This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document E2009C0533
EFTA Surveillance Authority Decision No 533/09/COL of 16 December 2009 amending, for the 77th time, the procedural and substantive rules in the field of State aid by introducing a new chapter on a simplified procedure for treatment of certain types of State aid
Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 533/09/COL, del 16 dicembre 2009 , che modifica per la settantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo relativo a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato
Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 533/09/COL, del 16 dicembre 2009 , che modifica per la settantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo relativo a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato
GU L 75 del 15.3.2012, p. 26–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/26 |
DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA
N. 533/09/COL
del 16 dicembre 2009
che modifica per la settantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo relativo a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),
VISTO l’accordo sullo spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,
VISTO l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
Ai sensi dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità di vigilanza rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.
A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.
L’Autorità ha adottato le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (4) il 19 gennaio 1994.
Il 16 giugno 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (5).
Detta comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo.
Si deve garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato.
Ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell’allegato XV all’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione europea, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea.
Previa consultazione della Commissione europea l’8 dicembre 2009 e degli Stati EFTA con lettere del 20 novembre 2009,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La guida sugli aiuti di Stato è modificata mediante l’introduzione di un nuovo capitolo relativo a una procedura semplificata per l’esame di determinati tipi di aiuti di Stato. Il nuovo capitolo è contenuto nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009
Per l’Autorità di vigilanza EFTA
Per SANDERUD
Presidente
Kristján Andri STEFÁNSSON
Membro del Collegio
(1) Di seguito, «l’Autorità».
(2) Di seguito «l’accordo SEE».
(3) Di seguito «l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte».
(4) Guida all’applicazione e all’interpretazione degli articoli 61 e 62 dell’accordo SEE e dell’articolo 1 del protocollo 3 all’accordo che istituisce un’Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall’Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1. Di seguito denominata «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata nel sito internet dell’Autorità al seguente indirizzo: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/
(5) GU C 136 del 16.6.2009, pag. 3.
ALLEGATO I
ORIENTAMENTI RELATIVI A UNA PROCEDURA DI ESAME SEMPLIFICATA PER DETERMINATI TIPI DI AIUTI DI STATO (1)
1. Introduzione
1) |
I presenti orientamenti illustrano una procedura semplificata in base alla quale l’Autorità, in stretta cooperazione con lo Stato EFTA interessato, intende esaminare in tempi rapidi taluni tipi di aiuti di Stato per i quali l’Autorità deve soltanto verificare che la misura sia conforme alle norme e alle pratiche esistenti, senza esercitare i propri poteri discrezionali. L’esperienza acquisita dall’Autorità nell’applicazione dell’articolo 61 dell’accordo SEE, nonché dei regolamenti, discipline, orientamenti e comunicazioni adottati a norma dell’articolo 61 dell’accordo SEE (2), ha dimostrato che talune categorie di aiuti notificati vengono normalmente autorizzate in quanto non danno adito a dubbi circa la loro compatibilità con l’accordo SEE, salvo circostanze particolari. Tali categorie di aiuti sono descritte dettagliatamente nella sezione 2. Le altre misure di aiuto notificate all’Autorità saranno soggette alle procedure appropriate (3) e, in linea di principio, al Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato. |
2) |
Scopo dei presenti orientamenti è precisare le condizioni in base alle quali l’Autorità adotterà di norma una decisione in forma abbreviata che dichiara taluni tipi di aiuti di Stato compatibili con l’accordo SEE secondo la procedura semplificata e fornisce indicazioni in merito alla procedura stessa. Qualora tutte le condizioni prescritte dai presenti orientamenti siano soddisfatte, l’Autorità si adopererà per adottare una decisione in forma abbreviata di insussistenza di aiuto o di assenza di obiezioni entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica conformemente all’articolo 4, paragrafi 2 o 3, della parte II del protocollo 3 dell’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. |
3) |
Tuttavia, qualora si applichino le riserve o le esclusioni di cui ai punti 6-12 dei presenti orientamenti, l’Autorità potrà ricorrere alla procedura normale relativa agli aiuti notificati descritta al capitolo II del protocollo 3 e quindi adottare una decisione in forma completa a norma dell’articolo 4 e/o dell’articolo 7 del medesimo protocollo. Tuttavia, in ogni caso, gli unici termini giuridicamente vincolanti sono quelli fissati all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 6, del protocollo. 3. |
4) |
Mediante la procedura delineata nei presenti orientamenti, l’Autorità si prefigge di rendere il controllo SEE degli aiuti di Stato più mirato e più efficace Nessuna disposizione dei presenti orientamenti va interpretata nel senso che ogni misura di aiuto che non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61 dell’accordo SEE debba essere notificata all’Autorità, anche se lo Stato EFTA mantiene la facoltà di notificare tali misure di aiuto per motivi di certezza del diritto. |
2. Categorie di aiuti di stato esaminabili secondo la procedura semplificata
Categorie di aiuti di Stato ammissibili
5) |
Le seguenti categorie di aiuti sono, in linea di principio, esaminabili secondo la procedura semplificata:
I presenti orientamenti non ostano alla possibilità di applicare l’articolo 4 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL. Tuttavia, l’Autorità invita lo Stato EFTA notificante a seguire la procedura esposta nei presenti orientamenti e ad effettuare una pre-notificazione della misura di aiuto in questione utilizzando il modulo di notificazione semplificato allegato alla decisione dell’Autorità n. 195/04/COL.. Nell’ambito di tale procedura, l’Autorità invita tuttavia lo Stato EFTA interessato a dare il suo consenso alla pubblicazione sul sito Internet dell’Autorità della sintesi della sua notifica. |
Riserve ed esclusioni
6) |
Poiché la procedura semplificata si applica unicamente agli aiuti notificati in base all’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, gli aiuti illegali sono esclusi. Inoltre, nella misura in cui l’accordo SEE ai applica ai seguenti settori, la procedura semplificata non si applica agli aiuti in favore di attività nei settori della pesca e dell’acquacoltura, di attività di produzione primaria dei prodotti agricoli e di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La procedura semplificata non sarà neppure applicata retroattivamente a misure pre-notificate prima del 1o gennaio 2010. |
7) |
Nel valutare se una misura di aiuto notificata rientri in una delle categorie ammissibili, specificate al punto 5, l’Autorità provvederà ad accertarsi che siano stabiliti con sufficiente chiarezza gli orientamenti applicabili e/o la prassi decisionale consolidata dell’Autorità sulla cui base la misura di aiuto notificata deve essere valutata nonché tutte le circostanze di fatto rilevanti. Dato che la completezza della notifica costituisce un elemento essenziale per determinare l’applicabilità della presente procedura, lo Stato EFTA notificante è esortato a fornire, all’inizio della fase di pre-notificazione (cfr. punto 14), tutte le informazioni pertinenti, incluse, se del caso, le precedenti decisioni invocate. |
8) |
Se il modulo di notificazione è incompleto o contiene informazioni fuorvianti o inesatte, l’Autorità non applica la procedura semplificata. Inoltre, qualora la notifica riguardi questioni giuridiche nuove di interesse generale, di norma l’Autorità si asterrà dall’applicare la presente procedura. |
9) |
Se si può, di norma, presumere che le misure di aiuto rientranti nelle categorie di cui al punto 5 non susciteranno seri dubbi quanto alla loro compatibilità con l’accordo SEE, determinate circostanze particolari potrebbero richiedere un esame più approfondito. In tali casi, l’Autorità può ricorrere in qualsiasi momento alla procedura normale. |
10) |
Le circostanze particolari possono comprendere, in particolare, determinate forme di aiuto che non sono ancora state esaminate dall’Autorità nella sua prassi decisionale, decisioni precedenti che l’Autorità potrebbe sottoporre a nuova valutazione alla luce della giurisprudenza recente o di sviluppi del SEE, nuove questioni tecniche oppure riserve riguardo alla compatibilità della misura con altre disposizioni dell’accordo SEE (ad esempio non discriminazione, le quattro libertà ecc.). |
11) |
L’Autorità ricorrerà alla procedura normale qualora la misura di aiuto notificata avvantaggi un’impresa che sia destinataria di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione dell’Autorità che dichiara un aiuto di Stato illegale e incompatibile con l’accordo SEE (la cosiddetta giurisprudenza Deggendorf). |
12) |
Infine, qualora terzi interessati formulino osservazioni motivate circa la misura di aiuto notificata entro il termine fissato al punto 21 dei presenti orientamenti, l’Autorità applicherà la procedura normale (27) e ne informerà lo Stato EFTA. |
3. Disposizioni procedurali
Contatti pre-notificazione
13) |
L’Autorità ha riscontrato l’utilità dei contatti stabiliti con lo Stato EFTA notificante nella fase di pre-notificazione anche in casi apparentemente non problematici. Tali contatti consentono all’Autorità, e soprattutto agli Stati EFTA, di determinare fin dall’inizio gli strumenti o le decisioni anteriori pertinenti dell’Autorità, il grado di complessità che la valutazione dell’Autorità verosimilmente richiederà nonché la portata e il volume delle informazioni necessarie all’Autorità per effettuare un esame completo del caso. |
14) |
Visti i tempi ristretti della procedura semplificata, la valutazione di una misura di aiuto di Stato secondo questa procedura dipende dai contatti pre-notificazione che lo Stato EFTA stabilisce con l’Autorità. In questo contesto, si invita lo Stato EFTA a presentare un progetto di modulo di notificazione, corredato delle schede di informazioni complementari di cui all’articolo 2 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL e delle rilevanti decisioni precedenti della Commissione, attraverso l’applicazione informatica stabilita dell’Autorità. In tale fase, lo Stato EFTA può anche chiedere all’Autorità di dispensarlo dal compilare talune parti del modulo di notificazione. Nel quadro dei contatti pre-notificazione, lo Stato EFTA e l’Autorità possono anche concordare che lo Stato EFTA non debba presentare il progetto di modulo di notifica e le relative informazioni nella fase di pre-notificazione. Ciò potrebbe rivelarsi opportuno, ad esempio, nel caso di misure di aiuto dal carattere ripetitivo (cfr., ad esempio, la categoria di aiuti di cui al punto 5, lettera c), dei presenti orientamenti). In questo contesto, se l’Autorità non ritiene necessario discutere in dettaglio le misure di aiuto previste, lo Stato EFTA può essere invitato a procedere direttamente alla notifica. |
15) |
Entro due settimane dal ricevimento del progetto di modulo di notifica, l’Autorità stabilirà un primo contatto di pre-notificazione. L’Autorità incoraggerà i contatti per posta elettronica o per videoconferenza oppure, su richiesta specifica dello Stato EFTA interessato, organizzerà riunioni. Entro 5 giorni lavorativi dall’ultimo contatto pre-notificazione, l’Autorità comunicherà allo Stato EFTA interessato se ritiene, a un primo esame, che il caso possa essere trattato in base alla procedura semplificata — informazione che deve comunque essere fornita affinché la misura possa essere ammessa a detta procedura — oppure se il caso rimane soggetto alla normale procedura. |
16) |
L’indicazione dell’Autorità che il caso di specie può essere trattato in base alla procedura semplificata significa che lo Stato EFTA e l’Autorità concordano, a un primo esame, sul fatto che, nel caso fossero presentate come notifica formale, le informazioni fornite nell’ambito della pre-notificazione costituirebbero una notifica completa. L’Autorità potrà pertanto, in linea di massima, approvare la misura una volta che sia formalmente notificata sulla base di un modulo di notificazione contenente il risultato dei contatti pre-notificazione, senza ulteriore richiesta di informazioni. |
Notifica
17) |
Lo Stato EFTA notifica le misure di aiuto in questione entro 2 mesi dal momento in cui l’Autorità lo ha informato che ritiene, a un primo esame, che il caso possa essere trattato in base alla procedura semplificata. Se la notifica comporta modifiche rispetto alle informazioni fornite nei documenti pre-notificazione, queste devono essere evidenziate nel modulo di notificazione. |
18) |
La presentazione della notifica da parte dello Stato EFTA interessato fa scattare il termine di cui al punto 2. |
19) |
La procedura semplificata non prevede un modulo specifico di notificazione semplificata. Eccetto per i casi rientranti nella categoria di aiuti di cui al punto 5, lettera c), dei presenti orientamenti, la notificazione deve essere effettuata sulla base dei moduli standard di notificazione contenuti nella decisione dell’Autorità n. 195/04/COL. |
Pubblicazione di una sintesi della notifica
20) |
L’Autorità pubblica una sintesi della notifica sul proprio sito Internet sulla base delle informazioni fornite dallo Stato EFTA, e utilizza a tal fine il modulo standard contenuto nell’allegato I dei presenti orientamenti. Nel modulo standard viene precisato che, sulla base delle informazioni fornite dallo Stato EFTA, la misura di aiuto può essere esaminata secondo la procedura semplificata. Qualora chieda all’Autorità di trattare una misura notificata in base ai presenti orientamenti, lo Stato EFTA interessato accetta che le informazioni contenute nella sua notifica, che dovranno essere pubblicate sul sito Internet nel modulo allegato ai presenti orientamenti, non siano riservate. Inoltre, si esortano gli Stati EFTA a precisare se la notifica contenga segreti aziendali. |
21) |
Le parti interessate dispongono di 10 giorni lavorativi per presentare osservazioni (compresa una versione non riservata), in particolare su circostanze che potrebbero richiedere un’indagine più approfondita. Se le parti interessate formulano riserve motivate sotto il profilo della concorrenza sulla misura notificata, l’Autorità ricorrerà alla procedura normale e ne informerà lo Stato EFTA e le parti interessate. Anche lo Stato EFTA interessato sarà informato di eventuali riserve motivate e avrà la possibilità di presentare osservazioni in merito. |
Decisione in forma abbreviata
22) |
Se l’Autorità ritiene che la misura notificata soddisfi i requisiti per l’applicazione della procedura semplificata (cfr. in particolare il punto 5), adotterà una decisione in forma abbreviata. L’Autorità si adopererà quindi per adottare una decisione di insussistenza di aiuto o di assenza di obiezioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 4, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 entro 20 giorni lavorativi dalla data di notificazione, tranne qualora emergano le riserve o esclusioni di cui ai punti 6-12 dei presenti orientamenti. |
Pubblicazione della decisione in forma abbreviata
23) |
In conformità dell’articolo 26, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3, l’Autorità pubblicherà una sintesi della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel supplemento SEE. La decisione in forma abbreviata sarà resa disponibile sul sito Internet della Commissione e conterrà un riferimento alle informazioni in forma sintetica relative alla notifica pubblicate sul sito Internet dell’Autorità al momento della notificazione, una valutazione standard della misura ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE e, se del caso, la precisazione che la misura di aiuto è dichiarata compatibile con l’accordo SEE perché rientra in una o più delle categorie di cui al punto 5 dei presenti orientamenti, inclusa l’individuazione esplicita della categoria applicabile e un riferimento agli strumenti orizzontali applicabili e/o a precedenti decisioni incluse. |
4. Disposizioni finali
24) |
Su richiesta della Stato EFTA interessato, l’Autorità applicherà i principi contenuti nei presenti orientamenti alle misure notificate ai sensi del punto 17 a decorrere dal 1o gennaio 2010. |
25) |
L’Autorità può modificare i presenti orientamenti sulla base di importanti considerazioni di politica di concorrenza oppure per tener conto delle norme in materia di aiuti di Stato e della sua prassi decisionale. L’Autorità intende effettuare una prima revisione dei presenti orientamenti al più tardi quattro anni dopo la pubblicazione. In questo contesto, l’Autorità esaminerà l’opportunità di elaborare moduli specifici di notificazione semplificata al fine di facilitare l’attuazione dei presenti orientamenti. |
(1) Questo capitolo corrisponde alla comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (GU C 136 del 16.6.2009, pag. 3).
(2) Cfr. in particolare: gli orientamenti sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU L 305 del 19.11.2009, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 60 del 19.11.2009, pag. 1) di seguito «gli orientamenti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU L 184 del 16.7.2009, pag. 18), di seguito «gli orientamenti sul capitale di rischio»; la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (GU L 144 del 10.6.2010, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 29 del 10.6.2010, pag.1), di seguito «la disciplina degli aiuti per l’ambiente»; gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU L 54 del 28.2.2008, pag. 1), di seguito «gli orientamenti sugli aiuti regionali»; la decisione concernente la proroga degli orientamenti sugli aiuti di Stato alla costruzione navale (GU L 148 dell’11.6.2009, pag. 55), di seguito «gli orientamenti sulla costruzione navale»; gli orientamenti sugli aiuti di Stato per le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive, (GU L 105 del 21.4.2011, pag. 32 e nel supplemento SEE n. 23 del 21.4.2011, pag. 1), di seguito «gli orientamenti sul cinema»; il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3, integrato nell’allegato XV dell’accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2008, (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 111 e nel supplemento SEE n. 79 del 18.12.2008, pag. 20).
(3) Le misure notificate all’Autorità nell’ambito dell’attuale crisi finanziaria a norma degli orientamenti dell’Autorità intitolati «L’applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate relativamente ad istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria mondiale» (GU L 17 del 20.1.2011, pag. 1 e nel supplemento SEE n. 3, del 20.1.2011, pag. 1) e «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (GU L 15 del 20.1.2011, pag. 26 e nel supplemento SEE n. 3 del 20.1.2011, pag. 31) non saranno soggette alla procedura semplificata di cui alla presente comunicazione. Per poter trattare rapidamente tali casi sono state introdotte specifiche disposizioni ad hoc.
(4) Come la sezione 5 degli orientamenti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, la sezione 3 degli orientamenti sugli aiuti per l’ambiente e la sezione 4 degli orientamenti sul capitale di rischio.
(5) Orientamenti sugli aiuti regionali, sezione 3.1.2 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 107 del 28.4.2005, pag. 28), di seguito «gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione».
(6) L’Autorità ricorrerà alla procedura normale qualora la misura di aiuto notificata avvantaggi un’impresa che sia destinataria di un ordine di recupero pendente in seguito a una precedente decisione dell’Autorità che dichiara un aiuto di Stato illegale e incompatibile con l’accordo SEE (la cosiddetta giurisprudenza Deggendorf). Cfr. causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Raccolta 1994, pag. I-833.
(7) L’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento generale di esenzione per categoria prevede un metodo di calcolo dei costi semplificato.
(8) Il regolamento generale di esenzione per categoria non esenta il premio all’innovazione ecologica.
(9) Soltanto gli aiuti alle nuove imprese innovatrici che soddisfino le condizioni di cui al punto 5.4, lettera b), punto ii), degli orientamenti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione sono soggetti al regolamento generale di esenzione per categoria.
(10) In tali casi le informazioni che devono essere fornite dallo Stato EFTA devono dimostrare chiaramente che: i) l’importo dell’aiuto rimane inferiore alla soglia di notifica (senza ricorrere a calcoli complessi del valore attuale netto); ii) l’aiuto concerne un nuovo investimento (e non un investimento di sostituzione); iii) gli effetti benefici dell’aiuto sullo sviluppo regionale compensano nettamente le distorsioni di concorrenza che provocano). Cfr., tra l’altro, la decisione della Commissione nel caso N 721/2007 (Polonia, «Reuters Europe SA»).
(11) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 28/2006 (Polonia, Techmatrans); N 258/2007 (Germania, Rettungsbeihilfe zugunsten der Erich Rohde KG); N 802/2006 (Italia, Aiuto al salvataggio in favore di Sandretto Industrie).
(12) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 85/2008 (Austria, regime di garanzia a favore delle PMI nella Regione di Salisburgo); N 386/2007 (Francia, regime di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle PMI); N 832/2006 (Italia, regime di aiuto alla ricerca e sviluppo,Valle d’Aosta). Tale approccio è conforme all’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria.
(13) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 92/2008 (Austria, Aiuto alla ristrutturazione in favore di Der Bäcker Legat); N 289/2007 (Italia, Aiuto alla ristrutturazione in favore di Fiem SRL).
(14) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 76/2008 (Germania, Proroga del regime di finanziamento CIRR per l’esportazione di navi); N 26/2008 (Danimarca, Modifiche al regime di finanziamento per l’esportazione di navi); N 760/2006 (Spagna, Proroga del regime di finanziamento per l’esportazione cantieristica spagnola).
(15) Benché i criteri degli orientamenti si applichino direttamente soltanto all’attività di produzione, in pratica sono applicati per analogia anche per valutare la compatibilità delle attività di pre e post produzione di opere audiovisive nonché il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità di cui all’articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell’accordo SEE. Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 233/2008 (regime di aiuti alla cinematografia lettone); N 72/2008 (Spagna, regime di aiuti per la promozione di film a Madrid); N 60/2008 (Italia, Sostegno alla produzione cinematografica in Sardegna); N 291/2007 (Paesi Bassi, Fondo per la cinematografia).
(16) L’Autorità può anche basarsi sulle decisioni adottate dalla Commissione per accertare se vi sia una prassi decisionale consolidata.
(17) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 393/2007 (Paesi Bassi, Sussidi a favore di NV Bergkwartier), N 106/2005 (Polonia, Hala Ludowa a Wroclaw) e N 123/2005 (Ungheria, regime di aiuti al turismo e alla cultura).
(18) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 340/2007 (Spagna, Aiuti ad attività a favore del teatro, della danza, della musica e ad attività audiovisive nel paese Basco), N 257/2007 (Spagna, Promozione della produzione teatrale nel paese Basco) e N 818/1999 (Francia, Prelievo parafiscale applicato a spettacoli e concerti).
(19) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 776/06 (Spagna, Sovvenzioni per lo sviluppo dell’uso dell’Euskera), N 49/2007 (Spagna, Sovvenzioni per lo sviluppo dell’uso dell’Euskera) e N 161/2008 (Spagna, Aiuto alla lingua basca).
(20) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 687/06 (Repubblica slovacca, Aiuti a favore di Kalligram s.r.o. per un periodico), N 1/2006 (Slovenia, Promozione dell’editoria) e N 268/2002 (Italia, Aiuti a favore dell’editoria in Sicilia).
(21) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 264/2006 (Italia, Banda larga per le zone rurali della Toscana), N 473/2007 (Italia, Connessione alla banda larga per l’Alto Adige) e N 115/2008 (Banda larga in zone rurali della Germania).
(22) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 325/2006 (Germania, Proroga del regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale); N 35/2006 (Francia, regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale); N 253/2005 (Paesi Bassi, regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale).
(23) Gli aiuti ad hoc sono spesso esclusi dall’ambito del regolamento generale di esenzione per categoria. Tale esclusione si applica a tutte le grandi imprese (articolo 1, paragrafo 5, del regolamento generale di esenzione per categoria) nonché, in taluni casi, anche alle PMI (cfr. articoli 13 e 14 concernenti gli aiuti regionali; l’articolo 16 concernente l’imprenditoria femminile; l’articolo 29 concernente gli aiuti sotto forma di capitale di rischio; l’articolo 40 concernente gli aiuti per l’assunzione di lavoratori disabili). Per quanto riguarda gli aiuti regionali all’investimento ad hoc, cfr. nota 10. Inoltre, i presenti orientamenti non pregiudicano eventuali comunicazioni o documenti orientativi dell’Autorità che fissano criteri di valutazione economica dettagliati per l’analisi della compatibilità dei casi soggetti a notifica individuale.
(24) Cfr. le decisioni della Commissione nei casi N 258/2000 (Germania, Piscina ricreativa a Dorsten); N 486/2002 (Svezia, Aiuto a favore di una sala di congressi a Visby); N 610/2001 (Germania, Programma di infrastrutture per il turismo Baden-Württemberg); N 337/2007 (Paesi Bassi, Sostegno a favore di Bataviawerf — Ricostruzione di una nave del XVII secolo. Affinché la misura in questione possa essere considerata priva di incidenza sugli scambi intra-SEE, è soprattutto necessario che, per quanto riguarda le quattro decisioni precedenti, lo Stato EFTA dimostri: 1. che l’aiuto non attiri capitali nella regione in questione; 2) che i beni/servizi prodotti dal beneficiario siano destinati al mercato locale e/o che siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico; 3) che l’incidenza sui consumatori degli Stati del SEE limitrofi sia soltanto marginale; 4) che la quota di mercato detenuta dal beneficiario sia minima indipendentemente dalla definizione del mercato e che il beneficiario non appartenga ad un gruppo più ampio di imprese. Tali punti devono essere sottolineati nel progetto di modulo di notifica di cui all’articolo 14.
(25) GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1. Modificata con decisione 319/05/COL del 14.12.2005 (GU L 113 del 27.4.2006, pag. 24, supplemento SEE n. 21 del 27.4.2006, pag. 46) e con decisione 789/08/COL del 17.12.2008 (GU L 340 del 22.12.2010, pag. 1 e supplemento SEE n 72 del 22.12.2010, pag. 1). Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
(26) Cfr., tra l’altro, le decisioni della Commissione nei casi N 585/2007 (Regno Unito, Proroga del regime di aiuti alla ricerca e sviluppo Yorkshire); N 275/2007 (Germania, Verlängerung des Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfe-programms für KMU in Bremen); N 496/2007 (Italia (Lombardia), Fondo di garanzia per lo sviluppo di capitale di rischio); N 625/2007 (Lettonia, Aiuto al capitale di rischio a favore delle PMI).
(27) Questo non implica alcun aumento dei diritti dei terzi in considerazione della giurisprudenza della Corte EFTA e dei tribunali comunitari. Cfr. causa T-95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione, Raccolta 2006, pag. II-4739, punto 139, e causa T-73/98, Prayon-Rupel/Commissione, Raccolta 2001, pag. II-867, punto 45.
ALLEGATO II
SINTESI DELLA NOTIFICA: INVITO A TERZI A PRESENTARE OSSERVAZIONI
NOTIFICAZIONE DI UNA MISURA DI AIUTO DI STATO
Il … è pervenuta all’Autorità la notifica di una misura di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia. Al termine dell’esame preliminare, l’Autorità ritiene che la misura notificata possa rientrare nell’ambito degli orientamenti dell’Autorità relativi a una procedura semplificata per l’esame di determinati tipi di aiuti di Stato (GU C … del …, pag. …).
L’Autorità invita i terzi interessati a inviarle eventuali osservazioni sulla misura proposta.
Le principali caratteristiche della misura di aiuto sono le seguenti:
|
Numero di riferimento dell’aiuto: N … |
|
Stato EFTA |
|
Numero di riferimento dello Stato EFTA: |
|
Regione: |
|
Autorità che concede l’aiuto: |
|
Titolo della misura di aiuto: |
|
Base giuridica nazionale: |
|
Base SEE proposta per la valutazione: … orientamenti o prassi consolidata dell’Autorità come indicato nella decisione dell’Autorità (1, 2 e 3) |
|
Tipo di misura: regime/aiuto ad hoc |
|
Modifica di una misura di aiuto esistente: |
|
Durata (regime): |
|
Data di concessione: |
|
Settore/i economico/i interessato/i: |
|
Tipo di beneficiari (PMI/grandi imprese) |
|
Dotazione di bilancio: |
|
Strumento di aiuto (sovvenzione, contributi in conto interessi ecc.): |
Le osservazioni sulla misura notificata che sollevano questioni attinenti alla concorrenza devono pervenire all’Autorità entro dieci giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione e includere una versione non riservata di tali osservazioni da inviare allo Stato EFTA interessato e/o ad altre parti interessate. Le osservazioni possono essere inviate all’Autorità via fax, posta o posta elettronica, indicando il numero di riferimento N …, al seguente indirizzo:
Autorità di vigilanza EFTA |
Rue Belliard 35 |
1040 Bruxelles |
BELGIO |
Fax + 32 22861800 |
Email: registry@eftasurv.int |