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Document 22008D0075

Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2008, del 6 giugno 2008 , che modifica il protocollo 30 dell’accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

GU L 257 del 25.9.2008, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/75(2)/oj

25.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/2008

del 6 giugno 2008

che modifica il protocollo 30 dell’accordo SEE, sulle disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 30 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 90/2004 dell'8 giugno 2004 (1).

(2)

Il programma statistico SEE 1998-2002 non è più applicabile e dovrebbe pertanto essere soppresso dall'accordo.

(3)

La struttura del protocollo 30 dovrebbe essere semplificata.

(4)

Questa semplificazione strutturale non dovrebbe incidere nel merito per quanto concerne la cooperazione statistica del SEE nel periodo 2003-2007, integrata nel protocollo 30 dalle decisioni del Comitato misto SEE n. 163/2003 (2) e n. 90/2004.

(5)

Il programma statistico SEE 2008-2012 dovrebbe basarsi sulla decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 (3), e dovrebbe includere gli elementi del programma necessari per la descrizione e il controllo di tutti gli aspetti economici, sociali e ambientali pertinenti dello Spazio economico europeo.

(6)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 30 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare a decorrere dal 1o gennaio 2008,

DECIDE:

Articolo 1

Il protocollo 30 dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'elenco dei comitati concordato dalle parti contraenti dell'accordo e contenuto nel verbale concordato del protocollo 30 dei negoziati per un accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i loro Stati membri e gli Stati EFTA sullo Spazio economico europeo non pregiudica la partecipazione degli Stati EFTA ad altri comitati o organismi comunitari conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 30 modificato dalla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.

(2)  GU L 41 del 12.2.2004, pag. 64.

(3)  GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il testo del protocollo 30 dell'accordo è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Una conferenza cui partecipano i rappresentanti degli organismi statistici nazionali delle parti contraenti, l'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) e l'Ufficio statistico dell'EFTA (ESO) fissa gli orientamenti della cooperazione statistica ed elabora i programmi e le procedure per la cooperazione statistica in stretto coordinamento con quelli della Comunità e ne controlla l'attuazione. La conferenza e il comitato del programma statistico (CPS) stabiliscono i propri compiti ai fini del presente protocollo nel corso di riunioni congiunte note come conferenza CPS/SEE, conformemente a specifiche regole procedurali che deve fissare la conferenza CPS/SEE stessa.

2.   Fin dall'inizio della cooperazione relativa ai programmi e alle attività di cui al presente protocollo, gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, ai comitati e ad altri organismi comunitari che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali programmi e attività.

3.   Le informazioni statistiche provenienti dagli Stati EFTA sono da essi trasmesse a Eurostat per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione. A tal fine l'ESO opera in stretta collaborazione con gli Stati EFTA e con Eurostat, onde garantire che i dati provenienti da tali Stati siano trasmessi adeguatamente e divulgati ai vari gruppi di utenti attraverso i normali canali di diffusione nell'ambito delle statistiche SEE.

4.   Gli Stati EFTA si assumono le spese supplementari sostenute da Eurostat per la memorizzazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati provenienti dai loro paesi.

5.   Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai costi generali della Comunità derivanti dalla loro partecipazione ai programmi e alle attività contemplati dal presente protocollo diversi da quelli sostenuti per la memorizzazione, la diffusione o l'elaborazione dei dati ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo

6.   Il trattamento delle statistiche provenienti dagli Stati EFTA è disciplinato dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1).

7.   Viene redatta e presentata alla conferenza CPS/SEE di cui al paragrafo 1 e al Comitato misto SEE una relazione annuale congiunta ESO/Eurostat che verifica se sono stati rispettati gli obiettivi, le priorità e le azioni pianificati in relazione al presente protocollo.

Articolo 2

Programma statistico 2003-2007

1.   Il programma statistico comunitario 2003-2007 istituito dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4 costituisce il quadro delle attività statistiche SEE da effettuare tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2007. Tutti i campi e i temi principali del programma statistico comunitario 2003-2007 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.

2.   A partire dal 1o gennaio 2003, l'Ufficio statistico dell'EFTA elabora un programma statistico annuale SEE specifico in consultazione con il gruppo di lavoro dei capi degli istituti nazionali di statistica EFTA. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione ed è parallelo ad esso, conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4.

3.   A partire dal 1o gennaio 2003, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, con un importo pari al 75 % dell'importo indicato nelle linee di bilancio B5-600A e B5-600B o nell'articolo successivo (Politica d'informazione statistica) del bilancio comunitario

4.   Il presente articolo riguarda i seguenti atti comunitari:

32002 D 2367: decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1), modificata da:

32004 D 0787: decisione n. 787/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

Articolo 3

Programma statistico 2008-2012

1.   Il programma statistico comunitario 2008-2012 istituito dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4 costituisce il quadro delle attività statistiche SEE da effettuare tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012. Tutti i campi e i temi principali del programma statistico comunitario 2008-2012 sono considerati pertinenti per la cooperazione statistica SEE e sono aperti alla piena partecipazione degli Stati EFTA.

2.   A partire dal 1o gennaio 2008, l'Ufficio statistico dell'EFTA e Eurostat elaborano insieme un programma statistico annuale SEE specifico. Il programma statistico annuale SEE rientra nell'ambito del programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione ed è parallelo ad esso, conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di cui al paragrafo 4. Il programma statistico annuale SEE è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.

3.   A partire dal 1o gennaio 2008, gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo e dei relativi regolamenti finanziari, con un importo pari al 75 % dell'importo indicato nelle linee di bilancio 29 02 03 e 29 01 04 01 (Politica d'informazione statistica) del bilancio comunitario.

4.   Il presente articolo riguarda il seguente atto comunitario:

32007 D 1578: decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15).»


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