EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005E0583
Council Joint Action 2005/583/CFSP of 28 July 2005 extending the mandate of the European Union Special Representative in Bosnia and Herzegovina
Azione comune 2005/583/PESC del Consiglio, del 28 luglio 2005, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina
Azione comune 2005/583/PESC del Consiglio, del 28 luglio 2005, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina
GU L 199 del 29.7.2005, p. 94–94
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 164M del 16.6.2006, p. 354–354
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2006
29.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 199/94 |
AZIONE COMUNE 2005/583/PESC DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2005
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/569/PESC (1) relativa al mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina. |
(2) |
In base al riesame dell’azione comune 2004/569/PESC, è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea di altri 6 mesi. |
(3) |
Il rappresentante speciale dell’Unione europea espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe degradarsi e potrebbe nuocere agli obiettivi della Politica estera e di sicurezza comune enunciati all’articolo 11 del trattato sull’Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Il mandato di Lord ASHDOWN quale rappresentante speciale dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, quale riportato nell’azione comune 2004/569/PESC, è prorogato sino al 28 febbraio 2006.
Articolo 2
Nell’azione comune 2004/569/PESC, articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea ammonta a 270 000 EUR.»
Articolo 3
La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.
Articolo 4
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 252 del 28.7.2004, pag. 7.