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Document 32001R0089

Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

GU L 14 del 18.1.2001, p. 16–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; abrog. impl. da 32009R0987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/89/oj

32001R0089

Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione, del 17 gennaio 2001, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 014 del 18/01/2001 pag. 0016 - 0021


Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione

del 17 gennaio 2001

recante modificazione del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti ed autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999(2), e in particolare l'articolo 122,

considerando quanto segue:

(1) Taluni Stati membri o le loro autorità competenti hanno richiesto modificazioni degli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.

(2) Tali modificazioni derivano da decisioni prese dagli Stati membri o dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti che sono responsabili per l'applicazione delle leggi sulla sicurezza e la previdenza sociale secondo il diritto comunitario.

(3) Il parere unanime della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti è stato ottenuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 5 e l'allegato 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2001.

Per la Commissione

Anna Diamantopoulou

Membro della Commissione

(1) GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

(2) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1.

ALLEGATO

1. L'allegato 1 è così modificato:

nella sezione "O. REGNO UNITO":

i) è aggiunto il seguente punto 1b: "1b. I commissari fiscali o il loro rappresentante ufficiale, Londra";

ii) il punto 5 è sostituito dal seguente: "5. Principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar";

iii) il punto 6 è sostituito dal seguente: "6. Chief Executive of the Gibraltar Health Authority".

2. L'allegato 2 è così modificato:

a) nella sezione "C. GERMANIA":

il punto 3 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) nella sezione "D. SPAGNA":

il punto 6 è così modificato:

">SPAZIO PER TABELLA>"

c) nella sezione "O. REGNO UNITO":

al punto 2 il terzo trattino è sostituito dal seguente: "- Gibraltar: principal Secretary, Social Affairs, Gibraltar".

3. L'allegato 3 è così modificato:

a) nella sezione "C. GERMANIA":

il punto 4 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) nella sezione "J. PAESI BASSI":

il punto 3, lettera b) è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

c) nella sezione "O. REGNO UNITO":

i) al punto 1 il secondo trattino è sostituito dal seguente: "- Gibilterra: Gibraltar Health Authority, 17 Johnstone's Passage, Gibilterra"

ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

iii) al punto 3 il terzo trattino è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

4. L'allegato 4 è così modificato:

a) nella sezione "C. GERMANIA":

i) il seguente punto 5 bis è inserito:

">SPAZIO PER TABELLA>"

ii) il punto 6 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) nella sezione "D. SPAGNA":

il punto 7 è così modificato:

">SPAZIO PER TABELLA>"

c) nella sezione "J. PAESI BASSI":

il punto 2, lettera b), è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

d) la sezione "O. REGNO UNITO" è sostituita dalla seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

5. L'allegato 5 è così modificato:

a) la sezione "20. DANIMARCA-ITALIA" è sostituita dalla seguente: "a) scambio di lettere del 12 novembre 1982 e 12 gennaio 1983 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 [rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura per malattia e maternità garantite in base al capitolo 1, titolo III, del regolamento, fatto salvo l'articolo 22, paragraro 1, lettera c) del regolamento];

b) accordo del 18 novembre 1998 sul rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici)";

b) la sezione "24. DANIMARCA-PORTOGALLO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 17 aprile 1998 sulla rinuncia parziale al rimborso delle spese in base agli articoli 36 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (prestazioni in natura per malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali) e all'articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per i controlli amministrativi e gli esami medici)";

c) la sezione "45. SPAGNA-PAESI BASSI" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 21 febbraio 2000 tra i Paesi Bassi e la Spagna che facilita la soluzione di richieste reciproche riguardanti le prestazioni per malattia e maternità nell'attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72";

d) la sezione "50. SPAGNA-REGNO UNITO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle spese per le prestazioni in natura concesse in base alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72";

e) nella sezione "53. FRANCIA-ITALIA", sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e): "d) Scambio di lettere del 2 aprile 1997 e del 20 ottobre 1998 che modifica lo scambio di lettere menzionato al punto b) e c) riguardante le procedure per il saldo di debiti reciproci in conformità agli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento di applicazione;

e) Accordo del 28 giugno 2000 sulla rinuncia al rimborso delle spese menzionate all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per i controlli amministrativi e gli esami medici richiesti in base all'articolo 51 del regolamento suindicato";

f) la sezione "55. FRANCIA-PAESI BASSI" è sostituita dalla seguente: "a) Accordo del 28 aprile 1997 sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici in conformità all'articolo 105 del regolamento di applicazione;

b) Accordo del 29 settembre 1998 che stabilisce le condizioni speciali per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72;

c) Accordo del 3 febbraio 1999 che stabilisce le condizioni speciali per l'amministrazione e il saldo dei debiti reciproci per le prestazioni di malattia in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72";

g) la sezione "57. FRANCIA-PORTOGALLO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 28 aprile 1999 che stabilisce le norme particolari che disciplinano l'amministrazione e il pagamento delle richieste reciproche di cure mediche in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72";

h) la sezione "58. FRANCIA-REGNO UNITO" è sostituita dalla seguente: "a) Scambio di lettere del 25 marzo e 28 aprile 1997 riguardante l'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici);

b) Accordo dell'8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72";

i) la sezione "63. GRECIA-AUSTRIA" è sostituita dalla seguente: "Accordo sulla rinuncia al rimborso delle spese per i controlli amministrativi e gli esami medici stabilito nell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione, sotto forma di un documento scritto datato 29 aprile 1999";

j) la sezione "94. AUSTRIA-PORTOGALLO" è sostituita dalla seguente: "Accordo del 16 dicembre 1998 sul rimborso delle prestazioni in natura".

6. L'allegato 10 è così modificato:

a) la sezione "D. SPAGNA" è così modificata:

i) è aggiunto il seguente punto 8:

">SPAZIO PER TABELLA>"

ii) è aggiunto il seguente punto 9:

">SPAZIO PER TABELLA>"

iii) è aggiunto il seguente punto 10:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) la sezione "J. PAESI BASSI" è così modificata:

il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

c) la sezione "O. REGNO UNITO" è così modificata:

i) il punto 1 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

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