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Document 31970R1491

Regolamento (CEE) n. 1491/70 della Commissione, del 27 luglio 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 837/68 relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero

GU L 165 del 28.7.1970, p. 8–8 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(II) pag. 503 - 503

Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1491/oj

31970R1491

Regolamento (CEE) n. 1491/70 della Commissione, del 27 luglio 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 837/68 relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 165 del 28/07/1970 pag. 0008 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 3 pag. 0047
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0438
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 3 pag. 0047
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0503
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0139
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 3 pag. 0251
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 3 pag. 0251


REGOLAMENTO (CEE) N. 1491/70 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1970 che modifica il regolamento (CEE) n. 837/68 relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69 (4), stabilisce i limiti entro i quali le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo applicabile al melasso non comportano modifiche di quest'ultimo;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione di tali disposizioni ha dimostrato che la possibilità di poter modificare il prelievo del melasso è troppo ridotta ; che pertanto necessita diminuire il limite in causa;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 837/68 l'importo di 0,10 è sostituito da quello di 0,05.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno seguente quello della sua pubblicazione alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI (1)GU n. 308 del 18.12.1967, pag. 1. (2)GU n. L 143 del 1º.7.1970, pag. 1. (3)GU n. L 151 del 30.6.1968, pag. 42. (4)GU n. L 102 del 30.4.1969, pag. 1.

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