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Document 62022TN0075

    Causa T-75/22: Ricorso proposto l’11 febbraio 2022 — Prigozhin/Consiglio

    GU C 148 del 4.4.2022, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 148 del 4.4.2022, p. 28–28 (GA)

    4.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 148/35


    Ricorso proposto l’11 febbraio 2022 — Prigozhin/Consiglio

    (Causa T-75/22)

    (2022/C 148/47)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: M. Cessieux, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare ricevibile il ricorso di Yevgeniy Viktorovich Prigozhin e,

    nella parte in cui riguardano il ricorrente,

    annullare la decisione (PESC) 2021/2197 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani;

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2195 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani

    nei limiti in cui, in questi due atti, egli viene nominativamente designato come finanziatore del Wagner Group;

    dichiarare che, in ogni caso, il nome di Yevgeniy Viktorovich Prigozhin dovrà essere immediatamente rimosso dagli atti impugnati;

    condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese, in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione: il ricorrente sostiene che il Consiglio sarebbe venuto meno all’obbligo di motivazione degli atti impugnati non avendo apportato alcun elemento preciso che giustifichi l’indicazione del nome del ricorrente nel corpo degli atti impugnati.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’esistenza di uno sviamento di potere. Il ricorrente fa valere, al riguardo, che, in assenza di elementi a fondamento della sua descrizione come «finanziatore del Wagner Group», il Consiglio poteva soltanto indirettamente designarlo nella motivazione per l’inserimento del Wagner Group, così sviando lo scopo inizialmente perseguito dalla misura.

    3.

    Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione. Il ricorrente sostiene che egli non è il finanziatore del Wagner Group e che non esiste alcun legame tra lui e tale entità.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali. Il ricorrente adduce che, inserendo il suo nome nel corpo della motivazione per l’inserimento del Wagner Group, il Consiglio avrebbe violato gli articoli 10, 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.


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