

2)

i vini trattati non devono presentare difetti organolettici e devono essere idonei al consumo umano diretto;

3)

l'eliminazione dell'alcole dal vino non può essere eseguita se su uno dei prodotti vitivinicoli utilizzati nell'elaborazione del vino è stata eseguita una delle operazioni di arricchimento di cui all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

4)

il tenore alcolico può essere ridotto al massimo del 20 % e il titolo alcolometrico volumico effettivo del prodotto finale dev'essere conforme a quello definito all'allegato VII, parte II, punto 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

5)

il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato;

6)

il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

7)

gli Stati membri possono disporre che questo trattamento sia dichiarato preventivamente alle autorità competenti.

Appendice 9

Prescrizioni per il trattamento di riduzione del tenore di zucchero dei mosti mediante accoppiamento tra membrane

Il trattamento di riduzione del tenore di zucchero (in prosieguo: «il trattamento») mira a rimuovere una determinata quantità di zucchero da un mosto mediante accoppiamento tra membrane, associando la microfiltrazione o l'ultrafiltrazione alla nanofiltrazione o all'osmosi inversa.

Prescrizioni:

1)

il trattamento comporta una diminuzione del volume in funzione della quantità e del tenore di zucchero della soluzione zuccherata ritirata dal mosto iniziale;

2)

i processi devono permettere di conservare i tenori dei costituenti del mosto diversi dallo zucchero;

3)

la riduzione del tenore di zucchero dei mosti esclude la correzione del tenore alcolico dei vini da essi ottenuti;

4)

il trattamento non può essere utilizzato congiuntamente con una delle operazioni di arricchimento previste all'allegato VIII, parte I, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

5)

il trattamento viene effettuato su un volume di mosto stabilito in funzione dell'obiettivo di riduzione del tenore di zucchero ricercato;

6)

la prima tappa ha come obiettivo, da un lato, di rendere il mosto adatto alla seconda tappa di concentrazione e, dall'altro, di conservare le macromolecole di taglia superiore alla soglia di taglio della membrana. Tale tappa può essere realizzata mediante ultrafiltrazione;

7)

il permeato ottenuto nel corso della prima tappa del trattamento viene successivamente concentrato mediante nanofiltrazione o mediante osmosi inversa.

L'acqua originaria e gli acidi organici non trattenuti dalla nanofiltrazione in particolare possono essere reintrodotti nel mostro trattato;

8)

il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato;

9)

le membrane utilizzate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 10/2011 e alle disposizioni nazionali, adottate per l'applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV.

Appendice 10

Prescrizioni per il trattamento dei vini con tecnologia a membrana abbinata a carbone attivo per ridurre le eccedenze di 4-etilfenolo e 4-etilguaiacolo

Lo scopo del trattamento è ridurre il contenuto di 4-etilfenolo e di 4-etilguaiacolo di origine microbica che costituisce un difetto organolettico e maschera la componente aromatica del vino.

Prescrizioni:

1)

il trattamento è effettuato sotto la responsabilità di un enologo o di un tecnico qualificato;

2)

il trattamento deve essere indicato nel registro di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

3)

le membrane adoperate devono rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 e del regolamento (UE) n. 10/2011 nonché alle disposizioni nazionali adottate per l'applicazione di questi ultimi. Esse devono rispondere alle prescrizioni del Codex enologico internazionale pubblicato dall'OIV.

PARTE B

LIMITI RIGUARDANTI IL TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI

A.   TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI

1.

Il tenore totale di anidride solforosa dei vini diversi dai vini spumanti e dai vini liquorosi non può superare, al momento dell'immissione al consumo umano diretto:

a)

150 mg/l per i vini rossi;

b)

200 mg/l per i vini bianchi e rosati.

2.

In deroga al punto 1, lettere a) e b), per i vini con un tenore di zuccheri, espresso dalla somma di glucosio e fruttosio, pari o superiore a 5 g/l, il tenore massimo di anidride solforosa è innalzato a:

a)

200 mg/l per i vini rossi;

b)

250 mg/l per i vini bianchi e rosati;

c)

300 mg/l per:

i vini aventi diritto alla designazione «Spätlese» conformemente alle disposizioni dell'Unione,

i vini bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine protette seguenti: Bordeaux supérieur, Graves de Vayres, Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire per i vini cosiddetti «moelleux», Premières Côtes de Bordeaux, Côtes de Bergerac, Haut Montravel, Côtes de Montravel, Gaillac seguita dai termini «doux» o «vendanges tardives», Rosette e Savennières,

i vini bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine protette Allela, Navarra, Penedès, Tarragona e Valencia e i vini aventi diritto a una denominazione di origine protetta originari della Comunidad Autónoma del País Vasco e recanti la menzione «vendimia tardia»,

i vini dolci aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Binissalem-Mallorca»,

i vini ottenuti da uve stramature e da uve appassite aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Málaga» con un tenore di zuccheri residui pari o superiore a 45 g/l,

i vini originari del Regno Unito prodotti in conformità alle disposizioni legislative britanniche se il tenore di zuccheri è superiore a 45 g/l,

i vini originari dell'Ungheria recanti la denominazione di origine protetta «Tokaji» e, in conformità alle disposizioni legislative ungheresi, la designazione «Tokaji édes szamorodni» o «Tokaji szàraz szamorodni»,

i vini aventi diritto alle denominazioni di origine protette Loazzolo, Alto Adige e Trentino e recanti una o entrambe le menzioni «passito» e «vendemmia tardiva»,

i vini aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Colli orientali del Friuli» accompagnata dall'indicazione «Picolit»,

i vini aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Moscato di Pantelleria naturale» e «Moscato di Pantelleria»,

i vini originari della Repubblica ceca e aventi diritto alla designazione «pozdní sběr»,

i vini originari della Slovacchia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti la menzione «neskorý zber» e i vini slovacchi Tokaj aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Tokajské samorodné suché» o «Tokajské samorodné sladké»,

i vini originari della Slovenia, aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti la menzione «vrhunsko vino ZGPpozna trgatev»,

i seguenti vini bianchi a indicazione geografica protetta, se il titolo alcolometrico volumico totale è superiore a 15 % vol e il tenore di zuccheri è superiore a 45 g/l:

Franche-Comté,

Coteaux de l'Auxois,

Saône-et-Loire,

Coteaux de l'Ardèche,

Collines rhodaniennes,

Comté Tolosan,

Côtes de Gascogne,

Gers,

Lot,

Côtes du Tarn,

Corrèze,

Ile de Beauté,

Oc,

Thau,

Val de Loire,

Méditerranée,

Comtés rhodaniens,

Côtes de Thongue,

Côte Vermeille,

Agenais,

Landes,

Allobrogie,

Var,

i vini dolci originari della Grecia aventi un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 15 % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto a una delle indicazioni geografiche protette seguenti:

Άγιο Όρος (Mount Athos — Holy Mount Athos — Holy Mountain Athos — Mont Athos — Άγιο Όρος Άθως),

Αργολίδα (Αrgolida),

Αχαΐα (Achaia),

Επανομή (Epanomi),

Κυκλάδες (Cyclades),

Λακωνία (Lakonia),

Πιερία (Pieria),

Τύρναβος (Tyrnavos),

Φλώρινα (Florina),

i vini dolci originari di Cipro aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 15 % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto alla denominazione di origine protetta Κουμανδαρία (Commandaria),

i vini dolci originari di Cipro ottenuti da uve stramature o appassite aventi un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 15 % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto a una delle indicazioni geografiche protette seguenti:

Τοπικός Οίνος Λεμεσός (Regional wine of Lemesos),

Τοπικός Οίνος Πάφος (Regional wine of Pafos),

Τοπικός Οίνος Λάρνακα (Regional wine of Larnaka),

Τοπικός Οίνος Λευκωσία (Regional wine of Lefkosia),

i vini originari di Malta aventi un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 13,5 % vol e un tenore di zuccheri pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto alle denominazioni di origine protette «Malta» e «Gozo»,

i vini originari della Croazia aventi diritto alla denominazione di origine protetta e recanti la menzione «kvalitetno vino KZP – desertno vino» o «vrhunsko vino KZP – desertno vino» se il tenore di zuccheri è superiore a 50 g/l o «vrhunsko vino KZP – kasna berba»,

i vini ottenuti da uve appassite a denominazione di origine protetta «Ponikve» se il tenore di zuccheri è superiore a 50 g/l,

i vini a denominazione di origine protetta «Muškat momjanski/Moscato di Momiano» recanti la menzione «kvalitetno vino KZP – desertno vino» o «vrhunsko vino KZP – desertno vino» se il tenore di zuccheri è superiore a 50 g/l;

d)

350 mg/l per:

i vini aventi diritto alla designazione «Auslese» conformemente alle disposizioni dell'Unione,

i vini bianchi rumeni aventi diritto a una delle denominazioni di origine protette seguenti: Murfatlar, Cotnari, Târnave, Pietroasa o Valea Călugărească,

i vini originari della Repubblica ceca aventi diritto alla designazione «výběr z hroznů»,

i vini originari della Slovacchia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti la menzione «výber z hrozna» e i vini slovacchi Tokaj aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Tokajský másláš» o «Tokajský forditáš»,

i vini originari della Slovenia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti la menzione «vrhunsko vino ZGP — izbor»,

i vini aventi diritto alla menzione tradizionale «Késői szüretelésű bor»,

i vini originari dell'Italia di tipo «aleatico» aventi diritto alla denominazione d'origine protetta «Pergola» e alla menzione tradizionale «passito».

i vini originari della Croazia aventi diritto alla denominazione di origine protetta e recanti la menzione «vrhunsko vino KZP – izborna berba»,

i vini originari dell'Ungheria aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti, in conformità alle disposizioni legislative ungheresi, la designazione «Válogatott szüretelésű bor» or «Főbor»;

e)

400 mg/l per:

i vini aventi diritto alle designazioni «Beerenauslese», «Ausbruch», «Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Strohwein», «Schilfwein» e «Eiswein» conformemente alle disposizioni dell'Unione,

i vini bianchi aventi diritto alle denominazioni di origine protette seguenti: Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves Supérieures, Sainte-Foy Bordeaux, Haut-Montravel, Saussignac, Jurançon tranne se questa è seguita dalla menzione «sec», Anjou-Coteaux de la Loire, Coteaux du Layon seguita dal nome del comune di origine, Chaume, Coteaux de Saumur, Coteaux du Layon seguita dalla menzione «premier cru» e completata dalla denominazione geografica complementare «Chaume», Pacherenc du Vic Bilh tranne se questa è seguita dalla menzione «sec», Alsace e Alsace grand cru seguita dalla menzione «vendanges tardives» o «sélection de grains nobles»,

i vini dolci di uve stramature e i vini dolci ottenuti da uve appassite originari della Grecia aventi un tenore di zuccheri residui, espresso in zuccheri, pari o superiore a 45 g/l e aventi diritto a una delle denominazioni di origine protette seguenti:

Δαφνές (Dafnes),

Λήμνος (Limnos),

Malvasia Πάρος (Malvasia Paros),

Malvasia Σητείας (Malvasia Sitia),

Malvasia Χάνδακας - Candia,

Μονεμβασία- Malvasia (Monemvasia – Malvasia),

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat of Kefalonia - Muscat de Céphalonie),

Μοσχάτος Λήμνου (Muscat of Limnos),

Μοσχάτο Πατρών (Muscat of Patra),

Μοσχάτος Ρίου Πάτρας (Muscat of Rio Patra),

Μοσχάτος Ρόδου (Muscat of Rodos),

Νεμέα (Nemea),

Σάμος (Samos),

Σαντορίνη (Santorini),

Σητεία (Sitia),

i vini dolci originari della Grecia ottenuti da uve stramature e da uve appassite aventi diritto a una delle indicazioni geografiche protette seguenti:

Άγιο Όρος (Mount Athos — Holy Mount Athos — Holy Mountain Athos — Mont Athos — Άγιο Όρος Άθως),

Αιγαίο Πέλαγος (Aegean Sea — Aigaio Pelagos),

Δράμα (Drama),

Ηράκλειο (Iraklio),

Καστοριά (Kastoria),

Κρήτη (Crete),

Μακεδονία (Macedonia),

Ρέθυμνο (Rethimno),

Σιάτιστα (Siatista),

Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada),

Χανιά (Chania),

i vini originari della Repubblica ceca aventi diritto alle designazioni «výběr z bobulí», «výběr z cibéb», «ledové víno» o «slámové víno»,

i vini originari della Slovacchia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti le menzioni «bobuľový výber», «hrozienkový výber», «cibébový výber», «ľadové víno» o «slamové víno» e i vini slovacchi Tokaj aventi diritto alle denominazioni di origine protette «Tokajský výber», «Tokajská esencia» o «Tokajská výberová esencia»,

i vini originari dell'Ungheria aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti, in conformità alle disposizioni legislative ungheresi, la designazione «Tokaji máslás», «Tokaji fordítás», «Tokaji aszúeszencia», «Tokaji eszencia», «Tokaji aszú», «Töppedt szőlőből készült bor» o «Jégbor»,

i vini aventi diritto alla denominazione di origine protetta «Albana di Romagna» e recanti la menzione «passito»,

i vini lussemburghesi aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti le menzioni «vendanges tardives», «vin de glace» o «vin de paille»,

i vini originari del Portogallo aventi diritto ad una denominazione di origine protetta o ad un'indicazione geografica protetta, nonché alla menzione «colheita tardia»,

i vini originari della Slovenia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti le menzioni: «vrhunsko vino ZGP — jagodni izbor», «vrhunsko vino ZGP — ledeno vino» o «vrhunsko vino ZGP — suhi jagodni izbor»,

i vini originari del Canada aventi diritto alla designazione «Icewine»,

i vini originari della Croazia aventi diritto a una denominazione di origine protetta e recanti le menzioni: «vrhunsko vino KZP – izborna berba bobica», «vrhunsko vino KZP – izborna berba prosušenih bobica» o «vrhunsko vino KZP – ledeno vino».

3.

Gli elenchi dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta di cui al punto 2, lettere c), d) ed e), possono essere modificati in caso di modifica delle condizioni di produzione di tali vini o della loro denominazione di origine o indicazione geografica. Gli Stati membri inviano alla Commissione una richiesta di deroga in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione e forniscono tutte le informazioni tecniche necessarie per i vini in questione, compresi i disciplinari e i dati sui quantitativi annui prodotti.

4.

Negli anni in cui le condizioni climatiche lo richiedano in via eccezionale, gli Stati membri possono autorizzare, per i vini prodotti in talune zone viticole all'interno del loro territorio, un aumento di non oltre 50 mg/l dei tenori massimi di anidride solforosa inferiori a 300 mg/l. Entro un mese dalla concessione di tali deroghe gli Stati membri le notificano alla Commissione in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/1183, specificando l'anno, le zone viticole e i vini interessati e fornendo elementi di prova che confermino che le condizioni climatiche hanno reso necessario l'aumento. La Commissione pubblica le deroghe sul proprio sito Internet.

5.

Gli Stati membri possono adottare disposizioni più restrittive per i vini prodotti nel loro territorio.

B.   TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI LIQUOROSI

Il tenore totale di anidride solforosa dei vini liquorosi non può superare, al momento dell'immissione al consumo umano diretto:

a)

150 mg/l se il tenore di zuccheri è inferiore a 5 g/l;

b)

200 mg/l se il tenore di zuccheri è pari o superiore a 5 g/l.

C.   TENORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA DEI VINI SPUMANTI

1.

Il tenore totale di anidride solforosa dei vini spumanti non può superare, al momento dell'immissione al consumo umano diretto:

a)

185 mg/l per tutte le categorie di vini spumanti di qualità e

b)

235 mg/l per gli altri vini spumanti.

2.

Qualora le condizioni climatiche in alcune zone viticole dell'Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare, per i vini spumanti di cui al punto 1, lettere a) e b), prodotti nel loro territorio, un aumento di non oltre 40 mg/l del tenore massimo totale di anidride solforosa, purché i vini che hanno beneficiato di questa autorizzazione non siano spediti al di fuori degli stessi Stati membri.

PARTE C

LIMITI RIGUARDANTI IL TENORE DI ACIDITÀ VOLATILE DEI VINI

1.

Il tenore di acidità volatile non può essere superiore a:

a)

18 milliequivalenti/l per i mosti di uve parzialmente fermentati;

b)

18 mg/l per i vini bianchi e rosati o

c)

20 milliequivalenti/l per i vini rossi.

2.

I tenori di cui al punto 1 sono validi:

a)

per i prodotti ottenuti da uve raccolte nell'Unione, nella fase della produzione e in tutte le fasi di commercializzazione;

b)

per i mosti di uve parzialmente fermentati e per i vini originari di paesi terzi, in tutte le fasi successive alla loro entrata nel territorio geografico dell'Unione.

3.

Gli Stati membri possono concedere deroghe ai limiti di cui al punto 1:

a)

per alcuni vini a denominazione di origine protetta (DOP) e per alcuni vini a indicazione geografica protetta (IGP),

che abbiano subito un periodo di invecchiamento di almeno due anni, oppure

che siano stati elaborati secondo metodi particolari;

b)

per i vini con un titolo alcolometrico volumico totale pari o superiore a 13 % vol.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali deroghe in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/1183 ed entro un mese dalla loro concessione. La Commissione pubblica le deroghe sul proprio sito Internet.

PARTE D

LIMITI E CONDIZIONI PER LA DOLCIFICAZIONE DEI VINI

1.

La dolcificazione dei vini è autorizzata solo se effettuata mediante uno o più dei prodotti seguenti:

a)

mosto di uve;

b)

mosto di uve concentrato;

c)

mosto di uve concentrato rettificato.

Il titolo alcolometrico volumico totale del vino di cui trattasi non può subire un aumento superiore a 4 % vol.

2.

Nel territorio dell'Unione è vietata la dolcificazione dei vini importati destinati al consumo umano diretto e recanti un'indicazione geografica. La dolcificazione degli altri vini importati è soggetta alle stesse condizioni che si applicano ai vini prodotti nell'Unione.

3.

Uno Stato membro può autorizzare la dolcificazione di un vino a denominazione di origine protetta solo se tale operazione è effettuata:

a)

nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati nel presente allegato;

b)

nella regione in cui è stato elaborato il vino o in una zona situata nelle immediate vicinanze.

Il mosto di uve e il mosto di uve concentrato di cui al punto 1 devono provenire dalla stessa regione in cui è stato ottenuto il vino per la cui dolcificazione sono utilizzati.

4.

La dolcificazione dei vini è autorizzata soltanto nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso.

(1)  L'anno che figura tra parentesi dopo i riferimenti a una scheda del codice delle pratiche enologiche dell'OIV indica la versione della scheda autorizzata dall'Unione in quanto pratica enologica autorizzata, alle condizioni e nei limiti d'uso indicati nella presente tabella.

(2)  Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).

(4)  L'anno che figura tra parentesi dopo i riferimenti a una scheda del codice delle pratiche enologiche dell'OIV indica la versione della scheda autorizzata dall'Unione in quanto pratica enologica autorizzata, alle condizioni e nei limiti d'uso indicati nella presente tabella.

(5)  Sostanze utilizzate come coadiuvanti tecnologici di cui all'articolo 20, lettera d), regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(6)  I composti enologici autorizzati devono essere utilizzati in conformità alle disposizioni contenute nelle schede del codice delle pratiche enologiche dell'OIV di cui alla colonna 3, a meno che non siano applicabili ulteriori condizioni e limiti d'uso previsti in questa colonna.

(7)  Se non applicabile a tutte le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(8)  I sali di ammonio di cui alle voci 4.2, 4.3 e 4.4 possono essere utilizzati anche in combinazione, fino a un limite complessivo di 1 g/l o 0,3 g/l per la seconda fermentazione dei vini spumanti. Il sale di ammonio di cui alla voce 4.4 non può tuttavia superare il limite che figura nella stessa voce.

(9)  Cfr. anche articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

(10)  Quando utilizzati come additivi come indicato all'allegato I, punto 20, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).


ALLEGATO II

PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE E RESTRIZIONI RELATIVE AI VINI SPUMANTI, AI VINI SPUMANTI DI QUALITÀ E AI VINI SPUMANTI DI QUALITÀ DEL TIPO AROMATICO

A.   Vini spumanti

1.

Ai fini del presente punto nonché delle sezioni B e C del presente allegato, si intende per:

a)

«sciroppo zuccherino» (liqueur de tirage): il prodotto destinato a essere aggiunto alla partita (cuvée) per provocare la presa di spuma;

b)

«sciroppo di dosaggio» (liqueur d'expédition): il prodotto destinato a essere aggiunto ai vini spumanti per conferire loro caratteristiche gustative particolari.

2.

Lo sciroppo di dosaggio può essere composto solo da:

saccarosio,

mosto di uve,

mosto di uve parzialmente fermentato,

mosto di uve concentrato,

mosto di uve concentrato rettificato,

vino, o

una miscela di questi prodotti,

eventualmente addizionati di distillato di vino.

3.

Fatto salvo l'arricchimento dei componenti della partita (cuvée) autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, è vietato qualsiasi arricchimento della partita medesima.

4.

Tuttavia, ogni Stato membro può autorizzare l'arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti per le regioni e le varietà di vite per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico, purché:

a)

nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito;

b)

detti componenti provengano esclusivamente da uve raccolte nel suo territorio;

c)

l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;

d)

non siano superati i seguenti limiti:

i)

3 % vol per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola A;

ii)

2 % vol per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola B;

iii)

1,5 % vol per la partita (cuvée) costituita da componenti provenienti dalla zona viticola C;

e)

il metodo utilizzato consista nell'aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato.

5.

L'aggiunta di sciroppo zuccherino e l'aggiunta di sciroppo di dosaggio non sono considerate un arricchimento né una dolcificazione. L'aggiunta di sciroppo zuccherino non può provocare un aumento del titolo alcolometrico volumico totale della partita (cuvée) superiore a 1,5 % vol. Tale aumento è misurato calcolando la differenza tra il titolo alcolometrico volumico totale della partita (cuvée) e il titolo alcolometrico volumico totale del vino spumante prima dell'eventuale aggiunta dello sciroppo di dosaggio.

6.

L'aggiunta di sciroppo di dosaggio è effettuata in modo da non aumentare di oltre 0,5 % vol il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino spumante.

7.

È vietata la dolcificazione della partita (cuvée) e dei suoi componenti.

8.

Oltre alle eventuali acidificazioni o disacidificazioni effettuate sui suoi componenti a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, la partita (cuvée) può essere sottoposta ad acidificazione o a disacidificazione. L'acidificazione e la disacidificazione della partita (cuvée) si escludono reciprocamente. L'acidificazione può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti/l.

9.

Negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, il limite massimo di 1,50 g/l, ossia 20 milliequivalenti/l, può essere portato a 2,50 g/l, ossia 34 milliequivalenti/l, purché l'acidità naturale dei prodotti, espressa in acido tartarico, non sia inferiore a 3 g/l, ossia 40 milliequivalenti/l.

10.

L'anidride carbonica contenuta nei vini spumanti può provenire soltanto dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) da cui sono ottenuti i vini in questione.

A meno che non si tratti di quella destinata a trasformare uve, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato direttamente in vino spumante, questa fermentazione può risultare solo dall'aggiunta dello sciroppo zuccherino. Essa può aver luogo esclusivamente in bottiglie o in recipienti chiusi.

L'utilizzo di anidride carbonica nel caso del procedimento di travaso per contropressione è autorizzato sotto controllo e purché gli scambi gassosi inevitabili con l'anidride carbonica prodotta dalla fermentazione alcolica della partita (cuvée) non determinino un aumento della pressione dell'anidride carbonica contenuta nei vini spumanti.

11.

Per quanto riguarda i vini spumanti diversi dai vini spumanti a denominazione di origine protetta:

a)

lo sciroppo zuccherino destinato alla loro elaborazione può essere composto solo da:

mosto di uve,

mosto di uve parzialmente fermentato,

mosto di uve concentrato,

mosto di uve concentrato rettificato, o

saccarosio e vino;

b)

il loro titolo alcolometrico volumico effettivo, compreso l'alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, deve essere di almeno 9,5 % vol.

B.   Vini spumanti di qualità

1.

Lo sciroppo zuccherino destinato all'elaborazione di un vino spumante di qualità può essere composto solo da:

a)

saccarosio,

b)

mosto di uve concentrato,

c)

mosto di uve concentrato rettificato,

d)

mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato, oppure

e)

vino.

2.

Gli Stati membri produttori possono definire qualsiasi caratteristica o condizione di produzione e di circolazione complementare o più rigorosa per i vini spumanti di qualità prodotti nel loro territorio.

3.

Inoltre, all'elaborazione dei vini spumanti di qualità si applicano anche le norme di cui:

alla sezione A, punti da 1 a 10;

alla sezione C, punto 3, per il titolo alcolometrico volumico effettivo, alla sezione C, punto 5, per la sovrappressione minima e alla sezione C, punti 6 e 7, per le durate minime del processo di elaborazione, fermo restando il disposto del punto 4, lettera d), della sezione B del presente allegato.

4.

Per quanto riguarda i vini spumanti di qualità del tipo aromatico:

a)

salvo deroga, essi possono essere ottenuti esclusivamente utilizzando, per la costituzione della partita (cuvée), mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti dalle varietà di vite comprese nell'elenco di cui all'appendice del presente allegato. Tuttavia, vini spumanti di qualità del tipo aromatico possono essere elaborati in modo tradizionale utilizzando, quali componenti della partita (cuvée), vini ottenuti dalle uve della varietà «Glera» raccolte nelle regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia;

b)

il controllo del processo di fermentazione anteriormente e successivamente alla costituzione della partita (cuvée) può essere effettuato, per rendere spumante la partita medesima, soltanto mediante refrigerazione o altri processi fisici;

c)

è vietata l'aggiunta di uno sciroppo di dosaggio;

d)

la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico non può essere inferiore a un mese.

C.   Vini spumanti e vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta

1.

Il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite (cuvées) destinate all'elaborazione di vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta è di:

9,5 % vol nella zona viticola C III,

9 % vol nelle altre zone viticole.

2.

Tuttavia, le partite (cuvées) destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta «Prosecco», «Conegliano Valdobbiadene — Prosecco» e «Colli Asolani — Prosecco» o «Asolo — Prosecco» ed elaborate a partire da una sola varietà di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5 % vol.

3.

Il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta, compreso l'alcole contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, deve essere di almeno 10 % vol.

4.

Lo sciroppo zuccherino per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta può essere composto solo da:

a)

saccarosio,

b)

mosto di uve concentrato,

c)

mosto di uve concentrato rettificato

e da:

a)

mosto di uve,

b)

mosto di uve parzialmente fermentato,

c)

vino

atti a diventare lo stesso vino spumante o lo stesso vino spumante di qualità a denominazione di origine protetta ottenuto con l'aggiunta dello sciroppo zuccherino.

5.

In deroga all'allegato VII, parte II, punto 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta contenuti in recipienti chiusi di capacità inferiore a 25 cl, conservati alla temperatura di 20 °C, possono presentare una sovrappressione minima di 3 bar.

6.

La durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta, compreso l'invecchiamento nell'azienda di produzione, calcolata dall'inizio della fermentazione destinata a renderli spumanti, non può essere inferiore:

a)

a sei mesi se la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in recipiente chiuso;

b)

a nove mesi se la fermentazione destinata a renderli spumanti si effettua in bottiglia.

7.

La durata della fermentazione destinata a rendere spumante la partita (cuvée) e la durata della permanenza della medesima sulle fecce non può essere inferiore:

a 90 giorni,

a 30 giorni se la fermentazione avviene in recipienti provvisti di dispositivi agitatori.

8.

Le disposizioni di cui alla sezione A, punti da 1 a 10, e alla sezione B, punto 2, si applicano anche ai vini spumanti e ai vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta.

9.

Per quanto riguarda i vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta:

a)

essi possono essere ottenuti esclusivamente utilizzando, per la costituzione della partita (cuvée), mosti di uve o mosti di uve parzialmente fermentati ottenuti dalle varietà di vite comprese nell'elenco di cui all'appendice del presente allegato, purché tali varietà siano riconosciute atte alla produzione di vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta nella regione di cui tali vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta portano il nome. A titolo di deroga, un vino spumante di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta può essere ottenuto utilizzando, per la costituzione della partita (cuvée), vini ottenuti da uve della varietà «Glera» raccolte nelle regioni delle denominazioni di origine «Prosecco», «Conegliano-Valdobbiadene — Prosecco», «Colli Asolani — Prosecco» e «Asolo — Prosecco»;

b)

il controllo del processo di fermentazione anteriormente e successivamente alla costituzione della partita (cuvée) può essere effettuato, per rendere spumante la partita medesima, soltanto mediante refrigerazione o altri processi fisici;

c)

è vietata l'aggiunta di uno sciroppo di dosaggio;

d)

il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta non può essere inferiore a 6 % vol;

e)

il titolo alcolometrico volumico totale dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta non può essere inferiore a 10 % vol;

f)

i vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta, conservati alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, devono presentare una sovrappressione non inferiore a 3 bar;

g)

in deroga al punto 6 della presente sezione la durata del processo di elaborazione dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta non può essere inferiore a un mese.

Appendice

Elenco delle varietà di uve da vino che possono essere utilizzate per la costituzione della partita (cuvée) dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico a denominazione di origine protetta

 

Airén

 

Albariño

 

Aleatico N

 

Alvarinho

 

Ασύρτικο (Assyrtiko)

 

Bourboulenc B

 

Brachetto N

 

Busuioacă de Bohotin

 

Clairette B

 

Colombard B

 

Csaba gyöngye B

 

Cserszegi fűszeres B

 

Devín

 

Fernão Pires

 

Freisa N

 

Gamay N

 

Gewürztraminer Rs

 

Girò N

 

Glera

 

Γλυκερύθρα (Glykerythra)

 

Huxelrebe

 

Irsai Olivér B

 

Macabeo B

 

Macabeu B

 

Tutte le malvasías

 

Tutte le malvasie

 

Mauzac bianco e rosato

 

Monica N

 

Tutti i moscateles

 

Μοσχοφίλερο (Moschofilero)

 

Müller-Thurgau B

 

Tutti i moscati

 

Manzoni moscato

 

Nektár

 

Pálava B

 

Parellada B

 

Perle B

 

Piquepoul B

 

Poulsard

 

Ροδίτης (Roditis)

 

Scheurebe

 

Tămâioasă românească

 

Torbato

 

Touriga Nacional

 

Verdejo

 

Zefír B


ALLEGATO III

PRATICHE ENOLOGICHE AUTORIZZATE E RESTRIZIONI RELATIVE AI VINI LIQUOROSI E AI VINI LIQUOROSI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA O A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

A.   Vini liquorosi

1.

I prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 utilizzati per l'elaborazione dei vini liquorosi e dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta possono aver subito, se del caso, soltanto le pratiche e i trattamenti enologici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 o al presente regolamento.

2.

Tuttavia,

a)

l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale può risultare soltanto dall'utilizzo dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e

b)

a titolo di deroga, la Spagna ha la facoltà di autorizzare l'impiego di solfato di calcio per i vini spagnoli che recano la menzione tradizionale «vino generoso» o «vino generoso de licor», quando tale pratica è tradizionale, purché il tenore di solfato del prodotto così trattato, espresso in solfato di potassio, non sia superiore a 2,5 g/l. I vini così ottenuti possono essere sottoposti a un'acidificazione supplementare entro il limite massimo di 1,5 g/l.

3.

Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i vini liquorosi e per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta elaborati nel loro territorio, tali prodotti possono essere sottoposti alle pratiche enologiche di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 o al presente regolamento.

4.

Sono inoltre autorizzati:

a)

la dolcificazione, soggetta a dichiarazione e registrazione, purché i prodotti utilizzati a tal fine non siano stati arricchiti con mosto di uve concentrato, per mezzo di:

mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino non sia superiore a 3 % vol,

mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato o mosto di uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, per i vini spagnoli che recano la menzione tradizionale «vino generoso de licor», a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino non sia superiore a 8 % vol,

mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Madera», a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico totale del vino non sia superiore a 8 % vol;

b)

l'aggiunta di alcole, distillato o acquavite, di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per compensare le perdite dovute all'evaporazione durante l'invecchiamento;

c)

l'invecchiamento in recipienti posti a una temperatura non superiore a 50 C per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Madera».

5.

Le varietà di vite da cui sono ottenuti i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzati per l'elaborazione dei vini liquorosi e dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, sono scelte tra quelle di cui all'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

6.

Il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, utilizzati per l'elaborazione di un vino liquoroso diverso dai vini liquorosi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, non può essere inferiore a 12 % vol.

B.   Vini liquorosi a denominazione di origine protetta (disposizioni diverse da quelle previste nella sezione A del presente allegato e riguardanti in modo specifico i vini liquorosi a denominazione di origine protetta)

1.

L'elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta per la cui elaborazione sono utilizzati mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino, a norma dell'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), quarto trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è riportato nell'appendice 1, sezione A, del presente allegato.

2.

L'elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ai quali possono essere aggiunti i prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, è riportato nell'appendice 1, sezione B, del presente allegato.

3.

I prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché il mosto di uve concentrato e il mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite di cui al medesimo allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), punto iii), utilizzati per l'elaborazione di un vino liquoroso a denominazione di origine protetta, devono provenire dalla regione di cui tale vino liquoroso a denominazione di origine protetta reca il nome.

Tuttavia, per quanto riguarda i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Málaga» e «Jerez-Xérès-Sherry», il mosto di uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, ottenuto dalla varietà di vite Pedro Ximénez, può provenire dalla regione «Montilla-Moriles».

4.

Le operazioni di cui alla sezione A, punti da 1 a 4, del presente allegato, finalizzate all'elaborazione di un vino liquoroso a denominazione di origine protetta, possono essere effettuate esclusivamente all'interno della regione di cui al punto 3.

Tuttavia, per quanto riguarda il vino liquoroso a denominazione di origine protetta recante la designazione «Porto», che è riservata al prodotto ottenuto da uve della regione «Douro», le ulteriori pratiche di elaborazione e il processo di invecchiamento possono avere luogo nella regione suddetta o nella regione di Vila Nova de Gaia — Porto.

5.

Fatte salve le disposizioni più restrittive che gli Stati membri possono adottare per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati nel loro territorio:

a)

il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 utilizzati per l'elaborazione di un vino liquoroso a denominazione di origine protetta non può essere inferiore a 12 % vol. Tuttavia, alcuni vini liquorosi a denominazione di origine protetta contenuti in uno degli elenchi di cui all'appendice 2, sezione A, del presente allegato possono essere ottenuti:

i)

da mosto di uve con un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 10 % vol se si tratta di vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti mediante l'aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia a denominazione di origine e proveniente eventualmente dalla stessa azienda, oppure

ii)

da mosto di uve parzialmente fermentato o, nel caso del secondo trattino seguente, da vino, con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a:

11 % vol per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con aggiunta di alcole neutro, di un distillato di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 70 % vol o di acquavite di origine viticola,

10,5 % vol per i vini ottenuti da mosto di uve bianche contenuti nell'elenco 3 dell'appendice 2, sezione A,

9 % vol per il vino liquoroso portoghese a denominazione di origine protetta «Madera», la cui produzione è tradizionale e consuetudinaria secondo leggi nazionali che lo prevedevano espressamente;

b)

l'elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta il cui titolo alcolometrico volumico totale, in deroga all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, è inferiore a 17,5 % vol ma non inferiore a 15 % vol come espressamente previsto dalla normativa nazionale ad essi applicata anteriormente al 1o gennaio 1985, è contenuto nell'appendice 2, sezione B.

6.

Le menzioni specifiche tradizionali «οίνος γλυκύς φυσικός», «vino dulce natural», «vino dolce naturale» e «vinho doce natural» sono riservate ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta:

ottenuti da uve appartenenti almeno per l'85 % alle varietà di vite comprese nell'elenco di cui all'appendice 3,

ottenuti da mosti con un tenore naturale iniziale di zuccheri di almeno 212 g/l,

ottenuti, escluso ogni altro arricchimento, con l'aggiunta di alcole, distillato o acquavite, di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettere e) ed f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

7.

Qualora lo richiedano gli usi tradizionali di produzione, per i vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati sul loro territorio gli Stati membri possono disporre che la menzione specifica tradizionale «vin doux naturel» sia riservata ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta:

vinificati direttamente dai viticoltori, purché provengano esclusivamente dalle loro vigne di «Muscatel», «Grenache», «Maccabéo» o «Malvoisie»; sono tuttavia ammesse le uve ottenute su particelle piantate anche con varietà di vite diverse dalle quattro varietà summenzionate, purché tali varietà diverse non superino il 10 % del numero totale di piante,

ottenuti, entro il limite di una resa per ettaro di 40 ettolitri, da mosto di uve di cui all'allegato VII, parte II, punto 3, lettera c), primo e quarto trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013; se tale resa viene superata tutto il raccolto perde il beneficio alla menzione «vin doux naturel»,

ottenuti da uno dei mosti di uve summenzionati con un tenore naturale iniziale di zuccheri di almeno 252 g/l,

ottenuti, escluso ogni altro arricchimento, con l'aggiunta di alcole di origine vinica corrispondente in alcole puro almeno al 5 % del volume del citato mosto di uve utilizzato e, al massimo, alla più bassa delle due proporzioni seguenti:

10 % del volume del citato mosto di uve utilizzato, oppure

40 % del titolo alcolometrico volumico totale del prodotto finito rappresentato dalla somma del titolo alcolometrico volumico effettivo e l'equivalente del titolo alcolometrico volumico potenziale, calcolato secondo il criterio dell'1 % volumico di alcole puro per 17,5 grammi di zuccheri residui per litro.

8.

La menzione specifica tradizionale «vino generoso», nel caso dei vini liquorosi, è riservata ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta secchi elaborati totalmente o parzialmente sotto fioretta e:

ottenuti da uve bianche delle varietà di vite Palomino de Jerez, Palomino fino, Pedro Ximénez, Verdejo, Zalema e Garrido Fino,

immessi al consumo dopo essere stati affinati in media due anni in fusti di rovere.

L'elaborazione sotto fioretta di cui al primo comma va intesa come il processo biologico che, intervenendo nello sviluppo spontaneo di una fioretta di lieviti tipici sulla superficie libera del vino dopo la totale fermentazione alcolica del mosto, conferisce al prodotto caratteristiche analitiche e organolettiche specifiche.

9.

La menzione specifica tradizionale «vinho generoso» è riservata ai vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Porto», «Madera», «Moscatel de Setúbal» e «Carcavelos» affiancata alla rispettiva denominazione di origine.

10.

La menzione specifica tradizionale «vino generoso de licor» è riservata al vino liquoroso a denominazione di origine protetta:

ottenuto da «vino generoso» di cui al punto 8 o da vino sotto fioretta atto a dare tale «vino generoso», cui è stato aggiunto mosto di uve appassite al quale è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, mosto di uve concentrato rettificato oppure «vino dulce natural»,

immesso al consumo dopo essere stato affinato in media due anni in fusti di rovere.

Appendice 1

Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta la cui elaborazione è soggetta a norme particolari

A.   ELENCO DEI VINI LIQUOROSI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA PER LA CUI ELABORAZIONE SONO UTILIZZATI MOSTO DI UVE O UNA MISCELA DI QUESTO PRODOTTO CON VINO

(Sezione B, punto 1, del presente allegato)

GRECIA

Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Muscat of Patra), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat of Rio Patra), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat of Kefalonia/Muscat de Kephalonia), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat of Rodos), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat of Limnos), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemea), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne of Kefalonia), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphni of Patra)

SPAGNA

Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione dell'Unione o nazionale

Alicante

Moscatel de Alicante

Vino dulce

Cariñena

Vino dulce

Condado de Huelva

Pedro Ximénez

Moscatel

Mistela

Empordà

Mistela

Moscatel

Jerez-Xérès-Sherry

Pedro Ximénez

Moscatel

Malaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Pedro Ximénez

Moscatel

Priorato

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

Valencia

Moscatel de Valencia

Vino dulce

ITALIA

Cannonau di Sardegna, Giró di Cagliari, Malvasia di Bosa, Marsala, Moscato di Sorso-Sennori, Moscato di Trani, Nascodi Cagliari, Oltrepó Pavese Moscato, San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.

B.   ELENCO DEI VINI LIQUOROSI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA LA CUI ELABORAZIONE PREVEDE L'AGGIUNTA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ALLEGATO VII, PARTE II, PUNTO 3, LETTERA F), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

(Sezione B, punto 2, del presente allegato)

1.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l'aggiunta di alcole di vino o di uve essiccate con un titolo alcolometrico non inferiore a 95 % vol e non superiore a 96 % vol.

(Allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), punto ii), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

GRECIA

Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Muscat of Patra), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Muscat of Rio Patra), Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat of Kefalonia/Muscat de Kephalonia), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat of Rodos), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat of Limnos), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphni of Patra), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne of Kefalonia).

SPAGNA

Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda, Terra Alta.

CIPRO

Κουμανδαρία (Commandaria).

2.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l'aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol.

(Allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), punto ii), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

GRECIA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphni of Patra), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne of Kefalonia), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemea).

FRANCIA

Pineau des Charentes o Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

CIPRO

Κουμανδαρία (Commandaria).

3.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l'aggiunta di acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico non inferiore a 52 % vol e inferiore a 94,5 % vol

(Allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), punto ii), terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

GRECIA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphni of Patra), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne of Kefalonia).

4.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite

(Allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), punto iii), primo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

SPAGNA

Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione dell'Unione o nazionale

Jerez-Xérès-Sherry

Málaga

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

Vino dulce

Vino generoso de licor

ITALIA

Aleatico di Gradoli, Giró di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Pantelleria passito.

CIPRO

Κουμανδαρία (Commandaria).

5.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve concentrato ottenuto con l'azione del fuoco diretto e che, salvo per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concentrato

(Allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), punto iii), secondo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

SPAGNA

Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione dell'Unione o nazionale

Alicante

 

Condado de Huelva

Empordà

Jerez-Xérès-Sherry

Málaga

Montilla-Moriles

Navarra

Vino generoso de licor

Garnacha/Garnatxa

Vino generoso de licor

Vino dulce

Vino generoso de licor

Moscatel

ITALIA

Marsala.

6.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta ottenuti con l'aggiunta di mosto di uve concentrato

(Allegato VII, parte II, punto 3, lettera f), punto iii), terzo trattino, del regolamento (UE) n. 1308/2013)

SPAGNA

Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione dell'Unione o nazionale

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino dulce

Vino generoso de licor

Tarragona

Vino dulce

Jerez-Xerès-Sherry

Vino generoso de licor

Condado de Huelva

Vino generoso de licor

ITALIA

Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.

Appendice 2

A.   Elenchi di cui all'allegato III, sezione B, punto 5, lettera a)

1.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati a partire da mosto di uve con un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 10 % vol, ottenuti mediante l'aggiunta di acquavite di vino o di vinaccia a denominazione di origine proveniente eventualmente dalla stessa azienda

FRANCIA

Pineau des Charentes o Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

2.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati a partire da mosto di uve in fermentazione, con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 11 % vol, ottenuti con aggiunta di alcole neutro, di un distillato di vino avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 70 % vol o di acquavite di origine viticola

PORTOGALLO

Porto — Port

Moscatel de Setúbal, Setúbal

Carcavelos

Moscatel do Douro.

ITALIA

Moscato di Noto

3.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati a partire da vino con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 10,5 % vol

SPAGNA

Jerez-Xérès-Sherry

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Condado de Huelva

Rueda

ITALIA

Trentino

4.   Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta elaborati a partire da mosto di uve in fermentazione, con un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 9 % vol

PORTOGALLO

Madera

B.   Elenchi di cui all'allegato III, sezione B, punto 5, lettera b)

Elenco dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta con un titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 17,5 % vol ma non inferiore a 15 % vol, come espressamente previsto dalla normativa nazionale a essi applicata anteriormente al 1o gennaio 1985

(Allegato VII, parte II, punto 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013)

SPAGNA

Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione dell'Unione o nazionale

Condado de Huelva

Jerez-Xérès-Sherry

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Málaga

Montilla-Moriles

Priorato

Rueda

Tarragona

Vino generoso

Vino generoso

Vino generoso

Seco

Vino generoso

Rancio seco

Vino generoso

Rancio seco

ITALIA

Trentino

PORTOGALLO

Vini liquorosi a denominazione di origine protetta

Designazione del prodotto stabilita dalla legislazione dell'Unione o nazionale

Porto — Port

Branco leve seco

Appendice 3

Elenco delle varietà che possono essere utilizzate per l'elaborazione dei vini liquorosi a denominazione di origine protetta che utilizzano le menzioni specifiche tradizionali «vino dulce natural», «vino dolce naturale», «vinho doce natural» e «οίνος γλυκύς φυσικός»

Muscats — Grenache — Garnacha Blanca — Garnacha Peluda — Listán Blanco — Listán Negro-Negramoll — Maccabéo — Malvoisies — Mavrodaphne — Assirtiko — Liatiko — Garnacha tintorera — Monastrell — Palomino — Pedro Ximénez — Albarola — Aleatico — Bosco — Cannonau — Corinto nero — Giró — Monica — Nasco — Primitivo — Vermentino — Zibibbo — Moscateles — Garnacha.


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