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Document 32006D0633
2006/633/EC: Commission Decision of 15 September 2006 amending Decision 2005/393/EC as regards the restricted zones in relation to bluetongue (notified under document number C(2006) 4132) (Text with EEA relevance)
2006/633/CE: Decisione della Commissione, del 15 settembre 2006 , che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale [notificata con il numero C(2006) 4132] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/633/CE: Decisione della Commissione, del 15 settembre 2006 , che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale [notificata con il numero C(2006) 4132] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 258 del 21.9.2006, p. 7–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 58–63
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2007; abrog. impl. da 32007R1266
21.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/7 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2006
che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto concerne le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale
[notificata con il numero C(2006) 4132]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/633/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 19, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2000/75/CE stabilisce norme di controllo e misure di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nella Comunità, tra cui l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza e un divieto di uscita degli animali da tali zone. |
(2) |
La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (2), prevede la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri devono istituire zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini. |
(3) |
A seguito della notifica di focolai di febbre catarrale da parte delle autorità competenti dei Paesi Bassi, della Germania e del Belgio, la Commissione, con la decisione 2006/591/CE, ha modificato la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda la delimitazione delle zone soggette a restrizioni. |
(4) |
La Francia e la Germania hanno informato la Commissione, rispettivamente in data 31 agosto e 5 settembre 2006, di nuovi casi confermati di febbre catarrale. Alla luce di questi nuovi sviluppi, è opportuno modificare la decisione 2005/393/CE in modo da modificare la zona soggetta a restrizioni affinché comprenda la zona colpita. |
(5) |
Tenuto conto delle misure che gli Stati membri colpiti hanno adottato per evitare la diffusione della febbre catarrale, è opportuno consentire, sotto il controllo delle autorità competenti, i movimenti in entrata nelle zone di sorveglianza degli animali a rischio. |
(6) |
Su richiesta dell'autorità competente dei Paesi Bassi, sono necessarie modifiche marginali della delimitazione della zona soggetta a restrizioni relativa ai Paesi Bassi. |
(7) |
Per evitare l'ulteriore diffusione della malattia, è opportuno applicare la presente decisione con la massima urgenza. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2005/393/CE è modificata come segue:
1) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Delimitazione delle zone soggette a restrizioni Le zone soggette a restrizioni sono delimitate entro le aree geografiche globali definite nell'allegato I per le zone A, B, C, D, E e F. Le deroghe al divieto di uscita da tali zone possono essere concesse soltanto in conformità degli articoli 3, 4, 5 e 6. Nel caso della zona E, i movimenti di ruminanti vivi tra la Spagna e il Portogallo sono soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità competenti sulla base di un accordo bilaterale. Per quanto concerne la zona F, sono consentiti all'interno di tale zona i movimenti di animali vivi delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni. Nel caso degli Stati membri che abbiano istituito una zona di sorveglianza, i movimenti in entrata in tale zona sono però consentiti solo previa approvazione da parte dell'autorità competente del luogo di destinazione. Inoltre la presente decisione non si applica ai movimenti di sperma, ovuli ed embrioni raccolti o prodotti anteriormente al 1o maggio 2006.»; |
2) |
l'articolo 2 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 2 bis Deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/75/CE, è consentita una deroga al divieto dei movimenti nella zona compresa nel raggio di 20 chilometri per gli animali di seguito elencati:
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3) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(2) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/591/CE (GU L 240 del 2.9.2006, pag. 15).
ALLEGATO
1) |
Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE, l'elenco relativo alla Francia delle zone soggette a restrizione nella «Zona F (sierotipo 8)» è sostituito dal seguente: «Francia Zona di protezione:
Zona di sorveglianza:
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2) |
Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE, l'elenco relativo alla Germania delle zone soggette a restrizione nella «Zona F (sierotipo 8)» è sostituito dal seguente: «Germania Assia
Bassa Sassonia
Renania Settentrionale-Vestfalia L'intero Land Renania-Palatinato
Saarland L'intero Land» |
3) |
Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE, l'elenco relativo ai Paesi Bassi delle zone soggette a restrizione nella «Zona F (sierotipo 8)» è sostituito dal seguente: «Paesi Bassi:
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