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Document 32002R0769

Regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio, del 7 maggio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

GU L 123 del 9.5.2002, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/05/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 24/10/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/769/oj

32002R0769

Regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio, del 7 maggio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 09/05/2002 pag. 0001 - 0009


Regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio

del 7 maggio 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA PRECEDENTE E MISURE IN VIGORE

(1) Nel marzo 1996, con il regolamento (CE) n. 600/96(2), il Consiglio ha adottato misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. Le misure istituite consistevano in un dazio specifico pari a 3479 ECU per tonnellata.

B. PRESENTE INCHIESTA

1. Domanda di riesame

(2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza(3) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese ("Paese interessato"), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ("il regolamento di base").

(3) La domanda è stata presentata il 4 gennaio 2001 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) ("il richiedente") per conto dell'unico produttore comunitario che rappresenta la totalità della produzione comunitaria di cumarina.

(4) La richiesta di riesame in previsione della scadenza è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato un rischio di persistenza o di reiterazione del dumping pregiudizievole causato dalle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.

2. Avviso di apertura

(5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha aperto un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(4).

3. Periodo dell'inchiesta

(6) Il periodo dell'inchiesta ("PI") relativa all'esame del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2000. L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il persistere o la reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 e la fine del periodo dell'inchiesta (il "periodo oggetto del riesame").

4. Parti interessate dall'inchiesta

(7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame il produttore comunitario richiedente, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e i loro rappresentanti, le autorità cinesi e gli importatori, gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati. La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori, a un produttore degli Stati Uniti (paese analogo), all'unico produttore comunitario, agli importatori, agli utilizzatori e alle associazioni notoriamente interessati, nonché a quanti si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(8) Hanno risposto al questionario il produttore comunitario, il produttore del paese analogo, un'associazione di importatori e cinque utilizzatori. Non sono invece pervenute risposte dalla Repubblica popolare cinese.

5. Verifica delle informazioni ricevute

(9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché dell'interesse della Comunità. Essa ha inoltre fornito alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentire.

(10) Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttore comunitario:

- Rhodia, (Lione) Francia;

Importatori

- Quest International, (Ashford) Regno Unito;

Produttore del paese analogo:

- Rhodia, (Cranbury NJ) USA.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(11) Il prodotto in esame è lo stesso interessato dall'inchiesta iniziale, ossia la cumarina, una polvere cristallina biancastra dall'odore caratteristico di fieno appena tagliato. Esso è impiegato principalmente come sostanza chimica aromatica e come fissante nella preparazione di composti profumati, che sono utilizzati nella produzione di detersivi, cosmetici e profumi.

(12) La cumarina, in origine un prodotto naturale ottenuto dalle fave tonka, è attualmente prodotta sinteticamente. Essa può essere ottenuta attraverso un processo di sintesi, partendo dal fenolo per ottenere l'aldeide salicilica (reazione di Perkin) o attraverso la sintesi dell'ortocresolo (reazione di Raschig). La caratteristica fisica principale della cumarina è la sua purezza, determinata dal punto di fusione. La cumarina di qualità standard, commercializzata nella Comunità, presenta un punto di fusione che varia da 68 a 70 °C e che corrisponde a una purezza del 99 %.

(13) Il prodotto in esame è classificato al codice NC ex 2932 21 00.

2. Prodotto simile

(14) Come nell'inchiesta iniziale, si è appurato che la cumarina prodotta e venduta sul mercato interno del paese analogo (USA) e quella esportata nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese, nonché la cumarina prodotta e venduta dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità, hanno effettivamente le medesime caratteristiche fisiche e sono destinate al medesimo impiego, e sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

D. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(15) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, occorre esaminare se la scadenza delle misure comporti o meno il rischio del persistere del dumping.

(16) Per valutare se sussista il rischio del persistere del dumping, bisogna verificare l'effettiva esistenza del dumping e la probabilità che esso persista.

1. Osservazioni preliminari

(17) Le risultanze del dumping esposte qui di seguito vanno considerate alla luce del fatto che i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato all'inchiesta e pertanto ci si è basati sui dati disponibili, nella fattispecie i dati Eurostat, i dati relativi al commercio d'esportazione cinese e le informazioni contenute nella denuncia.

2. Attuale livello di dumping

a) Paese analogo

(18) Le misure in vigore prevedono un unico dazio per l'intero paese su tutte le importazioni nella Comunità di cumarina proveniente dalla Repubblica popolare cinese. In conformità dell'articolo 11, paragrafo 9 del regolamento di base, la Commissione ha applicato lo stesso metodo impiegato nell'inchiesta iniziale. Pertanto, il valore normale è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute in un paese terzo ad economia di mercato ("paese analogo").

(19) Nell'inchiesta iniziale erano stati scelti come paese analogo gli Stati Uniti. Nell'avviso di apertura del presente riesame in previsione della scadenza si è previsto pertanto di scegliere nuovamente gli Stati Uniti come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale. Avendo stabilito che le ragioni che avevano inizialmente motivato la scelta degli USA, ossia le dimensioni del mercato interno, il carattere aperto del mercato e la facilità di accesso ai materiali di base, erano ancora valide, si è ritenuto che gli Stati Uniti costituissero una scelta adeguata e non infondata come paese analogo. Soltanto una parte interessata ha sollevato obiezioni in merito a tale scelta di paese analogo, soprattutto per quanto riguarda la diversa fabbricazione del prodotto, ma non ha presentato un'alternativa entro i termini previsti. Visto, pertanto, che il produttore statunitense consultato aveva accettato di collaborare pienamente e presentava un volume sufficiente di vendite rappresentative sul mercato interno, si è ritenuto che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base, la scelta degli Stati Uniti come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale del prodotto in questione relativamente alla Repubblica popolare cinese fosse adeguata e non infondata.

b) Valore normale

(20) Successivamente, si è esaminato se si potesse ritenere che le vendite ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno dal produttore statunitense che ha collaborato fossero state eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base. È stato accertato che la media ponderata dei prezzi di vendita di tutte le vendite effettuate durante il periodo dell'inchiesta era superiore alla media ponderata dei costi di produzione unitari, e che il volume delle singole operazioni di vendita a prezzi inferiori ai costi di produzione unitari era superiore al 20 % ma inferiore al 90 % del volume delle vendite prese in considerazione per determinare il valore normale. Pertanto, soltanto tutte le vendite remunerative effettuate sul mercato interno sono state considerate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e utilizzate per il confronto. Il valore normale è stato quindi determinato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, in base ai prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno da clienti indipendenti del produttore statunitense che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta.

c) Prezzo all'esportazione

(21) Per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità, dato che i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato, è stato necessario basare le conclusioni sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base. È stato quindi determinato un prezzo all'esportazione medio per tutte le transazioni sulla base dei dati relativi al commercio d'esportazione cinese.

d) Confronto

(22) Ai fini di un equo confronto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze inerenti ai costi di trasporto interno, movimentazione e carico, trasporto e credito, che influivano sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità.

(23) Per quanto riguarda il trasporto interno, i relativi adeguamenti sono stati effettuati sulla base dei costi del paese analogo.

e) Margine di dumping

(24) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, la media ponderata del valore normale, a livello franco fabbrica, è stata confrontata con la media ponderata dei prezzi all'esportazione a livello franco fabbrica in Cina, al medesimo stadio commerciale.

(25) Da tale confronto è emersa l'esistenza di un dumping rilevante. Il margine di dumping constatato era sostanziale e di poco inferiore al livello constatato nell'inchiesta iniziale (50 % circa).

(26) Dall'inchiesta non è emerso alcun elemento tale da far prevedere la diminuzione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Si è pertanto concluso che esiste la possibilità che il dumping persista. Tuttavia, dato il modesto livello delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta, si è ritenuto opportuno esaminare se l'eventuale abrogazione delle misure in vigore comportasse un rischio di reiterazione del dumping per volumi di esportazioni più consistenti.

3. Andamento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese

(27) Per valutare il rischio di reiterazione del dumping sono stati considerati i seguenti fattori: esistenza del dumping, andamento della produzione e dell'utilizzazione degli impianti nella Repubblica popolare cinese e andamento delle esportazioni cinesi di cumarina a livello mondiale.

a) Esistenza del dumping

(28) Nel corso dell'inchiesta iniziale era stato accertato un margine di dumping elevato (oltre 50 %, che aveva determinato un dazio di 3479 ECU per tonnellata). Dall'inchiesta svolta nell'ambito del presente riesame è emerso che il dumping persisteva ad un livello simile a quello accertato nell'inchiesta iniziale.

b) Andamento della produzione e dell'utilizzazione degli impianti nella Repubblica popolare cinese

(29) Secondo le informazioni disponibili, la Repubblica popolare cinese dispone di un'elevata capacità di produzione, che potrebbe addirittura aumentare in brevissimo tempo, tenuto conto della natura del prodotto e del processo di fabbricazione. Dalle informazioni emerge che la Cina dispone di una capacità di produzione di circa 1900 t (pari al 40 % della capacità mondiale) con sette produttori e 18 produttori potenziali pronti a rientrare sui mercati. Si tratta di un dato ben superiore al consumo comunitario complessivo di 700 t.

(30) Pertanto, la disponibilità di un'elevatissima capacità di produzione inutilizzata (tra 50 e 60 % della capacità di produzione) consente ai produttori esportatori cinesi di gestire il processo produttivo con grande flessibilità. Tali produttori sono quindi in grado di aumentare rapidamente la produzione e di dirigerla verso qualsiasi mercato di esportazione compreso, in caso di abrogazione delle misure, quello comunitario.

c) Andamento delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi

1. Tendenza generale delle esportazioni

(31) Dalle statistiche relative alle esportazioni cinesi emerge che i prezzi praticati dagli esportatori cinesi sugli altri mercati delle esportazioni sono, in media, inferiori dell'11 % ai prezzi rilevati nella Comunità, o addirittura del 16 % sui mercati di alcuni paesi terzi quali Hong Kong e l'India.

2. Possibile diversione delle esportazioni cinesi in seguito all'introduzione di restrizioni in alcuni paesi terzi

(32) Gli Stati Uniti hanno istituito dazi antidumping sulle importazioni di cumarina dalla Repubblica popolare cinese nel 1995 e hanno confermato i dazi nel maggio 2000 in seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure. I dazi statunitensi variano da 31,02 % a 160,80 %.

(33) Emerge chiaramente che i produttori esportatori cinesi sono costretti a cercare mercati d'esportazione alternativi. Se la Comunità abrogasse le misure antidumping in vigore, le esportazioni verso il mercato comunitario rappresenterebbero per essi un'opzione allettante.

3. Esportazioni cinesi verso altri mercati d'esportazione rappresentativi

(34) È importante sottolineare che, dopo l'istituzione di dazi antidumping da parte del Consiglio nel 1995, i produttori esportatori cinesi non sono riusciti a penetrare altri mercati delle esportazioni o ad incrementare le esportazioni verso gli altri mercati esistenti.

d) Conclusioni

(35) L'inchiesta ha rilevato che i quantitativi importati nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese durante il periodo dell'inchiesta erano oggetto di dumping.

(36) Dall'inchiesta è emerso altresì che se le misure in vigore fossero abrogate, il volume delle esportazioni cinesi di cumarina verso la Comunità raggiungerebbe con ogni probabilità livelli elevati. Tale conclusione è fondata sulla considerevole capacità di riserva della Repubblica popolare cinese e sulla pressante necessità dei produttori esportatori cinesi di trovare mercati delle esportazioni in alternativa agli Stati Uniti e ad altri mercati. Ciò dimostra il costante, forte interesse dei produttori esportatori cinesi per il mercato comunitario.

(37) Si è inoltre concluso che, oltre ad aumentare sensibilmente, le esportazioni verso la Comunità verrebbero molto probabilmente effettuate a prezzo di dumping. Tale conclusione è dimostrata dai bassi prezzi rilevati per le esportazioni cinesi verso i mercati di altri importanti paesi terzi.

(38) In sintesi, è molto probabile che, qualora le misure venissero abrogate, le importazioni nella Comunità dalla Cina riprenderebbero in quantitativi elevati e a prezzi oggetto di dumping considerevole.

E. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(39) La società rappresentata dal richiedente era l'unico produttore di cumarina nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta.

(40) Durante il periodo dell'inchiesta, il produttore comunitario ha importato cumarina da un paese diverso dalla Repubblica popolare cinese per compensare una fabbricazione insufficiente del prodotto in questione dovuta a motivi tecnici. Tali importazioni rappresentavano una percentuale minima del volume complessivo delle vendite del produttore nella Comunità. Nonostante le vendite di cumarina importata, pertanto, la società ha mantenuto la propria attività principale nella Comunità, e le sue importazioni non hanno modificato il suo status di produttore comunitario. Si ritiene pertanto che il produttore comunitario costituisca l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

F. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1. Consumo comunitario(5)

(41) Il consumo comunitario è stato calcolato in base al volume delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità indicato nella risposta al questionario, al volume delle importazioni nella Comunità dal paese in questione e da tutti gli altri paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat.

(42) Su tale base, il consumo apparente di cumarina è aumentato del 92 % durante il periodo in esame. L'aumento più significativo (+ 82 %) si è verificato tra il 1996 e il 1997. Tale evoluzione va considerata tuttavia alla luce del volume elevato di cumarina importato essenzialmente dalla Repubblica popolare cinese nel 1994 e nel 1995, ossia prima dell'istituzione delle misure antidumping. Tali ingenti volumi importati sono stati immagazzinati e successivamente venduti/utilizzati nel 1996, riducendo quindi artificialmente la domanda di cumarina in quell'anno e quindi il consumo apparente. Nel 1997, il volume complessivo delle importazioni è tornato ad un livello confrontabile con quello del 1993.

2. Importazioni dal paese in questione

a) Volume e quota di mercato

(43) Il volume delle importazioni cinesi è crollato (- 89 %) durante il periodo in esame, soprattutto tra il 1996 e il 1998 (- 87 %). Tale diminuzione ha coinciso con l'istituzione delle misure antidumping e con l'aumento delle esportazioni nella Comunità da altri paesi. A questo proposito, risulterebbe che alcune importazioni dal Giappone fossero in realtà di origine cinese ed eludessero quindi le misure. Questa situazione è evidente in particolare dal 1997, anno in cui sono improvvisamente aumentate le importazioni dal Giappone. Successivamente, quando gli Stati Uniti hanno preso provvedimenti per impedire tali pratiche di elusione sul mercato statunitense, anche l'esportatore giapponese in questione ha interrotto le sue esportazioni verso la Comunità europea e le importazioni dal Giappone sul mercato comunitario sono costantemente diminuite, come risulta dai dati Eurostat, fino al termine del periodo dell'inchiesta.

(44) La quota di mercato delle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese è diminuita di 25 punti percentuali durante il periodo in esame, situandosi tra 1,5 e 3 %.

b) Prezzi

(45) Dopo l'istituzione delle misure nel 1995, i prezzi medi cif delle importazioni in questione sono aumentati, come risulta da Eurostat, del 23 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, ma sono rimasti inferiori ai prezzi cif medi di tutte le altre importazioni durante il periodo in esame, nonché ai prezzi dell'industria comunitaria.

3. Situazione economica dell'industria comunitaria

a) Produzione

(46) La produzione dell'industria comunitaria è raddoppiata tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Tra il 1996 e il 1997 si è registrato un aumento significativo. Successivamente, la produzione è leggermente diminuita fino al 1999, per poi aumentare nuovamente tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta.

b) Capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

(47) La capacità di produzione dell'industria comunitaria è aumentata complessivamente del 29 % durante il periodo in esame. Tale aumento è dovuto ad un ammodernamento degli impianti esistenti nel 1999.

(48) Il tasso di utilizzazione degli impianti è aumentato del 56 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Tale aumento è stato particolarmente pronunciato tra il 1996 e il 1997, nonché tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta.

c) Vendite nella Comunità

(49) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha registrato un aumento significativo durante il periodo in esame, triplicandosi tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Tale evoluzione è stata resa possibile, in un momento in cui la produzione è raddoppiata, dalla contemporanea riduzione delle esportazioni. L'aumento delle vendite è stato particolarmente pronunciato tra il 1996 e il 1997, benché le vendite siano costantemente aumentate tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta. Tuttavia, come si è detto al considerando 42, la domanda sul mercato comunitario è stata particolarmente modesta nel 1996, alterando il confronto. Se si prende il 1997 come base per il confronto, l'aumento del volume delle vendite dell'industria comunitaria tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta è pari al 41 %. Tale evoluzione è motivata da vari fattori, quali l'istituzione delle misure antidumping nel 1995 e il calo delle importazioni da alcuni paesi terzi, citati al considerando 43.

d) Scorte

(50) Le scorte di fine anno dell'industria comunitaria sono diminuite dell'8 % durante il periodo in esame. Dopo l'aumento registrato tra il 1996 e il 1997, esse sono diminuite fino al 1999 per poi aumentare nuovamente tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta.

e) Quota di mercato

(51) La quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata di 27 punti percentuali durante il periodo in esame. Tale aumento è stato particolarmente pronunciato tra il 1996 e il 1998, periodo durante il quale la quota di mercato è cresciuta di 20 punti percentuali. Successivamente, essa è leggermente diminuita nel 1999 ed è aumentata nuovamente di circa 12 punti percentuali tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta.

f) Prezzi

(52) Il prezzo netto medio di vendita del produttore comunitario è sceso del 14 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. Il calo è stato particolarmente pronunciato tra il 1996 e il 1997 e tra il 1999 e il periodo dell'inchiesta.

(53) Tale andamento si spiega in parte con il livello dei prezzi del prodotto cinese che, come si è detto al considerando 45, sono rimasti inferiori ai prezzi cif medi di tutte le altre importazioni durante il periodo in esame. Sebbene il volume delle importazioni sia rimasto relativamente basso durante il periodo dell'inchiesta, quest'ultima ha rivelato che gli esportatori cinesi hanno continuato ad offrire prezzi bassi. Inoltre, la pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni provenienti dal Giappone non può essere ritenuta trascurabile durante il periodo in esame, sebbene i volumi delle importazioni siano diminuiti dal 1997. Tuttavia, tale evoluzione dovrebbe essere considerata alla luce degli sforzi compiuti dal produttore comunitario per migliorare l'efficienza del processo di produzione. L'aumento della capacità di produzione, unito all'effetto delle misure antidumping, ha consentito al produttore comunitario di aumentare il volume delle vendite e quindi di ridurre il costo unitario delle merci vendute.

g) Redditività

(54) La redditività media ponderata dell'industria comunitaria è notevolmente migliorata durante il periodo in esame: essa è infatti passata da una perdita significativa nel 1996 ad un utile compreso tra 5 e 10 % durante il periodo dell'inchiesta. Tale aumento, particolarmente pronunciato tra il 1998 e il periodo dell'inchiesta, si spiega in parte con l'ammodernamento degli impianti citato al considerando 47, che ha consentito all'industria comunitaria di ridurre in maniera significativa i suoi costi di produzione.

h) Flusso di cassa e capacità di ottenere capitale

(55) L'andamento del flusso di cassa generato dalle vendite di cumarina dell'industria comunitaria è molto simile a quello riscontrato per la redditività: le cifre sono infatti diventate positive dal 1999.

(56) L'inchiesta ha rivelato che l'industria comunitaria non ha incontrato difficoltà ad ottenere capitali. Non si tratta tuttavia di un indicatore significativo, visto che l'industria comunitaria costituisce un vasto gruppo all'interno del quale la produzione di cumarina rappresenta una percentuale relativamente modesta della produzione complessiva, e che la capacità di ottenere capitali è strettamente collegata alle prestazioni dell'intero gruppo.

i) Occupazione, produttività e retribuzioni

(57) L'occupazione dell'industria comunitaria ha registrato un lieve aumento durante il periodo in esame, crescendo del 9 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta. La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, misurata in volume di produzione per singolo addetto, è aumentata significativamente durante lo stesso periodo, con un incremento superiore all'80 %. Le retribuzioni sono aumentate complessivamente del 27 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, con un aumento della retribuzione media per dipendente del 16 % tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta.

j) Investimenti e utile sul capitale investito

(58) Il livello degli investimenti, aumentato significativamente tra il 1996 e il 1999, è nuovamente diminuito durante il periodo dell'inchiesta. Quest'ultima ha rivelato che la maggior parte di questa spesa in conto capitale riguardava l'ammodernamento degli impianti di cui al considerando 47, nonché la manutenzione delle attrezzature.

(59) L'utile sul capitale investito, espresso come la relazione tra gli utili netti dell'industria comunitaria e il valore contabile residuo dei suoi investimenti, ha registrato un andamento pressoché identico a quello della redditività attestandosi su valori positivi dal 1999 e aumentando di 23 punti percentuali tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta.

k) Crescita

(60) Come indicato in precedenza, mentre il consumo comunitario è quasi raddoppiato durante il periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria comunitaria hanno registrato un andamento ancora più pronunciato. L'industria comunitaria ha quindi potuto beneficiare appieno della crescita del mercato.

l) Entità del margine di dumping

(61) Visto il modesto volume di importazioni durante il periodo dell'inchiesta, il margine di dumping accertato (cfr. il considerando 28) non ha potuto incidere sull'industria comunitaria.

4. Conclusioni

(62) L'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese ha avuto un effetto positivo sull'industria comunitaria, che ha potuto risollevarsi da una situazione economica deteriorata. Tutti gli indicatori del pregiudizio, esclusi i prezzi di vendita, hanno registrato una tendenza positiva. Questa tendenza dev'essere considerata tuttavia anche alla luce degli sforzi compiuti dall'industria comunitaria per migliorare la propria efficienza e ridurre i costi di produzione. Va sottolineato infine che tale miglioramento ha soltanto consentito all'industria comunitaria di ripristinare la situazione esistente prima che iniziassero le pratiche di dumping.

G. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Rischio di reiterazione del pregiudizio

(63) Per quanto riguarda il probabile effetto sull'industria comunitaria della scadenza delle misure in vigore, sono stati considerati i seguenti fattori, conformemente agli elementi sintetizzati ai considerandi 35-38.

(64) Risulta chiaramente che le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese continueranno ad essere oggetto di dumping. È inoltre probabile che il volume delle importazioni aumenti sensibilmente, dal momento che i produttori esportatori cinesi dispongono di una notevole capacità di produzione inutilizzata e sono quindi in grado di incrementare la produzione e il volume delle esportazioni. Inoltre, benché sia previsto un leggero aumento del consumo mondiale di cumarina nei prossimi tre anni, è improbabile che esso possa assorbire la capacità inutilizzata della Cina.

(65) Se si considerano i prezzi all'esportazione praticati dagli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi, segnatamente Hong Kong, India, Giappone e Singapore, inferiori del 10 % circa a quelli praticati sul mercato comunitario, è probabile che i produttori esportatori cinesi adottino una politica dei prezzi aggressiva nella Comunità per riguadagnare le quote di mercato perdute. I prezzi bassi rilevati sui mercati di paesi terzi dimostrano infatti che gli esportatori cinesi ritengono sia nel proprio interesse vendere a tali prezzi. Ne conseguirebbe un rinnovato pregiudizio per l'industria comunitaria in termini di calo dei prezzi e dei volumi delle vendite, oltre a ripercussioni negative sulla sua redditività.

(66) Il mercato comunitario attrarrebbe inoltre con ogni probabilità gli esportatori cinesi. Da un lato, si rammenta che il mercato comunitario assorbiva il 46 % delle esportazioni cinesi nel 1995, ossia prima dell'istituzione delle misure in vigore, rispetto al 10 % del 1999.

(67) D'altro lato, da un confronto tra le esportazioni cinesi rispettivamente sul mercato mondiale e verso il mercato comunitario durante lo stesso periodo, emerge che gli esportatori cinesi non sono riusciti a trovare nuovi mercati in grado di sostituire le loro vendite nella CE. Il drastico calo delle esportazioni cinesi sul mercato comunitario tra il 1995 e il 1999 (363 t) è stato infatti compensato soltanto da un aumento di circa 100 t delle esportazioni cinesi verso altri paesi.

(68) Inoltre, dato che il mercato comunitario e quello statunitense rappresentano il 50 % circa del consumo mondiale di cumarina, e visto che gli Stati Uniti hanno istituito misure antidumping sulle importazioni di cumarina dalla Repubblica popolare cinese, è estremamente probabile che il mercato comunitario attragga gli esportatori cinesi in caso di abrogazione delle misure.

(69) Un'associazione di importatori ha obiettato che l'esistenza di capacità nella Repubblica popolare cinese non implica di per sé il rischio di reiterazione del pregiudizio.

(70) Si rammenta a questo proposito che la presente inchiesta intende valutare la probabile reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. Pur non implicando di per sé la reiterazione del dumping pregiudizievole, l'esistenza di una consistente capacità di produzione nella Repubblica popolare cinese rappresenta un indicatore significativo di cui tener conto. Tale fattore, unito all'analisi del comportamento degli esportatori cinesi su altri mercati terzi e alle pratiche di dumping in corso accertate, fornisce un'indicazione del probabile comportamento degli esportatori in caso di abrogazione delle misure e quindi dei possibili effetti di tale comportamento.

(71) Sulla base di quanto precede, si conclude che, in caso di abrogazione delle misure, sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni di cumarina dalla Repubblica popolare cinese.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Introduzione

(72) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore possa essere contraria all'interesse globale della Comunità. La determinazione dell'interesse della Comunità è stato basato su una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa, ossia dell'industria comunitaria, degli importatori e operatori commerciali, nonché degli utilizzatori del prodotto in esame. Per valutare la probabile incidenza del mantenimento o dell'abrogazione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate sopra elencate.

(73) Occorre rammentare che nella precedente inchiesta si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, dovrebbe consentire di individuare qualsiasi effetto negativo anomalo delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

(74) Su tale base, si è esaminato se, nonostante le conclusioni sulla probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole, vi fossero motivi validi per concludere che non è nell'interesse della Comunità mantenere le misure in vigore nella fattispecie.

2. Interesse dell'industria comunitaria

(75) Si ritiene che l'abrogazione delle misure antidumping istituite nel corso dell'inchiesta precedente provocherebbe probabilmente la reiterazione del dumping pregiudizievole peggiorando la situazione dell'industria comunitaria, migliorata durante il periodo in esame.

3. Interesse degli importatori

(76) Su 26 questionari inviati, i servizi della Commissione hanno ricevuto soltanto una risposta da un'associazione di importatori.

(77) Tale associazione ha obiettato che le misure antidumping hanno provocato l'esclusione dal mercato comunitario dei produttori cinesi e di quelli di altri paesi terzi, determinando una dipendenza degli utilizzatori dall'unico produttore comunitario.

(78) Va rammentato innanzitutto che il mercato mondiale della cumarina è estremamente concentrato; esistono soltanto pochi produttori, i più importanti dei quali, in termini di capacità, si trovano in Cina e nella Comunità. Pertanto, è probabile che una quota di mercato persa da un produttore di una delle due parti venga riconquistata dall'altro. Si rammenta tuttavia che le misure antidumping non hanno lo scopo di limitare l'offerta, bensì di ristabilire un'equa concorrenza sul mercato comunitario, e che la cumarina originaria della Repubblica popolare cinese può continuare ad essere importata nella Comunità. Va sottolineato, inoltre, che durante il periodo dell'inchiesta il 25 % circa di tutte le importazioni di cumarina proveniva da paesi diversi dalla Cina, segnatamente Giappone e India, il che dimostra che esistono fonti alternative di approvvigionamento. Infine, visto lo scarso livello di cooperazione e tenuto conto del fatto che gli importatori trattano generalmente un'ampia gamma di prodotti chimici, tra cui la cumarina, si è concluso che l'eventuale incidenza negativa del mantenimento delle misure sugli importatori non rappresenterebbe una ragione valida contro la loro proroga.

4. Interesse degli utilizzatori

(79) Hanno inviato informazioni o risposto al questionario cinque dei 23 utilizzatori ai quali è stato inviato.

(80) Una società si è pronunciata espressamente a favore del mantenimento delle misure, mentre un'altra afferma di non aspettarsi alcun cambiamento nelle proprie attività in caso di abrogazione o mantenimento delle misure. Quest'ultima ha sottolineato altresì che non è nell'interesse dell'industria che il produttore comunitario interrompa la produzione di cumarina in caso di nuove importazioni a prezzo di dumping.

(81) Due utilizzatori, uno solo dei quali ha importato il prodotto in esame dal paese interessato durante il periodo in esame, si sono dichiarati contrari al mantenimento delle misure, ma entrambi hanno affermato nelle loro risposte al questionario che l'abrogazione o il mantenimento delle misure non dovrebbe assolutamente influire sulle loro attività commerciali.

(82) Anche un altro utilizzatore si è dichiarato contrario al mantenimento delle misure, obiettando che la concorrenza degli esportatori cinesi è indispensabile per garantire la sicurezza delle forniture a prezzi competitivi. Qualora non venissero garantiti prezzi competitivi, egli potrebbe valutare la possibilità di trasferire nella Repubblica popolare cinese parte della sua produzione di composti profumati, con la conseguente perdita di posti di lavoro nella Comunità. Dato, tuttavia, che la cumarina rappresenta l'1,5 % circa del costo totale di produzione di tale utilizzatore, si ritiene improbabile che egli trasferisca la produzione di determinati composti al di fuori della Comunità semplicemente a causa del mantenimento delle misure antidumping in vigore, soprattutto se si considera che non lo ha fatto durante i cinque anni di applicazione delle misure.

(83) Il medesimo utilizzatore ha inoltre citato i notevoli ritardi nelle consegne causati da difficoltà di produzione del produttore comunitario. Sebbene quest'ultimo abbia avuto problemi di produzione durante il periodo in esame, essi erano dovuti a circostanze particolari che non rischiano di ripetersi regolarmente, tra cui l'ammodernamento dell'impianto esistente citato al considerando 47. Inoltre, i ritardi nelle consegne hanno avuto un'incidenza minima sugli utilizzatori, poiché, come si è detto al considerando 40, il produttore comunitario ha potuto importare il prodotto simile per compensare la mancata fabbricazione del prodotto in esame.

(84) Sulla base di quanto precede, e tenuto conto della scarsa cooperazione, che di per sé confermerebbe che la situazione economica degli utilizzatori non ha subito sostanziali ripercussioni negative con l'istituzione delle misure in vigore, si è ritenuto che l'incidenza sugli utilizzatori non rappresentasse un valido motivo per non mantenere le misure, dato che è improbabile che un'eventuale incidenza negativa sugli utilizzatori annulli l'effetto positivo sull'industria comunitaria.

5. Effetti sulla concorrenza

(85) Alcune parti interessate hanno obiettato che le misure in vigore hanno fatto sparire la cumarina cinese dal mercato comunitario, lasciando l'industria comunitaria in una posizione di monopolio, e che la proroga delle misure sarebbe quindi contraria all'interesse della Comunità.

(86) Come indicato al considerando 51, l'industria comunitaria ha aumentato la propria quota di mercato e ha potuto quindi godere di una posizione forte sul mercato comunitario. La presente inchiesta ha anche stabilito, tuttavia, che le misure hanno consentito all'industria comunitaria di recuperare la quota di mercato comunitario che essa deteneva prima che gli esportatori cinesi iniziassero le pratiche di dumping.

(87) Occorre sottolineare, inoltre, che il mercato mondiale della cumarina è caratterizzato dalla presenza di pochissimi produttori. In una situazione di questo genere, occorre rivolgere particolare attenzione agli aspetti legati alla concorrenza, poiché le misure possono incidere notevolmente su tali fornitori. L'inchiesta non ha rilevato tuttavia alcuna indicazione di pratiche anticoncorrenziali del produttore comunitario. In tale contesto, va sottolineato che i prezzi di vendita sono diminuiti durante il periodo in esame. Inoltre, esistono diverse fonti alternative di approvvigionamento, poiché la cumarina viene, o può essere, importata da vari paesi, tra cui il Giappone e l'India che continuano a detenere quote non trascurabili del mercato comunitario.

(88) Sulla base di quanto precede, si è ritenuto che eventuali preoccupazioni in materia di concorrenza non costituissero una valida ragione per non mantenere le misure.

6. Conclusioni sull'interesse della Comunità

(89) Alla luce di quanto precede, si è concluso che non esistono motivi validi che si oppongano al mantenimento delle misure nell'interesse della Comunità.

I. MISURE ANTIDUMPING

(90) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in merito a quanto loro comunicato, ma non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni sopra esposte.

(91) Ne consegue che è opportuno mantenere le misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina di cui al codice NC ex 2932 21 00 (codice TARIC 2932 21 00 10 ) originaria della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio è pari a 3479 EUR per tonnellata.

Articolo 2

Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. De Rato Y Figaredo

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 del Consiglio; GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(2) GU L 86 del 4.4.1996, pag. 1.

(3) GU C 271 del 22.9.2000, pag. 3.

(4) GU C 104 del 4.4.2001, pag. 5.

(5) Per motivi di riservatezza, dato che un unico produttore comunitario costituisce l'industria comunitaria, i dati contenuti nel presente regolamento sono indicizzati o indicati approssimativamente.

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