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Document 62022CN0746
Case C-746/22: Request for a preliminary ruling from the Fővárosi Törvényszék (Hungary) lodged on 6 December 2022 — Slovenské Energetické Strojárne A. S. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Causa C-746/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 6 dicembre 2022 — Slovenské Energetické Strojárne A. S. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Causa C-746/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 6 dicembre 2022 — Slovenské Energetické Strojárne A. S. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
GU C 63 del 20.2.2023, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.2.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 63/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 6 dicembre 2022 — Slovenské Energetické Strojárne A. S. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-746/22)
(2023/C 63/30)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: Slovenské Energetické Strojárne A. S.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, recante modalità di applicazione relative al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (in prosieguo: la «direttiva 2008/9») (1), debba essere interpretato nel senso che è conforme ai requisiti in materia di ricorsi di detta direttiva una normativa nazionale — segnatamente l’articolo 124, paragrafo 3, dell’az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (legge n. CLI del 2017 sul codice dell’amministrazione tributaria; in prosieguo: il «codice dell’amministrazione tributaria») — che, ai fini dell’esame delle richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») (2), non consente, nella fase del ricorso, di far valere fatti nuovi e di invocare o produrre nuovi mezzi di prova che il richiedente conosceva prima dell’adozione della decisione di primo grado ma che non ha presentato, nonostante fosse stato invitato a farlo dall’autorità tributaria, o non ha fatto valere, dando così luogo a una restrizione sostanziale che eccede i requisiti formali e relativi ai termini stabiliti dalla direttiva 2008/9. |
2) |
Se una risposta affermativa alla prima questione comporti che il termine di un mese previsto dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9 debba essere considerato perentorio. Se ciò sia conforme al principio del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché agli articoli 167, 169, 170 e 171, paragrafo 1, della direttiva IVA e ai principi fondamentali di neutralità fiscale, effettività e proporzionalità sviluppati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. |
3) |
Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, relativo al rifiuto totale o parziale di una richiesta di rimborso, debba essere interpretato nel senso che ad esso è conforme una normativa nazionale — segnatamente l’articolo 49, paragrafo 1, lettera b), della legge sull’amministrazione tributaria — in base alla quale l’autorità tributaria è tenuta ad archiviare il procedimento qualora il soggetto passivo richiedente non risponda a una richiesta dell’autorità tributaria né rispetti l’obbligo di regolarizzazione e, in difetto di ciò, la richiesta non possa essere esaminata, ma il procedimento prosegue d’ufficio. |