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Document 31989R3923
Commission Regulation (EEC) No 3923/89 of 21 December 1989 on the supply of various lots of skimmed-milk powder as food aid
REGOLAMENTO (CEE) N. 3923/89 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1989 relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare
REGOLAMENTO (CEE) N. 3923/89 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1989 relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare
GU L 375 del 23.12.1989, p. 56–59
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1990
REGOLAMENTO (CEE) N. 3923/89 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1989 relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare -
Gazzetta ufficiale n. L 375 del 23/12/1989 pag. 0056 - 0059
REGOLAMENTO (CEE) N. 3923/89 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1989 relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob; considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato al Sudan 1 000 t di latte scremato in polvere; considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. ALLEGATO PARTITE A e B 1. Azioni n. (1): 859/89 e 860/89 - Decisione della Commissione del 22. 6. 1989. 2. Programma: 1989. 3. Beneficiario: Soudan Food Aid National Administration (FANA), Ministry of Finance and Economic Planning, PO Box 735, Khartoum, telex 324, indirizzo telegrafico: MAONAT. 4. Rappresentante del beneficiario (3): Ambassade de la république du Soudan, avenue F. Roosevelt, 124, B-1050 Bruxelles, tel. 647 94 94. 5. Luogo o paese di destinazione: Sudan. 6. Prodotto da mobilitare: partita A: latte scremato in polvere; partita B: latte scremato in polvere vitaminizzato. 7. Caratteristiche e qualità della merce (2) (6) (7): vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.1.A.1 e I.1.A.2 per la partita A e pag. 4, da I.1.B.1 a I.1.B.3 per la partita B. 8. Quantitativo globale: 1 000 t. 9. Numero dei lotti: 2 (A: 600 t; B: 400 t). 10. Condizionamento e marcatura: 25 kg e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.1.A.3 e I.1.A.4 per la partita A e pag. 4 e 6, I.1.B.4 e I.1.B.4.3 per la partita B. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi allegato II e vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.1.A.4 per la partita A e pag. 6, I.1.B.5 per la partita B. 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità. La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere effettuate dopo l'attribuzione della fornitura. 12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: Port Sudan. 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco, in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dall'1. al 15. 2. 1990. 18. Data limite per la fornitura: 15. 3. 1990. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara. 20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4): 8. 1. 1990, alle ore 12. 21. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 22. 1. 1990, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco, in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 10. al 20. 2. 1990; c) data limite per la fornitura: 31. 3. 1990. 22. Importo della garanzia di gara: 20 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte: Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/58 200, Rue de la Loi B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B o 25670 B. 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5): restituzione applicabile il 17. 11. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3449/89 (GU n. L 333 del 17. 11. 1989, pag. 8). Note (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate. (3) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: Delegation of the Commission of the European Communities in Sudan AAAID Building, Osman Digna Avenue, Khartoum, telex 23096 DELSU SD. (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente: - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato; - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: 235 01 32 236 10 97 235 01 30 236 20 05. (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato. (6) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario. (7) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine. ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Designación de la partida Cantidad total de la partida (en toneladas) Cantidades parciales (en toneladas) Beneficiario País destinatario Inscripción en el embalaje Parti Totalmaengde (i tons) Delmaengde (i tons) Modtager Modtagerland Emballagens paategning Bezeichnung der Partie Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Teilmengen (in Tonnen) Empfaenger Bestimmungsland Aufschrift auf der Verpackung Charaktirismos tis partidas Synoliki posotita tis partidas (se tonoys) Merikes posotites (se tonoys) Dikaioychos Chora proorismoy Endeixi epi tis syskevasias Lot Total quantity (in tonnes) Partial quantities (in tonnes) Beneficiary Recipient country Markings on the packaging Désignation de la partie Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Bénéficiaire Pays destinataire Inscription sur l'emballage Designazione della partita Quantità totale della partita (in tonnellate) Quantitativi parziali (in tonnellate) Beneficiario Paese destinatario Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding van de partij Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Deelhoeveelheden (in ton) Begunstigde Bestemmingsland Aanduiding op de verpakking Designaçao da parte Quantidade total (em toneladas) Quantidades parciais (em toneladas) Beneficiário País destinatário Inscriçao na embalagem (1) (2) (3) (4) (5) (6) A 600 Sudan Sudan Action No 859/89 / Skimmed milk powder / Gift of the European Economic Community to Sudan B 400 Sudan Sudan Action No 860/89 / Skimmed milk powder / Gift of the European Economic Community to Sudan / For free distribution