EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2441

Regolamento (UE) 2015/2441 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 27 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 336 del 23.12.2015, p. 49–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2441/oj

23.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/49


REGOLAMENTO (UE) 2015/2441 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 27

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 12 agosto 2014 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato alcune modifiche al Principio contabile internazionale IAS 27 Bilancio separato, intitolate Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato. Le modifiche intendono permettere alle entità di applicare il metodo del patrimonio netto, descritto nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture, per contabilizzare nei rispettivi bilanci separati le partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate.

(3)

Le modifiche dello IAS 27 comportano di conseguenza modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e allo IAS 28 al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.

(4)

Le modifiche allo IAS 27 contengono alcuni riferimenti all'IFRS 9 che attualmente non possono essere applicati in quanto l'IFRS 9 non è stato adottato dall'Unione. Pertanto qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento dovrebbe essere letto come riferimento al Principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

(5)

Lo European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 27 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(7)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

a)

l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

b)

il Principio contabile internazionale (IAS) 27 Bilancio separato è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;

c)

il Principio contabile internazionale (IAS) 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato del presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche che figurano nell'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2016 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato

(Modifiche allo IAS 27)

Modifiche allo IAS 27

Bilancio separato

Sono modificati i paragrafi 4–7, 10, 11B e 12 ed è aggiunto il paragrafo 18 J.

DEFINIZIONI

4.

I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:

Il bilancio separato è il bilancio presentato dall'entità, nel quale questa può, fatte salve le disposizioni del presente Principio, decidere di rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate al costo, in conformità all'IFRS 9 Strumenti finanziari, oppure con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture.

5.

I termini seguenti sono definiti nell'Appendice A dell'IFRS 10 Bilancio consolidato, nell'Appendice A dell'IFRS 11 Accordi per un controllo congiunto e nel paragrafo 3 dello IAS 28:

società collegata

metodo del patrimonio netto

6.

Il bilancio separato è il bilancio che viene presentato in aggiunta al bilancio consolidato ovvero in aggiunta al bilancio dell'investitore che non ha partecipazioni in controllate ma ne ha in società collegate o in joint venture, per il quale lo IAS 28 impone di contabilizzare le partecipazioni in società collegate o in joint venture con il metodo del patrimonio netto, ad eccezione delle circostanze illustrate nei paragrafi 8–8 A.

7.

Il bilancio di un'entità che non dispone di una controllata, di una collegata o di una partecipazione in una joint venture non rappresenta un bilancio separato.

PREPARAZIONE DEL BILANCIO SEPARATO

10.

Quando un'entità redige un bilancio separato, deve contabilizzare le partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate:

a)

al costo,

b)

in conformità all'IFRS 9, oppure

c)

con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28.

L'entità deve applicare lo stesso criterio per ciascuna categoria di partecipazioni. Le partecipazioni contabilizzate al costo o con il metodo del patrimonio netto devono essere trattate in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate quando sono classificate come possedute per la vendita o per la distribuzione (o sono incluse in un gruppo in dismissione classificato come posseduto per la vendita o per la distribuzione). La valutazione delle partecipazioni contabilizzate secondo quanto disposto dall'IFRS 9 non è modificata in tali circostanze.

11B

Quando una controllante cessa di essere una entità d'investimento, o lo diventa, deve contabilizzare tale cambiamento a partire dalla data in cui si è verificato il cambio di stato, nel modo seguente:

a)

quando un'entità cessa di essere un'entità d'investimento, essa deve contabilizzare la partecipazione in una controllata in conformità al paragrafo 10. La data del cambio di stato sarà considerata come data di acquisizione presunta. Il fair value (valore equo) della controllata alla data di acquisizione presunta deve rappresentare il corrispettivo presunto trasferito ai fini della contabilizzazione della partecipazione in conformità al paragrafo 10.

i)

[eliminato]

ii)

[eliminato]

b)

quando un'entità diventa un'entità d'investimento, deve contabilizzare una partecipazione in una controllata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio in conformità all'IFRS 9. La differenza tra il precedente valore contabile della controllata e il suo fair value (valore equo) alla data del cambio di stato dell'investitore deve essere rilevata nell'utile (perdita) d'esercizio. L'importo cumulato di tutti gli utili (perdite) d'esercizio precedentemente rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo relativamente a tali controllate deve essere contabilizzato come se l'entità d'investimento avesse dismesso tali controllate alla data del cambio di stato.

12.

I dividendi di una controllata, di una joint venture o di una società collegata sono rilevati nel bilancio separato dell'entità una volta accertato il diritto dell'entità stessa a percepire il dividendo. Il dividendo è rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio a meno che l'entità non opti per il metodo del patrimonio netto, nel qual caso il dividendo è contabilizzato come riduzione del valore contabile della partecipazione.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

18 J

Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato a agosto 2014, ha modificato i paragrafi 4–7, 10, 11B e 12. L'entità deve applicare tali modifiche retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Modifiche conseguenti di altri Principi

IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

È aggiunto il paragrafo 39Z.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

39Z

Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato a agosto 2014, ha modificato il paragrafo D14 e aggiunto il paragrafo D15 A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

Nell'Appendice D è modificato il paragrafo D14 ed è aggiunto il paragrafo D15 A.

Partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate

D14

Quando un'entità redige un bilancio separato, lo IAS 27 dispone che essa debba rilevare le proprie partecipazioni in controllate, in joint venture e in società collegate:

a)

al costo,

b)

in conformità all'IFRS 9, oppure

c)

con il metodo del patrimonio netto descritto nello IAS 28.

D15 A

Il neoutilizzatore che rileva detta partecipazione seguendo le procedure relative al metodo del patrimonio netto descritte nello IAS 28:

a)

applica all'acquisizione della partecipazione l'esenzione per le pregresse aggregazioni aziendali (Appendice C);

b)

se l'entità adotta per la prima volta gli IFRS per il bilancio separato prima che per il proprio bilancio consolidato e:

i)

dopo la sua controllante, nel bilancio separato l'entità deve applicare il paragrafo D16;

ii)

dopo la sua controllata, nel bilancio separato l'entità deve applicare il paragrafo D17.

IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture

È modificato il paragrafo 25 ed è aggiunto il paragrafo 45B.

Cambiamenti negli assetti proprietari

25.

Se la partecipazione di una entità in una società collegata o in una joint venture si riduce, ma continua a classificarsi come, rispettivamente, società collegata o joint venture, l'entità deve riclassificare nell'utile (perdita) d'esercizio la parte di utile o perdita, relativa a tale riduzione nella partecipazione, che era stata precedentemente rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo, se è richiesto che tale utile o perdita debbano essere riclassificati nell'utile (perdita) d'esercizio al momento della dismissione delle attività o passività correlate.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

45B

Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (Modifiche allo IAS 27), pubblicato a agosto 2014, ha modificato il paragrafo 25. L'entità deve applicare tale modifica retroattivamente a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica questa modifica a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.


Top