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Document 32002D0150

2002/150/CE: Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2002, relativa all'autorizzazione per la commercializzazione di proteine coagulate di patate e relativi idrolizzati quali nuovi ingredienti alimentari conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 506]

OJ L 50, 21.2.2002, p. 92–93 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/150(1)/oj

32002D0150

2002/150/CE: Decisione della Commissione, del 15 febbraio 2002, relativa all'autorizzazione per la commercializzazione di proteine coagulate di patate e relativi idrolizzati quali nuovi ingredienti alimentari conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2002) 506]

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 21/02/2002 pag. 0092 - 0093


Decisione della Commissione

del 15 febbraio 2002

relativa all'autorizzazione per la commercializzazione di proteine coagulate di patate e relativi idrolizzati quali nuovi ingredienti alimentari conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2002) 506]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2002/150/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari(1), in particolare l'articolo 7,

vista la richiesta presentata dalla AVEBE b.a. alle competenti autorità dei Paesi Bassi il 25 maggio 2000 per la commercializzazione di proteine coagulate di patate e relativi idrolizzati quali nuovi ingredienti alimentari,

vista la relazione di valutazione iniziale elaborata dalle competenti autorità dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

(1) Sebbene si sia proceduto all'estrazione di proteine per uso alimentare da un certo numero di piante, le proteine delle patate non sono state commercializzate nella Comunità prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97. Pertanto, le proteine di patata comportano un'autorizzazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento.

(2) Nella relazione di valutazione iniziale l'organo olandese competente è giunto alla conclusione che le proteine coagulate di patata e i relativi idrolizzati sono adatti al consumo umano.

(3) La Commissione ha trasmesso la relazione iniziale di valutazione a tutti gli Stati membri il 19 febbraio 2001.

(4) Entro il termine di 60 giorni previsto all'articolo 6, paragrafo 4, del citato regolamento, sono state presentate obiezioni fondate sulla commercializzazione del prodotto, conformemente a quanto previsto nella citata normativa riguardante in particolare l'uso di solfito come additivo e le specifiche utente per taluni alcaloidi.

(5) L'AVEBE ha presentato ulteriori informazioni in risposta alle osservazioni e alle obiezioni sollevate dagli Stati membri, che sono state oggetto di discussioni con gli esperti degli Stati membri il 17 luglio 2001.

(6) In base a queste informazioni supplementari e alla relazione di valutazione iniziale, si stabilisce quindi che le proteine coagulate di patata e i relativi idrolizzati sono conformi ai criteri indicati all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento.

(7) L'utilizzazione e l'etichettatura del solfito è disciplinata dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(2) e dalla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, sugli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti(3).

(8) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le proteine coagulate di patata e i relativi idrolizzati, come specificato nell'allegato, possono essere commercializzati nel territorio comunitario come nuovi ingredienti alimentari.

Articolo 2

La designazione "proteina di patata" figura sull'etichetta del prodotto in quanto tale, ovvero nell'elenco degli ingredienti dei prodotti alimentari che la contengono.

Articolo 3

Il destinatario della presente decisione è la AVEBE b.a., Prins Hendrikplein 20, 9641 GK Veendam, Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

ALLEGATO

Specifiche delle proteine coagulate di patata e dei relativi idrolizzati

Sostanza secca: non inferiore a 800 mg/g

Proteina (N*6,25): non inferiore a 600 mg/g (sostanza secca)

Ceneri: non oltre 400 mg/g (sostanza secca)

Glicoalcaloide (totale): non oltre 150 mg/kg

Lisinoalanina (totale): non oltre 500 mg/kg

Lisinoalanina (libera): non oltre 10 mg/kg

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