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Document 62021TN0440

    Causa T-440/21: Ricorso proposto il 20 luglio 2021 — TM / BCE

    GU C 391 del 27.9.2021, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.9.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 391/20


    Ricorso proposto il 20 luglio 2021 — TM / BCE

    (Causa T-440/21)

    (2021/C 391/28)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: TM (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

    Convenuta: Banca centrale europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del comitato esecutivo del 15 dicembre 2020 di nominare P., anziché il ricorrente, per la posizione di direttore generale della DG-IS [sistemi informatici];

    annullare, se del caso, la decisione del comitato esecutivo dell’11 maggio 2021, recante rigetto del ricorso speciale presentato dal ricorrente contro la decisione di non nominarlo;

    risarcire il ricorrente del danno materiale subito a causa della decisione del 15 dicembre 2020 con un importo pari a EUR 73 679,47;

    risarcire il ricorrente del danno morale con un importo di EUR 1 simbolico.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, relativo ad un manifesto errore di valutazione e ad una violazione dell’articolo 8a, lettera c), delle Condizioni di impiego, nonché degli articoli 1a.1.1, lettera b), 1a.2.1.1 e 1a.2.6.1 delle Norme applicabili al personale della BCE, ad una violazione dell’avviso di posto vacante e ad una violazione dell’interesse del servizio.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della procedura di assunzione 2020-2738- EXT a causa di una violazione dell’articolo 1a.3.1.2, paragrafo 4, delle Norme applicabili al personale della BCE, e su uno sviamento di potere.

    3.

    Terzo motivo, riguardante una violazione degli articoli 1a.2.7.9, 1a.2.7.10 e 1a.2.7.11 delle Norme applicabili al personale della BCE, un difetto di motivazione e una violazione del principio di buona amministrazione.


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