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Document 31999R0608
Commission Regulation (EC) No 608/1999 of 19 March 1999 on the issuing of import licences for bananas under the tariff quotas and for traditional ACP bananas for the second quarter of 1999 and on the submission of new applications
Regolamento (CE) n. 608/1999 della Commissione del 19 marzo 1999 relativo al rilascio dei titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il secondo trimestre del 1999 e alla presentazione di nuove domande
Regolamento (CE) n. 608/1999 della Commissione del 19 marzo 1999 relativo al rilascio dei titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il secondo trimestre del 1999 e alla presentazione di nuove domande
GU L 75 del 20.3.1999, p. 18–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1999
Regolamento (CE) n. 608/1999 della Commissione del 19 marzo 1999 relativo al rilascio dei titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il secondo trimestre del 1999 e alla presentazione di nuove domande
Gazzetta ufficiale n. L 075 del 20/03/1999 pag. 0018 - 0019
REGOLAMENTO (CE) N. 608/1999 DELLA COMMISSIONE del 19 marzo 1999 relativo al rilascio dei titoli d'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il secondo trimestre del 1999 e alla presentazione di nuove domande LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/98 (2), in particolare l'articolo 20, considerando che il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione (3), ha fissato le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto concerne il regime d'importazione di banane nella Comunità; considerando che l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2362/98 stabilisce che, se per un trimestre e per una o più origini indicate nell'allegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli superano sensibilmente i quantitativi indicativi fissati, se del caso, in applicazione dell'articolo 14, o superano i quantitativi disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande; considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2362/98, con il regolamento (CE) n. 382/1999 della Commissione (4), sono stati fissati dei quantitativi indicativi all'importazione per il secondo trimestre del 1999; considerando che, per i quantitativi oggetto di domande di titoli e che, secondo il caso, sono inferiori o non superano sensibilmente i quantitativi indicativi fissati per il trimestre di cui trattasi, i titoli sono rilasciati per i quantitativi chiesti; che, tuttavia, per talune origini, il volume dei quantitativi chiesti supera sensibilmente i quantitativi indicativi; che è pertanto necessario stabilire una percentuale di riduzione da applicare a ciascuna domanda di titolo per l'origine e le origini considerate; considerando che occorre determinare il quantitativo massimo per il quale domande di titoli possono ancora essere presentate, in applicazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2362/98, tenuto conto delle domande accolte allo scadere del primo periodo per la presentazione delle domande e dei quantitativi disponibili; considerando che le disposizioni del presente regolamento devono aver effetto immediato per consentire il rilascio dei titoli quanto prima possibile; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per l'importazione di banane, nel quadro dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, per il secondo trimestre del 1999, sono rilasciati titoli d'importazione: a) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, previa applicazione dei coefficienti di riduzione di 0,5403, di 0,6743 e di 0,5934 per le domande che indicano rispettivamente le origini «Colombia», «Costa Rica» e «Ecuador»; b) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, per una origine diversa dalle origini indicate alla lettera a). Articolo 2 I quantitativi per i quali domande di titoli possono ancora essere presentate, per il secondo trimestre del 1999, sono fissati nell'allegato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 28. (3) GU L 293 del 31. 10. 1998, pag. 32. (4) GU L 46 del 20. 2. 1999, pag. 33. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>