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Document 62004CJ0295

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 luglio 2006.
Vincenzo Manfredi contro Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C-295/04), Antonio Cannito contro Fondiaria Sai SpA (C-296/04) e Nicolò Tricarico (C-297/04) e Pasqualina Murgolo (C-298/04) contro Assitalia SpA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Giudice di pace di Bitonto - Italia.
Art. 81 CE - Concorrenza - Intesa - Sinistri causati da autoveicoli, natanti e ciclomotori - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile - Aumento dei premi - Effetti sul commercio tra Stati membri - Diritto dei terzi di chiedere il risarcimento del danno subìto - Giudice nazionale competente - Termine di prescrizione - Indennizzi a carattere sanzionatorio.
Cause riunite C-295/04 a C-298/04.

European Court Reports 2006 I-06619

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:461

Cause riunite da C-295/04 a C-298/04

Vincenzo Manfredi e altri

contro

Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e altri

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Giudice di pace di Bitonto)

«Art. 81 CE — Concorrenza — Intesa — Sinistri causati da autoveicoli, natanti e ciclomotori — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile — Aumento dei premi — Effetti sul commercio tra Stati membri — Diritto dei terzi di chiedere il risarcimento del danno subìto — Giudice nazionale competente — Termine di prescrizione — Indennizzi a carattere sanzionatorio»

Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 26 gennaio 2006 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 luglio 2006 

Massime della sentenza

1.     Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti

(Art. 234 CE)

2.     Concorrenza — Norme comunitarie — Natura di ordine pubblico

(Artt. 81 CE e 82 CE)

3.     Concorrenza — Intese — Accordi fra imprese

(Art. 81, n. 1, CE)

4.     Concorrenza — Intese — Divieto — Effetto diretto

(Art. 81, nn. 1 e 2, CE)

5.     Concorrenza — Intese — Lesione della concorrenza — Ricorso per risarcimento danni

(Art. 81, nn. 1 e 2, CE)

6.     Concorrenza — Intese — Lesione della concorrenza — Ricorso per risarcimento danni

(Art. 81, nn. 1 e 2, CE)

7.     Concorrenza — Intese — Lesione della concorrenza — Ricorso per risarcimento danni

(Art. 81, nn. 1 e 2, CE)

1.     Nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, quando le questioni pregiudiziali sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.

Tuttavia, in ipotesi eccezionali, spetta alla Corte esaminare le condizioni in presenza delle quali è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta da tale giudice non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, quando il problema è di natura teorica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.

(v. punti 26-27)

2.     Gli artt. 81 CE e 82 CE costituiscono disposizioni di ordine pubblico che devono essere applicate d’ufficio dai giudici nazionali.

(v. punto 31)

3.     Un’intesa o una pratica concordata tra compagnie di assicurazioni, consistente in uno scambio reciproco di informazioni tale da permettere un aumento dei premi dell’assicurazione responsabilità civile obbligatoria relativa ai sinistri causati da autoveicoli, natanti e ciclomotori, non giustificato dalle condizioni di mercato, che costituisce una violazione delle norme nazionali sulla tutela della concorrenza, può altresì costituire una violazione dell’art. 81 CE se, in considerazione delle caratteristiche del mercato nazionale di cui trattasi, appaia sufficientemente probabile che l’intesa o la pratica concordata in esame possa avere un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulla vendita delle polizze della detta assicurazione nello Stato membro interessato da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante.

(v. punto 52, dispositivo 1)

4.     L’art. 81, n. 1, CE produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli e attribuisce direttamente a questi diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Ne consegue che qualsiasi singolo è legittimato a far valere la nullità di un’intesa o di una pratica vietata dall’art. 81 CE e, ove sussista un nesso di causalità tra quest’ultima e il danno subito, a chiedere il risarcimento del detto danno.

In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio di tale diritto, comprese quelle relative all’applicazione della nozione di «nesso di causalità», purché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

(v. punti 58-59, 61-64, dispositivo 2)

5.     In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti a conoscere dei ricorsi per risarcimento danni fondati su una violazione delle regole di concorrenza comunitarie e stabilire le modalità procedurali di tali ricorsi, purché le disposizioni di cui trattasi non siano meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi per risarcimento danni fondati su una violazione delle norme nazionali in materia di concorrenza (principio di equivalenza) e le dette disposizioni nazionali non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’art. 81 CE (principio di effettività).

(v. punto 72, dispositivo 3)

6.     In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’art. 81 CE, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

A tale riguardo, è compito del giudice nazionale verificare se una norma nazionale in virtù della quale il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’art. 81 CE decorre a partire dal giorno in cui tale intesa o tale pratica vietata è stata posta in essere – in particolare qualora tale norma nazionale preveda anche un termine di prescrizione breve e tale termine non possa essere sospeso – renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno subìto.

(v. punti 81-82, dispositivo 4)

7.     In mancanza di disposizioni di diritto comunitario in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i criteri che consentono la determinazione dell’entità del risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’art. 81 CE, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

Pertanto, da un lato, in conformità del principio di equivalenza, se un risarcimento danni particolare, come il risarcimento esemplare o punitivo, può essere riconosciuto nell’ambito di azioni nazionali analoghe alle azioni fondate sulle regole comunitarie di concorrenza, esso deve poterlo essere anche nell’ambito di queste ultime azioni. Tuttavia, il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario non comporti un arricchimento senza causa degli aventi diritto.

D’altro lato, dal principio di effettività e dal diritto del singolo di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza discende che le persone che hanno subìto un danno devono poter chiedere il risarcimento non solo del danno reale (damnum emergens), ma anche del mancato guadagno (lucrum cessans), nonché il pagamento di interessi.

(v. punti 98-100, dispositivo 5)




SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 luglio 2006 (*)

«Art. 81 CE – Concorrenza – Intesa – Sinistri causati da autoveicoli, natanti e ciclomotori – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile – Aumento dei premi – Effetti sul commercio tra Stati membri – Diritto dei terzi di chiedere il risarcimento del danno subìto – Giudice nazionale competente – Termine di prescrizione – Indennizzi a carattere sanzionatorio»

Nei procedimenti riuniti da C-295/04 a C-298/04,

aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Giudice di pace di Bitonto con decisione 30 giugno 2004, pervenute in cancelleria il 13 luglio 2004, nelle cause

Vincenzo Manfredi (causa C-295/04)

contro

Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA,

Antonio Cannito (causa C-296/04)

contro

Fondiaria Sai SpA,

e

Nicolò Tricarico (causa C-297/04),

Pasqualina Mugolo (causa C-298/04)

contro

Assitalia SpA,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, S. von Bahr (relatore), A. Borg Barthet e A. Ó Caoimh, giudici,

avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10 novembre 2005,

considerate le osservazioni presentate:

–       per l’Assitalia SpA (cause C‑297/04 e C‑298/04), dagli avv.ti A. Pappalardo, M. Merola e D. P. Domenicucci;

–       per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;

–       per il governo tedesco, dalla sig.ra C. Schulze-Bahr, in qualità di agente;

–       per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–       per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. T. Christoforou e F. Amato, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 gennaio 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Le domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione dell’art. 81 CE.

2       Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di azioni di risarcimento danni proposte dal sig. Manfredi contro la Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA, dal sig. Cannito contro la Fondiaria Sai SpA e, rispettivamente, dal sig. Tricarico e dalla sig.ra Murgolo contro l’Assitalia SpA (in prosieguo: l’«Assitalia») per far condannare le dette compagnie di assicurazioni alla restituzione delle maggiorazioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile relativa ai sinistri causati da autoveicoli, natanti e ciclomotori (in prosieguo: l’«assicurazione RC auto»), maggiorazioni versate a seguito degli aumenti applicati dalle dette società in forza di un’intesa dichiarata illecita dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (in prosieguo: l’«AGCM»).

 Contesto normativo nazionale

3       L’art. 2, n. 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativa alle norme per la tutela della concorrenza e del mercato (GURI n. 240 del 13 ottobre 1990, pag. 3; in prosieguo: la «legge n. 287/90»), vieta le intese fra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza sul mercato nazionale o in una sua parte rilevante.

4       Ai sensi del n. 1 di tale art. 2, sono considerate «intese» gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

5       Secondo l’art. 2, n. 3, della legge n. 287/90, le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

6       L’art. 33, n. 1, di tale legge attribuisce alla Corte d’appello competente per territorio la competenza a pronunciarsi sulle azioni di nullità e di risarcimento danni, nonché sui ricorsi volti ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alle violazioni delle disposizioni di cui ai titoli I‑IV della medesima legge, fra cui l’art. 2.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

7       Con provvedimenti 8 settembre 1999 e 10 novembre 1999, nonché 3 febbraio 2000, l’AGCM avviava il procedimento per infrazione di cui all’art. 2 della legge n. 287/90 nei confronti di diverse compagnie di assicurazioni, fra cui le tre compagnie convenute nella causa principale. A queste ultime era contestato il fatto di aver partecipato ad un’intesa avente ad oggetto «abbinamento di prodotti distinti e scambio d’informazioni tra imprese concorrenti». Per quanto concerne le presenti cause, rileva soltanto l’intesa per lo scambio d’informazioni tra imprese concorrenti.

8       L’AGCM osservava che negli anni compresi tra il 1994 e il 1999 in Italia, a differenza di quanto avveniva nel resto dell’Europa, si verificava un anomalo e crescente aumento dei premi dell’assicurazione RC auto, che è obbligatoria.

9       L’AGCM osservava parimenti che il mercato delle polizze RC auto presenta notevoli barriere all’entrata, erette soprattutto per la necessità di approntare un’efficace rete di distribuzione e una rete di centri per la liquidazione dei danni per i sinistri in tutto il paese.

10     Nel corso del procedimento dinanzi ad essa, l’AGCM acquisiva una documentazione dalla quale emergeva l’esistenza di un esteso e pervasivo scambio di informazioni tra numerose imprese di assicurazione per la RC auto relativo a tutti gli aspetti dell’attività assicurativa, e cioè, in particolare, ai prezzi, agli sconti, agli incassi, ai costi dei sinistri e di distribuzione.

11     Con provvedimento finale 28 luglio 2000, n. 8546 (I377) (Bollettino 30/2000, del 14 agosto 2000), l’AGCM concludeva che le compagnie d’assicurazione coinvolte avevano posto in essere un accordo illecito avente ad oggetto lo scambio d’informazioni relativo al settore assicurativo. Tale accordo aveva consentito a tali imprese di coordinare e di fissare i premi delle assicurazioni RC auto in modo da imporre agli utenti consistenti aumenti dei premi non giustificati dalle condizioni del mercato e non eludibili dai consumatori.

12     Il provvedimento dell’AGCM, impugnato dalle compagnie di assicurazione, veniva sostanzialmente confermato dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e dal Consiglio di Stato.

13     Gli attori nelle cause principali hanno rispettivamente adito il Giudice di pace di Bitonto per ottenere la condanna di ciascuna delle compagnie di assicurazione interessata alla restituzione della maggiorazione dei premi pagata in virtù dell’intesa dichiarata illecita dall’AGCM.

14     Dalle osservazioni dell’Assitalia risulta che gli attori nelle cause principali fanno valere che l’indagine condotta dall’AGCM ha rivelato un prezzo medio delle polizze RC auto superiore del 20% rispetto a quello che si sarebbe determinato in presenza di dinamiche concorrenziali non alterate dalla pratica concordata. Dall’illecito commesso dalle compagnie di assicurazione partecipanti a tale pratica sarebbe dunque derivato un pregiudizio per i consumatori finali consistente per l’appunto nella corresponsione di un premio per la polizza RC auto mediamente superiore del 20% a quello che essi avrebbero dovuto pagare in assenza dell’illecito anticoncorrenziale.

15     Le compagnie d’assicurazione convenute nella cause principali hanno eccepito, in particolare, l’incompetenza del Giudice di pace di Bitonto in conformità dell’art. 33 della legge n. 287/90 e la prescrizione del diritto alla restituzione e/o al risarcimento del danno.

16     Il giudice del rinvio ritiene che, essendo state partecipi dell’accordo sanzionato dall’AGCM anche compagnie d’assicurazione appartenenti ad altri Stati membri ed esercenti la loro attività pure in Italia, l’intesa contestata violi non solo l’art. 2 della legge n. 287/90, ma anche l’art. 81 CE, che al n. 2 commina la nullità di tutti gli accordi e di tutte le intese vietati.

17     Orbene, qualsiasi terzo, tra cui il consumatore e l’utente finale di un servizio, potrebbe ritenersi legittimato a far valere la nullità di un’intesa vietata dall’art. 81 CE e chiedere il risarcimento del danno subìto ove sussista un nesso di causalità tra quest’ultimo e l’intesa vietata.

18     Se così fosse, una disposizione come quella dell’art. 33 della legge n. 287/90 potrebbe ritenersi in contrasto con il diritto comunitario. I tempi ed i costi relativi ad un processo dinanzi alla Corte d’appello sarebbero, infatti, rispettivamente molto più lunghi e molto più alti di quelli per un procedimento dinanzi al Giudice di pace e ciò potrebbe compromettere l’efficacia dell’art. 81 CE.

19     Il giudice del rinvio dubita altresì della compatibilità con l’art. 81 CE dei termini di prescrizione dell’azione risarcitoria e dell’entità del danno da liquidare stabiliti dal diritto nazionale.

20     Il Giudice di pace di Bitonto ha pertanto deciso, nelle cause da C‑295/04 a C‑297/04, di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso commini la nullità di un’intesa o di una pratica concordata tra compagnie di assicurazione consistente in uno scambio di reciproche informazioni tale da permettere un aumento dei premi per le polizze di assicurazione RC auto non giustificato dalle condizioni di mercato, anche in considerazione della partecipazione all’accordo o alla pratica concordata d’imprese che appartengano a diversi Stati membri;

2)      Se l’art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso legittimi i terzi, portatori di un interesse giuridicamente rilevante, a far valere la nullità di un’intesa o di una pratica vietata dalla stessa norma comunitaria e a chiedere il risarcimento dei danni subiti ove sussista il nesso di causalità tra l’intesa o la pratica concordata ed il danno;

3)      Se l’art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria su di esso fondata debba ritenersi decorrere dal giorno in cui l’intesa o la pratica concordata è stata posta in essere oppure dal giorno in cui l’intesa o la pratica concordata è cessata;

4)      Se l’art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, ove ravvisi che il danno liquidabile in base al proprio diritto nazionale sia comunque inferiore al vantaggio economico ricavato dall’impresa danneggiante parte dell’intesa o della pratica concordata vietata, debba altresì d’ufficio liquidare al terzo danneggiato il danno punitivo, necessario a rendere il danno risarcibile superiore al vantaggio ricavato dal danneggiante, al fine di scoraggiare la posizione in essere di intese o di pratiche concordate vietate dall’art. 81 del Trattato».

21     Nella causa C-298/04, il Giudice di pace di Bitonto ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso commini la nullità di un’intesa o di una pratica concordata tra compagnie di assicurazione consistente in uno scambio di reciproche informazioni tale da permettere un aumento dei premi per le polizze di assicurazione RC auto non giustificato dalle condizioni di mercato, anche in considerazione della partecipazione all’accordo o alla pratica concordata d’imprese che appartengano a diversi Stati membri;

2)      Se l’art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che osti all’applicazione di una norma nazionale di tenore analogo a quello dell’art. 33 della legge italiana 287/1990 secondo cui la domanda risarcitoria per violazione delle norme comunitarie e nazionali per le intese anticoncorrenziali deve essere proposta anche dai terzi dinanzi ad un giudice diverso da quello ordinariamente competente per domande di pari valore, comportando così un notevole aumento dei costi e dei tempi di giudizio;

3)      Se l’art. 81 CE debba essere interpretato nel senso che esso legittimi i terzi, portatori di un interesse giuridicamente rilevante, a far valere la nullità di un’intesa o di una pratica vietata dalla stessa norma comunitaria e a chiedere il risarcimento dei danni subiti ove sussista il nesso di causalità tra l’intesa o la pratica concordata ed il danno;

4)      Se l’art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il decorso del termine di prescrizione dell’azione risarcitoria su di esso fondata debba ritenersi decorrere dal giorno in cui l’intesa o la pratica concordata è stata posta in essere oppure dal giorno in cui l’intesa o la pratica concordata è cessata;

5)      Se l’art. 81 del Trattato debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale, ove ravvisi che il danno liquidabile in base al proprio diritto nazionale sia comunque inferiore al vantaggio economico ricavato dall’impresa danneggiante parte dell’intesa o della pratica concordata vietata, debba altresì d’ufficio liquidare al terzo danneggiato il danno punitivo, necessario a rendere il danno risarcibile superiore al vantaggio ricavato dal danneggiante, al fine di scoraggiare la posizione in essere di intese o di pratiche concordate vietate dall’art. 81 del Trattato».

22     Con ordinanza del presidente della Corte 28 settembre 2004, le cause da C‑295/04 a C-298/04 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

 Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

 Osservazioni presentate alla Corte

23     L’Assitalia fa valere, in primo luogo, che l’esposizione del contesto fattuale e normativo che sottende le questioni pregiudiziali è insufficiente ed ambigua, al punto da non consentire a tutte le parti potenzialmente interessate di formulare adeguatamente le proprie osservazioni nel merito e alla Corte di fornire una soluzione utile alle questioni medesime.

24     In secondo luogo, l’Assitalia sostiene l’irricevibilità delle questioni pregiudiziali sollevate dal Giudice di pace di Bitonto in quanto esse sono dirette all’interpretazione di una norma del Trattato CE manifestamente inapplicabile alle controversie nelle cause principali.

25     L’intesa oggetto delle cause principali avrebbe, infatti, prodotto effetti limitatamente al territorio italiano e, pertanto, non avrebbe arrecato un pregiudizio sensibile al commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’art. 81 CE (v., in particolare, sentenza 21 gennaio 1999, cause riunite C-215/96 e C-216/98, Bagnasco e a., Racc. pag. I‑135). D’altra parte, l’omessa applicazione dell’art. 81 CE non sarebbe stata contestata nelle apposite sedi giudiziarie nazionali e la decisione dell’AGCM, basata sull’art. 2 della legge n. 287/90, è diventata definitiva. Inoltre l’art. 1, n. 1, della legge n. 287/90 preciserebbe che essa «si applic[a] alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione degli articoli [81 CE] e/o [82 CE], dei regolamenti (…) o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata».

 Giudizio della Corte

26     Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, quando le questioni pregiudiziali sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I‑4921, punto 59, e 10 novembre 2005, causa C‑316/04, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Racc. pag. I‑9759, punto 29).

27     Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in presenza delle quali è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia, Racc. pag. 3045, punto 21). Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta da tale giudice non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, quando il problema è di natura teorica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, citate sentenze Bosman, punto 61, e Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, punto 30).

28     Nella presente causa non si verifica alcuna di tali ipotesi.

29     A tale riguardo occorre osservare, da un lato, che la decisione di rinvio e le osservazioni scritte e orali hanno fornito alla Corte informazioni sufficienti che le consentono di interpretare le norme di diritto comunitario alla luce della situazione che forma oggetto della controversia nelle cause principali (v., in particolare, sentenze 3 marzo 1994, causa C-316/93, Vaneetveld, Racc. pag. I‑763, punto 14, e 21 settembre 1999, causa C-378/97, Wijsenbeek, Racc. pag. I‑6207, punto 21).

30     D’altra parte, contrariamente a quanto sostiene l’Assitalia, non risulta manifestamente che l’interpretazione dell’art. 81 CE non abbia alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale. Pertanto, l’obiezione sollevata dall’Assitalia in ordine all’inapplicabilità di tale articolo alle controversie di cui alle cause principali non riguarda la ricevibilità delle presenti controversie, ma rientra nel merito della prima questione.

31     D’altronde, occorre ricordare che gli artt. 81 CE e 82 CE costituiscono disposizioni di ordine pubblico che devono essere applicate d’ufficio dai giudici nazionali (v., in tal senso, sentenza 1° giugno 1999, causa C‑126/97, Eco Swiss, Racc. pag. I‑3055, punti 39 e 40).

32     Ne consegue che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.

 Sulla prima questione nelle cause da C-295/04 a C-298/04

33     Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un’intesa o una pratica concordata, come quella di cui alle cause principali, tra compagnie di assicurazioni, consistente in uno scambio reciproco di informazioni tale da permettere un aumento dei premi delle polizze di assicurazione RC auto non giustificato dalle condizioni di mercato, che costituisce una violazione delle norme sulla tutela della concorrenza, possa anche costituire una violazione dell’art. 81 CE, alla luce in particolare della partecipazione all’intesa o alla pratica concordata di imprese appartenenti a diversi Stati membri.

 Osservazioni presentate alla Corte

34     In considerazione del carattere assolutamente generico e strumentale della questione l’Assitalia suggerisce alla Corte di dichiarare che risulta impossibile fornire una soluzione utile in ordine all’applicabilità dell’art. 81 CE.

35     Il governo italiano ritiene che ad intese come quella controversa nelle cause principali non si applichi l’art. 81 CE. Infatti, perché un comportamento anticoncorrenziale rientri all’ambito della disciplina comunitaria, dovrebbe essere soddisfatta una serie di criteri che andrebbero al di là della mera partecipazione all’intesa di imprese di altri Stati membri.

36     La Commissione delle Comunità europee sostiene che l’art. 81 CE dev’essere interpretato nel senso che esso vieta un’intesa o una pratica concordata fra imprese restrittiva della concorrenza, qualora, in base ad un insieme di elementi di diritto o di fatto, appaia sufficientemente probabile che tale intesa o pratica concordata eserciti un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulle correnti di scambio tra Stati membri. La circostanza che alcune imprese di altri Stati membri abbiano partecipato a tale intesa o pratica concordata non costituirebbe di per sé un elemento sufficiente per concludere che la detta intesa o pratica concordata esercita un’influenza del genere sulle correnti di scambio tra Stati membri.

 Giudizio della Corte

37     Anzitutto occorre dichiarare che, contrariamente a quanto asserisce l’Assitalia, tale questione è sufficientemente precisa per permettere alla Corte di fornire una soluzione utile al giudice del rinvio.

38     Inoltre, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il diritto comunitario e il diritto nazionale in materia di concorrenza si applicano parallelamente, dato che essi considerano le pratiche restrittive sotto aspetti diversi. Mentre gli artt. 81 CE e 82 CE le contemplano sotto il profilo degli ostacoli che ne possono risultare per il commercio tra gli Stati membri, le leggi nazionali, ispirandosi a considerazioni proprie di ciascuno Stato, considerano le pratiche restrittive in questo solo ambito (v., in particolare, sentenze 13 febbraio 1969, causa 14/68, Wilhelm e a., Racc. pag. 1, punto 3; 10 luglio 1980, cause riunite 253/78, 1/79‑3/79, Giry e Guerlain e a., Racc. pag. 2327, punto 15, e 9 settembre 2003, causa C‑137/00, Milk Marque e National Farmers’ Union, Racc. pag. I‑7975, punto 61).

39     Occorre anche ricordare che gli artt. 81, n. 1, CE e 82 CE producono effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuiscono direttamente a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (v. sentenze 30 gennaio 1974, causa 127/73, BRT e SABAM, detta «BRT/I», Racc. pag. 51, punto 16; 18 marzo 1997, causa C‑285/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I-1503, punto 39, e 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage e Crehan, Racc. pag. I‑6297, punto 23), e che il principio del primato del diritto comunitario esige che sia disapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest’ultima (v., in particolare, sentenza 9 settembre 2003, causa C‑198/01, CIF, Racc. pag. I‑8055, punto 48).

40     Tuttavia, come risulta già dalla formulazione degli artt. 81 CE e 82 CE, perché le norme comunitarie in materia di concorrenza si applichino ad un’intesa o ad una pratica abusiva occorre che quest’ultima possa pregiudicare il commercio tra Stati membri.

41     L’interpretazione e l’applicazione di tale condizione relativa agli effetti sul commercio fra Stati membri devono assumere come punto di partenza il fatto che lo scopo di tale condizione è quello di delimitare, in materia di disciplina della concorrenza, il campo di applicazione del diritto comunitario rispetto a quello degli Stati membri. Rientrano perciò nell’ambito del diritto comunitario qualsiasi intesa e qualsiasi prassi atte ad incidere sulla libertà del commercio fra Stati membri in un senso che possa nuocere alla realizzazione degli scopi di un mercato unico fra gli Stati membri, in particolare isolando i mercati nazionali o modificando la struttura della concorrenza nel mercato comune (v., in tal senso, sentenze 31 maggio 1979, causa 22/78, Hugin/Commissione, Racc. pag. 1869, punto 17, e 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I‑8089, punto 47).

42     Perché una decisione, un accordo o una pratica possa pregiudicare il commercio fra Stati membri è necessario che, in base ad un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia sufficientemente probabile che essi siano atti ad esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, in modo tale da far temere che possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri (v. sentenze 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./Commissione, Racc. pag. 2545, punto 22, e Ambulanz Glöckner, cit., punto 48). Tale influenza non deve, inoltre, essere insignificante (sentenza 28 aprile 1998, causa C‑306/96, Javico, Racc. pag. I‑1983, punto 16).

43     Così, il pregiudizio agli scambi intracomunitari risulta, in generale, dalla combinazione di più fattori che di per sé non sarebbero necessariamente determinanti (v. sentenze Bagnasco e a., cit., punto 47, e 29 aprile 2004, causa C‑359/01 P, British Sugar/Commissione, Racc. pag. I‑4933, punto 27).

44     A tale riguardo occorre, da un lato, constatare, come ha giustamente fatto l’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, che il semplice fatto che tra i partecipanti ad un’intesa nazionale figurino anche operatori provenienti da altri Stati membri è un elemento di valutazione importante, ma di per sé non è determinante per poter concludere che risulta soddisfatto il criterio dell’incidenza sul commercio tra Stati membri.

45     Dall’altro lato, la circostanza che un accordo abbia per oggetto soltanto la distribuzione dei prodotti in un unico Stato membro non è sufficiente ad escludere che gli scambi tra Stati membri possano essere pregiudicati (v. sentenza 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./Commissione, Racc. pag. I‑2117, punto 33). Infatti, un’intesa che si estenda a tutto il territorio di uno Stato membro ha, per natura, l’effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolando così l’integrazione economica voluta dal Trattato (sentenze 17 ottobre 1972, causa 8/72, Vereeniging van Cementhandelaren/Commissione, Racc. pag. 977, punto 29; Remia e a./Commissione, cit., punto 22, e 18 giugno 1998, causa C‑35/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑3851, punto 48).

46     Inoltre, in materia di servizi, la Corte ha già rilevato che l’influenza sui flussi di scambi tra gli Stati membri può consistere, in particolare, nell’organizzare le attività di cui trattasi in modo tale che abbiano l’effetto di suddividere il mercato comune ed ostacolare quindi la libera prestazione di servizi, che è uno degli scopi del Trattato (v. sentenze 4 maggio 1988, causa 30/87, Bodson, Racc. pag. 2479, punto 24, e Ambulanz Glöckner, cit., punto 49).

47     È compito del giudice nazionale verificare se, in considerazione delle caratteristiche del mercato nazionale di cui trattasi, appaia sufficientemente probabile che l’intesa o la pratica concordata di cui alle cause principali possa esercitare un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulla vendita delle polizze d’assicurazione RC auto nello Stato membro interessato da parte di operatori di altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante.

48     Tuttavia, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può, ove necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione (v., in particolare, sentenza 17 ottobre 2002, causa C‑79/01, Payroll e a., Racc. pag. I‑8923, punto 29).

49     A tale proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora si tratti di un mercato permeabile alle prestazioni di servizi da parte degli operatori di altri Stati membri, le imprese aderenti ad un accordo nazionale in materia di prezzi possono conservare la loro quota di mercato soltanto se si tutelano contro la concorrenza straniera (v., per quanto riguarda le importazioni, le citate sentenze Belasco e a./Commissione, punto 34, e British Sugar/Commissione, punto 28).

50     Orbene, la decisione di rinvio precisa che l’AGCM ha rilevato che il mercato delle polizze d’assicurazione RC auto presenta notevoli barriere all’entrata, soprattutto erette dalla necessità di approntare un’efficace rete di distribuzione e una rete di centri per la liquidazione dei danni per i sinistri in tutta l’Italia. Tuttavia, il giudice del rinvio rileva altresì che talune compagnie di assicurazione di altri Stati membri ed esercitanti la loro attività anche in Italia hanno partecipato all’accordo sanzionato dall’AGCM. Risulta quindi che si tratta di un mercato permeabile alle prestazioni di servizi da parte delle compagnie di assicurazioni di altri Stati membri, anche se dette barriere rendono più difficile la prestazione dei detti servizi.

51     Pertanto, è compito, in particolare, del giudice del rinvio esaminare se l’esistenza stessa dell’intesa o della pratica concordata potesse avere un effetto dissuasivo sulle compagnie di assicurazioni di altri Stati membri non esercenti attività in Italia, segnatamente permettendo il coordinamento e la fissazione dei premi dell’assicurazione RC auto ad un livello al quale la vendita di tale assicurazione da parte delle summenzionate compagnie non sarebbe redditizia (v., in tal senso, sentenza British Sugar, cit., punti 29 e 30).

52     Pertanto, occorre risolvere la prima questione, nelle cause da C‑295/04 a C‑298/04, nel senso che un’intesa o una pratica concordata come quella di cui alle cause principali, tra compagnie di assicurazioni, consistente in uno scambio reciproco di informazioni tale da permettere un aumento dei premi delle polizze di assicurazione RC auto, non giustificato dalle condizioni di mercato, che costituisce una violazione delle norme nazionali sulla tutela della concorrenza, può altresì costituire una violazione dell’art. 81 CE se, in considerazione delle caratteristiche del mercato nazionale di cui trattasi, appaia sufficientemente probabile che l’intesa o la pratica concordata in esame possa avere un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulla vendita delle polizze di detta assicurazione nello Stato membro interessato da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante.

 Sulla seconda questione nelle cause da C‑295/04 a C‑297/04 e sulla terza questione nella causa C‑298/04

53     Con tale questione, che occorre esaminare prima della seconda questione nella causa C-298/04, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 81 CE debba essere interpretato nel senso che esso legittimi chiunque a far valere la nullità di un’intesa o di una pratica vietata dalla stessa norma comunitaria e a chiedere il risarcimento dei danni subiti ove sussista un nesso di causalità tra l’intesa o la pratica ed il danno.

 Osservazioni presentate alla Corte

54     L’Assitalia propone alla Corte di rispondere affermativamente, ricordando tuttavia che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’effetto diretto del diritto comunitario, purché tali modalità rispettino i principi di equivalenza e di effettività (v. sentenza Courage e Crehan, cit., punto 29).

55     Secondo il governo tedesco e la Commissione, l’art. 81 CE dovrebbe essere interpretato nel senso che legittima i terzi portatori di un interesse giuridicamente rilevante a far valere la nullità di un’intesa o di una pratica vietata da tale norma comunitaria e a chiedere il risarcimento dei danni subiti ove sussista un nesso di causalità tra l’intesa o la pratica concordata ed il danno.

 Giudizio della Corte

56     Anzitutto occorre ricordare che l’art. 81, n. 2, CE prevede la nullità di qualsiasi accordo e decisione vietati ai sensi dell’art. 81 CE.

57     Risulta da una giurisprudenza costante che tale nullità, che può essere invocata da chiunque, s’impone al giudice quando ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE e quando l’accordo di cui trattasi non può giustificare la concessione di un’esenzione ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE (v., su quest’ultimo punto, in particolare, sentenza 9 luglio 1969, causa 10/69, Portelange, Racc. pag. 309, punto 10). Posto che la nullità di cui all’art. 81, n. 2, CE è assoluta, l’accordo che ricada sotto questa disposizione è privo di effetti nei rapporti fra i contraenti e non può essere opposto a terzi (v. sentenza 25 novembre 1971, causa 22/71, Béguelin, Racc. pag. 949, punto 29). Inoltre, essa riguarda tutti gli effetti, passati e futuri, dell’accordo o della decisione interessati (v. sentenze 6 febbraio 1973, causa 48/72, Brasserie de Haecht, Racc. pag. 77, punto 26, e Courage e Crehan, cit., punto 22).

58     Inoltre, come è stato ricordato al punto 39 della presente sentenza, l’art. 81, n. 1, CE produce effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuisce direttamente a questi diritti che i giudici nazionali devono tutelare.

59     Ne consegue che qualsiasi singolo è legittimato a far valere in giudizio la violazione dell’art. 85, n. 1, CE (v. sentenza Courage e Crehan, cit., punto 24) e, di conseguenza, a invocare la nullità di un’intesa o di una pratica vietata da tale articolo.

60     Per quanto poi riguarda la possibilità di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza, occorre ricordare che la piena efficacia dell’art. 81 CE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al n. 1 di tale articolo sarebbero messi in discussione se chiunque non potesse chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza (v. sentenza Courage e Crehan, cit., punto 26).

61     Ne consegue che chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subìto quando esiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o pratica vietata dall’art. 81 CE.

62     In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’effetto diretto del diritto comunitario, purché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v. sentenze 10 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, Racc. pag. I-4025, punto 27, e Courage e Crehan, cit., punto 29).

63     Pertanto occorre risolvere la seconda questione nelle cause da C‑295/04 a C‑297/04 e la terza questione nella causa C‑298/04 nel senso che chiunque ha il diritto di far valere la nullità di un’intesa o di una pratica vietata da tale articolo e, quando esiste un nesso di causalità tra essa e il danno subìto, di chiedere il risarcimento di tale danno.

64     In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio di tale diritto, comprese quelle relative all’applicazione della nozione di «nesso di causalità», purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati.

 Sulla seconda questione nella causa C‑298/04

65     Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 81 CE debba essere interpretato nel senso che osta ad una norma nazionale quale l’art. 33, n. 2, della legge n. 287/1990, secondo cui i terzi devono proporre i loro ricorsi per risarcimento del danno derivante dalla violazione delle regole di concorrenza comunitarie e nazionali dinanzi ad un giudice diverso da quello ordinariamente competente per domande di pari valore, comportando così un notevole aumento dei costi e dei tempi di giudizio.

 Osservazioni presentate alla Corte

66     L’Assitalia fa osservare che l’art. 33, n. 2, della legge n. 287/90 si applica alle sole azioni di risarcimento danni fondate sulla violazione delle norme nazionali che tutelano la concorrenza e che, per converso, le azioni di risarcimento danni fondate sulla violazione degli artt. 81 CE e 82 CE, in assenza di un’espressa previsione di legge, sono di competenza del giudice ordinario.

67     Pertanto, alla luce del principio dell’autonomia procedurale, il giudice nazionale, qualora fosse chiamato a verificare il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività in relazione all’art. 33 della legge n. 287/90, dovrebbe rilevare che la situazione giuridica fondata sul diritto comunitario è maggiormente tutelata, in considerazione della garanzia del doppio grado di giudizio, rispetto a quella fondata sul diritto nazionale.

68     Il governo italiano sostiene che la scelta sull’attribuzione della competenza a conoscere le controversie di cui trattasi deriva esclusivamente dall’organizzazione giudiziaria dei singoli Stati membri, fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività.

69     La Commissione sostiene che una normativa nazionale che prevede regole di competenza diverse per le azioni civili fondate sulla violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza rispetto a quelle applicabili in azioni simili di natura interna è compatibile con il diritto comunitario qualora le prime non siano meno favorevoli rispetto alle seconde né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai singoli dall’ordinamento giuridico comunitario.

 Giudizio della Corte

70     Anzitutto, per quanto riguarda la questione se l’art. 33, n. 2, della legge n. 287/90 si applichi alle sole azioni di risarcimento danni fondate sulla violazione delle norme nazionali in materia di concorrenza o anche alle azioni di risarcimento danni fondate sulla violazione degli artt. 81 CE e 82 CE, la Corte non è competente ad interpretare il diritto interno né ad esaminare la sua applicazione al caso di specie (v., in particolare, sentenze 24 ottobre 1996, causa C‑435/93, Dietz, Racc. pag. I‑5223, punto 39, e 19 gennaio 2006, causa C‑265/04, Bouanich, Racc. pag. I‑923, punto 51).

71     Inoltre, come risulta dal punto 62 della presente sentenza, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’effetto diretto del diritto comunitario, purché tali modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).

72     Pertanto, occorre risolvere la seconda questione nella causa C‑298/04 nel senso che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti a conoscere dei ricorsi per risarcimento danni fondati su una violazione delle regole di concorrenza comunitarie e stabilire le modalità procedurali di tali ricorsi, purché le disposizioni di cui trattasi non siano meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi per risarcimento danni fondati su una violazione delle norme nazionali in materia di concorrenza e le dette disposizioni nazionali non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’art. 81 CE.

 Sulla terza questione nelle cause da C‑295/04 a C‑297/04 e sulla quarta questione nella causa C‑298/04

73     Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 81 CE debba essere interpretato nel senso che osta ad una norma di diritto nazionale secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’art. 81 CE decorre dal giorno in cui l’intesa o la pratica concordata è stata posta in essere.

 Osservazioni presentate alla Corte

74     L’Assitalia rileva che, in base al principio dell’autonomia procedurale, spetta al giudice nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, stabilire, alla luce del proprio ordinamento, quali siano i termini di prescrizione e le modalità di applicazione degli stessi (v. sentenza 14 dicembre 1995, causa C‑312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I‑4599).

75     Secondo il governo italiano, la tutela contro gli effetti negativi derivanti da un’intesa diviene efficace solo a partire dal giorno in cui quest’ultima è stata posta in essere. Il termine di prescrizione della domanda di risarcimento danni fondata sull’art. 81 CE decorre quindi a partire dal quel momento.

76     La Commissione afferma che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro regolare questioni quali il decorso del termine di prescrizione per l’esercizio delle azioni fondate sulla violazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza, purché tale termine non risulti meno favorevole di quello che riguarda ricorsi analoghi di natura interna né renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.

 Giudizio della Corte

77     Come è stato ricordato al punto 62 della presente sentenza, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’effetto diretto del diritto comunitario, purché tali modalità rispettino i principi di equivalenza e di effettività.

78     Una norma nazionale in virtù della quale il termine di prescrizione per la presentazione di un ricorso per risarcimento danni decorre dal giorno in cui l’intesa o la pratica concordata è stata posta in essere potrebbe rendere praticamente impossibile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da tale intesa o pratica vietata, in particolare qualora tale norma nazionale preveda anche un termine di prescrizione breve e tale termine non possa essere sospeso.

79     Infatti, in una situazione del genere, nel caso di infrazioni continuate o ripetute, non è escluso che il termine di prescrizione si estingua addirittura prima che sia cessata l’infrazione e in tal caso chiunque abbia subito danni dopo la scadenza del termine di prescrizione si trova nell’impossibilità di presentare un ricorso.

80     È compito del giudice nazionale verificare se ciò avvenga nel caso della norma nazionale controversa nelle cause principali.

81     Pertanto, occorre risolvere la terza questione nelle cause da C‑295/04 a C‑297/04 e la quarta questione nella causa C‑298/04 nel senso che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica concordata vietata dall’art. 81 CE, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

82     A tale riguardo, è compito del giudice nazionale verificare se una norma nazionale in virtù della quale il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’art. 81 CE decorre a partire dal giorno in cui tale intesa o tale pratica vietata è stata posta in essere – in particolare qualora tale norma nazionale preveda anche un termine di prescrizione breve e tale termine non possa essere sospeso – renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno subìto.

 Sulla quarta questione nelle cause da C‑295/04 a C‑297/04 e sulla quinta questione nella causa C‑298/04

83     Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 81 CE debba essere interpretato nel senso che impone ai giudici nazionali l’obbligo di liquidare il danno punitivo, affinché l’indennizzo sia superiore al vantaggio ricavato dall’operatore economico che ha violato tale disposizione e scoraggi così la realizzazione di intese o di pratiche vietate da quest’ultima.

 Osservazioni presentate alla Corte

84     L’Assitalia fa valere che la questione relativa al riconoscimento di un indennizzo punitivo al terzo danneggiato da una condotta anticoncorrenziale attiene ancora una volta al principio dell’autonomia procedurale. Non esistendo infatti una disciplina comunitaria in materia di danno punitivo, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire i criteri che consentono la determinazione dell’entità del risarcimento, sempre nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività (v. in particolare, in tal senso, sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I‑1029, punti 89 e 90).

85     Il governo italiano sostiene che l’istituto del danno punitivo è estraneo all’ordinamento giuridico italiano e alla ragion d’essere dell’istituto del risarcimento. Quest’ultimo, infatti, sarebbe concepito come strumento di ristoro del pregiudizio subìto e provato dal danneggiato, senza che possano in alcun modo venire in rilievo funzioni sanzionatorie o repressive, che sono oggetto di riserva di legge.

86     Il governo tedesco ritiene che tale questione debba essere risolta in senso negativo.

87     A parere del governo austriaco, per garantire l’applicazione dell’art. 81 CE non occorre liquidare d’ufficio il danno punitivo al terzo danneggiato, in quanto un arricchimento del danneggiato non è né voluto né necessario. La maggior parte degli ordinamenti giuridici degli Stati membri non farebbe scaturire conseguenze giuridiche siffatte da una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, bensì prevedrebbe diritti in materia di risarcimento danni e di inibitoria, e ciò sarebbe sufficiente ai fini dell’efficace applicazione dell’art. 81 CE.

88     Secondo la Commissione, in mancanza di una disciplina comunitaria della materia, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro disciplinare questioni quali la liquidazione del danno derivante dalla violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza, purché il risarcimento del danno in tali casi non risulti meno favorevole al danneggiato del risarcimento che questi potrebbe ottenere esperendo azioni analoghe di natura interna.

 Giudizio della Corte

89     Come risulta da una giurisprudenza costante, è compito dei giudici nazionali incaricati di applicare, nell’ambito delle loro competenze, le norme del diritto comunitario garantire la piena efficacia di tali norme e tutelare i diritti da esse attribuiti ai singoli (v., in particolare, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 16; 19 giugno 1990, causa C-213/89, Factortame, Racc. pag. I-2433, punto 19, e Courage e Crehan, cit., punto 25).

90     Come è stato ricordato al punto 60 della presente sentenza, la piena efficacia dell’art. 81 CE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al n. 1 di tale articolo sarebbero messi in discussione se chiunque non potesse chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza.

91     Un siffatto diritto rafforza, infatti, il carattere operativo delle regole di concorrenza comunitarie ed è tale da scoraggiare gli accordi o le pratiche, spesso dissimulati, idonei a restringere o a falsare il gioco della concorrenza. In quest’ottica, le azioni di risarcimento danni dinanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente al mantenimento di un’effettiva concorrenza nella Comunità (sentenza Courage e Crehan, cit., punto 27).

92     Per quanto riguarda la concessione di un risarcimento danni e un’eventuale possibilità di liquidare danni punitivi, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i criteri che consentono di determinare l’entità del risarcimento, purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati.

93     A tale riguardo, da un lato, in conformità del principio di equivalenza, una forma particolare di risarcimento, qual è il risarcimento esemplare o punitivo, deve poter essere riconosciuta nell’ambito di azioni fondate sulle regole comunitarie di concorrenza, qualora possa esserlo nell’ambito di azioni analoghe fondate sul diritto interno (v., in tal senso, sentenza Brasserie du pêcheur e Factortame, cit., punto 90).

94     Tuttavia, risulta da una giurisprudenza costante che il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario non comporti un arricchimento senza giusta causa degli aventi diritto (v., in particolare, sentenze 4 ottobre 1979, causa 238/78, Ireks‑Arkady/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2955, punto 14; 21 settembre 2000, cause riunite C‑441/98 e C‑442/98, Michaïlidis, Racc. pag. I‑7145, punto 31, e Courage e Crehan, cit., punto 30).

95     D’altra parte, dal principio di effettività e dal diritto di chiunque a chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza discende che le persone che hanno subìto un danno devono poter chiedere il risarcimento non solo del danno reale (damnum emergens), ma anche del mancato guadagno (lucrum cessans), nonché il pagamento di interessi.

96     Infatti l’esclusione totale del lucro cessante dal danno risarcibile non può essere ammessa in caso di violazione del diritto comunitario poiché, soprattutto in tema di controversie di natura economica o commerciale, una tale esclusione totale del lucro cessante si presta a rendere di fatto impossibile il risarcimento del danno (v. sentenze Brasserie du pêcheur et Factortame, cit., punto 87, e 8 marzo 2001, cause riunite C‑397/98 e C‑410/98, Metallgesellschaft e a., Racc. pag. I‑1727, punto 91).

97     Per quanto riguarda il pagamento di interessi, la Corte ha ricordato al punto 31 della sentenza 2 agosto 1993, causa C‑271/91, Marshall (Racc. pag. I‑4367), che la loro corresponsione, ai sensi delle pertinenti norme nazionali, costituisce una componente essenziale di un indennizzo.

98     Ne consegue che occorre risolvere la quarta questione nelle cause da C‑295/04 a C‑297/04 e la quinta questione nella causa C‑298/04 nel senso che, in mancanza di disposizioni di diritto comunitario in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i criteri che consentono la determinazione dell’entità del risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’art. 81 CE, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

99     Pertanto, da un lato, in conformità del principio di equivalenza, se un risarcimento danni particolare, come il risarcimento esemplare o punitivo, può essere riconosciuto nell’ambito di azioni nazionali analoghe alle azioni fondate sulle regole comunitarie di concorrenza, esso deve poterlo essere anche nell’ambito di queste ultime azioni. Tuttavia, il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario non comporti un arricchimento senza causa degli aventi diritto.

100   D’altro lato, dal principio di effettività e dal diritto del singolo di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza discende che le persone che hanno subìto un danno devono poter chiedere il risarcimento non solo del danno reale (damnum emergens), ma anche del mancato guadagno (lucrum cessans), nonché il pagamento di interessi.

 Sulle spese

101   Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      Un’intesa o una pratica concordata come quella di cui alle cause principali, tra compagnie di assicurazioni, consistente in uno scambio reciproco di informazioni tale da permettere un aumento dei premi dell’assicurazione responsabilità civile obbligatoria relativa ai sinistri causati da autoveicoli, natanti e ciclomotori, non giustificato dalle condizioni di mercato, che costituisce una violazione delle norme nazionali sulla tutela della concorrenza, può altresì costituire una violazione dell’art. 81 CE se, in considerazione delle caratteristiche del mercato nazionale di cui trattasi, appaia sufficientemente probabile che l’intesa o la pratica concordata in esame possa avere un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulla vendita delle polizze della detta assicurazione nello Stato membro interessato da parte di operatori stabiliti in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante.

2)      L’art. 81 CE deve essere interpretato nel senso che chiunque ha il diritto di far valere la nullità di un’intesa o di una pratica vietata da tale articolo e, quando esiste un nesso di causalità tra essa e il danno subìto, di chiedere il risarcimento di tale danno.

In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità di esercizio di tale diritto, comprese quelle relative all’applicazione della nozione di «nesso di causalità», purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati.

3)      In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti a conoscere dei ricorsi per risarcimento danni fondati su una violazione delle regole di concorrenza comunitarie e stabilire le modalità procedurali di tali ricorsi, purché le disposizioni di cui trattasi non siano meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi per risarcimento danni fondati su una violazione delle norme nazionali in materia di concorrenza e che stabiliscono le loro modalità procedurali e le dette disposizioni nazionali non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’art. 81 CE.

4)      In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’art. 81 CE, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

A tale riguardo, è compito del giudice nazionale verificare se una norma nazionale, in virtù della quale il termine di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’art. 81 CE decorre a partire dal giorno in cui tale intesa o tale pratica vietata è stata posta in essere – in particolare qualora tale norma nazionale preveda anche un termine di prescrizione breve e tale termine non possa essere sospeso – renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno subito.

5)      In mancanza di disposizioni di diritto comunitario in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i criteri che consentono la determinazione dell’entità del risarcimento del danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’art. 81 CE, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività.

Pertanto, da un lato, in conformità del principio di equivalenza, se un risarcimento danni particolare, come il risarcimento esemplare o punitivo, può essere riconosciuto nell’ambito di azioni nazionali analoghe alle azioni fondate sulle regole comunitarie di concorrenza, esso deve poterlo essere anche nell’ambito di queste ultime azioni. Tuttavia, il diritto comunitario non osta a che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario non comporti un arricchimento senza causa degli aventi diritto.

D’altro lato, dal principio di effettività e dal diritto del singolo di chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza discende che le persone che hanno subito un danno devono poter chiedere il risarcimento non solo del danno reale (damnum emergens), ma anche del mancato guadagno (lucrum cessans), nonché il pagamento di interessi.

Firme


* Lingua processuale: l'italiano.

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