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Document 31978R0625

Regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione, del 30 marzo 1978, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere

GU L 84 del 31.3.1978, p. 19–24 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1996; abrogato da 31996R0322

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/625/oj

31978R0625

Regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione, del 30 marzo 1978, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 31/03/1978 pag. 0019 - 0024
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 20 pag. 0170
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0259
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0259
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0179
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0179


++++

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 625/78 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1978

relativo alle modalità di applicazione per l ' ammasso pubblico di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2560/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 5 , e l ' articolo 28 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1055/77 del Consiglio , del 17 maggio 1977 , relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d ' intervento ( 3 ) , in particolare l ' articolo 4 ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1108/68 della Commissione , del 27 luglio 1968 , relativo alle modalità d ' applicazione dell ' ammasso pubblico di latte scremato in polvere ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1457/75 ( 5 ) , è stato modificato a più riprese ; che , tenuto conto dell ' esperienza acquisita in sede di applicazione , esso dovrebbe formare oggetto di nuovi adeguamenti ; che , per maggior chiarezza , occorre pertanto abrogare il predetto regolamento e sostituirlo con un nuovo testo ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1014/68 del Consiglio , del 20 luglio 1968 , che stabilisce le norme generali che disciplinano l ' ammasso pubblico del latte scremato in polvere ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1211/69 ( 7 ) , ha stabilito le norme generali che disciplinano l ' ammasso pubblico del latte scremato in polvere ; che la definizione delle modalità d ' applicazione implica che siano stabilite le condizioni d ' acquisto del latte scremato in polvere da parte dell ' organismo d ' intervento ;

considerando che , a norma dell ' articolo 1 , paragrafo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1014/68 , gli organismi d ' intervento acquistano esclusivamente latte scremato in polvere di prima qualità che risponda a determinati requisiti di conservazione e ad alcune condizioni per quanto riguarda il quantitativo minimo , l ' imballaggio e le indicazioni da apporre sull ' imballaggio ; che , al fine di garantire la qualità del prodotto offerto all ' intervento , in particolare l ' assenza di altri prodotti aggiunti , e la sua buona conservazione , occorre fissare le norme che devono essere rispettate dagli stabilimenti in cui si procede alla fabbricazione del latte scremato in polvere ed istituire un controllo , stabilendone le modalità , cui sono sottoposti tali stabilimenti , la produzione e la qualità del latte scremato in polvere ;

considerando che è opportuno fissare l ' età massima del latte scremato in polvere offerto all ' intervento ; che le sue caratteristiche devono essere definite tenendo conto dei criteri in materia di qualità e di imballaggio vigenti negli scambi internazionali ; che occorre inoltre tener conto delle esigenze che , sulla base dell ' esperienza , devono essere rispettate ai fini del corretto funzionamento del regime dell ' intervento ; che , per garantire il conseguimento di questo obiettivo , in particolare ai fini di un ' applicazione uniforme della regolamentazione , è opportuno determinare i metodi di analisi del prodotto e , sul piano della tecnica amministrativa , precisare talune modalità e i termini per l ' accettazione dell ' offerta di vendita , per la presa in consegna e per il pagamento del latte scremato in polvere da parte dell ' organismo d ' intervento , nonché le condizioni necessarie per rimborsare all ' organismo d ' intervento le spese sostenute nel caso che al termine del controllo di qualità si constatasse che il latte scremato in polvere non risponde ai requisiti stabiliti dal presente regolamento ;

considerando che , a norma dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1014/68 , le spese supplementari di trasporto sono a carico dell ' organismo d ' intervento se la consegna è effettuata presso un deposito diverso da quello che si trova ad una distanza massima ; che tale distanza massima deve essere determinata tenendo conto delle condizioni abituali ; che è necessario che l ' importo forfettario supplementare delle spese di trasporto , fissato per tonnellata e per chilometro , tenga conto delle spese medie nella Comunità ;

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1055/77 dispone , all ' articolo 1 , paragrafo 1 , che un organismo d ' intervento puo essere autorizzato ad immagazzinare il latte scremato in polvere fuori del territorio dello Stato membro da cui dipende ; che in tal caso gli importi compensativi monetari non vengono applicati ;

considerando che per garantire il buon funzionamento di un siffatto regime , è necessario prevedere che l ' organismo d ' intervento disponga dei prodotti in oggetto prima del lor trasferimento in un altro Stato membro ; che questa norma non deve tuttavia pregiudicare il principio di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1014/68 ;

considerando che all ' atto dell ' uscita dall ' ammasso , se la consegna del latte scremato in polvere è effettuata partenza deposito , occorre prevedere che gli organismi d ' intervento mettano i prodotti in questione a disposizione dei vari Stati membri secondo modalità comuni ;

considerando che a norma dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1014/68 occorre stabilire le condizioni cui debbono soddisfare i depositi ;

considerando che occorre precisare che il regolamento ( CEE ) n . 1108/68 continua ad applicarsi per quanto riguarda il regolamento ( CEE ) n . 2058/77 della Commissione , del 16 settembre 1977 , recante modalità di applicazione del regolamento ( CEE ) n . 1621/77 relativo al trasferimento all ' organismo d ' intervento italiano di latt scremato in polvere da parte degli organismi d ' intervento d altri Stati membri ( 8 ) , dal momento che lo smaltimento dei quantitativi in oggetto non è ancora ultimato ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Puo essere offerto all ' intervento unicamente latte scremato in polvere di prima qualità ,

a ) fabbricato in stabilimenti contraddistinti da un numero d ' ordine attribuito loro previo ottenimento di un ' autorizzazione concessa in conformità delle disposizioni dell ' articolo 3 dall ' organismo competente dello Stato membro in cui sono insediati ,

b ) rispondente ai requisiti in materia di qualità , di imballaggio e di indicazioni esterne , menzionati negli allegati del presente regolamento ,

c ) non contenente altri prodotti , in particolare latticello e siero di latte , e fabbricato con latte scremato senza aggiunta di prodotti estranei ,

e

d ) che , al momento dell ' accettazione dell ' offerta di vendita da parte dell ' organismo d ' intervento , sia stato fabbricato da non più di un mese o , nel caso contemplato dall ' allegato III , secondo comma , lettera f ) , da pi ù d 4 settimane , calcolate a partire dal primo giorno della settimana successiva alla sua fabbricazione .

2 . Ai sensi del presente regolamento s ' intende per :

a ) latticello : il sottoprodotto della fabbricazione del burro ottenuto dopo zangolatura o burrificazione continua della crema e separazione della fase grassa solida ;

b ) siero di latte : il sottoprodotto della fabbricazione del formaggio e della caseina ottenuto dall ' azione degli acidi , del caglio e / o dei procedimenti chimico-fisici .

3 . Gli acquisti possono riguardare soltanto partite di almeno 20 tonnellate . Tale quantitativo puo essere aumentato dagli Stati membri .

4 . Il giorno dell ' accettazione dell ' offerta di vendita di cui al paragrafo 1 , lettera d ) , nonché i corrispondenti quantitativi e le date di fabbricazione sono registrati dall ' organismo d ' intervento .

Articolo 2

1 . La data di presa in consegna del latte scremato in polvere da parte dell ' organismo d ' intervento è fissata ne termine massimo di un mese a decorrere dal giorno dell ' accettazione dell ' offerta di vendita , di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera d ) .

Ai sensi del presente regolamento , il giorno della presa in consegna è il giorno dell ' entrata del latte scremato in polvere nel deposito designato dall ' organismo d ' intervento .

2 . Il pagamento del latte scremato in polvere è effettuato nel termine massimo di due mesi a decorrere dal giorno del ricevimento dell ' offerta da parte dell ' organis d ' intervento .

3 . All ' atto dell ' offerta , il venditore s ' impegna , nel caso che il latte scremato in polvere risulti al controllo non conforme ai requisiti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 ,

_ a riprendere la merce in oggetto ,

_ a rimborsare all ' organismo d ' intervento il prezzo della merce non conforme , calcolato sulla base del prezzo d ' acquisto ,

_ a pagare le spese d ' ammasso dei quantitativi in oggetto dal giorno della presa in consegna fino all ' uscita dal deposito .

Queste spese di ammasso sono stabilite forfettariamente per tonnellata nel modo seguente :

a ) 7,52 UC per spese fisse ;

b ) 0,041 UC / giorno di ammasso per le spese di permanenza in deposito ;

c ) se il pagamento è stato effettuato , gli oneri finanziari sono calcolati a decorrere dal giorno del pagamento , sulla base del prezzo d ' acquisto e di un tasso d ' interesse dell ' 8 % .

Gli importi di cui al comma precedente sono gli importi applicabili il giorno della presa in consegna . Tali importi sono convertiti nella moneta nazionale avvalendosi del tasso in vigore il giorno stesso .

Detti importi sono accreditati al FEAOG su un conto ad hoc , come pure eventualmente , l ' importo del rimborso di cui al primo comma , secondo trattino .

Articolo 3

1 . Puo ottenere l ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 paragrafo 1 , lettera a ) , soltanto uno stabilimento che :

a ) disponga degli impianti tecnici appropriati ;

b ) s ' impegni a tenere permanentemente i registri stabiliti dall ' organismo competente di ciascuno Stato membro , dai quali risultino l ' origine delle materie prime , i quantitativi di latte scremato , di latticello e di siero latte trattati , il tipo di trattamento termico del latte scremato , i quantitativi di prodotti ottenuti , l ' imballaggio , l ' identificazione e la data di uscita di ciascuna partita di latte scremato in polvere , di latticello in polvere e di siero di latte in polvere ;

c ) accetti di sottoporre la propria produzione di latte scremato in polvere , suscettibile di essere offerta all ' intervento , ad un controllo ufficiale specifico .

2 . Le modalità di controllo , di cui al paragrafo 1 , lettera c ) , stabilite dall ' organismo competente interessato , devono prevedere almeno :

_ frequenti e improvvisi controlli in loco dello stabilimento , riguardanti , in particolare , le condizioni di fabbricazione e la tenuta dei registri , di cui al paragrafo 1 , lettera b ) ;

_ un regime di temporanea sospensione dell ' autorizzazione ed eventualmente la sua revoca fino all ' ottenimento di una nuova autorizzazione in caso di infrazioni gravi alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all ' articolo 1 , paragrafo 1 del presente regolamento .

Per quanto riguarda la frequenza dei controlli , si tiene conto , in particolare , del volume dei quantitativi di latte scremato in polvere consegnati all ' intervento dagli stabilimenti in oggetto .

3 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in ordine al controllo di cui al paragrafo 2 .

Articolo 4

L ' organismo che provvede al controllo dell ' osservanza delle disposizioni dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere b ) , c ) e d ) annota , precisando ogni caratteristica del prodotto di cui al paragrafo 1 dell ' allegato I , i risultat dell ' analisi di ciascuna partita offerta che sono , in un secondo tempo , trascritti in un certificato rilasciato su domanda , in particolare in caso di trasferimento in un altro Stato membro o di esportazione .

Articolo 5

1 . La distanza massima di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 1014/68 , è stabilita in 100 km .

2 . Le spese supplementari di trasporto , di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1014/68 , sono fissate in 0,034 unità di conto per tonnellata e per chilometro .

3 . Tuttavia , per quanto concerne l ' applicazione dell ' articolo 3 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1014/68 , nel caso in cui l ' organismo d ' intervento acquirente si trovi in uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il latte scremato in polvere offerto è ammassato , per il calcolo della distanza massima di cui al paragrafo 1 , non deve essere conteggiata la distanza tra il magazzino di ammasso del venditore e la frontiera dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento acquirente .

Articolo 6

Se il deposito disponibile più vicino , designato dall ' organismo d ' intervento in conformità dell ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1014/68 e dell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1055/77 , è situato fuori del territorio dello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento che ha acquistato il lat scremato in polvere , si applicano le seguenti disposizioni :

1 . l ' organismo d ' intervento provvede ad acquistare , i conformità dell ' articolo 1 del presente regolamento , il latte scremato in polvere offerto ; il trasferimento di proprietà deve essere effettuato prima della sua esportazione verso un altro Stato membro o un paese terzo ;

2 . il contratto di acquisto

a ) precisa

_ la data del trasferimento di proprietà del latte scremato in polvere , nonché

_ il deposito dove dovrà essere consegnato ;

b ) prevede che il venditore s ' impegni :

_ ad effettuare il trasporto del latte scremato in polvere sino al deposito di cui alla lettera a ) , secondo trattino , essendo inteso che le spese supplementari di trasporto gli saranno rimborsate in conformità dell ' articolo 5 , paragrafo 2 ; in tal caso , il paragrafo 3 del predetto articolo non si applica ;

_ ad assicurare a sue spese il latte scremato in polvere da trasportare ;

_ a pagare gli importi compensativi monetari nel caso che non sia stato effettuato il pagamento di cui alla lettera c ) ;

c ) prevede che il pagamento del prezzo di acquisto e delle spese supplementari di trasporto , di cui alla lettera b ) , sia subordinato all ' arrivo a destinazione del prodott in oggetto nello stesso stato constatato prima dell ' acquist di cui al paragrafo 1 .

Articolo 7

1 . I depositi di cui all ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 1014/68 devono soddisfare ai seguenti requisiti :

a ) essere asciutti , puliti e non infestati da insetti o roditori ;

b ) essere privi di odori estranei ;

c ) permettere una buona aerazione ;

d ) disporre di una capacità sufficiente e d ' una attrezzatura adeguata a tale capacità .

2 . Il magazzinaggio si effettua su palette o supporti adeguati , che presentano garanzie equivalenti .

Articolo 8

Al momento dell ' uscita dal deposito , l ' organismo d ' intervento , se il latte scremato in polvere è consegnato partenza deposito , mette il prodotto a disposizione dell ' acquirente :

_ caricato , sul mezzo di trasporto alla banchina del deposito , stivamento escluso , se si tratta di automezzo o di vagone ferroviario ;

_ sulla banchina del deposito , se si tratta di altro mezzo di trasporto , in particolare di un container .

Articolo 9

1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1108/68 è abrogato . Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda l ' articolo 2 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2058/77 della Commissione .

2 . I richiami al regolamento ( CEE ) n . 1108/68 si intendono riferiti al presente regolamento .

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1 * luglio 1978 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 30 marzo 1978 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

( 2 ) GU n . L 303 del 28 . 11 . 1977 , pag . 2 .

( 3 ) GU n . L 128 del 24 . 5 . 1977 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 184 del 29 . 7 . 1968 , pag . 34 .

( 5 ) GU n . L 145 del 6 . 6 . 1975 , pag . 17 .

( 6 ) GU n . L 173 del 22 . 7 . 1968 , pag . 4 .

( 7 ) GU n . L 155 del 28 . 6 . 1969 , pag . 13 .

( 8 ) GU n . L 239 del 17 . 9 . 1977 , pag . 16 .

ALLEGATO I

QUALITA DEL LATTE SCREMATO IN POLVERE

1 . Caratteristiche

a ) tenore di materie grasse : massimo 1,25 % ( 1 )

b ) tenore di acqua : massimo 4,0 %

c ) acidità titolabile :

_ in ml di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo per grammo : massimo 3,0 %

_ in acido lattico : massimo 0,15 %

d ) ricerca di neutralizzanti : negativa

e ) additivi : nessuno

f ) prova di fosfatasi : negativa , cioè pari o inferiore 4 ug / g di latte ricostituito

g ) indice di insolubilità : massimo 0,5 ml

h ) grado di purezza : minimo disco B ( 15,0 mg )

i ) tenore di microorganismi : massimo 50 000 per g

k ) ricerca di coliformi : negativo in 0,1 g

l ) ricerca di latticello : negativa

m ) ricerca di siero di latte ( 2 ) : negativa

n ) gusto e odore : netti

o ) aspetto : colore bianco o leggermente paglierino , assenza di impurità e di particelle colorate

2 . Metodi di controllo

a ) Fatte salve le disposizioni relative all ' armonizzazione dei metodi di analisi , ai fini dell ' applicazione del presente regolamento sono obbligatori i seguenti metodi di riferimento :

_ dosaggio delle sostanze grasse : norme internazionali FIL 9 A : 1969 ;

_ dosaggio dell ' acqua : norme internazionali FIL 26 : 1964 ;

_ dosaggio dell ' acidità : ADMI standard methods Ed . 1971 , pag . 31 ;

_ ricerca di neutralizzanti : norme internazionali FIL 69 : 1972 o un metodo enzimatico atto a dare risultati equivalenti ;

_ prova della fosfatasi : norme internazionali FIL 63 : 1971 ;

_ indice di insolubilità : ADMI standard methods Ed . 1971 , pag . 26 ;

_ determinazione del grado di purezza : ADMI standard methods Ed . 1971 , pag . 28

_ tenore di microrganismi : norme internazionali FIL 49 : 1970 ;

_ ricerca dei coliformi : norme internazionali FIL 64 : 1971 ;

b ) per quanto concerne le ricerce del :

_ latticello : l ' assenza di latticello puo essere stabilita sia operando un inopinato controllo in loco dello stabilimento effettuato almeno una volta alla settimana sia analizzando in laboratorio il prodotto finito ( 3 ) ;

_ siero di latte ( 2 ) : determinazione dell ' acido sialico e del complesso cisteina-cistina qualora i glycomacropeptides del siero di latte determinati con una prova semplificata , i lattati e le ceneri siano superiori rispettivamente al 3 % , a 150 mg/100 g , all 8 % .

( 1 ) Tuttavia fino al 31 ottobre 1978 il tenore massimo e di 1,50 % .

( 2 ) Sino alla data di cui al comma seguente , gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione i valori massimi e minimi constatati , nonche il valore medio determinato nel corso del mese precedente , per quanto riguarda la determinazione dell ' acido sialico o del complesso cistema-cistina di cui al paragrafo 1 , lettera m ) , e al paragrafo 2 , lettera b ) , secondo trattino , precisando i metodi di analisi impiegati nonche i valori limite applicati ai fini della valutazione del requisito menzionato al paragrafo 1 , lettera m ) .

Entro un anno dall ' entrata in vigore del presente regolamento , la Commissione adotta le disposizioni relative a detti valori limite .

( 3 ) Gli Stati membri comunicano alla Commissione il metodo scelto .

Inoltre gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione i valori minimi e massimi rilevati nonche il valore medió stabilito nei mesi precedenti , per quanto concerne il risultato dell ' analisi di laboratorio effettuata .

ALLEGATO II

IMBALLAGGIO

1 . Imballaggi

Gli imballaggi sono nuovi , puliti , asciutti e intatti , di contenuto netto di 25 chilogrammi e di confezione rispondente a una delle seguenti formule :

a ) 4 sacchi di carta " Kraft " , aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m2 ;

1 sacco di carta catramata interposto , avente resistenza corrispondente ad almeno 140 g per m2 ;

1 sacco interno di polietilene di almeno 0,08 mm ( 1 ) di spessore , termosaldato o a doppia legatura ;

b ) 1 sacco di carta " Kraft " , avente resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m2 ;

1 sacco di carta " Kraft " con rivestimento in polietilene , avente resistenza corrispondente ad almeno 80 g + 15 g per m2 ;

3 sacchi di carta " Kraft " , aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m2 ;

1 sacco interno di polietilene di almeno 0,08 mm ( 1 ) di spessore , termosaldato o a doppia legatura ;

c ) 1 sacco interno di carta " Kraft " , avente resistenza corrispondente ad almeno 85 g per m2 ;

1 sacco di carta " Kraft " con rivestimento in polietilene , avente resistenza corrispondente ad almeno 70 g + 15 g per m2 ;

2 sacchi di carta " Kraft " , aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g per m2 ;

1 sacco interno di polietilene di almeno 0,12 mm di spessore , termosaldato o a doppia legatura .

2 . Riempimento

All ' atto del riempimento , si deve fare in modo che il sacco non presenti delle pieghe e che il contenuto risulti ben compresso .

( 1 ) Per quanto riguarda lo spessore del sacco interno di polietilene di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , terzo comma , e lettera b ) , quarto comma , gli Stati membri possono ammettere , sino al 31 dicembre 1978 , l ' impiego di imballaggi rispondenti ai requisiti di cui all ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 1108/68 , punto 2 , lettera a ) e b ) , ossia aventi uno spessore di 0,06 mm .

ALLEGATO III

ETICHETTATURA

a ) dicitura " latte scremato in polvere Spray " , in una delle lingue della Comunità ;

b ) peso netto ;

c ) Stato membro produttore ;

d ) numero della partita di fabbricazione ;

e ) numero d ' ordine dello stabilimento ;

f ) data di fabbricazione , eventualmente in codice . Se il latte scremato in polvere è immagazzinato in silos , la data di fabbricazione è sostituita dalla settimana di fabbricazione .

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