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Document C2005/315/10

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 13 ottobre 2005 , nel procedimento C-73/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Hamm): Brigitte e Marcus Klein contro Rhodos Management Ltd ( Convenzione di Bruxelles — Competenza in materia di contratti d'affitto di immobili — Diritto di uso a tempo parziale di un bene immobile )

GU C 315 del 10.12.2005, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 315/6


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

13 ottobre 2005

nel procedimento C-73/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Hamm): Brigitte e Marcus Klein contro Rhodos Management Ltd (1)

(«Convenzione di Bruxelles - Competenza in materia di contratti d'affitto di immobili - Diritto di uso a tempo parziale di un bene immobile»)

(2005/C 315/10)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-73/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht Hamm (Germania), con decisione 27 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2004, nella causa tra Brigitte e Marcus Klein e Rhodos Management Ltd, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, K. Schiemann e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 16, punto 1, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968 sulla competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che non si applica ad un contratto di adesione a un club che, in compenso di un diritto di adesione che costituisce l'elemento principale del prezzo globale, consente agli aderenti di acquisire un diritto di uso a tempo parziale su un bene immobile unicamente designato per tipo e ubicazione e prevede l'iscrizione degli aderenti ad un'organizzazione che consente uno scambio del loro diritto d'uso.


(1)  GU C 106 del 30.4.2004.


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