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Document 31994L0036

Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari

GU L 237 del 10.9.1994, p. 13–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrogato da 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/36/oj

31994L0036

Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 10/09/1994 pag. 0013 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 27 pag. 0015
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 27 pag. 0015


DIRETTIVA 94/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1994

sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),

considerando che le differenze tra le normative nazionali concernenti le condizioni d'impiego delle sostanze coloranti negli alimenti ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e possono creare condizioni di concorrenza sleale;

considerando che la disciplina dell'uso di questi additivi alimentari e delle relative condizioni deve fondarsi principalmente sull'esigenza di tutelare e di informare il consumatore;

considerando che un additivo alimentare può essere impiegato soltanto quando sia dimostrato che è tecnicamente necessario e che il suo impiego non è nocivo alla salute;

considerando che le sostanze coloranti sono impiegate per restituire l'aspetto originario agli alimenti il cui colore risulti alterato dalla lavorazione, dall'immagazzinamento, dall'imballaggio e dalla distribuzione, con conseguente diminuzione della loro appetibilità visiva;

considerando che, oltre ad essere utilizzate per rendere più appetibili i cibi e per colorare prodotti alimentari che altrimenti sarebbero incolori, le sostanze coloranti aiutano ad individuare il sapore solitamente associato ad un particolare alimento;

considerando che è necessario includere talune sostanze coloranti usate per il bollo sanitario delle carni sotto la responsabilità dell'ufficiale veterinario ai sensi della direttiva 91/497/CEE (5), segnatamente del capitolo XI dell'allegato I;

considerando che solo le sostanze coloranti autorizzate dalla presente direttiva devono essere usate per la decorazione o la stampigliatura delle uova, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1274/91 (6);

considerando che le sostanze coloranti sono impiegate per accentuare la colorazione naturale degli alimenti;

considerando che è generalmente convenuto che i prodotti alimentari non lavorati e taluni altri prodotti alimentari di base non debbono contenere additivi;

considerando che, sulla base dei più aggiornati dati scientifici e tossicologici, l'impiego di alcuni di questi additivi deve essere consentito solo in taluni prodotti alimentari e a determinate condizioni;

considerando che occorre definire norme severe per l'impiego di additivi alimentari negli alimenti per i lattanti e la prima infanzia;

considerando che il comitato scientifico per l'alimentazione umana è stato consultato in merito alle sostanze non ancora disciplinate da norme comunitarie;

considerando che, nel decidere in merito all'appartenenza di un particolare prodotto alimentare ad una determinata categoria, è opportuno seguire la procedura di consultazione del comitato permanente per i prodotti alimentari;

considerando che la presente direttiva sostituisce in parte la direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (7);

considerando che la modifica degli attuali requisiti di purezza delle sostanze coloranti e la nuova definizione di requisiti di purezza ancora mancanti per talune sostanze verranno proposte in base alla procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 89/107/CEE;

considerando che, per tutelare i consumatori, la Comunità deve promuovere lo studio dei possibili effetti (tra cui quelli cumulativi e sinergici) dei coloranti alimentari sulla salute umana, con un'attenzione particolare per quelli la cui innocuità è controversa,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica che costituisce parte integrante della direttiva globale ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE.

2. Ai fini della presente direttiva, i «coloranti» sono sostanze che conferiscono un colore ad un alimento o che ne restituiscono la colorazione originaria, ed includono componenti naturali dei prodotti alimentari e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimento né usati come ingrediente tipico degli alimenti.

Sono coloranti ai sensi della presente direttiva le preparazioni ottenute da prodotti alimentari e altri materiali di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico e/o chimico che comporti l'estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici.

3. Tuttavia, non sono considerate sostanze coloranti ai sensi della presente direttiva:

- i prodotti alimentari, essiccati o concentrati e gli aromi dotati di un effetto colorante secondario, quali la paprica, la curcuma e lo zafferano, incorporati durante la lavorazione di prodotti alimentari composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive,

- le sostanze coloranti usate per colorare le parti esterne dei prodotti alimentari non destinate ad essere consumate, quali i rivestimenti non commestibili di formaggi o l'involucro non commestibile degli insaccati.

Articolo 2

1. Possono essere impiegate come coloranti per prodotti alimentari soltanto le sostanze che figurano all'allegato I.

2. Le sostanze coloranti possono essere usate solo nei prodotti alimentari elencati agli allegati III, IV e V, e alle condizioni ivi specificate; esse possono essere utilizzate nei medesimi prodotti quando sono destinati ad usi particolari in conformità della direttiva 89/398/CEE (1).

3. Le sostanze coloranti non possono essere impiegate nei prodotti alimentari elencati all'allegato II, salvo i casi specificamente contemplati agli allegati III, IV o V.

4. Le sostanze coloranti consentite soltanto per taluni usi figurano all'allegato IV.

5. Le sostanze coloranti generalmente ammesse nei prodotti alimentari e le relative condizioni d'impiego sono riportate all'allegato V.

6. I livelli massimi indicati negli allegati si riferiscono:

- ai prodotti alimentari pronti per il consumo preparati in base alle istruzioni per l'uso;

- alle quantità di principio di colorazione contenuto nella preparazione colorante.

7. Negli allegati della presente direttiva, i termini «quantum satis» significano che non viene indicato un livello massimo. Tuttavia, le sostanze coloranti devono essere utilizzate secondo un corretto procedimento di lavorazione a un livello non superiore a quello necessario per raggiungere lo scopo prefisso e a condizione che non traggano in inganno il consumatore.

8. Ai fini del bollo sanitario di cui alla direttiva 91/497/CEE e di altri bolli richiesti per i prodotti a base di carne, possono essere usati soltanto i seguenti coloranti: E 155 bruno HT, E 133 blu brillante FCF o E 129 rosso allura AC o una miscela appropriata di E 133 blu brillante FCF e E 129 rosso allura AC.

9. Solo i coloranti elencati nell'allegato I possono essere usati per la colorazione decorativa delle uova o per la loro stampigliatura, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1274/91.

10. Solo i coloranti elencati nell'allegato I, esclusi i coloranti E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 ed E 180 possono essere venduti direttamente ai consumatori.

11. Ai sensi della presente direttiva, con l'espressione prodotti alimentari non lavorati si intendono i prodotti che non sono stati sottoposti a trattamenti che comportano un cambiamento sostanziale dello stato originario del prodotto. Essi possono tuttavia essere stati divisi, separati, sezionati, disossati, tritati, scorticati, pelati, sbucciati, macinati, tagliati, puliti, selezionati, surgelati, congelati, refrigerati, triturati o sgusciati, imballati o meno.

Articolo 3

Fatte salve altre disposizioni comunitarie, la presenza di sostanze coloranti è ammessa:

- in prodotti alimentari composti, non elencati nell'allegato II, a condizione che la sostanza colorante sia consentita in uno degli ingredienti del composto; ovvero

- se il prodotto alimentare è destinato esclusivamente alla preparazione di un composto e a condizione che quest'ultimo sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 4

Secondo la procedura di cui all'articolo 5, si può decidere sull'appartenenza di un determinato prodotto alimentare ad una delle categorie menzionate negli allegati, nonché stabilire se una sostanza è un colorante ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 5

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE (1), in prosieguo denominato «il comitato».

2. Il presidente investe della questione il comitato sia di propria iniziativa sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 6

Entro tre anni dalla data di adozione della presente direttiva, gli Stati membri fissano sistemi di controllo del consumo e dell'uso delle sostanze coloranti e ne riferiscono l'esito alla Commissione.

Entro cinque anni dalla data di adozione della presente direttiva, la Commissione riferisce al Parlamento europeo sui cambiamenti avvenuti per quanto riguarda il mercato delle sostanze coloranti e i livelli relativi all'impiego e al consumo.

Conformemente ai criteri generali dell'allegato II, punto 4, della direttiva 89/107/CEE, entro 5 anni dalla data di adozione della presente direttiva, la Commissione riesamina le condizioni di impiego e propone le modifiche eventualmente necessarie.

Articolo 7

Gli articoli da 1 a 7, l'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino e paragrafo 2, e gli articoli da 9 a 15 della direttiva del Consiglio 23 ottobre 1962 sulle sostanze coloranti nei prodotti alimentari sono abrogati.

I riferimenti alle disposizioni abrogate devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni della presente direttiva.

Articolo 8

In coincidenza con la data di entrata in vigore della presente direttiva la Commissione lancerà, di concerto con il Parlamento europeo, i ministeri nazionali, le industrie alimentari, i commercianti e le associazioni dei consumatori, una campagna per informare i consumatori in merito alle procedure di valutazione e di autorizzazione dei coloranti consentiti e al significato del sistema di numerazione «E».

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995 al fine di:

- consentire la commercializzazione e l'uso dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995,

- vietare la commercializzazione e l'uso dei prodotti non conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996; tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1994.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

E. KLEPSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BALTAS

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. C 12 del 18. 1. 1992, pag. 7.

(3) GU n. C 313 del 30. 11. 1992, pag. 1.

(4) Parere del Parlamento europeo del 10 marzo 1993 (GU n. C 115 del 26. 4. 1993, pag. 105), confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 79).

(5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69. Direttiva modificata dalla direttiva 92/5/CEE (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1).

(6) Regolamento (CEE) n. 1274/91 alla Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova (GU n. L 121 del 16. 5. 1991, pag. 11). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/94 (GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 54).

(7) GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 85/7/CEE (GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 22).

(1) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

(1) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

PRODOTTI ALIMENTARI CHE NON DEVONO CONTENERE ADDITIVI COLORANTI, SALVO I CASI SPECIFICAMENTE CONTEMPLATI AGLI ALLEGATI III, IV E V

(Le disposizioni utilizzate nel presente allegato non pregiudicano il principio del «riporto» qualora i prodotti in questione contengano fra gli ingredienti sostanze coloranti ammesse)

1. Prodotti alimentari non lavorati

2. Tutte le acque in bottiglia o in cartone

3. Latte scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato (compresa la sterilizzazione UHT) (non aromatizzato)

4. Latte aromatizzato al cioccolato

5. Latte fermentato (non aromatizzato)

6. Latte conservato ai sensi della direttiva 76/118/CEE

7. Latticello (non aromatizzato)

8. Panna, anche in polvere (non aromatizzata)

9. Oli e grassi d'origine animale e vegetale

10. Uova e ovoprodotti, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/437/CEE

11. Farina ed altri prodotti della macinazione; amidi e fecole

12. Pane e prodotti simili

13. Pasta e gnocchi

14. Zuccheri, inclusi tutti i monosaccaridi e bisaccaridi

15. Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia

16. Salse a base di pomodoro

17. Succhi di frutta e nettare di frutta ai sensi della direttiva 75/726/CEE e succhi di vegetali

18. Frutta, vegetali (comprese le patate) e funghi in scatola, in bottiglia o secchi; frutta lavorata, ortaggi (comprese le patate) e funghi

19. Extra confetture, extra gelatine, crema di marroni ai sensi della direttiva 79/693/CEE; Crème de pruneaux

20. Pesci, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonché le loro preparazioni, ad esclusione dei pasti preparati contenenti tali ingredienti

21. Prodotti a base di cacao e pezzi di cioccolato nei prodotti a base di cioccolato di cui alla direttiva 73/241/CEE

22. Caffè torrefatto, tè, cicoria; estratti di tè e cicoria; preparati di piante, tè, frutta e cereali per infusioni comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

23. Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie

24. Vino e altri prodotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87

25. Korn, Kornbrand, bevande a base di acquavite di frutta, acquavite di frutta, Ouzo, Grappa, Tsikoudia di Creta, Tsipouro della Macedonia, Tsipouro della Tessaglia, Tsipouro di Tyrnavos, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise, London Gin, quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1576/89

26. Sambuca, Maraschino e Mistrà, quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1180/91

27. Sangría, Clarea e Zurra, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91

28. Aceto di vino

29. Alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE compresi gli alimenti per i lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute

30. Miele

31. Malto e prodotti del malto

32. Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzato)

33. Burro di latte di capra e di pecora

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

COLORANTI AUTORIZZATI IN PRODOTTI ALIMENTARI DIVERSI DA QUELLI ELENCATI AGLI ALLEGATI II E III

Parte 1

Le seguenti sostanze coloranti possono essere impiegate quantum satis in tutti i prodotti alimentari di cui all'allegato V, parte 2, ed in tutti gli altri prodotti alimentari salvo quelli di cui agli allegati II e III.

E 101 i) Riboflavina ii) Riboflavina-5′-fosfato

E 140 Clorofille e clorofilline

E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

E 150a Caramello semplice

E 150b Caramello solfito-caustico

E 150c Caramello ammoniacale

E 150d Caramello solfito-ammoniacale

E 153 Carbone vegetale

E 160a Caroteni

E 160c Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

E 162 Rosso di barbabietola, betanina

E 163 Antociani

E 170 Carbonato di calcio

E 171 Biossido di titanio

E 172 Ossidi e idrossidi di ferro

Parte 2

Le seguenti sostanze coloranti possono essere usate da sole o associate, fino al livello massimo specificato nella tabella, negli alimenti indicati in appresso. Tuttavia, per le bevande analcoliche aromatizzate, i gelati, i dessert, i prodotti da forno pregiate e i dolciumi, i coloranti possono essere usati fino al limite massimo indicato nella pertinente tabella, ma i quantitativi di ciascuno dei seguenti coloranti E 110, E 122, E 124 ed E 155 non devono essere superiori a 50 mg/kg o 50 mg/l.

E 100 Curcumina

E 102 Tartrazina

E 104 Giallo di chinolina

E 110 Giallo tramonto FCF Giallo arancio S

E 120 Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio

E 122 Azorubina, Carmoisina

E 124 Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A

E 129 Rosso allura AC

E 131 Blu patentato V

E 132 Indigotina, Carminio d'Indaco

E 133 Blu brillante FCF

E 142 Verde S

E 151 Nero brillante BN, Nero PN

E 155 Bruno HT

E 160d Licopina

E 160e Beta-apo-8′-carotenale (C 30)

E 160f Estere etilico dell'acido beta-apo-8′-carotenico (C 30)

E 161b Luteina

>SPAZIO PER TABELLA>

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