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Document 32000D0759

    2000/759/CE: Decisione della Commissione, del 1o dicembre 2000, che abroga la decisione 1999/253/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenya e della Tanzania e che modifica la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca originari del Kenya o provenienti da tale paese [notificata con il numero C(2000) 3653] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 304 del 5.12.2000, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2004; abrogato da 32004D0039

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/759/oj

    32000D0759

    2000/759/CE: Decisione della Commissione, del 1o dicembre 2000, che abroga la decisione 1999/253/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenya e della Tanzania e che modifica la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca originari del Kenya o provenienti da tale paese [notificata con il numero C(2000) 3653] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 304 del 05/12/2000 pag. 0018 - 0018


    Decisione della Commissione

    del 1o dicembre 2000

    che abroga la decisione 1999/253/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenya e della Tanzania e che modifica la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca originari del Kenya o provenienti da tale paese

    [notificata con il numero C(2000) 3653]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/759/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1) A seguito di alcuni casi di avvelenamento del pesce nel lago Vittoria, probabilmente riconducibili alla presenza di pesticidi nelle acque del lago e ad attività di pesca illecite, la Commissione ha adottato la decisione 1999/253/CE(2). Detta decisione stabilisce che essa può essere riesaminata in base alle informazioni sull'andamento della situazione e alle garanzie fornite dalle autorità competenti del Kenya e della Tanzania.

    (2) In base ai risultati di una missione d'ispezione e alle garanzie fornite dalle autorità ufficiali della Tanzania, la decisione 1999/253/CE era stata modificata per consentire la ripresa delle importazioni di prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate nel lago Vittoria e originari del paese suddetto.

    (3) In base ai risultati di una missione d'ispezione e alle garanzie fornite dalle autorità ufficiali del Kenya, si propone ora di abrogare la decisione 1999/253/CE.

    (4) È necessario che tutti i prodotti della pesca ottenuti da catture effettuate nel lago Vittoria siano sottoposti a controlli destinati a garantirne la salubrità. Tali controlli devono essere atti a individuare, in particolare, la presenza di pesticidi. Occorre pertanto allineare i requisiti di certificazione per il Kenya su quelli già applicati per l'Uganda e la Tanzania e aggiungere una menzione specifica sui controlli da effettuare nei certificati sanitari di cui alla decisione 95/328/CEE della Commissione(3) che scortano i prodotti importati dal Kenya.

    (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 1999/253/CE è abrogata.

    Articolo 2

    La sezione IV del certificato sanitario previsto dall'allegato della decisione 95/328/CE, che scorta le partite di prodotti della pesca originari del Kenya catturati nel lago Vittoria, deve essere completato dal punto seguente:

    "- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca sopra designati sono stati ottenuti sotto controlli effettuati secondo un piano di sorveglianza quale prescritto al capitolo V, punto II.3.B dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE e che le risultanze di tali controlli sono state soddisfacenti."

    Articolo 3

    Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi per adeguarle alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

    (2) GU L 98 del 13.4.1999, pag. 15.

    (3) GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32.

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