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Document 62021TN0389

    Causa T-389/21: Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

    GU C 349 del 30.8.2021, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 349/39


    Ricorso proposto il 5 luglio 2021 — Landesbank Baden-Württemberg/SRB

    (Causa T-389/21)

    (2021/C 349/55)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

    Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2021/22), compresi i relativi allegati, nella parte in cui la decisione impugnata, inclusi l’allegato I, l’allegato II e l’allegato III, riguarda il contributo della ricorrente;

    condannare il convenuto alle spese.

    In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata sia giuridicamente inesistente a causa dell’utilizzo della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto, e che pertanto il ricorso di annullamento fosse irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare che la decisione impugnata è giuridicamente inesistente nella parte riguardante la ricorrente;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

    1.

    Primo motivo: la decisione violerebbe l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1), in combinato disposto con l’articolo 3, del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (2), in quanto non sarebbe redatta nella lingua ufficiale tedesca, che deve essere utilizzata con la ricorrente.

    2.

    Secondo motivo: la decisione violerebbe l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), poiché conterrebbe numerosi vizi di motivazione, in particolare anche per quanto riguarda l’uso da parte del convenuto di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge, e non rivelerebbe i dati delle altre istituzioni.

    3.

    Terzo motivo: la decisione violerebbe il principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto il controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile e pertanto la ricorrente non beneficierebbe della tutela giurisdizionale effettiva.

    4.

    Quarto motivo: gli articoli da 4 a 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1434 (4) (in prosieguo: il «regolamento delegato»), violerebbero il diritto di rango superiore, poiché renderebbero praticamente impossibile il controllo giurisdizionale della decisione e pertanto la ricorrente non beneficierebbe della tutela giurisdizionale effettiva.

    5.

    Quinto motivo: l’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato violerebbe il diritto di rango superiore, in quanto opererebbe una distinzione obiettivamente inadeguata e sproporzionata tra i membri di un sistema di tutela istituzionale (in prosieguo: l««IPS») e autorizzerebbe una ponderazione relativa dell’indicatore IPS.

    6.

    Sesto motivo: la decisione violerebbe, tra l’altro, l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (5) e il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, poiché applicherebbe un moltiplicatore di 5/9 per l’indicatore IPS. Una distinzione tra istituti a livello di indicatore IPS sarebbe contraria al sistema nonché arbitraria in ragione dell’effetto protettivo globale di un IPS.

    7.

    Settimo motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare poiché violerebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l’obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto.

    8.

    Ottavo motivo: la decisione violerebbe la libertà d’impresa della ricorrente ai sensi dell’articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti non sono conformi al profilo di rischio superiore alla media della ricorrente.

    9.

    Nono motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell’esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del convenuto.

    10.

    Decimo motivo: l’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (6) nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio.


    (1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

    (2)  Regolamento n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1434 della Commissione, del 14 dicembre 2015, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2016, L 233, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

    (6)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).


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