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Document 22013D0103

Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2013, del 14 giugno 2013 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

OJ L 318, 28.11.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 318, 28.11.2013, p. 2–2 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103(2)/oj

28.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 103/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1064/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, che modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei test rapidi (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/762/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/786/UE della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di talune malattie degli animali acquatici in alcune zone dell’Irlanda, della Finlandia e del Regno Unito (4).

(5)

Il regolamento (UE) n. 1190/2012 abroga il regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione (5), che è integrato nell’accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(7)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:

1)

al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0762: Decisione di esecuzione 2012/762/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012 (GU L 336 dell’8.12.2012, pag. 94).»;

2)

al punto 94 (decisione 2010/221/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 D 0786: Decisione di esecuzione 2012/786/UE della Commissione, del 13 dicembre 2012 (GU L 347 del 15.12.2012, pag. 36).»;

3)

al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32012 R 1064: Regolamento (UE) n. 1064/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012 (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 13).»;

4)

nella parte 7.2, il testo del punto 51 [regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione] è sostituito da quanto segue:

«32012 R 1190: Regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 13.12.2012, pag. 29).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1064/2012 e (UE) n. 1190/2012 e delle decisioni di esecuzione 2012/762/UE e 2012/786/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 314 del 14.11.2012, pag. 13.

(2)  GU L 340 del 13.12.2012, pag. 29.

(3)  GU L 336 dell’8.12.2012, pag. 94.

(4)  GU L 347 del 15.12.2012, pag. 36.

(5)  GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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