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Document 22013D0103
Decision of the EEA Joint Committee No 103/2013 of 14 June 2013 amending Annex I (Veterinary and phytosanitary matters) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2013, del 14 giugno 2013 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2013, del 14 giugno 2013 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
OJ L 318, 28.11.2013, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 318, 28.11.2013, p. 2–2
(HR)
In force
28.11.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 318/3 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 103/2013
del 14 giugno 2013
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1064/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, che modifica l’allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei test rapidi (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/762/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/786/UE della Commissione, del 13 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l’introduzione di talune malattie degli animali acquatici in alcune zone dell’Irlanda, della Finlandia e del Regno Unito (4). |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 1190/2012 abroga il regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione (5), che è integrato nell’accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(6) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein. |
(7) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:
1) |
al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:
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2) |
al punto 94 (decisione 2010/221/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
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3) |
al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:
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4) |
nella parte 7.2, il testo del punto 51 [regolamento (CE) n. 584/2008 della Commissione] è sostituito da quanto segue: «32012 R 1190: Regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, sull’obiettivo dell’Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e della Salmonella Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 13.12.2012, pag. 29).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 1064/2012 e (UE) n. 1190/2012 e delle decisioni di esecuzione 2012/762/UE e 2012/786/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (6).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 314 del 14.11.2012, pag. 13.
(2) GU L 340 del 13.12.2012, pag. 29.
(3) GU L 336 dell’8.12.2012, pag. 94.
(4) GU L 347 del 15.12.2012, pag. 36.
(5) GU L 162 del 21.6.2008, pag. 3.
(6) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.