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Document 62022CN0746

    Causa C-746/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 6 dicembre 2022 — Slovenské Energetické Strojárne A. S. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    GU C 63 del 20.2.2023, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 63/23


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 6 dicembre 2022 — Slovenské Energetické Strojárne A. S. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    (Causa C-746/22)

    (2023/C 63/30)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Fővárosi Törvényszék

    Parti

    Ricorrente: Slovenské Energetické Strojárne A. S.

    Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, recante modalità di applicazione relative al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (in prosieguo: la «direttiva 2008/9») (1), debba essere interpretato nel senso che è conforme ai requisiti in materia di ricorsi di detta direttiva una normativa nazionale — segnatamente l’articolo 124, paragrafo 3, dell’az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (legge n. CLI del 2017 sul codice dell’amministrazione tributaria; in prosieguo: il «codice dell’amministrazione tributaria») — che, ai fini dell’esame delle richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») (2), non consente, nella fase del ricorso, di far valere fatti nuovi e di invocare o produrre nuovi mezzi di prova che il richiedente conosceva prima dell’adozione della decisione di primo grado ma che non ha presentato, nonostante fosse stato invitato a farlo dall’autorità tributaria, o non ha fatto valere, dando così luogo a una restrizione sostanziale che eccede i requisiti formali e relativi ai termini stabiliti dalla direttiva 2008/9.

    2)

    Se una risposta affermativa alla prima questione comporti che il termine di un mese previsto dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9 debba essere considerato perentorio. Se ciò sia conforme al principio del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché agli articoli 167, 169, 170 e 171, paragrafo 1, della direttiva IVA e ai principi fondamentali di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità sviluppati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

    3)

    Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, relativo al rifiuto totale o parziale di una richiesta di rimborso, debba essere interpretato nel senso che ad esso è conforme una normativa nazionale — segnatamente l’articolo 49, paragrafo 1, lettera b), della legge sull’amministrazione tributaria — in base alla quale l’autorità tributaria è tenuta ad archiviare il procedimento qualora il soggetto passivo richiedente non risponda a una richiesta dell’autorità tributaria né rispetti l’obbligo di regolarizzazione e, in difetto di ciò, la richiesta non possa essere esaminata, ma il procedimento prosegue d’ufficio.


    (1)  GU 2008, L 44, pag. 23.

    (2)  GU 2006, L 347, pag. 1.


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