Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0015

    Regolamento (CE) n. 15/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda la legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali

    GU L 8 del 11.1.2008, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/15/oj

    11.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 8/2


    REGOLAMENTO (CE) N. 15/2008 DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 2007

    che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 per quanto riguarda la legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), istituisce un sistema che prevede la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, valida sull’intero territorio della Comunità.

    (2)

    Al fine di facilitare gli scambi commerciali, è opportuno rendere più accessibile detta privativa. Occorre dunque semplificare i requisiti che legittimano la presentazione della relativa domanda e introdurre un sistema unico applicabile per tutte le domande.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 2100/94 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 2100/94 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 12

    Legittimazione a presentare domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali

    La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica o da qualsiasi organismo assimilato a una persona giuridica ai sensi della legislazione ad esso applicabile.

    La domanda può essere presentata congiuntamente da più persone che si trovino in tali condizioni.»;

    2)

    all’articolo 41, paragrafo 2, le parole «12, paragrafo 1, lettera b),» sono soppresse;

    3)

    all’articolo 52, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano anche alle domande presentate in precedenza in un altro Stato.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. NUNES CORREIA


    (1)  GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38).


    Top