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Document 62022TN0797

Causa T-797/22: Ricorso proposto il 26 dicembre 2022 — Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e a. / Consiglio

GU C 63 del 20.2.2023, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 63/61


Ricorso proposto il 26 dicembre 2022 — Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles e a. / Consiglio

(Causa T-797/22)

(2023/C 63/79)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles (Bruxelles, Belgio) e altre dieci parti ricorrenti (rappresentanti: P. de Bandt, T. Ghysels, J. Nowak, T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, numero 12, del regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e l’articolo 1, numero 13, del regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, nella parte in cui essi sostituiscono e modificano rispettivamente il paragrafo 2 e i paragrafi da 4 a 12, poi il paragrafo 2 e i paragrafi da 4 a 11 dell’articolo 5 quindecies del regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, nella parte in cui concerne i servizi di consulenza giuridica;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali alla tutela della vita privata nonché all’accesso alla giustizia, previsti, rispettivamente, agli articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto il regime generale del divieto di fornitura di servizi di consulenza giuridica costituirebbe un’ingerenza nel diritto di ogni singolo di rivolgersi al proprio avvocato per una consulenza giuridica, così come al principio del segreto professionale e al principio d’indipendenza dell’avvocato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’introduzione di un regime generale del divieto di fornitura di servizi di consulenza giuridica non sarebbe idoneo a realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti dall’Unione nell’ambito del conflitto tra la Russia e l’Ucraina, e andrebbe al di là di quanto sia strettamente necessario alla realizzazione di tali obiettivi.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto il regime generale del divieto di fornitura di servizi di consulenza giuridica instaurato non sarebbe né chiaro né preciso e non permetterebbe alcuna prevedibilità in ordine alla sua applicazione.


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