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Document 02006R1539-20070101

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1539/2006 della Commissione del 13 ottobre 2006 che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2007 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1539/2007-01-01

2006R1539 — IT — 01.01.2007 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 1539/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2007 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

(GU L 283, 14.10.2006, p.14)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 306/2007 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 2007

  L 81

22

22.3.2007




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1539/2006 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2006

che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2007 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità ( 1 ), in particolare l’articolo 6,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro ( 2 ), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Secondo l’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità ( 3 ), la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2007. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’esecuzione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento.

(2)

Gli Stati membri che partecipano all’esecuzione del piano per il 2007 hanno fornito le informazioni richieste conformemente al disposto dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(3)

Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell’esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.

(4)

L’articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera c), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede che siano messi a disposizione stanziamenti per l’acquisto sul mercato comunitario di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d’intervento. Poiché le scorte di latte scremato in polvere e di riso attualmente detenute dagli organismi di intervento sono molto scarse e sono già state prese misure, rispettivamente per la loro vendita sul mercato e la loro distribuzione secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3149/92, e tenuto conto che nessun acquisto di questi prodotti è previsto nel 2006, occorre stabilire gli stanziamenti che consentano di acquistare sul mercato la quantità di latte scremato in polvere e di riso necessaria per il piano del 2007. Occorre inoltre adottare specifiche disposizioni per garantire la corretta esecuzione del contratto di fornitura.

(5)

Per tenere conto delle esigenze specifiche di alcuni Stati membri, occorre autorizzare il ritiro di cereali per il pagamento di riso e prodotti a base di riso, in conformità delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), terzo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(6)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte di intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l’esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all’esecuzione del piano per il 2007, alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

(7)

Per l’esecuzione del piano occorre precisare che il fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell’esercizio di gestione delle scorte pubbliche.

(8)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, ai fini della redazione del piano in oggetto la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono i problemi delle persone indigenti della Comunità.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Per il 2007 la distribuzione delle scorte alimentari a favore delle persone indigenti della Comunità prevista dal regolamento (CEE) n. 3730/87 si svolge in conformità con il piano di distribuzione di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

1.  Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto sul mercato del latte scremato in polvere e del riso necessario per il piano di cui all’articolo 1 sono fissati nell’allegato II.

2.  Il contratto per la fornitura del latte scremato in polvere e del riso di cui al paragrafo 1 è aggiudicato all’offerente selezionato, a condizione che detto offerente costituisca, a nome dell’organismo di intervento, una garanzia equivalente al prezzo dell’offerta.

Articolo 3

Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell’allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

Articolo 4

Per l’esecuzione del piano di cui all’articolo 1 del presente regolamento la data del fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1o ottobre 2006.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

PIANO ANNUALE DI DISTRIBUZIONE PER L’ESERCIZIO 2007

a) Risorse finanziarie messe a disposizione per l’esecuzione del piano in ciascuno Stato membro:



(in EUR)

Stato membro

Stanziamento

Belgique/België

5 817 428

Česká republika

144 453

Eesti

324 813

Elláda

6 267 329

España

54 836 559

France

48 890 266

Ireland

217 997

Italia

70 764 888

Latvija

348 962

Lietuva

3 273 261

Luxembourg

80 707

Magyarország

7 476 638

Malta

384 792

Polska

41 343 047

Portugal

14 086 552

▼M1

România

16 649 889

▼B

Slovenija

1 272 606

Suomi/Finland

3 383 074

▼M1

Totale

275 563 261

▼B

b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento della Comunità e da distribuire negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):



(in tonnellate)

Stato membro

Cereali

Riso (risone)

Burro

Zucchero

Belgique/België

12 000

 
 

2 000

Česká republika

270

 

26

50

Eesti

3 000

 
 
 

Elláda

11 760

3 900

 
 

España

110 000

 

13 650

6 443

France

82 641

23 641

6 500

3 338

Ireland

 
 

80

 

Italia

122 465

20 000

3 570

6 847

Latvija

3 280

 
 
 

Lietuva

12 000

 
 

2 760

Magyarország

52 000

 
 

900

Malta

1 550

 
 
 

Polska

120 230

 

2 400

8 298

Portugal

20 000

14 000

3 300

1 435

▼M1

România

96 712

 
 

11 986

▼B

Slovenija

2 610

 
 

653

Suomi/Finland

16 500

 

500

500

▼M1

Totale

667 018

61 541

30 026

45 210

▼B

(c) Quantitativi di cereali di cui è autorizzato il ritiro dalle scorte d’intervento per il pagamento delle forniture di riso o di prodotti a base di riso mobilizzate sul mercato, fatti salvi i quantitativi massimi di cui alla lettera a):



Stato membro

Tonnellate

Belgique/België

4 146

France

25 590

Lietuva

5 000

Totale

34 736




ALLEGATO II

a) Stanziamenti a favore degli Stati membri per l’acquisto di latte scremato in polvere sul mercato comunitario limitatamente agli importi massimi fissati nell’allegato I, lettera a):



Stato membro

EUR

Belgique/België

2 893 618

Česká republika

17 469

Eesti

5 190

Elláda

4 192 560

France

13 494 861

Italia

39 261 578

Luxembourg

76 864

Magyarország

1 397 520

Malta

118 789

Polska

16 770 240

Slovenija

527 564

Totale

78 756 283

b) Stanziamenti a favore degli Stati membri per l’acquisto di riso sul mercato comunitario limitatamente agli importi massimi fissati nell’allegato I, lettera a):



Stato membro

EUR

Eesti

300

España

2 400 000

Malta

90 750

Slovenija

90 000

Totale

2 581 050




ALLEGATO III

▼M1



Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell’ambito del piano per il 2007

 

Prodotto

Quantità

(t)

Detentore

Destinatario

1.

Frumento tenero

2 207

MMM, Suomi/Finland

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti

2.

Frumento tenero

11 760

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

3.

Frumento tenero

110 000

ONIGC, France

FEGA, España

4.

Frumento tenero

103 429

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

5.

Frumento tenero

19 036

AMA, Österreich

AGEA, Italia

6.

Frumento tenero

5 637

MMM, Suomi/Finland

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

7.

Frumento tenero

1 550

ONIGC, France

National Research and Development Centre, Malta

8.

Frumento tenero

20 000

ONIGC, France

INGA, Portugal

9.

Frumento tenero

96 712

MVH, Magyarország

Paying and Intervention Agency for Agriculture, România

10.

Frumento tenero e altri cereali

2 610

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

11.

Riso

23 641

OPEKEPE, Elláda

ONIGC, France

12.

Riso

20 000

OPEKEPE, Elláda

Ente Risi, Italia

13.

Riso

14 000

OPEKEPE, Elláda

INGA, Portugal

14.

Burro

3 511

Department of Agriculture and Food, Ireland

Office de l’Elevage, France

15.

Zucchero

3 338

FEGA, España

ONIGC, France

16.

Zucchero

2 760

ARR, Polska

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

17.

Zucchero

1 435

FEGA, España

INGA, Portugal

18.

Zucchero

11 986

MVH, Magyarország

Paying and Intervention Agency for Agriculture, România

19.

Zucchero

500

ARR, Polska

MMM, Suomi/Finland



( 1 ) GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

( 2 ) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

( 3 ) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/2006 (GU L 23 del 27.1.2006, pag. 11).

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