EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0608

Regolamento (CE) n. 608/1999 della Commissione del 19 marzo 1999 relativo al rilascio dei titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il secondo trimestre del 1999 e alla presentazione di nuove domande

GU L 75 del 20.3.1999, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/608/oj

31999R0608

Regolamento (CE) n. 608/1999 della Commissione del 19 marzo 1999 relativo al rilascio dei titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il secondo trimestre del 1999 e alla presentazione di nuove domande

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 20/03/1999 pag. 0018 - 0019


REGOLAMENTO (CE) N. 608/1999 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1999 relativo al rilascio dei titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il secondo trimestre del 1999 e alla presentazione di nuove domande

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione (3), ha fissato le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto concerne il regime d'importazione di banane nella Comunità;

considerando che l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2362/98 stabilisce che, se per un trimestre e per una o più origini indicate nell'allegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli superano sensibilmente i quantitativi indicativi fissati, se del caso, in applicazione dell'articolo 14, o superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2362/98, con il regolamento (CE) n. 382/1999 della Commissione (4), sono stati fissati dei quantitativi indicativi all'importazione per il secondo trimestre del 1999;

considerando che, per i quantitativi oggetto di domande di titoli e che, secondo il caso, sono inferiori o non superano sensibilmente i quantitativi indicativi fissati per il trimestre di cui trattasi, i titoli sono rilasciati per i quantitativi chiesti; che, tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi chiesti supera sensibilmente i quantitativi indicativi; che è pertanto necessario stabilire una percentuale di riduzione da applicare a ciascuna domanda di titolo per l'origine e le origini considerate;

considerando che occorre determinare il quantitativo massimo per il quale domande di titoli possono ancora essere presentate, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98, tenuto conto delle domande accolte allo scadere del primo periodo per la presentazione delle domande e dei quantitativi disponibili;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono aver effetto immediato per consentire il rilascio dei titoli quanto prima possibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'importazione di banane, nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, per il secondo trimestre del 1999, sono rilasciati titoli d'importazione:

a) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, previa applicazione dei coefficienti di riduzione di 0,5403, di 0,6743 e di 0,5934 per le domande che indicano rispettivamente le origini «Colombia», «Costa Rica» e «Ecuador»;

b) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, per una origine diversa dalle origini indicate alla lettera a).

Articolo 2

I quantitativi per i quali domande di titoli possono ancora essere presentate, per il secondo trimestre del 1999, sono fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 28.

(3) GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 32.

(4) GU L 46 del 20. 2. 1999, pag. 33.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

Top