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Document 32010H0019

    Raccomandazione della Commissione, del 13 gennaio 2010 , relativa allo scambio sicuro di dati elettronici tra Stati membri per verificare l’univocità delle carte del conducente emesse [notificata con il numero C(2010) 19] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 9 del 14.1.2010, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2010/19/oj

    14.1.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 9/10


    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 gennaio 2010

    relativa allo scambio sicuro di dati elettronici tra Stati membri per verificare l’univocità delle carte del conducente emesse

    [notificata con il numero C(2010) 19]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/19/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1), dispone che l’autorità competente di uno Stato membro rilasci ai conducenti che ne facciano richiesta e aventi residenza abituale in tale Stato membro, una carta del conducente come definita all’allegato IB del regolamento.

    (2)

    Il requisito 268 bis del regolamento (CEE) n. 3821/85 dispone che gli Stati membri si scambino i dati in forma elettronica per assicurare l’univocità della carta del conducente emessa. Conformemente a questo requisito, le autorità competenti degli Stati membri possono inoltre scambiarsi dati in formato elettronico quando effettuano controlli delle carte del conducente a bordo strada o nelle sedi delle imprese al fine di verificare la condizione della carta e che essa esista in esemplare unico.

    (3)

    Le autorità competenti devono garantire che i richiedenti non siano già in possesso di una carta del conducente valida.

    (4)

    Le carte del conducente rilasciate dagli Stati membri formano oggetto di riconoscimento reciproco.

    (5)

    La sicurezza, l’integrità e l’affidabilità del tachigrafo digitale devono essere assicurate da un adeguato controllo e dall’uso di carte del conducente attraverso l’Unione europea.

    (6)

    È auspicabile che le autorità emananti dispongano di processi e procedure per gestire adeguatamente i dati relativi all’emissione di carte tachigrafiche in generale e di carte del conducente in particolare.

    (7)

    Le autorità emananti dello Stato membro devono essere in grado di controllare rapidamente e di scambiarsi in modo affidabile le informazioni relative alle carte del conducente emesse, evitando così che i conducenti siano in possesso di più di una carta del conducente valida.

    (8)

    Deve essere possibile per le autorità nazionali responsabili verificare nel corso di controlli su strada se un conducente sia in possesso di una carta del conducente e verificare la validità di una data carta del conducente.

    (9)

    L’impiego del sistema di messaggistica TACHOnet, al quale hanno già accesso 28 paesi, è uno strumento efficace e affidabile per lo scambio elettronico di dati tra gli Stati membri per quanto attiene all’emissione e al controllo delle carte del conducente. Il sistema di messaggistica TACHOnet è definito da una serie di documenti di riferimento, tra cui la guida di riferimento alla messaggistica XML, integralmente pubblicati sul sito web dei servizi della Commissione responsabili degli aspetti sociali della politica di trasporto su strada.

    (10)

    L’efficacia del sistema di messaggistica TACHOnet dipende dalle prestazioni dei rispettivi sistemi nazionali. È quindi necessario definire un livello di servizio minimo che gli Stati membri devono raggiungere relativamente alla disponibilità del sistema,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    Impiego di TACHOnet

    1.

    Gli Stati membri devono avvalersi del sistema di messaggistica TACHOnet per lo scambio di informazioni durante i controlli sull’univocità delle carte del conducente emesse conformemente al regolamento (CEE) n. 3821/85.

    Impiego di altri sistemi compatibili

    2.

    Ai fini dello scambio di dati elettronici tra di essi, un gruppo di Stati membri può altresì impiegare un sistema compatibile, che sia almeno conforme alla guida di riferimento per il sistema di messaggistica XML di TACHOnet, pubblicata sul sito della Commissione, purché essi scambino dati con tutti gli altri Stati membri attraverso TACHOnet.

    Procedura per la verifica dell’univocità delle carte del conducente

    3.

    Per il controllo dell’univocità della carta del conducente gli Stati membri devono seguire la procedura descritta all’allegato I.

    Impiego di TACHOnet o sistemi equivalenti da parte di organismi di controllo nazionali

    4.

    Gli Stati membri devono consentire, stimolare e sostenere i loro organismi nazionali di applicazione e controllo a impiegare TACHOnet e/o sistemi equivalenti per facilitare efficaci controlli di validità, stato e univocità delle carte del conducente, in particolare nei controlli a bordo strada o presso la sede delle imprese.

    Livello minimo di servizio

    5.

    Gli Stati membri devono fornire il livello minimo di servizio di TACHOnet o di un sistema compatibile di cui al punto 2, come delineato all’allegato II.

    Seguito

    6.

    Gli Stati membri sono invitati ad informare la Commissione in merito alle misure adottate alla luce della presente raccomandazione entro il 30 giugno 2010.

    Riesame

    7.

    Qualora sia disponibile un sistema per lo scambio elettronico dei dati fruibile da tutti gli Stati membri, la Commissione deve rivedere tale raccomandazione, su richiesta di almeno cinque Stati membri e previa consultazione del Comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85.

    Destinatari

    8.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2010.

    Per la Commissione

    Antonio TAJANI

    Vicepresidente


    (1)  GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.


    ALLEGATO I

    CONTROLLO DELL’UNIVOCITÀ DELLA CARTA DEL CONDUCENTE

    1.

    Tutte le richieste di carte del conducente devono essere controllate nel registro delle carte del conducente dello Stato membro ove si inoltra richiesta.

    2.

    Qualora il richiedente sia in possesso di una patente di guida emessa nel paese di domanda, le autorità emittenti dello Stato membro possono impiegare il sistema di messaggistica TACHOnet o un sistema compatibile per effettuare controlli a campione, al fine di accertare se il richiedente abbia richiesto e/o ottenuto una carta del conducente in un altro Stato membro. Questi controlli a campione devono interessare almeno il 2 % di tutte le domande.

    3.

    Qualora il richiedente sia in possesso di una patente di guida emessa in uno Stato membro diverso dal paese di domanda, le autorità emittenti dello Stato membro devono sempre avvalersi del sistema di messaggistica TACHOnet o di un sistema compatibile.

    4.

    Gli Stati membri che emettono una carta del conducente a un richiedente in possesso di una patente di guida emessa in uno Stato membro diverso devono immediatamente notificare l’emissione di una carta del conducente a tale Stato membro attraverso TACHOnet o un sistema compatibile.

    5.

    Uno Stato membro che riceve da un altro Stato membro notifica di emissione di una carta del conducente a un richiedente in possesso di patente di guida emessa nello Stato membro di notifica, deve registrare tale informazione nel proprio registro delle carte del conducente. Tale registrazione non è necessaria se le autorità emittenti dello Stato membro si avvalgono di TACHOnet o di un sistema compatibile per la totalità delle applicazioni.


    ALLEGATO II

    LIVELLO MINIMO DI SERVIZIO

    Gli Stati membri devono attenersi alle seguenti norme di livello minimo di servizio relativamente a TACHOnet o un sistema elettronico per lo scambio dei dati:

    1)   Termini e copertura del servizio: 24 ore/7 giorni

    2)   Tasso di disponibilità del sistema: 98 %

    Il tasso di disponibilità del sistema rappresenta la percentuale di tempo in cui il sistema è operativo.

    3)   Tempo di risposta del sistema: Massimo 60 secondi

    Se il sistema non soddisfa il tempo di risposta prescritto, lo Stato membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie per riportare il sistema a un tempo di risposta normale il più velocemente possibile.

    4)   Procedura di manutenzione: Lo Stato membro deve notificare gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi attività di manutenzione attraverso lo strumento «Schedule maintenance», disponibile sul portale web TACHOnet.

    https: //webgate.cec.eu-admin.NET/tachonet/prod/tachonetportal/

    (accesso limitato alle connessioni attraverso la rete s-TESTA)

    5)   Procedura in caso di incidente: Nel caso in cui un incidente non possa essere rettificato entro 30 minuti, lo Stato membro il cui sistema è all’origine dell’incidente deve mettere in opera la seguente procedura di recupero:


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