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Dokumentum 32006R0915

Regolamento (CE) n. 915/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2148/96 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d’intervento pubblico

GU L 169 del 22.6.2006., 10—12. o. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 314M del 1.12.2007., 40—42. o. (MT)

A dokumentum hatályossági állapota Már nem hatályos, Érvényesség vége: 30/09/2006; abrog. impl. da 32006R0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/915/oj

22.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/10


REGOLAMENTO (CE) N. 915/2006 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2148/96 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime d’intervento pubblico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per il finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia, delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione (2) stabilisce le norme per la procedura d’ispezione materiale delle scorte pubbliche di prodotti agricoli.

(2)

Il magazzinaggio pubblico dello zucchero è iniziato nel 2005 in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), e del regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all’acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d’intervento (4). Occorre pertanto introdurre nel regolamento (CE) n. 2148/96 nuove modalità di applicazione relative alla procedura d’ispezione materiale delle scorte di zucchero.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2148/96 deve essere quindi modificato in tal senso.

(4)

Poiché l’intervento nel settore dello zucchero è stato avviato nella campagna di commercializzazione 2004/2005 senza che fossero state adottate disposizioni precise in materia di inventario, il modo in cui taluni Stati membri hanno organizzato il magazzinaggio delle scorte di zucchero rende estremamente difficile realizzare un inventario secondo le normali procedure. È quindi necessario adottare norme transitorie per le scorte di zucchero delle campagne 2004/2005 e 2005/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 2148/96 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 337 del 4.12.1990, pag. 3.

(2)  GU L 288 del 9.11.1996, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/1999 (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 70).

(3)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(4)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 218/2006 (GU L 38 del 9.2.2006, pag. 19).


ALLEGATO

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 2148/96 sono aggiunte le seguenti sezioni:

«VII —   ZUCCHERO SFUSO (1)

A.   Procedura di ispezione materiale delle scorte pubbliche di zucchero a decorrere dalla campagna 2006/2007

1.

Selezione dei sili, delle celle o dei locali da controllare, corrispondenti almeno al 5 % del quantitativo totale di zucchero sfuso giacente all’intervento pubblico.

La selezione viene effettuata in base alla contabilità di magazzino dell’organismo d’intervento, ma non è comunicata preventivamente al titolare del magazzino.

2.

Ispezione materiale:

verifica della presenza dello zucchero sfuso nei sili, nelle celle o nei magazzini selezionati,

raffronto tra la contabilità del titolare del magazzino e quella dell’organismo d’intervento,

identificazione dello zucchero sfuso,

controllo delle condizioni di magazzinaggio e raffronto del luogo di magazzinaggio e dell’identità dello zucchero sfuso con i dati della contabilità del magazzino,

valutazione dei quantitativi immagazzinati secondo un metodo previamente riconosciuto dall’organismo d’intervento e la cui descrizione dettagliata deve essere conservata presso la sede del medesimo.

3.

In ciascuno dei luoghi di magazzinaggio devono trovarsi a disposizione una pianta del magazzino e il documento di metraggio per ciascun silo o cella di magazzinaggio.

In ciascun magazzino lo zucchero sfuso deve essere immagazzinato in modo da poter consentire l’esecuzione di una verifica volumetrica.

B.   Procedura di ispezione materiale delle scorte pubbliche di zucchero delle campagne 2004/2005 e 2005/2006

1.

Qualora non sia possibile applicare le procedure d’inventario di cui al precedente punto A, l’organismo d’intervento provvede a sigillare ufficialmente tutti i punti di entrata e di uscita al silo o al magazzino. L’organismo d’intervento verifica mensilmente l’integrità dei sigilli, onde accertare che restino intatti, e stende un verbale di ogni ispezione. Non è consentito l’accesso alle scorte se non in presenza di un ispettore dell’organismo d’intervento.

Lo Stato membro provvede affinché la procedura di apposizione dei sigilli offra idonee garanzie quanto all’integrità dei prodotti immagazzinati all’intervento.

2.

Almeno una volta all’anno deve essere inoltre condotta un’ispezione intesa a verificare le condizioni di magazzinaggio e di conservazione del prodotto.

C.   Modalità da seguire in caso di constatazione di differenze

È ammesso un limite di tolleranza per le eventuali differenze constatate in sede di verifica volumetrica dei prodotti.

Si applica l’articolo 6 quando la differenza fra il peso del prodotto immagazzinato, constatato in occasione dell’ispezione materiale (verifica volumetrica), e il suo peso contabile è uguale o superiore al 5 % per lo zucchero sfuso nel caso di magazzinaggio in silo o di magazzinaggio in depositi orizzontali.

Nel caso di zucchero sfuso conservato in silo o in magazzino è possibile tener conto dei quantitativi calcolati mediante pesatura al momento dell’entrata in magazzino anziché di quelli ottenuti da una valutazione volumetrica, qualora quest’ultima non assicuri il grado di precisione auspicabile e purché lo scarto tra i due valori non risulti eccessivo.

L’organismo d’intervento può avvalersi della possibilità prevista al terzo comma qualora lo giustifichino le circostanze, valutate caso per caso, e comunque sotto la propria responsabilità. In tal caso, esso è tenuto ad indicarlo nel verbale.

VIII —   ZUCCHERO IMBALLATO (1)

A.   Procedura di ispezione materiale delle scorte pubbliche di zucchero a decorrere dalla campagna 2006/2007

1.

Selezione di partite corrispondente almeno al 5 % del quantitativo totale giacente all’intervento pubblico. La selezione viene effettuata prima della visita del magazzino in base ai dati contabili dell’organismo d’intervento, ma non è comunicata al titolare del magazzino.

2.

Verifica in loco della presenza delle partite selezionate e della loro composizione:

identificazione dei numeri di controllo delle partite e dei sacchi in base alle ricevute d’acquisto o di entrata,

raffronto tra la contabilità del titolare del magazzino e quella dell’organismo di intervento,

stato dell’imballaggio.

Per lo zucchero imballato in sacchi da 50 kg:

pesatura delle palette (una su venti) e dei sacchi (uno per ogni paletta pesata),

verifica visiva del contenuto di un sacco ogni dieci palette pesate.

Per lo zucchero imballato in “grandi sacchi”:

pesatura di un sacco su venti,

verifica visiva del contenuto di un sacco su venti.

3.

Descrizione, nel verbale di inventario, delle partite sottoposte ad ispezione materiale e delle differenze e/o dei difetti constatati.

B.   Procedura di ispezione materiale delle scorte pubbliche di zucchero delle campagne 2004/2005 e 2005/2006

1.

Qualora non sia possibile applicare le procedure d’inventario di cui al precedente punto A, l’organismo d’intervento provvede a sigillare ufficialmente tutti i punti di entrata e di uscita al magazzino. L’organismo d’intervento verifica mensilmente l’integrità dei sigilli, onde accertare che restino intatti, e stende un verbale di ogni ispezione. Non è consentito l’accesso alle scorte se non in presenza di un ispettore dell’organismo d’intervento.

Lo Stato membro provvede affinché la procedura di apposizione dei sigilli offra idonee garanzie quanto all’integrità dei prodotti immagazzinati all’intervento.

2.

Almeno una volta all’anno deve essere inoltre condotta un’ispezione intesa a verificare le condizioni di magazzinaggio e di conservazione del prodotto.


(1)  L’inventario è realizzato sulle scorte che formano oggetto di un contratto di magazzinaggio.»


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