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Document 32012R0103
Commission Implementing Regulation (EU) No 103/2012 of 7 February 2012 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 103/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 103/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 36 del 9.2.2012, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
9.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 36/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 103/2012 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2012
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un pannello modulare (denominato "parete LED") comprendente diversi moduli costituiti da piastrelle, che misurano ciascuna circa 38 × 38 × 9 cm. Ciascuna piastrella contiene diodi a emissione luminosa rossi, verdi e blu e ha una risoluzione di 16 × 16 pixel, una dimensione del punto di 24 mm, una densità luminosa di 2 000 cd/m2 e una frequenza di aggiornamento di oltre 300 Hz. Esse contengono altresì l'elettronica di funzionamento. Il pannello è presentato in abbinamento a un sistema di elaborazione comprensivo di:
Il segnale elaborato è trasmesso dal processore di segnali a un distributore di dati per mezzo di cavi di fibra ottica. Il distributore di dati a sua volta trasmette i dati alle diverse piastrelle del pannello. Il pannello non è progettato per la visione ravvicinata ed è usato per eventi in ambito sportivo o ricreativo, nella segnaletica commerciale, ecc. |
8528 59 80 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 4 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8528, 8528 59 e 8528 59 80. Il pannello modulare e il sistema di videoprocessore sono considerati un'unità funzionale ai sensi della nota 4 della sezione XVI poiché costituiscono componenti individuali, interconnessi mediante cavi elettrici o altri dispositivi, intesi a contribuire congiuntamente a una funzione chiaramente definita. L'unità può riprodurre immagini video provenienti da fonti diverse, ossia una delle funzioni indicate alla voce 8528. Considerato che l'unità può riprodurre diversi tipi di video, non può essere considerata un apparecchio elettrico a fini di segnalazione visiva. Si esclude pertanto la classificazione alla voce 8531 come pannello indicatore (cfr. le note esplicative del SA alla voce 8531, punto (D)). L'unità deve essere pertanto classificata nel codice NC 8528 59 80 come altri monitor a colori. |