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Document C2005/315/11

    Sentenza della Corte (Prima Sezione), 15 settembre 2005 , nel procedimento C-258/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège (Belgio)]: Office national de l'emploi contro Ioannis Ioannidis ( Persone in cerca di occupazione — Cittadinanza europea — Divieto di discriminazione — Articolo 39 CE — Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione — Concessione subordinata al completamento di studi secondari nello Stato membro interessato )

    GU C 315 del 10.12.2005, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 315/6


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Prima Sezione)

    15 settembre 2005

    nel procedimento C-258/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège (Belgio)]: Office national de l'emploi contro Ioannis Ioannidis (1)

    («Persone in cerca di occupazione - Cittadinanza europea - Divieto di discriminazione - Articolo 39 CE - Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione - Concessione subordinata al completamento di studi secondari nello Stato membro interessato»)

    (2005/C 315/11)

    Lingua processuale: il francese

    Nel procedimento C-258/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE dalla cour du travail de Liège (Belgio), con decisione 7 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2004, nella causa tra Office national de l'emploi e Ioannis Ioannidis, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    L'art. 39 CE si oppone a che uno Stato membro rifiuti il beneficio dell'indennità di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro Stato membro alla ricerca di una prima occupazione che non è, in qualità di figlio, a carico di un lavoratore migrante residente nel primo Stato, per il solo motivo che l'interessato ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.


    (1)  GU C 201 del 7.8.2004.


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