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Document 31990L0426

    Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi

    GU L 224 del 18.8.1990, p. 42–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2010; abrogato da 32009L0156

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/426/oj

    31990L0426

    Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 224 del 18/08/1990 pag. 0042 - 0054
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0159
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0159


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1990 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (90/426/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che, gli equidi figurano, in quanto animali vivi, nell'elenco dei prodotti enumerati nell'allegato II del trattato;

    considerando che, per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi e l'aumento della produttività del settore, occorre stabilire, a livello comunitario, norme che disciplinano i movimenti degli equidi tra gli Stati membri;

    considerando che l'allevamento degli equidi e, in particolare, dei cavalli, rientra generalmente nell'ambito delle attività agricole; che esso costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola;

    considerando che è opportuno eliminare le disparità esistenti tra i diversi Stati membri in materia di polizia sanitaria, per promuovere gli scambi intracomunitari di equidi;

    considerando che, per consentire uno sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari, occorre definire una normativa comunitaria applicabile alle importazioni in provenienza da paesi terzi;

    considerando che occorre anche disciplinare le condizioni di movimento sul territorio nazionale per quanto riguarda gli equidi registrati muniti di un documento di identificazione;

    considerando che per partecipare agli scambi, gli equidi devono soddisfare taluni requisiti di polizia sanitaria intesi ad evitare la propagazione di malattie contagiose; che sembra opportuno in particolare prevedere una possibile regionalizzazione delle misure restrittive;

    considerando che occorre altresì, nella stessa ottica, stabilire norme sul trasporto degli equini;

    considerando che sembra necessario, per garantire il rispetto dei requisiti previsti, prescrivere il rilascio, da parte di un veterinario ufficiale di un certificato sanitario destinato ad accompagnare gli equidi fino al luogo di destinazione;

    considerando che l'organizzazione ed il seguito dei controlli incombenti allo Stato membro di destinazione e le misure di salvaguardia devono essere fissati nell'ambito della regolamentazione che deve essere adottata per i controlli veterinari negli scambi intracomunitari di animali vivi nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

    considerando che occorre prevedere la possibilità di controlli da parte della Commissione; che detti controlli devono essere effettuati in collaborazione con le autorità nazionali competenti;

    considerando che la definizione di un regime comunitario applicabile alle importazioni in provenienza da paesi terzi presuppone l'adozione di un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali possono essere importati gli equidi;

    considerando che la scelta di tali paesi deve essere basata su criteri di ordine generale, come lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la regolamentazione sanitaria vigente;

    considerando, inoltre, che non si devono autorizzare le importazioni di equidi in provenienza da paesi colpiti, o esenti soltanto da troppo poco tempo, da malattie contagiose degli animali le quali costituiscano un pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità; che le medesime considerazioni valgono per le importazioni in provenienza da paesi terzi in cui vengano effettuate vaccinazioni contro tali malattie;

    considerando che le condizioni generali applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi devono essere integrate da condizioni particolari stabilite in funzione della situazione sanitaria di ciascun paese terzo; che è necessario per la definizione di tali condizioni particolari, dato il loro carattere tecnico e la diversità dei criteri su cui si fondano, ricorrere ad una procedura comunitaria elastica e rapida nel cui corso la Commissione e gli Stati membri collaborino strettamente;

    considerando che, la presentazione al momento dell'importazione degli equidi, di un certificato conforme ad un modello comune costituisce un mezzo efficace per accertare l'applicazione della regolamentazione comunitaria; che tale regolamentazione può contenere disposizioni particolari che possono variare secondo i paesi terzi e che i modelli dei certificati devono essere redatti di conseguenza;

    considerando che è opportuno affidare agli esperti veterinari della Comunità l'incarico di verificare, in particolare nei paesi terzi, il rispetto dei requisiti della presente direttiva;

    considerando che il controllo all'importazione deve riguardare l'origine e lo stato sanitario degli equidi;

    considerando che occorre definire in un ambito globale le regole generali applicabili ai controlli che devono essere effettuati al momento dell'importazione;

    considerando che ogni Stato membro deve avere la possibilità di vietare immediatamente le importazioni in provenienza da un determinato paese terzo, ove queste possano costituire un pericolo per la salute degli animali; che, in tal caso, e fatta salva la possibilità di modifiche dell'elenco dei paesi autorizzati ad esportare verso la Comunità, occorre garantire un tempestivo coordinamento della posizione degli Stati membri nei confronti di un tale paese terzo;

    considerando che le disposizioni della presente direttiva devono essere riesaminate nel quadro della realizzazione del mercato interno;

    considerando che è opportuno predisporre una procedura che instauri una cooperazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in sede di comitato veterinario permanente;

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPITOLO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    La presente direttiva definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi tra Stati membri e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

    Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva, si intende per:

    a) azienda: l'azienda agricola o di addestramento, la stalla o, in generale, qualsiasi locale o impianto in cui siano tenuti o allevati abitualmente equidi indipendentemente dal loro impiego;

    b)

    equidi: gli animali domestici o selvatici della specie equina - comprese le zebre - o asinina o gli animali derivati dall'incrocio di tali specie;

    c)

    equide registrato: qualsiasi equide registrato in conformità della definizione di cui alla direttiva 90/427/CEE (4), identificato per mezzo di un documento di identificazione rilasciato dall'autorità di allevamento o da qualsiasi altra competente autorità del paese di origine

    dell'equide, la quale tenga il libro genealogico o il registro della razza dell'equide o da qualsiasi associazione o organismo internazionale che gestisca cavalli per competizioni o corse;

    d)

    equidi da macello: gli equidi destinati ad essere condotti al macello per esservi macellati o direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di raccolta riconosciuto;

    e)

    equidi di allevamento e da reddito: gli equidi diversi da quelli menzionati alle lettere c) e d);

    f)

    Stato membro o paese terzo indenne da peste equina: qualsiasi Stato membro o paese terzo sul cui territorio nessuna prova clinica, sierologica (se gli equini non sono vaccinati) o epidemiologica abbia permesso di accertare la presenza di peste equina nel corso degli ultimi due anni e in cui la vaccinazione contro questa malattia non sia stata effettuata nel corso degli ultimi dodici mesi;

    g)

    malattie soggette all'obbligo di denuncia: le malattie elencate all'allegato A;

    h)

    veterinario ufficiale: il veterinario designato dalla competente autorità centrale dello Stato membro o di un paese terzo;

    i)

    ammissione temporanea: la condizione giuridica di un equide registrato proveniente da un paese terzo ed ammesso nel territorio della Comunità per un periodo, non superiore a 90 giorni, che dovrà essere fissato dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 24, in funzione della situazione sanitaria del paese d'origine.

    CAPITOLO II

    Regole per i movimenti di equidi

    Articolo 3

    Uno Stato membro autorizza il movimento nel proprio territorio di equidi registrati e spedisce equidi verso il territorio di un altro Stato membro soltanto se detti equidi soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5.

    Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri di destinazione possono accordare deroghe generali o limitate per i movimenti di equidi:

    - che siano montati o trasportati a scopo sportivo o ricreativo su strade che si trovano in prossimità delle frontiere interne della Comunità;

    - che partecipino a manifestazioni culturali o di tipo analogo o ad attività organizzate da organismi locali abilitati, situati in prossimità delle frontiere interne della Comunità;

    - che siano destinati esclusivamente al pascolo o al lavoro temporaneo in prossimità delle frontiere interne della Comunità.

    Gli Stati membri che utilizzano questa autorizzazione informano la Commissione del contenuto delle deroghe accordate.

    Articolo 4

    1. Gli equidi non devono presentare alcun segno clinico di malattia al momento dell'ispezione. L'ispezione deve essere effettuata nelle 48 ore che precedono l'imbarco o il carico. Tuttavia, per gli equidi registrati, questa ispezione è richiesta solo per gli scambi intracomunitari, fatto salvo l'articolo 6.

    2. Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 5 per quanto riguarda le malattie soggette all'obbligo di denuncia il veterinario ufficiale deve assicurarsi - al momento dell'ispezione - in base, alle dichiarazioni del proprietario e dell'allevatore, che nulla permetta di concludere che gli equidi siano stati in contatto con equidi infetti o affetti da malattia contagiosa nei quindici giorni precedenti l'ispezione.

    3. Gli equidi non devono essere animali da eliminare nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa, posto in atto in uno Stato membro.

    4. Gli equidi devono essere soggetti a identificazione a cui si dovrà procedere

    ii) per i cavalli registrati, mediante un documento di identificazione prevista nella direttiva 90/427/CEE (5); detto documento deve attestare in particolare il rispetto dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo e dell'articolo 5. La validità del documento dovrà essere sospesa dal veterinario ufficiale per tutta la durata dei divieti di cui al paragrafo 5 del presente articolo o all'articolo 5. Il documento dovrà essere restituito all'autorità che l'ha rilasciato dopo l'abbattimento del cavallo registrato. Le modalità di applicazione del presente punto saranno adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 24;

    ii) per gli equidi da allevamento e da reddito, secondo un metodo di identificazione che dovrà essere determinato dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 24.

    In attesa dell'applicazione di questo metodo, restano applicabili i metodi di identificazione nazionali ufficialmente autorizzati, purché siano notificati alla Commissione ed agli altri Stati membri entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva.

    5. Oltre a quanto stabilito all'articolo 5, gli equidi non devono provenire da un'azienda oggetto di una delle seguenti misure di divieto:

    a) Qualora non siano stati abbattuti o ammazzati tutti gli animali che si trovano nell'azienda, delle specie sensibili alla malattia, la durata del divieto per l'azienda di provenienza deve essere pari ad almeno:

    - nel caso in cui si sospetti che gli equidi siano colpiti da durina, sei mesi a decorrere dalla data dell'ultimo

    contatto o del possibile contatto con un equide malato. Ove si tratti di uno stallone, il divieto vige fino alla sua castrazione,

    - in caso di morva e di encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati,

    - in caso di anemia infettiva, il periodo necessario perché, a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati eliminati, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

    - sei mesi a decorrere dall'ultimo caso di stomatite vescicolosa,

    - un mese a decorrere dall'ultimo caso di rabbia accertata,

    - quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso di carbonchio ematico accertato.

    b)

    qualora tutti gli animali delle specie sensibili che si trovano nell'azienda siano stati abbattuti o ammazzati e i locali siano stati disinfettati, la durata del divieto è di trenta giorni a decorrere dalla data in cui gli animali sono stati eliminati ed i locali disinfettati, tranne quando si tratta del carbonchio ematico, nel qual caso la durata del divieto è di quindici giorni.

    Le autorità competenti possono derogare a queste misure di divieto per gli ippodromi e i campi di corse ed esse informano la Commissione della natura delle deroghe accordate.

    6. Nel caso in cui uno Stato membro stabilisca o abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta contro una malattia cui gli equidi siano sensibili, esso può, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica della presente direttiva, sottoporre detto programma alla Commissione, precisando in particolare:

    - la situazione della malattia nel proprio territorio;

    - la giustificazione del programma tenuto conto dell'importanza della malattia e dei vantaggi costo/beneficio;

    - la zona geografica in cui il programma deve essere applicato;

    - i vari statuti da applicare alle aziende e le norme che devono essere osservate per ciascuna specie, nonché le procedure per le prove;

    - le procedure di controllo del programma;

    - la conseguenza da trarre in caso di perdita dello statuto di azienda per una qualsiasi ragione;

    - le misure da prendere in caso di risultati positivi constatati al momento dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni del programma;

    - la non discriminazione tra gli scambi sul territorio dello Stato membro interessato e gli scambi intracomunitari.

    La Commissione esamina i programmi comunicati dagli Stati membri. Se necessario, essa li approva, rispettando i criteri di cui al primo comma secondo la procedura prevista all'arti-

    colo 24. Secondo la stessa procedura, possono essere precisate garanzie complementari generali o limitate esigibili negli scambi intracomunitari. Dette garanzie devono essere al massimo equivalenti a quelle che lo Stato membro applica nell'ambito nazionale.

    I programmi presentati dagli Stati membri possono essere modificati o completati secondo la procedura prevista all'articolo 25. Secondo la stessa procedura, può essere approvata una modifica o un'aggiunta a un programma precedentemente approvato e alle garanzie definite conformemente al secondo comma.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri non indenni da peste equina ai sensi dell'articolo 2, lettera f), possono spedire equidi in provenienza dalla parte di territorio considerata infetta ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo soltanto alle condizioni stabilite nel paragrafo 3 del presente articolo.

    2. a) Una parte del territorio di uno Stato membro è considerata infetta da peste equina qualora:

    - nei due anni precedenti, prove cliniche, sierologiche (negli animali non vaccinati) e/o epidemiologiche abbiano permesso di accertare la presenza di peste equina, oppure

    - nei dodici mesi precedenti sia stata praticata la vaccinazione contro la peste equina.

    b)

    La parte del territorio considerata infetta da peste equina deve essere composta almeno:

    - da una zona di protezione con un raggio minimo di 100 km intorno ad ogni focolaio;

    - da una zona di sorveglianza profonda almeno 50 km, che si estenda oltre i limiti della zona di protezione ed in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione.

    c)

    Le zone di cui alla lettera b) devono essere chiaramente delimitate, tenendo conto dei fattori di tipo geografico, ecologico ed epizootico connessi all'epizoozia in questione.

    d)

    Tutti gli equidi vaccinati presenti nella zona di protezione devono essere registrati e identificati al momento della vaccinazione mediante un marchio chiaro e indelebile, riconosciuto secondo la procedura prevista all'articolo 24.

    Nel documento di identificazione e/o sul certificato sanitario deve figurare chiaramente l'indicazione di tale vaccinazione.

    e)

    Deve essere eseguito un controllo veterinario effettivo - sotto la responsabilità dell'autorità centrale competente - sugli equidi e sui loro movimenti nelle zone di cui alla lettera b). Possono lasciare la zona di cui alla lettera b) soltanto gli equini che soddisfino i requisiti previsti al paragrafo 3.

    3. Uno Stato membro può spedire dal territorio di cui al paragrafo 2, lettera b), soltanto equidi che soddisfino i seguenti requisiti:

    a) essere spediti unicamente in certi periodi dell'anno, che devono essere fissati secondo la procedura prevista dall'articolo 25 tenendo conto dell'attività degli insetti vettori;

    b)

    non presentare alcun segno clinico di peste equina il giorno dell'ispezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

    c)

    - se non sono stati vaccinati contro la peste equina devono aver subito, presentando una reazione negativa, per due volte, il test di fissazione del complemento per la peste equina descritto all'allegato D, ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni; il secondo test deve essere effettuato entro i dieci giorni che precedono la spedizione;

    - se sono stati vaccinati la vaccinazione deve essere stata effettuata più di due mesi prima e devono aver subito il test di fissazione descritto all'allegato D agli intervalli di cui sopra, senza che sia stato constatato rialzo di anticorpi. Secondo la procedura prevista all'articolo 24, la Commissione può, previo parere del comitato scientifico veterinario, riconoscere altri metodi di controllo;

    d)

    essere stati tenuti in un centro di quarantena per

    un periodo minimo di quaranta giorni prima della spedizione;

    e)

    essere stati protetti dagli insetti vettori durante il periodo di quarantena e nel corso di trasporto dal centro di quarantena al luogo di spedizione.

    4. In via transitoria, in attesa delle misure comunitarie relative all'armonizzazione delle norme di controllo e di misure per la lotta contro la peste equina che dovranno essere stabilite anteriormente al 1g luglio 1991 dal Consiglio

    che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la Commissione determina - secondo la procedura prevista all'articolo 25 - anteriormente al 1g novembre 1990, i limiti del territorio infetto, conformemente al paragrafo 1, lettera b).

    5. La Commissione può, agendo secondo la procedura prevista all'articolo 25, modificare, in funzione delle condizioni epidemiologiche, la decisione presa a norma del paragrafo 4.

    6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, basata su una relazione riguardante l'esperienza acquisita, procede, se necessario - entro due anni - al riesame del presente articolo.

    Articolo 6

    Gli Stati membri che applicano un regime alternativo di controllo che offra garanzie alternative equivalenti a quelle previste all'articolo 4, paragrafo 5 per i movimenti sul proprio territorio degli equidi e degli equidi registrati, in

    particolare mediante il documento di identificazione, possono accordare - su base reciproca - una deroga dell'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase e dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino.

    Essi ne informano la Commissione.

    Articolo 7

    1. Gli equidi debbono essere trasportati, entro il più breve tempo, dall'azienda di provenienza al luogo di destinazione, direttamente o tramite un mercato, una fiera o un centro di raccolta autorizzati, quali definiti dall'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 64/432/CEE, mediante mezzi di trasporto e di contenzione regolarmente puliti e disinfettati con un disinfettante, secondo una frequenza che deve essere stabilita dallo Stato membro di spedizione. I veicoli adibiti al trasporto devono essere concepiti in modo che le feci, lo strame o il foraggio degli equidi non possano colare o cascare dal veicolo durante il trasporto. Le modalità del trasporto debbono assicurare una protezione sanitaria efficace e il benessere degli equidi.

    2. Lo Stato membro di destinazione può, in modo generale o limitato, accordare una deroga per quanto riguarda taluni requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 5, purché l'animale sia munito di un marchio particolare indicante che è esso destinato al macello e purché la menzione della deroga figuri sul certificato sanitario.

    Se è accordata una deroga, gli equini da macello devono essere trasportati direttamente nel mattatoio designato affinché siano macellati entro un termine non superiore a 5 giorni dopo l'arrivo al mattatoio.

    3. Il veterinario ufficiale deve annotare in un registro il numero di identificazione o il numero del documento di identificazione dell'equide abbattuto e trasmettere all'autorità competente del luogo di spedizione, a sua richiesta,

    un attestato che certifichi l'avvenuto abbattimento dell'-

    equide.

    Articolo 8

    1. Gli Stati membri provvedono affinché:

    - se lasciano l'azienda, gli equidi registrati siano accompagnati dal documento di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, corredato dell'attestato di cui all'allegato B nel caso in cui detti equidi siano destinati agli scambi intracomunitari,

    - durante il trasporto, gli equidi da allevamento, da produzione e da macello siano accompagnati da un certificato sanitario conforme all'allegato C.

    Il certificato o, nel caso di un documento di identificazione, il foglio contenente le informazioni sanitarie, devono - fatto salvo l'articolo 6 - essere compilati rispettivamente 48 ore prima dell'imbarco o al più tardi l'ultimo giorno lavorativo

    che precede l'imbarco, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di spedizione e di destinazione. La validità del certificato è di 10 giorni. Il certificato deve constare di un solo foglio.

    2. Le importazioni di equidi che non siano equidi registrati, possono aver luogo con un unico certificato sanitario per tutta la fornitura anziché col certificato individuale di cui al paragrafo 1, secondo trattino.

    Articolo 9

    Le regole di controllo e le misure di salvaguardia applicabili agli scambi intracomunitari di equidi sono adottate dal Consiglio nell'ambito della decisione sui controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari di animali vivi, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno.

    Articolo 10

    Gli esperti veterinari della Commissione possono procedere a controlli in loco, nella misura in cui sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva ed in collaborazione con le autorità nazionali competenti. La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati.

    Lo Stato membro sul cui territorio viene effettuato un simile controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento dei compiti loro assegnati.

    Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 24.

    CAPITOLO III

    Norme per le importazioni in provenienza da paesi terzi

    Articolo 11

    1. Gli equidi importati nella Comunità devono soddisfare le condizioni stabilite negli articoli da 12 a 16.

    2. Fino all'entrata in vigore delle relative decisioni adottate in applicazione degli articoli da 12 a 16, gli Stati membri applicano alle importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi condizioni almeno equivalenti a quelle risultanti dall'applicazione del capitolo II.

    Articolo 12

    1. Per poter essere importati, gli equidi devono provenire da paesi terzi o parti di paesi terzi figuranti in un elenco che deve essere riportato in un'apposita colonna da inserire nell'elenco fissato in conformità dell'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE.

    2. Le procedure ed i criteri per l'elaborazione, la modifica e la pubblicazione dell'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi previste all'articolo 3 della direttiva 72/462/CEE sono applicabili per l'elenco valevole per le importazioni di equidi.

    Articolo 13

    1. Gli equidi devono provenire da un paese terzo:

    a) indenne da peste equina;

    b)

    indenne da due anni da encefalomielite equina venezuelana (VEE);

    c)

    indenne da sei mesi da durina e da morva.

    2. La Commissione agendo secondo la procedura di cui all'articolo 24, può:

    a)

    decidere che il paragrafo 1 è applicabile soltanto ad una parte del territorio di un paese terzo.

    In caso di regionalizzazione dei requisiti per la peste equina, le misure di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, devono essere almeno rispettate;

    b)

    esigere ulteriori garanzie per malattie esotiche per la Comunità.

    Articolo 14

    Prima del giorno in cui sono caricati per essere spediti nello Stato membro destinatario, gli equidi devono essere stati ininterrottamente nel territorio o in parte del territorio del paese terzo o, in caso di regionalizzazione, nella parte del territorio definita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) per un periodo che verrà fissato al momento dell'adozione delle decisioni da prendere a norma dell'articolo 15.

    Essi devono provenire da un'azienda posta sotto controllo veterinario.

    Articolo 15

    Le importazioni di equidi dal territorio di un paese terzo o da una parte di territorio di un paese terzo definita conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) figurante nell'elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 1, possono aver luogo unicamente se, oltre ai requisiti di cui all'articolo 13:

    a) essi rispondono alle norme di polizia sanitaria adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 24, per le importazioni di equidi in provenienza da tale paese in funzione della specie in questione e delle categorie di equidi.

    Per stabilire le norme di polizia sanitaria, conformemente al paragrafo 1, si applicano, come base di riferimento, le norme previste agli articoli 4 e 5 e

    b) qualora si tratti di paesi terzi non indenni da stomatite vescicolosa o da arterite virale da almeno sei mesi, gli equidi devono soddisfare le seguenti condizioni:

    ii) gli equidi devono provenire da un'azienda indenne da stomatite vescicolosa da almeno sei mesi ed avere reagito negativamente ad una prova sierologica prima della loro spedizione;

    ii)

    per l'arterire virale, gli equidi maschi devono - fatto salvo il disposto dell'articolo 19, punto ii) - aver reagito negativamente ad una prova sierologica o ad un virus d'isolamento o a qualsiasi altra prova che sia riconosciuta secondo la procedura dell'articolo 24 e che garantisca che l'animale è indenne da tale malattia.

    La Commissione, agendo secondo la procedura di cui all'articolo 24 e previo parere del comitato scientifico veterinario, può delimitare le categorie di equidi maschi cui si applica questa condizione.

    Articolo 16

    1. Gli equidi devono essere identificati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4 ed essere scortati da un certificato compilato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore. Il certificato deve:

    a) essere rilasciato il giorno del carico degli equini per la spedizione verso lo Stato membro destinatario ovvero, qualora si tratti di cavalli registrati, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco;

    b)

    essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario e in una di quelle dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo all'importazione;

    c)

    accompagnare gli animali nell'esemplare originale;

    d)

    attestare che gli equidi rispondono alle norme previste nella presente direttiva ed a quelle stabilite in applicazione della stessa per le importazioni dal paese terzo;

    e)

    constare di un solo foglio;

    f)

    essere rilasciato per un solo destinatario o, nel caso di equidi da macello, per una fornitura debitamente marchiata ed identificata.

    Gli Stati membri informano la Commissione se ricorrono a questa possibilità.

    2. Il certificato deve essere redatto su un formulario conforme ad un modello stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 24.

    Articolo 17

    Esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli in loco per verificare se le disposizioni della presente direttiva, e in particolare quelle dell'articolo 12, paragrafo 2, sono effettivamente applicate.

    Se, nel corso di un'ispezione effettuata in applicazione del presente articolo si riscontrano fatti gravi riguardo ad un'azienda, la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri ed adotta senza indugio una decisione di sospensione provvisoria dell'autorizzazione. La decisione finale al riguardo viene adottata secondo la procedura prevista all'articolo 25.

    Gli esperti degli Stati membri incaricati di tali controlli sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

    Tali controlli sono svolti per conto della Comunità che si sobbarca le spese relative.

    La periodicità e la modalità di detti controlli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 24.

    Articolo 18

    1. Al loro arrivo nello Stato membro destinatario, gli equidi da macello devono essere condotti direttamente o dopo essere transitati per un mercato o un centro di raccolta, in un macello ed essere abbattuti conformemente ai requisiti di polizia sanitaria entro un termine che deve essere fissato al momento dell'adozione delle decisioni da prendere in applicazione dell'articolo 15.

    2. Fatte salve le norme particolari eventualmente stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 24, l'autorità competente dello Stato membro destinatario può, per motivi di polizia sanitaria, designare il macello verso cui gli equidi devono essere avviati.

    Articolo 19

    La Commissione, agendo secondo la procedura prevista all'articolo 24:

    iii) può limitare le importazioni in provenienza da un paese terzo o da una parte di paese terzo, a specie o categorie particolari di equidi;

    iii) stabilisce in deroga all'articolo 15, le condizioni particolari secondo cui può essere effettuata l'ammissione temporanea nel territorio della Comunità, ovvero la reintroduzione in detto territorio dopo che è stata effettuata l'esportazione temporanea di equidi registrati o di equidi destinati a fini particolari;

    iii) determina le condizioni che consentono di trasformare un'ammissione temporanea in ammissione definitiva.

    Articolo 20

    1. Il Consiglio stabilisce entro il 31 dicembre 1990 le modalità generali applicabili al momento dei controlli da effettuare nei paesi terzi e dei controlli delle importazioni di equidi provenienti da questi ultimi.

    In attesa dell'applicazione della decisione di cui al primo comma restano in vigore le regole nazionali, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato.

    2. L'importazione di equidi è vietata qualora si accerti, nel corso del controllo d'importazione di cui al paragrafo 1, che:

    - gli equidi non provengono dal territorio o da una parte del territorio definita conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) di un paese terzo iscritto nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 12, paragrafo 1;

    - gli equidi sono affetti, o vi è sospetto che siano affetti o contaminati, da una malattia contagiosa;

    - le condizioni previste nella presente direttiva non sono state osservate dal paese terzo esportatore;

    - il certificato che accompagna gli equidi non risponde alle condizioni enunciate nell'articolo 17;

    - gli equidi sono stati trattati con sostanze vietate dalla regolamentazione comunitaria.

    3. Fatte salve le condizioni particolari eventualmente stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 24, l'autorità competente dello Stato membro destinatario può, per motivi di polizia sanitaria o allorché si rifiuta la rispedizione degli animali la cui importazione è rifiutata in applicazione del paragrafo 1, designare il macello verso cui gli equidi devono essere avviati.

    Articolo 21

    1. Fatto salvo l'articolo 13, qualora una malattia contagiosa degli animali, suscettibile di compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico di uno degli Stati membri, si manifesti o si propaghi in un paese terzo o qualora lo giustifichi un altro motivo di polizia sanitaria, tale Stato membro interessato vieta l'importazione degli animali delle specie considerate dalla presente direttiva in provenienza diretta o indiretta, tramite un altro Stato membro, dal territorio di questo paese terzo o da una parte del territorio di quest'ultimo.

    2. Le misure prese dagli Stati membri in base al paragrafo 1 e la loro revoca devono essere comunicate immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione con l'indicazione dei motivi.

    Il comitato veterinario permanente si riunisce al più presto dopo tale comunicazione e decide, secondo la procedura prevista all'articolo 25, se tali misure debbano essere modificate, in particolare per assicurare il loro coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri, oppure soppresse.

    Se si verifica la situazione prevista al paragrafo 1 e se appare necessario che anche altri Stati membri applichino le misure adottate in virtù di detto paragrafo o eventualmente modificate conformemente al comma precedente, le disposizioni appropriate sono adottate secondo la procedura definita all'articolo 25.

    3. La ripresa delle importazioni in provenienza dal paese terzo interessato è autorizzata secondo la stessa procedura.

    CAPITOLO IV

    Disposizioni finali

    Articolo 22

    Le disposizioni della presente direttiva e in particolare quelle dell'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, e degli articoli 6, 8 e 21 verranno riesaminate prima del 1g gennaio 1993 nel quadro delle proposte che sono intese ad assicurare la realizzazione del mercato interno e su cui il Consiglio si pronuncerà a maggioranza qualificata.

    Articolo 23

    Gli allegati del presente regolamento sono modificati dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 25.

    Articolo 24

    1. Qualora sia fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con la decisione 68/361/CEE (6), in appresso denominato il «comitato», viene interpellato immediatamente dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che sarà fissato dal presidente in funzione dell'urgenza. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

    4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi, dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte salvo se il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

    Articolo 25

    1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è adito immediatamente dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine di due giorni. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

    4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di 15 giorni dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte salvo se il Consiglio si sia pronunciato, a maggioranza semplice, contro tali misure.

    Articolo 26

    L'articolo 34 della direttiva 72/462/CEE è applicabile ai requisiti previsti dal capitolo III della presente direttiva.

    Articolo 27

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1g gennaio 1992. Essi ne informano la Commissione.

    Articolo 28

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. O'KENNEDY

    (1) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 61.

    (2) GU n. C 149 del 18. 6. 1990.

    (3) GU n. C 62 del 12. 3. 1990, pag. 46.(4) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.(5) GU n. L 224 del 18. 8 1990, pag. 55.(6) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

    ALLEGATO A MALATTIE SOGGETTE A OBBLIGO DI DENUNCIA Sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie:

    - Durina

    - Morva

    - Encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE)

    - Anemia infettiva

    - Rabbia

    - Carbonchio ematico

    - Peste equina

    - Stomatite vescicolosa

    ALLEGATO B INFORMAZIONI SANITARIE (a) Il sottoscritto certifica (b) che gli equidi sotto indicati rispondono alle condizioni seguenti:

    a) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun segno clinico di malattia;

    b)

    non devono essere eliminati nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa in applicazione nello Stato membro;

    c)

    non provengono dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro/paese terzo al quale si applicano misure restrittive a causa della peste equina;

    d)

    non provengono da un allevamento cui si applicano misure di divieto per motivi di polizia sanitaria e non hanno avuto contatti con gli equidi di un'azienda cui si applica un divieto per motivi di polizia sanitaria per i periodi indicati nell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 90/426/CEE;

    e)

    non hanno, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia o da infezione contagiosa nel periodo precedente l'imbarco, come previsto all'articolo 4, paragrafo 2.

    Data

    Luogo

    Timbro e firma del veterinario ufficiale (¹)

    (¹) Nome in lettere maiuscole e qualifica.

    (a) Non richieste in caso di accordo bilaterale ai sensi dell'articolo 6.

    (b)

    Attestato valido dieci giorni.

    ALLEGATO C MODELLO

    CERTIFICATO SANITARIO

    per gli scambi tra gli Stati membri della CEE

    EQUIDI

    N. .

    Stato membro di spedizione: .

    Ministero competente: .

    Servizio territoriale competente: .

    .

    III.

    Numero di equidi: .....................

    III.

    Identificazione degli equidi

    Numero di equidi (¹)

    Specie

    Cavalli, asini, muli,

    bardotti

    Razza

    Età

    Sesso

    Metodo di identificazione

    e identificazione (²)

    (¹) Per gli animali da macello, natura del marchio speciale.

    (²)

    Al presente certificato può essere allegato un documento di identificazione che identifichi l'equino, purché ne venga indicato il numero.

    III.

    Origine e destinazione dell'equide/degli equidi:

    L'equide (Gli equidi) è (sono) spedito(i):

    da .

    (luogo di spedizione)

    a

    .

    (Stato membro e luogo di destinazione)

    Nome e indirizzo dello speditore: .

    .

    Nome e indirizzo del destinatario .

    .

    IV.

    Informazioni sanitarie (a) :

    Il sottoscritto certifica che l'equide (gli equidi) sopra indicato(i) risponde (rispondono) alle condizioni seguenti:

    1) è (sono) stato(i) esaminato(i) in data odierna e non presenta (presentano) alcun segno clinico di malattia;

    2)

    non deve (devono) essere eliminato(i) nel quadro di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa in applicazione nello Stato membro;

    3)

    a) non proviene (provengono) dal territorio o da una parte del territorio di uno Stato membro/paese terzo o di una regione oggetto di misure restrittive a causa della peste equina;

    b)

    è (sono) stato(i) vaccinato(i) contro la peste equina il ................................... (b);

    non è (sono) stato(i) vaccinato(i) contro la peste equina (b);

    4)

    non proviene (provengono) da un allevamento cui si applicano misure di divieto per motivi di polizia sanitaria e non ha (hanno) avuto contatti con gli equidi di un'azienda cui si applica un divieto per motivi di polizia sanitaria per i periodi indicati nell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 90/426/CEE;

    5)

    non ha (hanno), a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia o da infezione contagiosa nel periodo precedente l'ispezione, come previsto all'articolo 4, paragrafo 2.

    V.

    Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

    Fatto a ................................... il ...................................

    Timbro

    .

    (Firma)

    (trascrivere il cognome in lettere maiuscole e indicare la qualifica del veterinario) (1)

    (a) Queste informazioni non sono richieste in caso di accordo bilaterale concluso ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE.

    (b)

    Cancellare la menzione inutile.

    In Germania «Beamteter Tierarzt»; in Belgio «Inspecteur vétérinaire» o «Inspecteur Dierenarts»; in Francia «Vétérinaire officiel»; in Italia «Veterinario provinciale»; in Lussemburgo «Inspecteur vétérinaire»; nei Paesi Bassi «Officieel Dierenarts»; in Danimarca «Autoriseret Dyrlaege»; in Irlanda «Veterinary Inspector»; nel Regno Unito «Veterinary Inspector»; in Grecia «Episimos ktiniatros»; in Spagna «Inspector Veterinario»; in Portogallo «Inspector Veterinàrio».

    (1)

    ALLEGATO D PESTE EQUINA DIAGNOSI Fissazione del complemento L'antigene si ottiene dalle cervella di una cavia di un mese d'età, sottoposta ad inoculazione intracerebrale di un ceppo neurotropo del virus, secondo il metodo di Bourdin qui descritto:

    congelare le cervella e frantumarle in uno stabilizzatore Veronal nella proporzione di 10 cervella per 12 ml di stabilizzatore. Centrifugare la sospensione così ottenuta per un'ora a 10 000 giri/min, ad una temperatura di 4 gC. Il supernatante costituisce l'antigene. Viene preferibilmente utilizzato senza ulteriori modificazioni ma può essere inattivato con beta-propiolattone. L'inattivazione può essere ottenuta aggiungendo 0,1 ml di una soluzione al 3 % di beta-propiolattone in acqua distillata per 0,9 ml di antigene ed agitando la miscela per 3 ore a temperatura ambiente in una cappa ventilata e per 18 ore a 4 gC. È ugualmente possibile utilizzare il metodo Casals [Casals J. (1949)].

    In mancanza di un siero standard internazionale, l'antigene dovrà essere titolato nei confronti di un siero campione positivo, preparato localmente.

    I sieri debbono essere riscaldati per 30 minuti a 60 gC. Per evitare effetti anticomplementari, il siero dovrà essere separato dal sangue non appena possibile, in particolare il siero di asino. Per il test si dovranno utilizzare sieri campione positivi e negativi.

    È possibile utilizzare sia una macrotecnica che ua microtecnica. In entrambi i casi, il punto finale sarà un'emolisi

    del 50 %.

    Ad un volume di doppie diluizioni di siero, si aggiunga un volume di antigene, come indicato dalla titolatura in modo da ottenere due unità. Miscelare e lasciare per 15 minuti a temperatura ambiente. Aggiungere due volumi di complemento contenenti cinque unità, miscelare, coprire i piatti e lasciarli per 18 ore a 4 gC. Il complemento dovrà essere titolato in presenza di un antigene, per tener conto di tutti gli effetti anticomplementari. Dopo aver lasciato i piatti per altri 15 minuti a temperatura ambiente, aggiungere un volume di eritrociti ovini sensibilizzati, diluiti al 3 %. Miscelare e mantenere in incubazione a 37 gC per 30 minuti, miscelando di nuovo ogni 15 minuti di incubazione. Se si utilizzano piatti, centrifugarli per 5 minuti a 1 500 giri/min a 4 gC.

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