SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
22 marzo 2012 ( *1 )
«Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione di richiesta di informazioni — Necessità delle informazioni richieste — Principio di buona amministrazione — Obbligo di motivazione — Proporzionalità»
Nelle cause riunite T-458/09 e T-171/10,
Slovak Telekom a.s., con sede in Bratislava (Slovacchia), rappresentata inizialmente da M. Maier, L. Kjølbye e D. Geradin, successivamente da L. Kjølbye, D. Geradin e G. Berrisch, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata, nella causa T-458/09, da F. Castillo de la Torre e da K. Mojzesowicz e, nella causa T-171/10, da Castillo de la Torre, Mojzesowicz e J. Bourke, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto le domande dirette all’annullamento, da un lato, della decisione C (2009) 6840 della Commissione, del 3 settembre 2009, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (caso COMP/39.523 — Slovak Telekom), e, dall’altro, della decisione C (2010) 902 della Commissione, dell’8 febbraio 2010, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 (caso COMP/39.523 — Slovak Telekom),
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto dal sig. L. Truchot, presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro (relatore) e dal sig. H. Kanninen, giudici,
cancelliere: sig.ra J. Weychert, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 settembre 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 |
La ricorrente, Slovak Telekom a.s., è una società costituita il 1o aprile 1999 nella Repubblica slovacca, detenuta al 51% dalla Deutsche Telekom AG e al 49% dal governo slovacco. Essa fornisce, in particolare, servizi di telefonia nazionale e internazionale, servizi di Internet a banda larga e un’ampia gamma di altri servizi di telecomunicazione che comprendono reti di trasmissione dati, servizi a valore aggiunto e linee affittate. |
2 |
Tra il 13 ed il 16 gennaio 2009 la Commissione delle Comunità europee effettuava un accertamento nei locali della ricorrente ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1). |
3 |
Con lettera del 14 aprile 2009 la Commissione informava la ricorrente che, l’8 aprile 2009, aveva deciso di avviare nei suoi confronti un procedimento d’infrazione all’articolo 82 CE nel caso COMP/39.523. La Commissione precisava al riguardo che l’avvio di tale procedimento riguardava la possibile esistenza, da parte della ricorrente e delle società da essa controllate nella Repubblica slovacca, di un rifiuto di concludere transazioni riguardo ai servizi all’ingrosso di accesso disaggregato alla rete locale e altri servizi all’ingrosso di accesso a banda larga, di un’eventuale compressione dei margini in relazione ai servizi all’ingrosso di accesso disaggregato alla rete locale e altri servizi all’ingrosso di accesso a banda larga, nonché di altre pratiche preclusive e discriminatorie, quali vendite abbinate miste e vendite collegate, con riferimento ai servizi all’ingrosso e al dettaglio di accesso a banda larga (punto 1 della decisione impugnata nella sentenza T-458/09; in prosieguo: la «decisione impugnata I»; punto 1 della decisione impugnata T-171/10; in prosieguo: la «decisione impugnata II»). |
4 |
Il 17 aprile 2009 la Commissione richiedeva informazioni alla ricorrente ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003 (punto 2 della decisione impugnata I; punto 7 della decisione impugnata II). |
5 |
Con e-mail del 4 giugno 2009 la ricorrente precisava alla Commissione che la richiesta di informazioni del 17 aprile 2009 riguardava del pari un periodo anteriore alla data di adesione della Repubblica slovacca all’Unione europea e che la Commissione non era legittimata ad applicare gli articoli 81 CE e 82 CE ad un asserito comportamento illecito della ricorrente antecedente il 1o maggio 2004. Essa sottolineava quindi che la Commissione non poteva accertare un’infrazione riconducibile a tale periodo, né chiedere sistematicamente informazioni relative a quest’ultimo. La ricorrente proponeva di continuare a comunicare informazioni generali con riferimento al periodo antecedente il 1o maggio 2004. Per quanto riguardava i dati e i calcoli più dettagliati, essa suggeriva di limitare le sue risposte al periodo successivo a tale data (punto 3 della decisione impugnata I; punto 8 della decisione impugnata II). |
6 |
Con e-mail del 5 giugno 2009 la Commissione rispondeva alla ricorrente che, nella fattispecie, non si trattava di accertare un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione durante il periodo antecedente il 1o maggio 2004, bensì di ottenere informazioni fattuali concrete, alcune delle quali riguardavano anche tale periodo. La Commissione riteneva, infatti, che siffatte informazioni fossero rilevanti per valutare la compatibilità del comportamento della ricorrente con l’articolo 82 CE successivamente al 1o maggio 2004, con piena conoscenza dei fatti e del loro corretto contesto economico. La Commissione insisteva pertanto affinché le informazioni richieste le fossero trasmesse nella loro interezza (punto 4 della decisione impugnata I; punto 9 della decisione impugnata II). |
7 |
Con lettera allegata ad un’e-mail dell’11 giugno 2009, la ricorrente reiterava le obiezioni formulate nella sua e-mail del 4 giugno 2009 e precisava che, a suo avviso, non era sufficiente che le informazioni potessero essere utili ai fini della valutazione del suo comportamento nel relativo contesto economico. Tuttavia, comunicava alla Commissione le informazioni richieste da quest’ultima, indicando al contempo che si riservava il diritto di opporsi a qualunque utilizzazione da parte della Commissione nei suoi confronti di tali informazioni, nonché dei documenti antecedenti l’adesione della Repubblica slovacca all’Unione, raccolti dalla Commissione in occasione dell’accertamento effettuato nel gennaio 2009 (punto 5 della decisione impugnata I; punto 10 della decisione impugnata II). |
8 |
Il 13 ed il 14 luglio 2009 la Commissione effettuava un nuovo accertamento. |
9 |
Con lettera del 17 luglio 2009 la Commissione richiedeva alla ricorrente informazioni supplementari ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, inclusi informazioni e documenti antecedenti il 1o maggio 2004 (punto 7 della decisione impugnata I; punto 11 della decisione impugnata II). |
10 |
Con lettera del 14 agosto 2009 la ricorrente ribadiva le sue obiezioni in relazione alla trasmissione di informazioni e documenti relativi al periodo antecedente il 1o maggio 2004. Essa indicava del pari di aver volontariamente fornito alla Commissione, in seguito alla richiesta di informazioni del 17 aprile 2009, informazioni generali relative al periodo antecedente il 1o maggio 2004 al fine di chiarire il contesto sotteso alle informazioni comunicate a quest’ultima, ma che non avrebbe fornito dati e calcoli più dettagliati relativi a tale periodo. La ricorrente dichiarava pertanto di aver deciso di non comunicare alla Commissione le informazioni relative al periodo di «preadesione» per quanto riguardava, da un lato, le domande 4 a) e 4 b) della richiesta di informazioni del 17 luglio 2009, relative all’aggregazione «ATM» (Asynchronous Transfer Mode) ed alla sua rete di base e, dall’altro, le domande 16 e 17 di tale richiesta di informazioni. Essa rilevava tuttavia che la sua decisione non riguardava alcuni dati dell’anno 2004 relativi alla redditività di determinati suoi prodotti, sollecitati nella domanda 12 della richiesta di informazioni del 17 luglio 2009, dal momento che non era possibile scindere i dati di cui trattasi in modo comprensibile (punto 9 della decisione impugnata I; punto 11 della decisione impugnata II). |
Decisione impugnata I
11 |
Il 3 settembre 2009 la Commissione adottava la decisione C (2009) 6840 relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 (caso COMP/39.523 — Slovak Telekom). |
12 |
Nella decisione impugnata I, la Commissione dichiarava che, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, per l’assolvimento dei compiti affidatile da tale regolamento, essa può, mediante semplice domanda o con decisione, richiedere alle imprese e associazioni di imprese di comunicare tutte le informazioni necessarie. Secondo la Commissione, la sua competenza a richiedere siffatte informazioni non può essere limitata al periodo in relazione al quale essa è autorizzata ad accertare una violazione degli articoli 81 CE e 82 CE (punto 11 della decisione impugnata I). |
13 |
La Commissione riteneva pertanto che, quale amministratore diligente, le incombesse riunire tutti gli elementi di fatto connessi al caso. Essa indicava che nella fattispecie tale compito consisteva nel valutare, oltre al contesto delle vendite e dello sviluppo dei servizi a banda larga e «triple play» forniti al dettaglio e all’ingrosso dopo il 1o maggio 2004, il contesto della pianificazione, della preparazione di tali servizi, degli investimenti ad essi relativi e del loro lancio, nonché della loro evoluzione sino all’adozione della decisione impugnata I (segnatamente per quanto riguarda l’anno 2003 ed il primo quadrimestre dell’anno 2004), indipendentemente dal fatto che alcuni di questi avvenimenti si fossero prodotti prima dell’ingresso della Repubblica slovacca nell’Unione. La Commissione aggiungeva che, dal momento che poteva inserire siffatti accertamenti fattuali in una decisione che infligge ammende, essa era legittimata, in forza dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, a richiedere informazioni e documenti che le permettessero di svolgere detti accertamenti (punto 12 della decisione impugnata I). |
14 |
Al riguardo, la Commissione considerava, innanzi tutto, che i dati antecedenti il 2004 relativi allo sviluppo dei mercati delle telecomunicazioni e alle attività della ricorrente in tali mercati erano rilevanti per l’analisi del comportamento della ricorrente successivo al 1o maggio 2004, in particolare ai fini della definizione dei mercati di cui trattasi e della determinazione dell’eventuale occupazione da parte della ricorrente di una posizione dominante in detti mercati a partire dal 1o maggio 2004, in quanto valutazioni siffatte non potevano fondarsi su dati statistici e dovevano tenere conto dell’evoluzione economica, in particolare nel corso del periodo anteriore al 1o maggio 2004 (punto 13 della decisione impugnata I). |
15 |
Inoltre, la Commissione affermava che l’aggregazione «ATM» e la rete di base della ricorrente (punti I e II della decisione impugnata I) erano state lanciate anteriormente al 1o maggio 2004 e che, all’adozione di tale decisione, esse erano ancora utilizzate da quest’ultima per fornire servizi a banda larga all’ingrosso e al dettaglio (punto 14 della decisione impugnata I). |
16 |
Infine, la Commissione rilevava che i documenti indicati nelle domande 16 e 17 dell’allegato III della richiesta di informazioni della Commissione e richiamati ai punti III e IV dell’allegato I della decisione impugnata I riguardavano servizi a banda larga all’ingrosso e al dettaglio che erano stati lanciati nel 2003 e che la ricorrente aveva continuato a fornire dopo il 1o maggio 2004. Essa precisava che le informazioni di cui trattasi si riferivano alla pianificazione di tali servizi, al loro lancio, agli investimenti ad essi relativi e al loro sviluppo, alla loro collocazione sul mercato, alla loro regolamentazione, ai loro prodotti concorrenti, nonché ad altre circostanze rilevanti. La Commissione aggiungeva che altri documenti riguardavano la strategia della società sul mercato della banda larga, la strategia regolamentare, le previsioni e le discussioni inerenti alla situazione del mercato e le reazioni della ricorrente a tale proposito, nonché la preparazione dell’offerta di riferimento per l’accesso disaggregato alla rete locale e le problematiche regolamentari relative ad essa. Pertanto, tali documenti sarebbero stati utili nella fattispecie per l’istruzione della Commissione e necessari ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, al fine di valutare il contesto economico e finanziario complessivo del lancio e della fornitura al dettaglio e all’ingrosso di servizi di accesso a banda larga nel territorio della Repubblica slovacca, nonché la compatibilità del comportamento della ricorrente con le regole di concorrenza dell’Unione (punto 15 della decisione impugnata I). |
17 |
Il dispositivo della decisione impugnata I è così formulato: «Articolo 1 La Slovak Telekom a.s. deve comunicare, entro e non oltre il 22 settembre 2009, le informazioni indicate nell’allegato I della presente [d]ecisione. L’allegato I costituisce parte integrante della presente [d]ecisione. Articolo 2 In caso di omessa comunicazione da parte della Slovak Telekom delle informazioni richieste in modo corretto e completo entro il termine indicato all’articolo 1, le sarà inflitta una penalità pari all’1% del suo fatturato giornaliero durante l’esercizio precedente, il che equivale ad EUR 28 114 (…) per ciascun giorno di ritardo, calcolato a decorrere dalla data stabilita nella presente [d]ecisione. Articolo 3 La Slovak Telekom a.s., con sede legale in Karadžičova 10, 82513 Bratislava, Repubblica slovacca, nonché tutte le società da essa controllate direttamente o indirettamente, singolarmente o insieme ad altri, sono destinatarie della presente [d]ecisione». |
18 |
Il 22 settembre 2009, la ricorrente ha comunicato alla Commissione tutte le informazioni richieste da quest’ultima. |
Decisione impugnata II
19 |
L’8 febbraio 2010 la Commissione adottava la decisione C (2010) 902 relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 (caso COMP/39.523 — Slovak Telekom). |
20 |
Nella decisione impugnata II, la Commissione si richiamava, in sostanza, a diverse considerazioni che aveva già esposto nella decisione impugnata I (punti 2, 5 e 6 della decisione impugnata II) (v. punti 12 e 13 supra). |
21 |
Peraltro, la Commissione indicava, innanzi tutto, che il «rapporto tipo UCN», relativo al 2003, richiesto al punto 1 dell’allegato I della decisione impugnata II, conteneva dati contabili sui servizi a banda larga forniti all’ingrosso e al dettaglio dalla ricorrente, quali gli incassi, i costi e la redditività. Essa riteneva dunque che tale documento fosse necessario per consentirle di valutare la redditività dei servizi a banda larga della ricorrente nel corso dell’intero periodo intercorrente tra il loro lancio nel 2003 e la data di adozione della decisione impugnata II (punto 3 della decisione impugnata II). |
22 |
Inoltre, la Commissione indicava che le informazioni e i documenti riferiti all’anno 2003, richiesti ai punti 2-4 dell’allegato I della decisione impugnata II, relativi ai costi di acquisizione di nuovi clienti e ad alcune spese in conto capitale della Slovak Telekom per la fornitura di alcuni servizi della banda larga erano necessari per la valutazione del comportamento asseritamente abusivo, successivo al 1o maggio 2004. Essa riteneva, infatti, che costi come le spese in conto capitale e i costi di gestione sostenuti nel corso di un esercizio potessero essere ammortizzati su un periodo più lungo e che ciò avrebbe avuto ripercussioni sul calcolo dei costi e della redditività nel corso degli esercizi successivi (punto 3 della decisione impugnata II). |
23 |
Infine, la Commissione considerava che fosse appropriato richiedere le informazioni di cui trattasi mediante decisione, tenuto conto, in particolare, del rischio di ritardi nella loro comunicazione, del fatto che la ricorrente si fosse in passato rifiutata di trasmettere informazioni relative al periodo antecedente il 1o maggio 2004 e del ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata I pendente dinanzi al Tribunale nella causa T-458/09 (v. punto 25 infra) (punti 7 e 13 della decisione impugnata II). |
24 |
Il dispositivo della decisione impugnata II è così formulato: «Articolo 1 La Slovak Telekom a.s. deve comunicare, entro e non oltre il 23 febbraio 2010, le informazioni indicate nell’allegato I della presente [d]ecisione. L’allegato I costituisce parte integrante della presente [d]ecisione. Articolo 2 In caso di omessa comunicazione da parte della Slovak Telekom delle informazioni richieste in modo corretto e completo entro il termine indicato all’articolo 1, le sarà inflitta una penalità pari all’1% del suo fatturato giornaliero durante l’esercizio precedente, il che equivale ad EUR 28 114 (…) per ciascun giorno di ritardo, calcolato a decorrere dalla data stabilita nella presente [d]ecisione. Articolo 3 La Slovak Telekom a.s., con sede legale in Karadžičova 10, 82513 Bratislava, Repubblica slovacca, nonché tutte le società da essa controllate direttamente o indirettamente, singolarmente o insieme ad altri, sono destinatarie della presente [d]ecisione». |
Procedimento e conclusioni delle parti
25 |
Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 13 novembre 2009 e il 15 aprile 2010, la ricorrente ha proposto i ricorsi in esame relativi, per quanto riguarda la causa T-458/09, alla decisione impugnata I, e, per quanto riguarda la causa T-171/10, alla decisione impugnata II. |
26 |
In tali ricorsi, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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27 |
Nell’ambito di ciascun ricorso, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
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28 |
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato la Commissione a produrre taluni documenti. Quest’ultima ha ottemperato a tale invito entro i termini impartiti. |
29 |
A seguito di una domanda in tal senso da parte della ricorrente, alla quale la Commissione non si è opposta, con ordinanza del presidente dell’Ottava Sezione del 30 giugno 2011 le cause T-458/09 e T-171/10 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza. |
30 |
Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti orali posti dal Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 15 settembre 2011. |
In diritto
31 |
A sostegno di ciascuno dei suoi ricorsi, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte su un errore di diritto nell’applicazione del regolamento n. 1/2003. Il secondo motivo attiene alla violazione del «principio dell’equità del procedimento». Infine, il terzo motivo verte sulla violazione del principio di proporzionalità. |
Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione del regolamento n. 1/2003
32 |
Con il suo primo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto nell’applicazione del regolamento n. 1/2003. A suo parere, dal momento che la Commissione non era legittimata ad applicare l’articolo 82 CE e l’articolo 102 TFUE a comportamenti illeciti tenuti nel territorio della Repubblica slovacca prima dell’adesione della medesima all’Unione, essa non avrebbe potuto richiedere, in forza dell’articolo 18, paragrafo 3, di tale regolamento, informazioni relative al periodo precedente tale adesione. |
33 |
La ricorrente rammenta in proposito che l’articolo 82 CE e l’articolo 102 TFUE non si applicano al periodo interessato dalle decisioni impugnate, in quanto la competenza della Commissione è limitata agli abusi commessi da imprese in posizione dominante nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo, qualora il commercio tra Stati membri possa risultarne pregiudicato. Orbene, nella fattispecie, tali condizioni non sarebbero state soddisfatte anteriormente al 1o maggio 2004. Infatti, prima di tale data, il mercato slovacco delle telecomunicazioni non sarebbe stato parte del mercato comune e il comportamento della ricorrente non avrebbe potuto pregiudicare gli scambi tra Stati membri. Del resto, ciò non sarebbe contestato dalla Commissione nelle decisioni impugnate I e II. Peraltro, l’Accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall’altra (GU 1994, L 359, pag. 2), non avrebbe reso gli articoli 81 CE e 82 CE né gli articoli 101 TFUE e 102 TFUE direttamente applicabili alla Repubblica slovacca prima della sua adesione all’Unione. |
34 |
Secondo la ricorrente, gli obblighi e le competenze della Commissione che risultano dal regolamento n. 1/2003, in particolare dal suo articolo 18, paragrafo 3, e dal suo articolo 24, paragrafo 1, lettera d), sarebbero definiti e limitati dall’obiettivo dell’indagine, cioè l’attuazione delle regole di concorrenza dell’Unione, e di conseguenza dall’ambito di applicazione degli articoli 81 CE e 82 CE, da un lato, e degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, dall’altro. A tale proposito, la nozione di «informazioni necessarie» di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, richiederebbe un legame sufficiente tra la domanda di informazioni e la presunta infrazione. Tuttavia, nelle cause in esame, non esisterebbe alcun legame tra le informazioni richieste e l’infrazione contestata, in quanto nessuna infrazione può essere accertata anteriormente al 1o maggio 2004. Pertanto, la Commissione non sarebbe legittimata a svolgere un’indagine ai sensi dell’articolo 82 CE e dell’articolo 102 TFUE e non potrebbe basarsi su informazioni relative al comportamento della ricorrente durante il periodo che ha preceduto l’adesione della Repubblica slovacca all’Unione al fine di valutare la compatibilità delle pratiche della ricorrente con le regole di concorrenza dell’Unione successivamente a tale adesione. |
35 |
In limine, occorre rilevare che, come espressamente affermato dalla Commissione nell’e-mail del 5 giugno 2009 indirizzata alla ricorrente (v. punto 6 supra), al punto 4 della decisione impugnata I e al punto 9 della decisione impugnata II, e ribadito nelle sue memorie e in udienza, le decisioni impugnate I e II mirano ad ottenere informazioni fattuali concrete, alcune delle quali sono anteriori al 1o maggio 2004, al fine di indagare sulla possibile esistenza, successivamente a tale data, di un rifiuto da parte della ricorrente e delle società da essa controllate di concludere transazioni, di un’eventuale compressione dei margini e di ogni altro eventuale comportamento preclusivo relativamente ai servizi all’ingrosso di accesso disaggregato alla rete locale, ad altri servizi all’ingrosso di accesso alla banda larga e ai servizi al dettaglio di accesso alla banda larga. La Commissione, al contrario, ha indicato che non si trattava, in tale fase, di accertare un’infrazione alle regole di concorrenza per il periodo precedente il 1o maggio 2004. |
36 |
Va ricordato che, secondo l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), CE, l’azione della Comunità europea comporta, alle condizioni e secondo i ritmi previsti dal Trattato, un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno. Inoltre, a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’articolo 3, paragrafo 3, TUE precisa che l’Unione instaura un mercato interno. Quest’ultimo, in conformità al protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, allegato ai Trattati UE e FUE (GU 2010, C 83, pag. 309), contempla un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata. |
37 |
Gli articoli 81 CE e 82 CE, nonché gli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, rientrano nel novero delle regole di concorrenza che, come quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE, sono necessarie al funzionamento di detto mercato interno. |
38 |
Tali regole, infatti, mirano appunto ad evitare che la concorrenza sia alterata a danno dell’interesse pubblico, delle singole imprese e dei consumatori, contribuendo in tal modo al benessere dell’Unione (v. sentenza della Corte del 17 febbraio 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, Racc. pag. I-527, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). |
39 |
Va parimenti ricordato che il regolamento n. 1/2003, adottato in attuazione dell’articolo 83, paragrafo 1, CE, ha, secondo il disposto del paragrafo 2, lettera a), del medesimo, l’obiettivo di garantire il rispetto dei divieti di cui agli articoli 81 CE e 82 CE. |
40 |
A tal fine, il regolamento n. 1/2003 conferisce alla Commissione un ampio potere di controllo e di accertamento, disponendo, al suo articolo 18, paragrafo 1, che, «[p]er l’assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la Commissione può, mediante semplice domanda o con decisione, richiedere alle imprese e associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie». Il considerando 23 di tale regolamento precisa al riguardo che la Commissione «dovrebbe disporre [nell’Unione] del potere di esigere le informazioni necessarie per individuare (…) casi di abuso di posizione dominante vietati dall’articolo 82 [CE]». |
41 |
In tal modo, per preservare l’effetto utile dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, la Commissione può obbligare un’impresa a fornirle tutte le informazioni necessarie per quanto attiene ai fatti di cui quest’ultima possa essere a conoscenza ed a comunicarle, all’occorrenza, i relativi documenti che siano in suo possesso, anche se essi possono servire ad accertare, nei suoi confronti o nei confronti di un’altra impresa, l’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale [v. considerando 23 del regolamento n. 1/2003; v. altresì, per analogia, con riferimento all’applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), sentenze della Corte del 18 ottobre 1989, Orkem/Commissione, 374/87, Racc. pag. 3283, punti 34 e 35; del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Racc. pag. I-123, punto 61, e del 29 giugno 2006, Commissione/SGL Carbon, C-301/04 P, Racc. pag. I-5915, punto 41; sentenza del Tribunale del 28 aprile 2010, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, T-446/05, Racc. pag. II-1255, punto 327]. |
42 |
Secondo la giurisprudenza, la nozione di «informazioni necessarie» deve essere interpretata in funzione delle finalità per le quali sono stati conferiti alla Commissione i poteri di accertamento di cui trattasi. L’esigenza di una correlazione tra la richiesta di informazioni e la presunta infrazione può dirsi soddisfatta, allorché, in questa fase del procedimento, detta richiesta può essere legittimamente considerata come in rapporto con la presunta infrazione, nel senso che la Commissione può ragionevolmente supporre che il documento le sarà utile nell’accertare l’esistenza dell’infrazione contestata (sentenza del Tribunale del 12 dicembre 1991, SEP/Commissione, T-39/90, Racc. pag. II-1497, punto 29, confermata a seguito di impugnazione con sentenza della Corte del 19 maggio 1994, SEP/Commissione, C-36/92 P, Racc. pag. I-1911, punto 21, e conclusioni dell’avvocato generale Jacobs relative alla sentenza del 19 maggio 1994, SEP/Commissione, cit., Racc. pag. I-1914, paragrafo 21). |
43 |
Inoltre, la Commissione può chiedere soltanto la comunicazione di informazioni che le consentano di accertare le presunzioni d’infrazione che giustificano lo svolgimento dell’indagine e che sono indicate nella domanda di informazioni (sentenze del Tribunale del 12 dicembre 1991, SEP/Commissione, cit., punto 25, e dell’8 marzo 1995, Société Générale/Commissione, T-34/93, Racc. pag. II-545, punto 40). Del resto, tenuto conto del suo ampio potere di controllo e di accertamento, spetta alla Commissione valutare la necessità delle informazioni che essa richiede alle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze della Corte del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, Racc. pag. 1575, punto 17; Orkem/Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 15; del 22 ottobre 2002, Roquette Frères, C-94/00, Racc. pag. I-9011, punto 78, e sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2007, France Télécom/Commissione, T-340/04, Racc. pag. II-573, punto 148). |
44 |
Va infine ricordato che la Corte ha precisato, in diverse occasioni, nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 17, che incombe all’impresa oggetto di un provvedimento di indagine un obbligo di attiva collaborazione, per cui deve tenere a disposizione della Commissione tutte le informazioni riguardanti l’oggetto dell’indagine (sentenze Orkem/Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 27; Aalborg Portland e a./Commissione, cit. al punto 41 supra, punto 62, e Commissione/SGL Carbon, cit. al punto 41 supra, punto 40). |
45 |
Tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, del suo obiettivo e conformemente alla giurisprudenza richiamata ai punti 41-44 supra, si deve considerare che i poteri di indagine previsti da tale disposizione sono subordinati unicamente all’esigenza della necessità delle informazioni richieste, valutata dalla Commissione, al fine di accertare le presunzioni d’infrazione che giustificano lo svolgimento dell’indagine, segnatamente, nel caso di specie, di individuare un abuso di posizione dominante vietato dall’articolo 82 CE e dall’articolo 102 TFUE. Pertanto, qualsiasi interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 che si risolvesse nel vietare alla Commissione, per principio, di chiedere ad un’impresa informazioni relative ad un periodo nel corso del quale le regole di concorrenza dell’Unione non erano ad essa applicabili, mentre tali informazioni sono necessarie per individuare un’eventuale violazione di tali regole a partire dal momento in cui potrebbero applicarsi ad essa, sarebbe tale da privare di effetto utile detta disposizione e confliggere con l’obbligo della Commissione di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (sentenza della Corte del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, Racc. pag. I-5469, punto 14; sentenze del Tribunale del 24 gennaio 1992, La Cinq/Commissione, T-44/90, Racc. pag. II-1, punto 86, e del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line e a./Commissione, T-191/98, da T-212/98 a T-214/98, Racc. pag. II-3275, punto 404). |
46 |
Del resto, un’interpretazione siffatta riposerebbe sull’assunto erroneo secondo il quale le informazioni relative ad un periodo nel corso del quale le regole di concorrenza dell’Unione non erano applicabili ad un’impresa potrebbero consentire unicamente la spiegazione di avvenimenti prodottisi nel corso del medesimo periodo. |
47 |
Orbene, innanzi tutto, la Corte ha già dichiarato in proposito, con riferimento agli accertamenti condotti in forza dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17, effettuati presso imprese spagnole poco dopo l’adesione del Regno di Spagna alla Comunità, che nessuna norma limitava il potere d’indagine della Commissione ai soli comportamenti che si fossero verificati dopo l’adesione (sentenza della Corte del 17 ottobre 1989, Dow Chemical Ibérica e a./Commissione, 97/87-99/87, Racc. pag. 3165, punto 63). |
48 |
Inoltre, così come statuito dal Tribunale nella sua sentenza del 30 maggio 2006, Bank Austria Creditanstalt/Commissione (T-198/03, Racc. pag. II-1429, punto 89), relativa ad un caso di applicazione dell’articolo 81 CE, l’inclusione, in una decisione che infligge ammende, di constatazioni fattuali che si riferiscono ad un’intesa non può essere subordinata alla condizione che la Commissione sia competente a constatare un’infrazione ad essa relativa o che essa abbia effettivamente accertato una simile infrazione. Infatti, è legittimo, per la Commissione, descrivere, in una decisione che constata un’infrazione e infligge una sanzione, il contesto fattuale e storico in cui si inserisce il comportamento contestato (v. altresì il punto 11 della decisione impugnata I ed il punto 5 della decisione impugnata II). |
49 |
La ricorrente non può a tale proposito argomentare che la sentenza Bank Austria Creditanstalt/Commissione, citata al punto 48 supra, sia irrilevante nella fattispecie dal momento che, in tale causa, il giudice dell’Unione non avrebbe statuito sulle competenze della Commissione in materia di accertamento dei fatti in circostanze in cui le regole di concorrenza dell’Unione non si applicavano e che esso si sarebbe pronunciato unicamente sul diritto della Commissione di pubblicare alcune informazioni relative al periodo antecedente l’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione. |
50 |
Infatti, da un lato, la ricorrente in tale causa aveva espressamente sostenuto che la pubblicazione delle parti della decisione che infligge ammende che si riferivano al periodo precedente all’adesione della Repubblica d’Austria all’Unione era illegittima, poiché, segnatamente, la Commissione non era competente a rilevare l’infrazione che essa aveva commesso in Austria nel corso di tale periodo. D’altro canto, da tale sentenza risulta che il Tribunale ha effettivamente considerato non soltanto che l’inclusione, in una decisione che infligge ammende, di constatazioni fattuali che si riferiscono ad un’intesa non può essere subordinata alla condizione che la Commissione sia competente a constatare un’infrazione ad essa relativa o che essa abbia effettivamente accertato una simile infrazione, bensì anche che lo stesso valeva per la pubblicazione di tali constatazioni, dato che essa poteva essere utile a consentire al pubblico di cui trattasi di comprendere appieno i motivi di una simile decisione (sentenza Bank Austria Creditanstalt/Commissione, cit. al punto 48 supra, punti 81 e 89). |
51 |
Infine, va sottolineato che il giudice dell’Unione ha riconosciuto la necessità per la Commissione, nell’ambito di cause attinenti all’applicazione dell’articolo 81 CE, di richiedere informazioni relative ad un periodo anteriore a quello dell’infrazione al fine di precisare il contesto in cui il comportamento si era inserito nel corso di quest’ultimo periodo. Nella sua sentenza del 14 dicembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione (da T-259/02 a T-264/02 e T-271/02, Racc. pag. II-5169, punto 150), il Tribunale ha pertanto sottolineato la legittimità della descrizione da parte della Commissione, in una decisione che infligge ammende, del contesto più ampio in cui si inseriva il comportamento illecito. La circostanza, rilevata dalla ricorrente, che le imprese di cui trattavasi non avessero, in quella causa, contestato l’esattezza delle constatazioni concrete contenute nella decisione controversa perché non fondate su prove risalenti al periodo in questione (sentenza Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, cit., punto 151) è irrilevante a tale proposito. Peraltro, nella sua sentenza dell’8 luglio 2008, Lafarge/Commissione (T-54/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 428), il Tribunale ha parimenti ritenuto che una nota anteriore al periodo dell’infrazione potesse essere presa in considerazione dalla Commissione «al fine di tratteggiare il quadro complessivo dei contatti tra i concorrenti e [poteva] quindi suffragare l’interpretazione degli altri elementi di prova secondo i quali le imprese concorrenti di cui trattasi, nel caso di specie, [avevano] avuto dei contatti tra loro sugli aumenti di prezzo». |
52 |
Sulla scorta di quanto precede, vanno respinti gli argomenti secondo i quali, per principio, la Commissione non potrebbe basarsi su informazioni riferibili al comportamento della ricorrente anteriore all’adesione della Repubblica slovacca all’Unione per valutare la compatibilità delle pratiche da essa poste in essere, successive a tale adesione, con le regole di concorrenza dell’Unione. |
53 |
La ricorrente afferma peraltro che nessun comportamento anteriore al 1o maggio 2004 può rilevare per valutare se essa abbia violato l’articolo 82 CE o l’articolo 102 TFUE dopo il 1o maggio 2004. Essa argomenta, invero, che non esiste alcun legame tra il criterio giuridico dell’infrazione controversa e le informazioni richieste, dal momento che l’articolo 82 CE e l’articolo 102 TFUE non sono applicabili ai fatti oggetto dell’indagine della Commissione prima del 1o maggio 2004. |
54 |
Tale argomento deve essere respinto. Infatti, in primo luogo, si deve ritenere che informazioni o documenti relativi all’andamento dei mercati di cui trattasi ed alle imprese attive su tali mercati possano consentire alla Commissione, indipendentemente dalla loro anteriorità rispetto al periodo della presunta infrazione, di definire i mercati interessati o di determinare se l’impresa di cui trattasi detenga una posizione dominante su tali mercati (punto 13 della decisione impugnata I). |
55 |
In secondo luogo, per quanto riguarda gli abusi contestati dalla Commissione per giustificare l’avvio del procedimento d’infrazione (v. punto 3 supra), si deve parimenti precisare che alcuni dati relativi ai costi anteriori al 1o maggio 2004 potevano risultare necessari per la determinazione dell’eventuale esistenza di una compressione dei margini, il che è stato ammesso dalla ricorrente in udienza. È infatti possibile che alcune spese d’investimento debbano essere assoggettate ad ammortamento su un periodo che non coincide necessariamente con il periodo dell’infrazione (v. punto 3 della decisione impugnata II). Ciò risulta del resto dalla prassi decisione della Commissione, relativa agli abusi di posizione dominante, invocata dalla ricorrente [v. punti 76 e 77 della decisione della Commissione del 16 luglio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 82 CE (COMP/38.233 — Wanadoo Interactive); v. altresì, segnatamente, punti 328, 474-489 della decisione della Commissione del 4 luglio 2007 relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 82 CE (COMP/38.784 — Wanadoo España/Telefónica)]. Al riguardo, deve essere respinto l’argomento della ricorrente, esposto nella causa T-171/10, secondo il quale le informazioni specifiche richieste dalla Commissione dovrebbero essere «strettamente» necessarie nel caso di specie per l’applicazione del criterio della compressione dei margini. Infatti, come precisato dalla Commissione, l’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 suggerita dalla ricorrente equivarrebbe a richiedere alla Commissione, prima di qualsiasi richiesta d’informazioni, di conoscere il tenore dei documenti sollecitati nonché la loro importanza relativa ai fini dell’indagine. |
56 |
Peraltro, in alcuni casi, le informazioni disponibili relative ai costi non sono proprie ad un periodo che non sarebbe interessato dall’infrazione [v. nota a piè di pagina n. 64 della decisione della Commissione del 16 luglio 2003 relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 82 CE (COMP/38.233 — Wanadoo Interactive)]. Un’ipotesi siffatta è, del resto, espressamente riconosciuta dalla ricorrente, la quale ha indicato alla Commissione, con e-mail del 14 agosto 2009, di aver deciso di comunicarle alcuni dati relativi all’anno 2004, anteriori all’adesione della Repubblica slovacca all’Unione, «dal momento che non era possibile scindere i dati di cui trattasi in modo comprensibile» (v. punto 10 supra). |
57 |
Infine, come correttamente rilevato dalla Commissione, documenti che attestano decisioni adottate dalla ricorrente o accordi conclusi dalla medesima precedentemente al 1o maggio 2004, ma attuati dopo l’adesione della Repubblica slovacca all’Unione, possono parimenti essere considerati necessari dalla Commissione al fine di permetterle di accertare i fatti successivi a tale adesione e interpretare i medesimi in modo corretto. |
58 |
Elementi volti a rivelare un’eventuale intenzione di eliminare i concorrenti possono quindi risultare rilevanti nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 82 CE, ai fini di un’istruzione adeguata del caso (v., in tal senso, con riferimento ad una decisione che ordina un’ispezione, sentenza France Télécom/Commissione, cit. al punto 43 supra, punto 150; v. altresì, in tal senso, sentenze della Corte del 3 luglio 1991, AKZO/Commissione, C-62/86, Racc. pag. I-3359, punti 71 e 72, e TeliaSonera Sverige, cit. al punto 38 supra, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). |
59 |
In terzo luogo, va rilevato che, conformemente all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese qualora, intenzionalmente o per negligenza, esse commettano una violazione dell’articolo 82 CE. Orbene, è stato dichiarato che, nel valutare la gravità delle infrazioni alle regole di concorrenza imputabili a un’impresa, al fine di determinare l’importo dell’ammenda che fosse proporzionato ad essa, la Commissione poteva segnatamente tener conto della particolare gravità di infrazioni inerenti a una strategia deliberata e coerente volta, mediante una serie di pratiche eliminatorie poste in essere nei confronti dei concorrenti, a mantenere artificiosamente o a rafforzare la posizione dominante dell’impresa su mercati in cui la concorrenza era già ristretta (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 6 ottobre 1994, Tetra Pak/Commissione, T-83/91, Racc. pag. II-755, punto 241, e del 25 giugno 2010, Imperial Chemical Industries/Commissione, T-66/01, Racc. pag. II-2631, punto 372 e giurisprudenza ivi citata). |
60 |
Ne deriva che informazioni e documenti, anche anteriori al periodo dell’infrazione, quali alcune delle presentazioni interne della ricorrente indicate al punto IV dell’allegato I della decisione impugnata I, e la cui rilevanza è contestata dalla ricorrente, che sarebbero idonei a dimostrare l’esistenza di una strategia preclusiva della ricorrente, possono agevolare la Commissione nella determinazione della gravità dell’eventuale infrazione e, pertanto, possono essere considerati necessari per consentire alla Commissione di assolvere i compiti che le sono affidati dal regolamento n. 1/2003, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento. |
61 |
Di conseguenza, contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente, il fatto che la nozione di abuso di posizione dominante abbia un contenuto oggettivo e non implichi l’intenzione di nuocere non conduce a ritenere che l’intenzione di ricorrere a prassi estranee alla concorrenza basata sui meriti sia in ogni caso priva di rilevanza, potendo comunque essere presa in considerazione per concludere nel senso che l’impresa di cui trattasi ha commesso un abuso di posizione dominante, anche se tale conclusione dovrebbe basarsi, in primo luogo, sull’accertamento oggettivo di una materiale attuazione del comportamento abusivo. La Commissione è quindi legittimata ad esaminare la documentazione interna delle imprese di cui trattasi, in quanto può dimostrare che l’esclusione della concorrenza era voluta o, al contrario, suggerire una spiegazione diversa delle pratiche esaminate. |
62 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, e senza che occorra pronunciarsi sugli argomenti della Commissione, invocati nella causa T-458/09, vertenti sull’utilizzo da parte della ricorrente di elementi di informazione a discarico anteriori al 1o maggio 2004, la ricorrente non può sostenere che informazioni e documenti anteriori a tale data siano irrilevanti ai fini della valutazione da parte della Commissione di un eventuale rifiuto di effettuare forniture, di un’eventuale compressione dei margini o di qualsiasi altro eventuale comportamento preclusivo (v. punti 1 delle decisioni impugnate I e II), adducendo che l’accertamento di tali violazioni potrebbe essere fondato soltanto su dati oggettivi e successivi all’infrazione. |
63 |
In udienza, la ricorrente ha infine sostenuto che non esisteva alcun legame oggettivo tra il complesso delle informazioni richieste e le asserite infrazioni, il che giustificherebbe, in subordine, un annullamento parziale delle decisioni impugnate, in quanto esse riguarderebbero, almeno parzialmente, alcune informazioni prive di legame oggettivo con le presunte infrazioni. Tuttavia, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità di una domanda siffatta, contestata dalla Commissione, è sufficiente constatare che essa non è stata affatto suffragata dalla ricorrente, sicché deve essere respinta. |
64 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo deve essere respinto. |
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del «principio dell’equità del procedimento »
65 |
Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che, adottando le decisioni impugnate I e II, la Commissione ha violato il «principio dell’equità del procedimento», che sarebbe sancito all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007, C 303, pag. 1; in prosieguo: la «Carta»). In sostanza, secondo la ricorrente, la Commissione non conduce la sua indagine con l’accuratezza, la serietà e la diligenza prescritte, se il suo esame di un comportamento successivo all’adesione della Repubblica slovacca all’Unione è condizionato da informazioni anteriori a tale adesione, quando invece la condotta anteriore all’adesione di cui trattasi sarebbe perfettamente lecita dal punto di vista del diritto della concorrenza dell’Unione. Sulla scorta di quanto precede, il Tribunale considera che la ricorrente, nell’ambito del suo secondo motivo, deduca una violazione del principio di buona amministrazione. |
66 |
Va ricordato che il considerando 37 del regolamento n. 1/2003 precisa che quest’ultimo «ottempera ai diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» e che esso «dovrebbe essere interpretato e applicato in relazione a detti diritti e principi». Inoltre, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la Carta, in forza dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, TUE, ha lo stesso valore giuridico dei trattati. |
67 |
L’articolo 41 della Carta, rubricato «Diritto ad una buona amministrazione», dispone, al suo paragrafo 1, che «[o]gni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione». |
68 |
Secondo la giurisprudenza del giudice dell’Unione relativa al principio di buona amministrazione, allorché le istituzioni dell’Unione dispongono di un potere discrezionale, è di ancor più fondamentale importanza il rispetto, nei procedimenti amministrativi, delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Fra queste garanzie figura, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (sentenza Technische Universität München, cit. al punto 45 supra, punto 14; sentenze La Cinq/Commissione, cit. al punto 45 supra, punto 86, e Atlantic Container Line e a./Commissione, cit. al punto 45 supra, punto 404). |
69 |
Alla luce di tali precisazioni si deve accertare se, nell’adottare le decisioni impugnate, la Commissione abbia violato il principio di buona amministrazione. |
70 |
Innanzitutto, la ricorrente deduce che non è accettabile che, per dimostrare una violazione dell’articolo 82 CE dopo il 1o maggio 2004, la Commissione cerchi di ottenere informazioni relative al suo comportamento sul mercato in un momento in cui essa non era tenuta a rispettare tale disposizione. |
71 |
Tale argomento deve essere respinto. Infatti, proprio in ragione dell’obbligo della Commissione di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, incombe ad essa predisporre una decisione con tutta la diligenza richiesta e adottare la sua decisione sulla base di tutti i dati che possano avere un’incidenza sulla stessa. La Commissione dispone, a tal fine, del potere di richiedere alle imprese «tutte le informazioni necessarie», conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. |
72 |
Orbene, come risulta dalle considerazioni esposte nell’ambito del primo motivo, informazioni e documenti, anche anteriori all’adesione della Repubblica slovacca all’Unione ed al periodo dell’infrazione, possono risultare necessari al fine di consentire alla Commissione di assolvere i compiti che le sono affidati dal regolamento n. 1/2003 in modo imparziale ed equo. |
73 |
In secondo luogo, la ricorrente deduce che l’indagine e l’accertamento della Commissione sarebbero falsati nei suoi confronti. Essa argomenta invero che i documenti che deve produrre in forza della decisione impugnata I possono influenzare la percezione che la Commissione avrà del suo comportamento successivo all’adesione della Repubblica slovacca all’Unione. Tuttavia, alla luce delle considerazioni esposte supra ai punti 41-62, tale argomento non può essere condiviso. In ogni caso, esso deve essere respinto, in quanto muove da una premessa meramente ipotetica. Infatti, le decisioni impugnate I e II non hanno ad oggetto l’analisi della condotta della ricorrente successiva al 1o maggio 2004. |
74 |
Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo motivo deve essere respinto. |
Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità
75 |
Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità, dal momento che nelle decisioni impugnate I e II le avrebbe richiesto informazioni e documenti relativi al periodo anteriore all’adesione della Repubblica slovacca all’Unione che non sarebbero necessari per la valutazione della violazione contestata del diritto della concorrenza. Si dovrebbe tener conto a tale proposito del principio fondamentale dell’inviolabilità della sfera privata, il quale richiederebbe che la Commissione non eserciti i suoi poteri d’indagine oltre quanto necessario. Inoltre, senza formulare espressamente un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 253 CE, per quanto riguarda la decisione impugnata I, e dell’articolo 296 TFUE, per quanto riguarda la decisione impugnata II, la ricorrente deduce che la Commissione non argomenta in modo plausibile perché le informazioni sollecitate siano necessarie per la valutazione del comportamento abusivo controverso successivo al 1o maggio 2004. A tale proposito, la ricorrente rileva del resto che la Commissione ha già ottenuto informazioni riguardanti oltre un quinquennio a partire dall’adesione di tale Stato membro all’Unione. |
76 |
Sotto un primo profilo, nei limiti in cui la ricorrente abbia effettivamente inteso formulare un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 253 CE e dell’articolo 296 TFUE, tale motivo dovrebbe essere respinto. Infatti, come dichiarato dalla Corte nella sua sentenza del 26 giugno 1980, National Panasonic/Commissione (136/79, Racc. pag. 2033, punto 25), a proposito dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17, e come statuito dal Tribunale nella sua sentenza Société Générale/Commissione, citata al punto 43 supra, punto 62, a proposito dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento, l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 definisce gli elementi essenziali di motivazione di una decisione di richiesta di informazioni. |
77 |
Tale disposizione prevede in tal senso che la Commissione «indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite». Tale disposizione precisa del resto che la Commissione «[i]ndica altresì le sanzioni previste dall’articolo 23», che essa «indica o commina le sanzioni di cui all’articolo 24» e che «[f]a menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia (…) avverso la decisione». Al riguardo, benché la Commissione non sia tenuta a comunicare al destinatario di una decisione siffatta tutte le informazioni di cui è in possesso quanto ad asserite infrazioni, né a procedere ad una rigorosa qualificazione giuridica delle infrazioni stesse, essa deve chiaramente precisare le presunzioni che intende verificare (sentenza Société Générale/Commissione, cit. al punto 43 supra, punto 62). |
78 |
Nel caso di specie, oltre al fatto che, da un lato, i punti 20 e 21 e il dispositivo della decisione impugnata I e, dall’altro, i punti 17 e 18 e il dispositivo della decisione impugnata II si riferiscono espressamente alle sanzioni ed al diritto di ricorso di cui al punto 77 supra, si deve rilevare che la Commissione, ai punti 12-15 della decisione impugnata I (v. punti 13-16 supra) e al punto 3 della decisione impugnata II (v. punti 21 e 22 supra), ha motivato adeguatamente le ragioni per le quali le informazioni e i documenti richiesti nell’allegato delle decisioni impugnate I e II erano necessari ai fini della sua indagine sull’infrazione contestata. |
79 |
In particolare, la Commissione ha espressamente dichiarato, da un lato, al punto 14 della decisione impugnata I, le ragioni per le quali essa riteneva che le richieste di informazioni contenute nei punti I e II dell’allegato I della decisione impugnata I fossero necessarie e, dall’altro, al punto 15 della decisione impugnata I, le ragioni della sua richiesta di produzione dei documenti indicati ai punti III e IV di tale allegato (v. punti 15 e 16 supra). La Commissione ha del pari giustificato, al punto 3 della decisione impugnata II, la necessità del «rapporto tipo UCN» e delle informazioni e dei documenti relativi ai costi di acquisizione di nuovi clienti e ad alcune spese in conto capitale della Slovak Telekom per la fornitura di determinati servizi a banda larga (v. punti 21 e 22 supra). |
80 |
Sotto un secondo profilo, nei limiti in cui la ricorrente deduce che le decisioni impugnate I e II violano il principio di proporzionalità, tale motivo non può essere accolto. |
81 |
Occorre, in limine, rammentare che le richieste di informazioni rivolte dalla Commissione ad un’impresa devono rispettare il principio di proporzionalità e che l’obbligo imposto ad un’impresa di fornire un’informazione non deve costituire per quest’ultima un onere sproporzionato rispetto alle necessità dell’indagine (v. sentenze del 12 dicembre 1991, SEP/Commissione, cit. al punto 42 supra, punti 51 e 52, e Atlantic Container Line e a./Commissione, cit. al punto 45 supra, punto 418 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, secondo la giurisprudenza, l’esigenza di una tutela contro interventi arbitrari o sproporzionati da parte delle autorità pubbliche nella sfera dell’attività privata di qualunque persona, sia essa fisica o giuridica, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza della Corte del 21 settembre 1989, Hoechst/Commissione, 46/87 e 227/88, Racc. pag. 2859, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). |
82 |
In primo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione le ha richiesto informazioni e documenti relativi al periodo precedente l’adesione della Repubblica slovacca all’Unione, mentre tali informazioni e documenti non sarebbero necessari e non potrebbero esserlo con riferimento alla valutazione dell’infrazione contestata. A tale proposito, essa argomenta che la Commissione avrebbe già ottenuto informazioni relative ad oltre un quinquennio a partire dall’adesione di tale Stato membro all’Unione. La Commissione l’avrebbe quindi costretta, pena l’irrogazione di ammende, ad investire risorse umane significative ed a fornire numerose informazioni non pubbliche che non sono collegate al periodo di applicazione dell’articolo 82 CE e dell’articolo 102 TFUE. Siffatta considerazione sarebbe rafforzata dall’esame della natura delle deduzioni specificamente formulate avverso la ricorrente. |
83 |
È giocoforza constatare che la ricorrente, nella causa T-458/09, non ha fornito alcuna precisazione sulle ragioni per le quali l’obbligo che le era stato imposto di fornire numerose informazioni non pubbliche o di investire risorse umane significative a tale proposito avrebbe rappresentato per la stessa un onere sproporzionato rispetto alle necessità dell’indagine. Nella causa T-171/10, essa ha precisato che la circostanza che le informazioni richieste non riguardino il periodo dell’indagine, non possano essere utilizzate per dimostrare un abuso nel corso del periodo al quale si riferiscono e non rappresentino una conditio sine qua non dell’accertamento di un’infrazione asseritamente commessa dopo l’adesione della Repubblica slovacca all’Unione, lascerebbe intendere che la decisione impugnata II viola il principio di proporzionalità. |
84 |
Tuttavia, dal momento che le censure di cui ai punti 82 e 83 supra si sovrappongono a quelle che sono state respinte nell’ambito del primo motivo e che la ricorrente non fornisce alcuna altra spiegazione quanto al carattere sproporzionato dell’onere che le sarebbe stato imposto, non può concludersi che la Commissione ha violato il principio di proporzionalità. |
85 |
In ogni caso, come argomentato dalla Commissione nelle sue controrepliche, essa si è effettivamente sforzata di limitare l’onere imposto alla ricorrente. Nella decisione impugnata I, la Commissione ha quindi richiesto alla ricorrente unicamente di fornirle le presentazioni e gli altri documenti che reputava necessari, a seguito di un’analisi preliminare dei verbali del comitato di direzione della ricorrente. Nella decisione impugnata II, essa ha limitato le sue richieste ad alcuni documenti, a seguito, in particolare, di un colloquio con la ricorrente relativo ai tipi di rapporti finanziari e contabili e alle informazioni che la ricorrente aveva a disposizione. Con riferimento all’argomento della ricorrente, esposto in udienza, secondo il quale la Commissione avrebbe rivolto ad essa, nonché alla sua società capogruppo, 17 richieste di informazioni, alcune delle quali relative all’aggiornamento di informazioni esistenti, la Commissione ha indicato, senza essere contraddetta dalla ricorrente, che tali domande erano successive all’adozione delle decisioni impugnate. Dal momento che la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata sulla base degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui l’atto è stato adottato, l’argomento della ricorrente deve essere respinto in quanto inconferente (sentenze della Corte del 7 febbraio 1979, Francia/Commissione, 15/76 e 16/76, Racc. pag. 321, punto 7; del 17 maggio 2001, IECC/Commissione, C-449/98 P, Racc. pag. I-3875, punto 87, e del 15 aprile 2010, Gualtieri/Commissione, C-485/08 P, Racc. pag. I-3009, punto 26). |
86 |
In secondo luogo, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità chiedendo alla ricorrente di comunicarle dati relativi al periodo che precede di circa un anno e mezzo l’adesione della Repubblica slovacca all’Unione, il che dimostrerebbe che le informazioni sollecitate non presentavano un legame sufficiente con l’infrazione. |
87 |
Tuttavia, tale censura mira altresì, in sostanza, a dimostrare che le informazioni richieste non erano necessarie ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. |
88 |
Orbene, tale censura è stata respinta nell’ambito del primo motivo. In ogni caso, per quanto riguarda la decisione impugnata I, è giocoforza constatare che la ricorrente non contesta le affermazioni riportate nel punto 14 della stessa secondo le quali, da un lato, l’aggregazione «ATM» e la rete di base della ricorrente (punti I e II dell’allegato I della decisione impugnata I) sono state lanciate anteriormente al 1o maggio 2004 e, dall’altro, alla data della decisione impugnata I, quest’ultima continuava ad utilizzarle per fornire servizi a banda larga all’ingrosso e al dettaglio. Allo stesso modo, la ricorrente non contesta le affermazioni contenute al punto 15 della decisione impugnata I secondo le quali i documenti indicati ai punti III e IV dell’allegato I di tale decisione, da un lato, riguardano servizi a banda larga all’ingrosso e al dettaglio che sono stati lanciati nel 2003 e che la ricorrente ha continuato a fornire dopo il 1o maggio 2004 e, dall’altro, si riferiscono in particolare alla pianificazione di tali servizi, al loro lancio, agli investimenti ad essi relativi e al loro sviluppo. Orbene, la Commissione poteva correttamente considerare che tali informazioni, anche se relative al periodo che ha preceduto di circa un anno e mezzo l’adesione della Repubblica slovacca all’Unione, erano necessarie. Lo stesso dicasi, quanto alla decisione impugnata II e per i motivi già esposti al punto 55 supra, per quanto riguarda le domande di informazioni relative agli incassi, ai costi (che dovevano essere assoggettati, se del caso, ad ammortamento) ed alla redditività della ricorrente (v. punti 21 e 22 supra). |
89 |
Sulla scorta di quanto precede, la ricorrente non ha dimostrato che il principio di proporzionalità è stato violato a motivo del fatto che i documenti e le informazioni richiesti riguardano il periodo che ha preceduto di circa un anno e mezzo l’adesione della Repubblica slovacca all’Unione. |
90 |
In terzo luogo, la ricorrente, nella causa T-171/10, addebita alla Commissione di non averle rivolto una «semplice richiesta di informazioni». Tuttavia, la Commissione può, in forza dell’articolo 18 del regolamento n. 1/2003, richiedere informazioni ad un’impresa «mediante semplice domanda o con decisione», senza che tale disposizione subordini l’adozione di una decisione ad una previa «semplice domanda». Pertanto, non si può ritenere che la Commissione abbia violato il principio di proporzionalità per il mero fatto di aver adottato la decisione impugnata II senza aver previamente rivolto una domanda siffatta alla ricorrente. Al contempo, si deve considerare che la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità allorché ha richiesto informazioni alla ricorrente nella decisione impugnata II senza rivolgerle previamente una domanda siffatta, tenuto conto delle circostanze indicate ai punti 7 e 13 della decisione impugnata II, in particolare del rischio di ritardi nella loro comunicazione, del fatto che la ricorrente si fosse in passato rifiutata di trasmettere informazioni relative al periodo antecedente il 1o maggio 2004 e del ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata I (v. punto 23 supra). |
91 |
Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto, così come il ricorso nella sua interezza. |
Sulle spese
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Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente nelle cause T-458/09 e T-171/10, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese in entrambe le cause. |
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: |
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Truchot Martins Ribeiro Kanninen Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 marzo 2012. Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.