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Document 62021TN0440
Case T-440/21: Action brought on 20 July 2021 — TM v ECB
Causa T-440/21: Ricorso proposto il 20 luglio 2021 — TM / BCE
Causa T-440/21: Ricorso proposto il 20 luglio 2021 — TM / BCE
GU C 391 del 27.9.2021, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 391/20 |
Ricorso proposto il 20 luglio 2021 — TM / BCE
(Causa T-440/21)
(2021/C 391/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: TM (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del comitato esecutivo del 15 dicembre 2020 di nominare P., anziché il ricorrente, per la posizione di direttore generale della DG-IS [sistemi informatici]; |
— |
annullare, se del caso, la decisione del comitato esecutivo dell’11 maggio 2021, recante rigetto del ricorso speciale presentato dal ricorrente contro la decisione di non nominarlo; |
— |
risarcire il ricorrente del danno materiale subito a causa della decisione del 15 dicembre 2020 con un importo pari a EUR 73 679,47; |
— |
risarcire il ricorrente del danno morale con un importo di EUR 1 simbolico. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, relativo ad un manifesto errore di valutazione e ad una violazione dell’articolo 8a, lettera c), delle Condizioni di impiego, nonché degli articoli 1a.1.1, lettera b), 1a.2.1.1 e 1a.2.6.1 delle Norme applicabili al personale della BCE, ad una violazione dell’avviso di posto vacante e ad una violazione dell’interesse del servizio. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della procedura di assunzione 2020-2738- EXT a causa di una violazione dell’articolo 1a.3.1.2, paragrafo 4, delle Norme applicabili al personale della BCE, e su uno sviamento di potere. |
3. |
Terzo motivo, riguardante una violazione degli articoli 1a.2.7.9, 1a.2.7.10 e 1a.2.7.11 delle Norme applicabili al personale della BCE, un difetto di motivazione e una violazione del principio di buona amministrazione. |