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Document 62022CC0367
Opinion of Advocate General Rantos delivered on 5 September 2024.###
Conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos, presentate il 5 settembre 2024.
Conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos, presentate il 5 settembre 2024.
Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:702
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 5 settembre 2024 ( 1 )
Cause C‑367/22 P, C‑369/22 P, C‑370/22 P, C‑375/22 P, C‑378/22 P, C‑379/22 P, C‑380/22 P, C‑381/22 P, C‑382/22 P, C‑385/22 P, C‑386/22 P, C‑401/22 P e C‑403/22 P
Air Canada (C‑367/22 P), Air France (C‑369/22 P), Air France‑KLM (C‑370/22 P), LATAM Airlines Group e Lan Cargo (C‑375/22 P), British Airways (C‑378/22 P), Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo (C‑379/22 P), Deutsche Lufthansa e a. (C‑380/22 P), Japan Airlines (C‑381/22 P), Cathay Pacific Airways (C‑382/22 P), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (C‑385/22 P), Martinair Holland (C‑386/22 P), Cargolux Airlines (C‑401/22 P) e SAS Cargo Group e a. (C‑403/22 P)
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo del trasporto aereo di merci – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE e articolo 53 dell’accordo SEE – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci – Sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi – Infrazione unica e continuata – Competenza della Commissione – Criterio degli “effetti qualificati” – Annullamento parziale della decisione controversa – Prova della partecipazione all’infrazione – Principio della parità di trattamento – Prescrizione del potere sanzionatorio della Commissione – Ammende – Competenza estesa al merito»
Indice
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I. Introduzione |
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II. Fatti |
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A. L’intesa controversa |
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B. Procedimento dinanzi alla Commissione e decisione controversa |
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C. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate |
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III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti |
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IV. Analisi |
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A. Sui motivi concernenti il difetto di competenza della Commissione a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i servizi di trasporto merci in entrata |
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1. Sulla competenza della Commissione a constatare e sanzionare un’infrazione relativa ai servizi di trasporto merci in entrata alla luce del solo «criterio degli effetti qualificati» |
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2. Sull’applicazione del «criterio degli effetti qualificati» |
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a) Sull’esame degli effetti qualificati del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente |
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1) Sul criterio della restrizione della concorrenza per oggetto come criterio non pertinente |
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2) Sulla dimostrazione dell’esistenza di effetti qualificati |
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i) Sul livello probatorio pertinente |
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ii) Sull’esistenza di effetti qualificati nel caso di specie |
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– Sul carattere immediato degli effetti |
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– Sul carattere sostanziale degli effetti |
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– Sul carattere prevedibile degli effetti |
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b) Sul ricorso alla nozione di «infrazione unica e continuata» nel suo insieme |
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1) Sulla rilevanza dell’esame degli effetti qualificati del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata alla luce dell’infrazione unica e continuata nel suo insieme |
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2) Sulla dimostrazione degli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme |
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3) Sul ricorso alla nozione di «intesa di portata mondiale» |
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3. Su taluni vizi di natura procedurale delle sentenze impugnate |
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a) Sulla sostituzione di motivi |
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b) Sulla violazione dei diritti della difesa |
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c) Sull’inversione dell’onere della prova |
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B. Sui motivi relativi alla fondatezza della decisione controversa |
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1. Sulla partecipazione all’infrazione unica e continuata |
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a) Sulla responsabilità dell’Air Canada per collegamenti non pertinenti |
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b) Sulla violazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda la Cargolux |
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c) Sulla responsabilità della Cargolux per il sovrapprezzo di sicurezza |
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d) Sugli errori nella valutazione delle prove per quanto riguarda la Cathay Pacific Airways |
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2. Sull’annullamento (solo) parziale della decisione controversa per quanto riguarda la LATAM Airlines Group e la Lan Cargo |
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3. Sulla prescrizione del potere sanzionatorio della Commissione per quanto riguarda l’Air Canada e la Singapore Airlines |
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C. Sull’esercizio della competenza estesa al merito da parte del Tribunale per quanto riguarda la SAS Cargo Group |
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1. Sul diritto di essere ascoltato e il principio del contraddittorio |
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2. Sull’obbligo di motivazione |
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3. Sul principio ne ultra petita |
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4. Sulla presunzione di innocenza e il principio della parità di trattamento |
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V. Conclusione |
I. Introduzione
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1. |
Le presenti conclusioni vertono su una serie di tredici impugnazioni proposte da alcune compagnie aeree (in prosieguo: le «ricorrenti») ( 2 ) avverso sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 30 marzo 2022 (in prosieguo: le «sentenze impugnate») ( 3 ) per ottenere l’annullamento della decisione della Commissione europea del 17 marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione controversa») ( 4 ), relativa a un’intesa sotto forma di infrazione unica e continuata nel mercato dei servizi di trasporto aereo di merci (in prosieguo: l’«intesa controversa»). |
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2. |
L’intesa controversa, attuata, nel suo complesso, nel periodo compreso tra il 7 dicembre 1999 e il 14 febbraio 2006, è stata sanzionata dalla Commissione sul fondamento dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in prosieguo: l’«accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo») e riguarda i servizi di trasporto merci forniti sui collegamenti seguenti: tra gli aeroporti all’interno del SEE (in prosieguo: i «collegamenti intra‑SEE»), tra aeroporti all’interno dell’Unione europea e aeroporti situati al di fuori del SEE (in prosieguo: i «collegamenti Unione‑paesi terzi»), tra aeroporti situati in paesi che sono parti contraenti dell’accordo SEE e che non sono membri dell’Unione e aeroporti situati in paesi terzi (in prosieguo: i «collegamenti SEE diversi da quelli Unione‑paesi terzi» e, unitamente ai collegamenti Unione‑paesi terzi, i «collegamenti SEE‑paesi terzi») nonché tra aeroporti all’interno dell’Unione e aeroporti svizzeri (in prosieguo: i «collegamenti Unione‑Svizzera»). |
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3. |
Le presenti conclusioni, concentrate su diversi motivi delle impugnazioni, vertono principalmente sulla competenza della Commissione a constatare e sanzionare un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE riguardante i servizi di trasporto merci sui collegamenti con provenienza da paesi terzi e destinazione nel SEE (in prosieguo: i «collegamenti in entrata» e i «servizi di trasporto merci in entrata») e, più in particolare, sull’applicazione del cosiddetto criterio «degli effetti qualificati» nel territorio del SEE ad accordi attuati all’esterno del SEE. Le principali problematiche sollevate da tali impugnazioni riguardano:
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II. Fatti
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4. |
Per quanto rileva ai fini delle presenti conclusioni, i fatti e il contesto normativo delle cause oggetto di impugnazione, come illustrati nella decisione controversa e nelle sentenze impugnate, possono essere riassunti come segue. |
A. L’intesa controversa
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5. |
Nel settore del trasporto merci, il trasporto di carichi per via aerea è effettuato da alcune compagnie aeree (in prosieguo: i «vettori») e, di norma, si svolge su un mercato a diversi livelli: a monte, i vettori forniscono i loro servizi di trasporto merci agli spedizionieri, in cambio di un prezzo composto, da un lato, da tariffe calcolate al chilo e, dall’altro, da sovrapprezzi volti a coprire determinati costi; a valle, gli spedizionieri organizzano l’inoltro di detti carichi per conto degli speditori. Per poter servire tutte le principali destinazioni di trasporto merci del mondo con sufficiente frequenza, i vettori hanno sviluppato un sistema di accordi, anche nell’ambito di più ampie alleanze commerciali tra vettori. |
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6. |
L’intesa controversa riguarda i tre elementi seguenti: l’introduzione e la gestione di un sovrapprezzo carburante per far fronte all’aumento del costo del carburante (in prosieguo: il «sovrapprezzo carburante») ( 7 ) e di un sovrapprezzo per far fronte al costo di talune misure di sicurezza adottate in seguito agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001 (in prosieguo: il «sovrapprezzo di sicurezza») ( 8 ), nonché il rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi (in prosieguo: il «rifiuto di pagare commissioni») ( 9 ). |
B. Procedimento dinanzi alla Commissione e decisione controversa
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7. |
Al termine di un’indagine avviata nel 2005 ( 10 ), e a seguito di una comunicazione degli addebiti adottata il 19 dicembre 2007 (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti») ( 11 ), il 9 novembre 2010 la Commissione ha adottato una prima decisione (in prosieguo: la «decisione del 2010») ( 12 ) con la quale ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo vertente, in particolare, sul sovrapprezzo carburante, sul sovrapprezzo di sicurezza e sul rifiuto di pagare commissioni ( 13 ). |
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8. |
Dal momento che il Tribunale aveva annullato la decisione del 2010, in tutto o in parte, con sentenze del 16 dicembre 2015 ( 14 ), per vizi di motivazione, la Commissione ha ripreso il procedimento e, il 17 marzo 2017, ha adottato la decisione controversa nei confronti di 19 vettori (in prosieguo: i «vettori incriminati»), tra cui le ricorrenti ( 15 ). Con tale decisione, la Commissione ha constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo, con la quale detti vettori avevano coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci in tutto il mondo mediante il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni. |
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9. |
In primo luogo, la Commissione ha descritto e analizzato i principi fondamentali e la struttura dell’intesa controversa, e ha dichiarato che l’indagine aveva rivelato un’intesa a livello mondiale basata su una rete di contatti bilaterali e multilaterali intrattenuti per un lungo periodo tra concorrenti, avente l’obiettivo comune di coordinare il loro comportamento relativamente a diversi elementi del prezzo dei servizi di trasporto merci, vale a dire il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni ( 16 ). |
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10. |
In secondo luogo, la Commissione ha proceduto all’applicazione ai fatti del caso di specie dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo ( 17 ). |
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11. |
In via preliminare, essa ha esaminato i limiti della propria competenza ratione loci e ratione temporis per constatare e sanzionare un’infrazione alle regole di concorrenza nel caso di specie e ha dichiarato che non avrebbe applicato l’articolo 101 TFUE agli accordi e alle pratiche anteriori al 1o maggio 2004 riguardanti i collegamenti Unione‑paesi terzi ( 18 ), l’articolo 53 dell’accordo SEE agli accordi e alle pratiche anteriori al 19 maggio 2005 riguardanti i collegamenti SEE‑paesi terzi ( 19 ) e l’articolo 8 dell’accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo agli accordi e alle pratiche anteriori al 1o giugno 2002 riguardanti i collegamenti Unione‑Svizzera ( 20 ). |
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12. |
Inoltre, in risposta agli argomenti che contestavano l’applicazione extraterritoriale dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata ( 21 ), la Commissione ha affermato, dopo avere ricordato che tali disposizioni sono applicabili agli accordi attuati all’interno dell’Unione o del SEE (secondo il cosiddetto criterio «dell’attuazione») o che hanno effetti immediati, sostanziali e prevedibili all’interno dell’Unione o del SEE (secondo il cosiddetto criterio «degli effetti qualificati») ( 22 ), che, nel caso di specie, questi due criteri erano soddisfatti. |
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13. |
Da un lato, il criterio dell’attuazione era soddisfatto in quanto l’intesa controversa era applicata nel SEE: i servizi in questione erano forniti in parte all’interno del territorio del SEE e numerosi contatti attraverso i quali i destinatari avevano coordinato i sovrapprezzi e il non pagamento di commissioni avevano avuto luogo all’interno del SEE o avevano coinvolto partecipanti che si trovavano nel SEE ( 23 ). |
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14. |
Dall’altro, il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto per tre motivi. I primi due motivi, che figurano al punto 1045 della decisione controversa, vertevano sugli effetti del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente, mentre il terzo motivo, che figura al punto 1046 della decisione controversa, riguardava gli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. Più in particolare:
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15. |
In via principale, anzitutto, la Commissione ha constatato che i vettori incriminati ( 25 ) avevano coordinato il proprio comportamento o influenzato la tariffazione, il che equivaleva in ultima analisi a una fissazione dei prezzi relativamente al sovrapprezzo carburante, al sovrapprezzo di sicurezza e al rifiuto di pagare commissioni ( 26 ). Essa ha rilevato che il comportamento in questione configurava un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE ( 27 ), nonché una restrizione della concorrenza per oggetto, quanto meno nell’ambito dell’Unione, nel SEE e in Svizzera ( 28 ). |
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16. |
La Commissione ha poi rilevato che l’infrazione unica e continuata poteva incidere sensibilmente sugli scambi tra Stati membri, tra le parti contraenti dell’accordo SEE e tra le parti contraenti dell’accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo ( 29 ) e ha escluso che l’intesa controversa potesse beneficiare di una deroga ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE ( 30 ). |
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17. |
Infine, la Commissione ha determinato la durata totale dell’infrazione, stabilendo che l’intesa controversa era iniziata il 7 dicembre 1999 ed era proseguita fino al 14 febbraio 2006 ( 31 ), nonché la durata di detta infrazione in relazione a ciascuna ricorrente ( 32 ). |
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18. |
In terzo luogo, la Commissione ha imposto misure correttive e ammende ( 33 ). |
C. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
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19. |
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 29, 30 e 31 maggio 2017, le ricorrenti hanno proposto ricorsi diretti essenzialmente all’annullamento, in tutto o in parte, della decisione controversa nella parte in cui le riguardava, nonché all’azzeramento o alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta. |
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20. |
A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti deducevano, in particolare, motivi riguardanti la competenza della Commissione ( 34 ), violazioni procedurali e la fondatezza della decisione controversa. Il Tribunale ha successivamente sollevato d’ufficio il motivo vertente su un difetto di competenza della Commissione in relazione all’accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo per constatare e sanzionare una violazione dell’articolo 53 dell’accordo SEE sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione‑Svizzera. |
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21. |
Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto i ricorsi della Martinair, della KLM, della Cargolux, dell’Air France-KLM, dell’Air France, della Lufthansa e della Singapore Airlines Cargo ( 35 ). Esso ha invece annullato parzialmente la decisione controversa e ridotto l’ammenda in relazione alla partecipazione all’infrazione di alcuni vettori sui seguenti collegamenti:
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III. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
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22. |
Con atti depositati presso la cancelleria della Corte tra il 7 e il 17 giugno 2023, le ricorrenti hanno proposto impugnazioni avverso le sentenze impugnate. Esse chiedono essenzialmente che la Corte voglia:
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23. |
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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24. |
Le parti hanno inoltre risposto ai quesiti posti dalla Corte durante le udienze di discussione tenutesi dal 10 al 22 aprile 2024. |
IV. Analisi
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25. |
Le impugnazioni proposte dalle ricorrenti si articolano in una serie di motivi che in gran parte si sovrappongono. Le presenti conclusioni vertono sui seguenti motivi:
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A. Sui motivi concernenti il difetto di competenza della Commissione a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i servizi di trasporto merci in entrata
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26. |
Nella decisione controversa, la Commissione ha affermato la propria competenza a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda il coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata (in prosieguo: la «competenza extraterritoriale della Commissione» ( 41 )), per il motivo che il criterio dell’attuazione e quello degli effetti qualificati erano entrambi soddisfatti ( 42 ). |
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27. |
Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha statuito che la competenza extraterritoriale della Commissione poteva essere riconosciuta sulla base del criterio dell’attuazione o di quello degli effetti qualificati ( 43 ) e che tali criteri erano alternativi ( 44 ). Esso ha concluso, a tal riguardo, che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto e che pertanto non occorreva esaminare l’applicazione del criterio dell’attuazione ( 45 ). |
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28. |
Le ricorrenti contestano tale analisi facendo valere, in sostanza, due serie di argomenti, la prima vertente sul fatto che la competenza della Commissione non poteva fondarsi sull’applicazione del solo criterio degli effetti qualificati (1) e la seconda vertente su errori nell’applicazione di detto criterio (2). Esse sollevano altresì motivi o censure riguardanti taluni vizi di natura procedurale delle sentenze impugnate, che occorrerà esaminare per ultimi (3). |
1. Sulla competenza della Commissione a constatare e sanzionare un’infrazione relativa ai servizi di trasporto merci in entrata alla luce del solo «criterio degli effetti qualificati»
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29. |
Alcune delle ricorrenti ( 46 ) addebitano al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto per avere valutato la competenza extraterritoriale della Commissione unicamente alla luce del criterio degli effetti qualificati, che costituirebbe una condizione necessaria ma non sufficiente per riconoscere tale competenza, senza effettuare un’analisi degli effetti anticoncorrenziali all’interno del mercato interno secondo il criterio dell’attuazione ( 47 ). Ad avviso di tali ricorrenti, da un lato, il criterio degli effetti qualificati sarebbe solo un criterio di diritto internazionale pubblico per determinare il diritto nazionale (nella fattispecie, quello dell’Unione) applicabile al fine di regolamentare un comportamento adottato in un paese terzo e non un criterio che consenta di verificare la competenza extraterritoriale della Commissione secondo il diritto dell’Unione ( 48 ). Dall’altro, il criterio dell’attuazione, che non è stato esaminato dal Tribunale, sarebbe il criterio di diritto dell’Unione indispensabile per riconoscere la competenza extraterritoriale della Commissione ( 49 ), il che richiederebbe la definizione del mercato rilevante, l’analisi del contesto economico e giuridico nonché l’esame dello scenario controfattuale. |
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30. |
Occorre quindi esaminare se il Tribunale abbia statuito correttamente che il criterio degli effetti qualificati poteva valere, di per sé, da fondamento per la competenza della Commissione nelle circostanze del caso di specie. |
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31. |
Rilevo che il criterio degli effetti qualificati, anche in assenza di una formulazione consolidata e condivisa ( 50 ), è generalmente ammesso nel diritto internazionale pubblico ( 51 ) in quanto principio giurisdizionale che consente di applicare il diritto nazionale della concorrenza in presenza di effetti economici, sul territorio nazionale, di pratiche poste in essere all’esterno di tale territorio da imprese parimenti stabilite al di fuori di esso (vale a dire, l’applicazione «extraterritoriale» di tale diritto) ( 52 ), il che non sembra essere messo in discussione dalle parti ( 53 ). |
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32. |
L’origine e la natura del criterio dell’attuazione sono invece più controverse. Secondo le ricorrenti, tale criterio deriverebbe principalmente dalla sentenza Pasta di legno e non sarebbe un criterio di diritto internazionale pubblico, bensì una nozione di diritto dell’Unione, elaborata dalla Corte al fine di fondare l’applicazione dell’articolo 101 TFUE. Tuttavia, non mi pare che, nella sentenza Pasta di legno, la Corte abbia inteso introdurre un criterio aggiuntivo per stabilire tale competenza ( 54 ) né, in ogni caso, un criterio esclusivo, cumulativo o di rango superiore rispetto a quello degli effetti qualificati per fondare la competenza della Commissione, come è stato implicitamente riconosciuto dalla Corte nella sentenza Intel ( 55 ). |
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33. |
Ciò precisato, mi pare che le ricorrenti confondano, da un lato, la questione della competenza extraterritoriale della Commissione in virtù del diritto internazionale pubblico e, dall’altro, l’applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE al caso di specie, vale a dire la questione del carattere anticoncorrenziale dell’intesa controversa all’interno del mercato interno ( 56 ). |
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34. |
Infatti, la Commissione è competente ad applicare le regole di concorrenza dell’Unione e del SEE nella misura in cui si applicano, rispettivamente, il Trattato FUE e l’accordo SEE. Sebbene l’applicazione «extraterritoriale» di tali norme sia soggetta alle condizioni imposte dal diritto internazionale pubblico e quindi, in particolare, al criterio degli effetti qualificati, la competenza della Commissione a constatare e sanzionare, ai sensi del diritto dell’Unione, una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE è soggetta solo al criterio (sostanziale) della restrizione della concorrenza (per oggetto o per effetto) all’interno del mercato interno. |
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35. |
Le ricorrenti tentano di eludere tale aspetto affermando che il riferimento, nell’articolo 101 TFUE e nell’articolo 53 dell’accordo SEE, alla restrizione della concorrenza «all’interno del mercato interno» introdurrebbe, in sostanza, un criterio di competenza che implicherebbe l’obbligo, per la Commissione, di dimostrare che il comportamento censurato ha effetti concreti sul mercato interno prima di poter valutare, sulla base di tali disposizioni, se sussista una restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto. Mi pare che tale interpretazione sia contraria al tenore letterale e all’obiettivo di dette disposizioni, in quanto introduce una distinzione artificiale tra, da un lato, gli effetti del comportamento censurato all’interno del mercato interno (criterio asseritamente relativo alla competenza della Commissione a perseguire un comportamento siffatto) e, dall’altro, l’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto (criterio sostanziale relativo all’applicazione della disposizione in questione). Orbene, il riferimento, nelle medesime disposizioni, agli effetti nel mercato interno non costituisce, secondo me, un criterio che disciplini specificamente la competenza della Commissione ( 57 ), ma è piuttosto uno degli elementi del criterio sostanziale per l’applicazione delle disposizioni in parola. |
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36. |
A mio avviso, la Commissione era tenuta a giustificare la propria competenza extraterritoriale solo in base al diritto internazionale pubblico (e quindi alla luce del criterio degli effetti qualificati). Dopo avere dimostrato che tale condizione era soddisfatta, la Commissione poteva poi constatare e sanzionare qualsiasi violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, purché il comportamento censurato soddisfacesse le condizioni sostanziali previste da tali disposizioni, compresa quella della restrizione della concorrenza, per oggetto o per effetto, all’interno del mercato interno. |
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37. |
In conclusione, mi pare che il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto nel dichiarare che la competenza extraterritoriale della Commissione doveva essere valutata alla luce del solo criterio degli effetti qualificati. Occorre quindi verificare ora se il Tribunale sia incorso in errori di diritto nel dichiarare che la Commissione aveva correttamente applicato tale criterio. |
2. Sull’applicazione del «criterio degli effetti qualificati»
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38. |
Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha dichiarato che, nella decisione controversa, la Commissione si era basata su tre motivi per affermare che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto. I primi due motivi riguardano gli effetti del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente (punto 1045 della decisione controversa) e il terzo motivo verte sugli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme (punto 1046 di tale decisione) ( 58 ). Nelle suddette sentenze, il Tribunale ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo che non occorresse esaminare il secondo ( 59 ). |
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39. |
Le ricorrenti contestano la valutazione del Tribunale riguardante, da un lato, la dimostrazione degli effetti qualificati del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente (il primo motivo addotto dalla Commissione) (a) e, dall’altro, il ricorso alla nozione di «infrazione unica e continuata» considerata nel suo insieme (il terzo motivo addotto dalla Commissione) (b) ( 60 ). |
a) Sull’esame degli effetti qualificati del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente
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40. |
Per quanto riguarda il primo motivo addotto dalla Commissione al punto 1045 della decisione controversa, alcune delle ricorrenti ( 61 ) addebitano al Tribunale di avere commesso errori di diritto, in primo luogo, nel confermare la constatazione della Commissione secondo cui il coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata poteva essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto, cosicché essa non era tenuta a procedere ad una valutazione degli effetti anticoncorrenziali (1), e, in secondo luogo, nel considerare che la Commissione aveva dimostrato che tale comportamento produceva effetti qualificati, vale a dire effetti immediati, sostanziali e prevedibili, nel SEE (2). |
1) Sul criterio della restrizione della concorrenza per oggetto come criterio non pertinente
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41. |
Secondo le ricorrenti, l’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto, quale rilevata dalla Commissione e confermata dal Tribunale, non sarebbe un criterio pertinente per l’esame del criterio degli effetti qualificati al fine di valutare la competenza extraterritoriale della Commissione. La verifica di tale competenza perseguirebbe uno scopo diverso dalla valutazione dell’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto e richiederebbe quindi un livello probatorio più elevato rispetto a quest’ultima. Pertanto, la Commissione non avrebbe potuto sottrarsi a un’analisi degli effetti concreti del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata per il solo motivo che il comportamento censurato costituiva una restrizione della concorrenza per oggetto ( 62 ) e avrebbe dovuto valutare se esistesse un nesso di causalità fra tale comportamento e l’asserito effetto anticoncorrenziale all’interno del SEE ( 63 ). |
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42. |
Come ho rilevato ai paragrafi 33 e 34 delle presenti conclusioni, occorre distinguere tra, da un lato, la competenza extraterritoriale della Commissione sotto il profilo del diritto internazionale pubblico e, dall’altro, la questione del carattere anticoncorrenziale dell’intesa controversa all’interno del mercato interno. Il criterio degli effetti qualificati, sul quale si fonda il diritto internazionale pubblico ai fini dell’applicazione extraterritoriale delle regole di concorrenza, non coincide con l’analisi della restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto ai fini dell’applicazione di tali disposizioni ( 64 ). Si tratta semplicemente di due elementi di analisi diversi ( 65 ). |
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43. |
Nel caso di specie, la Commissione ha esaminato l’esistenza di effetti qualificati alla luce del diritto internazionale pubblico ai punti 1045 e 1046 della decisione controversa, che fanno parte della sezione 5.3.8 di quest’ultima, dedicata alla sua competenza extraterritoriale ( 66 ). In tali punti, la Commissione non si è basata sull’esistenza di una restrizione della concorrenza per oggetto. Sebbene, in altri punti di tale decisione, la Commissione abbia ritenuto di non dover procedere ad una valutazione degli effetti anticoncorrenziali concreti del comportamento dei vettori incriminati, in quanto si era basata sull’oggetto anticoncorrenziale di detto comportamento, ciò era in un contesto e per uno scopo diversi. Ad esempio, al punto 917 di detta decisione, la Commissione ha affermato che la dimostrazione di effetti anticoncorrenziali concreti non era necessaria per constatare una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Essa non ha utilizzato tale argomento per fondare, preliminarmente, l’applicazione extraterritoriale di tali disposizioni alla luce del diritto internazionale pubblico. Peraltro, questa affermazione figura alla sezione 5.3.3 della decisione controversa, dedicata all’analisi (nel merito) della restrizione della concorrenza ( 67 ). |
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44. |
Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha interpretato il criterio degli effetti qualificati precisando, in sostanza, che tale criterio «non richiede la dimostrazione che il comportamento controverso abbia prodotto effetti che si sono effettivamente concretizzati nel mercato interno o all’interno del SEE», ma che, «[a]l contrario, secondo la giurisprudenza, è sufficiente tener conto dell’effetto probabile di tale comportamento sulla concorrenza» ( 68 ). |
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45. |
Alla luce di tali precisazioni, non condivido l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe affermato che la Commissione, dopo avere qualificato il comportamento in questione come restrizione della concorrenza per oggetto, non era più tenuta a dimostrare che tale comportamento aveva effetti qualificati. |
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46. |
È vero che il Tribunale ha puntualizzato, in un passaggio equivocabile, che, «[i]n presenza di un comportamento che, come nel presente caso, la Commissione ha ritenuto rivelasse un grado di nocività per la concorrenza nel mercato interno o nel SEE tale da poter essere qualificato come restrizione della concorrenza “per oggetto” ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, l’applicazione del criterio degli effetti qualificati non può richiedere neppure la dimostrazione degli effetti concreti che la qualificazione di un comportamento come restrizione della concorrenza “per effetto” ai sensi di tali disposizioni comporta» ( 69 ). |
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47. |
Tuttavia, a mio avviso, in tale passaggio il Tribunale intendeva probabilmente evidenziare che sarebbe paradossale esigere un’analisi della restrizione della concorrenza per effetto in relazione a un comportamento che può essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto ( 70 ). In ogni caso, detto passaggio non ha alcuna conseguenza sulla sostanza del ragionamento del Tribunale, dato che, nei punti successivi delle sentenze impugnate, esso ha analizzato, correttamente, l’applicazione del criterio degli effetti qualificati da parte della Commissione alla luce dei suoi elementi fondamentali, vale a dire il carattere prevedibile, sostanziale e immediato degli effetti, e non dell’eventuale esistenza di una restrizione per oggetto ( 71 ). |
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48. |
Inoltre, l’argomento delle ricorrenti secondo il quale, quando una pratica è attuata all’esterno del SEE, non può avere per oggetto di restringere la concorrenza all’interno del SEE ( 72 ) non è pertinente, in quanto verte sulla fondatezza della valutazione fattuale del Tribunale relativa alla sussistenza di una distorsione della concorrenza ( 73 ). In ogni caso, mi pare che le ricorrenti non siano riuscite a dimostrare la fondatezza di tale argomento, dato che, come è stato accertato dalla Commissione e confermato dal Tribunale, l’intesa era stata attuata a livello mondiale e aveva per oggetto comune di restringere la concorrenza in tutto il mondo, compreso il SEE. |
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49. |
In conclusione, ritengo che né la Commissione né il Tribunale abbiano applicato il criterio della restrizione della concorrenza per oggetto in quanto criterio pertinente per la valutazione della competenza extraterritoriale della Commissione e che gli argomenti delle ricorrenti a tale riguardo siano inconferenti. |
2) Sulla dimostrazione dell’esistenza di effetti qualificati
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50. |
Secondo le ricorrenti, il Tribunale avrebbe concluso erroneamente che, nella decisione controversa, la Commissione, sulla quale grava l’onere della prova, aveva dimostrato che il comportamento censurato aveva effetti qualificati, vale a dire effetti immediati, sostanziali e prevedibili nel SEE. Più in particolare, da un lato, il Tribunale si sarebbe limitato a constatare che gli effetti menzionati dalla Commissione semplicemente «potevano» prodursi, utilizzando, in sostanza, un livello probatorio inadeguato (i), e, dall’altro, l’analisi degli effetti qualificati da parte del Tribunale sarebbe, in ogni caso, erronea, in quanto gli effetti del comportamento censurato sulla concorrenza nel SEE non sarebbero immediati, sostanziali e prevedibili (ii). |
i) Sul livello probatorio pertinente
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51. |
Con il primo motivo addotto al punto 1045 della decisione controversa, la Commissione ha concluso che le pratiche anticoncorrenziali nei paesi terzi riguardanti i servizi di trasporto merci in entrata potevano avere effetti immediati, sostanziali e prevedibili nell’Unione o nel SEE, sulla base, in sostanza, del rilievo che i maggiori costi del trasporto aereo verso il SEE, e quindi i prezzi più elevati delle merci importate, «potevano» avere effetti sui consumatori all’interno del SEE «per loro natura». |
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52. |
Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha sviluppato tale argomento basandosi sui punti 14, 17 e 70 della decisione controversa e sulle risposte delle parti alle misure di organizzazione del procedimento. Esso ha constatato che i vettori vendevano i loro servizi di trasporto merci esclusivamente o quasi esclusivamente a spedizionieri e che questi ultimi acquistavano tali servizi in particolare nella veste di intermediari al fine di consolidarli in un pacchetto di servizi il cui scopo era quello di organizzare il trasporto integrato di merci verso il territorio del SEE per conto degli speditori, i quali potevano in particolare essere gli acquirenti o i proprietari delle merci trasportate e verosimilmente avevano la propria sede all’interno del SEE. Secondo il Tribunale, «nella misura in cui» gli spedizionieri riversavano sul prezzo dei loro pacchetti di servizi gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’intesa controversa, è segnatamente sulla concorrenza tra detti spedizionieri per catturare la clientela degli speditori che l’infrazione unica e continuata sui collegamenti in entrata era suscettibile di avere un impatto ed era, pertanto, nel mercato interno o nel territorio del SEE che l’effetto di cui trattasi poteva concretizzarsi. Di conseguenza, gli effetti prodotti dal comportamento controverso consisterebbero nel costo aggiuntivo che gli speditori potevano aver dovuto sopportare e nel rincaro delle merci importate nel SEE che poteva esserne derivato ( 74 ). Il Tribunale ha concluso, in particolare, che tali effetti rientravano «nel normale corso delle cose e nella razionalità economica» o nel «normale funzionamento del mercato» ( 75 ). |
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53. |
Le ricorrenti criticano, in sostanza, l’atteggiamento «permissivo» del Tribunale per quanto riguarda il livello probatorio utilizzato dalla Commissione, che avrebbe consentito a quest’ultima di stabilire la propria competenza sulla base di effetti puramente ipotetici, il che le permetterebbe di perseguire qualsiasi violazione della concorrenza in tutto il mondo. Esse sostengono che la Commissione non ha individuato restrizioni della concorrenza nel mercato interno, mentre avrebbe dovuto dimostrare che gli effetti non «potevano» semplicemente prodursi, bensì erano «probabili», o «più probabili che improbabili». |
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54. |
A tale proposito, ritengo che la Commissione potesse basarsi sul fatto che il comportamento censurato, attuato al di fuori del SEE, «poteva» produrre effetti qualificati nel SEE. Pertanto, per dimostrare l’esistenza di effetti qualificati (e quindi la sua competenza extraterritoriale), la Commissione non era tenuta a dimostrare l’esistenza di effetti concreti, come, ad esempio, quelli necessari per dimostrare una restrizione della concorrenza per effetto ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Come rilevato dalla Corte nella sentenza Intel, il criterio degli effetti qualificati persegue l’obiettivo di includere comportamenti che non sono stati adottati nel territorio dell’Unione, ma i cui effetti anticoncorrenziali «possono» farsi sentire sul mercato dell’Unione ( 76 ). |
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55. |
Tale constatazione non è rimessa in discussione dal richiamo operato dal Tribunale, nelle sentenze impugnate, al punto 51 della sentenza Intel, che fa riferimento agli «effetti probabili» del comportamento censurato sulla concorrenza ( 77 ). Le ricorrenti ne traggono la conclusione che non è sufficiente che tali effetti «possano» prodursi (contrariamente al livello probatorio richiesto per dimostrare una restrizione della concorrenza per oggetto), ma che la soglia di probabilità o di verosimiglianza viene raggiunta solo quando sia stato dimostrato che è «più probabile che improbabile» che la pratica avrà un effetto anticoncorrenziale. Tuttavia, nell’economia della sentenza Intel, l’analisi del carattere prevedibile degli effetti, al pari di quella del loro carattere immediato e sostanziale, rientra nell’analisi complessiva del criterio degli effetti qualificati, per la quale la Corte ha precisato, in particolare al punto 45 di detta sentenza, che si tratta di effetti che «possono» prodursi nel mercato interno. È in tal senso che occorre interpretare, a mio avviso, il riferimento nelle sentenze impugnate al punto 51 della menzionata sentenza. |
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56. |
Peraltro, se è vero che, per quanto riguarda la prova di un comportamento anticoncorrenziale, la Commissione può limitarsi a constatare che la pratica censurata ha un oggetto anticoncorrenziale, senza dover dimostrare l’esistenza di effetti concreti sul mercato, mi pare ancor più ragionevole che, per stabilire, in via preliminare, la propria competenza, essa non sia tenuta a dimostrare che il comportamento censurato, attuato al di fuori del mercato interno, produce effetti concreti su quest’ultimo. Diversamente, sarebbe paradossale, ad esempio, che anche una restrizione della concorrenza per oggetto fosse trattata, in sostanza, come una restrizione della concorrenza per effetto quando interviene in un contesto extraterritoriale. |
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57. |
In conclusione, ritengo che, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, la Commissione dovesse indicare che le pratiche in questione «potevano» avere effetti qualificati sulla concorrenza all’interno del mercato interno, senza dover fornire la prova che tali effetti si erano verificati o che la loro realizzazione era «più probabile che improbabile». Occorre pertanto esaminare, alla luce del livello probatorio definito supra, se il Tribunale sia incorso in errori di diritto nel riconoscere che, nel caso di specie, la Commissione aveva dimostrato l’esistenza di effetti qualificati. |
ii) Sull’esistenza di effetti qualificati nel caso di specie
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58. |
Come rilevato dalle ricorrenti, la Commissione si è basata, al punto 1045 della decisione controversa, con una motivazione molto concisa, su una sequenza di eventi relativamente lunga, di cui ha presunto la realizzazione. È certamente vero che la Commissione non ha sviluppato il suo ragionamento, che appare relativamente succinto. Tuttavia, occorre esaminare se tale ragionamento sia comunque sufficiente per dimostrare la sua competenza alla luce del livello probatorio definito ai paragrafi da 54 a 57 delle presenti conclusioni. |
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59. |
In sostanza, mi pare che, con una formulazione abbastanza semplicistica, la Commissione abbia applicato una presunzione che si articola come segue: anzitutto, il coordinamento dei vettori sui sovrapprezzi e sul rifiuto di pagare commissioni si ripercuoteva sui prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci venduti agli spedizionieri; tale aumento comportava poi, a sua volta, l’aumento dei prezzi applicati da questi ultimi agli speditori, il che, infine, aveva un effetto sui prezzi fatturati da questi ultimi ai consumatori stabiliti nel SEE. |
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60. |
La questione è quindi se, come constatato dal Tribunale nelle sentenze impugnate, gli effetti considerati dalla Commissione rientrassero «nel normale corso delle cose e nella razionalità economica» ( 78 ). In altri termini, se si possa concludere, sulla base di un ragionamento fondato, in sostanza, su una presunzione, che il coordinamento dei vettori relativo ai sovrapprezzi e al rifiuto di pagare commissioni, per quanto riguarda i servizi di trasporto merci in entrata, poteva avere come effetto immediato, sostanziale e prevedibile l’aumento dei prezzi dei servizi di trasporto per i consumatori stabiliti nel SEE. |
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61. |
A tale proposito, ricordando la cautela necessaria quando si ricorre a presunzioni come elementi di prova nel diritto della concorrenza ( 79 ), ma tenuto conto altresì che l’accertamento della competenza extraterritoriale della Commissione, nel caso di specie, era solo una fase preliminare all’esame della fondatezza della sua decisione, ritengo che il Tribunale, dopo avere stabilito che una tale sequenza di eventi, secondo il normale corso delle cose, «poteva» verificarsi, almeno prima facie, potesse concludere che la Commissione aveva, quanto meno, soddisfatto l’onere iniziale della prova ad essa incombente ( 80 ) e che spettasse quindi alle ricorrenti fornire la prova contraria. |
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62. |
Occorre dunque esaminare se il Tribunale sia incorso in errori di diritto nell’affermare che gli argomenti e gli elementi di prova addotti dalle ricorrenti per contestare l’esistenza di effetti qualificati non potevano mettere in discussione la conclusione della Commissione per quanto riguarda, rispettivamente, il carattere immediato, sostanziale e prevedibile di tali effetti ( 81 ). |
– Sul carattere immediato degli effetti
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63. |
Secondo le ricorrenti, gli effetti del comportamento dei vettori sulla concorrenza nel SEE non erano diretti o immediati, in quanto dipendevano dalle azioni indipendenti di altri attori della catena del valore, vale a dire gli spedizionieri e gli speditori, il che escluderebbe qualsiasi nesso di causalità tra il comportamento dei vettori e i suoi presunti effetti. La Commissione, nella sua analisi confermata dal Tribunale, avrebbe definito «qualificati» effetti solo indiretti, ossia l’eventuale ripercussione dei costi aggiuntivi derivanti dall’intesa controversa sui prezzi applicati dagli spedizionieri agli speditori e da questi ultimi ai propri clienti, senza effettuare alcun esame dei mercati rilevanti, in particolare a valle, e senza nemmeno procedere a una definizione del mercato, che era fondamentale per stabilire se le parti dell’intesa fossero concorrenti ( 82 ). |
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64. |
Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha convalidato il ragionamento molto succinto seguito dalla Commissione nella decisione controversa affermando, in sostanza, che il requisito di un nesso di «causalità immediata» tra il comportamento in parola e l’effetto esaminato non può confondersi con una «causalità unica», che richiederebbe di accertare, sempre e forfettariamente, un’interruzione della catena causale, qualora un terzo abbia contribuito al verificarsi degli effetti in questione ( 83 ). Nel caso di specie, l’intervento degli spedizionieri, dei quali poteva prevedersi che avrebbero trasferito sugli speditori, in piena autonomia, il costo aggiuntivo che avevano sopportato, aveva certamente potuto contribuire al verificarsi dell’effetto in questione, ma da solo non era atto a spezzare la catena di causalità che derivava dall’intesa controversa «secondo il normale funzionamento del mercato» ( 84 ). |
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65. |
A questo proposito, mi pare che le ricorrenti si limitino a contestare il carattere speculativo o superficiale di tali constatazioni. |
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66. |
È vero che l’analisi della Commissione, confermata dal Tribunale, è molto semplicistica e, ad esempio, probabilmente non soddisferebbe un livello probatorio come quello richiesto per dimostrare la restrizione della concorrenza per effetto né, tanto meno, quello richiesto nell’ambito di un’azione per risarcimento danni. Tuttavia, alla luce del livello probatorio definito ai paragrafi da 51 a 57 delle presenti conclusioni, non mi pare che le ricorrenti riescano a dimostrare che la sequenza di eventi presunta dalla Commissione non «possa», quanto meno, verificarsi ( 85 ), né che le constatazioni effettuate dal Tribunale al riguardo siano viziate da uno snaturamento dei fatti. |
– Sul carattere sostanziale degli effetti
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67. |
Secondo le ricorrenti, la Commissione non aveva dimostrato che gli effetti del comportamento dei vettori sulla concorrenza nel SEE erano sostanziali, in quanto non aveva proceduto ad alcuna analisi della questione se i servizi di trasporto merci rappresentassero una parte significativa dei costi degli speditori stabiliti nel SEE ( 86 ). |
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68. |
A tale proposito, è vero che, nella decisione controversa, la Commissione non ha quantificato l’impatto del presunto aumento dei prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci in entrata sui prezzi pagati in definitiva dagli speditori stabiliti nel SEE o sui prezzi pagati dai loro clienti stabiliti nel SEE. |
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69. |
Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha tuttavia confermato la conclusione della Commissione basandosi, in sostanza, su elementi contestuali, che non sono menzionati al punto 1045 della decisione controversa, ma risultano dall’analisi globale della stessa. In primo luogo, esso ha fatto riferimento alla durata considerevole dell’infrazione, menzionata al punto 1146 di tale decisione; in secondo luogo, ha evocato la portata di detta infrazione che, come risulta dal punto 889 della medesima decisione, riguardava misure di applicazione generale, quali il sovrapprezzo carburante e il sovrapprezzo di sicurezza, che non erano specifiche di un collegamento e avevano come obiettivo di essere applicate a tutti i collegamenti a livello mondiale, compresi i collegamenti verso il SEE; in terzo luogo, si è basato sulla natura di detta infrazione, sottolineando che, come risulta dai punti 1030 e 1208 della suddetta decisione, essa aveva per oggetto di restringere la concorrenza e riguardava una restrizione particolarmente grave, ossia la fissazione di vari elementi del prezzo ( 87 ). Il Tribunale ha inoltre menzionato, ad abundantiam, da un lato, la circostanza che i sovrapprezzi oggetto dell’intesa controversa rappresentavano, durante il periodo dell’infrazione, una proporzione importante del prezzo totale dei servizi di trasporto merci, come precisato dalla Commissione al punto 1031 della decisione controversa ( 88 ), e, dall’altro, l’importanza delle imprese che hanno partecipato al comportamento censurato, la cui quota di mercato cumulativa sul mercato mondiale, secondo il punto 1209 di tale decisione, era pari al 34% nel 2005, compresi i collegamenti globali (in uscita e in entrata) SEE‑paesi terzi ( 89 ). |
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70. |
A tale proposito, le ricorrenti si limitano a rilevare l’assenza di un calcolo preciso nell’analisi effettuata dalla Commissione e confermata dal Tribunale. Tuttavia, tenuto conto del livello probatorio definito ai paragrafi da 51 a 57 delle presenti conclusioni, ritengo che la Commissione non fosse tenuta, nel valutare la propria competenza, ad effettuare un calcolo siffatto ( 90 ). La questione del calcolo delle ripercussioni economiche concrete ai diversi livelli della catena si pone eventualmente nel contesto di un’analisi della restrizione della concorrenza per effetto, della determinazione dell’ammenda o di azioni per risarcimento danni. |
– Sul carattere prevedibile degli effetti
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71. |
Ad avviso delle ricorrenti, gli effetti stimati dalla Commissione e riconosciuti dal Tribunale non sarebbero prevedibili o probabili, in quanto l’ipotesi secondo cui l’aumento dei prezzi dei servizi di trasporto merci in entrata verrebbe riversato dagli spedizionieri sugli speditori stabiliti nel mercato interno sarebbe improbabile ( 91 ). La Commissione non avrebbe verificato l’effetto delle pratiche censurate (limitate ai sovrapprezzi) sul prezzo di vendita dei servizi di trasporto merci, sui costi totali del trasporto fatturato agli speditori dagli spedizionieri e sul prezzo applicato dagli speditori ai consumatori. I presunti effetti del comportamento censurato resterebbero ipotetici o di importanza minore e l’esistenza di un nesso di causalità, menzionata dal Tribunale, non sarebbe rilevante né motivata ( 92 ). |
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72. |
Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha ricordato che gli effetti che, in base alla comune esperienza, i partecipanti all’intesa controversa devono ragionevolmente sapere che si verificheranno soddisfano il requisito di prevedibilità ( 93 ) e si è basato ancora una volta su elementi contestuali che non sono menzionati al punto 1045 della decisione controversa, bensì in altre parti della stessa, per concludere che tale requisito era soddisfatto nel caso di specie. Dopo avere ricordato, riferendosi ai punti 846, 909, 1199 e 1208 di detta decisione, che, secondo l’esperienza, da un comportamento collusivo di fissazione orizzontale dei prezzi derivano in particolare aumenti di prezzo ( 94 ), il Tribunale ha analizzato la prevedibilità degli effetti del comportamento censurato, da un lato, sui prezzi applicati dai vettori e, dall’altro, sui prezzi applicati dagli spedizionieri. Per quanto riguarda, da un lato, i prezzi applicati dai vettori, il Tribunale ha considerato che era prevedibile che la fissazione orizzontale del sovrapprezzo carburante e del sovrapprezzo di sicurezza avrebbe comportato l’aumento del livello degli stessi, incrementato dal rifiuto di pagare commissioni, e che ciò avrebbe determinato l’aumento del prezzo dei servizi di trasporto merci ( 95 ). Per quanto riguarda, dall’altro lato, le ripercussioni del prezzo dei servizi di trasporto merci in entrata sui prezzi applicati dagli spedizionieri, il Tribunale ha concluso che il prezzo dei servizi di trasporto merci costituisce un input per gli spedizionieri, un costo variabile il cui aumento, in linea di principio, ha l’effetto di aumentare il costo marginale rispetto al quale gli spedizionieri definiscono i propri prezzi ( 96 ), e che i vettori potevano ragionevolmente prevedere che gli spedizionieri avrebbero riversato un siffatto costo aggiuntivo sugli speditori ( 97 ). Tali elementi erano sufficienti, secondo il Tribunale, per concludere che l’effetto del comportamento censurato rientrava nel «normale corso delle cose» e nella «razionalità economica» ( 98 ). |
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73. |
A tal riguardo, occorre ricordare che, al punto 51 della sentenza Intel, la Corte ha precisato che, affinché sia soddisfatta la condizione relativa al requisito della prevedibilità degli effetti, è sufficiente tener conto degli effetti probabili di un comportamento sulla concorrenza. Inoltre, come ha rilevato l’avvocato generale Kokott nelle conclusioni nella causa Kone e a. ( 99 ), sono prevedibili (o caratterizzati da un adeguato rilievo causale) tutti i danni che, in base alla comune esperienza, i partecipanti all’intesa devono ragionevolmente attendersi, in contrapposizione ai danni dovuti ad una catena del tutto eccezionale di circostanze e, dunque, ad una sequenza causale atipica. A tale proposito, come dichiarato dalla Corte, pratiche che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi da parte di cartelli sono particolarmente idonee ad incidere sulla concorrenza ( 100 ). |
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74. |
Mi pare che tali principi siano applicabili nel caso di specie, dato che, in particolare, era estremamente probabile che gli aumenti dei sovrapprezzi provocati dall’intesa contribuissero all’aumento dei prezzi dei servizi di trasporto merci forniti dagli spedizionieri e che il prezzo dei servizi di trasporto merci, che costituisce un input per gli spedizionieri, avesse l’effetto di aumentare il costo marginale rispetto al quale gli spedizionieri definivano i propri prezzi e, a valle, di aumentare i costi degli speditori e quindi i prezzi applicati da questi ultimi. Peraltro, il fatto che una parte dell’intesa controversa mirasse a coordinare il rifiuto di pagare commissioni da parte degli spedizionieri è indicativo della propensione degli stessi a trasferire sistematicamente i sovrapprezzi ( 101 ). |
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75. |
In conclusione, non mi pare che le ricorrenti siano riuscite a confutare la presunzione riassunta al paragrafo 59 delle presenti conclusioni e a dimostrare che il comportamento censurato non potesse produrre effetti immediati, sostanziali e prevedibili nel mercato interno, né che le constatazioni della Commissione al riguardo siano viziate da uno snaturamento dei fatti. |
b) Sul ricorso alla nozione di «infrazione unica e continuata» nel suo insieme
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76. |
Per quanto riguarda il terzo motivo sul quale la Commissione si è basata al punto 1046 della decisione controversa per dimostrare che il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto anche in ragione degli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme, le ricorrenti addebitano al Tribunale di essere incorso in errori di diritto nel convalidare le conclusioni della Commissione vertenti, anzitutto, sulla rilevanza dell’esame degli effetti qualificati del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata alla luce dell’infrazione unica e continuata nel suo insieme (1), poi, sulla dimostrazione degli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme (2) e, infine, sul ricorso alla nozione atipica di «intesa di portata mondiale» (3). |
1) Sulla rilevanza dell’esame degli effetti qualificati del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata alla luce dell’infrazione unica e continuata nel suo insieme
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77. |
Alcune delle ricorrenti ( 102 ) fanno valere che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione poteva fondare, al punto 1046 della decisione controversa, la propria competenza extraterritoriale tenendo conto degli effetti qualificati dell’infrazione unica e continuata nel suo insieme e non di ciascun comportamento considerato singolarmente, mentre, per poter stabilire tale competenza, ciascun elemento di un’infrazione unica e continuata dovrebbe essere idoneo, considerato isolatamente, a produrre tali effetti e a perseguire l’unica finalità di restringere la concorrenza all’interno del SEE (e quindi a costituire una violazione delle disposizioni in questione) ( 103 ). Peraltro, un comportamento adottato su mercati all’esterno del SEE non potrebbe avere per oggetto di restringere la concorrenza all’interno del SEE. Inoltre, neppure il ricorso, nel medesimo punto 1046 della decisione controversa, alla nozione di «intesa di portata mondiale» per descrivere l’infrazione unica e continuata inciderebbe sulla qualificazione giuridica del comportamento alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. |
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78. |
Nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha rilevato che, sulla base della giurisprudenza della Corte, nulla impedisce di valutare se la Commissione disponga della competenza necessaria per applicare, in ciascun caso, il diritto della concorrenza dell’Unione (o del SEE) al comportamento delle imprese di cui trattasi considerato nel suo complesso, tenuto conto dell’infrazione unica e continuata ( 104 ). A tale proposito, esso ha rilevato che, ai punti 869 e 1046 della decisione controversa, la Commissione aveva qualificato, in sostanza, il comportamento controverso come «infrazione unica e continuata», anche per quanto riguardava i servizi di trasporto merci in entrata, e aveva esaminato gli effetti di tale infrazione complessivamente considerata, in quanto intesa attuata a livello mondiale ( 105 ). Avendo confermato tali constatazioni mediante l’analisi del motivo riguardante la fondatezza dell’addebito alle ricorrenti della responsabilità per l’infrazione unica e continuata, il Tribunale ha concluso che era prevedibile che, considerata nel suo insieme, l’infrazione unica e continuata producesse effetti immediati e sostanziali nel mercato interno, tenuto conto del fatto che, come ha rilevato la Commissione, rispettivamente ai punti 903, 1209 e 1146 di tale decisione, il comportamento censurato aveva per oggetto di restringere la concorrenza, in particolare all’interno dell’Unione e del SEE, e riuniva vettori che detenevano quote di mercato importanti e di cui una parte significativa ha riguardato collegamenti intra‑SEE per un periodo di oltre sei anni. |
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79. |
A tal riguardo, occorre esaminare se, come sostenuto dalle ricorrenti, la nozione di «infrazione unica e continuata» presupponga implicitamente che ciascun elemento costitutivo dell’infrazione, esaminato separatamente, costituisca un’infrazione e persegua la finalità di ostacolare la concorrenza all’interno del SEE o se, come stabilito dal Tribunale, tale nozione consenta di prendere in considerazione l’obiettivo anticoncorrenziale dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. |
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80. |
Nella sentenza Sony, la Corte ha concluso – dopo avere ricordato le caratteristiche della nozione di «infrazione unica e continuata» ( 106 ) e precisato che un’impresa che abbia partecipato a un’infrazione siffatta può essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito di tale infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa, senza che sia necessaria la sua partecipazione diretta all’insieme dei comportamenti anticoncorrenziali che costituiscono detta infrazione ( 107 ) – che, sebbene la nozione di «infrazione unica e continuata» presupponga un insieme di comportamenti che potrebbero altresì costituire, di per sé, una violazione dell’articolo 101 TFUE (lo stesso vale per l’articolo 53 dell’accordo SEE), non se ne può dedurre che ciascuno di tali comportamenti debba, di per sé e considerato isolatamente, necessariamente essere qualificato come infrazione distinta a tali disposizioni ( 108 ). |
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81. |
Sebbene questi principi siano stati elaborati nell’ambito di un argomento vertente sulla violazione dei diritti della difesa ( 109 ), non vedo alcuna ragione per non applicarli nell’ambito della valutazione della competenza extraterritoriale della Commissione ( 110 ). |
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82. |
In conclusione, non mi pare che il Tribunale sia incorso in un errore nel dichiarare che la Commissione poteva legittimamente fondare la sua competenza extraterritoriale sugli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. Occorre quindi verificare se esso abbia anche correttamente stabilito che la Commissione aveva dimostrato l’esistenza degli effetti di tale infrazione unica e continuata nel mercato interno. |
2) Sulla dimostrazione degli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme
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83. |
L’Air Canada e la SAS Cargo Group ( 111 ) sostengono che l’applicazione, da parte della Commissione, del criterio degli effetti qualificati all’infrazione unica e continuata, confermata dal Tribunale, sarebbe erronea, in quanto il punto 1046 della decisione controversa non conterrebbe alcuna analisi di tali effetti. |
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84. |
Con tale punto, la Commissione ha rilevato, in sostanza, che l’intesa era stata attuata a livello mondiale e che gli accordi dell’intesa relativi ai collegamenti in entrata formavano parte integrante dell’infrazione unica e continuata ( 112 ). |
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85. |
A tale proposito, è vero che detto punto non contiene alcuna analisi specifica degli effetti dell’infrazione unica e continuata, considerata nel suo insieme, sul mercato interno, alla luce del comportamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata. Tuttavia, al fine di convalidare la conclusione della Commissione, il Tribunale ha fatto riferimento, nuovamente, ad altri punti di tale decisione, dai quali risulta che la Commissione ha considerato che i comportamenti in questione, anzitutto, costituivano una restrizione della concorrenza per oggetto (punto 903 di detta decisione), inoltre, riguardavano vettori con quote di mercato importanti (punto 1209 della medesima decisione) e, infine, vertevano, per una parte significativa, su collegamenti intra‑SEE ed erano stati attuati per un periodo di oltre sei anni (punto 1146 della decisione controversa) ( 113 ). |
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86. |
Ancora una volta, occorre rilevare che l’analisi della Commissione contenuta nel punto 1046 della decisione controversa non soddisferebbe, ad esempio, il livello probatorio richiesto per dimostrare l’esistenza di una restrizione della concorrenza per effetto. Tuttavia, alla luce del livello probatorio definito ai paragrafi da 51 a 57 delle presenti conclusioni e tenuto conto di quanto risulta dalla decisione controversa nel suo complesso, ritengo che il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto nel considerare che la Commissione aveva fornito la prova, quanto meno iniziale, degli effetti qualificati dell’infrazione unica e continuata nel suo insieme. |
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87. |
Dal canto loro, le ricorrenti si limitano a contestare l’assenza di un’analisi degli effetti concreti del comportamento censurato, senza dimostrare che le constatazioni della Commissione siano viziate da uno snaturamento dei fatti. Inoltre, per quanto riguarda l’argomento secondo cui, per poter applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE, il comportamento censurato deve perseguire l’obiettivo specifico di ostacolare la concorrenza nel SEE, è sufficiente rilevare che l’intesa aveva lo scopo di ottenere un’applicazione uniforme dei sovrapprezzi a livello mondiale, al fine di evitare che essi fossero elusi ricorrendo ad altri collegamenti (in entrata), il che rivela l’intento di restringere la concorrenza anche nel SEE ( 114 ). Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, tale interpretazione non comporta di per sé, a mio avviso, il rischio di consentire alla Commissione di utilizzare la nozione di «infrazione unica e continuata» per estendere la sua competenza ad un comportamento adottato in qualsiasi parte del mondo, senza alcun nesso con il SEE, e di agire quindi come «arbitro della concorrenza» a livello mondiale. Infatti, la Commissione è comunque tenuta a dimostrare che detto comportamento, perseguendo un obiettivo comune, può avere effetti anticoncorrenziali all’interno del SEE, sia alla luce del criterio (relativo alla competenza) degli effetti qualificati, sia alla luce del criterio (sostanziale) della restrizione della concorrenza, per oggetto o per effetto, all’interno del mercato interno ( 115 ). |
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88. |
Pertanto, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto, a mio avviso, nel dichiarare che il coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata poteva produrre effetti qualificati non solo di per sé, ma anche nel contesto dell’infrazione unica e continuata e dell’oggetto anticoncorrenziale di tale infrazione. |
3) Sul ricorso alla nozione di «intesa di portata mondiale»
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89. |
La LATAM Airlines Group e la Lan Cargo addebitano al Tribunale di non avere esaminato il motivo secondo cui la Commissione non era competente a constatare l’esistenza di un’«intesa di portata mondiale» ( 116 ). Il Tribunale avrebbe considerato che tale motivo muoveva dalla premessa erronea secondo cui la Commissione, nel dispositivo della decisione controversa, avrebbe constatato un’infrazione alle regole di concorrenza relativa ai collegamenti tra aeroporti situati all’esterno del SEE, mentre le ricorrenti avrebbero fatto valere che la Commissione non era competente ad effettuare la constatazione relativa al carattere mondiale dell’intesa, constatazione che, a prescindere dalla circostanza che si tratti di una constatazione fattuale o di una constatazione giuridica «sui generis», avrebbe effetti pregiudizievoli, essendo in particolare vincolante per i giudici nazionali chiamati a conoscere di azioni civili per risarcimento danni riguardanti tale intesa. |
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90. |
A questo proposito, rilevo che la Commissione ha precisato, all’articolo 1 della decisione controversa, che le ricorrenti avevano commesso l’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo, «[c]oordinando il loro comportamento in materia di fissazione dei prezzi per la fornitura di servizi di trasporto merci su scala mondiale». Nella motivazione di tale decisione, la Commissione ha qualificato detto comportamento come «intesa di portata mondiale» ( 117 ). |
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91. |
Come ha constatato il Tribunale ai punti 151 e 358 della sentenza LATAM Airlines Group e Lan Cargo, il riferimento nell’articolo 1 di detta decisione all’esistenza di un coordinamento «su scala mondiale» (e lo stesso vale per i riferimenti all’«intesa di portata mondiale» nella motivazione della medesima decisione) è solo una constatazione di fatto, in base alla quale la Commissione ha concluso per l’esistenza di un’infrazione unica e continuata alle succitate disposizioni ( 118 ). Pertanto, non mi pare che la Commissione abbia ecceduto i limiti della sua competenza. Essa si è limitata a definire il contesto (mondiale) dell’intesa e ne ha tratto le conseguenze effettuando constatazioni che rientrano indubbiamente nella sua competenza. |
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92. |
A tal riguardo, il fatto che il Tribunale abbia considerato, al punto 362 della sentenza LATAM Airlines Group e Lan Cargo, che gli argomenti delle ricorrenti muovevano dalla premessa erronea secondo cui la Commissione avrebbe constatato un’infrazione alle regole di concorrenza che includerebbe i collegamenti tra aeroporti situati all’esterno del SEE indica soltanto che, secondo il Tribunale, solo la constatazione giuridica di un’infrazione alle regole di concorrenza a livello mondiale – constatazione che non è stata effettuata nel caso di specie (trattandosi della mera constatazione fattuale di un coordinamento del comportamento delle ricorrenti a livello mondiale) – poteva rientrare nella competenza della Commissione ( 119 ). |
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93. |
Inoltre, la possibilità per la Commissione di operare constatazioni fattuali non può neppure essere esclusa sulla base dell’eventuale effetto vincolante o persuasivo di tali constatazioni sulle decisioni delle autorità e delle giurisdizioni nazionali, anche ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1/2003 ( 120 ), tenuto conto che dette constatazioni non comportano un’applicazione delle regole di concorrenza al di là delle competenze della Commissione ( 121 ). Spetterà a tali autorità o giurisdizioni stabilire il valore probatorio che devono attribuire alle constatazioni fattuali della Commissione. |
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94. |
Ad ogni modo, la questione non è se la Commissione potesse utilizzare l’espressione «intesa di portata mondiale», ma piuttosto se l’uso di tali termini comporti un errore di diritto o di valutazione oppure sia la conseguenza di uno snaturamento dei fatti, il che non è dimostrato nella fattispecie. |
3. Su taluni vizi di natura procedurale delle sentenze impugnate
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95. |
Secondo alcune ricorrenti, nell’esaminare la valutazione, da parte della Commissione, della sua competenza extraterritoriale, il Tribunale avrebbe, anzitutto, sostituito la propria valutazione a quella, insufficiente, di quest’ultima, operando così una sostituzione di motivi (a), inoltre, avrebbe valutato la legittimità della decisione controversa sulla base di elementi posteriori a detta decisione, in violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti (b), e, infine, avrebbe invertito l’onere della prova che incombe alla Commissione facendolo gravare sulle ricorrenti (c). |
a) Sulla sostituzione di motivi
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96. |
Alcune delle ricorrenti ( 122 ) sostengono che il Tribunale avrebbe sostituito la sua motivazione a quella della Commissione per quanto riguarda l’applicazione del criterio degli effetti qualificati. Mentre la Commissione avrebbe dedicato unicamente il punto 1045 della decisione controversa all’analisi degli effetti qualificati del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata, limitandosi a menzionare in termini generali gli «effetti immediati, sostanziali e prevedibili», del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata, il Tribunale avrebbe dedicato molti punti delle sentenze impugnate all’applicazione di tale criterio, tenendo conto in particolare della rilevanza e del carattere prevedibile, sostanziale e immediato degli effetti. Inoltre, esso avrebbe anche interpretato il punto 1046 della decisione controversa nel senso che si fonderebbe parimenti sul criterio degli effetti qualificati ( 123 ). Oltre a ciò, il Tribunale avrebbe colmato alcune lacune della decisione controversa basandosi su fatti nuovi, in particolare per quanto riguarda l’effetto sulla concorrenza tra gli spedizionieri nonché sugli speditori e sulle merci, e basandosi anche su elementi di prova tratti da punti esterni alla sezione della decisione controversa riguardante gli effetti qualificati o che non figuravano in quest’ultima. Il Tribunale avrebbe quindi sostituito la propria valutazione a quella della Commissione. |
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97. |
A tale proposito, è vero che, come ho rilevato ai paragrafi 58 e 85 delle presenti conclusioni, l’esame da parte della Commissione della propria competenza extraterritoriale che figura ai punti 1045 e 1046 della decisione controversa è particolarmente succinto, mentre il Tribunale ha dedicato molti punti all’analisi di tale criterio nelle sentenze impugnate, compiendo uno sforzo considerevole per spiegare e precisare, a fronte degli argomenti delle parti, la fondatezza del ragionamento relativamente semplicistico della Commissione. Tuttavia, prima di poter concludere per una sostituzione di motivi, occorre ancora verificare, anzitutto, in quale misura la Commissione fosse tenuta a motivare la propria competenza extraterritoriale nella decisione controversa, poi, se la motivazione di tale decisione riguardante la competenza extraterritoriale possa essere considerata adeguata e, infine, se la lunghezza delle sentenze impugnate su tale punto possa essere giustificata dalla necessità per il Tribunale di rispondere agli argomenti delle ricorrenti. |
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98. |
Anzitutto, mi pare verosimile che, come sottolineato dalla Commissione nell’ambito dei presenti procedimenti, la sezione 5.3.8 della decisione controversa, riguardante l’applicabilità dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE ai collegamenti in entrata (e quindi la competenza extraterritoriale della Commissione), sia stata inserita in risposta agli argomenti delle parti che contestavano la competenza di detta istituzione relativamente a tali collegamenti. Infatti, nessuna sezione di detta decisione verte sulla competenza della Commissione riguardo ai collegamenti intra‑SEE e ai collegamenti in uscita, che non è stata oggetto di contestazione. Peraltro, ritengo che la Commissione, quando adotta una decisione, non sia tenuta in linea di principio a motivare sistematicamente la propria competenza, a prescindere dagli argomenti sollevati dalle parti nel corso del procedimento amministrativo. |
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99. |
Inoltre, da un lato, rilevo che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha confermato la conclusione della Commissione enunciata al punto 1045 della decisione controversa consistente, come ho indicato al paragrafo 59 delle presenti conclusioni, in una presunzione, fondata anche su elementi contestuali che, certamente, non sono menzionati in detto punto, ma risultano comunque dall’analisi effettuata dalla Commissione in altri passaggi di tale decisione. Dall’altro, mi pare che, con il punto 1046 di detta decisione, la Commissione abbia semplicemente collegato la sua competenza extraterritoriale alla sua competenza generale per constatare e sanzionare l’infrazione unica e continuata in questione. A tal riguardo, come ho rilevato ai paragrafi da 83 a 87 elle presenti conclusioni, il Tribunale ha semplicemente convalidato tale analisi basandosi su punti successivi della menzionata decisione. |
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100. |
A mio avviso, poiché la decisione controversa, complessivamente considerata, contiene elementi che dimostrano che il comportamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata poteva avere effetti qualificati sul mercato interno, conformemente al livello probatorio definito ai paragrafi da 51 a 57 delle presenti conclusioni, tale constatazione consente di per sé di concludere che la motivazione di detta decisione è sufficiente a supportare la conclusione della Commissione. Infatti, dai paragrafi da 58 a 75 delle presenti conclusioni risulta che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel considerare che l’esame dell’esistenza di effetti qualificati da parte della Commissione era sufficiente a suffragare la sua conclusione su tale aspetto. |
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101. |
Infine, in tali circostanze, lo squilibrio tra la spiegazione molto sommaria della Commissione che figura nella decisione controversa e le lunghe considerazioni dedicate a questo stesso elemento dal Tribunale nelle sentenze impugnate potrebbe ben spiegarsi con la necessità per quest’ultimo di rispondere agli argomenti addotti dalle ricorrenti ( 124 ). |
b) Sulla violazione dei diritti della difesa
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102. |
L’Air Canada, la Cargolux e la SAS Cargo Group addebitano al Tribunale di avere valutato la legittimità della decisione controversa sulla base di elementi successivi alla comunicazione degli addebiti ( 125 ) o a tale decisione ( 126 ). Il Tribunale avrebbe fondato la competenza della Commissione sul criterio degli effetti qualificati, che non sarebbe figurato nella comunicazione degli addebiti né nella decisione controversa, e avrebbe quindi violato i loro diritti della difesa ( 127 ). |
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103. |
A tal riguardo, il regolamento n. 1/2003 prevede che la Commissione invii ad un’impresa alla quale intende infliggere una sanzione per violazione delle regole di concorrenza una comunicazione degli addebiti che contenga gli elementi essenziali della contestazione mossa contro tale impresa, quali i fatti addebitati, la qualificazione data a questi ultimi e gli elementi di prova su cui si fonda la Commissione, affinché la predetta impresa sia in grado di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento amministrativo avviato a suo carico ( 128 ). |
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104. |
Se è vero che la Commissione ha la facoltà di precisare, nella sua decisione finale, una qualificazione giuridica dei fatti da essa adottata, in via provvisoria, nella comunicazione degli addebiti, tenendo conto degli elementi ricavabili dal procedimento amministrativo, o per abbandonare censure che si siano rivelate infondate, o per strutturare e integrare sia in fatto che in diritto i suoi argomenti a sostegno delle censure su cui essa si basa, ciò implica che, nella comunicazione degli addebiti, essa sia tenuta ad enunciare qualsiasi qualificazione giuridica dei fatti che intende prendere in considerazione nella sua decisione finale ( 129 ). |
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105. |
Ne deriva che i diritti della difesa dell’impresa interessata risultano violati a causa dell’esistenza di una discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione finale unicamente alla condizione che un addebito figurante nella stessa non sia stato esposto nella comunicazione degli addebiti in modo sufficiente per consentire ai destinatari di tale comunicazione di far valere utilmente i propri argomenti nell’ambito del procedimento avviato a loro carico ( 130 ). |
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106. |
A tale proposito, ritengo che, poiché la comunicazione degli addebiti precisava che l’infrazione unica e continuata contestata dalla Commissione riguardava collegamenti con paesi terzi, le ricorrenti abbiano potuto far valere utilmente i propri argomenti al riguardo. |
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107. |
Quanto alla decisione controversa, l’Air Canada e la Cargolux sostengono che il ragionamento e l’interpretazione approfonditi e dettagliati del Tribunale vertenti sull’applicazione del criterio degli effetti qualificati non facevano parte di detta decisione ( 131 ). Tuttavia, come risulta dall’analisi che precede, occorre rilevare che la decisione controversa si riferisce esplicitamente, in particolare nel punto 1045, agli effetti immediati, sostanziali e prevedibili del comportamento censurato nel mercato interno, il che ha dato modo a tali ricorrenti di addurre dinanzi al Tribunale motivi o censure ben dettagliati ( 132 ). |
c) Sull’inversione dell’onere della prova
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108. |
Alcune ricorrenti ( 133 ) addebitano al Tribunale di avere respinto il motivo vertente sull’assenza di effetti qualificati dell’infrazione, con la motivazione che esse non avevano confutato l’esistenza di tali effetti, che tuttavia la Commissione non aveva dimostrato ( 134 ). Il Tribunale avrebbe quindi invertito l’onere della prova che incombeva alla Commissione, ponendolo a carico delle ricorrenti ( 135 ). |
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109. |
A tal riguardo, rilevo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, se è vero che l’onere legale della prova grava sulla Commissione quando asserisce un’infrazione delle regole di concorrenza, gli elementi di fatto che essa fa valere possono essere tali da obbligare l’altra parte a fornire una spiegazione o una giustificazione, in mancanza della quale è lecito ritenere che l’onere della prova sia stato soddisfatto ( 136 ). |
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110. |
A mio avviso, l’argomento in questione è subordinato a quello relativo alla dimostrazione dell’esistenza di effetti qualificati, nel senso che, se nelle sentenze impugnate il Tribunale ha constatato giustamente che il ragionamento della Commissione nella decisione controversa concernente gli effetti qualificati del comportamento censurato sul mercato interno era corretto ( 137 ), è ragionevole concludere che la Commissione aveva soddisfatto il suo onere (iniziale) della prova e che spettava alle parti fornire elementi idonei a rimettere in discussione le valutazioni della Commissione, dimostrando che la decisione controversa era viziata da errori di diritto su tale punto. |
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111. |
Pertanto, ritengo che, respingendo gli argomenti delle parti al riguardo, il Tribunale non abbia operato un’inversione dell’onere della prova, bensì abbia semplicemente constatato la loro incapacità di fornire la prova contraria. |
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112. |
In conclusione, ritengo che il Tribunale non sia incorso in errori di diritto nel riconoscere la competenza della Commissione a constatare e sanzionare un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE per quanto riguarda i servizi di trasporto merci in entrata. |
B. Sui motivi relativi alla fondatezza della decisione controversa
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113. |
Alcune ricorrenti sollevano motivi riguardanti, rispettivamente: la partecipazione all’infrazione unica e continuata (1), l’annullamento solo parziale della decisione impugnata nei confronti della LATAM Airlines Group e della Lan Cargo (2) e la prescrizione del potere sanzionatorio della Commissione relativamente all’Air Canada e alla Singapore Airlines (3). |
1. Sulla partecipazione all’infrazione unica e continuata
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114. |
Con i motivi analizzati nel prosieguo, alcune ricorrenti contestano, sotto profili diversi, la loro partecipazione all’infrazione unica e continuata sanzionata dalla Commissione. Si tratta della responsabilità dell’Air Canada per collegamenti sui quali essa non aveva mai operato o sui quali non avrebbe potuto legittimamente operare, vale a dire i collegamenti intra‑SEE e Unione‑Svizzera (in prosieguo: i «collegamenti non pertinenti») (a), la violazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda la Cargolux (b), la responsabilità per il sovrapprezzo di sicurezza anche per quanto riguarda la Cargolux (c), nonché errori nella valutazione delle prove per quanto riguarda la Cathay Pacific Airways (d). |
a) Sulla responsabilità dell’Air Canada per collegamenti non pertinenti
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115. |
Con il suo secondo motivo, l’Air Canada sostiene che il Tribunale ha commesso errori di diritto nel constatare la sua responsabilità per i collegamenti non pertinenti. |
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116. |
Nella decisione controversa, la Commissione ha respinto gli argomenti di alcune delle parti riguardanti la rilevanza dei contatti relativi ai collegamenti non pertinenti basandosi, in sostanza, sulla nozione di «infrazione unica e continuata». Più in particolare, la Commissione ha concluso, sotto un primo profilo, che «tutti i contatti vertevano su sovrapprezzi (...), avevano avuto luogo contemporaneamente (...) e riguardavano in gran parte i medesimi vettori (...)» (punto 888), sotto un secondo profilo, che «i sovrapprezzi [erano] misure di applicazione generale che [non erano] specifiche di un collegamento (...)» (punto 889) e, sotto un terzo profilo, che «i contatti riguardanti collegamenti sui quali i vettori non avevano mai operato o sui quali non avrebbero potuto legittimamente operare [erano] pertinenti per dimostrare l’esistenza dell’infrazione unica e continuata, dato che nessuna barriera insormontabile impediva alle parti di fornire servizi di trasporto merci su tali collegamenti» (punto 890) ( 138 ). |
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117. |
Nella sentenza Air Canada, il Tribunale ha respinto l’argomento della ricorrente relativo al fatto che essa avrebbe dimostrato di essersi trovata di fronte a «barriere insormontabili» che le avrebbero impedito di fornire servizi di trasporto aereo di merci sui collegamenti non pertinenti ( 139 ). |
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118. |
La ricorrente, ritenendo che il Tribunale abbia respinto, basandosi su una premessa erronea, tale argomento per il motivo che la qualità di concorrente potenziale non era una condizione per imputarle la responsabilità in relazione a tali collegamenti, solleva quattro censure. |
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119. |
In primo luogo, ai punti da 376 a 379 della sentenza Air Canada, il Tribunale, concentrando la sua risposta unicamente sulla questione relativa alla qualità di concorrente potenziale, avrebbe operato una sostituzione di motivi. A tal riguardo, rilevo che, nei punti in questione, il Tribunale ha semplicemente rilevato che la qualità di concorrente potenziale evidenziata dalla Commissione al punto 890 della decisione controversa non era un elemento decisivo alla luce degli altri elementi esaminati in tale decisione, e in particolare dell’obiettivo anticoncorrenziale comune, nonché della partecipazione della ricorrente alla concertazione relativa ai collegamenti non pertinenti e della conoscenza che essa aveva delle attività relative a detti collegamenti alle quali non aveva partecipato direttamente. Pertanto, non mi pare che il Tribunale abbia sostituito la propria valutazione a quella della Commissione. |
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120. |
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato i suoi diritti della difesa in quanto si sarebbe basato, ai punti da 364 a 377 della sentenza Air Canada, su una giurisprudenza e su argomenti che non figuravano nella decisione controversa. A questo proposito, rilevo che, in tali passaggi, il Tribunale si è limitato a richiamare i principi applicabili in materia di restrizione della concorrenza per oggetto nel contesto di un’infrazione unica e continuata senza violare i diritti della difesa della ricorrente ( 140 ). |
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121. |
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione, omettendo di spiegare la pertinenza della giurisprudenza citata per giungere alla conclusione tratta al punto 377 della sentenza Air Canada. A questo proposito, è sufficiente rilevare che, nel passaggio in questione di tale sentenza, il Tribunale si è limitato a sintetizzare, sulla base della medesima giurisprudenza citata ai punti da 364 a 376 di detta sentenza, le condizioni alle quali la Commissione poteva considerare la ricorrente responsabile di un’infrazione unica e continuata per quanto riguarda i collegamenti non pertinenti. Orbene, tale sintesi non costituisce la motivazione della sua valutazione relativa alla responsabilità della ricorrente, essendo quest’ultima effettuata successivamente, vale a dire ai punti da 378 a 385 della stessa sentenza. |
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122. |
In quarto luogo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che la suddetta giurisprudenza consentisse di suffragare la conclusione secondo cui l’esistenza di un rapporto di concorrenza, quanto meno potenziale, tra i vettori, implicitamente evocata al punto 890 della decisione controversa, non era una condizione per imputare alla ricorrente la responsabilità per l’infrazione unica e continuata di cui trattasi. Orbene, mi pare che, con tale censura, la ricorrente contesti, senza mettere in discussione i primi due motivi con i quali la Commissione ha tenuto conto dei contatti relativi ai collegamenti non pertinenti (punti 888 e 889 della decisione controversa), la valutazione del Tribunale relativa al terzo motivo (punto 890 di tale decisione), facendo valere che, contrariamente a quanto aveva considerato la Commissione, esistevano «barriere insormontabili» che le impedivano di fornire servizi su tali collegamenti (e quindi di essere qualificata come «concorrente potenziale»). A tal riguardo, le posizioni delle parti divergono sulla questione se i tre motivi sui quali si è basata la Commissione, ai punti da 888 a 890 della decisione controversa, siano cumulativi, come sostiene l’Air Canada, oppure siano, al contrario, alternativi, come afferma la Commissione nelle sue memorie. |
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123. |
A mio avviso, la Commissione si è limitata, ai punti da 888 a 890 della decisione controversa, ad elencare i diversi elementi dai quali essa ha fatto derivare, nella fattispecie, la responsabilità delle parti che hanno addotto l’argomento controverso. Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, come ha sintetizzato il Tribunale al punto 377 della sentenza Air Canada, l’attribuzione della responsabilità a un’impresa nell’ambito di un’infrazione unica e continuata dipende principalmente da due elementi, vale a dire, da un lato, il fatto che essa intendesse contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e, dall’altro, che essa fosse a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che potesse ragionevolmente prevederli e fosse disposta ad accettarne il rischio ( 141 ). A tal riguardo, come ha rilevato il Tribunale al punto 379 della sentenza Air Canada, la qualità di concorrente (potenziale) non è un elemento decisivo ai fini dell’attribuzione della responsabilità. |
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124. |
Pertanto, se è vero che l’argomento vertente sull’assenza di «barriere insormontabili» alla fornitura di servizi di trasporto aereo di merci sui collegamenti non pertinenti faceva parte degli elementi in base ai quali la Commissione ha affermato la responsabilità della ricorrente per il comportamento adottato su detti collegamenti, tale elemento non era decisivo al riguardo. Mi pare quindi che il Tribunale non sia incorso in errori di diritto nel confermare, ai punti da 380 a 385 della sentenza Air Canada, la conclusione della Commissione che riconosce la responsabilità della ricorrente per il motivo che, da un lato, essa aveva partecipato alla concertazione relativa ai collegamenti non pertinenti e, dall’altro, era a conoscenza delle attività anticoncorrenziali relative a tali collegamenti alle quali non aveva direttamente partecipato. |
b) Sulla violazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda la Cargolux
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125. |
Con la seconda parte del suo quarto motivo, la Cargolux sostiene che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento ( 142 ) in quanto, da un lato, ha escluso il coinvolgimento della British Airways nella parte dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni e ha ridotto l’ammenda nei confronti di quest’ultima e non quella della Cargolux, nonostante l’esistenza di elementi di prova simili, e, dall’altro, ha ridotto l’ammenda inflitta alla SAS Cargo Group tenuto conto della sua partecipazione limitata alla parte dell’infrazione relativa al rifiuto di pagare commissioni e non quella della Cargolux, nonostante la durata simile del comportamento controverso. |
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126. |
Per quanto riguarda la presunta violazione del principio della parità di trattamento della Cargolux rispetto alla British Airways, anzitutto, è sufficiente constatare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, una decisione che constata l’esistenza di un’intesa costituisce un complesso di decisioni rivolte ai suoi singoli destinatari e la validità di una di tali decisioni non influisce su quella delle altre ( 143 ). Inoltre, sempre secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legalità, in base al quale nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri ( 144 ). Oltre a ciò, come fatto valere dalla Commissione, ciò che rileva non è il numero di elementi di prova presi in considerazione per dimostrare la partecipazione, bensì la questione se il complesso di indizi invocato da tale istituzione, globalmente considerato, sia sufficientemente preciso e concordante per fondare la ferma convinzione che l’impresa abbia partecipato all’infrazione unica e continuata ( 145 ). Infine, nel caso di specie, gli elementi di prova riguardano la partecipazione dei diversi vettori all’infrazione unica e continuata. Tali elementi devono quindi essere esaminati dalla Commissione alla luce della situazione specifica di ciascun vettore e non possono essere oggetto di un’interpretazione univoca indipendentemente dal loro contesto ( 146 ). Occorre quindi respingere tale argomento. |
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127. |
Per quanto riguarda la presunta violazione del principio della parità di trattamento della Cargolux rispetto alla SAS Cargo Group, è sufficiente rilevare che, se è vero che il Tribunale è in particolare tenuto, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, a rispettare l’obbligo di motivazione e il principio della parità di trattamento ( 147 ), nel caso di specie esso ha esposto sufficientemente gli elementi che ha preso in considerazione per determinare l’ammenda da irrogare alla Cargolux ( 148 ). Poiché è stato adito, nella causa in questione, solo con riferimento alla decisione controversa nella parte in cui riguarda la Cargolux, non si può ritenere che esso fosse tenuto a prendere in considerazione la situazione di altre imprese oggetto di tale decisione, tanto più che, come risulta dalla sentenza Cargolux Airlines, la ricorrente non ha fatto valere dinanzi al Tribunale alcun argomento fondato sulla disparità di trattamento. |
c) Sulla responsabilità della Cargolux per il sovrapprezzo di sicurezza
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128. |
Con la terza parte del suo quarto motivo, la Cargolux sostiene che il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente che la Commissione poteva fondatamente considerare che essa aveva continuato a partecipare alla componente dell’infrazione unica e continuata relativa al sovrapprezzo di sicurezza nei periodi riguardo ai quali nulla dimostrava l’esistenza di contatti in cui era coinvolta (in prosieguo: i «periodi di lacuna»). |
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129. |
In effetti, nella sentenza Cargolux Airlines, il Tribunale ha riconosciuto che dalla decisione controversa emergeva un «vuoto» nei documenti che avrebbero dovuto dimostrare la partecipazione di cui trattasi (punto 467) ( 149 ). Ciò posto, il Tribunale ha concluso, basandosi sulle circostanze del caso di specie (punti da 473 a 476), che la Commissione poteva fondatamente rilevare che la partecipazione della ricorrente alla componente dell’infrazione unica e continuata relativa al sovrapprezzo di sicurezza era continuata durante tali periodi (punto 477). La rilevanza di tutte le suddette circostanze è contestata dalla ricorrente a sostegno di argomenti che, tuttavia, non mi convincono. |
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130. |
In via preliminare, rilevo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, occorre ricordare che il fatto che la prova dell’esistenza di un accordo o, per lo meno, della sua attuazione da parte di un’impresa non sia stata fornita per alcuni periodi determinati non impedisce di ritenere che l’infrazione abbia abbracciato un periodo complessivo più esteso di tali periodi, qualora una simile constatazione si basi su indizi obiettivi e concordanti. Nell’ambito di un’infrazione durata diversi anni, il fatto che le manifestazioni dell’intesa avvengano in periodi differenti, eventualmente separati da intervalli di tempo più o meno lunghi, resta ininfluente ai fini dell’esistenza di tale intesa, purché le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una sola finalità e rientrino nel contesto di un’infrazione a carattere unico e continuato ( 150 ). |
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131. |
Per quanto riguarda gli argomenti invocati dalla ricorrente, in primo luogo, essa respinge la constatazione del Tribunale, operata al punto 473 della sentenza Cargolux Airlines, secondo cui il sovrapprezzo carburante (per il quale la partecipazione della ricorrente era durata per l’intero periodo rilevante) e il sovrapprezzo di sicurezza rientravano in un’unica infrazione che perseguiva un unico obiettivo, riprendendo gli argomenti sollevati nell’ambito della seconda parte del terzo motivo di impugnazione, che non sono esaminati nell’ambito delle presenti conclusioni mirate ( 151 ). |
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132. |
In secondo luogo, la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale, enunciata al punto 474 della sentenza Cargolux Airlines, secondo cui l’attuazione del sovrapprezzo di sicurezza richiedeva contatti significativamente meno frequenti rispetto all’attuazione del sovrapprezzo carburante, non essendo fondata su un indice, la cui evoluzione richiedeva adeguamenti periodici. Così facendo, essa critica valutazioni fattuali del Tribunale, senza dimostrare alcuno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova. |
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133. |
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, al punto 475 della sentenza Cargolux Airlines, avrebbe invertito l’onere della prova laddove ha dichiarato che essa non aveva contestato che gli effetti del coordinamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza fossero perdurati durante i periodi di lacuna, né aveva asserito di avere ignorato che gli altri vettori incriminati continuavano a coordinarsi in merito al sovrapprezzo di sicurezza durante tale periodo. Mi pare tuttavia, che, con tali osservazioni, il Tribunale abbia semplicemente voluto sottolineare che, una volta che la Commissione aveva dimostrato, conformemente all’onere della prova ad essa incombente, che il sovrapprezzo di sicurezza aveva prodotto i suoi effetti fino alla fine del periodo rilevante e che, durante detto periodo, avevano avuto luogo contatti tra i vettori, spettava alla ricorrente fornire eventualmente la prova contraria. |
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134. |
In quarto luogo, la ricorrente contesta l’argomento, che figura al punto 476 della sentenza Cargolux Airlines, secondo cui essa non aveva dimostrato e neppure asserito di essersi dissociata pubblicamente dal coordinamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza durante i periodi di lacuna né aveva dimostrato di avere ripreso un comportamento concorrenziale leale e indipendente sul mercato in questione durante tali periodi. Tuttavia, essa non fornisce elementi dai quali risulti che questa constatazione è viziata da uno snaturamento dei fatti. Peraltro, tale argomento mi pare inconferente, dato che la mancata dissociazione pubblica non è l’unico elemento sul quale il Tribunale ha fondato la propria conclusione ( 152 ). |
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135. |
Propongo quindi di respingere la parte del motivo in questione. |
d) Sugli errori nella valutazione delle prove per quanto riguarda la Cathay Pacific Airways
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136. |
Con i suoi motivi quarto e quinto, la Cathay Pacific Airways sostiene, in particolare, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’accettare elementi di prova relativi al comportamento adottato prima del periodo dell’infrazione o che esulano dalla competenza geografica della Commissione, per suffragare la sua conclusione secondo cui la ricorrente aveva partecipato all’infrazione unica e continuata ( 153 ). In sostanza, l’argomento principale della ricorrente verte sul fatto che il Tribunale ha confermato gli elementi di prova addotti dalla Commissione senza spiegare se abbia considerato tali elementi di prova come elementi di «corroborazione» di altri elementi di prova (diretti) oppure li abbia considerati come prove dirette della partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata ( 154 ). |
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137. |
A tal riguardo, nella sentenza Cathay Pacific Airways, il Tribunale, esaminando la prima censura della terza parte del terzo motivo, vertente su errori nell’imputazione alla ricorrente dell’infrazione unica e continuata, ha analizzato la presa in considerazione, in particolare, di contatti precedenti al periodo dell’infrazione e al di fuori della competenza geografica della Commissione ( 155 ). |
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138. |
Per quanto riguarda, in primo luogo, i contatti precedenti al periodo dell’infrazione, da un lato, il Tribunale ha rilevato che molti dei contatti contestati dalla ricorrente vertevano su collegamenti che rientravano nella sua competenza (punti da 315 a 321). Dall’altro, ha considerato che i restanti contatti contestati, sebbene fossero avvenuti in paesi terzi o coinvolgessero dipendenti locali dei vettori incriminati in tali paesi, potevano comunque essere rilevanti (punto 322) ( 156 ) e che, in sostanza, la valutazione di tali contatti non era decisiva ai fini della soluzione adottata (punto 323). È solo in tale contesto che il Tribunale ha verificato, in sostanza, la rilevanza di detti contatti in relazione all’infrazione unica e continuata in questione (punti da 325 a 327) ( 157 ) e ha concluso che la ricorrente «non ave[va] sostenuto che tali contatti non corroboravano l’interpretazione di altri elementi di prova» e che non si affermava che essi «esulavano dalla competenza della Commissione». Esso ha precisato che la quarantina di contatti contestati dalla ricorrente rientrava tra i circa 90 contatti controversi che la Commissione aveva esaminato nella decisione controversa (punto 328). |
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139. |
Per quanto riguarda, in secondo luogo, i contatti esistenti al di fuori della competenza geografica della Commissione, il Tribunale, in modo analogo, ha precisato, da un lato, che, poiché tali contatti riguardavano i collegamenti con partenza dalla Svizzera senza distinzioni, non si poteva addebitare alla Commissione di avere ritenuto che essi riguardassero anche i collegamenti Unione‑Svizzera (punto 332) e, dall’altro, che detti contatti tendevano parimenti a confermare i circa 90 contatti presi in considerazione dalla Commissione per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata (punti 333 e 334). |
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140. |
A tale proposito, occorre ricordare che il principio vigente nel diritto dell’Unione per quanto riguarda la forza probatoria degli elementi di prova è quello della libera produzione delle prove e che il solo criterio pertinente per valutare le prove prodotte è quello della loro credibilità ( 158 ). Se è vero che spetta alla Commissione raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per fondare la convinzione che l’infrazione sia stata commessa, tuttavia non occorre che ogni singola prova dedotta debba necessariamente rispondere a tali criteri con riguardo ad ogni singolo elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso di indizi addotto dalla Commissione, complessivamente valutati, risponda a tale esigenza ( 159 ). |
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141. |
A tal riguardo, ritengo che il Tribunale non fosse tenuto a specificare la natura di prova diretta o di elemento corroborante di ciascun elemento di prova esaminato nella sentenza Cathay Pacific Airways, in quanto gli elementi di prova esaminati erano sufficienti a fondare la convinzione che l’infrazione fosse stata commessa, secondo il principio della libera produzione delle prove richiamato nel paragrafo precedente delle presenti conclusioni. |
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142. |
Infatti, nella sentenza Cathay Pacific Airways, il Tribunale, da un lato, ha evocato la rilevanza di taluni elementi di prova contestati dalla ricorrente (punti da 315 a 321), il che non viene messo in discussione da quest’ultima nell’ambito degli argomenti in esame e, dall’altro, ha spiegato che gli altri elementi di prova contestati dalla ricorrente potevano essere rilevanti (punti 322 e 332), precisando al contempo che, in ogni caso, tali contatti potevano essere utili al fine di «corroborare» gli altri elementi di prova, tenuto conto del fatto che detti contatti erano solo una parte dei circa 90 contatti sui quali la Commissione si era basata nella decisione controversa (punti 328 e 333). |
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143. |
La qualificazione come contatti destinati a «corroborare» gli altri elementi di prova è stata quindi effettuata dal Tribunale in via subordinata e in relazione ad una parte dei contatti controversi, il che non è rimesso in discussione dagli argomenti fatti valere dalla ricorrente. |
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144. |
Pertanto, nelle circostanze del caso di specie, ritengo che il Tribunale non fosse tenuto a qualificare il valore probatorio di ciascuno di detti elementi al fine di confermare la valutazione della Commissione relativa alla rilevanza di tali contatti e che occorra respingere gli argomenti della ricorrente. |
2. Sull’annullamento (solo) parziale della decisione controversa per quanto riguarda la LATAM Airlines Group e la Lan Cargo
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145. |
Con il loro primo motivo, la LATAM Airlines Group e la Lan Cargo sostengono che il Tribunale, dopo avere escluso la responsabilità delle ricorrenti per le componenti dell’infrazione unica e continuata relative al sovrapprezzo di sicurezza e al rifiuto di pagare commissioni, ha proceduto erroneamente all’annullamento solo parziale della decisione controversa, in quanto, a loro avviso, tali componenti non sarebbero separabili dall’altra componente dell’infrazione unica e continuata, vale a dire il sovrapprezzo carburante. Più in particolare, il Tribunale non avrebbe motivato la separabilità di tali componenti e avrebbe invertito, facendolo gravare sulle ricorrenti, l’onere della prova relativa alla loro mancanza di responsabilità per il sovrapprezzo carburante. In ogni caso, esso avrebbe commesso un errore riguardo alla separabilità delle componenti. |
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146. |
A tale proposito la Corte ha già statuito, in sostanza, che, nell’ambito di un’infrazione unica e continuata, la Commissione deve limitarsi ad imputare a un’impresa la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio. La Corte ha però precisato che ciò non può portare a escludere la responsabilità di tale impresa per i comportamenti ai quali è pacifico che essa abbia preso parte o per i quali possa effettivamente essere ritenuta responsabile ( 160 ). Tuttavia, una siffatta separazione di una decisione della Commissione che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata è possibile soltanto qualora, da un lato, detta impresa sia stata posta nella condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva altresì contestato ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione e, quindi, di difendersi su tale punto, e qualora, dall’altro, la decisione stessa sia sufficientemente chiara al riguardo ( 161 ). |
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147. |
Orbene, come rileva la Commissione nelle sue osservazioni scritte, queste ultime due condizioni non sono contestate nel caso di specie, in quanto la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa espongono chiaramente che le ricorrenti avevano partecipato a ciascuna delle componenti dell’infrazione unica e continuata. |
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148. |
Ciò posto, le ricorrenti sostengono che, nel caso di specie, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni non erano separabili dal sovrapprezzo carburante, trattandosi di «componenti equivalenti» dell’infrazione unica e continuata tra le quali la Commissione non avrebbe stabilito, nella decisione controversa, alcuna gerarchia ( 162 ). Detta istituzione avrebbe peraltro riconosciuto essa stessa che le due componenti in questione non erano separabili quando ha concluso, al punto 863 di tale decisione, che «sarebbe artificioso voler suddividere un siffatto comportamento continuato, caratterizzato da un’unica finalità, vedendovi più infrazioni distinte, mentre si trattava di un’infrazione unica che si manifestava progressivamente sotto forma sia di accordi sia di pratiche concordate» ( 163 ). |
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149. |
Rilevo che, come sottolinea la Commissione nelle sue osservazioni scritte, la necessità di dimostrare che gli elementi di cui si chiede l’annullamento parziale sono «separabili» dal resto dell’atto non implica che tali elementi debbano essere necessariamente qualificati come «accessori» ( 164 ). La questione è quindi se il comportamento relativo al sovrapprezzo carburante, per il quale la responsabilità delle ricorrenti è stata dichiarata dal Tribunale, sia «separabile» dal comportamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza, per il quale la responsabilità delle ricorrenti è stata esclusa dal Tribunale stesso. |
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150. |
Inoltre, non mi pare che l’espressione utilizzata dalla Commissione al punto 863 della decisione controversa, secondo cui «sarebbe artificioso voler suddividere un siffatto comportamento continuato (...) vedendovi più infrazioni distinte», sia decisiva ai fini della qualificazione dell’infrazione di cui trattasi. Infatti, con tale espressione, la Commissione ha voluto precisare i contorni della nozione di «infrazione unica e continuata» applicata alle diverse pratiche adottate dalle parti e aventi il medesimo obiettivo anticoncorrenziale, a prescindere dalla circostanza che si trattasse di infrazioni distinte, come essa precisa chiaramente al punto 862 di tale decisione ( 165 ). Peraltro, come ha ricordato la Commissione nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, qualsiasi constatazione di un’infrazione unica e continuata si basa sulla premessa che sarebbe artificioso dissociarne le diverse componenti. |
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151. |
Tuttavia, se è vero che, nella comunicazione degli addebiti e nella decisione controversa, la Commissione ha dimostrato che le ricorrenti avevano partecipato alla componente dell’infrazione unica e continuata relativa al sovrapprezzo carburante ( 166 ) (il che non è contestato nell’ambito del motivo in esame), è altrettanto vero che, in tale decisione, la Commissione non ha precisato che il coordinamento relativo al sovrapprezzo carburante, per il quale è stata dichiarata la responsabilità delle ricorrenti, costituiva solo una componente dell’infrazione unica e continuata, bensì che esso costituiva altresì un’infrazione distinta. |
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152. |
Nella sentenza LATAM Airlines Group e Lan Cargo, il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte in cui imputava alle ricorrenti le componenti dell’infrazione unica e continuata relative al sovrapprezzo di sicurezza e al rifiuto di pagare commissioni, ma ha statuito che non occorreva annullare integralmente la decisione controversa, in quanto le ricorrenti non avevano dimostrato che la Commissione fosse incorsa in un errore di diritto nel constatare che esse avevano partecipato a detta infrazione ( 167 ). Orbene, il Tribunale non fornisce alcuna spiegazione riguardo alla questione se il comportamento relativo al sovrapprezzo carburante costituisse un’infrazione separata dal comportamento relativo al sovrapprezzo di sicurezza e dal rifiuto di pagare commissioni. |
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153. |
Tuttavia, se ci si concentra sulla sostanza della valutazione operata dalla Commissione, dalla decisione controversa nel suo complesso risulta che le pratiche riguardanti ciascuna delle componenti dell’infrazione unica e continuata sono state considerate, da detta istituzione, come infrazioni all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE. Ad esempio, al punto 846 di tale decisione, la Commissione ha spiegato che i suoi destinatari avevano intrattenuto contatti bilaterali e multilaterali nell’ambito dei quali avevano coordinato il loro comportamento o influenzato la tariffazione, il che equivaleva in definitiva a una fissazione dei prezzi relativamente al sovrapprezzo carburante, al sovrapprezzo di sicurezza e al rifiuto di pagare commissioni. Da tale passaggio risulta quindi chiaramente che il comportamento censurato, qualificato come «fissazione dei prezzi», e quindi implicitamente come infrazione alle disposizioni citate, era costituito dai tre elementi dell’infrazione unica e continuata. Dubito che nessuna delle parti implicate fosse consapevole del fatto che il suo comportamento in relazione a ciascuna delle componenti dell’infrazione o, quantomeno, il coordinamento relativo ai due sovrapprezzi ( 168 ) costituivano, di per sé, una «fissazione dei prezzi» e quindi un’infrazione alle disposizioni sopra menzionate ( 169 ). |
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154. |
Mi pare quindi che il Tribunale non fosse tenuto a motivare esplicitamente la sua posizione sulla questione se il supplemento carburante fosse un’«infrazione» in sé, giacché le ricorrenti erano state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che veniva loro addebitato anche ciascuno dei comportamenti separati che compongono l’infrazione unica e continuata e, di conseguenza, di difendersi su tale punto, e che la decisione controversa fosse sufficientemente chiara al riguardo ( 170 ). |
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155. |
Per quanto concerne, infine, l’argomento delle ricorrenti vertente sull’inversione dell’onere della prova, è sufficiente rilevare che, al punto 632 della sentenza LATAM Airlines Group e Lan Cargo, contestato dalle ricorrenti, il Tribunale, laddove rileva che le ricorrenti «non [avevano] dimostrato che la Commissione avesse commesso un errore di diritto nel constatare che esse avevano partecipato a detta infrazione», rinvia al punto 581 di tale sentenza, che conclude la sua precedente analisi relativa alla partecipazione delle ricorrenti alla componente dell’infrazione unica e continuata riguardante il sovrapprezzo carburante a partire dal 22 luglio 2005, come rilevato al punto 580 di detta sentenza. Pertanto, è dopo aver dichiarato che la Commissione aveva fornito la prova di tale partecipazione che il Tribunale ha aggiunto che le ricorrenti non avevano fornito la prova contraria. Così facendo, esso non ha operato un’inversione dell’onere della prova, ma ha semplicemente constatato che, a fronte degli elementi di prova addotti dalla Commissione, le ricorrenti non avevano fornito la prova contraria. |
3. Sulla prescrizione del potere sanzionatorio della Commissione per quanto riguarda l’Air Canada e la Singapore Airlines
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156. |
Con i rispettivi motivi terzo e quarto, l’Air Canada e la Singapore Airlines sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto constatare d’ufficio che il potere sanzionatorio nei confronti dei loro comportamenti riguardanti i collegamenti intra‑SEE e Unione‑Svizzera era prescritto a partire dal 14 febbraio 2016 ( 171 ), come ha fatto, su domanda delle parti del procedimento, nei confronti della Japan Airlines, della Cathay Pacific Airways e della LATAM Airlines Group ( 172 ). Infatti, il motivo vertente sulla prescrizione del potere sanzionatorio della Commissione ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 sarebbe un motivo di ordine pubblico in virtù di vari principi fondamentali ( 173 ). |
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157. |
In via preliminare, ricordo che, come hanno rilevato alcuni avvocati generali ( 174 ), un motivo è di ordine pubblico quando, da un lato, la norma violata è diretta a realizzare un obiettivo fondamentale o un valore fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione e riveste un ruolo significativo ai fini della realizzazione di tale obiettivo o di tale valore, e, dall’altro, quando tale norma è stata stabilita nell’interesse dei terzi o in quello della collettività in generale, e non soltanto nell’interesse dei soggetti direttamente implicati. |
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158. |
Sebbene, ad oggi, il giudice dell’Unione non si sia pronunciato sulla questione se il Tribunale sia competente a sollevare d’ufficio un motivo vertente sulla prescrizione di una decisione di infliggere un’ammenda per violazione del diritto della concorrenza, propongo di rispondere a tale questione in senso negativo. Invero, il termine di prescrizione di cui trattasi può certamente perseguire, in una certa misura, obiettivi fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Tuttavia, esso è fissato nell’interesse non già dei terzi o della collettività, bensì unicamente dei soggetti implicati. |
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159. |
Infatti, in primo luogo, mi pare che tale termine non costituisca un termine processuale, ma piuttosto un termine che comporta l’estinzione dell’azione in giudizio. |
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160. |
A tal riguardo, rilevo che, sebbene si tratti di settori diversi, la Corte ha statuito in particolare che la prescrizione costituisce un’eccezione di irricevibilità, la quale, a differenza dei termini processuali, non è di ordine pubblico, ma estingue l’azione per responsabilità unicamente su istanza della parte convenuta ( 175 ) e, nell’ambito di un ricorso in materia di funzione pubblica, che il motivo relativo alla violazione di un termine di prescrizione non è di ordine pubblico ( 176 ). La ratio di tali decisioni è, a mio avviso, applicabile nel caso di specie. Infatti, lo scopo della regola in questione consiste nel tutelare non già l’interesse pubblico, bensì gli interessi dei singoli. |
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161. |
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il termine di prescrizione di cui trattasi non è equiparabile al termine di ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la cui natura di ordine pubblico non è contestata. Infatti, in quest’ultimo caso, sussiste un interesse pubblico, inerente in particolare al principio della certezza del diritto, a che i ricorsi di annullamento di decisioni non siano proposti dopo il termine applicabile, il che pregiudicherebbe gravemente la certezza del diritto di cui godono i terzi relativamente alla legittimità di un atto di un’istituzione dell’Unione dopo la scadenza di tale termine ( 177 ). |
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162. |
In secondo luogo, non mi pare che il superamento del termine in questione possa avere per effetto l’incompetenza dell’istituzione interessata. |
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163. |
Infatti, sebbene la Corte abbia rilevato che taluni termini di decadenza costituivano motivi di ordine pubblico, in quanto riguardavano la competenza ratione temporis dell’istituzione che aveva adottato gli atti controversi ( 178 ), una conseguenza siffatta non è legata semplicemente alla scadenza del termine per l’adozione dell’atto, ma piuttosto alla mancanza o all’eliminazione della base giuridica che legittima l’autore dell’atto ad agire ( 179 ). Pertanto, la scadenza del termine di prescrizione di cui trattasi non ha, in sé, per effetto l’incompetenza della Commissione ad adottare sanzioni. |
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164. |
In terzo luogo, la natura di ordine pubblico del motivo vertente sulla scadenza del termine di prescrizione non può essere giustificata dal carattere essenzialmente penale delle ammende in materia di concorrenza nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») ( 180 ). |
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165. |
Infatti, se è vero che, nonostante le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 5, del regolamento n. 1/2003, da cui risulta che le decisioni che infliggono ammende per violazione del diritto della concorrenza non hanno carattere penale, la Corte ha riconosciuto, almeno implicitamente, la natura de facto penale delle sanzioni per violazione del diritto della concorrenza dell’Unione ai fini dell’applicazione della parte penalistica dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU ( 181 ), ritengo tuttavia che il diritto della concorrenza non faccia parte del «nocciolo duro» del diritto penale, sicché le garanzie previste nel diritto penale in senso stretto non sono applicabili in tutto il loro rigore ( 182 ). Ne consegue che la natura de facto penale delle ammende non implica, di per sé, un interesse pubblico alla prescrizione del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 25 del regolamento n. 1/2003. |
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166. |
In quarto luogo, lo stesso vale per quanto riguarda i riferimenti, nella giurisprudenza della Corte, al carattere di ordine pubblico del diritto della concorrenza ( 183 ) e, più in particolare, dell’ordine pubblico economico ( 184 ). Infatti, la circostanza che il diritto della concorrenza operi, in sostanza, a vantaggio dell’ordine pubblico (economico) non implica che tutte le sue disposizioni rientrino in tale ordine pubblico ( 185 ). |
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167. |
Per quanto riguarda, infine, il principio della parità di trattamento, occorre formulare una duplice osservazione: da un lato, secondo una giurisprudenza costante della Corte, in sostanza, una decisione che constata l’esistenza di un’intesa costituisce un complesso di decisioni rivolte ai suoi singoli destinatari, e la validità di una di tali decisioni non influisce su quella delle altre ( 186 ); dall’altro, se da una giurisprudenza costante risulta che le imprese che hanno proposto un ricorso non si trovano nella stessa situazione processuale delle imprese che non l’hanno proposto ( 187 ), il medesimo principio dovrebbe applicarsi, a mio avviso, nei confronti delle imprese che non hanno sollevato un motivo relativo alla prescrizione. |
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168. |
Inoltre, rilevo che l’esame di un termine di prescrizione comporta di norma una valutazione di natura fattuale che, in mancanza di una proposta di elementi di prova fattuali della parte interessata, contrasta con il principio dispositivo e non si presta ad essere avviata d’ufficio dal giudice dell’Unione ( 188 ). Peraltro, mi chiedo se la possibilità di annullare d’ufficio una decisione che constata un’infrazione oltre il termine per proporre un ricorso non rischi di rendere più aleatorie le azioni risarcitorie dei singoli (private enforcement) ( 189 ). |
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169. |
In conclusione, ritengo che il termine di prescrizione non vada interpretato come un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione. Occorre quindi respingere i motivi in questione. |
C. Sull’esercizio della competenza estesa al merito da parte del Tribunale per quanto riguarda la SAS Cargo Group
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170. |
Nella sentenza SAS Cargo Group, il Tribunale, avendo accolto il secondo capo delle conclusioni delle ricorrenti diretto alla riduzione dell’importo dell’ammenda, ha parzialmente annullato la decisione controversa nella parte riguardante le società del SAS Cargo Group e ha esercitato la sua competenza estesa al merito ( 190 ) per ridurre l’ammenda loro inflitta. Tuttavia, per calcolare l’importo di base dell’ammenda, esso ha tenuto conto del fatturato realizzato sui collegamenti all’interno di uno stesso Stato membro (in prosieguo: le «vendite interne» ( 191 )) nel valore delle vendite di tali società, avendo rilevato che detto fatturato era stato escluso dalla Commissione «inavvertitamente» ( 192 ). Il Tribunale ha proceduto in tal modo sulla base del rilievo che il fatturato relativo alle vendite interne rientrava nell’ambito di applicazione dell’infrazione unica e continuata ( 193 ) e «al fine altresì di garantire la parità di trattamento tra i vettori incriminati che hanno proposto ricorso contro la decisione» controversa ( 194 ), e ciò sebbene la Commissione, interrogata dal Tribunale in merito alla compatibilità di un’esclusione siffatta con il principio della parità di trattamento e con il punto 13 dei suoi Orientamenti per il calcolo delle ammende ( 195 ), avesse ritenuto che non si dovesse tenere conto di detto fatturato nel calcolo dell’ammenda ( 196 ). Di conseguenza, il Tribunale ha proceduto a una riduzione dell’ammenda inferiore a quella che sarebbe stata inflitta in assenza di tale correzione. |
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171. |
Con il quinto motivo, le ricorrenti nella causa SAS Cargo Group sostengono che, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale ha violato il diritto di essere ascoltato e il principio del contraddittorio (1), l’obbligo di motivazione (2), il principio ne ultra petita (3) nonché la presunzione di innocenza e il principio della parità di trattamento (4). |
1. Sul diritto di essere ascoltato e il principio del contraddittorio
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172. |
Per quanto riguarda, in primo luogo, il diritto di essere ascoltato e il principio del contraddittorio, le ricorrenti nella causa SAS Cargo Group sostengono di non essere state messe in condizione di contestare la conclusione del Tribunale secondo cui l’ammenda era discriminatoria, in quanto nessuna delle parti del procedimento aveva sollevato tale punto. |
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173. |
In via preliminare, occorre ricordare che il diritto di essere ascoltato nonché il principio del contraddittorio fanno parte dei diritti della difesa e si applicano a qualsiasi procedimento che possa sfociare in una decisione di un’istituzione dell’Unione che pregiudichi sensibilmente gli interessi di una persona ( 197 ). |
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174. |
In generale, il diritto di essere ascoltato garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo e prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi ( 198 ), mentre il principio del contraddittorio implica, da un lato, il diritto delle parti in un processo di prendere conoscenza delle prove e delle osservazioni presentate dinanzi al giudice e di discuterle e, dall’altro, il divieto di porre a base di una sentenza circostanze e documenti di cui le parti, o una di esse, non abbiano avuto conoscenza e sui quali non abbiano potuto esprimersi ( 199 ). |
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175. |
Orbene, come rileva il Tribunale al punto 937 della sentenza SAS Cargo Group, e come ricordano le stesse ricorrenti nella causa SAS Cargo Group nelle loro osservazioni scritte, esso le ha invitate ad esprimersi sulle risposte della Commissione ai quesiti che le erano stati posti, compreso un quesito riguardante i fatturati sui quali essa aveva basato i suoi calcoli relativi alle ammende irrogate, mediante il quale il Tribunale ha esplicitamente chiesto per quale motivo la Commissione fosse stata indotta ad escludere il fatturato relativo alle vendite interne. |
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176. |
In tali circostanze, mi pare che il Tribunale non abbia violato il diritto delle ricorrenti nella causa SAS Cargo Group di essere ascoltate né il principio del contraddittorio, dato che queste ultime, che avevano sollevato un motivo relativo alla revisione dell’ammenda loro inflitta, sono state ascoltate in merito alla presa in considerazione del fatturato relativo alle vendite interne nel valore delle vendite e hanno potuto far valere utilmente il loro punto di vista al riguardo. |
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177. |
Per quanto concerne l’argomento delle ricorrenti nella causa SAS Cargo Group secondo cui il quesito loro posto era privo di contenuto al punto che non si può ritenere che il diritto di essere ascoltato sia stato soddisfatto, occorre rilevare che il quesito posto alla Commissione, sul quale dette ricorrenti erano state chiamate ad esprimersi, si riferiva esplicitamente al fatto che i fatturati escludevano ciò che era definito il «cabotaggio in Scandinavia». Era quindi prevedibile che il Tribunale, a prescindere dalla posizione adottata dalla Commissione, potesse riconsiderare tale elemento nella sua analisi ( 200 ). Peraltro, se è pur vero che il Tribunale deve rispettare i diritti della difesa delle parti, esso non può però essere obbligato a chiedere loro di prendere posizione sul ragionamento che intende adottare per risolvere la controversia sottoposta alla sua cognizione ( 201 ). |
2. Sull’obbligo di motivazione
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178. |
Secondo le ricorrenti nella causa SAS Cargo Group, il Tribunale ha violato il suo obbligo di motivazione omettendo di rispondere alle loro osservazioni secondo le quali esse non si trovavano in una situazione analoga a quella degli altri vettori e nessun comportamento illecito sui collegamenti interni giustificava l’inclusione del fatturato relativo alle vendite interne nel valore delle vendite. |
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179. |
Orbene, ai punti 935, 936 e 939 della sentenza SAS Cargo Group, il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione controversa riguardava comportamenti posti in essere sia sui collegamenti tra Stati membri o parti contraenti dell’accordo SEE sia sui collegamenti serviti all’interno di uno stesso Stato membro o di una stessa parte contraente, in secondo luogo, che, in tali circostanze, le vendite interne rientravano nell’ambito di applicazione dell’infrazione unica e continuata e, in terzo luogo, che era «inavvertitamente» che il fatturato relativo alle vendite interne non era stato inserito nel valore delle vendite. Il Tribunale ha concluso, al punto 940 di tale sentenza, che, «al fine altresì di garantire la parità di trattamento tra i vettori incriminati che hanno proposto ricorso contro la decisione impugnata», occorreva inserire il fatturato relativo alle vendite interne nel valore delle vendite. |
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180. |
A tal riguardo, mi sembra che il Tribunale abbia fatto apparire in modo chiaro l’iter logico seguito, il che ha peraltro consentito alle ricorrenti in tale causa di sviluppare i loro argomenti contro le conclusioni del Tribunale ( 202 ). È vero che il ragionamento del Tribunale non sembra coerente laddove, al punto 932 della sentenza SAS Cargo Group, esso deduce dalla risposta della Commissione ai suoi quesiti che era possibile che il fatturato relativo alle vendite interne non fosse stato dedotto dal valore delle vendite applicato agli altri vettori incriminati e, al punto 939 di detta sentenza, conclude che tale fatturato non è stato inserito nel valore delle vendite. Tuttavia, questa constatazione sembra riguardare piuttosto la fondatezza della motivazione del Tribunale ( 203 ) e sarà esaminata in prosieguo ( 204 ). |
3. Sul principio ne ultra petita
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181. |
Secondo le ricorrenti nella causa SAS Cargo Group, il Tribunale ha violato il principio ne ultra petita procedendo a una rettifica dell’importo di base dell’ammenda sfavorevole alle ricorrenti, al di là delle conclusioni della Commissione (o addirittura in contrasto con esse), operando così un controllo d’ufficio che non rientrerebbe nella sua competenza. |
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182. |
In via preliminare, occorre ricordare, come ho fatto nelle mie conclusioni nella causa Westfälische Drahtindustrie e Pampus Industriebeteiligungen/Commissione ( 205 ), che, nell’esercizio della propria competenza estesa al merito in virtù dei poteri conferiti dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, il giudice dell’Unione è abilitato, al di là del controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la propria valutazione per la determinazione dell’importo di tale sanzione a quella della Commissione, autrice dell’atto in cui detto importo è stato inizialmente fissato. Di conseguenza, il giudice dell’Unione può riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, al fine di eliminare, ridurre o aumentare l’ammenda, e tale competenza è esercitata tenendo conto di tutte le circostanze (controllo de novo) ( 206 ). Ne consegue che, se la portata di tale competenza estesa al merito è strettamente limitata, a differenza del controllo di legittimità, alla determinazione dell’importo dell’ammenda ( 207 ), il giudice dell’Unione è legittimato a esercitarla solo quando il problema dell’importo dell’ammenda sia sottoposto alla sua valutazione ( 208 ), e l’esercizio di tale competenza comporta il trasferimento definitivo a tale giudice del potere di infliggere sanzioni ( 209 ). |
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183. |
Tuttavia, occorre anche ricordare che, secondo la Corte, l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale ad un controllo d’ufficio e il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio. Pertanto, ad eccezione dei motivi di ordine pubblico, che devono essere sollevati d’ufficio dal giudice, spetta al ricorrente sollevare motivi contro la decisione impugnata e addurre elementi probatori per corroborare tali motivi ( 210 ). Ne consegue che la competenza estesa al merito del Tribunale non sfugge al principio dispositivo, di cui il principio ne ultra petita costituisce un corollario ( 211 ). |
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184. |
Al di là di queste indicazioni, l’estensione, da parte del giudice dell’Unione, dell’esercizio della sua competenza estesa al merito all’importo di un’ammenda inflitta dalla Commissione ai sensi degli articoli 101 e 102 TFUE è oggetto di discussione ( 212 ), segnatamente per quanto riguarda la possibilità di aumentare l’ammenda in assenza di una domanda in tal senso (reformatio in peius) ( 213 ), o di sollevare talune questioni d’ufficio ( 214 ), dibattito che, ad oggi, non è stato ancora deciso dalla Corte ( 215 ). |
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185. |
Nella sentenza SAS Cargo Group, il Tribunale ha esaminato le conclusioni delle ricorrenti volte alla modifica (più precisamente, alla riduzione) dell’importo dell’ammenda (punti da 911 a 917) e le ha parzialmente accolte, riducendo tale importo (punti 961 e 962), pur tenendo conto, in senso sfavorevole a dette ricorrenti e contro le posizioni delle due parti, di un elemento di fatto che non era stato contestato, ossia il fatturato relativo alle vendite interne. |
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186. |
Così facendo, il Tribunale, adito nell’ambito della sua competenza estesa al merito, si è pronunciato nel quadro di un motivo sollevato dalle ricorrenti nella causa SAS Cargo Group per ottenere la riduzione dell’ammenda e ha riesaminato tutte le componenti relative al calcolo dell’ammenda, esercitando il proprio potere discrezionale ( 216 ) e tenendo conto di tutte le circostanze di fatto rilevanti ( 217 ). |
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187. |
Orbene, se pure il Tribunale, adito nell’ambito della sua competenza estesa al merito nel quadro di un motivo relativo alla riduzione dell’ammenda, non ha, prima facie, ecceduto le conclusioni (petitum) delle ricorrenti nella causa SAS Cargo Group ( 218 ), mi chiedo se esso non abbia superato i limiti della sua competenza estesa al merito modificando uno degli elementi costitutivi del valore di base delle vendite contro la posizione delle due parti. Infatti, se è vero che, quando si pronuncia nell’ambito di un motivo sollevato dalle parti, il Tribunale può riesaminare tutte le componenti relative al calcolo dell’ammenda esercitando il proprio potere discrezionale, tuttavia esso non può mettere in discussione conclusioni di fatto che non sono state contestate dalle parti. Se così fosse, contrariamente alla giurisprudenza richiamata al paragrafo 183 delle presenti conclusioni, il principio dispositivo non avrebbe alcuna ragion d’essere nel contesto della competenza estesa al merito del Tribunale ( 219 ). |
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188. |
Inoltre, mi chiedo altresì se un elemento, come il fatturato relativo alle vendite interne, che rientra nell’ambito geografico dell’intesa controversa e riguarda non solo il calcolo dell’importo dell’ammenda, ma anche la constatazione dell’infrazione, possa essere messo in discussione d’ufficio dal Tribunale, al di fuori della sua valutazione della legittimità della decisione controversa. Mi pare che, sebbene tale questione rimanga, anch’essa, molto controversa, ad oggi, la Corte limiti la competenza estesa al merito del Tribunale alla determinazione dell’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione, con esclusione degli elementi di fatto che influiscono sull’accertamento dell’infrazione ( 220 ). |
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189. |
Nel caso di specie, mi sembra che i contorni della portata geografica dell’infrazione, per quanto riguarda i voli intrastatali, non siano stati chiaramente definiti dalla Commissione. Infatti, la Commissione ha esaminato la portata geografica dell’infrazione solo nella sezione 5.3.7 della decisione controversa, relativa all’«effetto sugli scambi tra gli Stati membri, tra le parti contraenti dell’accordo SEE e tra le parti contraenti dell’accordo con la Svizzera». A tal riguardo, in detta decisione, la Commissione ha spiegato che «gli accordi dell’intesa coprivano l’intero territorio del SEE, nonché la Svizzera» e, in sostanza, avevano per oggetto di restringere la concorrenza tra i vettori «su collegamenti all’interno del SEE, su collegamenti tra le parti contraenti dell’accordo Unione‑Svizzera, nonché su collegamenti tra parti contraenti dell’accordo SEE e paesi terzi» (punto 1030). Orbene, contrariamente alle constatazioni operate dal Tribunale ai punti 935 e 936 della sentenza SAS Cargo Group, da tali passaggi non risulta che il fatturato relativo alle vendite interne «rientr[i] evidentemente nell’ambito di applicazione dell’infrazione unica e continuata». |
4. Sulla presunzione di innocenza e il principio della parità di trattamento
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190. |
Secondo le ricorrenti nella causa SAS Cargo Group, il Tribunale avrebbe violato la presunzione di innocenza ( 221 ) e il principio della parità di trattamento ( 222 ) per il motivo che avrebbe incluso il fatturato relativo alle vendite interne nel valore delle vendite al fine di trattare dette ricorrenti allo stesso modo degli altri vettori, sebbene ritenesse semplicemente «possibile» (e non sufficientemente dimostrato) che questi altri vettori non avessero escluso tali cifre. |
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191. |
Ai punti da 935 a 937 della sentenza SAS Cargo Group, il Tribunale ha affermato, in sostanza, che le vendite interne rientravano nell’ambito di applicazione dell’infrazione unica e continuata e avrebbero quindi dovuto essere inserite nel valore delle vendite, il che, secondo il Tribunale, era anche l’intenzione della Commissione. |
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192. |
Orbene, pur tenendo conto dei limiti del controllo dell’operato del Tribunale da parte della Corte in sede di impugnazione ( 223 ), si deve rilevare che tale conclusione non si basa su alcun elemento di prova affidabile. Infatti, come rilevato dalle ricorrenti, al punto 932 della sentenza SAS Cargo Group il Tribunale ha constatato che era possibile, come risultava dalla risposta fornita dalla Commissione ai suoi quesiti, che il fatturato relativo alle vendite interne non fosse stato dedotto dal valore delle vendite applicato agli altri vettori incriminati ( 224 ). Ciò posto, il Tribunale ha concluso in sostanza, al punto 939 di tale sentenza, che il fatturato non era stato inserito nel valore delle vendite e ha proceduto, al punto 940 di tale sentenza, all’inserimento di detto fatturato. In altri termini, la premessa secondo cui era possibile che le suddette vendite fossero state escluse dal valore delle vendite da parte delle altre ricorrenti ha indotto il Tribunale a concludere che tali vendite erano effettivamente inserite in detto valore, il che gli imponeva di includere le vendite in parola nel valore delle vendite delle ricorrenti nella causa SAS Cargo Group. Così facendo, il Tribunale ha commesso, a mio avviso, uno snaturamento degli elementi di prova ( 225 ). |
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193. |
Alla luce di tutto quanto precede, propongo di accogliere il quinto motivo delle ricorrenti nella causa SAS Cargo Group e, conseguentemente, di rinviare la causa al Tribunale, affinché statuisca nel merito sul secondo capo della domanda, volto alla riduzione dell’importo dell’ammenda. |
V. Conclusione
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194. |
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
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( 1 ) Lingua originale: il francese.
( 2 ) Nella fattispecie, si tratta delle seguenti compagnie aeree: Air Canada, Air France‑KLM, Société Air France (in prosieguo: l’«Air France»), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (in prosieguo: la «KLM»), British Airways plc, Cargolux Airlines International SA (in prosieguo: la «Cargolux»), Cathay Pacific Airways Ltd, Deutsche Lufthansa AG (in prosieguo: la «Lufthansa»), Japan Airlines International Co. Ltd (in prosieguo: la «Japan Airlines»), LATAM Airlines Group SA e Lan Cargo SA, Martinair Holland NV (in prosieguo: la «Martinair»), SAS Cargo Group e a. (in prosieguo: la «SAS Cargo Group»), Singapore Airlines Ltd e Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (in prosieguo: la «Singapore Airlines»).
( 3 ) Sentenze del 30 marzo 2022, Martinair Holland/Commissione (T‑323/17; in prosieguo: la sentenza Martinair, EU:T:2022:174), SAS Cargo Group e a./Commissione (T‑324/17; in prosieguo: la «sentenza SAS Cargo Group, EU:T:2022:175), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commissione (T‑325/17; in prosieguo: la «sentenza KLM, EU:T:2022:176), Air Canada/Commissione (T‑326/17; in prosieguo: la «sentenza Air Canada, EU:T:2022:177), Cargolux Airlines/Commissione (T‑334/17; in prosieguo: la «sentenza Cargolux Airlines, EU:T:2022:178), Air France‑KLM/Commissione (T‑337/17; in prosieguo: la «sentenza Air France‑KLM», EU:T:2022:179), Air France/Commissione (T‑338/17; in prosieguo: la «sentenza Air France, EU:T:2022:180), Japan Airlines/Commissione (T‑340/17; in prosieguo: la «sentenza Japan Airlines, EU:T:2022:181), British Airways/Commissione (T‑341/17; in prosieguo: la «sentenza British Airways, EU:T:2022:182), Deutsche Lufthansa e a./Commissione (T‑342/17; in prosieguo: la «sentenza Deutsche Lufthansa, EU:T:2022:183), Cathay Pacific Airways/Commissione (T‑343/17; in prosieguo: la «sentenza Cathay Pacific Airways, EU:T:2022:184), LATAM Airlines Group e Lan Cargo/Commissione (T‑344/17; in prosieguo: la «sentenza LATAM Airlines Group e Lan Cargo, EU:T:2022:185), Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo/Commissione (T‑350/17; in prosieguo: la «sentenza Singapore Airlines, EU:T:2022:186).
( 4 ) Decisione C(2017) 1742 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci).
( 5 ) C‑413/14 P; in prosieguo: la «sentenza Intel, EU:C:2017:632.
( 6 ) C‑697/19 P; in prosieguo: la «sentenza Sony, EU:C:2022:478.
( 7 ) Tale sovrapprezzo, introdotto nel 1996, è stato più volte eliminato e poi reintrodotto e nel frattempo è stato oggetto di varie modifiche (v. punti da 114 a 117 della decisione controversa).
( 8 ) Tale sovrapprezzo era giustificato dall’aumento dei costi dovuto all’aumento dei premi assicurativi, dall’aumento dei costi di sicurezza e dalle inefficienze operative, come la modifica dell’itinerario di alcuni voli (v. punti da 577 a 580 della decisione controversa).
( 9 ) Tali commissioni erano legate ai costi sostenuti dagli spedizionieri per riscuotere i sovrapprezzi presso gli speditori per contro dei vettori (v. punti da 675 a 677 della decisione controversa).
( 10 ) Nel corso di tale indagine, che faceva seguito a una domanda di immunità presentata dalla Lufthansa e da alcune delle sue società figlie ai sensi della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole del 2002»), la Commissione ha effettuato senza preavviso accertamenti presso i locali di vari vettori – conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1) –, ha ricevuto domande da alcuni di essi ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 e ha inviato varie richieste di informazioni.
( 11 ) La comunicazione degli addebiti riguardava 27 vettori, tra cui le ricorrenti.
( 12 ) Decisione C(2010) 7694 definitiva, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo [CE‑Svizzera sul trasporto aereo] (caso COMP/39258 – Trasporto aereo di merci). Tale decisione riguardava 21 vettori, tra cui le ricorrenti.
( 13 ) Con detta decisione, la Commissione ha anzitutto rilevato che i vettori incriminati avevano coordinato il loro comportamento in materia di tariffazione per la fornitura di servizi di trasporto merci, ha poi inflitto sanzioni a tali vettori e, infine, ha loro imposto di porre immediatamente fine alle infrazioni commesse e di astenersi da qualsiasi atto o comportamento di cui alla menzionata decisione oppure avente un oggetto o un effetto identico o analogo.
( 14 ) Per quanto riguarda le ricorrenti, v. sentenze Air Canada/Commissione (T‑9/11, EU:T:2015:994), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commissione (T‑28/11, EU:T:2015:995), Japan Airlines/Commissione (T‑36/11, EU:T:2015:992), Cathay Pacific Airways/Commissione (T‑38/11, EU:T:2015:985), Cargolux Airlines/Commissione (T‑39/11, EU:T:2015:991), LATAM Airlines Group e Lan Cargo/Commissione (T‑40/11, EU:T:2015:986), Singapore Airlines e Singapore Airlines Cargo Pte/Commissione (T‑43/11, EU:T:2015:989), Deutsche Lufthansa e a./Commissione (T‑46/11, EU:T:2015:987), British Airways/Commissione (T‑48/11, EU:T:2015:988, confermata su impugnazione dalla sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione, C‑122/16 P, EU:C:2017:861), SAS Cargo Group e a./Commissione (T‑56/11, EU:T:2015:990), Air France‑KLM/Commissione (T‑62/11, EU:T:2015:996), Air France/Commissione (T‑63/11, EU:T:2015:993), e Martinair Holland/Commissione (T‑67/11, EU:T:2015:984).
( 15 ) La Commissione si è basata sulla medesima comunicazione degli addebiti del 19 dicembre 2007. Il 20 maggio 2016 essa ha inviato una lettera ai vettori sanzionati dalla decisione del 2010 che avevano proposto un ricorso contro quest’ultima dinanzi al Tribunale, informandoli che intendeva adottare una nuova decisione e invitandoli a presentare le loro osservazioni al riguardo.
( 16 ) V. sezioni 4.1 e da 4.3 a 4.6 della decisione controversa. Secondo il punto 119 di tale decisione, per l’attuazione del sovrapprezzo carburante a livello locale è stato spesso applicato un sistema in cui le compagnie aeree dominanti su determinati collegamenti o in determinati paesi annunciavano per prime il cambiamento ed erano poi seguite dalle altre. Inoltre, associazioni locali di vettori organizzavano forum multilaterali di discussione che potevano essere utilizzati a tal fine.
( 17 ) V. sezione 5 della decisione controversa.
( 18 ) V. punti da 822 a 824 della decisione controversa. Infatti, prima di tale data [segnata dall’entrata in vigore del regolamento n. 1/2003], il regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU 1987, L 374, pag. 1), conferiva alla Commissione la competenza ad applicare gli articoli 101 e 102 TFUE ai trasporti aerei internazionali tra aeroporti all’interno dell’Unione, ad esclusione dei trasporti aerei internazionali tra gli aeroporti di uno Stato membro e quelli di un paese terzo, che rimanevano soggetti agli articoli 104 e 105 TFUE.
( 19 ) V. punti da 825 a 828 della decisione controversa. Infatti, prima di tale data [segnata dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 411/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che abroga il regolamento (CEE) n. 3975/87 e modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 e il regolamento (CE) n. 1/2003 relativamente ai trasporti aerei tra la Comunità e i paesi terzi (GU 2004, L 68, pag. 1)], il protocollo 21 dell’accordo SEE sull’attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (GU 1994, L 1, pag. 181) estendeva il regime previsto dal regolamento n. 3975/87 (v. nota [18] delle presenti conclusioni) all’attuazione delle regole di concorrenza previste dall’accordo SEE, escludendo quindi che la Commissione potesse applicare gli articoli 53 e 54 dell’accordo SEE ai trasporti aerei internazionali tra gli aeroporti degli Stati parte del SEE che non sono membri dell’Unione e quelli dei paesi terzi.
( 20 ) V. punti da 829 a 832 della decisione controversa. Infatti, prima di tale data [segnata dall’entrata in vigore della decisione n. 1/2007 del comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo del 5 dicembre 2007 che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU 2008, L 34, pag. 19)], trovava applicazione il regolamento n. 3975/87 (v. nota [18] delle presenti conclusioni). La Commissione ha precisato che la decisione controversa non aveva la pretesa di rivelare una qualsivoglia infrazione all’articolo 8 dell’accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo riguardante i servizi di trasporto merci tra la Svizzera e paesi terzi.
( 21 ) V. punti da 1036 a 1040 della decisione controversa.
( 22 ) V. punto 1042 della decisione controversa.
( 23 ) V. punto 1043 della decisione controversa.
( 24 ) V. punto 1046 della decisione controversa. La Commissione precisa che gli accordi dell’intesa erano, in molteplici casi, organizzati a livello centrale e che il personale locale si limitava ad applicarli, e l’applicazione uniforme dei sovrapprezzi su scala mondiale costituiva un elemento chiave dell’intesa.
( 25 ) Nella sezione 6 (più precisamente, punti da 1070 a 1145) della decisione controversa, la Commissione ha identificato i vettori incriminati, in quanto «imprese», come destinatari della decisione controversa.
( 26 ) V. punti da 846 a 861 della decisione controversa. La Commissione ha individuato un sistema generale di coordinamento del comportamento in materia di prezzi per servizi di trasporto merci che costituiva un’infrazione complessa consistente in diverse azioni che potevano essere qualificate come un accordo o una pratica concordata in cui i concorrenti avevano scientemente sostituito la cooperazione pratica tra loro ai rischi della concorrenza.
( 27 ) Infatti, da un lato, tale comportamento perseguiva un unico obiettivo anticoncorrenziale consistente nell’ostacolare la concorrenza nel settore del trasporto merci all’interno del SEE, verteva su un unico servizio (vale a dire la fornitura di servizi di trasporto merci e la loro tariffazione), riguardava le stesse imprese, aveva natura unica e verteva su tre componenti, ossia il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e il rifiuto di pagare commissioni, che erano state spesso oggetto di discussione congiunta durante i medesimi contatti con i concorrenti (v. punti da 869 a 880 della decisione controversa). Sebbene alcune ricorrenti (ossia l’Air Canada, la SAS Cargo Group e la LAN Cargo) non fossero coinvolte in ciascuna delle tre componenti dell’infrazione unica, la Commissione ha tuttavia affermato che, tenuto conto della loro implicazione negli altri elementi dell’infrazione, esse avrebbero ragionevolmente potuto prevedere scambi tra le parti in merito agli altri elementi ed erano disposte ad assumerne il rischio, ma anche che esistevano prove del fatto che dette ricorrenti erano al corrente delle discussioni relative a tali altri elementi (v. punti da 881 a 883 della decisione controversa). Dall’altro lato, l’infrazione di cui trattasi aveva carattere continuato (punto 884 della decisione controversa).
( 28 ) V. punti da 903 a 921 della decisione controversa. In tale contesto, la Commissione ha ritenuto che, tenuto conto della portata mondiale dell’intesa controversa, i contatti intercorsi nei paesi terzi e i contatti relativi ai collegamenti che i vettori non avevano mai servito o che non avrebbero potuto legittimamente servire fossero comunque rilevanti per dimostrare l’esistenza dell’infrazione unica e continuata (v. punti da 885 a 890 della decisione controversa) La Commissione ha inoltre esaminato le normative di taluni paesi terzi e ha respinto gli argomenti di alcuni vettori incriminati secondo i quali esse imponevano loro di concertarsi sui sovrapprezzi, sulla base del rilievo che tali vettori non avevano dimostrato di avere agito sotto la coercizione dei suddetti paesi terzi (v. punti da 972 a 1023 della decisione controversa).
( 29 ) V. punti da 1024 a 1035 della decisione controversa.
( 30 ) V. punti da 1047 a 1052 della decisione controversa.
( 31 ) Più in particolare, la Commissione ha stabilito e precisato che tale intesa aveva violato: l’articolo 101 TFUE nel periodo compreso tra il 7 dicembre 1999 e il 14 febbraio 2006, per quanto riguarda il trasporto aereo tra aeroporti all’interno dell’Unione, e dal 1o maggio 2004 al 14 febbraio 2006, per quanto riguarda il trasporto aereo sui collegamenti Unione‑paesi terzi; l’articolo 53 dell’accordo SEE, dal 7 dicembre 1999 al 14 febbraio 2006, per quanto riguarda il trasporto aereo sui collegamenti intra‑SEE, e dal 19 maggio 2005 al 14 febbraio 2006, per quanto riguarda il trasporto aereo sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione‑paesi terzi; l’articolo 8 dell’accordo CE‑Svizzera sul trasporto aereo, dal 1o giugno 2002 al 14 febbraio 2006, per quanto riguarda il trasporto aereo sui collegamenti Unione‑Svizzera (v. punto 1146 della decisione controversa).
( 32 ) V. punti da 1147 a 1169 della decisione controversa.
( 33 ) V. sezione 8 della decisione controversa. In conformità con gli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2), la Commissione ha calcolato l’importo di base dell’ammenda tenendo conto del valore delle vendite, della gravità e della durata dell’infrazione e applicando l’importo supplementare (sezione 8.3 della decisione controversa), ha apportato gli adeguamenti sulla base delle circostanze aggravanti e attenuanti (sezione 8.4 di tale decisione) nonché del limite del 10% del fatturato (sezione 8.5 di detta decisione), ha tenuto conto delle domande di trattamento favorevole (sezione 8.6 della medesima decisione) e della capacità di pagamento dei vettori incriminati (sezione 8.7 della decisione controversa), e infine ha stabilito l’importo delle ammende da infliggere a questi ultimi (v. sezione 8.8 di tale decisione).
( 34 ) Tali motivi riguardano la possibilità di constatare e sanzionare una violazione relativa ai servizi di trasporto merci in entrata, nonché ai servizi sui collegamenti Unione‑paesi terzi prima del 1o maggio 2004 e sui collegamenti SEE diversi da quelli Unione‑paesi terzi prima del 19 maggio 2005.
( 35 ) Sentenze Martinair, KLM, Cargolux, Air France‑KLM, Air France, Deutsche Lufthansa e Singapore Airlines.
( 36 ) Rispettivamente, articolo 1, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 4, lettera h), della decisione controversa (sentenza Japan Airlines) e articolo 1, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 4, lettera g), di tale decisione (sentenza Cathay Pacific Airways).
( 37 ) Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, lettera a), di tale decisione (sentenza Air Canada).
( 38 ) Rispettivamente, da un lato, articolo 1, paragrafo 1, lettera e), paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3, lettera e), della medesima decisione e, dall’altro, articolo 1, paragrafo 4, lettera e), della stessa (sentenza British Airways).
( 39 ) Rispettivamente, articolo 1, paragrafo 1, lettere i) e j), paragrafo 3, lettere i) e j), e paragrafo 4, lettere i) e j), della decisione controversa; articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j), di tale decisione, e articolo 3, lettera i), di detta decisione (sentenza Latam Airlines Group e Lan Cargo).
( 40 ) Rispettivamente, articolo 1, paragrafo 1, lettere o), p) e q), paragrafo 2, lettere o) e p), paragrafo 3, lettere o) e p), e paragrafo 4, lettere o), p) e q), della decisione controversa; articolo 1, paragrafo 2, lettere o) e p), di tale decisione; articolo 1, paragrafo 3, lettere o) e p), di detta decisione, e articolo 3, lettere da n) a r), della medesima decisione (sentenza SAS Cargo Group).
( 41 ) Tengo a precisare che l’espressione «competenza extraterritoriale» utilizzata nelle presenti conclusioni si riferisce, in generale, all’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione e del SEE da parte della Commissione nei confronti delle pratiche poste in essere, al di fuori del SEE, da imprese parimenti stabilite al di fuori del SEE, a prescindere da qualsiasi discussione sulla portata esatta di una definizione siffatta [v., segnatamente, conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa InnoLux/Commissione (C‑231/14 P, EU:C:2015:292, paragrafo 37)].
( 42 ) V. paragrafo 1[2] delle presenti conclusioni.
( 43 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punto 212.
( 44 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punto 213.
( 45 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punto 279.
( 46 ) Si tratta più precisamente delle seguenti compagnie aeree: Air Canada (prima parte del primo motivo), Japan Airlines (primo motivo), Air France (seconda parte del primo motivo), Air France/KLM (seconda parte del secondo motivo), Singapore Airlines (seconda parte del primo motivo), Deutsche Lufthansa (prima parte del motivo unico) e Cargolux (prima parte del primo motivo).
( 47 ) Una ricorrente (ossia la Singapore Airlines, con la prima parte del suo primo motivo) affronta questo argomento anche sotto il profilo dello snaturamento del motivo di ricorso relativo all’incompetenza della Commissione, in quanto il Tribunale avrebbe risposto a tale motivo come se fosse fondato sulla contestazione della competenza della Commissione sulla base, diversa, del diritto internazionale pubblico, che era una condizione necessaria, ma non sufficiente, per riconoscere la competenza della Commissione nel caso di specie.
( 48 ) Inoltre, poiché la nozione di «effetti qualificati» ai sensi del diritto internazionale pubblico sarebbe fondamentalmente diversa da quella di «restrizione della concorrenza» che figura all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE, il fatto di determinare l’ambito di applicazione ratione loci di una disposizione di un trattato dell’Unione sulla base del diritto internazionale pubblico sarebbe contrario al principio fondamentale dell’autonomia del diritto dell’Unione rispetto sia al diritto degli Stati membri, sia al diritto internazionale.
( 49 ) Per quanto riguarda l’articolo 101 TFUE, ciò risulterebbe dalla sentenza del 27 settembre 1988, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85; in prosieguo: la «sentenza Pasta di legno, EU:C:1988:447, punti da 11 a 18).
( 50 ) Sembrerebbe che la formulazione più comune di tale criterio nel diritto della concorrenza, elaborata negli Stati Uniti, si riferisca agli «effetti diretti, sostanziali e prevedibili» sul commercio degli Stati Uniti, come precisato nel Foreign Trade Antitrust Improvements Act del 1982 (FTAIA) [Pub. L. No. 97‑290, 96 Stat. 1246 (codified at 15 U.S.C. § 6a)]. Secondo tale normativa, in sostanza, lo Sherman Act non doveva più applicarsi ad una condotta implicante scambi commerciali con paesi stranieri, diversi dalle importazioni, a meno che tale condotta avesse un «effetto diretto, sostanziale e ragionevolmente prevedibile» («direct, substantial, and reasonably foreseeable effect») sul commercio interno o di importazione o sulle attività di esportazione di un soggetto nazionale. V., in particolare, in dottrina, Claudel, E. «Territorialité vs extraterritorialité: les affres du champ d’application dans l’espace du droit européen de la concurrence», L’extraterritorialité en droit de l’Union européenne, 2021, pag. 142; Wagner‑von Papp, F., «Competition Law, Extraterritoriality & Bilateral Agreements», Research handbook on International Competition Law, 2012, pagg. da 23 a 39.
( 51 ) Peraltro, non condivido l’affermazione del Tribunale secondo cui il criterio degli effetti qualificati (al pari del criterio dell’attuazione) non solo fonderebbe la competenza della Commissione «alla luce del diritto internazionale pubblico» o consentirebbe di giustificare l’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione e del SEE «alla luce del diritto internazionale pubblico» (v., segnatamente, sentenza Air Canada, punti 212 e 226), ma inoltre «affond[erebbe] le sue radici nella formulazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE» (sentenza Air Canada, punto 233) e sarebbe quindi rilevante, in quanto criterio di diritto dell’Unione, con riferimento all’applicazione di tali disposizioni. A mio avviso, detto criterio costituisce un criterio specifico di diritto internazionale pubblico diverso dai criteri relativi all’applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE e, come preciserò nel prosieguo, non coincide con quello della restrizione della concorrenza (per oggetto o per effetto) nel mercato interno (v. paragrafo 4[2] delle presenti conclusioni).
( 52 ) V., in particolare, conclusioni dell’avvocato generale Mayras nella causa Imperial Chemical Industries/Commissione (48/69, EU:C:1972:32, pagg. 699 e 700), dell’avvocato generale Darmon nelle cause riunite Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85; in prosieguo: le «conclusioni nella causa Pasta di legno, EU:C:1988:258, paragrafi da 19 a 46) e dell’avvocato generale Wahl nella causa Intel Corporation/Commissione (C‑413/14 P; in prosieguo: le «conclusioni nella causa Intel, EU:C:2016:788, paragrafo 297). Come spiegato dall’avvocato generale Darmon nelle sue conclusioni nella causa Pasta di legno (paragrafi da 19 a 21), la teoria degli effetti in quanto fondamento della competenza statale nel diritto internazionale deriva dal principio di territorialità e, più precisamente, dal principio di territorialità oggettiva (diverso da quello di territorialità soggettiva), che consente a uno Stato «di conoscere di atti la cui esecuzione è iniziata all’estero ma il cui compimento, quanto meno parziale, è avvenuto nel suo territorio». V. anche OECD Revised recommendation of the Council Concerning Cooperation between Member countries on Anticompetitive Practices affecting International Trade (Raccomandazione rivista del Consiglio dell’OCSE relativa alla cooperazione tra i paesi membri sulle pratiche anticoncorrenziali che incidono sul commercio internazionale), 1995 (consultabile unicamente in lingua inglese al seguente indirizzo: http://www.oecd.org/daf/competition/21570317.pdf). V., in dottrina, Martyniszyn, M., «Extraterritoriality in competition law: changing frictions», Parrish, A., e Ryngaert, C., ed., Research Handbook on Extraterritoriality in International Law, Northampton, 2023, pagg. da 35 a 48.
( 53 ) La dottrina rileva un’evoluzione della giurisprudenza della Corte a tale riguardo (v., in particolare, Puetz, A., «“Extraterritoriality” in European Law: Airfreight and Beyond», Air and Space Law, vol. 46, n. 6, 2021, pagg. da 770 a 774; Munari, M., «Sui limiti internazionali all’applicazione extraterritoriale del diritto europeo della concorrenza», Rivista di Diritto Internazionale, fasc. 1, 2016, pagg. da 42 a 50). Sebbene sembrasse che il criterio degli effetti qualificati fosse preso in considerazione da una giurisprudenza molto datata (sentenza del 25 novembre 1971, Béguelin Import,22/71, EU:C:1971:113, punto 11), avvalorata dalle proposte di alcuni avvocati generali (v. conclusioni dell’avvocato generale Mayras nella causa Imperial Chemical Industries/Commissione, 48/69, EU:C:1972:32, pagg. 699 e 700, e dell’avvocato generale Darmon nella causa Pasta di legno, paragrafi da 19 a 46), la Corte ha esaminato la questione dell’applicazione extraterritoriale delle regole di concorrenza dell’Unione anzitutto sotto il profilo della dottrina dell’entità economica unica (v. sentenza del 14 luglio 1972, Imperial Chemical Industries/Commissione,48/69, EU:C:1972:70, punti da 130 a 141), poi sotto quello del criterio dell’attuazione (v. sentenza Pasta di legno, punti da 12 a 17) e infine sotto il profilo del criterio degli effetti (v. sentenza Intel, punti da 40 a 47). Sulle ambiguità della teoria degli effetti e sul suo rapporto «notoriamente poco chiaro» con la teoria dell’attuazione, v., in particolare, Wagner‑von Papp, F., «Competition Law, Extraterritoriality & Bilateral Agreements», Research handbook on International Competition Law, 2012, pagg. da 42 a 46. V. anche Prete, L., «On implementation and effects: the recent case-law on the territorial (or extraterritorial?) application of EU competition rules», Journal of European competition law & practice, vol. 9, n. 8, 2018, pag. 493. Quest’ultimo autore ritiene che il criterio dell’attuazione costituisca, secondo l’avvocato generale Wahl nelle sue conclusioni nella causa Intel, una sottospecie del criterio degli effetti, mentre, secondo la Corte nella sentenza Intel, tale criterio sarebbe un criterio alternativo ad esso.
( 54 ) Di fronte alla proposta esplicita dell’avvocato generale Darmon nelle sue conclusioni in tali cause di adottare il criterio degli effetti qualificati (nelle sue parole, il «criterio dell’effetto diretto, sostanziale e prevedibile») come criterio della competenza dell’Unione (all’epoca, la Comunità economica europea) (paragrafi 57 e 58 di dette conclusioni), la Corte ha semplicemente fatto riferimento, dopo avere distinto la formazione dell’intesa dalla sua messa in pratica (sentenza Pasta di legno, punto 16), alla circostanza che l’intesa era stata «mess[a] in atto» all’interno del mercato interno (all’epoca, il mercato comune) (sentenza Pasta di legno, punto 17). Nella fattispecie, la «messa in atto» menzionata dalla Corte si riferisce al fatto che le imprese incriminate, tutte stabilite in paesi terzi, effettuavano vendite direttamente ad acquirenti stabiliti nell’Unione (sentenza Pasta di legno, punto 12). Inoltre, la Corte ha fatto espressamente riferimento alla competenza dell’Unione alla luce del principio di territorialità accolto nel diritto internazionale pubblico (sentenza Pasta di legno, punto 18). Pertanto, sembrerebbe che la Corte abbia considerato, quanto meno implicitamente, l’attuazione dell’intesa controversa nell’Unione come una dimostrazione incontestabile dei suoi effetti sul mercato interno, senza voler introdurre un ulteriore criterio (alternativo o cumulativo). In ogni caso, nella sentenza Intel, la Corte ha precisato che il criterio degli effetti qualificati persegue il medesimo obiettivo di quello dell’attuazione, ossia includere comportamenti che non sono stati adottati nel territorio dell’Unione, ma i cui effetti anticoncorrenziali possono farsi sentire sul mercato dell’Unione (punto 45 di tale sentenza).
( 55 ) Punto 62. V. altresì, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Intel, paragrafo 290.
( 56 ) Con l’espressione «mercato interno» mi riferisco sia al mercato interno dell’Unione sia a quello del SEE.
( 57 ) Diversamente, ad esempio, dal criterio del pregiudizio al commercio tra Stati membri, che distingue l’ambito di applicazione (da parte della Commissione o delle autorità degli Stati membri) del diritto dell’Unione da quello del diritto degli Stati membri (v., segnatamente, sentenza del 28 aprile 1998, Javico,C‑306/96, EU:C:1998:173, punto 15, e conclusioni dell’avvocato generale Mayras nella causa Imperial Chemical Industries/Commissione, 48/96, EU:C:1972:32, pag. 697).
( 58 ) V. paragrafo 1[4] delle presenti conclusioni.
( 59 ) V., segnatamente, sentenza Air Canada, punto 279. La Commissione, durante le udienze, ha particolarmente insistito sul fatto che la valutazione del criterio degli effetti qualificati in relazione all’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme (terzo motivo) era sufficiente a dimostrare l’applicazione di tale criterio e che la valutazione riguardante gli effetti qualificati del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente (primo motivo) costituiva una valutazione che essa aveva effettuato ad abundantiam, in risposta agli argomenti addotti dalle parti.
( 60 ) Rilevo, peraltro, che non è sempre agevole distinguere tra, da un lato, gli effetti del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata, che sono analizzati qui, e, dall’altro, quelli dell’infrazione unica e continuata nel suo insieme, che saranno esaminati ai paragrafi da 7[7] a 9[3] delle presenti conclusioni. Mi chiedo, a tale proposito, se gli elementi addotti dalla Commissione ai punti 1045 e 1046 della decisione controversa non avrebbero richiesto un’analisi comune. Ciò precisato, occorre esaminare separatamente tali elementi, al fine di valutare il ragionamento del Tribunale.
( 61 ) Più precisamente, l’Air Canada (seconda parte del primo motivo), l’Air France (seconda parte del primo motivo), l’Air France-KLM (seconda parte del secondo motivo), la Singapore Airlines (parti terza, quarta e sesta del primo motivo), la British Airways (seconda parte del primo motivo), la Deutsche Lufthansa (quarta parte del motivo unico), la LATAM Airlines Group e la Lan Cargo (seconda parte del terzo motivo), la Japan Airlines (seconda parte del secondo motivo), la Cathay Pacific (parti prima e terza del primo motivo), la KLM e la Martinair (parti prima e seconda del primo motivo), la Cargolux (seconda parte del primo motivo) e la SAS Cargo Group (parti prima e quarta del terzo motivo).
( 62 ) Le ricorrenti fanno riferimento in particolare ai punti 917, 1190 e 1277 della decisione controversa, nei quali la Commissione ha precisato, in sostanza, di non essere tenuta a procedere ad una valutazione degli effetti anticoncorrenziali del comportamento controverso, dato l’oggetto anticoncorrenziale di quest’ultimo.
( 63 ) Secondo le ricorrenti, il criterio degli effetti qualificati non poteva essere soddisfatto evocando effetti semplicemente possibili, teorici o ipotetici; in caso contrario, la Commissione sarebbe competente a conoscere di qualsiasi infrazione per oggetto alle regole di concorrenza in tutto il mondo.
( 64 ) Sebbene, per quanto è a mia conoscenza, la Corte non si sia pronunciata chiaramente su tale questione, l’avvocato generale Darmon l’aveva sollevata, nelle sue conclusioni nella causa Pasta di legno, osservando che non è certo che la nozione di «effetto» contenuta nell’articolo 101 TFUE (all’epoca articolo 85 TCEE) sia, a rigor di termini, il fondamento della competenza extraterritoriale della Commissione. Egli ha tuttavia precisato che sebbene tale nozione, come quella di «oggetto», consenta di accertare un’infrazione del diritto sostanziale sulla concorrenza nel caso in cui la competenza dell’Unione sia a sua volta incontestabile, essa può comunque essere usata per un altro scopo, in quanto criterio di competenza, e il suo contenuto non è allora necessariamente identico a quello dell’effetto in diritto sostanziale (v. paragrafo 10 di tali conclusioni).
( 65 ) Ciò precisato, non si può escludere che la dimostrazione del fatto che una pratica attuata in uno Stato terzo abbia un oggetto anticoncorrenziale in relazione al mercato interno possa essere sufficiente per ritenere che sia parimenti soddisfatto il criterio degli effetti qualificati. Infatti, sebbene i due criteri in questione perseguano scopi diversi, gli elementi sui quali si basa la Commissione per dimostrare che una pratica ha un oggetto anticoncorrenziale potrebbero essere sufficienti anche per dimostrare che essa è idonea a produrre effetti qualificati all’interno del mercato interno. In ogni caso, sebbene si tratti di due criteri diversi, ritengo che il livello probatorio per suffragare l’applicazione extraterritoriale del diritto della concorrenza dell’Unione ai sensi del diritto internazionale pubblico non possa essere più elevato di quello necessario per dimostrare l’esistenza di una restrizione della concorrenza (per oggetto o per effetto) ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (v. paragrafi da 5[1] a 5[7] delle presenti conclusioni).
( 66 ) Tale sezione, intitolata «[a]pplicabilità dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE ai collegamenti in entrata», era destinata, come risulta dal punto 1036 della decisione controversa, a rispondere all’argomento di alcune delle parti che, basandosi in particolare sulle sentenze Pasta di legno e del 25 marzo 1999, Gencor/Commissione (T‑102/96, EU:T:1999:65), sostenevano che dette disposizioni non si applicavano ai collegamenti in entrata.
( 67 ) La Commissione ha inoltre affermato di non essere tenuta a procedere ad una valutazione degli effetti anticoncorrenziali del comportamento controverso, tenuto conto del suo oggetto anticoncorrenziale, ai punti 1190 e 1277 della decisione controversa, che riguardano, rispettivamente, la determinazione dell’importo di base delle ammende e l’applicazione delle circostanze attenuanti nel contesto delle ammende.
( 68 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punto 230, che richiama la sentenza Intel, punto 51.
( 69 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punto 232. Tale ragionamento è ulteriormente sviluppato, in particolare, ai punti da 233 a 237 della sentenza Air Canada, nei quali il Tribunale ribadisce, sostanzialmente, la constatazione secondo cui una restrizione della concorrenza per oggetto non richiede una valutazione degli effetti anticoncorrenziali.
( 70 ) Tale interpretazione appare simile, a mio avviso, all’osservazione svolta dall’avvocato generale Darmon nelle sue conclusioni nella causa Pasta di legno, citata alla nota 6[4] delle presenti conclusioni.
( 71 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punti da 238 a 279.
( 72 ) Secondo le ricorrenti, dalla sentenza del 28 aprile 1998, Javico (C‑306/96, EU:C:1998:173), risulterebbe che, se un accordo anticoncorrenziale è destinato ad applicarsi in un territorio situato al di fuori del SEE, non si può ritenere che esso abbia per oggetto di restringere in modo sensibile la concorrenza all’interno del mercato comune e che, quand’anche un comportamento possa essere considerato una restrizione per oggetto qualora abbia luogo all’interno del SEE, il medesimo comportamento non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE se si verifica al di fuori del SEE.
( 73 ) Peraltro, le ricorrenti non sono riuscite a confutare il fatto che i contatti anticoncorrenziali, compresi quelli intrattenuti a livello locale con i rappresentanti locali delle ricorrenti, vertevano su tutti i collegamenti a livello mondiale e non erano limitati solo al mercato locale, al fine di garantire che gli spedizionieri non potessero eludere l’intesa inviando merci su collegamenti indiretti.
( 74 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punti da 238 a 244.
( 75 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punti 260 e 276. Tali constatazioni riguardano, rispettivamente, il carattere prevedibile e immediato degli effetti ma sono, a mio avviso, indicative dell’approccio adottato dal Tribunale in materia di livello probatorio.
( 76 ) V. sentenza Intel, punto 45.
( 77 ) V. sentenza Air Canada, punto 230.
( 78 ) V. paragrafo 5[2] delle presenti conclusioni.
( 79 ) V., in particolare, in dottrina, Fernández, C., «Presumptions and Burden of Proof in EU Competition Law: The Intel Judgment», Journal of European Competition Law & Pratice, vol. 10, n. 7, 2019, e Kalintiri, A., «Analytical shortcuts in EU competition enforcement: proxies, premises and presumptions», Journal of Competition Law & Economics, vol. 16, n. 3, 2020.
( 80 ) Ad esempio, la Corte ha dichiarato che è pacifico che la probabilità che certi comportamenti collusivi, quali quelli che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi da parte di cartelli, abbiano effetti negativi, in particolare, sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi, è talmente alta che può essere ritenuto inutile, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE, dimostrare che tali comportamenti hanno effetti concreti sul mercato. L’esperienza, infatti, dimostra che tali comportamenti determinano riduzioni della produzione e aumenti dei prezzi, dando luogo ad una cattiva allocazione delle risorse a detrimento, in particolare, dei consumatori (v., per analogia, sentenza dell’11 settembre 2014, CB/Commissione,C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).
( 81 ) A tale proposito, si deve precisare, preliminarmente, che molti degli argomenti sollevati dalle ricorrenti nelle loro impugnazioni riguardano questioni di fatto che esulano, in linea di principio, dal controllo della Corte. Infatti, da una costante giurisprudenza risulta che la valutazione dei fatti operata dal Tribunale non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, che spetta al ricorrente indicare e che deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata).
( 82 ) Inoltre, il Tribunale si sarebbe basato sugli effetti sui collegamenti in entrata nel paese terzo in cui i vettori erano stabiliti e non nel mercato interno, mentre qualsiasi effetto prodotto da tale comportamento nel mercato interno si collocherebbe almeno due fasi a valle del comportamento osservato in tale paese terzo.
( 83 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punto 274. Sottolineo inoltre che, nelle sentenze impugnate, il Tribunale ha rilevato che il requisito dell’immediatezza degli effetti del comportamento controverso riguarda il nesso fra tale comportamento e l’effetto esaminato (il Tribunale ha fatto riferimento alle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Kone e a., C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafi 33 e 34, relativi alla valutazione del nesso di causalità nel contesto della responsabilità civile delle parti di un’intesa), mentre, nella sentenza del 25 marzo 1999, Gencor/Commissione (T‑102/96, EU:T:1999:65, punti da 93 a 95), esso aveva valutato il criterio dell’effetto immediato da un punto di vista cronologico, con riferimento al periodo in cui l’effetto sarebbe stato avvertito e non alla causa di tale effetto.
( 84 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punti 275 e 276.
( 85 ) V. nota 80 delle presenti conclusioni.
( 86 ) Inoltre, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le prove dalle quali risulterebbe che gli speditori erano stabiliti per la maggior parte al di fuori del SEE e che le ricorrenti avevano venduto a speditori stabiliti nel SEE solo una piccola percentuale sui collegamenti in entrata (in un caso, lo 0,04% delle vendite). Peraltro, al punto 1241 della decisione controversa, la Commissione ha comunque ridotto del 50% l’importo di base dell’ammenda, riconoscendo così che una parte del danno poteva essere stata causata all’esterno del SEE.
( 87 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punti da 265 a 267.
( 88 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punti da 268 a 270. Il Tribunale si basa, a tale proposito, su una lettera della Hong Kong Association of Freight Forwarding & Logistics (Associazione di Hong Kong del transito e della logistica) al presidente del comitato esecutivo del sottocomitato cargo (SCC) del Board of Airline Representatives (Associazione dei rappresentanti delle compagnie aeree, BAR) di Hong Kong. Durante le udienze, i rappresentanti della Commissione hanno sottolineato che i costi legati ai sovrapprezzi rientravano in una forbice che rappresentava approssimativamente tra il 10% e il 14,5% del prezzo di vendita.
( 89 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punto 271, nel quale il Tribunale indica che le ricorrenti realizzavano un fatturato notevole sui collegamenti in entrata.
( 90 ) Peraltro, la Corte ha sottolineato che non è necessario, nel contesto dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE, dimostrare gli effetti concreti sul mercato di certi comportamenti collusivi, quali quelli che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi (v. giurisprudenza citata alla nota 8[0] delle presenti conclusioni).
( 91 ) Il Tribunale si baserebbe su una «catena di prevedibilità» costituita da tre fasi: anzitutto, era prevedibile che la fissazione dei sovrapprezzi avrebbe comportato l’aumento del livello degli stessi e dei prezzi dei servizi di trasporto merci, poi, era prevedibile che gli spedizionieri avrebbero riversato il costo aggiuntivo dei servizi di trasporto merci sugli speditori e, infine, era prevedibile che gli speditori avrebbero riversato tali costi sul prezzo delle loro merci vendute all’interno del SEE (v., in particolare, sentenza Japan Airlines, punti da 120 a 129).
( 92 ) Secondo le ricorrenti, una valutazione della probabilità che si verifichino le ripercussioni del comportamento controverso richiederebbe un’analisi fattuale ed economica complessa. Inoltre, la Commissione non avrebbe dimostrato che un effetto anticoncorrenziale fosse «più probabile che improbabile» (v. nota [76] delle presenti conclusioni), vale a dire che avesse più del 50% delle possibilità di verificarsi, posto che essa ha ridotto del 50% l’importo di base dell’ammenda per il fatto che una parte del danno causato dal comportamento sui collegamenti SEE‑Stati terzi era stato probabilmente causato al di fuori del SEE (punto 1241 della decisione controversa).
( 93 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punto 247. A tale proposito, il Tribunale si è basato sulle conclusioni dell’avvocato Generale Kokott nella causa Kone e a. (C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafo 42).
( 94 ) Il Tribunale ha fatto riferimento, in particolare, alla sentenza dell’11 settembre 2014, CB/Commissione (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, punto 51).
( 95 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punti da 250 a 252. Il Tribunale si è basato, a tal riguardo, sui punti 874, 879 e 899 della decisione controversa, nei quali la Commissione ha spiegato che l’infrazione unica e continuata in questione aveva l’obiettivo di eliminare l’incertezza in materia di tariffazione nel settore del trasporto aereo di merci, nonché sul punto 17 di tale decisione, in cui la Commissione aveva precisato che i vettori aggiungono i sovrapprezzi alle tariffe negoziate con gli spedizionieri (o, raramente, direttamente con gli speditori). Allo stesso tempo, il Tribunale ha respinto, in quanto non era dimostrato, l’argomento vertente sul fatto che, in assenza di intesa sulle tariffe (da parte dei clienti dei vettori) e quindi in una situazione di concorrenza nei servizi a valle, l’aumento dei prezzi applicati dai vettori sarebbe compensato da una corrispondente riduzione delle tariffe e di altri sovrapprezzi secondo un «effetto di vasi comunicanti» (v., in particolare, sentenza Air Canada, punto 252). Alcune ricorrenti si richiamano anche ad una relazione economica di cui la Commissione non avrebbe tenuto conto per il motivo che l’argomento relativo all’effetto di vasi comunicanti faceva riferimento ad una restrizione della concorrenza per effetto, mentre la Commissione aveva applicato il criterio della restrizione della concorrenza per oggetto (punto 1190 della decisione controversa). Tuttavia, la rilevanza di tale relazione è stata esclusa dal Tribunale nella sua valutazione dei fatti (v., segnatamente, sentenza Air France, punti 142 e 143).
( 96 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punti da 253 a 258. Il Tribunale si è basato, a tal riguardo, sui punti 14 e 70 della decisione controversa, nei quali la Commissione aveva precisato, in sostanza, che i clienti dei servizi di trasporto aereo di merci erano principalmente spedizionieri.
( 97 ) Il Tribunale ha precisato che il costo delle merci di cui gli spedizionieri organizzano generalmente il trasporto a nome degli speditori integrava il prezzo dei servizi di transito, e in particolare quello dei servizi di trasporto merci, basandosi sui punti 70 e 1031 della decisione controversa, nei quali la Commissione aveva concluso, in sostanza, che i prezzi del trasporto in questione rappresentavano una parte del prezzo di vendita finale delle merci trasportate, che aveva un impatto sulla loro vendita.
( 98 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punto 260.
( 99 ) C‑557/12, EU:C:2014:45, paragrafo 42.
( 100 ) V. nota 8[0] delle presenti conclusioni.
( 101 ) V. punti da 675 a 677 della decisione controversa, nei quali la Commissione rileva che gli spedizionieri erano particolarmente preoccupati dal fatto di non poter ricevere una commissione per la riscossione dei sovrapprezzi da parte delle compagnie aeree.
( 102 ) Più precisamente, l’Air Canada (seconda parte del primo motivo), la British Airways (terzo motivo), l’Air France (seconda parte del primo motivo), l’Air France-KLM (seconda parte del secondo motivo), la LATAM Airlines Group e la Lan Cargo (prima parte del terzo motivo), la Singapore Airlines (quinta parte del primo motivo), la Deutsche Lufthansa (seconda parte del motivo unico), la Japan Airlines (prima parte del secondo motivo), la Cathay Pacific (seconda parte del primo motivo), la Cargolux (terza parte del primo motivo), la KLM (quarta parte del primo motivo) e la SAS Cargo Group (quinta parte del terzo motivo).
( 103 ) Come rilevato dall’avvocato generale Wahl nelle conclusioni nella causa Intel (paragrafo 319), la nozione di «infrazione unica e continuata» sarebbe semplicemente una norma procedurale diretta ad attenuare l’onere probatorio delle autorità garanti della concorrenza e un principio di prova per qualificare una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. In caso contrario, secondo le ricorrenti, la Commissione potrebbe utilizzare tale nozione per estendere la propria competenza ad un comportamento adottato in qualsiasi parte del mondo, senza alcun nesso con il SEE.
( 104 ) A tale proposito, il Tribunale si è basato sulle sentenze Intel, punto 50, e del 12 luglio 2018, Brugg Kabel e Kabelwerke Brugg/Commissione (T‑441/14, EU:T:2018:453, punti 105 e 106).
( 105 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punti da 284 a 286. Il Tribunale ha precisato che l’applicazione uniforme dei sovrapprezzi rientrava in una strategia globale volta a neutralizzare il rischio che gli spedizionieri potessero eludere gli effetti dell’intesa controversa optando per collegamenti indiretti che non sarebbero stati soggetti a sovrapprezzi coordinati per il trasporto di merci, dato che, come risultava dal punto 72 della decisione controversa, il fattore tempo era meno rilevante per il trasporto di merci rispetto al trasporto di passeggeri, cosicché le merci potevano essere trasportate con un numero maggiore di scali, e in quanto i collegamenti indiretti erano, di conseguenza, sostituibili ai collegamenti diretti. In tal modo, la Commissione avrebbe evitato il rischio di una frammentazione artificiosa di un comportamento anticoncorrenziale globale, in grado di pregiudicare la struttura del mercato all’interno del SEE, in una serie di condotte distinte in grado di sfuggire, in tutto o in parte, alla competenza dell’Unione, come risulta dal punto 57 della sentenza Intel. Peraltro, il Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui la Commissione era tenuta, nel caso di specie, a definire il mercato rilevante (v., in particolare, sentenza Air Canada, punti 287 e 288).
( 106 ) Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che una violazione dell’articolo 101 TFUE (lo stesso vale per l’articolo 53 dell’accordo SEE) può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un comportamento continuato, anche quando uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero altresì costituire, di per sé e considerati isolatamente, una violazione di detta disposizione. Così, qualora i diversi comportamenti facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione del gioco della concorrenza all’interno del mercato interno, la Commissione può imputare la responsabilità di tali comportamenti in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (v., in tal senso, sentenza Sony, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
( 107 ) V., in tal senso, sentenza Sony, punti 63 e 64 e giurisprudenza ivi citata.
( 108 ) V., in tal senso, sentenza Sony, punto 67. Infatti, come parimenti precisato dalla Corte, vietare alla Commissione di applicare il criterio degli effetti qualificati al comportamento collusivo considerato nel suo insieme rischierebbe di comportare una frammentazione artificiale di un comportamento anticoncorrenziale globale, atto ad influenzare la struttura del mercato all’interno del SEE, in una serie di comportamenti distinti che rischiano di sfuggire alla competenza dell’Unione (sentenza Intel, punto 57).
( 109 ) V. sentenza Sony, punti da 66 a 72. A tale proposito, la Corte ha dichiarato che, quando la Commissione intende contestare ai destinatari di una comunicazione degli addebiti non solo un’infrazione unica e continuata, ma anche ciascuno dei comportamenti costituenti tale infrazione separatamente considerati come infrazioni distinte, il rispetto dei diritti della difesa di tali destinatari esige che la Commissione esponga, in detta comunicazione, gli elementi necessari per consentire a questi ultimi di comprendere che la Commissione li persegue a titolo tanto di tale infrazione unica e continuata quanto di ciascuna di tali infrazioni distinte (punto 73 di tale sentenza).
( 110 ) Infatti, la teoria degli effetti qualificati può applicarsi solo in relazione alle infrazioni (nella fattispecie al diritto della concorrenza) previste dal diritto dell’Unione.
( 111 ) Nell’ambito, rispettivamente, della seconda parte del primo motivo e della quinta parte del terzo motivo.
( 112 ) V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni.
( 113 ) V., in particolare, sentenza Air Canada, punto 290.
( 114 ) Come risulta dalla decisione controversa e come è stato successivamente confermato dal Tribunale nelle sentenze impugnate, le ricorrenti hanno partecipato a un’intesa mondiale le cui caratteristiche erano le stesse in tutto il mondo e non erano specifiche di un collegamento in particolare. Le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto o snaturato gli elementi di prova prodotti dalla Commissione nello stabilire, in particolare, che i contatti tra i vettori, compresi quelli intrattenuti a livello locale, erano limitati ai servizi di trasporto merci in entrata e non facevano parte della strategia globale dell’intesa controversa.
( 115 ) Come precisato dal Tribunale, la circostanza che nel contesto di un mercato mondiale altre parti del mondo siano interessate dal comportamento censurato (nella fattispecie, una concentrazione) non potrebbe impedire all’Unione di esercitare il suo controllo su tale comportamento che interessa, sostanzialmente, la concorrenza all’interno del mercato interno (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 25 marzo 1999, Gencor/Commissione,T‑102/96, EU:T:1999:65, punto 98). Infatti, la competenza extraterritoriale della Commissione è limitata alle conseguenze di detto comportamento sul mercato interno, senza tenere conto delle sue successive ripercussioni in altri territori.
( 116 ) Si tratta del terzo motivo di impugnazione, relativo al quarto motivo del ricorso in primo grado.
( 117 ) V., in particolare, punti 889 e 1046 della decisione controversa.
( 118 ) Per contro, l’affermazione della Commissione contenuta nel punto 1210 della decisione controversa, secondo cui la portata dell’infrazione (e non dell’intesa) era mondiale, non è corretta. È tuttavia evidente, tenuto conto del contesto in cui tale decisione è stata adottata, che si tratta di un errore che non ha alcuna incidenza sulle conclusioni della Commissione relative all’infrazione unica e continuata che forma oggetto di detta decisione, come il Tribunale ha rilevato, in particolare, al punto 153 della sentenza LATAM Airlines Group e Lan Cargo.
( 119 ) Tale circostanza distingue le presenti cause da quella oggetto della sentenza Sony, in cui la Corte ha constatato che il Tribunale, essendo partito dalla premessa che ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione unica e continuata asserita nella comunicazione degli addebiti doveva essere necessariamente qualificato come infrazione distinta, aveva confuso la nozione di «comportamento» e quella di «infrazione» e che, pertanto, le ricorrenti non potevano comprendere, in mancanza di qualsiasi indicazione chiara nella comunicazione degli addebiti, che la Commissione intendeva perseguirle non solo a titolo dell’infrazione unica e continuata addotta in tale comunicazione, ma anche di varie infrazioni distinte costituite dai diversi contatti bilaterali menzionati in quest’ultima (v. punti 77 e 78 della sentenza Sony).
( 120 ) L’articolo 16 di tale regolamento stabilisce in particolare che, quando le giurisdizioni nazionali e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri si pronunciano su accordi, decisioni o pratiche ai sensi degli articoli 101 o 102 TFUE che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione.
( 121 ) A tal riguardo rilevo, peraltro, che le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Glawischnig‑Piesczek (C‑18/18, EU:C:2019:458, paragrafo 100), citate dalle ricorrenti, non sono pertinenti nel caso di specie. Infatti, nel paragrafo da esse invocato, l’avvocato generale sottolinea, in sostanza, che il giudice di uno Stato membro, quando statuisce sulla rimozione di informazioni diffuse a mezzo Internet a livello mondiale, deve adottare un atteggiamento di autolimitazione, nel rispetto della cortesia internazionale, limitando gli effetti extraterritoriali delle sue ingiunzioni in materia di pregiudizio alla vita privata e ai diritti della personalità. A prescindere dal contesto, che, d’altro canto, è molto diverso, è evidente che, in tale passaggio, l’avvocato generale si riferisce a decisioni giudiziarie (ingiunzioni) e non a constatazioni di fatto.
( 122 ) Più precisamente, l’Air Canada (seconda parte del primo motivo), l’Air France (seconda parte del primo motivo), l’Air France-KLM (seconda parte del secondo motivo), la British Airways (prima parte del primo motivo), la Singapore Airlines (settima parte del primo motivo), la Deutsche Lufthansa (terza parte del primo motivo), la Japan Airlines (seconda parte del secondo motivo), la Cathay Pacific (quarta parte del primo motivo), la KLM (terza parte del primo motivo), la Cargolux (quinta parte del primo motivo), e la SAS Cargo Group (seconda parte del terzo motivo).
( 123 ) V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni.
( 124 ) V., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2009, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione (C‑431/07 P, EU:C:2009:223, punto 68). Infatti, nei loro ricorsi in primo grado, le ricorrenti avevano dedotto motivi molto dettagliati concernenti il difetto di competenza extraterritoriale della Commissione e vertenti, in particolare, su un errore nell’applicazione del criterio dell’attuazione e del criterio degli effetti qualificati, riguardo al coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente (e alla rilevanza nonché al carattere prevedibile, sostanziale e immediato di tali effetti) o all’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. V., al riguardo, la seconda parte del quarto motivo del ricorso oggetto della sentenza Air Canada, la seconda parte del primo motivo del ricorso oggetto della sentenza Singapore Airlines, il quarto motivo del ricorso oggetto della sentenza Deutsche Lufthansa, la seconda e la terza parte del sesto motivo del ricorso oggetto della sentenza Cargolux Airlines, la seconda e la terza parte del quarto motivo del ricorso oggetto della sentenza British Airways, la seconda e la terza parte del terzo motivo del ricorso oggetto della sentenza Air France, la seconda e la terza parte del terzo motivo del ricorso oggetto della sentenza Air France‑KLM, la seconda e la terza parte del ricorso oggetto della sentenza KLM, la seconda e la terza parte del sesto motivo del ricorso oggetto della sentenza Cathay Pacific Airways, la prima parte del secondo motivo del ricorso oggetto della sentenza SAS Cargo Group, nonché il quinto motivo del ricorso oggetto della sentenza Japan Airlines.
( 125 ) Più precisamente, la SAS Cargo Group (prima parte del secondo motivo).
( 126 ) Più precisamente, l’Air Canada (seconda parte del primo motivo) e la Cargolux (sesta parte del primo motivo).
( 127 ) Le ricorrenti sollevano altresì un argomento secondo cui il Tribunale, nelle sentenze impugnate, avrebbe aggiunto un ragionamento nuovo, argomento che, a mio avviso, coincide con quello vertente su una sostituzione di motivi esaminato ai paragrafi da 96 a 101 delle presenti conclusioni.
( 128 ) V. sentenza Sony, punti 69 e 70 e giurisprudenza ivi citata. Una siffatta comunicazione degli addebiti costituisce la garanzia procedurale del principio fondamentale del diritto dell’Unione relativo al rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che può concludersi con l’irrogazione di una sanzione.
( 129 ) V., in tal senso, sentenza Sony, punto 71 e giurisprudenza ivi citata.
( 130 ) V., in tal senso, sentenza Sony, punto 72 e giurisprudenza ivi citata.
( 131 ) Tale argomento coincide, a mio avviso, in gran parte con quello relativo alla sostituzione dei motivi, esaminato ai paragrafi da 96 a 101 delle presenti conclusioni.
( 132 ) Rispettivamente, il quarto motivo, vertente su errori nell’applicazione del criterio degli effetti qualificati, e la seconda parte del secondo motivo, vertente sul fatto che i comportamenti contestati nella decisione sono nuovi o modificati nella loro sostanza rispetto alla comunicazione degli addebiti.
( 133 ) Più precisamente, l’Air Canada (seconda parte del primo motivo), l’Air France (seconda parte del primo motivo), l’Air France-KLM (seconda parte del secondo motivo), la Japan Airlines (seconda parte del secondo motivo), la Cargolux (quarta parte del primo motivo) e la SAS Cargo Group (terza parte del terzo motivo).
( 134 ) Ciò varrebbe in particolare per le constatazioni del Tribunale relative alla prevedibilità degli effetti e al loro carattere immediato.
( 135 ) Ciò sarebbe dimostrato anche dal fatto che il Tribunale avrebbe utilizzato termini imprecisi quali «nella misura in cui», «suscettibile di» e «che può esserne derivato».
( 136 ) V. segnatamente, in tal senso, sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punti 78 e 79). Infatti, per quanto riguarda in particolare le intese, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di un’infrazione alle regole sulla concorrenza. In tali circostanze, è sufficiente che il complesso degli indizi fatti valere dalla Commissione, globalmente considerato, risponda a tale requisito [v., segnatamente, sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punti da 35 a 37 e giurisprudenza ivi citata)].
( 137 ) Tenuto conto del livello probatorio definito ai paragrafi da 51 a 57 delle presenti conclusioni e conformemente alla mia valutazione contenuta nei paragrafi da 58 a 75 delle presenti conclusioni.
( 138 ) A quest’ultimo proposito, la Commissione ha sottolineato, a titolo di esempio, che «ogni vettore avrebbe potuto superare qualsiasi ostacolo giuridico o tecnico alla fornitura [di tali servizi] grazie [in particolare] ad accordi conclusi con altri vettori». In tal senso, la Commissione, rinviando ad altri punti della decisione controversa, ha fornito l’esempio dell’«interlining», del «blocked space» e della ripartizione delle capacità e ha precisato che «il fatto che i vettori coordinassero il loro comportamento in materia di tariffazione per quanto riguarda il sovrapprezzo carburante, il sovrapprezzo di sicurezza e [il rifiuto di pagare] commissioni sui sovrapprezzi su tutti i collegamenti mondiali [indicava] chiaramente che non esisteva alcun ostacolo insormontabile alla prestazione di servizi di trasporto aereo di merci su qualsiasi collegamento».
( 139 ) Il Tribunale ha anzitutto precisato che la Commissione poteva considerare la ricorrente responsabile dei componenti controversi sui collegamenti non pertinenti, purché fosse dimostrato che essa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i vettori incriminati ed era a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da questi ultimi nel perseguimento degli stessi obiettivi e ai quali essa non ha partecipato direttamente, o che aveva potuto ragionevolmente prevederli ed era disposta ad accettarne il rischio (punto 337). Esso ha poi escluso che la Commissione abbia imputato alla ricorrente la responsabilità per l’infrazione unica e continuata sulla base della sua qualità di concorrente potenziale (punti 378 e 379). Infine ha concluso, in sostanza, che, in virtù dei numerosi contatti intercorsi con concorrenti, la ricorrente aveva partecipato alla concertazione relativa ai collegamenti in questione o era a conoscenza delle attività ad essa relative (punti da 380 a 385).
( 140 ) Peraltro, la ricorrente non spiega affatto in che misura tali riferimenti giurisprudenziali avrebbero potuto ledere i suoi diritti della difesa.
( 141 ) V., in particolare, sentenza del 13 luglio 2023, Nichicon Corporation/Commissione (C‑757/21 P, non pubblicata, EU:C:2023:575, punto 124 e giurisprudenza ivi citata).
( 142 ) Si deve rammentare che il principio della parità di trattamento costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo costante giurisprudenza della Corte, tale principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità (v., segnatamente, sentenza del 24 settembre 2020, Prysmian e Prysmian Cavi e Sistemi/Commissione, C‑601/18 P, EU:C:2020:751, punto 101 e giurisprudenza ivi citata).
( 143 ) Ad esempio, nella sentenza del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a. (C‑310/97 P, EU:C:1999:407, punti 62 e 63), la Corte ha dichiarato che il principio della certezza del diritto osta a che, nell’ipotesi in cui più decisioni individuali analoghe che infliggono ammende siano state adottate nell’ambito di un procedimento comune ed in cui solo taluni destinatari abbiano chiesto ed ottenuto l’annullamento in sede giudiziale delle decisioni che li riguardano, l’istituzione da cui esse emanano, su domanda di altri destinatari, sia tenuta a riesaminare, alla luce della motivazione della sentenza di annullamento, la legittimità delle decisioni non impugnate e a valutare se, sulla base di tale esame, si debba procedere al rimborso delle ammende versate.
( 144 ) V. sentenza del 16 giugno 2016, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione (C‑155/14 P, EU:C:2016:446, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).
( 145 ) V., in tal senso, sentenza Sony, punto 101. In caso contrario, il Tribunale rischierebbe di trattare situazioni differenti in modo identico, il che costituirebbe una violazione del principio della parità di trattamento [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 19 maggio 2010, Chalkor/Commissione (T‑21/05, EU:T:2010:205, punto 104)].
( 146 ) Peraltro, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il Tribunale non è tenuto a giustificare la soluzione accolta in una causa rispetto a quella accolta in un’altra causa della quale è stato investito, ancorché essa riguardi la medesima decisione [v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione (C‑444/11 P, EU:C:2013:464, punto 66 e giurisprudenza ivi citata)]. Inoltre, la ricorrente contesta la valutazione degli elementi di prova operata dal Tribunale, senza dimostrare l’esistenza di uno snaturamento dei fatti da parte di quest’ultimo.
( 147 ) V., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione (C‑440/19 P, EU:C:2021:214 punto 138 e giurisprudenza ivi citata). La Corte precisa che l’esercizio di una competenza estesa al merito non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende che sono loro irrogate, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte a una violazione delle norme in materia di concorrenza.
( 148 ) Sentenza Cargolux Airlines, punti da 631 a 647.
( 149 ) Si tratta della partecipazione tra il 26 novembre 2002 (punto 618 della decisione controversa) e il 14 gennaio 2004 (punto 660 di tale decisione), nonché dal 28 settembre 2004 (punto 640 di detta decisione) fino alla fine dell’infrazione unica e continuata, ossia il 14 febbraio 2006.
( 150 ) V., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione (C‑440/19 P, EU:C:2021:214 punto 112 e giurisprudenza ivi citata).
( 151 ) Mi pare tuttavia, che, prima facie, la ricorrente non riesca a dimostrare che i due comportamenti non rientravano in un’infrazione unica e continuata.
( 152 ) Inoltre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la tacita approvazione di un’iniziativa illecita, senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla alle autorità amministrative, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e ne pregiudica la scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea a far sorgere la responsabilità dell’impresa di cui trattasi. Da tale giurisprudenza deriva che la Commissione può considerare che l’infrazione, o la partecipazione di un’impresa all’infrazione, non si è interrotta, anche se essa non possiede prove dell’infrazione per taluni periodi determinati, qualora le diverse azioni che compongono tale infrazione perseguano una finalità unica e possano inserirsi nell’ambito di un’infrazione a carattere unico e continuato e qualora l’impresa interessata non abbia invocato indizi o elementi di prova che dimostrino che, al contrario, l’infrazione o la sua partecipazione ad essa non è proseguita durante tali periodi (v. sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione,C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punti 113 e 114 e giurisprudenza ivi citata).
( 153 ) Tale argomento è sviluppato nell’ambito del quinto motivo e, in via incidentale, nell’ambito del quarto motivo, il quale espone, essenzialmente, argomenti che riguardano la valutazione delle prove relative alla partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata, che non sono oggetto delle presenti conclusioni mirate.
( 154 ) Gli argomenti della ricorrente analizzati nel prosieguo prescindono quindi dalla fondatezza della valutazione delle prove pertinenti da parte della Commissione e del Tribunale e sollevano, in sostanza, la questione della misura in cui l’una e l’altro avrebbero dovuto stabilire, rispetto a ciascun elemento di prova, la sua natura di prova diretta dell’infrazione unica e continuata o di elemento «che corrobora» l’interpretazione di altri elementi di prova.
( 155 ) Vale a dire, i contatti relativi, rispettivamente, ai collegamenti Unione‑paesi terzi precedenti al 1o maggio 2004 e ai collegamenti Svizzera‑paesi terzi.
( 156 ) Secondo il Tribunale, «nulla ostava a che i vettori incriminati si coordinassero o scambiassero informazioni in tali paesi riguardo ad altri servizi di trasporto merci, in particolare intra‑SEE».
( 157 ) Il Tribunale ha effettuato tale esame alla luce della propria giurisprudenza, richiamata al punto 324 della sentenza Cathay Pacific Airways, secondo cui la Commissione può basarsi su contatti precedenti al periodo dell’infrazione (per il quale non è competente) al fine di costruire un’immagine complessiva della situazione e corroborare così l’interpretazione di taluni elementi di prova [v. sentenze dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione, (T‑54/03, EU:T:2008:255, punti 427 e 428), del 30 maggio 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commissione (T‑198/03, EU:T:2006:136, punto 89), e del 22 marzo 2012, Slovak Telekom/Commissione (T‑458/09 e T‑171/10, EU:T:2012:145, punti da 45 a 52)].
( 158 ) V., in particolare, sentenza del 25 gennaio 2007, Dalmine/Commissione (C‑407/04 P, EU:C:2007:53, punto 63).
( 159 ) V., in particolare, sentenza del 1o luglio 2010, Knauf Gips/Commissione (C‑407/08 P, EU:C:2010:389, punto 47). Infatti, la Corte ha statuito che, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale deve essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza e che simili indizi e coincidenze consentono, se valutati globalmente, di rivelare non soltanto l’esistenza di comportamenti o accordi anticoncorrenziali, ma anche la durata di un comportamento anticoncorrenziale continuato e il periodo di applicazione di un accordo concluso in violazione delle regole di concorrenza [v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione (C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punti 110 e 111 e giurisprudenza ivi citata)]. Ciò non osta ovviamente a che il Tribunale possa, se del caso, adottare un approccio più puntuale, volto ad esplicitare il valore probatorio di taluni elementi di prova (in tal caso, alcuni autori parlano di «“atomistic” approach of the need of corroboration»: v. Castillo de la Torre, F., e Gippini Fournier, E., «Evidence, Proof and Judicial Review in EU Competition Law», Elgar Competition Law and Practice, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2024, pag. 308).
( 160 ) V., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 44). Invero, il fatto che un’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti ai quali ha preso parte non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione da parte sua, poiché occorre prendere in considerazione tali elementi solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, della determinazione dell’ammenda (punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
( 161 ) V. sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 46). V., in dottrina, Cournot, M., «Participation in a Complex Infrigement: A Questionable Assessment by the Court of Justice», European Law Reporter, 2013, pagg. da 225 a 231; Robin, C., «Réunion avec des concurrents: parfois une preuve de participation à une entente, parfois non», Revue Lamy de la Concurrence: droit, économie, régulation, 2013 n. 37, pag. 26; Muguet‑Poullennec, G., «Infraction complexe et “éléments séparables”», Revue Lamy de la Concurrence: droit, économie, régulation, 2013, n. 37, pagg. 76 e 77.
( 162 ) Esse partono dal principio secondo cui solo un annullamento parziale di componenti accessorie non modificherebbe la sostanza di un’infrazione unica e continuata ai sensi della sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione (C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 86).
( 163 ) Le ricorrenti osservano che un’espressione analoga (sarebbe «artificioso suddividere [i]l comportamento continuato» in questione) è stata utilizzata nella decisione della Commissione oggetto della sentenza del 4 luglio 2013, Commissione/Aalberts Industries e a. (C‑287/11 P, EU:C:2013:445, punto 65), con cui la Corte ha statuito che non era possibile procedere all’annullamento parziale.
( 164 ) Peraltro, nella sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione (C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 86), richiamata dalle ricorrenti, la Corte si è limitata a concludere che, nelle circostanze del caso di specie, il fatto che gli elementi riguardo ai quali il Tribunale aveva constatato che essi non avevano permesso di dimostrare la responsabilità della parte in questione erano solo componenti «accessorie» costituiva un motivo sufficiente per concludere che i medesimi erano «separabili». Tale conclusione non implica tuttavia che sia sempre necessario, affinché taluni elementi siano «separabili», che essi siano «accessori».
( 165 ) Inoltre, per quanto riguarda la sentenza del 4 luglio 2013, Commissione/Aalberts Industries e a. (C‑287/11 P, EU:C:2013:445, punti 64 e 65), richiamata dalle ricorrenti, risulta chiaramente dal punto 65 di tale sentenza che la dichiarazione secondo cui la stessa Commissione avrebbe constatato che sarebbe artificioso suddividere il comportamento continuato in questione per escludere la possibilità di un annullamento parziale è stata formulata in subordine, in quanto la Corte si è basata principalmente sul fatto che, nella decisione oggetto di detta sentenza, la Commissione non aveva affermato che l’altra componente dell’infrazione unica e continuata costituisse un’infrazione.
( 166 ) V., segnatamente, punto 775 della decisione controversa.
( 167 ) Sentenza LATAM Airlines Group e Lan Cargo, punti 631 e 632, che rinviano al punto 581 di tale sentenza, in cui il Tribunale aveva concluso che, sebbene la Commissione fosse incorsa in un errore nel ritenere le ricorrenti potessero essere considerate responsabili della componente dell’infrazione unica e continuata relativa al sovrapprezzo carburante dal 25 febbraio 2003 al 21 luglio 2005, queste ultime non avevano dimostrato che la Commissione avesse commesso un errore nel constatare che esse avevano partecipato a detta infrazione dopo quest’ultima data.
( 168 ) Tale conclusione potrebbe, eventualmente, essere meno evidente per quanto riguarda il rifiuto di pagare commissioni, trattandosi di un comportamento accessorio rispetto ai sovrapprezzi.
( 169 ) Per contro, non credo che il punto 871 della decisione controversa, fatto valere a tal fine dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, sia pertinente. Infatti, in tale punto, la Commissione si è limitata ad affermare, in particolare, che alcune delle attività (riunioni, contatti, scambi) che costituiscono gli elementi di prova dell’infrazione unica e continuata «potrebbero essere considerate infrazioni di per sé», senza fornire alcuna precisazione al riguardo.
( 170 ) V. sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 46).
( 171 ) Il dies a quo del termine di prescrizione sarebbe la data di cessazione dell’infrazione unica e continuata, ossia il 14 febbraio 2006, conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. In subordine, tale termine sarebbe scaduto il 9 novembre 2015, qualora si ritenesse che il termine di prescrizione sia stato interrotto fino alla decisione del 2010.
( 172 ) V. sentenze Japan Airlines (punti da 193 a 226), British Airways (punti da 220 a 223 e 226), Cathay Pacific Airways (punti da 244 a 247) e LATAM Airlines Group e Lan Cargo (punti da 133 a 139).
( 173 ) Più precisamente, si tratta dei principi della certezza del diritto, della buona amministrazione della giustizia, dell’economia processuale, dell’interesse pubblico nell’applicazione del diritto della concorrenza e del principio della parità di trattamento.
( 174 ) V., segnatamente, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Salzgitter/Commissione (C‑210/98 P, EU:C:2000:172, paragrafi 141 e 142) e dell’avvocato generale Mengozzi nella causa British Airways/Commissione (C‑122/16 P, EU:C:2017:406, paragrafo 103).
( 175 ) V. sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione (C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punti da 49 a 53 e giurisprudenza ivi citata). Al punto 52 di tale sentenza, la Corte ha precisato che, a differenza dei termini processuali, il termine di prescrizione di cui trattasi, comportando l’estinzione dell’azione, si riferisce al diritto sostanziale poiché incide sull’esercizio di un diritto soggettivo di cui il soggetto interessato non può più avvalersi effettivamente in giudizio. Al punto 53 di detta sentenza, ha aggiunto che il termine di prescrizione, previsto all’articolo 46, paragrafo 1, dello Statuto della Corte, ha in particolare la funzione, da un lato, di assicurare la tutela dei diritti della persona lesa, dovendo questa disporre di tempo sufficiente per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso, e, dall’altro, di evitare che la persona lesa possa ritardare a tempo indefinito l’esercizio del suo diritto al risarcimento dei danni. Tale termine protegge, in definitiva, la persona lesa e la persona responsabile del danno. Il medesimo principio è stato applicato dalla Corte con riguardo al termine di prescrizione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1) [v. sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494, punti da 45 a 47)].
( 176 ) V. sentenza del 14 giugno 2016, Marchiani/Parlamento (C‑566/14 P, EU:C:2016:437, punto 94). Nella fattispecie, si trattava di un credito connesso all’indennità di assistenza parlamentare indebitamente percepita dal ricorrente.
( 177 ) Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, tale termine di ricorso è di ordine pubblico, dato che è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia. Spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se esso sia stato rispettato [v., segnatamente, sentenza del 23 gennaio 1997, Coen (C‑246/95, EU:C:1997:33, punto 21)].
( 178 ) V. sentenza del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commissione (C‑210/98 P, EU:C:2000:397, punti 55 e 56), riguardante la compatibilità, nell’ambito del Trattato CECA, di un aiuto notificato dopo la scadenza del termine di notifica fissato nel quinto codice degli aiuti alla siderurgia [decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU 1991, L 362, pag. 57)], nonché alcune sentenze riguardanti il termine preclusivo fissato per l’adozione di decisioni nell’ambito del Fondo di coesione [sentenza del 4 settembre 2014, Spagna/Commissione (C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, punto 103) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sentenza del 24 giugno 2015, Spagna/Commissione (C‑263/13 P, EU:C:2015:415, punto 57)].
( 179 ) Il Tribunale è giunto a una conclusione analoga nella sentenza del 13 maggio 2014, McBride e a./Commissione (da T‑458/10 a T‑467/10 e T‑471/10, EU:T:2014:249, punti da 25 a 36), confermata su impugnazione dalla sentenza del 14 giugno 2016, Commissione/McBride e a. (C‑361/14 P, EU:C:2016:434). V., in dottrina, Clausen, F., Les moyens d’ordre public devant la Cour de justice de l’Union européenne, Collection droit de l’Union européenne, Bruylant, Namur, 2018, pagg. da 185 a 187, 223 e 247.
( 180 ) Per quanto riguarda la valutazione della natura penale dei procedimenti e delle sanzioni amministrative, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, sono rilevanti tre criteri. Il primo consiste nella qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura dell’illecito e il terzo nel grado di severità della sanzione in cui l’interessato rischia di incorrere (v. segnatamente, in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson,C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 35).
( 181 ) In applicazione dei criteri enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») nelle sentenze dell’8 giugno 1976, Engel e a. c. Paesi Bassi, CE:ECHR:1976:0608JUD000510071 (v. Corte EDU, 27 settembre 2011, A. Menarini Diagnostis c. Italia, CE:ECHR:2011:0927JUD004350908, §§ da 39 a 44). Alcuni avvocati generali (in particolare, l’avvocato generale Bot nelle conclusioni nella causa ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2010:635, paragrafo 49, e l’avvocato generale Pitruzzella nelle conclusioni nella causa Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2020:639, paragrafo 91) hanno rilevato esplicitamente che le ammende di cui all’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 «sono, per la loro natura e la loro gravità, equiparabili ad una sanzione penale» e il procedimento che ne risulta «rientra quindi nell’ambito “penale” ai sensi dell’art. 6, n. 1, della [CEDU]». Per quanto riguarda la Corte, v. sentenza del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione (C‑501/11 P, EU:C:2013:522 punto 33).
( 182 ) V., per analogia, relativamente ai diritti della difesa, sentenza del Tribunale del 20 dicembre 2023, Crédit agricole e Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commissione (T‑113/17, EU:T:2023:847, punti 46 e 47). Infatti, secondo i termini utilizzati dalla Corte EDU, poiché il procedimento diretto ad infliggere un’ammenda non fa parte del «nocciolo duro» del diritto penale, le garanzie di rilevanza penalistica scaturenti dall’articolo 6 della CEDU non devono essere necessariamente applicate in tutto il loro rigore (v. Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia, CE:ECHR:2006:1123JUD007305301, § 43).
( 183 ) La Corte ha statuito, in sostanza, che gli articoli 101 e 102 TFUE costituiscono disposizioni di ordine pubblico che devono essere applicate d’ufficio dai giudici nazionali (v., in particolare, sentenze del 1o giugno 1999, Eco Swiss,C‑126/97, EU:C:1999:269, punto 39, e del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 31).
( 184 ) Le ricorrenti si basano, a tale riguardo, su decisioni dei giudici nazionali.
( 185 ) A tale proposito, alcuni autori fanno riferimento all’«ordine pubblico di direzione e non di protezione», il cui obiettivo consisterebbe nel contribuire ad una migliore organizzazione della società e dell’economia, nell’interesse generale (v., in tal senso, Petit, N., Droit européen de la concurrence, Parigi, 2013, pag. 39).
( 186 ) V. paragrafo 126 delle presenti conclusioni.
( 187 ) V. segnatamente, in tal senso, sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione (C‑122/16 P, EU:C:2017:861, punto 98).
( 188 ) V., per analogia, sentenza dell’8 luglio 1999, Shell/Commissione (C‑234/92 P, EU:C:1999:361, punto 68), in cui la Corte ha statuito, in sostanza, che il Tribunale è tenuto a disporre la riapertura della fase orale in base ad un supposto obbligo di sollevare d’ufficio motivi di ordine pubblico solo in funzione degli elementi di fatto versati agli atti (v., in dottrina, Corthaut, T., EU Ordre Public, Alphen aan den Rijn, 2012, pag. 226).
( 189 ) La Corte ha rilevato a più riprese che l’esistenza di rimedi per il risarcimento dei danni civili può assolvere anche una funzione di pubblico interesse, in quanto tali rimedi possono rappresentare un deterrente contro la violazione delle norme sulla concorrenza [v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punti 26 e 27)]. Orbene, mi pare che la possibilità di rimettere in discussione indefinitamente una decisione che constata un’infrazione che, conformemente all’articolo 16 del regolamento n. 1/2003, è vincolante per le giurisdizioni nazionali, lasci le parti lese in una situazione di incertezza riguardo alla possibilità di perseguire la violazione delle regole di concorrenza mediante azioni «follow on».
( 190 ) Ricordo che il sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione relative ai procedimenti ai sensi degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE consiste in un controllo di legittimità degli atti delle istituzioni a norma dell’articolo 263 TFUE, che può essere integrato, in applicazione dell’articolo 261 TFUE e dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, e su richiesta della parte ricorrente, dall’esercizio da parte del Tribunale di una competenza estesa al merito per quanto riguarda le sanzioni inflitte in tale settore dalla Commissione [v. sentenze del 25 luglio 2018, Orange Polska/Commissione (C‑123/16 P, EU:C:2018:590, punto 104 e giurisprudenza ivi citata), e del 12 gennaio 2023, Lietuvos geležinkeliai/Commissione (C‑42/21 P, EU:C:2023:12, punti 151 e 152 e giurisprudenza ivi citata)].
( 191 ) Si tratta dei fatturati relativi alle vendite che esse avevano realizzato sui collegamenti serviti esclusivamente all’interno della Danimarca, della Svezia e della Norvegia, che erano stati esclusi nel corso del procedimento amministrativo a seguito di una domanda delle ricorrenti (v. sentenza SAS Cargo Group, punti da 926 a 931).
( 192 ) V. sentenza SAS Cargo Group, punto 939.
( 193 ) Al punto 936 della sentenza SAS Cargo Group, il Tribunale ha precisato che il fatturato in questione «rientra evidentemente nell’ambito di applicazione dell’infrazione unica e continuata», e che «non sarebbe effettuata un’equa valutazione dell’importanza economica di quest’ultima e del ruolo svolto da ciascun vettore incriminato a tal riguardo se non si dovesse tener conto di tale fatturato ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda».
( 194 ) Sentenza SAS Cargo Group, punto 940.
( 195 ) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
( 196 ) Sentenza SAS Cargo Group, punti 932 e 933.
( 197 ) Più in particolare, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che è stato sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza della Corte. Nell’ambito dell’impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a esaminare in quale misura il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato comportamento alla luce degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, nonché dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 e, dall’altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente sufficienti all’insieme degli argomenti invocati dalla ricorrente per ottenere l’annullamento o la riduzione dell’ammenda [v., in tal senso, sentenza dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione (C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punti 68 e 69 e giurisprudenza ivi citata)].
( 198 ) V., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).
( 199 ) V., in tal senso, sentenza del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punti da 50 a 52 e giurisprudenza ivi citata).
( 200 ) Sulla nozione di «prevedibilità», v. sentenza del 26 settembre 2013, Alliance One International/Commissione (C‑679/11 P, EU:C:2013:606, punto 111).
( 201 ) V., in tal senso, sentenza del 28 maggio 2013, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (C‑239/12 P, EU:C:2013:331, punto 49). Inoltre, come rilevato dal Tribunale, la Commissione non è tenuta, una volta indicati gli elementi di fatto e di diritto su cui baserà il calcolo delle ammende, a precisare il modo in cui si avvarrà di ciascun elemento per la determinazione dell’entità dell’ammenda. Dare indicazioni circa l’entità delle ammende previste, prima che le imprese siano state poste in grado di esporre le loro difese circa gli addebiti mossi contro di esse, equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno la decisione della Commissione (v. sentenza del Tribunale del 7 novembre 2019, Campine e Campine Recycling/Commissione, T‑240/17, EU:T:2019:778, punto 356 e giurisprudenza ivi citata). Lo stesso principio dovrebbe applicarsi, a mio avviso, quando il Tribunale sostituisce la propria valutazione a quella della Commissione per determinare l’entità dell’ammenda nell’esercizio della propria competenza estesa al merito.
( 202 ) Infatti, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea impone ad esso di far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Tale obbligo non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di esame di un’impugnazione [v., segnatamente, sentenza del 21 dicembre 2023, United Parcel Service/Commissione (C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, punto 47 e giurisprudenza ivi citata)]. Più in particolare, nell’ambito del suo obbligo di motivazione, il Tribunale deve esporre dettagliatamente i fattori dei quali tiene conto per fissare l’importo dell’ammenda [v. sentenza del 14 settembre 2016, Trafilerie Meridionali/Commissione (C‑519/15 P, EU:C:2016:682, punto 52)].
( 203 ) Infatti, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che l’obbligo di motivazione da parte del Tribunale, che costituisce una formalità sostanziale, deve essere distinto dalla fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v., in particolare, sentenza del 12 gennaio 2023, Jouvin/Commissione, C‑719/21 P, EU:C:2023:15, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
( 204 ) V. paragrafi da 190 a 192 delle presenti conclusioni.
( 205 ) C‑70/23 P, EU:C:2024:105, paragrafi 41 e 42.
( 206 ) V. anche, in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, Orange Polska/Commissione (C‑123/16 P, EU:C:2018:590, punto 106 e giurisprudenza ivi citata).
( 207 ) V. sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione (C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punti da 75 a 77 e giurisprudenza ivi citata).
( 208 ) In altri termini, tale competenza è esercitata «su richiesta delle ricorrenti» [v. segnatamente, in tal senso, ordinanza del 7 luglio 2016, Westfälische Drahtindustrie e Pampus Industriebeteiligungen/Commissione (C‑523/15 P, EU:C:2016:541, punto 30 e giurisprudenza ivi citata)]. In pratica, la Corte non è troppo esigente al riguardo, posto che ha statuito, ad esempio, che una domanda di riforma dell’ammenda può essere implicitamente contenuta in una domanda di annullamento [v. sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker‑Hannifin (C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 83)].
( 209 ) V. anche ordinanza del 7 luglio 2016, Westfälische Drahtindustrie e Pampus Industriebeteiligungen/Commissione (C‑523/15 P, EU:C:2016:541, punto 34). A tale proposito, la Corte ha precisato che, contrariamente a quanto risulta dall’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, che conferisce alla Commissione il potere di irrogare ammende per violazione delle norme in materia di concorrenza, l’articolo 31 di tale regolamento conferisce al Tribunale una competenza anche di merito che costituisce parte integrante del suo potere di decidere sui ricorsi proposti contro le decisioni con le quali la Commissione ha inflitto una siffatta ammenda. Di conseguenza, scopo di quest’ultimo articolo non è quello di autorizzare il Tribunale ad imporre una nuova ammenda giuridicamente distinta da quella fissata dalla Commissione, bensì di integrare il controllo giurisdizionale consentendo al Tribunale di modificare l’importo di quella inizialmente inflitta [sentenza del 4 luglio 2024, Westfälische Drahtindustrie e Pampus Industriebeteiligungen/Commissione (C‑70/23 P, EU:C:2024:580, punto 41)].
( 210 ) V., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 64). V. altresì, per analogia, sentenza del 26 settembre 2018, Infineon Technologies/Commissione (C‑99/17 P, EU:C:2018:773, punti 108 e 109). In tale sentenza, la Corte ha precisato che la ricorrente, dal momento che non aveva utilmente obiettato, dinanzi al Tribunale, a talune considerazioni espresse nella decisione controversa, non poteva asserire che il Tribunale aveva violato la portata della propria competenza estesa al merito. Inoltre, la Corte ha già dichiarato che non è oggetto di un controllo d’ufficio da parte del Tribunale nemmeno il carattere sproporzionato di un’ammenda inflitta da una decisione della Commissione, qualora non possa costituire un motivo di ordine pubblico [v. sentenza del 14 marzo 2013, Viega/Commissione (C‑276/11 P, EU:C:2013:163, punto 57 e giurisprudenza ivi citata)].
( 211 ) Infatti, il principio ne ultra petita vieta al giudice, chiamato a statuire su un ricorso di annullamento, di andare oltre le conclusioni delle parti. Tale divieto è espressione del principio dispositivo, secondo il quale le parti determinano l’oggetto della controversia e il giudice non può eccedere tale oggetto [v., in particolare, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Commissione/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2009:555, paragrafo 146 e giurisprudenza ivi citata), e conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa British Airways/Commissione (C‑122/16 P, EU:C:2017:406, paragrafi 83 e 84)].
( 212 ) V., a titolo d’esempio, Bernardeau, L., e Christienne, J.‑P., Les amendes en droit de la concurrence: pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l’Union, Bruxelles, 2013, pagg. da 795 a 883; Forrester, I.S., «A Challenge for Europe’s Judges: The Review of Fines in Competition Cases», European Law Review, vol. 36, n. 2, 2011, pagg. da 185 a 207; Wahl, N., «Enjeu et limites actuelles de la jurisprudence relative à la compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union en matière de concurrence», in Tizzano, A. (dir.), La Cour de justice de l’Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris (2003‑2015). Liber amicorum Vassilios Skouris, Bruxelles, 2015, pagg. da 727 a 740; Expert, H., e Poullet, C., «La compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union en matière de concurrence: complément ou accessoire du contrôle de légalité?», in Giacobbo Peyronnel, V., e Verdure, Ch. (dir.), Contentieux du droit de la concurrence de l’Union européenne, Bruxelles, 2017, pagg. da 545 a 592.
( 213 ) V., segnatamente, Cournot, M., «L’interdiction de statuer ultra petita s’applique-t-elle au juge de l’amende?», Revue des Affaires Européennes, 2015, n. 1, pagg. 123 e 124; Lenaerts, K., Gutman, K. e Nowak, J.T., EU Procedural Law, Oxford, 2023, pagg. da 635 a 638. Alcuni autori auspicano un’ampia facoltà di statuire ultra petita, osservando che non ci si può attendere che il ricorrente chieda un aumento della sua ammenda (v., in tal senso, Christienne, J.‑P., «Le contrôle juridictionnel des amendes après l’arrêt Telefónica: la pleine juridiction entre effervescence et évanescence», Concurrences, 2014, pag. 31, e Gaulard, G., La pleine juridiction du juge de l’Union européenne en droit de la concurrence, Bruxelles, 2020, pag. 273), sebbene non sia raro, in pratica, che la Commissione, in particolare mediante domande riconvenzionali, chieda un aumento dell’importo dell’ammenda (v., in particolare, Barbier de La Serre, É., e Lagathu, E., «The Law on Fines Imposed in EU Competition Proceedings: On the Road to Consistency», Journal of European competition law & practice, 2014, pag. 400). Altri autori osservano che il giudice dell’Unione è piuttosto restio ad aumentare l’ammenda (Castillo de la Torre, F., e Gippini Fournier, E., «Evidence, Proof and Judicial Review in EU Competition Law», op. cit., pagg. da 465 a 470).
( 214 ) V., in particolare, Clausen, F., Les moyens d’ordre public devant la Cour de justice de l’Union européenne, op. cit., pagg. da 407 a 413.
( 215 ) Sebbene la Commissione sostenga, nelle sue osservazioni scritte, che la competenza estesa al merito «può prevalere sul principio “ne ultra petita”», rilevo che, ad oggi, la Corte non ha confermato un approccio siffatto, che tuttavia era stato proposto da alcuni avvocati generali. V., ad esempio, conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro nella causa Groupe Danone/Commissione (C‑3/06 P, EU:C:2006:720, paragrafo 49) e dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Commissione/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2012:499, paragrafo 37) relativamente al ruolo marginale della regola ne ultra petita come limite all’esercizio della competenza estesa al merito da parte del giudice dell’Unione, nonché conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause riunite Fresh Del Monte Produce/Commissione e Commissione/Fresh Del Monte Produce (C‑293/13 P e C‑294/13 P, EU:C:2014:2439, paragrafo 273) sull’assenza di un divieto di reformatio in peius per quanto riguarda la possibilità di aumentare l’ammenda.
( 216 ) Infatti, secondo una giurisprudenza costante, il controllo esteso al merito esercitato dal Tribunale implica, in particolare, un controllo tanto in diritto quanto in fatto nonché il potere di valutare le prove, di annullare la decisione impugnata e di modificare l’importo delle ammende [v., in particolare, sentenze dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 67), e KME Germany e a./Commissione (C‑389/10 P, EU:C:2011:816, punto 133)]. Una volta che il Tribunale è chiamato ad esercitare un controllo esteso al merito, tale controllo si estende a tutte le circostanze di fatto pertinenti (v. giurisprudenza citata al paragrafo 18[3] delle presenti conclusioni). Ad esempio, un annullamento parziale della constatazione di un’infrazione può indurre il Tribunale a ricalcolare l’importo dell’ammenda «alla luce dell’insieme delle circostanze della specie» [v. sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 82)]. Come il Tribunale ha ricordato a più riprese, l’importo dell’ammenda non può essere mantenuto ove esso provenga dalla presa in considerazione di un elemento di fatto materialmente inesatto [v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2019, Quanta Storage/Commissione (T‑772/15, EU:T:2019:519, punto 276 e giurisprudenza ivi citata)].
( 217 ) Infatti, secondo la Corte, l’annullamento parziale della constatazione di un’infrazione può indurre il Tribunale a rivalutare l’importo dell’ammenda «alla luce dell’insieme delle circostanze della specie» [v. sentenza del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778, punto 82)]. V., in dottrina, Clausen, F., Les moyens d’ordre public devant la Cour de justice de l’Union européenne, op. cit., pag. 395.
( 218 ) Infatti, il petitum di tali ricorrenti riguardava la revisione dell’ammenda nell’ambito della competenza estesa al merito, cosa che il Tribunale ha fatto accogliendo parzialmente la loro domanda.
( 219 ) Infatti, la Corte ha precisato, in particolare, che la semplice presentazione di un ricorso in sede giurisdizionale non comporta un trasferimento definitivo, al giudice dell’Unione, del potere di infliggere sanzioni [v. sentenza del 15 ottobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 693)] e che l’esercizio della competenza estesa al merito non equivale ad un controllo d’ufficio, e il Tribunale non è tenuto a procedere d’ufficio ad una nuova istruzione completa del fascicolo [v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punti da 64 a 66)].
( 220 ) Infatti, la Corte ha dichiarato che la competenza estesa al merito di cui dispone il Tribunale sulla base dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 riguarda la sola valutazione, da parte del medesimo, dell’ammenda inflitta dalla Commissione, con esclusione di qualsiasi modifica degli elementi costitutivi dell’infrazione legittimamente accertata dalla Commissione nella decisione al vaglio del Tribunale [v. sentenza del 21 gennaio 2016, Galp Energía España e a./Commissione (C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punto 77)]. In dottrina, v. Bernardeau, L., e Christienne, J.‑P., Les amendes en droit de la concurrence: pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l’Union, op. cit., pag. 868; Expert, H., e Poullet, C., «La compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union en matière de concurrence: complément ou accessoire du contrôle de légalité?», op. cit., pagg. 563 e 564, e, in senso critico, Gaulard, G., La pleine juridiction du juge de l’Union européenne en droit de la concurrence, op. cit., pagg. da 222 a 228.
( 221 ) Rilevo che le ricorrenti nella causa SAS Cargo Group non forniscono spiegazioni in merito all’asserita violazione della presunzione di innocenza. Ricordo che, secondo la giurisprudenza della Corte, tale principio risulta violato qualora una decisione giudiziaria o una dichiarazione ufficiale riguardante un imputato contengano una dichiarazione chiara, effettuata in assenza di condanna definitiva, secondo la quale la persona interessata ha commesso il reato in questione. In tale contesto, occorre sottolineare l’importanza della scelta dei termini utilizzati dalle autorità giudiziarie, nonché delle particolari circostanze nelle quali questi ultimi sono stati formulati e della natura e del contesto del procedimento in questione [v. sentenza del 18 marzo 2021, Pometon/Commissione (C‑440/19 P, EU:C:2021:214, punto 62 e giurisprudenza ivi citata)].
( 222 ) Secondo una giurisprudenza costante, mentre non spetta alla Corte, allorquando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un giudizio di impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, sull’ammontare delle ammende inflitte a determinate imprese per una violazione, da parte loro, del diritto dell’Unione, il Tribunale è tenuto, nell’esercizio della sua competenza giurisdizionale estesa al merito, a rispettare determinati obblighi, tra i quali rientrano l’obbligo di motivazione, impostogli dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo statuto, nonché il principio di parità di trattamento [v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, Lietuvos geležinkeliai/Commissione (C‑42/21 P, EU:C:2023:12, punti 153 e 154 e giurisprudenza ivi citata)]. Oltre a ciò, la violazione del principio della parità di trattamento a causa di un trattamento differenziato presuppone che le situazioni considerate siano comparabili alla luce di tutti gli elementi che le caratterizzano. Gli elementi che caratterizzano situazioni diverse nonché la comparabilità di queste ultime devono, in particolare, essere determinati e valutati alla luce dell’oggetto e dello scopo dell’atto dell’Unione che stabilisce la distinzione di cui trattasi. Devono altresì essere presi in considerazione i principi e gli obiettivi del settore cui si riferisce l’atto in parola [v. sentenza dell’11 luglio 2013, Team Relocations e a./Commissione (C‑444/11 P, EU:C:2013:464, punto 187 e giurisprudenza ivi citata)].
( 223 ) Infatti, nell’ambito di un’impugnazione, la Corte, nello svolgimento della funzione assegnatale, si limita ad esaminare se, in occasione dell’esercizio del suo potere di sindacato giurisdizionale, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto. Ai sensi degli articoli 256 TFUE e dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione dev’essere limitata a questioni di diritto e fondata su motivi attinenti all’incompetenza del Tribunale, a vizi del procedimento dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto dell’Unione da parte di quest’ultimo. Il ricorso può quindi fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Ne consegue che la valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte [v., in tal senso, sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punti da 47 a 49)].
( 224 ) In udienza, la Commissione ha dichiarato di non essere in grado di confermare se tale fatturato fosse stato inserito o meno nel valore delle vendite da parte delle altre ricorrenti.
( 225 ) Inoltre, il ragionamento del Tribunale risulta ancora meno chiaro in quanto esso ha proceduto in tal modo «al fine altresì di garantire la parità di trattamento tra i vettori incriminati che hanno proposto ricorso contro la decisione [controversa]» (punto 940 della sentenza SAS Cargo Group), poiché l’avverbio «altresì» indica che il Tribunale si è basato sul principio della parità di trattamento ad abundantiam, il che solleva dubbi sul fondamento del suo ragionamento.